Direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 13 marzo 2018 - Obblighi di pubblicità - Redditi dei dirigenti – Pubblicazione

13 marzo 2018

SUPERATA  dalla Circolare 27 febbraio 2019 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - In materia di obblighi di pubblicità per i titolari degli incarichi dirigenziali indicati dall’art. 19, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001 - art. 14 comma 1-bis del d.lgs. n. 33/2013

 

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Al Capo di Gabinetto
Ai Capi dei Dipartimenti
Al Direttore dell’Ufficio Centrale degli archivi notarili
Alla Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti istituzionali
Ai Referenti per la trasparenza

 

 

Oggetto: Obblighi di pubblicità – Redditi dei dirigenti – Pubblicazione


Ai sensi dell’art. 14, dlgs n. 33 del 2013, per quanto qui di interesse, i titolari di incarichi dirigenziali hanno l’obbligo di rendere trasparenti (mediante pubblicazione) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, nonché  gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c); le pubbliche amministrazioni hanno il correlato obbligo di pubblicare i detti dati (art. 14, comma 1-bis) e, più in generale, il dovere di pubblicare sul sito istituzionale l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti dal dirigente (art. 14, comma 1-ter); l’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato apposite linee guida per l’applicazione dell’art. 14 cit., giusta delibera n. 241 dell’8 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2017.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza n. 9828 del 19 settembre 2017, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1 bis e comma 1 ter, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, inseriti dall'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. c) ed f) dello stesso decreto legislativo anche per i titolari di incarichi dirigenziali, per contrasto con gli artt. 117, comma 1, 3, 2 e 13 Cost; il medesimo Tar, con ordinanza n. 1030 del 2017, ha accolto le richieste cautelari presentate dalle parti del processo, con sospensione degli atti impugnati.

L’ANAC, con provvedimento n. 382 del 12 aprile 2017, ha sospeso l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN; la decisione è stata assunta prendendo in considerazione anche il parere dell’Avvocatura dello Stato del 9 marzo 2017, ove si “consigliava di non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione dell’amministrazione a future domande risarcitorie” in considerazione della “innegabile gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso all’irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio”. L’ANAC, con la delibera succitata, ha anche valutato la necessità di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013, con conseguente significativo contenzioso, nonché disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni deve allo stato prediligersi, in un quadro sistematico, un’interpretazione che conduca a ritenere, per i dirigenti pubblici, sospeso ogni obbligo di pubblicazione dei compensi connessi all'assunzione della carica, di qualunque natura essi siano. Da ciò consegue che la sospensione in parola riguarda anche gli obblighi di cui al comma 1-ter dell’art. 14 del d. Lgs. 33 del 2013.

Per quanto sopra si emana la seguente direttiva, con preghiera di garantirne la massima diffusione e circolazione, anche sulla sezione “Amministrazione trasparente” del Ministero della Giustizia:


Roma, lì 13 marzo 2018

 

DIRETTIVA

La portata applicativa della delibera ANAC, n. 382 del 12 aprile 2017, deve ritenersi estesa anche alle informazioni previste dall’art. 14, comma 1-ter, ultimo periodo, del d. Lgs. n. 33 del 2013, e cioè all’importo complessivo degli emolumenti percepiti dal dirigente a carico della finanza pubblica.

 

 

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Raffaele Piccirillo
 

Nota

Anche l’ANAC, con determinazione del 15 marzo 2018, ha espressamente ritenuto di sospendere, in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale pendente, l’efficacia della determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 anche in riferimento all’obbligo di cui all’art. 14, comma 1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. n. 33/2013 concernente la pubblicazione sul sito istituzionale del dato trasmesso da ciascun dirigente sull’importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

In ragione dei sopra indicati provvedimenti, i dirigenti potranno presentare istanza per ottenere la temporanea rimozione del dato comunicato all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 1-ter, cit. indirizzata al responsabile del procedimento della pubblicazione dei contenuti istituzionali (silvana.bastianello@giustizia.it; redazione@giustizia.it) e per conoscenza all’Ufficio del RPCT (responsabileprevenzionecorruzionetrasparenza.@giustizia.it).