Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

aggiornamento: 18 novembre 2021

Il certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato riporta i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato ad un ente un illecito amministrativo e ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell'illecito, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

Attualmente (in attesa dell’attivazione dell'anagrafe nazionale dei carichi pendenti degli illeciti) ciascuna Procura della Repubblica rilascia un certificato che contiene le iscrizioni relative a processi in corso dinanzi al Tribunale e al Giudice di pace a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi può essere richiesto:

  • dall'ente interessato
  • dalle pubbliche amministrazioni o dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni
  • dall'autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione

La richiesta del certificato deve essere presentata dal rappresentante legale dell'ente o tramite delegato. Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia non autenticata dell'atto dal quale risulta la rappresentanza legale.

Il certificato ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

Costi:

  • 1 marca da bollo da € 16,00. Occorre una marca da bollo ogni due pagine di certificato
  • 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza con rilascio nella stessa giornata o in quello successivo
  • 1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza

Come previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, a partire dal 1º gennaio 2012 il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.).

Normativa di riferimento:

  • decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • D.P.R. 313/2002 (artt. 12, 14, 30-32) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
  • decreto dirigenziale 25 gennaio 2007



Questa scheda ti ha soddisfatto?