aggiornamento: 7 giugno 2017

English version

Happy slapping (questo è reato!)

Traduzione letterale: Schiaffeggiamento felice.

Trattasi della produzione di una registrazione video di un’aggressione fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione online a cui aderiscono  altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti, insulti e altre affermazioni diffamanti e ingiuriose. I video vengono votati e consigliati come “preferiti” o “divertenti”.

 

aspetti socio giuridici

Condotta deviante nei casi in cui le aggressioni sono preparate e, quindi, recitate.

Condotta criminale nei casi di vere aggressioni:

  • art. 581 c.p. (percosse)
  • art. 582 c.p. (lesioni personali)
  • art. 583 c.p. (circostanze aggravanti)
  • art. 595 c.p. comma III (diffamazione)
  • art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata)

Sotto il profilo civile:

  • art. 10 codice civile, (abuso dell’immagine altrui)
  • artt. 96 e 97, legge 22 aprile 1941, n. 633, l’esposizione, la riproduzione e la messa in commercio non consensuali del ritratto di una persona

In tema di privacy:

  • violazione degli articoli 161 e 167 del D.L 196 del 2003

 

aspetti giuridici

La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:

Art. 581 c.p. Percosse: “Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente  è punito, a querela della persona offesa ..”.

Art. 582 c.p. Lesioni personali: “Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa”.

Art. 583 c.p. Circostanze aggravanti: “La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa (1), ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo …”.

Art. 595 c.p. comma III, Diffamazione: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate  (c.p. 29,64)....” o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Art. 615 bis c.p. Interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo….”.

Art. 10 c.c: “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti  l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Art. 96, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2/a, 3/a e 4/a comma dell'art. 93”.

Art. 97, Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o colturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

Art. 161, DL 196 del 2003, Omessa o inidonea informativa all'interessato
: “La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro”.

Art. 167, DL 196 del 2003, Trattamento illecito di dati
: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.

 

altre informazioni

►Sitografia:

http://www.cyberbullismo.com/cyberbullismo/tipologie

https://dojmt.gov/safeinyourspace/for-parents-cyberbullying

 

vedi anche

Knockout game     Cyberbashing     Denigration