Decreto 27 novembre 2020 - Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 150 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario giudiziario, da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria

27 novembre 2020

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Il Direttore Generale

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d’obbligo a favore delle categorie protette;

TENUTO CONTO, altresì, che sono avviate le procedure finalizzate alla copertura delle quote d’obbligo di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica della copertura della medesima quota d'obbligo all’atto dell'assunzione a valere sugli idonei;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in particolare, l’articolo 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell’articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l’articolo 50, comma 1, che introduce l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l’articolo 8, concernente l’invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione di dati personali”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l’attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, concernente il “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l’ammissione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Ministero della giustizia 9 novembre 2017, concernente la “Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili, ai sensi dell’articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161”, che prevede, quale requisiti per l’accesso dall’esterno al profilo di funzionario giudiziario: “Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una lingua straniera; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse”;

VISTO il decreto interministeriale 18 aprile 2019, recante “Modalità di assunzione del personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 1, comma 307, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;

VISTI gli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016, come modificato dai successivi decreti del 21 aprile 2017 e del 31 gennaio 2018;

VISTO l’articolo 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”;

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

VISTO l’articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

CONSIDERATE complessivamente le rilevantissime vacanze nelle dotazioni organiche del personale nel ruolo dell’Amministrazione giudiziaria (pari complessivamente al 25,26%, con 32.425,26 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 43.464 unità) e, nella specie, quelle, ancora più gravi, relative al profilo professionale di funzionario giudiziario nei Distretti di Torino (pari al 35,70%, con 281 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 437 unità), Milano (pari al 36,90%, con 371 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 588 unità), Brescia (pari al 35,84%, con 111 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 173 unità), Venezia (pari al 41,46%, con 216 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 369 unità), Bologna (pari al 38,04%, con 215 dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 347 unità);

RITENUTO che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestività dell’attività di reclutamento, onde scongiurare – unitamente alle altre procedure assunzionali, in atto o già pianificate, relative ad altri profili professionali – il concreto pericolo di paralisi dell’attività giudiziaria conseguente alle eccezionali criticità di organico sopra evidenziate, si rende assolutamente necessario procedere secondo le modalità semplificate previste dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare dagli articoli 248, 249 e 252;

VISTO, in particolare, l’articolo 252 (rubricato “Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia”), commi 1, lettera b), 2, 3, 8 e 9, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che, in ragione delle circostanze sopra evidenziate e nel più ampio panorama delle complessive ed articolate misure di contrasto alla pandemia in atto, prevede – per il reclutamento delle 150 unità di personale amministrativo di Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto e finanziato dagli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016 e in deroga alle modalità ivi previste, per l’urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna – lo svolgimento di una selezione bifasica, con una prima valutazione dei titoli e la formazione di un’apposita graduatoria preliminare, su base distrettuale, e la successiva chiamata a sostenere la prova orale dei candidati utilmente ivi collocati;

RITENUTO che, onde garantire l’assoluta trasparenza della prova orale, i candidati chiamati a sostenere quest’ultima saranno esaminati dalle Commissioni costituite presso il Distretto competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale e della Tabella A allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie del suddetto codice (salvo quanto necessario per l’assenza nella presente procedura del Distretto trentino), secondo un ordine e un calendario formati automaticamente da apposito programma informatico insuscettibile di interferenze esterne;

CONSIDERATO che, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle Autorità competenti, l’Amministrazione porrà in essere ogni misura socio-sanitaria necessaria od opportuna per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto;

RITENUTO che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo, quali ulteriori specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall’amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

VISTO il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle funzioni centrali;

VISTO l’articolo 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo cui “per far luogo all’assegnazione di posti nei ruoli periferici delle varie carriere, che prevedano l’impiego in sedi della Valle d’Aosta, le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito concorso per la copertura dei posti in detta regione”;

VISTA la nota prot. DOG n. 129136.U del 6 agosto 2020 del Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori in disponibilità di cui all’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, risultino iscritti lavoratori da ricollocare, con riferimento alle unità di personale di cui al presente bando di concorso; 

VISTA la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell’11 settembre 2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica che, alla predetta data, nell’elenco del personale in disponibilità, non sono iscritte, negli ambiti territoriali di riferimento, unità che rispondono al fabbisogno di professionalità ricercato, fermo restando che la verifica delle possibilità di assegnazione del personale collocato in disponibilità e l’adozione degli atti conseguenziali dovranno protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma 4 dell’articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATA l’intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

DECRETA

Articolo 1
Posti messi a concorso

 

  1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di complessive n. 150 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario giudiziario, da inquadrare nell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d’Aosta, di cui:
  • Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna n.32 unità;
  • Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia   n.13 unità;
  • Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano     n. 44 unità;
  • Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino     n. 30 unità;
  • Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia  n.31 unità.
  1. Il candidato potrà presentare domanda per uno solo dei codici di concorso indicati al comma 1.
  2. È garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del trenta per cento è computata sui posti previsti per ogni singolo Distretto.
  4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonché i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 8 nel limite massimo del 50 per cento dei posti relativi a ciascun profilo.

 

Articolo 2
Requisiti per l’ammissione

 

  1. Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonché al momento dell’assunzione in servizio:
  1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
  2. età non inferiore a diciotto anni;
  3. possesso di 

Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali

ovvero

Diploma di Laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Giurisprudenza; Economia e commercio; Scienze politiche;

ovvero

Laurea Specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica; 64/S Scienze dell’economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei:

ovvero

Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell’economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei;

ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso università o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell’Unione Europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato è ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell’emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it.

  1. possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
    1. avere prestato servizio nell’amministrazione giudiziaria per almeno tre anni, senza demerito;
    2. avere svolto le funzioni di magistrato onorario, per almeno cinque anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
    3. essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
    4. avere svolto, per almeno cinque anni scolastici interi (ivi compresi i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale), attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di secondo grado;
    5. essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materie giuridiche;
    6. avere prestato servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori, per almeno cinque anni;
    7. avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno sei mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;
    8. avere svolto attività lavorativa per almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.
  1. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego;
  2. qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  3. godimento dei diritti civili e politici;
  4. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
  5. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
  6. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;
  7. per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
  1. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea i precedenti punti g), h) e k) si applicano solo in quanto compatibili.
  2. I candidati vengono ammessi all’esame orale con riserva. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 10, dall’articolo 6, comma 5, e dall’articolo 12, comma 3.

 

Articolo 3
Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalità

 

  1. Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IVa Serie speciale “Concorsi ed Esami”. Sarà altresì consultabile sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, giustizia.it.
  2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on line sul sito del Ministero della giustizia, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IVa Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
  3. In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
  4. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda.
  5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
  6. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
  1. il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all’estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile è stato trascritto l’atto di nascita;
  2. il codice fiscale e gli estremi di un documento di identità in corso di validità;
  3. la residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
  4. il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito di posta elettronica certificata, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
  5. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri status indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a) del presente bando;
  6. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
  7. il possesso del titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando l’istituto presso il quale è stato conseguito, nonché la data e il luogo;
  8. di procedere, ove necessario, all’attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalità e i tempi indicati nell’articolo 2 del bando;
  9. il possesso di almeno uno degli altri titoli richiesti per l’accesso di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del presente bando;
  10. il godimento dei diritti civili e politici;
  11. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
  12. di possedere le qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  13. di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando l’obbligo di indicarli in caso contrario;
  14. il possesso di eventuali ulteriori titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo articolo 5;
  15. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal successivo articolo 7;
  16. l’indicazione dell’eventuale titolarità delle riserve di cui all’articolo 1 del presente bando;
  17. di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile.

I soggetti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresì di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.

  1. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del presente bando.
  2. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili in funzione del proprio handicap che andrà opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovrà contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l’handicap determina in funzione dell’esame orale. La concessione e l’assegnazione di ausili sarà determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell’esame obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovrà essere inoltrata a mezzo posta elettronica all’indirizzo dgpersonale.dog@giustizia.it almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell’esame orale, unitamente all’apposito modulo compilato e sottoscritto che si renderà automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà all’Amministrazione di fornire adeguatamente l’assistenza richiesta.
  3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al termine previsto al comma precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili, dovranno essere tempestivamente documentate con certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
  4. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato. Qualora il controllo accerti la falsità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sarà escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
  5. La convocazione per l’esame orale non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarità, né sana l’irregolarità della domanda di partecipazione al concorso.
  6. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

 

Articolo 4
Commissioni esaminatrici

 

  1. La Direzione generale del personale e dei servizi nomina una Commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alle Commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.
  2. Le Commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica equiparata ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due dirigenti di livello non generale dell’Amministrazione giudiziaria, con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione giudiziaria con la qualifica di funzionario giudiziario.
  3. Secondo quanto disposto dall’articolo 249 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, le Commissioni esaminatrici potranno svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

 

Articolo 5
Valutazione dei titoli e ammissione all’esame orale

 

  1. La selezione si svolge per titoli e colloquio. Il punteggio complessivo attribuibile è pari a 120 punti così suddivisi:
  1. Titoli: massimo 40 punti;
  2. Esame orale: massimo 80 punti;
  1. Non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l’accesso.
  2. La valutazione dei titoli precede l’esame orale.
  3. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 40 punti, così ripartiti:
  1. sino a punti 5,00 per il voto di laurea:
  1. 110 e lode, punti 5,00;
  2. 110, punti 4,75;
  3. 109, punti 4,50;
  4. 108, punti 4,25;
  5. 107, punti 4,00;
  6. 106, punti 3,75;
  7. 105, punti 3,50;
  8. 104, punti 3,25;
  9. 103, punti 3,00;
  10. 102, punti 2,75;
  11. 101, punti 2,50;
  12. 100, punti 2,25;
  13. 99, punti 2,00;
  14. da 96 a 98, punti 1,75;
  15. da 92 a 95, punti 1,50;
  16. da 87 a 91, punti 1,25;
  17. da 81 a 86, punti 1,00;
  18. da 74 a 80, punti 0,75;
  19. da 68 a 73, punti 0,50;
  20. da 66 a 67, punti 0,25;
  1. sino a un massimo di punti 7,00 per eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari:
    1. master universitari di primo livello: punti 1,00 per ciascuno, fino a un massimo di punti 2,00;
    2. master universitari di secondo livello: punti 1,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 3,00;
    3. diploma di specializzazione (DS): punti 3,00;
    4. dottorato di ricerca (PhD): punti 4,00 (salvo che costituisca titolo per l’accesso ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), n. vii);
  1. punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al terzo di servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;
  2. punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento delle funzioni di magistrato onorario, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
  3. punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di iscrizione all’albo professionale degli avvocati, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;
  4. punti 2,00 per ogni anno intero (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento dell’attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto per il quale è stata presentata la domanda;
  5. punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al secondo di servizio quale ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;
  6. punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;
  7. punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al primo semestre di svolgimento di attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea (punteggio attribuibile soltanto in favore di coloro che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche);
  8. punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50 per ogni ulteriore frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento di attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea;
  9. punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio presso Uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo;
  10. punti 3,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo ai sensi dell’articolo 16-octies comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
  11. punti 1,50 a coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non avendo fatto parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  1. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al massimo previsto dal comma 1, lettera a). In caso di possesso di più titoli di studio di cui al comma 4, lettera a), si ha riguardo unicamente al voto più alto.
  2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
  3. L’Amministrazione valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
  4. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente articolo 1, comma 1, la Direzione generale del personale e della formazione redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli, pubblicata sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.
  5. È ammesso a sostenere l’esame orale, sulla base dei punteggi attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun distretto giudiziario. Tale numero potrà essere superiore, in caso di candidati collocatisi ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
  6. L’elenco alfabetico dei candidati ammessi alle prove orali sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno venti giorni prima del loro svolgimento, con indicazione del luogo, della data e dell’orario in cui dovranno presentarsi per sostenerle. Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.

 

Articolo 6
Prova orale e stesura della graduatoria di merito

 

  1. L’esame orale è svolto presso ciascun Distretto interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
  2. Per ciascun Distretto, i candidati saranno esaminati dalle Commissioni costituite presso il Distretto limitrofo, secondo i seguenti abbinamenti:

Candidati del distretto di

Esaminati dalla Commissione del distretto di

Torino Milano
Milano Brescia
Brescia Venezia
Venezia Bologna
Bologna Torino

 

  1. L’ordine con cui i candidati saranno chiamati a sostenere la prova orale sarà elaborato automaticamente da un apposito programma informatico insuscettibile di interferenze esterne.
  2. I candidati ammessi all’esame orale dovranno presentarsi all’ora stabilita con un documento di riconoscimento in corso di validità. Essi dovranno altresì presentare in quella sede tutta la documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che saranno indicate sul sito del Ministero della giustizia unitamente al diario delle prove.
  3. L’assenza dalla sede di svolgimento dell’esame orale nella data e nell’ora stabilita e l’impossibilità di provare compiutamente in quella sede la propria identità, nonché il diritto alla riserva dei posti di cui all’articolo 1, comma 4, e il possesso dei requisiti per l’ammissione di cui all’articolo 2, comma 1, e dei titoli di cui agli articoli 5, comma 4, e 7, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporteranno l’esclusione dal concorso.
  4. L’esame orale consisterà in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle seguenti materie:
  1. elementi di diritto civile,
  2. elementi di diritto penale,
  3. diritto amministrativo (con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alla disciplina del lavoro pubblico, alle diverse responsabilità dei dipendenti pubblici, alla disciplina degli appalti, al codice del processo amministrativo),
  4. diritto processuale civile,
  5. diritto processuale penale,
  6. ordinamento giudiziario,
  7. servizi di cancelleria,
  8. conoscenza della lingua inglese, attraverso una conversazione che accerti il possesso di competenze linguistiche al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  9. conoscenza delle tecnologie informatiche, nonché delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, attraverso una verifica attitudinale di tipo pratico.
  1. All’esame orale sarà assegnato un punteggio massimo di 80 punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g) e di 5 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, per ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i). L’esame orale si intenderà superato se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 7 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da a) a g) e di 3 punti per ciascuna delle materie di cui alle successive lettere h) ed i).
  2. L’esame orale avverrà in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. In presenza di perduranti rischi di contagio epidemiologico in uno o più distretti interessati, le Commissioni esaminatrici potranno richiedere al Ministero della giustizia che lo svolgimento dell’esame orale avvenga in videoconferenza, garantendo comunque l’adozione di soluzione tecniche che assicurino la pubblicità della prova, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  3. L’Amministrazione adotterà ogni ulteriore specifica misura necessaria od opportuna, secondo le indicazioni e le prescrizioni delle Autorità competenti, per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda i candidati, il personale a vario titolo coinvolto nello svolgimento del concorso ed ogni altro soggetto interessato. Di tali eventuali misure saranno dati appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta l’esclusione dal concorso.
  4. L’Amministrazione si riserva di pubblicare sul sito del Ministero della giustizia, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
  5. Ultimata la prova orale, le Commissioni esaminatrici, per ciascuno dei distretti di cui al precedente articolo 1, comma 1, redigono una graduatoria finale di merito sulla base del punteggio attribuito in base ai titoli e del punteggio conseguito nell’esame orale.

 

Articolo 7
Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli

 

  1. A parità di merito, ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    5. gli orfani di guerra;
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
    7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    8. i feriti in combattimento;
    9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
    10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
    12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
    16. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
    17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
    18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
    19. gli invalidi e i mutilati civili;
    20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

       
  2. Costituiscono, altresì, titoli di preferenza a parità di merito:
    1. l’avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento nell’ufficio per il processo, ai sensi dell’articolo 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
    2. l’avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
    3. l’avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato dall’articolo 16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

       
  3. A parità di merito e di titoli, ai sensi del citato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza è determinata:
  1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
  2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
  1. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati si collocano in pari posizione, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l’articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  2. Gli eventuali titoli di riserva nonché i titoli di preferenza a parità di merito e a parità di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.

 

 

Articolo 8
Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito

 

  1. Le graduatorie finali di merito saranno validate dalle Commissioni esaminatrici e trasmesse alla Direzione generale del personale e della formazione ai fini dell’approvazione.
  2. L’avviso relativo alla avvenuta approvazione di tali graduatorie sarà pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IVa Serie speciale “Concorsi ed Esami”. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito del Ministero della Giustizia. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
  4. I primi classificati nelle graduatorie finali di merito dei singoli Distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’articolo 1, comma 3, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria.
  5. Le sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente bando saranno conferite ai vincitori con modalità che verranno comunicate mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11.

 

Articolo 9
Accesso agli atti

 

  1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
  2. Con la presentazione della domanda di partecipazione di cui all’articolo 3, il candidato autorizza previamente il Ministero della giustizia – Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso agli atti della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo.
  3. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’Ufficio Terzo – Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione.

Articolo 10
Trattamento dei dati personali

 

  1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
  2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione generale del personale e della formazione e alle Commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
  3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
  4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
  5. Il titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Terzo – Concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione; il responsabile del trattamento è il Dirigente del suddetto Ufficio Terzo. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dalla Direzione generale del personale e della formazione nell’ambito della procedura medesima.
  6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
  7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito del Ministero della giustizia.
  8. L’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione al trattamento. L’interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

 

Articolo 11
Assunzione in servizio

 

  1. L’assunzione dei vincitori avverrà compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni e, in particolare, dall’articolo 252, comma 8, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell’immissione in servizio, nel personale del Ministero della giustizia, nel profilo di Direttore, Area funzionale Terza, Fascia economica F3.
  3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verrà instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno, sulla base della preferenza espressa dai vincitori secondo l’ordine delle graduatorie finali di merito di cui all’articolo 8.
  4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell’art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. In caso di rinuncia all’assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria, qualora non siano stati già nominati vincitori per effetto della clausola di cui all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

Articolo 12
Norme di salvaguardia

 

  1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
  2. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
  3. Resta ferma la facoltà della Direzione generale del personale e della formazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, di escludere un candidato dal concorso ovvero di non procedere all’assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza originaria o sopravvenuta dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso ovvero di mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista, in esito alle verifiche richieste dalla procedura concorsuale.

Roma, 27 novembre 2020

Il Direttore Generale
Alessandro Leopizzi


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