Protocollo d'intesa per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di CALTANISSETTA e l’Associazione Tam Tam Onlus - 30 giugno 2020

30 giugno 2020

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che:

  • fra il Tribunale Ordinario di Caltanissetta e l’UEPE è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data  01.06.2012;
  • ai sensi di tale accordo l’UEPE fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità incentivando enti, cooperative sociali,e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
    • a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato e nell’ipotesi prevista dagli artt. 52 e 55 del D. L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
    • l’art. 2 della legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3.4 e 6) del D.L.vo n.274/2000 e le relative convenzioni;
    • in base all’art. 73 comma 5 bis del d.p.r. n. 309 del 1990, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lettera g), del D.L.30 dicembre 2005 n. 272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
    • l’art. 224 bis del D.L.vo n. 285 del 1992 (codice della strada), così come modificato dalla legge 21 febbraio 2006 n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il Giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
    • l’art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.L.vo n. 285 del 1992 ( Codice della Strada), così come modificati dalla legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza o dell’educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
    • l’art.2, comma 1, del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ( all.1) ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con provvedimento del 16 luglio 2001;
  • l’Associazione Tam Tam Onlus con sede in San Cataldo , via G. Amico Medico n. 30, F.   92049830851 presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

tra il Ministero della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona del Dott. DANIELE MARRAFFA Presidente del Tribunale di Caltanissetta, giusta la delega di cui in premessa

 e  

l’Associazione Tam Tam Onlus con sede in San Cataldo, via G. Amico Medico n. 30, F.   92049830851 oggi rappresentata da Amico Gabriele – nato il 19/07/1984 a San Cataldo (CL) ed ivi residente in Corso Sicilia – C. F. MCAGRL84L19H792H, giusta delega del 29/06/2020, da parte del legale rappresentante p.t., che si allega

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Attività da svolgere

L’Associazione Tam Tam consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Associazione Tam Tam specifica che, presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: bracciante agricolo – giardiniere – muratore – manovale.  

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice competente indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3
Coordinatori delle prestazioni

L’Associazione Tam Tam che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nell’Assistente sociale sig.ra Anastasi Maria Luisa, nata a Mazara del Vallo il 10/08/1985 e residente a San Cataldo (CL), via Empedocle n. 35, C. F. NSTMLS85M50F061Q, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’Associazione Tam Tam 

ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi secondo quanto verrà disposto successivamente nella relativa scheda.

  • Comunica al Tribunale e all’UEPE l’inizio della prestazione dell’attività non retribuita e redige il piano di lavoro individuale per ciascun soggetto in esecuzione di LPU.
  • Mantiene rapporti con il Tribunale e l’UEPE segnalando le inadempienze, segue il condannato durante la prestazione dell’attività lavorativa.
  • Comunica periodicamente le presenze del soggetto che svolge l’attività non retribuita e stila la relazione circa l’andamento del piano di lavoro individualizzato.

L’Associazione Tam Tam si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione Tam Tam  si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Associazione Tam Tam si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione- Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Associazione Tam Tam di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico del della predetta associazione l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

Art. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

Art. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

Previa comunicazione all’U.E.P.E., L’Associazione Tam Tam predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 10
Durata dell’accordo

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data della stipula e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento Dell' Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'Ufficio di Esecuzione penale esterna competente .

Caltanissetta lì 30 giugno 2020

Per il Ministero della giustizia
Il Presidente del Tribunale di Caltanissetta
Daniele Marraffa

Per  L’Associazione Tam Tam Onlus
Gabriele Amico (delegato)