Certificato dei carichi pendenti

aggiornamento: 7 febbraio 2022

  • L’interessato deve motivare la richiesta del certificato dei carichi pendenti?

    No. Deve, però, precisare l’uso a cui è destinato il certificato quando, nei casi previsti dalla legge, ne richiede il rilascio gratuito.

  • Quando il rilascio del certificato è gratuito?

    Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).

  • Nel certificato dei carichi pendenti rilasciato all’interessato risultano tutti i procedimenti penali per i quali è stata assunta la qualità di imputato?

    L’art. 27 del T.U. del Casellario prevede che nel certificato nazionale dei carichi pendenti non risultino alcune iscrizioni, quali, ad esempio, quelle relative a sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ai provvedimenti emessi dal Giudice di pace, alle condanne per contravvenzioni punibili con l’ammenda, ecc.

  • Nel certificato dei carichi pendenti risultano tutti i procedimenti penali in corso nei confronti di un soggetto su tutto il territorio nazionale?

    No, risultano soltanto quelli in corso dinanzi al tribunale a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione. Se l’interessato desidera conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, dovrà presentare la richiesta del certificato a tutte le Procure della Repubblica interessate (il certificato nazionale sarà realizzato a seguito dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, prevista per il 2014).

  • Se dal certificato dei carichi pendenti risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare la persona interessata?

    Può rivolgersi al Tribunale del luogo di nascita, il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati dei carichi pendenti.

  • Se l’interessato è nato all’estero, qual è il tribunale competente sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dei carichi pendenti?

    Il Tribunale di Roma.

  • Può il pubblico ministero o il difensore dell’imputato richiedere il rilascio di un certificato dei carichi pendenti relativo alla persona offesa o al testimone?

    Sì, previa autorizzazione del giudice procedente. In tal caso il certificato riporta tutte le iscrizioni esistenti.

  • I diritti di cancelleria necessari per il rilascio del certificato dei carichi pendenti possono essere corrisposti in danaro?

    No, in nessun caso. Gli importi previsti per diritti di cancelleria sono corrisposti mediante l’uso di comuni marche da bollo. Tali marche vengono apposte sulla domanda, mentre sul certificato l’ufficio provvede ad attestare l’avvenuto pagamento.

  • Come si richiede il certificato dei carichi pendenti dall’estero?

    Il cittadino italiano o straniero residente all'estero può indirizzare la richiesta a qualunque ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica.

    La domanda, in carta semplice, deve contenere l'indicazione:

    1. delle generalità dell'interessato, vale a dire della persona a cui si riferisce il certificato (si raccomanda di precisare in stampatello quale sia il nome e quale il cognome, e il luogo (città/località e stato estero) e data di nascita);
    2. l’indirizzo presso il quale spedire il certificato richiesto;
    3. quando è richiesto il rilascio gratuito del certificato (adozione, controversie di lavoro, ammissione al gratuito patrocinio, riparazione dell'errore giudiziario) o il rilascio con esenzione dal pagamento della marca da bollo (atti, documenti e istanze delle ONLUS, borse di studio), l’uso a cui è destinato il certificato che provi il diritto all’esenzione.

    La domanda deve essere firmata dalla persona a cui si riferisce il certificato e deve specificare quale certificato è richiesto (certificato del casellario giudiziale o quello dei carichi pendenti).

    Il certificato è rilasciato in lingua italiana e, se rilasciato dall’ufficio del casellario di Bolzano, in lingua tedesca.

    Il costo del rilascio del certificato è di € 19,92 (di cui € 16 per marca da bollo e € 3,92 per diritti di certificato) per ciascun certificato richiesto.

    Nel caso in cui il certificato è esente da bollo si dovrà versare soltanto l’importo di € 3,92 per i diritti di certificato.

    Inoltre, dovranno essere pagate le spese di affrancatura per la spedizione del certificato. Per la spedizione con posta ordinaria il costo verso i Paesi europei è di € 1,15, verso i Paesi extraeuropei € 2,40 e verso l'Oceania € 3,10.

    Poiché le modalità di pagamento (es. assegno bancario internazionale, vaglia postale o eurogiro, ecc.) dell’importo dovuto per il certificato richiesto e per le relative spese di spedizione sono diverse a seconda del Paese da cui è richiesto il certificato e delle convenzioni in materia è necessario informarsi presso l'ufficio del casellario giudiziale a cui si invia la richiesta per sapere secondo quale modalità effettuare il pagamento.

    Non inviare denaro

    Alla domanda vanno allegate:

    1. la copia di un documento di identità valido (es. passaporto, patente internazionale di guida) dell’interessato
    2. la prova del pagamento dell’importo complessivo per i bolli, i diritti e le spese per la spedizione del certificato
    3. la busta già compilata con l’indirizzo dell’interessato, per la spedizione del certificato richiesto, senza francobolli.
  • Può il datore di lavoro privato chiedermi di esibire il certificato dei carichi pendenti in sede di assunzione?

    Il datore di lavoro privato può chiedere l’esibizione del certificato del carico pendente solo se previsto dal contratto o da una norma di legge. La sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 luglio 2018, n. 19012 ha precisato l’illegittimità di tale pretesa se il CCNL prevede invece – ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore – solo la produzione del certificato penale, dichiarando errato l’attribuire all’espressione “certificato penale”, un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni, che andrebbe ad estendere il recinto di documenti richiedibili.

    Inoltre l’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi […] su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore’) giustifica che in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso, ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d’innocenza”.

    Infine l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha precisato (da ultimo, Provv. Garante del 22 maggio 2018, n° 314) che il datore di lavoro può richiedere tali certificati solo ove sussista ”un’idonea base giuridica (legislativa o regolamentare), valutando se “risultano applicabili al caso concreto disposizioni dell’ordinamento che prevedano il trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti in relazione alle attività svolte dalla società (analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore per determinate attività; v. ad es.: articolo 25-bis, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 in relazione allo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori; articolo 76, d. lgs. 7.9.2005, n. 209 e succ. mod. e D.M. 11.11.2011, n. 220 con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione; D.M. 29.7.2015, articolo 2, comma 4, con riferimento ai dipendenti del titolare di un’autorizzazione generale nel settore postale)”.

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