Decreto 15 settembre 2006 - Variazione indennità di trasferta spettante agli uffici giudiziari, art. 20 c3, del d.p.r. 115/2002
15 settembre 2006
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2006)
Il Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
di concerto con
Il Ragioniere Generale dello Stato
Visto l'art. 20, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;
Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Considerato che l'adeguamento é proposto in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2003 - 30 giugno 2006, che é pari a + 5,79;
Visto il decreto interdirigenziale del 29 settembre 2005, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
Decreta
Art. 1
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L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno é stabilita nella seguente misura:
- fino a 6 chilometri Euro 1,39
- fino a 12 chilometri Euro 2,56;
- fino a 18 chilometri Euro 3,48;
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oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di Euro 0,74.
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L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza é così corrisposta:
- fino a 10 chilometri Euro 0,38;
- oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri Euro 0,94;
- oltre i 20 chilometri Euro 1,39.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.