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Accordo tra Provveditorato e Ufficio esecuzione penale esterna Puglia e Basilicata sulle modalità di integrazione operativa nel trattamento penitenziario - 14 giugno 2017

14 giugno 2017


Ministero della Giustizia
 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA - BARI

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
PER LA PUGLIA E LA BASILICATA - BARI
 
ACCORDO SULLE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE OPERATIVA NEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO TRA IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL’AMMNISTRAZIONE PENITENZIARIA DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA – BARI

E

L’UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA PUGLIA E LA BASILICATA - BARI

 

 

Vista la legge n. 354/1975, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative delle libertà” e le successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 30 giugno n. 2000 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure provative e limitative della libertà”;

Vista la lettera circolare GDAP n. 17764/10 del 26 aprile 2010, "Nuovi interventi per ridurre il disagio derivante dalla condizione di privazione della libertà e prevenire fenomeni auto aggressivi";

Vista la lettera circolare GDAP n. 311194 del 22 luglio 2010 "Situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari: linee di indirizzo per le direzioni degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e degli Istituti";

Vista la circolare GDAP n. 445732 del 25 novembre 2011 "Modalità di esecuzione della pena. Un nuovo modello di trattamento che comprenda sicurezza, accoglienza e rieducazione";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giungo 2015 n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, ed in particolare l’articolo 7, che istituisce il nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

Visto il decreto del ministro della giustizia 17 novembre 2015, “Concernente l’individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello non generale, la definizione dei relativi comiti, nonché “organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.p.c.m. 84/2015;

Vista la nota dell’Ufficio del Capo del Dipartimento n. 112223 dell’1 aprile 2016 “Disposizioni per contenere e migliorare il trend delle presenze negli Istituti penitenziari”;

Visto il Protocollo operativo sottoscritto tra il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e i Tribunali di Sorveglianza di Bari, Lecce e Taranto;

Vista la lettera circolare della Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna n. 351817 del 16. Ottobre 2014 “Criteri di priorità nell’espletamento dei procedimenti”;

Vista la lettera circolare n. 37582 del 29 settembre 2016 del Capo del dipartimento del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità “Attività di collaborazione al trattamento penitenziario tra Uffici di esecuzione penale esterna e di comunità e Istituti penitenziari”;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento n. 2340 del 17 gennaio 2017 – “Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l’esecuzione esterna degli adulti”, con particolare riferimento al punto 16 “La collaborazione con gli istituti”;

Attesa l’indifferibile necessità di consolidare la nuova impostazione culturale e del sistema organizzativo che si è determinata agli esiti della riforma dell’Amministrazione con, e che ha segnato il passaggio dei servizi dell’esecuzione penale esterna al Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, e, quindi, alla costruzione di un probation sistem in linea con i modelli europei;

Atteso che i mutamenti legislativi susseguitisi nel tempo, anche in tema di trattamento penitenziario e di accesso alle misure alternative alla detenzione, rendono opportuno che gli Istituti e gli Uffici di esecuzione penale esterna della Puglia e della Basilicata individuino prassi comuni volte ad uniformare le procedure vigenti in un’ottica di razionalizzazione, snellimento, efficienza ed ottimizzazione delle esigue risorse umane e materiali disponibili;

Considerate le risultanze delle analisi e le proposte formulate dal “Gruppo di lavoro interistituzionale sulla collaborazione tra Istituti e UEPE”, istituito con nota n. 14521/s.p. del 29 marzo 2017 del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione di Bari, al fine di elaborare proposte di collaborazione operativa tra i due sistemi;

CONSIDERATO

  • che gli Istituti svolgono compiti di custodia, sicurezza, rieducazione, stimolo alla revisione critica e recupero degli autori di reato, attraverso le procedure e le metodologie adottate nei processi di intervento multi-professionale del "trattamento penitenziario";
  • che l'attività istituzionale degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna prevede la partecipazione ai percorsi di trattamento nel contesto penitenziario, attraverso la rappresentazione degli elementi di valutazione emersi nel corso dell’indagine sulla realtà ambientale dei ristretti e sulle risorse che possono sostenere una loro proiezione nella comunità di appartenenza;
  • che l’evoluzione normativa e il processo di mutamento istituzionale in atto delineano una generale ulteriore integrazione del dialogo e della collaborazione istituzionale, pur nel rispetto delle reciproche competenze e reciprocità, tra il settore detentivo e quello delle pene di comunità;

PRECISATO

  • che il seguente accordo predispone le linee di indirizzo operativo che le direzioni degli Istituiti e degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) della Puglia della Basilicata dovranno applicare nello spirito del migliore coordinamento degli interventi, come indicato dall’art. 4 R.E., in maniera da definire un modello di collaborazione interistituzionale omogeneo e condiviso a livello locale, tra ciascun Istituto e l’UEPE del distretto di competenza;
  • che le direzioni degli Istituti e dell’UEPE del distretto di competenza potranno definire degli accordi o protocolli operativi che curano altri aspetti di collaborazione interistituzionale, ovvero maggiormente dettagliati su particolari esigenze di carattere organizzativo o su  eventuali emergenze operative, purché trattati nei vincoli dettati dal presente accordo;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1
“Premesse.”

Le direttive emanate dai due Dipartimenti si collocano in un contesto politico e istituzionale che impone una progressiva inversione di tendenza nell’organizzazione “intramoenia”, che superi la dicotomia “sicurezza e trattamento” e inquadri gli interventi di tutti gli operatori coinvolti nei percorsi di trattamento verso la realizzazione della finalità costituzionale della pena, che è quella di favorire un’efficace processo di inclusione sociale dei condannati.
Pertanto, le direzioni degli Istituti e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna della Puglia e della Basilicata adotteranno ogni utile accorgimento organizzativo volto ad ottimizzare le loro potenzialità operative, ponendo particolare attenzione alle modalità di osservazione e trattamento dei detenuti e orientando teleologicamente l’applicazione della normativa vigente in materia di accesso alle misure alternative alla detenzione.

Art. 2
“Criteri di priorità nell’attività di osservazione scientifica della personalità ex art. 13 O.P.”

Le parti concordano che la condizione di sofferenza operativa che gli Istituti e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna delle due regioni manifestano in questo frangente storico e l’esigenza di dover rendere più stringenti i tempi dell’osservazione scientifica della personalità per i ristretti che presentano i requisiti per l’accesso alle sanzioni di comunità, richiedono una ridefinizione delle modalità di avvio delle procedure di osservazione scientifica della personalità dei ristretti.
Pertanto, le direzioni degli Istituti predisporranno che l’attività di osservazione e trattamento per i ristretti sarà programmata in base alle potenzialità operative espresse dai sue sistemi, superando le attuali modalità dell’avvio dell’attività dell’osservazione automatica e generalizzata e, ad ogni modo, attribuendo un ordine di priorità ai procedimenti, così come di seguito:

  • osservazione dei detenuti che abbiano in corso istanza per l’ottenimento di una misura alternativa, fornendo espressa indicazione agli UEPE nella stessa richiesta di collaborazione e nelle successive nota ad integrazione;
  • osservazione dei detenuti con presupposti oggettivi per l’accesso alle misure alternative, indipendentemente dalla presentazione della relativa istanza, fornendo espressa indicazione agli UEPE sui detenuti già selezionati dalle direzioni degli istituti e/o su eventuali risorse esterne indicate dagli interessati;
  • accertamento di domicilio per i procedimenti di detenzione domiciliare ex L. 199/2010,
  • trattamento dei detenuti con particolari problematiche personali, sanitarie e familiari che richiedono l’urgente intervento dell’UEPE e dei servizi territoriali, con particolare riguardo ai soggetti dimittendi ai sensi dell’art. 43 O.P. e art. 88 R.E.,
  • di non procedere all’avvio dell’attività di osservazione per i detenuti con una condanna fino a un anno (eventuali richieste dovranno essere finalizzate all’accertamento dei bisogni relativi alla dimissione),
  • per i detenuti provenienti da altro istituto, l'educatore dovrà accertare se l'attività di osservazione  sia stata già conclusa,
  • se il detenuto viene trasferito ad altro istituto  prima che l'attività di osservazione sia stata conclusa, si procederà all'équipe se tutti gli interventi sono stati completati, altrimenti verranno trasmessi all'altro istituto gli atti in possesso per il proseguimento dell'attività di osservazione,
  • quando il detenuto in osservazione viene temporaneamente assegnato ad un altro istituto e non sarà possibile concludere l'attività di osservazione, per la continuità del percorso di osservazione saranno trasmesse solo le opportune comunicazioni e si procederà all’archiviazione del procedimento.

Stabiliscono, inoltre, che l’aggiornamento dell’osservazione scientifica della personalità non è avviata nei seguenti casi:

  1. condannati a pena detentiva definitiva, per i quali è stata conclusa l’osservazione scientifica della personalità nell’arco dell’ultimo anno, eccetto i casi in cui si verificano variazioni nel quadro socio-familiare o lavorativo del ristretto che possono facilitare la concessione di una misura alternativa; in altre eventualità, fissazione di udienza, si procederà all’invio della relazione di sintesi allegando un rapporto informativo aggiornato;
  2. per i soggetti in misura alternativa che tornano in istituto per revoca a causa dell’andamento negativo e/o rientranti nella fattispecie di cui all’art. 51/bis della L. 354/75. Per quanto riguarda quest’ultima fattispecie le direzioni degli U.E.P.E. si impegnano a inviare tempestivamente all’istituto il carteggio delle relazioni tecniche e ordinanza di revoca del Tribunale di Sorveglianza;
  3. l’aggiornamento in équipe dell’andamento del programma di trattamento dei semiliberi dovrà essere almeno semestrale.

Il procedimento osservativo, comunque, sarà concluso nei termini previsti dalla norma con i contributi multi-professionali disponibili all’esito della discussione in équipe.
Le riunioni d’équipe saranno ordinariamente svolte nella fascia oraria 9 – 13, così da ottimizzare i tempi di orario di servizio dei componenti coinvolti.

Art. 3
“Processi di servizio per la formulazione delle proposte d’ufficio di concessione di misure alternative.”

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari disporrà ogni utile accorgimento organizzativo da proporre alle direzioni degli Istituti finalizzati a istituire degli appositi elenchi di ristretti in possesso dei requisiti per la concessione dei benefici indicati nella legge n. 354/1975, legge 199/10, n. 94 del D.P.R. del 9.10.1990 n. 309 e dall’art. 76  lettera b) del D.P.R. N. 230/00, sia sotto il profilo dell’entità della pena residua sia per la valutazione positiva degli assetti comportamentali, che dovranno evidenziare l’assenza di rilievi e la fattiva partecipazione alle attività trattamentali e valutare la possibilità di predisporre d’ufficio la richiesta di concessione dei benefici.
A tal proposito, l’équipe che ha espresso al termine del processo di osservazione una valutazione complessivamente favorevole sulla personalità del ristretto e su una sua possibile proiezione nella comunità di appartenenza, potrà indicare alla direzione/consiglio di disciplina, di valutare la proposta di concessione delle misure alternative ai sensi dell’art. 76.

Art. 4
“Modalità di redazione dell’indagine sociale.”

Gli Uffici di Esecuzione penale Esterna adotteranno il “formulario di indagine” per l’attività di osservazione rivolta a tutti detenuti, così come già sperimentato per i soli ristretti con un residuo pena di un anno.
La nuova impostazione dello schema è impostato sull’articolazione delle seguenti aree di descrizione e valutazione:
sezione A – Cenni biografici e profilo personale,
sezione B – Quadro familiare e condizione sociale,
sezione C – Risorse eventualmente presenti nel contesto di appartenenza e atteggiamento nei confronti del reato della rete familiare,
sezione D - Valutazioni conclusive e prospettive del trattamento.
Le informazioni utili raccolte sulla realtà individuale ambientale dell’osservato da parte dei funzionari di servizio sociale incaricati dovranno essere maggiormente focalizzate su quegli aspetti che ineriscono la ricerca di opportunità di trattamento e di giustizia riparativa.

Art. 5
“Istituzione dell’antenna operativa: compiti, funzioni e criteri generali di introduzione nel contesto operativo degli istituti.”

Le parti concordano sulla necessità di definire, entro un mese dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le indicazioni dei due Dipartimenti sul nuovo modello di intervento degli UEPE negli Istituti, con l’introduzione della figura dell’“antenna operativa”.
L’istituzione della nuova figura dell’“antenna operativa”, così denominata per configurare il suo carattere di stabilità, rappresenta un’evoluzione organizzativa del tradizionale assistente sociale di collegamento, così come fin ora operante in alcune realtà operative, che mira a ottimizzare le limitate risorse a disposizione, dislocando nel contesto penitenziario solo alcuni funzionari dell’UEPE.
Difatti, il funzionario di servizio sociale che ricoprirà questo incarico dovrà assicurare una presenza continuativa e esclusiva nel contesto penitenziario, salvo che per i giorni in cui è presente presso la sede dell’UEPE.
I funzionari individuati, che saranno assegnati in proporzione al numero disponibile ed al volume di lavoro espresso dall’Istituto, inoltre, svolgeranno tutti i procedimenti di osservazione e trattamento relativi ai detenuti dell’Istituto interessato, siano essi residenti o non residenti nel territorio di competenza dell’ufficio.
L’antenna operativa garantirà almeno un giorno di presenza presso l’istituto a cui è assegnata.
Nel caso dei detenuti residenti nel distretto di competenza dello stesso UEPE, gli incarichi per le attività di osservazione saranno attribuiti congiuntamente al funzionario individuato per la collaborazione con l’istituto ove si trova il detenuto e quello che svolgerà l’indagine socio-familiare nel territorio. Sarà, poi, il primo che riporterà nell’équipe di osservazione i risultati degli accertamenti e degli interventi compiuti dall’UEPE, in analogia con la prassi utilizzata per i detenuti non residenti nel territorio di competenza dell’ufficio.
All’interno degli istituti penitenziari il responsabile dell’area educativa, o altro funzionario dell’area, curerà i rapporti con le antenne operative degli UEPE, e sarà loro cura anche valutare le richieste di colloquio e concorrere all’ottimizzazione della presenza dei funzionari di servizio sociale all’interno dell’istituto.
L’Ufficio Interdistrettuale, sentite le direzioni degli UEPE, svolgerà un’analisi dei contesti operativi degli istituti dove è necessario introdurre la figura dell’“antenna operativa” utilizzando alcuni indicatori preordinati (es. numero di detenuti definitivi, numero di operatori presenti) e disporranno l’avvio di una sperimentazione di almeno un anno sul nuovo modello di organizzazione.
In questa nuova prospettiva, le direzioni degli Istituti dovranno mettere a disposizione delle antenne operative dell’UEPE idonei locali, opportunamente attrezzati per effettuare i colloqui con i detenuti ed assicurare la collaborazione anche della polizia penitenziaria.
È opportuno, che salvo urgenti imprevisti, vengano rispettati gli orari delle équipe, degli staff, ecc, come da programmazione.

Art. 6
“Attività di trattamento di detenuti con particolare problematiche personali, sanitarie e familiari e interventi per i dimittendi.”

Le parti concordano che le direzioni degli Istituti non inviino all’UEPE segnalazioni e richieste di intervento avanzate dai ristretti senza che venga svolto un adeguato filtro da parte dell’area pedagogica e per puro adempimento ammnistrativo.
Pertanto, le segnalazioni relative alle richieste di intervento formulate dai ristretti dovranno essere inoltrate all’UEPE solo quando i funzionari dell’area pedagogica avranno elementi tali da aver potuto riscontare il reale stato di disagio del ristretto nell’ambito delle sue relazioni familiari.
In tal senso, al fine di favorire lo snellimento delle procedure di avvio degli interventi rispetto a specifiche situazioni con acclarato disagio, le richieste di consulenza socio-familiare degli Istituti agli UEPE dovranno contenere notizie circostanziate sulla: tipologia di consulenza avanzata, i riferimenti abitativi e, laddove possibile, i riferimenti telefonici utili per permettere all'UEPE il contatto con eventuali familiari presenti sul territorio e fornire adeguata e tempestiva risposta al ristretto. Le direzioni dell’Istituto trasmetteranno agli UEPE soltanto la documentazione necessaria finalizzata all’intervento richiesto. Si asterranno dall’invio di ulteriore documentazione non pertinente (es. documentazione sanitaria, foto del detenuto, ingresso in istituto, ecc.). Una volta ricevuta la richiesta, le direzioni degli UEPE disporranno l’immediata apertura dell’incarico di consulenza socio-familiare (indicato con la sigla 45 AF).  
La partecipazione allo staff dell’UEPE sarà comunque garantita dall’antenna operativa ed il contributo sarà assicurato per i soggetti in osservazione e successivamente a segnalazioni in merito ad elementi che richiedono l’intervento dell’UEPE.

Art. 7
“Attività di progettazione congiunta finalizzata all’inclusione sociale dei ristretti tra gli Istituti e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli enti locali e le agenzie del terzo settore.”

Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte, individuando regole e criteri condivisi, finalizzate all'inclusione sociale e lavorativa in rapporto alle risorse disponibili, approfondendo la
conoscenza dei bisogni dei soggetti detenuti e delle loro famiglie.
La collaborazione tra Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Bari – e l’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Bari dovrà evolversi verso la realizzazione di programmi di intervento riabilitativo e socio-trattamentale da realizzare nelle varie realtà territoriali, che tengano conto delle caratteristiche della realtà locale e delle specificità del soggetto che vi si sottopone, nel comune obiettivo del recupero sociale delle persone in esecuzione penale.

Art. 8
“Attività congiunta di analisi, monitoraggio, supervisione e formazione degli operatori.”

Gli Uffici contraenti promuoveranno, di intesa con le rispettive Amministrazioni, iniziative congiunte di formazione monitoraggio, supervisione e di aggiornamento del personale, al fine di consentire una sempre più adeguata attuazione di quanto previsto dal presente accordo.

Il presente accordo di integrazione operativa sarà partecipato ai Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza del distretto è reso immediatamente efficace dalla sua sottoscrizione e potrà essere modificato in ogni tempo, di comune intesa, anche in ragione di modifiche e integrazioni dovute a nuovi interventi legislativi o da patti di livello nazionale, nonché da eventuali disposizioni di carattere generale che dovessero essere fissate dal Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale o di trattamento.

Il presente accordo sarà attuato avvalendosi delle risorse umane e finanziarie di cui sono dotate le parti.

Bari, lì 14 giugno 2017

Il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Puglia e della Basilicata
Dott. Carmelo Cantone

Il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Puglia e la Basilicata
Dott. Pietro Guastamacchia