Decreto 16 marzo 2020 - Sospensione del termine di cui all’art. 10, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, per i tramutamenti ai sensi della legge 133/1988 di cui al bollettino 5 del 15 marzo 2020 - MAGISTRATI

16 marzo 2020


Il Ministro della giustizia

VISTO l’art. 110 Cost.;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante: “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che alla luce della richiamata disciplina emergenziale, che limita gli spostamenti sul territorio nazionale delle persone fisiche e che sospende svariate attività di servizio, occorre sospendere il termine ordinario per l’assunzione delle funzioni, per i tramutamenti relativi a sedi per le quali sussistono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 3, legge 4 maggio 1988, n. 133;

DISPONE

il termine per l’assunzione delle funzioni, di cui all’art. 10, primo comma, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, per i decreti di destinazione pubblicati nel B.U. n. 5 del 2020, relativi a sedi per le quali sussistono i requisiti previsti dall’art. 1, comma 3, legge 4 maggio 1988, n. 133, è sospeso sino al 10 maggio 2020; da tale data decorrerà il termine ordinario stabilito dall’art. 10, primo comma, r.d. n. 12 del 1941 per l'assunzione delle funzioni da parte dei magistrati tramutati.

Roma, 16 marzo 2020

Il Ministro
Alfonso Bonafede