Processo al minore

aggiornamento: 1 marzo 2019

Il processo penale minorile

Il processo penale a carico di imputati minorenni disciplinato dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, intitolato "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", si ispira ad alcuni principi fondamentali, richiamati anche nelle convenzioni internazionali in materia, ed è costruito, pertanto, “a misura di minore”. E’ opportuno chiarire che la scelta del legislatore non è stata rivolta alla creazione di un sistema processuale autonomo rispetto a quello in vigore per gli adulti ma si è indirizzata a fornire alla autorità giudiziaria minorile di uno strumento che consentisse di modellare la disciplina del processo ordinario in maniera tale da renderlo compatibile con la tutela della personalità del minore ancora in via di formazione.

Tra i principi ispiratori assumono rilievo:

  1. Il principio di adeguatezza

L'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 448 del 1988 dispone che le misure siano: "applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”. In accordo con questo principio il giudice dovrà individuare le misure idonee di riferimento alla situazione del minore: ambiente familiare, problematiche personali e percorso educativo passato od eventualmente in atto. Solo tenendo conto di questi elementi, infatti, il giudice potrà perseguire il fine educativo e di reinserimento sociale cui l'intero sistema tende.

  1. Il principio di minima offensività

Il processo deve evitare che il contatto del minore con il sistema penale possa compromettere lo sviluppo armonico della sua personalità e l’immagine sociale con conseguente pericolo di marginalità. Ciò comporta il vincolo per i giudici e gli operatori di preoccuparsi nelle loro decisioni di non interrompere i processi educativi in atto evitando il più possibile l’ingresso del minore nel circuito penale consentendogli per quanto possibile di usufruire di strumenti alternativi. Le disposizioni sul processo penale minorile tendono a evitare l’eventuale danno causato della continuazione del procedimento.

  1. Il principio di destigmatizzazione

Tale principio è estensione del principio di minima offensività in quanto riguarda l’identità individuale e sociale del minorenne, che si vuole proteggere il più possibile da processi di auto ed etero svalutazione. Ne sono espressione le seguenti disposizioni:

  • l’irrilevanza sociale del fatto;
  • l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova;
  • il divieto di diffondere le immagini e le informazioni sull’identità del minore;
  • lo svolgimento del processo quando l’imputato è minorenne, fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 33 comma 2, senza la presenza del pubblico, in deroga al principio generale della pubblicità del processo penale (c.d. processo a porte chiuse);
  • l’obbligo di eseguire notificazioni in maniera riservata;
  • l’obbligo di adottare le opportune cautele nell’esecuzione di interventi restrittivi da parte della polizia giudiziaria.
     
  1. Il principio di residualità della detenzione

Secondo tale principio l’ordinamento prevede strumenti adeguati affinché la carcerazione sia l’ultima e residuale misura da applicarsi (c.d. extrema ratio). Sono state a tal fine previste misure tese a responsabilizzare il minore e a ridurre l’impatto costrittivo ed afflittivo, di modo che la detenzione (sia cautelare sia quale esecuzione della pena) sia limitata al caso in cui vi siano insopprimibili preoccupazioni di difesa sociale altrimenti non tutelabili.

Tale principio tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore sulla stessa prosecuzione del processo penale che viene pertanto, in un certo senso, ad “autolimitarsi”. Sulla base delle informazioni raccolte con riferimento alla personalità, alla famiglia ed all’ambiente di vita del minore, oltre che sul reato, il processo, in presenza degli altri presupposti di legge, vale a dire la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, può chiudersi con la dichiarazione di “irrilevanza del fatto”. Sempre nella stessa ottica il processo può essere sospeso per dare avvio ad un percorso di c.d. messa alla prova, durante il quale viene attuato un programma finalizzato ad approfondire le conoscenze sulla personalità del minore finalizzato a valutare le sue capacità di cambiamento e di recupero. In tale contesto appare evidente l’importanza dei Servizi Sociali dipendenti dal Ministero della Giustizia che predispongono il progetto, su incarico dell’Autorità giudiziaria, in collaborazione con quelli degli Enti Locali, vigilando poi sulla sua corretta attuazione.

Il D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 si prefigge, quindi, l’obiettivo di coniugare l’esigenza di dare una risposta al reato con quella di proteggere il percorso evolutivo di crescita del minore. Tutto il sistema si ispira alla cosiddetta:

finalizzazione educativa, per cui il processo non deve interferire sulla continuità educativa

attitudine responsabilizzante del processo stesso, volta a promuovere nel minore lo sviluppo di competenze autoregolative ancorate a principi socialmente condivisi.

L'intervento penale costituisce un momento altamente strutturato - in relazione ai vincoli, alle prescrizioni, agli obblighi che esso comporta - che svolge una funzione strutturante per la prospettiva di vita del minore, e, quindi, in questo senso preventiva, in quanto fornisce alcune coordinate attorno alle quali egli può costruirsi un diverso percorso evolutivo.

Fermo o arresto

Arresto in flagranza (art.16 D.P.R. 448/1988)

Gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare.
Nell'avvalersi delle facoltà previste dal comma 1, gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.

Fermo di minorenne indiziato di delitto (art.17 D.P.R. 448/1988)

E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne (art. 18 D.P.R. 448/1988)

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la potestà dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell'età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.
Il pubblico ministero può anche disporre che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.

Misure cautelari (art.19 e ss. D.P.R. 448/1988)

Nei confronti dell'imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste tassativamente, vale a dire: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare.
Sono misure limitative della libertà personale che il giudice, tenuto conto delle esigenze cautelari e dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto, può applicare nel corso del procedimento al minorenne imputabile.
La misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.

Prescrizioni

Il giudice può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione al fine di non interrompere i processi educativi in atto; tali obblighi hanno efficacia per due mesi e sono rinnovabili una sola volta, per esigenze probatorie. Il giudice, nel prendere tale decisione, ascolta l'esercente la responsabilità genitoriale anche al fine di coinvolgerlo nell'attività di recupero. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa.

Permanenza in casa

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al soggetto minorenne di permanere presso l'abitazione familiare o in altro luogo di privata dimora. Contestualmente può disporre limiti e divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

Il giudice può anche consentire al minore, con separato provvedimento, di allontanarsi dall'abitazione per ragioni di studio o lavoro o per svolgere altre attività utili alla sua educazione.
I genitori vigilano sul comportamento del minore consentendo, nel contempo, gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della giustizia minorile e dell'ente locale.
Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità.

Collocamento in comunità

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata. Contestualmente può imporre eventuali specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione, al fine di non interrompere i processi educativi in atto.
Il responsabile della comunità collabora con i servizi della giustizia minorile e dell'ente locale.
Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può imporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Custodia cautelare

La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni.
Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.
Il giudice può disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova; b) se, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell'imputato, vi é il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.
I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.

Fase delle indagini preliminari

La titolarità della direzione delle indagini nella fase delle indagini preliminari spetta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
L'attività di ricerca della prova trova anche nel procedimento penale minorile la sua disciplina negli artt. 244 e ss. del codice di procedura penale in materia di ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, così come è pienamente ammissibile, logicamente in presenza dei presupposti, il ricorso all'incidente probatorio di cui agli artt. 392 e ss. del predetto codice.
Salva l'ipotesi di richiesta al giudice per le indagini preliminari di emettere sentenza di proscioglimento per la irrilevanza del fatto, l'attività d'indagine preliminare si conclude, così come previsto per il processo a carico dei soggetti maggiori d'età, o con la richiesta di archiviazione (artt. 408, 411, 415 c.p.p.) o con la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 416 e 417 c.p.p.) o con la richiesta di giudizio immediato (artt. 453 e 454 c.p.p.), tutti atti che rientrano nelle attribuzioni del pubblico ministero e devono essere presentati al giudice per le indagini preliminari.

Procedimenti speciali (art.25 D.P.R. 448/1988)

Nel processo minorile non sono previsti gli istituti dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e il procedimento per decreto. E’ consentito accedere al giudizio abbreviato.
Il giudizio direttissimo è percorribile solo se è possibile effettuare gli accertamenti sulla personalità del minore ex art. 9 del D.P.R. n. 448/1988 e se è possibile garantire l’assistenza ex art. 12 del D.P.R. 448/1988.
Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.

Udienza preliminare (artt. 31 e 32 D.P.R. 448/1988)

Fermo quanto previsto dagli articoli 420-bis e 420-ter del codice di procedura penale, il giudice può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato non comparso.
Il giudice, sentite le parti, può disporre l'allontanamento del minorenne, nel suo esclusivo interesse, durante l'assunzione di dichiarazioni e la discussione in ordine a fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
Dell'udienza è dato avviso alla persona offesa, ai servizi minorili che hanno svolto attività per il minorenne e all'esercente la responsabilità dei genitori. In qualunque momento il giudice può disporre l'allontanamento dell'esercente la responsabilità dei genitori quando sussistono inderogabili esigenze processuali.

La persona offesa, che non può costituirsi parte civile nel procedimento minorile, partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando è presente, è sentito dal giudice.
Prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato o se il consenso non è prestato ma siamo nell’ipotesi in cu il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere che non presuppone un accertamento di responsabilità, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale.

Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può' essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Contro la sentenza di condanna e avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato l'imputato e il difensore munito di procura speciale possono proporre opposizione.

La sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. L'esecuzione della sentenza di condanna pronunciata a carico di più minorenni imputati dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione non sia definito con pronuncia irrevocabile. In caso di urgente necessità, il giudice, con separato decreto, può adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione.

Udienza dibattimentale (art. 33 D.P.R. 448/1988)

L'udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse, ma l'imputato che abbia compiuto gli anni sedici può chiedere che l'udienza sia pubblica. La richiesta viene esaminata dal Collegio.
L'esame dell'imputato è condotto dal presidente. I giudici, il pubblico ministero e il difensore possono proporre al Presidente domande o contestazioni da rivolgere all'imputato. Si applicano le disposizioni dell’udienza preliminare in quanto compatibili. Il giudice anche qui ha la possibilità di adottare provvedimenti civili temporanei a protezione del minorenne.

Sospensione del processo e messa alla prova (artt. 28 e 29 D.P.R. n. 448/1988)

Il giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova stessa.
Il processo è sospeso per un periodo non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. Negli altri casi per un periodo non superiore ad 1 anno.
Il giudice provvede sulla base di un progetto elaborato dai servizi della giustizia minorile in collaborazione con i servizi dell'ente locale, al quale il minorenne deve dare la propria adesione e che in genere prevede il coinvolgimento della famiglia del minore e del tessuto sociale.
Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i servizi degli enti locali.
Inoltre, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.
Decorso il periodo di sospensione, il giudice, tenuto conto del comportamento del minorenne e dell'evoluzione della sua personalità, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato.

Formule di proscioglimento (art.26 e ss. D.P.R. 448/1988)

Si applicano quando il minorenne autore di reato non è imputabile oppure lo Stato non ha interesse a perseguirlo in quanto il suo comportamento non è significativo di una scelta strutturata in senso trasgressivo e il processo non può perseguire finalità educative.

Non luogo a procedere per non imputabilità per i soggetti minori di quattordici anni

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni in quanto, al di sotto di tale età, un soggetto non può essere considerato capace d'intendere e di volere.
Pertanto, in ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato è minore degli anni quattordici, pronuncia, anche d'ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato è previsto che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, una perizia. Quando anche dopo la perizia permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
Nei confronti dei soggetti non imputabili che hanno posto in essere fatti previsti dalla legge come delitto e che risultino "pericolosi", tenuto conto della gravità del fatto, il giudice può disporre una misura di sicurezza.

Non luogo a procedere per non imputabilità per incapacità di intendere e di volere, immaturità

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto anni, se aveva capacità d'intendere e di volere, ma la pena è diminuita.
La "capacità di intendere e di volere" in un minorenne non è mai presunta ma deve essere sempre dimostrata. La valutazione concerne l'accertamento della capacità del minorenne, al momento della commissione del fatto, di rendersi conto del significato antisociale del reato compiuto e di valutarne le conseguenze.

Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

Durante le indagini preliminari il pubblico ministero può chiedere al giudice sentenza di "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" quando esistono tre condizioni: il fatto di reato è tenue, il comportamento del minorenne è occasionale, l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minorenne.
In presenta di tali condizioni, nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.

la Corte Costituzionale, con sentenza n.149 del 5 - 9 maggio 2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 4, del D.P.R. 448/1988, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo.

Perdono giudiziale

Il giudice, tenuto conto della gravità del reato e della "capacità a delinquere" del minorenne, può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio o, qualora si proceda al giudizio, può astenersi dal pronunciare condanna, quando si presume che il minorenne si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Tale istituto giuridico, previsto all’art. 167 c.p., può essere concesso una sola volta in relazione alla quantità di pena detentiva e pecuniaria da irrogare; la prima non deve essere superiore a due anni, la seconda non deve essere superiore a 3 milioni di lire (nei calcoli occorre tener conto della diminuente per la minore età).

Sanzioni sostitutive (art.30 D.P.R. 448/1988)

Quando il giudice ritiene di dover applicare ad un minorenne una pena detentiva non superiore a due anni, può sostituirla con la sanzione della semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne, nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali.

Il magistrato di sorveglianza del luogo di abituale dimora del condannato provvede in ordine all'esecuzione della sanzione, tenendo conto anche delle esigenze educative del minorenne. Pertanto, ricevuta comunicazione della sanzione, convoca entro 3 giorni il minorenne, l'esercente la responsabilità genitoriale, l'eventuale affidatario e i servizi della giustizia minorile (art. 30 del D.P.R. 448/1988).

Impugnazione (artt. 34 e 35 D.P.R. 448/1988)

L'esercente la responsabilità dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne. Qualora sia l'imputato che l'esercente la responsabilità dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la responsabilità di una impugnazione sana l'irregolarità dell'altra anche in relazione ai motivi.

Misure di sicurezza (art. 26 e ss. D.P.R. 448/1988)

Sono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli art. 97 e 98 c.p. (per non aver compiuto gli anni 14 o per "incapacità di intendere e di volere", cosiddetta immaturità) autori di reato e ai minorenni condannati.
Con la sentenza di non luogo a procedere il giudice può applicare, su richiesta del pubblico ministero, una misura di sicurezza in via provvisoria, se ricorrono le condizioni indicate all'art.224 del c.p..
La richiesta del pubblico ministero di applicare una misura di sicurezza, accolta o respinta dal giudice, va sempre inviata al Tribunale per i minorenni.
La misura di sicurezza, applicata in via provvisoria, cessa di avere effetto decorsi 30 giorni dalla pronuncia del giudice senza che abbia avuto inizio il procedimento davanti al Tribunale per i minorenni.
Il Tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosità sociale e decide con sentenza sentiti il minorenne, l'esercente la responsabilità dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi minorili della giustizia e dell'ente Locale.
Il Magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la stessa deve essere eseguita vigila e impartisce disposizioni sull'esecuzione della misura di sicurezza anche attraverso contatti diretti con il minorenne, l'esercente la potestà dei genitori o chi ne fa le veci e i servizi della giustizia minorile. Il predetto magistrato può anche revocare la misura.
Quando è disposta una misura di sicurezza il minorenne è affidato ai servizi della giustizia minorile e dell'ente locale affinché svolgano interventi di sostegno e controllo al fine di avviare un processo di responsabilizzazione dello stesso.

La misura di sicurezza si esegue anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 272/1989.

Libertà vigilata

Si applica nei confronti di minorenni non imputabili autori di reato ed è eseguita nelle forme previste dagli artt.20 e 21 del D.P.R. 448/1988: "Prescrizioni" e "Permanenza in casa". L'Autorità di pubblica sicurezza vigila sull'applicazione della libertà vigilata che non può avere durata inferiore ad un anno.
E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minorenne al fine di non interrompere i processi educativi in atto.

Riformatorio giudiziario

Si applica nei confronti di minorenni non imputabili autori dei delitti previsti dall’art. 23 co.1 (quelli per i quali è applicabile la misura della custodia cautelare) ed è eseguita nelle forme previste dall'art.22: "Collocamento in comunità".
E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minorenne al fine di non interrompere i processi educativi in atto.
Dopo 30 anni di applicazione del DPR 448/88 si può affermare che il sistema penale minorile ha realizzato le finalità proprie del processo penale per i minorenni ovvero:

  • l’attuazione di un “sistema aperto”. Il progetto educativo è sempre più il risultato di un percorso interistituzionale che include tutti gli aspetti propri non solo dell’accompagnamento del minore - dall’istruzione, alla formazione e al reinserimento sociale, familiare e lavorativo del soggetto - soprattutto in considerazione della sua dimissione dall’area penale: il minore proviene dal territorio e ad esso deve tornare, essendo il percorso penale solo una parentesi che deve essere utilizzata come una risorsa;
  • l’orientamento del sistema sull’azione in area penale esterna. E’ la comunità sociale che deve essere in grado di accogliere nuovamente il minore, presupponendo che egli abbia attraversato un processo di responsabilizzazione e di crescita tale da rendere più efficace la sua inclusione sociale;
  • la residualità assoluta dell’area penale interna a favore di quella esterna: ovvero è evidente il decremento dei minori sottoposti a misura restrittiva della libertà a favore di un incremento dei minori sottoposti a misure di comunità, un aumento del ricorso alle misure alternative previste dalla legge e ad un’espansione del ricorso all’istituto della messa alla prova.