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Protocollo d'Intesa tra Ministero della giustizia e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - 26 luglio 2017

26 luglio 2017

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Ministero della giustizia

e

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

PREMESSO che l'articolo 27, c. 3 della Costituzione stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

VISTA la legge n. 67 del28 aprile 2014 che introduce nel nostro ordinamento la sospensione del procedimento penale con messa alla prova per gli adulti;

VISTO l'articolo 168-bis, terzo comma, del codice penale che subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

CONSIDERATO che l'art. 120 del D.P.R. n. 230/2000 "Regolamento recante norme sull' ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta" assegna agli Uffici di Esecuzione penale esterna il compito di curare la partecipazione della comunità esterna al reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

LETTO il decreta del Ministro della Giustizia n. 88 dell'S giugno 2015 che disciplina le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67;

RILEVATO che il predetto decreta individua, tra gli enti presso cui può essere svolto il lavoro di pubblica utilità, anche le organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato;

LETTE le Regale riguardanti gli standard minimi perle misure non detentive (Regale di Tokio) del 14.12.1990, che alia regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell' azione di sostegno dell'autore di reato;

VISTA la Raccomandazione R (2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sulle Regale in materia di probation che all'art. 37, Parte III "Responsabilità e rapporti con altri organismi", auspica che i servizi di probation cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;

TENUTO CONTO delle direttive emanate dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità al fine di promuovere nel territorio l’azione volta ad incrementare l'offerta del lavoro di pubblica utilità;

RITENUTO che, nell' ambito del programma di trattamento dell'imputato, lo svolgimento di attività non retribuita a beneficia della collettività favorisce sia la riparazione del danno procurato alia società, sia la rielaborazione in senso critico della condotta trasgressiva;

CONSIDERATO che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti e promuove ed attua ogni iniziativa in loro favore, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti;  

TUTTO CIO PREMESSO QUALE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Il Ministero della Giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (di seguito DGMC) e delle sue articolazioni territoriali, e l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS Sede Nazionale di ROMA (di seguito UICI), convengono quanta segue.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Con il presente protocollo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU) in accordo con i principi e secondo le modalità indicate nel decreta del Ministro della giustizia 8 giugno 2015 n. 88 e lo schema di convenzione allegata all'atto di delega 1.10.2015.
L'accordo ha le seguenti finalità:

  • rendere effettiva la funzione riparativa prevista nella messa alla prova, mediante lo svolgimento di attività non retribuite che risarciscano la comunità del vulnus causato dalla condotta dell'imputato;
  • favorire nell'imputato la consapevolezza delle responsabilità conseguenti alle condotte assunte e l'assunzione di comportamenti orientati ad una corretta partecipazione alla vita sociale, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;

Art. 2

Al fine di realizzare quanta indicato all'articolo precedente, gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE) favoriscono, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.M. n . 88/2015, i contatti tra le sedi territoriali dell'UICI e i Tribunali ordinari competenti.
La struttura dell'UICI presso la quale si svolgerà il LPU, valutata la validità dell'apporto del richiedente alle attività svolte dall'associazione, rilascerà la dichiarazione di disponibilità, revocabile in presenza di situazioni di inadeguatezza allo svolgimento dell'incarico.

Art. 3

L'UICI, tramite le proprie Sezioni territoriali, si impegna a:

  1. individuare il numero massimo di posti disponibili presso le sedi facenti capo alia Sezione territoriale;
  2. specificare le mansioni cui potranno essere adibite le persone che presteranno lavoro di pubblica utilità presso le sedi della Sezione territoriale, individuandole tra quelle indicate all'art. 2 comma 4 del D.M. n . 88/2015;
  3. indicare i nominativi dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, di impartire le relative istruzioni e rapportarsi con l'UEPE per rappresentare 1'andamento della prova, anche al fine di segnalare eventuali inosservanze degli obblighi.

Il DGMC, tramite gli UEPE, si impegna a:

  1. fornire alla Sezione territoriale dell'UICI, ove richieste, le informazioni necessarie alla piena comprensione delle modalità di esecuzione dell'istituto della messa alla prova per gli adulti ed, in particolare, della svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le sedi indicate;
  2. supportare le Sezioni territoriali dell'UICI, individuando un funzionario dell'ufficio che interagisca coni referenti dell'ente per assicurare il buon andamento della prova. L'UEPE e la Sezione territoriale dell'UICI definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare 1'efficace attuazione di quanto previsto nella convenzione.

Art. 4

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti. Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.
Inoltre, verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula. Nessun onere economico grava sulle parti a seguito della stipula del presente protocollo. Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, 1'altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previa preavviso di un mese.

Roma, 26 luglio 2017

Ministero della Giustizia
ll Ministro

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS
Il Presidente