Circolare 2 maggio 2020 - epidemia da COVID-19 - Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus. Fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione locali - ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA

2 maggio 2020

prot - m_dg.DOG.02/05/2020.0070896.U

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Il Capo del Dipartimento

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Sig. ri Dirigenti Amministrativi degli Uffici in indirizzo

e per opportuna conoscenza

Al Sig. Capo di Gabinetto dell’On. Ministro
Al Sig. Capo di Segreteria dell’On. Ministro
Al Sig. Direttore generale reggente delle risorse materiali e delle tecnologie
e per opportuna conoscenza
Alle Organizzazioni Sindacali

OGGETTO: epidemia da COVID-19– Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus. Fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione locali

La presente circolare viene emessa in pari data a circolare di indirizzo su misure per l’avvio della fase due, al fine di fornire un compendio utile a tale avvio sul delicato tema dell’ approvvigionamento di materiale igienico-sanitario e delle procedure di pulizia dei locale.

Sul tema si ricorda quanto segue.

Con circolare 6 marzo 2020 (prot. 47725) questo Capo Dipartimento esprimeva alcune indicazioni di carattere operativo a supporto dell’attività degli uffici giudiziari di carattere generale.

Con successiva circolare del 2 aprile 2020 (prot. 59011.U) si è affrontata la problematica, rappresentata da numerosi uffici giudiziari, inerente alle difficoltà di approvvigionamento dei D.P.I. e, in particolare, delle mascherine protettive delle vie respiratorie.

Nella circolare 17 aprile 2020 (prot. 64462.U) è stata, poi, illustrata la procedura di svincolo diretto per l’acquisto di mascherine protettive prodotte all’estero, all’esito della proficua interlocuzione avuta con l’ Autorità commissariale e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le circolari qui richiamate sono allegate alla presente per facilitarne la consultazione.

L’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” (pubblicato il 27 aprile 2020 sulla G.U. Serie Generale) ha mutato il quadro normativo di riferimento, in ragione della persistenza della situazione di emergenza sanitaria, e costituisce il substrato normativo della c.d. fase 2.

Considerate le evidenti ricadute, dirette e indirette, della normativa sopravvenuta sull’attività degli uffici giudiziari, si ritiene necessario procedere all’emanazione di una nuova circolare in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per fornire nuovi indirizzi operativi gli uffici giudiziari, in coerenza con le circolari normative ed organizzative emanate

Alcune considerazioni si impongono prima di volgere la disamina alle indicazioni di dettaglio.

L’attuale periodo di emergenza ha portato alla necessità di adottare importanti azioni di contenimento che hanno richiesto, tra l’altro, la contrazione temporanea dell’attività giurisdizionale.

La gestione della prima fase dell’emergenza epidemiologica ha consentito di acquisire esperienze prevenzionali che possono essere utilmente sviluppate nella seconda fase, allorché dovranno essere adottate dagli uffici giudiziari misure graduali ed adeguate al fine di consentire un ritorno progressivo all’ordinaria attività giurisdizionale, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei magistrati, del personale amministrativo e dell’ampia platea di utenti del settore giustizia.

In tale contesto vengono in rilievo le specificità degli uffici giudiziari, la gestione degli spazi di lavoro, le modalità di organizzazione del lavoro, l’informazione e la formazione, le misure igieniche, l’utilizzo di DPC e DPI, la sorveglianza sanitaria, tutti elementi che contribuiscono alla caratterizzazione del rischio e prevengono l’attivazione di focolai epidemici.

Le indicazioni provenienti dal legislatore e dal Ministero della salute, nonché le esperienze prevenzionali acquisite, consentono di ritenere che la principale misura di prevenzione è costituita dal distanziamento sociale, associata alla corretta applicazione di semplice regole preventive quali l’igiene delle mani, tale da ridurre sensibilmente il rischio di infezione.

Trattasi di condotte in massima parte basate sulla responsabilizzazione dei comportamenti individuali, rispetto alle quali assume un rilievo determinante condurre un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione (numerose sono le circolari emanate da questo Dipartimento volte ad assicurare una corretta e diffusa informazione), in modo da permettere al personale in servizio presso gli uffici giudiziari di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio ed adottare i corretti comportamenti precauzionali.

La disamina che segue sull’acquisto e sull’utilizzo di dispositivi di protezione collettivi ed individuali, postula pertanto un’adeguata e oculata informazione e formazione di tutto il personale e la sua sensibilizzazione all’adozione di comportamenti individuali corretti ed adeguati.
 

1. Materiale igienico sanitario

L’art. 3, 1° comma, lettera e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020 prevede che “nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani”.

Tale disposizione si pone nel solco di quanto in precedenza stabilito dalla direttiva n. 2 del 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, ed infine dalla fondamentale circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020.

In continuità con le indicazioni fornite con circolare di questo Capo Dipartimento del 6 marzo 2020, si ribadisce l’invito rivolto ai funzionari delegati presso le Corti di appello e le Procure generali a raccogliere e trasmettere alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie il fabbisogno in termini economici dei dipendenti uffici fino al 31 luglio 2020 (in ragione della delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2020) tenuto conto delle assegnazioni da ultimo disposte.

Le specifiche assegnazioni di fondi per l’acquisto di gel disinfettante o materiale igienico similare (ivi compreso il normale sapone per le mani) saranno disposte non appena possibile ed in ragione dello specifico fabbisogno comunicato.

Si rammenta l’obbligo di far pervenire la rendicontazione delle somme già assegnate.

Si precisa, inoltre, che i fondi per l’acquisto del materiale igienico sanitario sono vincolati a tale finalità specifica, di talché non possono essere acquistati beni diversi da quelli di facile consumo, quali, a mero titolo esemplificativo, pareti di plexiglass, termo-scanner, strutture mobili.

Tale diversa tipologia di materiale, infatti, è collegata alla disponibilità di fondi sul capitolo 7211.2.
 

2. Pareti in plexiglass e paratie parafiato

Numerose sono le richieste, provenienti dagli uffici giudiziari, di autorizzazione all’acquisto di pareti in plexiglass e paratie parafiato, a protezione del personale amministrativo e di magistratura in servizio.

Occorre premettere che non vi sono indicazioni normative in merito alla necessità dell’uso di tali dispositivi negli uffici pubblici in generale, né in quelli ove vi è un contatto diretto con l’utenza esterna.

Tuttavia si ritiene che l’acquisto di tali dotazioni (complementi di arredo) sia adeguata e funzionale alla gestione in sicurezza dei locali ove vi è un contatto diretto con il pubblico (a titolo esemplificativo gli sportelli del casellario giudiziale) rispondendo ad esigenze generali di protezione ed igiene valevoli anche quando terminerà la dichiarata emergenza pandemica.

Per tali specifiche tipologie di ambienti, ove non vi siano già presenti vetrate o altri strumenti idonei a creare una separazione con l’utenza, gli uffici giudiziari possono essere autorizzati ed acquistare pareti in plexiglass et similia.

L’individuazione di locali aperti al pubblico per i quali si renda necessario l’acquisto e la predisposizione del materiale sopra precisato dovrà essere preceduta dall’adozione di ogni possibile misura organizzativa idonea a ridurre e distribuire il flusso dell’utenza, garantendo il distanziamento sociale.

La programmazione di acquisto che ne risulta dovrà rispondere ai principi di indispensabilità e razionalità della spesa, particolarmente stringenti nell’attuale fase di emergenza sanitaria ed economica.

Ove ricorrano i presupposti sopra richiamati ed al fine di semplificare e velocizzare le procedure di acquisto di detto materiale, gli uffici distrettuali provvederanno a raccogliere le esigenze dei dipendenti uffici ed a comunicare il relativo fabbisogno in termini finanziari, distinto per ciascun ufficio giudiziario, alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie; quest’ultima, sulla base delle motivazioni prospettate e della rispondenza a generali principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità della richiesta, rilascerà le necessarie autorizzazioni ed accrediterà i relativi fondi.
 

3. Dispositivi di protezione individuale (DPI)

L’obiettivo di garantire adeguati livelli di protezione per i magistrati ed il personale amministrativo in servizio presso degli uffici giudiziari è stato perseguito da questo Dipartimento mediante la materiale fornitura di dispositivi di protezione individuale in favore di quelle realtà segnate da elevate criticità, nonché a mezzo di una capillare azione di assegnazioni straordinarie di fondi.

Gli uffici giudiziari sono stati con immediatezza autorizzati ad effettuare acquisti diretti di materiale igienico sanitario, disinfettanti chimici a base di candeggina, cloro, solventi, etanolo al 75%, garantendo pulizie straordinarie e, ove ricorrano i presupposti, sanificazioni degli ambienti.

Gli uffici giudiziari sono stati, altresì, autorizzati ad acquistare un adeguato numero di DPI a protezione delle vie respiratorie, costituiti da filtranti respiratori preferibilmente del tipo FFP2 o, in mancanza, di mascherine chirurgiche, in ossequio alla direttiva del Dipartimento della protezione civile prot. n. ABI/0010020 del 29 febbraio 2020.

Al contempo è stata garantita la disponibilità di fondi adeguati a soddisfare le esigenze di spesa in relazione agli acquisti di dispositivi ed in generale all’attività di pulizia, sanificazione, e quelle connesse volta a prevenire e contenere la diffusione del contagio.

Con particolare riferimento alla spesa per materiale igienico sanitario, ivi compresi i DPI, sono state accreditate in favore degli uffici giudiziari risorse finanziarie per oltre 3 milioni di euro, di cui € 971.300,00 quale assegnazione ordinaria, € 885.000,00 quale assegnazione straordinaria disposta in favore della generalità degli uffici giudiziari ed € 1.168.000,00 quali ulteriori integrazioni volte a soddisfare specifiche richieste. Nello stesso tempo, per le maggiori spese connesse alle esigenze di pulizia e sanificazione si registra un ampio utilizzo delle risorse assegnate per la c.d. “minuta gestione” pari a complessivi € 2.305.000,00.

Alcune considerazioni sul delicato tema dei D.P.I. a protezione delle vie respiratorie si impongono con riferimento alla c.d. fase 2, partendo dal dato normativo.

L’art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 26 aprile 2020 stabilisce che: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”.

Nel prosieguo si prevede che “l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie”.

E’ utile richiamare quanto statuito in materia dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) recante “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”: “Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.”

L'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, richiamato dalla disposizione suesposta, detta, al secondo comma, che: In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, e' consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi e' valutata preventivamente dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630”. Il comma seguente specifica che “in relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.”

Si segnala, infine, il “Documento tecnico sulla possibilità di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” elaborato dall’Inail. Seppur non cogenti le misure proposte costituiscono un valido ed autorevole contributo per l’adozione, sui luoghi di lavoro, di misure graduali ed adeguate nell’ambito di un virtuoso modello organizzativo di prevenzione. In particolare, per quanto qui di interesse, il documento tecnico evidenzia come vadano “mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art. 16 c.1).”

Alla luce del quadro – normativo e non – suesposto, deve ritenersi che le mascherine chirurgiche sono considerate dispositivi di protezione individuale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

L’uso di mascherine chirurgiche e di altri dispositivi di protezioni delle vie respiratorie è obbligatorio “nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (omissis) e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza” (art. 3, secondo comma, del dPCM 26 aprile 2020).

È bene evidenziare come il ricorso a tali dispositivi sarebbe infruttuoso ove non venissero previamente garantiti il distanziamento sociale, la pulizia dei locali, l’adozione di soluzioni organizzative innovative.

Ciononostante, la delicatezza del tema aveva spinto il Dipartimento ad autorizzare – con la citata circolare del 6 marzo 2020 - gli uffici giudiziari ad acquistare un congruo numero di dispositivi a protezione delle vie respiratorie.

Il contesto emergenziale aveva, altresì, reso opportuna l’emanazione di apposita direttiva (del 25 marzo 2020) da parte del Capo Dipartimento, con la quale era stato disposto l’acquisto diretto per il tramite della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie di un adeguato numero di D.P.I. a protezione delle vie respiratorie, nelle possibilità e quantità concretamente consentite dal mercato, da destinare agli uffici giudiziari che versano in particolari condizioni di necessità ed urgenza ed a supporto delle difficoltà di reperimento dei dispositivi in via autonoma da parte degli stessi.

Il Dipartimento ha già provveduto alla consegna di D.P.I. a protezione delle vie respiratorie in favore degli uffici giudiziari dei distretti più colpiti, e proseguirà in tale opera nei confronti di tutti gli uffici giudiziari, in quelle realtà ove dovessero manifestarsi esigenze particolari o criticità nell’approvvigionamento.

Ha poi provveduto ad accreditare le somme per gli acquisti relativi per tutti gli uffici giudiziari già da tempo, in base alle richieste fatte.

Le difficoltà di approvvigionamento di tali dispositivi appaino, peraltro, ampiamente superate anche mediante la proficua interlocuzione avuta con l’Autorità commissariale deputata a tale specifica attività e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (circolare del 17 aprile 2020 prot. 64462.U).

Alla luce di quanto sopra gli uffici giudiziari proseguiranno anche nella c.d. fase 2 nell’acquisto di un congruo numero di mascherine chirurgiche (DPI) da destinare ai magistrati ed al personale amministrativo in servizio.

Nell’effettuare detti acquisti si dovrà tenere conto del prezzo massimo di vendita stabilito dall’ordinanza n. 11 del 2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Inoltre anche per tali spese, valgono le indicazioni offerte al punto 1.

La distribuzione delle mascherine chirurgiche al personale amministrativo e di magistratura in servizio dovrà essere accompagnata da adeguata informazione e formazione sulle caratteristiche (se monouso o riutilizzabili), sulle modalità di conservazione e di eventuale sanitizzazione, infine di smaltimento.

Parimenti potranno essere acquistate direttamente dagli uffici giudiziari i guanti in lattice mono-uso. Di contro, l’acquisizione di tute protettive, occhiali e visiere protettive, richiede particolari necessità ed esigenze eccezionali che dovranno essere rappresentate dagli uffici giudiziari, ovvero specifiche indicazioni provenienti dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.
 

4. Pulizia, sanificazione, igienizzazione dei locali

Si richiama l’attenzione sulla direttiva n. 1 del Ministero per la pubblica amministrazione (citata nella precedente circolare di questo Dipartimento del 6 marzo 2020), nonché sul Rapporto dell’I.S.S. sul Covid-19 n. 5/2020 del 21 aprile 2020, nella parte in cui descrive le misure generali per gli ambienti lavorativi e riporta alcune azioni e raccomandazioni generali da mettere in atto giornalmente nelle condizioni di emergenza associate all’epidemia virale, per il mantenimento di una buona qualità dell’aria indoor negli ambienti di lavoro.

In tale contesto risulta essenziale garantire la pulizia giornaliera dei locali, delle postazioni di lavoro e di tutte le aree comuni.

Il quadro – normativo e non – di riferimento consente di ritenere tutt’ora valide ed attuali le indicazioni contenute nella circolare del 6 marzo 2020 a norma della quale, in linea generale e salvo specifiche prescrizioni delle autorità sanitarie locali, la pulizia degli ambienti di lavoro potrà essere assicurata nell’ambito dell’ordinaria fornitura del servizio di pulizia. I RUP e/o i DEC dei contratti di pulizia avranno cura di verificare che venga effettuata da parte delle ditte incaricate un’accurata pulizia e disinfezione di superfici e ambienti, particolarmente per quanto concerne gli uffici aperti al ricevimento del pubblico.

A tale scopo, gli uffici potranno acquistare una congrua quantità di disinfettanti chimici, includendo dispositivi a base di candeggina/cloro, solventi, etanolo al 75%.

Anche ai fini dell’acquisto del predetto materiale, i funzionari delegati dovranno ricomprendere nel fabbisogno, da far pervenire alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, lo specifico fabbisogno relativo ai dipendenti uffici, come indicato al punto1.

Si invita, più in generale, al rispetto delle disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 0005443-22/02/2020 per i casi confermati di COVID-19, che di seguito si riportano: “In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate: omissis. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Omissis. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio)”.

Inoltre, nelle aree geografiche a maggiore endemia o nel caso in cui si siano registrati casi di positività al COVID-19, i Capi degli uffici giudiziari potranno disporre pulizie straordinarie ai fini di una più approfondita disinfezione dei locali, utilizzando all’uopo i fondi già messi a disposizione dei competenti funzionari delegati per la minuta gestione sul capitolo di spesa 1550 (interventi non superiori all’importo di € 5.000,00); trattandosi di spesa semplificata, non sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione centrale potendo ciascun ufficio fare diretto riferimento al competente funzionario delegato.

I funzionari delegati rendiconteranno dette spese con separata documentazione alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, chiedendo le necessarie integrazioni nel rispetto delle norme in materia di contabilità e provvedendo al prioritario impiego dei fondi già accreditati.

Con riferimento ad interventi di pulizia e di sanificazione (ut infra) di importo superiore ad € 5.000,00, le relative esigenze andranno specificamente rappresentate ai fini della necessaria autorizzazione ministeriale.

Diversamente rispetto alle misure di pulizia sopra esposte, il ricorso alla sanificazione degli ambienti riguarda specificamente gli ambienti sanitari, come espressamente previsto dalla circolare del Ministero della salute del 22 febbraio 2020.

Per sanificazione deve intendersi quella procedura che include l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

La sanificazione degli ambienti “non sanitari” non è imposta da nessuna previsione normativa né trova fondamento nella citata circolare del Ministero della salute.

Il ricorso alla sanificazione si pone, conseguentemente, come un evento eccezionale che trova giustificazione in casi conclamati di positività al Covid-19 verificatisi tra i magistrati ed il personale amministrativo in servizio ovvero tra gli utenti esterni che hanno avuto accesso agli uffici giudiziari; parimenti tale soluzione potrà essere adottata laddove giungano specifiche indicazioni in tal senso da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.

A fronte di tali evenienze, gli uffici giudiziari procederanno alla sanificazione degli ambienti con comunicazione motivata da inoltrare alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie secondo le modalità sopra esposte.

Inoltre, qualora le prescrizioni della autorità sanitarie locali o di altri enti pubblici appaiano sensibilmente non in linea con il contenuto della presente circolare e con le vigenti disposizioni, in parte richiamate, comportando significativi riflessi di carattere finanziario, si invitano gli uffici ad attivare opportune interlocuzioni, informando questa amministrazione centrale.
 

5. Misurazione della temperatura corporea per l’accesso agli uffici giudiziari

Numerose sono le segnalazioni provenienti dagli uffici giudiziari relative alla possibilità di installazione di dispositivi che consentano la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea (scanner termici et similia) per i magistrati, il personale amministrativo e tutti coloro che intendono accedere agli uffici giudiziari.

Non vi sono indicazioni in merito alla necessità dell’uso di tali dispositivi sull’intero territorio nazionale ai fini della prevenzione del contagio da Covid-19, atteso che la fornitura di sistemi di misurazione della temperatura corporea non è considerata essenziale dalla decretazione di urgenza governativa sull’emergenza COVID-19, né dalle ordinanze del Ministro della salute, né il Ministero della Funzione Pubblica ha offerto indicazioni in merito.

Pertanto, al momento tale attività e gli strumenti necessari per svolgerla non costituiscono un obbligo, né le norme chiariscono le molte problematiche relative alle modalità di rilevazione della temperatura corporea, al trattamento dei dati personali, alla tipologia di strumenti da utilizzare (con indicazione delle spese di acquisto e di gestione) né al personale destinare a tale servizio.

Consegue che l’Amministrazione non potrà prendere in considerazione le richieste provenienti dagli uffici giudiziari che non siano precedute e sorrette dall’interlocuzione con le Autorità regionali preposte, ovvero con i Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, con la Protezione civile e con i Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, e comunque non sostenute da un chiaro obbligo normativo (anche regionale) o da prescrizioni provenienti dalle Autorità sopra indicate.

Inoltre, prima di procedere a tali acquisti, dovrà essere chiaro ed adeguatamente illustrato il contesto organizzativo relativo al loro utilizzo (personale che rileva la temperatura, conservazione e trattamento dei dati, procedura conseguente alla rilevazione di casistica di temperatura superiore a 37,5 gradi, ecc.) e dovranno essere attentamente valutate anche le ricadute finanziarie connesse alle modalità di rilevazione e allo strumento tecnico utilizzato.

Gli uffici giudiziari potranno invece provvedere – con i fondi per il materiale igienico sanitario (capitolo 1451.14) e senza necessità di specifica autorizzazione da parte di questa amministrazione centrale (purché trattasi di unità assolutamente limitate e di modica spesa) – all’acquisto di termometri laser, da intendersi come presidi di carattere sanitario (utili ad esempio nei casi di emergenza, come l’improvvisa insorgenza di sintomi o malori, ovvero per eventuali controlli a campione qualora fosse necessaria l’acquisizione di autocertificazioni all’ingresso) in sostituzione dei normali termometri, il cui utilizzo appare consono all’attuale situazione di emergenza sanitaria.

Sullo specifico punto riguardante l’accesso agli uffici giudiziari, vale la pena rimarcare la necessità di fornire, nell’ambito dell’intero contesto lavorativo, un’adeguata informazione, estensibile anche agli esterni, in ordine alle misure cui attenersi per contribuire alla prevenzione di ogni possibile forma di diffusione del contagio che comprende, in particolare, l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5) o altri sintomi influenzali, la consapevolezza e l’accettazione di non poter fare ingresso o permanere all’interno dei luoghi di lavoro laddove sussistano condizioni di pericolo, l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e delle misure vigenti all’interno dei luoghi di lavoro e a dare tempestiva informazione di qualsiasi sintomo insorgente, promuovendo, in ultima analisi, l’adozione di misure graduali e adeguate attraverso un nuovo modello organizzativo di prevenzione responsabile e partecipata.
 

6. Altre misure

Nell’ambito degli ordinari contratti in corso, la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

La sorveglianza sanitaria periodica difatti non deve essere interrotta, in quanto rappresenta un’ulteriore importante misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente è in grado di fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Importantissimo, nell’ambito dell’attività di collaborazione con il datore di lavoro, l’aspetto concernente l’identificazione e la segnalazione da parte del medico competente dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e l’inserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone o test sierologici per i lavoratori, gli uffici forniranno la massima collaborazione, fermo restando che l’acquisto del materiale per tamponi ed esami diagnostici, così come l’aspetto organizzativo inerente al prelievo, non è di competenza del Ministero della giustizia e saranno in tal caso certamente e correttamente date indicazioni dalle Autorità sanitarie locali.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili, al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori

In conclusione ed in ragione del principio contabile di razionalità della spesa pubblica e di adeguatezza e proporzionalità, tenuto certamente conto delle effettive esigenze determinate dalla concreta evoluzione della situazione epidemiologica anche in sede locale, si invitano le SS.LL a non prescindere dallo svolgimento di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, finalizzate alla verifica della congruità delle offerte, e, ove sussistano dubbi in proposito, si inviano le SS.LL. a contattare l’Amministrazione, nella competente Direzione generale delle risorse e delle tecnologie, che fornirà la propria collaborazione al fine di individuare la migliore e più celere soluzione alla problematica riscontrata.

Roma, 2 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento
Barbara Fabbrini