Direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 29 marzo 2018 - Obblighi di pubblicità - Curriculum vitæ - Dati personali

29 marzo 2018

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Al Capo di Gabinetto
Ai Capi dei Dipartimenti
Al Direttore dell’Ufficio Centrale degli archivi notarili
Alla Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti istituzionali
Ai Referenti per la trasparenza

Oggetto: Obblighi di pubblicità – Curriculum vitæ – Dati personali
Pubblicazione Direttiva del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni alla compagine della Pubblica Amministrazione sono sottoposti a pubblicità obbligatoria, per esigenze di trasparenza.

Il contenuto dell’obbligo di pubblicità si estende, in particolare, agli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, ai compensi e al curriculum vitae (art. 15, comma 1, lett. b del dlgs n. 33 del 2013). La ratio della previsione è quella di rendere visibili (e accessibili) i nominativi dei soggetti che, da esterni, forniscono i loro apporti all’espletamento di compiti e funzioni dell’apparato.

Oggetto di pubblicità è, come detto, anche il curriculum vitae. Come noto, il curricolo (acr. «c.v.») è un documento che descrive la carriera ed il profilo scientifico ed accademico di un soggetto e va in genere allegato alle domande di concorso e di assunzione. Il c.v. contiene anche dei dati personali, ove esposti dall’interessato: in particolare, la data di nascita, la residenza anagrafica o il domicilio, i recepiti telefonici.

Ebbene, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza, il dlgs. n. 33 del 2013 si limita ad indicare lo strumento da rendere visibile (il c.v.) senza esplicitarne i contenuti. Detti contenuti possono però prendere corpo in base a una lettura orientata dalla ratio della previsione normativa: è, dunque, evidente che è interesse dei terzi conoscere chi sia la persona destinataria dell’incarico, quale sia il suo bagaglio professionale e quale sia la sua carriera accademica e scientifica, oppure le pregresse esperienze di lavoro. E’ dunque di interesse, ai fini della trasparenza, la dimensione “oggettiva” del c.v. che incide anche sulle ragioni del conferimento dell’incarico.

Va invece escluso che il c.v. debba contenere, per obbligo normativo, i dati personali. Al contrario, molteplici elementi depongono in senso contrario a questa soluzione. Basti ricordare, ad esempio, che l’accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia. Il diritto alla riservatezza del soggetto sottoposto agli obblighi di pubblicità entra quindi sempre in bilanciamento con il diritto dei terzi ad accedere alle informazioni che lo riguardano.
L’ostensione dei dati personali non è neppure pertinente rispetto alle finalità dell’obbligo di trasparenza: al contrario, obbligare a rendere noti anche i dati della persona contrasterebbe con il principio della «minimizzazione dei dati» in virtù del quale i dati personali sono limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. c, del Regolamento UE n. 679 del 2016, cd. GDPR).

A parere di questo Ufficio, pertanto, si rende necessario un coordinamento equilibrato tra le due situazioni giuridiche soggettive in campo: da un lato, il diritto alla trasparenza, dall’altro, il diritto alla riservatezza dei dati. Questo coordinamento deve realizzarsi secondo la tecnica del bilanciamento che, come è stato efficacemente spiegato, «è la condizione normale (e costituzionale) di emersione dei diritti», in virtù di una «gerarchia mobile» dei valori, alla luce della quale ciò che conta è la libertà dell’individuo non come monade, ma nella società in cui vive e, pertanto, in «un contesto di solidarietà e di uguaglianza».

La tecnica del balancing è invero richiamata anche dalle linee-guida ANAC del 28 dicembre 2016 n. 1309, ove si precisa che, al cospetto dell’esigenza protettiva dei dati personali, la P.A. è chiamata a una attività valutativa che deve essere effettuata “con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall’ordinamento”. L’esito del balancing, nel caso di specie, conduce a ritenere che l’obbligo normativo di cui si è detto non include i dati personali.

Per i motivi sin qui esposti, occorre predisporre misure di indirizzo al fine di orientare la condotta degli uffici coinvolti ed anche al fine di prevenire eventuali controversie. Va dunque escluso che il curriculum vitae debba essere pubblicato con la inclusione dei dati personali. A livello metodologico, il c.v. consegnato dal collaboratore all’ente pubblico dovrà essere pubblicato senza i dati personali; a tal fine, invero, potrà anche essere lo stesso collaboratore a presentare, direttamente, una seconda copia del proprio c.v., a fine divulgazione, con i dati della persona direttamente espunti. La rimozione dei dati personali può essere richiesta anche in un secondo momento e l’ente deve provvedervi senza indugio. Resta fermo che i principi sinora illustrati devono ritenersi applicabili a tutti i casi in cui si debba procedere alla pubblicazione di un c.v.
Per quanto osservato si adotta la seguente direttiva alla quale sarà data diffusione mediante pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” del Ministero della Giustizia:

 

DIRETTIVA

Ai fini dell’attuazione dell’art 15, comma 1, lett. b del dlgs n. 33 del 2013, la pubblicazione del curriculum vitae sul sito dell’Amministrazione si effettuata, senza ostensione dei dati personali (indirizzo di residenza, recepiti telefonici, indirizzo email personale, altri dati inerenti alla persona). L’interessato, al momento della consegna, può produrre una seconda copia del c.v. “ad uso pubblicazione” priva dei dati personali.

 

Roma, lì 29 marzo 2018

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Raffaele Piccirillo