Protocollo d'intesa tra l’Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la CALABRIA e il Consorzio COMALCA - 10 luglio 2020

10 luglio 2020

PROTOCOLLO

PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

TRA

L’UFFICIO INTERDISTRETTUALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA PER LA CALABRIA - CATANZARO

E

COMALCA – CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL

 

L'Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per la Calabria (di seguito denominato UIEPE), codice fiscale 97045600794, nella persona del Direttore Dott. EMILIO MOLINARI, nato a Cosenza il 25.11.1959, elettivamente domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'UIEPE, in Catanzaro, via Tre Fontane n.28

E

COMALCA – CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL, (di seguito denominato COMALCA), nella persona del legale rappresentante Presidente del cda. Dott. DANIELE MARIA CIRANNI, elettivamente domiciliato ai fini del presente Protocollo, presso la sede legale del COMALCA – CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL sito a Catanzaro in Viale Europa

VISTO    l’art. 27, comma 3 della Costituzione che recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modifiche;

VISTA la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. (Solo per la Messa alla prova o in presenza congiunta di misure alternative e Messa alla prova);

VISTA    la legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante il “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”;

VISTO  il decreto legislativo n. 19 agosto 2016 n.175 (testo unico sulle società partecipate), lo Statuto e l’atto costitutivo della soc. COMALCA – CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL

CONSIDERATO  che l’UiEPE concorre a realizzare le attività previste dalla normativa vigente, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale di persone sottoposte dall’Autorità Giudiziaria a misure e/o sanzioni di comunità, attraverso la predisposizione di progetti di intervento individualizzati e collabora al trattamento delle persone detenute;

CONSIDERATO che il COMALCA – CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL si occupa di sostenere il sistema agricolo – alimentare calabrese attraverso un impegno non lucrativo diretto a valorizzare, anche, le produzioni locali della campagna con effetti riflessi sul mondo agricolo, del lavoro e del sociale;

TUTTO CIO’ PREMESSO

LE PARTI SI IMPEGNANO

 ART. 1
OBIETTIVI SPECIFICI

  • Promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
  • Promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
  • Favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo

ART. 2
ATTIVITÀ

Valorizzazione delle essenze vegetali ed arboree già presenti nel contesto nonché piantumazione di altri vegetali ed alberi, da frutta e non, forniti dalla Società; piantumazione, protezione, irrigazione e cura dei manti erbosi. Manutenzione, decoro ed abbellimento delle strutture esterne.

ART. 3
DESTINATARI

Soggetti in esecuzione penale esterna e/o sottoposti a misure e sanzioni di comunità.

ART. 4 
IMPEGNI DELL’UEPE

L’UIEPE si impegna a:

  • collaborare con il COMALCA – CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA SCRL per sensibilizzare il contesto nel quale saranno inseriti le persone segnalate;
  • segnalare al COMALCA il nominativo della persona da inserire per la realizzazione di quanto previsto dal presente protocollo mediante una scheda di presentazione, precedentemente condivisa con il partner, contenente tutte le informazioni necessarie al fine di favorire la fruizione di quanto previsto dall’art. 2, coerentemente con i contenuti del programma di trattamento individualizzato;
  • comunicare il nominativo del funzionario di servizio sociale dell’ufficio, che ha in carico la persona, con la quale il referente individuato Sig. Stefano Sità può rapportarsi per ogni eventuale necessità;
  • promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull’andamento dell’inserimento.
  • comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che si discosti da quanto precedentemente concordato, disposta dalla magistratura o ritenuta necessaria dall’UEPE.

 ART. 5
IMPEGNI DEL COMALCA

Il COMALCA si impegna a:

  • indicare gli indirizzi delle sedi presso le quali si svolgerà quanto previsto dall’art.2;
  • aggiornare costantemente l’UEPE circa la disponibilità presso le proprie strutture delle attività previste dall’art. 2;
  • collaborare con l’UEPE alla redazione, realizzazione e valutazione del programma di trattamento individualizzato -per la parte di competenza inerente l’oggetto del presente protocollo- esplicitando gli impegni specifici, il numero di giorni, le ore, nonché le modalità di inserimento delle persone collaboranti;
  • consentire l'accesso presso le proprie sedi al personale dell'UEPE;
  • designare uno o più referenti incaricati di seguire le attività di cui all’ art.2;
  • segnalare all’U.E.P.E. la necessità di modificare il programma di trattamento e comunicare tempestivamente l’insorgere di criticità che rischiano di compromettere la prosecuzione dell’attività;
  • assumere gli oneri assicurativi ai sensi della normativa vigente.

 ART. 6
TAVOLO TECNICO

I soggetti firmatari, ai fini della corretta implementazione del protocollo, nonché della pianificazione strategica degli interventi, individueranno le modalità e i tempi di confronto periodico, da attuarsi attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico composto dalle parti

 ART. 7
DURATA E DIRITTO DI RECESSO

Il presente protocollo ha la durata di anni uno con efficacia dal momento della sottoscrizione e non comporta alcun onere economico per l’UEPE.

È da intendersi tacitamente rinnovato per analogo periodo, salvo disdetta scritta, da comunicarsi ad opera di una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Nei casi di risoluzione anticipata sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, che l’UEPE reperisca per tempo una soluzione alternativa presso altra struttura, per assicurare continuità agli impegni in essere.

ART. 8
CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente l’applicazione o l’interpretazione del presente atto, è competente il Foro di Catanzaro.

Catanzaro, li 10.07.2020      

Il Rappresentante del COMALCA
Dott. Daniele Maria CIRANNI                                                

Il Direttore dell’UIEPE
Dott. Emilio MOLINARI