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Nota 30 novembre 2015 - Richiesta di emolumenti per conto di funzionario UNEP in servizio nell’Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Milano, da parte dello Studio legale associato

30 novembre 2015

 Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione


Prot. VI-DOG/839/025-6/2015/CA
Allegati: 5

AL PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI
MILANO

E, p.c. STUDIO LEGALE ASSOCIATO “***”
*************
MILANO

ALL’ISPETTORATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ROMA

OGGETTO: Richiesta di emolumenti per conto di ***** ******, funzionario UNEP in servizio nell’Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Milano, da parte dello Studio legale associato ***********.

E‘ pervenuta a questa Direzione Generale l’allegata missiva in oggetto (All. 1 omissis), con la quale vengono richiesti emolumenti a titolo di “percentuale sui crediti recuperati dall’erario di cui all’art. 122 del D.P.R. 1229/59, e… 50% dell’indennità di trasferta” in relazione a periodi di assenza dal lavoro effettuati dall’1/06/2012 al 31/12/2014, per malattia personale, congedo di maternità, congedi parentali e congedi per malattia del figlio.

Per quanto concerne l’emolumento-percentuale sopra menzionato, si rileva che l’orientamento ministeriale riferito nella missiva di cui trattasi risalente alla circolare prot. n. 6/555/035/CA-MR del 26 marzo 2003 che richiedeva il requisito dell’“effettiva presenza in servizio del personale UNEP”, è stato superato da tempo con l’Accordo del 22 maggio 2009 tra l’Amministrazione e le Organizzazioni sindacali del personale UNEP – documento rubricato con Pos. Arch. VI-DOG/742/027-1/2009/CA (All. 2) – che ha statuito aggiornati criteri di attribuzione agli Ufficiali giudiziari dell’emolumento-percentuale, per cui i giorni di assenza dal lavoro per malattia personale, congedo di maternità, congedi parentali e congedi per malattia del figlio sono stati “parificati alla presenza in servizio”, sull’assunto che “l’emolumento in questione è legato per sua natura alla funzione istituzionale svolta dagli Ufficiali Giudiziari” e, pertanto, da considerare retribuzione principale.

Relativamente all’indennità di trasferta, disciplinata dall’art. 7 della Legge 18 febbraio 1999 n. 28, soccorre la circolare n. 2/99 del 19 aprile 1999 (All. 3) emanata dall’allora Direzione Generale degli Affari civili e delle Libere professioni, che ha sottolineato la peculiare natura dell’emolumento, prevedendo che la stessa, per il 50% del suo importo costituente parte imponibile, “si configura come reddito aggiuntivo di natura incentivante e va ripartita tra tutti gli addetti all’ufficio, tenendo conto delle presenze e dell’effettivo servizio prestato”(cfr. nota ministeriale prot. VI/557/03-1/2007 del 5 aprile 2007) [All. 4]. La predetta nota precisa altresì che trattasi “di una componente della retribuzione variabile ed accessoria in rapporto alla produttività o cooperazione dell’ufficiale giudiziario relativa all’espletamento degli atti di ufficio.”

Sul punto, l’Amministrazione è intervenuta anche successivamente con nota prot. 1194/03-1 dell’8 luglio 2003 (All. 5), in risposta ad appositi quesiti posti dalle Organizzazioni sindacali, confermando l’orientamento precedente ed evidenziando che “tale indennità ha sicuramente una natura e funzione peculiare, per cui, di sicuro, sotto molteplici profili, essa non è equiparabile ad altre indennità accessorie previste dalla contrattazione collettiva.”

In linea con tale orientamento, si conferma che il diritto del funzionario UNEP “alla partecipazione della quota del 50% delle indennità di trasferta considerate reddito dell’ufficio NEP di appartenenza, non scaturisce in maniera automatica, ma in quanto reddito incentivante, la partecipazione ad esso rimane condizionata alla presenza in servizio.”

Ciò premesso, si osserva che la richiesta degli emolumenti in questione non necessita di un intervento di questa Direzione Generale, in quanto deve essere affrontata dal Capo dell’Ufficio giudiziario, nell’esercizio dei poteri di sorveglianza e di ispezione di cui agli artt. 59 e 120 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 (“Ordinamento degli Ufficiali giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali giudiziari”).

Pertanto, si rimette la missiva alla S.V. con invito ad intervenire per verificare la necessità eventualmente di provvedere alla regolarizzazione degli aspetti retributivi nel complesso evidenziati nella richiesta, in conformità alla normativa vigente e alla relativa regolamentazione di cui alle circolari e note ministeriali in materia.

Roma, 30 novembre 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fargnoli