Circolare 3 ottobre 2016 - D.m. 15 luglio 2016 - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato

3 ottobre 2016

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile
Ufficio I – Affari civili interni

Ai sig.ri Presidenti di Corte d’appello
ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d’appello
ai sig.ri Presidenti di Tribunale
ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense
LORO SEDI

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto
al sig. Capo del Dipartimento
al sig. Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati
al sig. Direttore generale del bilancio e della contabilità
SEDE

E, p.c., al Dipartimento delle finanze -
Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale
ROMA

Oggetto: d.m. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.
Rif. prot. GAB n. 32125.U e DAG n. 143646.E del 3.8.2016.

Come è noto, con il decreto in oggetto è stata prevista, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per “gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002”, di “compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi” (art. 1).

Come chiarito dal successivo art. 3, commi 2 e 3, i crediti da portare in compensazione “devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico” (non oggetto di opposizione), e “non devono risultare pagati, neanche parzialmente”.

Per gli stessi inoltre, a norma dei commi 4, 5 e 7, deve essere stata emessa “fattura elettronica … ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione” dei crediti (PCC), attraverso la quale “il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione” (per l’intero importo della fattura) e autocertificare, sotto la propria responsabilità, “la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3”.
A norma del comma 6, infine, “per l’anno 2016, l’opzione di cui al comma 5 può essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre”, mentre a regime, “a decorrere dall’anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno”.

La selezione dei crediti ammessi alla procedura di compensazione avviene attraverso la citata piattaforma elettronica di certificazione (art. 4), la quale in sintesi:

  1. seleziona, “fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate dall’art. 1, comma 779, della legge”, le fatture per le quali è stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, per l’ammissione alla procedura di compensazione (ferma restando la possibilità per l’avvocato, in caso di esclusione, di esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, negli anni successivi);
  2. comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l’ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;
  3. trasmette all’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, “l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione”.

Tanto premesso, all’esito delle opportune interlocuzioni interne nonché tenuto conto di quanto concordato con il Dipartimento delle finanze – alle cui dettagliate istruzioni, reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti, si fa comunque espresso rimando – appare in questa sede opportuno evidenziare quanto segue:

  • la piattaforma di certificazione dei crediti (PCC) è reperibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml;
  • per esercitare l’opzione di compensazione, l’avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale “libero professionista”, accedere alla stessa con le proprie credenziali e seguire il percorso menù utilità > modifica dati utente, inserendo in tale pagina i dati della sezione dichiarazione iscrizione all’Albo degli Avvocati;
  • poiché non tutti gli avvocati sono registrati nella piattaforma, è opportuno che ogni Ufficio giudiziario provveda a registrarvi un funzionario al fine di attivare la procedura di preregistrazione degli stessi, previo riconoscimento de visu e controllo della documentazione: all’esito di tale operazione, gli avvocati dovranno poi autonomamente perfezionare la propria registrazione seguendo le istruzioni che riceveranno via PEC dal sistema;
  • quanto alla registrazione degli Uffici giudiziari che ricevono fatture per spese di giustizia sulla piattaforma (tranne quelli del giudice di pace di Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, Egna, Merano, Tione di Trento e Trento), si precisa che la stessa è già stata effettuata dal sistema mediante l’identificazione con il nome dell’ufficio seguito dalla dicitura “SPESE DI GIUSTIZIA” (e quindi: Ministero della giustizia – Tribunale (Giudice unico di primo grado di…) – SPESE DI GIUSTIZIA), senza che ciò comporti, per gli uffici che non siano già registrati quali funzionari delegati alle spese di giustizia, l’attribuzione di poteri di certificazione dei crediti;
  • le dichiarazioni di responsabilità previste dall’art. 3 del decreto in oggetto possono essere sottoscritte dall’avvocato unicamente mediante un certificato di firma digitale in corso di validità (comunicato all’interno della piattaforma mediante la funzione utilità > tipo di firma);
  • le uniche fatture per le quali l’avvocato può esercitare l’opzione di compensazione sono quelle presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti; mentre però le fatture elettroniche vengono trasmesse alla piattaforma tramite il sistema di interscambio (SDI) e sono automaticamente associate ai codici fiscali dei creditori registrati nella piattaforma medesima, le fatture cartacee, ove non presenti, devono essere immesse specificatamente a cura del creditore (seguendo le istruzioni reperibili in raccolta guide utente creditore, al paragrafo 6 dedicato alle modalità di trasmissione dei dati): essendo le funzionalità per l’invio delle fatture nella piattaforma già disponibili, si raccomanda di procedere al loro inserimento (ove non già presenti) fin da subito, appena terminate le procedure di accreditamento;
  • al momento dell’inserimento della richiesta di compensazione, la piattaforma richiederà all’avvocato il numero del provvedimento di liquidazione attribuito dal SIAMM;
  • poiché il decreto in esame disciplina “le modalità con le quali … gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, … possono compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa …” (art. 1), non può essere esercitata l’opzione di compensazione per le fatture intestate a studi associati, avendo il credito maturato dall’avvocato a seguito della nomina da parte di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio (ex art. 80 d.P.R. n. 115/2002) natura individuale;
  • le funzionalità che consentono la selezione delle fatture per le quali si richiede la compensazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 3 saranno, invece, disponibili unicamente nel periodo dal 17 ottobre al 30 novembre 2016;
  • successivamente al 30 novembre, la piattaforma elaborerà l’elenco dei crediti ammessi in compensazione secondo i criteri stabiliti nel decreto e ne invierà il dettaglio a ciascun avvocato per le fatture di propria competenza: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto stesso;
  • gli Uffici giudiziari, prima dell’elaborazione di tale elenco, riceveranno via PEC un elenco di tutte le fatture per le quali ogni singolo avvocato ha esercitato l’opzione di compensazione: ciò consentirà di verificare i dati inseriti ed eventualmente registrare informazioni utili ad escludere le fatture che non possano essere utilizzate ai fini della compensazione (ad esempio perché non liquidate o già pagate);
  • gli stessi Uffici, dopo l’elaborazione del suddetto elenco, riceveranno, per ciascun avvocato, un elenco delle sole fatture relative ai crediti ammessi in compensazione, che, al fine di evitare un eventuale successivo pagamento, saranno automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti che in SICOGE;
  • per ogni chiarimento o approfondimento sull’argomento, gli avvocati e gli Uffici giudiziari possono consultare le istruzioni reperibili sul sito internet della piattaforma di certificazione dei crediti ovvero contattare l’Help Desk al numero verde 800.971.701, specificando che l’oggetto della richiesta è “Compensazione crediti avvocati ex dm 15.7.2016”.

Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio nazionale forense vorrà porre in essere ogni attività utile ad assicurare analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 3 ottobre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
Michele Forziati