aggiornamento: 4 maggio 2015
Fake (questo รจ reato!)
Traduzione letterale: Falso, finto, imitazione, contraffatto.
Alterare in modo significativo la propria identità online.
Esempi: fake account, fake conversation, fake status, fake login, fake email, fake chat, fake login page.
aspetti socio giuridici
Condotta criminale:
- art. 494 c.p. (sostituzione di persona)
- art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)
- art. 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di accesso a sistemi informatici o telematici).
Nei casi di tentativi di phishing tramite invio di e-mail:
- 640 ter c.p. (frode informatica)
- 640 c.p. (truffa).
aspetti giuridici
La condotta potrebbe violare alcune norme disciplinate dall’Ordinamento Giuridico Italiano, in particolare i delitti di cui agli articoli:
Art. 494 c.p. Sostituzione di persona: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona (2) , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno”.
Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico: “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.. ..”.
Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164. ..”.
Art. 640 c.p. Truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. …”.
Art. 640 ter c.p. Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51.00 a € 1.032. …”.
vedi anche