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Accordo tra casa circondariale di CATANZARO e l’ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di CATANZARO - 25 settembre 2017

25 settembre 2017

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
e
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità


ACCORDO

tra

la Casa circondariale di CATANZARO
e
l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna di CATANZARO

 

Il Direttore della Casa Circondariale “Ugo Caridi” di Catanzaro
ed
Il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria

 

Vista la Legge n. 354/1975 “Norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, con particolare riguardo all’art. 72;

Visto il D.P.R. n. 230/2000 “Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, con particolare riguardo all’art. 4;

Visto il D.P.C.M. n. 84 del 15.06.2015 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, con particolare riguardo all’art. 7 istitutivo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità nell’ambito del Ministero della Giustizia;

Letta la Circolare Interdipartimentale prot. n. 37582 del 29.09.2016 a firma del Sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e del Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità avente ad oggetto “attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici Esecuzione Penale Esterna e di Comunità ed Istituti Penitenziari”;

Tenuto conto della Lettera Circolare prot. n. 0371817 del 16.10.2014 dell’allora Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria avente ad oggetto “Criteri di priorità nell’espletamento dei procedimenti”;

Letta la Circolare n. 2/2017 n. 2340 del 17.01.2017 a firma del Sig. Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità avente ad oggetto “Direttiva del Capo del Dipartimento – Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l’esecuzione penale esterna degli adulti;

Considerato l’Accordo sottoscritto in data 15 marzo 2017 dal Provveditore Regionale per la Calabria ed il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Catanzaro contenente linee guida di integrazione operativa tra istituti penitenziari calabresi ed i corrispettivi uffici di esecuzione penale e finalizzato a garantire l’applicazione più ampia possibile delle sanzioni di comunità nonché l’abbattimento della recidiva;

Considerato che – in ambito locale – in funzione attuativa dell’Accordo di cui sopra, occorre sottoscrivere ulteriori accordi esecutivi, improntati alla massima concretezza operativa e calibrati sulla specificità del contesto di riferimento e sulle caratteristiche di ogni istituto penitenziario;

Considerato che l’Istituto Penitenziario di Catanzaro è struttura complessa che ospita circa 600 detenuti appartenenti a diversi circuiti e sottocircuiti detentivi (AS1 – AS3 e MS) e differenti tipologie quali stranieri, tossicodipendenti, psichiatrici di cui la maggior parte privi di riferimenti familiari sul territorio;

Tanto premesso, stipulano il presente

ACCORDO


Art. 1
Finalità primaria

Finalità primaria della presente intesa è l’elaborazione condivisa di percorsi intra moenia costituzionalmente orientati e conseguentemente tali da favorire l’applicazione più ampia possibile delle sanzioni di comunità alle persone detenute. Obiettivo ultimo, da perseguire da parte di ciascuno, in linea con la propria mission istituzionale è quello dell’abbattimento della recidiva.


Art. 2
Modalità di collaborazione istituzionale

La Casa Circondariale di Catanzaro e l’UIEPE di Catanzaro, onde perseguire le finalità primarie di cui al punto che precede, improntano la loro collaborazione istituzionale costruendo una comune regia dei processi di dimissione dal circuito detentivo. Stante la carenza di risorse umane che affligge sia l’area educativa dell’Istituto che l’UIEPE, a fronte dell’incremento esponenziale delle sanzioni di comunità, si condivide l’ordine di priorità nell’espletamento dei procedimenti di cui al successivo punto 3.

Art. 3
Criteri generali nell’espletamento dei procedimenti

In funzione delle finalità primarie di cui al punto 1 ed in ragione della significatività delle stesse, nonché della tipologia di istanze prodotte dai detenuti che nella maggior parte dei casi sono finalizzare alla concessione della detenzione domiciliare, si concorda che i procedimenti relativi alle persone detenute seguano il seguente ordine di priorità:

  • Indagini ed accertamenti finalizzati alla concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, nei regimi ordinario e speciale, con particolare riguardo a quest'ultimo in ragione della possibile applicazione del beneficio in via provvisoria;
  • Accertamento propedeutico all’esecuzione della pena presso il domicilio;
  • Indagini ed accertamenti finalizzati alla concessione delle altre misure alternative.

Considerato che la maggior parte dei detenuti attualmente ristretti è condannata per titoli di reato compresi nell’art. 4 bis dell’O.P., le richieste di consulenza avanzate dalla Direzione dell’Istituto penitenziario all’UIEPE – per favorire il buon esito del trattamento – seguiranno il seguente ordine di priorità:

  1. Richieste relative a condannati definitivi per i quali la Magistratura di Sorveglianza abbia già fissata l’udienza per la eventuale concessione di misura alternativa alla detenzione;
  2. Richieste relative a condannati definitivi per i quali sussistano i presupposti di legge per fruire di misure alternative;
  3. Richieste relative a detenuti con particolari problematiche personali e familiari che postulino l'intervento urgente di Segretariato sociale dell'UIEPE e dei servizi territoriali;
  4. Richieste relative ad aggiornamenti dell’osservazione nel caso di modifiche delle condizioni socio-familiari- lavorative del ristretto o di fissazione udienza.
  5. Segnalazione da parte dell’Istituto Penitenziario all’UIEPE, almeno sei mesi prima della dimissione di quei dimittendi privi di qualsiasi riferimento socio-familiare territoriale o interessati da problematicità familiare per i quali si renda necessario l’intervento dell’UIEPE medesimo, nella sua funzione di propulsione e raccordo con i servizi territoriali;
  6. Tale funzione di propulsione e raccordo con i servizi del territorio delineerà l’intervento dell’UIEPE, opportunamente allertato dall’Istituto Penitenziario, in conformità al Piano Locale di Prevenzione delle condotte suicidarie.


Art. 4
Le buone pratiche volte a snellire i procedimenti

In funzione della condivisa necessità di semplificare le procedure e nello spirito di collaborazione, si concorda su quanto segue:

  1. Formulazione delle richieste di consulenza da parte della Direzione all'UEPE mediante l'invio di una scheda notizie conforme al modello allegato al presente Accordo:
  2. La convocazione delle riunioni d’equipe è stabilita a cadenza quindicinale ed è preceduta dall’invio dell’elenco dei casi da trattare. Tale elenco sarà redatto in aderenza ai criteri di priorità di cui al precedente punto 3. Qualsiasi impedimento alla trattazione dei casi, qualora preventivamente noto alla Direzione, sarà tempestivamente comunicato all’UEPE.
  3. Chiusura in tempi brevissimi - comunque non prima dei tre mesi- dell’osservazione scientifica della personalità di cui all’art. 27 D.P.R. 230/00, per i soggetti cui siano stati negati i benefici di legge dalla libertà, onde non disperdere gli interventi già eseguiti dall’UIEPE in sede di indagine dalla libertà. In tal senso gli esiti dell’indagine dovranno essere sollecitamente trasmessi alla Direzione dell’Istituto. Medesima prassi potrà essere svolta anche in altre ipotesi quali ad esempio quella di ingresso in Istituto a seguito di revoca di misura alternativa;
  4. Ricorso alle tecnologie multimediali di comunicazione a distanza che permettano di accelerare i processi di lavoro ed ottimizzare le risorse (as esempio: invio relazione sociale anche in formato word)


Art. 5
Istituzione di Referente U.E.P.E.

Premesso che i colloqui di osservazione e trattamento dei funzionari di servizio sociale saranno effettuati, come in passato, secondo l’organizzazione che l’UIEPE si è già data, l’UIEPE nominerà un funzionario di servizio sociale, referente per l’Istituto, che garantirà :

  • la chiusura di tutti i casi in Equipe (per i casi più complessi sarà prevista la presenza del funzionario che ha seguito il caso)
  • la partecipazione a tutte le attività progettuali della struttura penitenziaria
  • la fattiva collaborazione alla definizione del Progetto d’Istituto
  • la partecipazione alla procedura di declassificazione per i detenuti in carico all’UEPE
  • la partecipazione per la selezione dei detenuti da ammettere alle sezioni a custodia aperta


Art. 6
Collaborazione con i portatori di interesse del territorio

Periodicamente e comunque almeno una volta ogni 3 mesi, ad iniziativa di una delle due parti, le Amministrazioni sottoscrittrici si impegnano a convocare apposite riunioni al fine di farsi promotrici di progetti ed iniziative condivise con i portatori di interesse del territorio (magistratura di sorveglianza, enti locali, terzo settore, ecc.) per favorire il conseguimento di nuovi obiettivi di politica dell’esecuzione penale.

Le conclusione verranno puntualmente partecipate alle rispettive superiori articolazioni.


Art. 7
Periodo di vigenza dell’Accordo

Il presente Accordo ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione e verrà trasmesso, a cura di ciascun sottoscrittore, alle articolazioni Superiori.

Alla scadenza sarà aggiornato sulla base dei risultati raggiunti e delle eventuali ulteriori esigenze rilevate.


Catanzaro, 25 settembre 2017

per la Casa Circondariale
Il Direttore
Angela Paravati

per l’U.I.E.P.E.
Il Direttore
Emilio Molinari