Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
aggiornamento: 12 ottobre 2021
Il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 bis del t.u. al fine di verificare:
- l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,
- l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonchè l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.
Deve essere richiesto:
- dal datore di lavoro privato, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato
quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
L’obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).
La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello 3BIS.
La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
Costi:
- 1 marca da bollo da 16 euro
- 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza
- I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.
- dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro.
La richiesta va effettuata tramite il modello 6A già in uso per le pubbliche amministrazioni.
Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. “procedura massiva/CERPA” utilizzando apposito applicativo da richiedere all’ufficio locale del casellario (cfr. Scheda pratica – Certificato casellario per pubbliche amministrazioni-CERPA).
Costi:
è gratuito.
Nota bene: si fa presente che la conoscenza di tutte le condanne penali e delle relative interdizioni riportate sull’intero territorio dell’Unione è possibile solo attraverso l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale e di quello europeo/informazione con valore legale (al momento non ancora prenotabile online) in linea con la disciplina europea in materia (decisione quadro GAI/315/2009 e decisione GAI/316/2009, rispettivamente adottate con i decreti legislativi n. 74/2016 e n. 75/2016) (cfr. Scheda pratica- Certificato del casellario giudiziale europeo e Informazione con valore legale sui precedenti penali europei).
Di seguito una tabella riepilogativa:
CITTADINI ITALIANI | |||
CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE | CERTIFICATO CASELLARIO EUROPEO | ||
PA | Art. 28 t.u. (Art. 39 t.u.) | Art. 28-bis, co 1 t.u. | |
PRIVATO | Art. 25-bis t.u | Art 25-ter, co 1 t.u. | |
CITTADINI EUROPEI | |||
PA | Art. 28 t.u. (Art. 39 t.u.) | Informazione ai sensi art. 28-bis, co 2 t.u. | |
PRIVATO | Art. 25-bis t.u | Informazione ai sensi art. 25-ter, co 2, t.u. | |
CITTADINI EXTRA EUROPEI | |||
PA | Art. 28 t.u. (Art. 39 t.u.) | Informazione da richiedere tramite ECRIS ai paesi europei ove abbiano soggiornato | |
PRIVATO | Art. 25-bis t.u |
Le medesime regole per la validità e i costi del certificato valgono anche per il certificato del casellario giudiziale europeo.
Strumenti
- Circolare 24 luglio 2014 - Rilascio del certificato del Casellario a richiesta del datore di lavoro, secondo l'art. 25-bis d.p.r. 313/2002, introdotto dal d.lgs. 39/2014 lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
- Circolare 3 aprile 2014 - Attuazione direttiva contro l'abuso sessuale sui minori – nuovo obbligo per i datori di lavoro.
Documenti
- Nota di chiarimento sulla portata applicativa delle disposizioni dell’art. 2 del d. lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
- Nota di chiarimento sui tempi di rilascio dei certificati del casellario giudiziale secondo quanto disposto dall’art. 2 del d. lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile
Legislazione
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