Attività ispettiva

aggiornamento: 2 gennaio 2020

Nell’azione di controllo dell’Ispettorato generale possono essere individuate quattro tipologie di intervento ispettivo:

  • Ispezione ordinaria: costituisce una verifica disposta dal Capo dell’Ispettorato allo scopo di accertare se i servizi procedano secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti. Le ispezioni di norma hanno luogo ogni triennio;
  • Ispezione straordinaria: è ordinata dal Capo dell’Ispettorato prima dello scadere del termine triennale negli uffici in cui sono state riscontrate o vengono segnalate deficienze o irregolarità;
  • Ispezione mirata: il Ministro può in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, disporre ispezioni parziali negli uffici giudiziari, al fine di accertare la produttività degli stessi nonché l’entità e la tempestività del lavoro svolto dai singoli magistrati;
  • Inchiesta amministrativa: il Ministro si avvale dell’Ispettorato generale per l’esecuzione di inchieste sul personale appartenente all’ordine giudiziario e su qualsiasi altra categoria di personale dipendente dal Ministero della giustizia.

Il lavoro ispettivo è orientato alla verifica di tutte le condizioni necessarie al corretto esercizio della funzione giudiziaria. L’attività ispettiva è affidata a gruppi di Ispettori che costituiscono la cosiddetta “equipe ispettiva”, composta da magistrati, dirigenti e ufficiali giudiziari. Il capo-equipe deve coordinare gli ambiti di intervento dei singoli ispettori, assicurando lo scambio informativo e la circolazione di notizie tra di essi.
 
Nel rispetto delle direttive fissate dal Capo dell’Ispettorato, l’attività preparatoria alle verifiche ispettive, coordinata dal Vice Capo dell’Ispettorato, è assicurata dai magistrati interni con funzioni amministrative. Costoro si avvalgono dell’attività di supporto e di consulenza degli altri uffici dell’Ispettorato, quali: le segreterie del Capo e del Vice Capo, l’ufficio Studi, i reparti “Ispezioni”, “Informatica”, “Statistiche” e “Tabelle”.

Attività interna
Le pratiche interne riguardanti esposti, segnalazioni, interrogazioni parlamentari e quant’altro, non direttamente riferite ad ispezioni in corso e ad inchieste amministrative, sono trattate dal Capo, dal Vice Capo e dai magistrati interni all’Ispettorato generale.

Attività pre-ispettiva
All’esito dell’individuazione delle sedi da sottoporre ad ispezione ordinaria, fatta dal Capo dell’Ispettorato, si provvede alla formazione delle equipe ispettive, la cui composizione viene decisa dal Capo e dal Vice Capo dell’Ispettorato.

Il capo-equipe acquisisce, per ciascuna sede da ispezionare, la documentazione necessaria alla conoscenza delle problematiche degli uffici, alla cui raccolta è preposta la segreteria del Capo dell’Ispettorato. Tale documentazione si compone di:

  • relazione conclusiva della precedente ispezione, con particolare riguardo a tutte le segnalazioni e le prescrizioni eventualmente emanate all’esito della stessa;
  • relazioni sulla adeguatezza degli organici;
  • relazioni conclusive di inchieste e di ispezioni mirate svolte, per quella sede, nell’ultimo quinquennio;
  • azioni disciplinari esercitate, nell’ultimo quinquennio, nei confronti dei magistrati della sede.

La ripartizione del carico di lavoro e l’attribuzione degli incarichi, concordate con i componenti dell’equipe alla luce della documentazione acquisita e delle informazioni ricevute, sono comunicate dal capo equipe al magistrato interno, con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell’ispezione.

Attività ispettiva
La struttura organizzativa dell’Ispettorato cura i primi contatti con gli uffici da ispezionare, inviando moduli, prospetti e materiale utile all’attività degli ispettori.
Al termine della verifica, l’Ispettore redige una relazione nella quale indica le irregolarità e le lacune riscontrate nei servizi e formula le proposte atte ad eliminarle (art. 9 co. 1 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
 
I dirigenti ed i funzionari ispettori, durante l’attività ispettiva, devono assicurare il rispetto assoluto della funzione giurisdizionale e procedere ad accertamenti incisivi e completi, in uno spirito di collaborazione con gli uffici ispezionati.
Nel caso in cui venga riscontrato il perdurare di deficienze o di irregolarità già evidenziate in precedenza, il Capo dell’Ispettorato generale informa il Ministro per gli eventuali provvedimenti, anche di carattere disciplinare (art. 9 co. 4 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
 
Qualora nel corso delle ispezioni vengano accertati abusi o irregolarità gravi, l’Ispettore informa immediatamente il Capo dell’Ispettorato generale, formulando le proposte sui provvedimenti da adottare. Nei casi in cui il ritardo possa determinare un danno, l’Ispettore impartisce le disposizioni volte ad eliminare gli inconvenienti.
 
Nell’ipotesi in cui sia disposta un’inchiesta nei confronti di un magistrato, al termine dell’indagine il magistrato ispettore deve chiedere informazioni al Capo dell’ufficio giudiziario e chiarimenti al magistrato sottoposto ad inchiesta. Il magistrato ispettore dovrà, poi, riferire al Capo dell’Ispettorato generale in merito al servizio prestato dal magistrato interessato dall’inchiesta, con particolare riguardo alle qualità professionali dimostrate nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e degli eventuali elementi che possono avere rilevanza in sede disciplinare (art. 12 co. 3 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
 
Gli stessi criteri sono adottati per le inchieste da eseguire nei confronti dei Funzionari (art. 12 co. 4 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
 
Al termine dell’inchiesta il magistrato ispettore redige una dettagliata relazione alla quale allega gli atti e i documenti acquisiti al fine di accertare la responsabilità disciplinare dell’inquisito (art. 12 co. 5 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
 
Il Capo dell’Ispettorato generale trasmette al Ministro la relazione d’inchiesta, formulando, se del caso, le proposte circa i provvedimenti da adottare (art. 12 co. 6 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
 
Al Direttore generale competente viene trasmessa copia della relazione (art. 12 co. 7 legge 12 agosto 1962, n. 1311).
 
Schemi ispettivi
L’attività ispettiva è svolta con l’ausilio di schemi ispettivi predefiniti che costituiscono un vero e proprio manuale operativo, ad uso esclusivo degli ispettori, volto a rendere omogenee le modalità degli interventi ispettivi.

Struttura di riferimento