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Decreto 7 novembre 2014 - Variazione della misura dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari

7 novembre 2014

Il Capo del dipartimento dell’ organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

di concerto con

Il Ragioniere Generale dello Stato


Visto l’art. 20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, relativo al Testo Unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si provveda all’adeguamento dell’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica e verificatasi nell’ultimo triennio;

Visti gli artt. 133 e 142 del D.P.R. 15/12/1959 n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli artt. 26 e 35 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;

Considerato che l’adeguamento previsto dal succitato art.20, punto 3 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n.115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2011 – 30 giugno 2014, è pari a + 4,4;

Visto il Decreto Interdirigenziale del 16 ottobre 2013, relativo all’ultima variazione dell’indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;
 

Decreta

Art. 1

  1. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:
    1. fino a 6 chilometri € 2,15;
    2. fino a 12 chilometri € 3,92;
    3. fino a 18 chilometri € 5,42;
    4. oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lett. c), aumentata di € 1,15.
       
  2. L’indennità di trasferta dovuta all’ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l’urgenza è così corrisposta:
    1. fino a 10 chilometri € 0,56
    2. oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri € 1,44
    3. oltre i 20 chilometri € 2,15

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 novembre 2014

IL CAPO DIPARTIMENTO
Mario Barbuto

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Daniele Franco