Visura delle iscrizioni presenti nel casellario giudiziale

aggiornamento: 13 luglio 2018

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico sul Casellario) ha introdotto, all'art. 33, la possibilità di prendere semplice visione di tutte le iscrizioni a carico dell'interessato esistenti presso il casellario giudiziale.

La Visura non ha efficacia certificativa e quindi non può essere esibita per finalità amministrative o per ragioni di lavoro, ma consente un controllo da parte dell'interessato dell'esattezza delle iscrizioni contenute nei registri del casellario, ai fini di eventuali richieste di rettifica.

La richiesta di Visura deve essere  presentata presso qualsiasi Procura della Repubblica utilizzando l’apposito modello.

L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare una copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.

La richiesta può essere presentata anche da persona diversa dall'interessato purché questa abbia specifica delega per la presentazione della domanda. Se il delegato è anche autorizzato a ritirare la visura, occorre precisarlo nella delega. La delega deve  essere in ogni caso accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità  di chi delega.

La richiesta di visura non richiede alcuna motivazione e inoltre il suo rilascio non è soggetto al pagamento di diritti o bolli.




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