Accordo quadro per la valorizzazione dei prodotti realizzati all’interno degli istituti di pena tra il Provveditorato regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Lazio Abruzzo Molise e la Cooperativa Men at work - 12 maggio 2020

12 maggio 2020

ACCORDO QUADRO

per la valorizzazione dei prodotti realizzati all’interno degli istituti di pena

tra

Il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Lazio Abruzzo Molise sede in Roma, via San Francesco di Sales n.35 nella persona del Provveditore dott. Carmelo Cantone d’ora in poi indicata come il PROVVEDITORATO   

e

la Men at Work Cooperativa Sociale, con sede in Roma viale Manzoni 49, C.F./P.IVA 05647761005 nella persona del suo legale rappresentante, Luciano Pantarotto nato a Fiume Veneto (PN) il 11/07/1963, d’ora in poi indicata come FORNITRICE,

 

congiuntamente definite anche “parti”

Premesso che

il PROVVEDITORATO, nel quadro degli scopi previsti dall'Ordinamento penitenziario, è impegnato sul fronte della promozione dell'attività lavorativa in favore delle persone sottoposte ad esecuzione penale o a misure restrittive della libertà personale, anche in collaborazione con strutture pubbliche e private, al fine di dare concreta attuazione al mandato di cui all'art. 1. 27 Cost.:

il PROVVEDITORATO, allo scopo di ricercare nuove opportunità occupazionali, incrociarle con il potenziale occupabile di cui dispone e creare occasioni di lavoro intra ed extramurarie, ha l'esigenza di consolidare la rete di contatti tra gli istituti e servizi penitenziari del distretto e gli enti locali, interessati a fruire di prestazioni lavorative delle persone sottoposte ad esecuzione di pena, e di vendere i prodotti realizzati dagli stessi 

il PROVVEDITORATO in considerazione delle finalità di cui sopra, ha ricevuto da parte del Municipio IV di Roma Capitale ampia disponibilità di spazi in comodato in uso gratuito, finalizzati a promuovere la vendita di prodotti realizzati negli istituti di pena dalle persone in esecuzione penale;

la FORNITRICE è una impresa sociale che opera da anni nell’inserimento lavorativo di persone in esecuzione penale e svantaggiate cosi come previsto dalla legge 381/91 nel settore della ristorazione, enogastronomia e produzione agricola, con competenza, professionalità e affidabilità, disponendo di capitali, mezzi, personale ed attrezzature propri necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione dei servizi che potranno esserle affidati di volta in volta dal Provveditorato o per esso dalle Direzioni, con gestione autonoma ed a proprio rischio;

le parti intendono formalizzare le condizioni di conferimento dei prodotti realizzati dai detenuti nei singoli Istituti ricadenti nel territorio di competenza del provveditorato, ed eventuali altri servizi connessi che saranno di volta in volta richiesti con le finalità di cui sopra. Il Provveditorato si impegna a affidare in comodato gratuito i locali destinati alla vendita dei prodotti oggetto dell’accordo con il Municipio IV di Roma. Il Provveditorato conferirà i generi per il tramite delle Direzioni dei singoli Istituti alla FORNITRICE nelle forme e nei modi di seguito descritti, fatte salve le disposizioni degli eventuali ulteriori accordi e/o contratti e/o patti che le parti si trovassero a perfezionare;

la FORNITRICE dichiara che, una volta incaricata dal Provveditorato, farà quanto necessario per conoscere i servizi e i prodotti che potranno esserle affidati ed i luoghi, i modi e le modalità  in cui essi dovranno essere resi, che effettuerà tutte le ispezioni necessarie, che si accerterà delle condizioni dei locali e delle autorizzazioni e licenze  di ogni altra circostanza di fatto generale e particolare, nonché di tutti i rischi ed oneri connessi, nessuno escluso ed eccettuato, al fine di addivenire alla vendita dei prodotti

Tutto ciò premesso e considerando quanto precede come parte integrante e sostanziale del contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

 

Art. 1 - Oggetto – Il Provveditorato si riserva di affidare alla FORNITRICE, la quale accetta fin da ora, nei luoghi indicati e affidati in comodato gratuito, l’esposizione e la vendita dei prodotti conferiti in conto vendita da ogni singola Direzione afferente al Provveditorato di cui sopra, sulla base di prezzi di volta in volta comunicati dalle stesse Direzioni. Prezzi ai quali, nella vendita al pubblico, verrà applicata l’iva e una percentuale pari al 13% per le spese gestionali. La FORNITRICE si impegna ad effettuare i servizi con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio ai sensi dell’art. 1655 c.c. e dell’art. 29 D.Lgs 276/2003 e s.m.i., utilizzando propri capitali, personale, macchine, attrezzature, prodotti e facendosi carico di ogni e qualsiasi spesa, costo e/o onere di esercizio, ivi comprese imposte e tasse. Nel caso in cui le attrezzature, al fine di migliorare il servizio, fossero messe a disposizioni dall’amministrazione, la FORNITRICE avrà l’onere della ordinaria manutenzione dei beni affidati.

La FORNITRICE si impegna ad eseguire i servizi alla stessa affidati in conformità al presente accordo e a quanto sarà di volta in volta pattuito, ponendo in essere tutto quanto necessario a che le obbligazioni assunte dal Provveditorato nei confronti del Municipio IV del Comune di Roma che verranno illustrate all'Impresa FORNITRICE all'atto dell'incarico dei Servizi — siano adempiute regolarmente, correttamente e tempestivamente. Le parti dichiarano e danno atto che il presente contratto ha valore obbligatorio esclusivamente tra esse parti e non potrà in alcun modo essere qualificato come contratto in favore di terzi ai sensi dell'art.141I Codice civile.

I servizi dovranno essere prestati presso tutti i siti che il Provveditorato si riserva di comunicare alla FORNITRICE. Il Provveditorato si impegna a dare alla FORNITRICE il titolo di disponibilità del sito, la descrizione dettagliata, dei piani di prevenzione, sicurezza ed emergenza ai fini di predisporre tutte le autorizzazioni ai fini di un corretto svolgimento dei Servizi di vendita e/o somministrazione.

 

Art. 2 - Durata - Il presente accordo ha durata pari a 1anno a decorrere dalla sua sottoscrizione è sarà rinnovabile per iscritto con il consenso delle parti per altri tre.
 

Art. 3 - Prezzi - Il Provveditorato per il tramite delle Direzioni coinvolte comunicherà alla fornitrice i singoli prezzi dei generi. Per il prezzo di vendita al pubblico ai prezzi forniti verrà applicata l’iva di competenza e la percentuale del 13%.

Alla FORNITRICE spetteranno in ogni caso gli introiti, ricavi, incassi ed ogni altro corrispettivo, derivante dalla gestione del servizio affidatole

Alla Fornitrice spettano il pagamento dei costi relativi alla gestione degli spazi affidategli in comodato, il rimborso alle Direzioni dei generi conferiti ai prezzi comunicati che le parti si riservano di stabilire di comune accordo all’interno dei singoli contratti attuativi del presente ACCORDO QUADRO.

La liquidazione verranno corrisposte dalla Men at Work sui generi conferiti dalla singola Direzione previa emissione di idoneo titolo entro 30 giorni d.f.f.m.
 

Art. 4 - Oneri e obbligazioni a carico della Men at Work – La FORNITRICE si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le prestazioni oggetto del presente contratto sotto la propria esclusiva responsabilità.

Nel dare esecuzione al servizio la FORNITRICE si obbliga ad osservare tutte le norme in vigore e quelle sopravvenienti, assumendosi ogni e qualsivoglia responsabilità civile, amministrativa e penale relativa e connessa all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto, senza che possa pretendere alcunché dal Provveditorato a qualsivoglia titolo e/o ragione.

La FORNITRICE dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza.

Sono altresì a esclusivo carico della FORNITRICE:

  • la corresponsione ai propri dipendenti addetti all’esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
  • la responsabilità dell’esecuzione del servizio, ivi compresa la custodia dei materiali;
  • la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della amministrazione penitenziaria, per colpa o responsabilità propria;
  • la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi.

La FORNITRICE si impegna ad effettuare il servizio mediante l’impiego di personale inquadrato alle condizioni normative ed economiche previste dal CCNL.

La FORNITRICE si obbliga ad adeguarsi prontamente, a sua cura e spese, a quelle disposizioni che fossero impartite dagli Enti e/o Autorità competenti in materia. Di ogni eventuale infrazione od inadempienza alla normativa sopra richiamata la FORNITRICE risponderà in proprio, tenendo il PROVVEDITORATO manlevata ed indenne da ogni conseguenza dannosa che le potesse derivare da tali infrazioni od inadempienze.

Qualora la FORNITRICE risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi o assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il Provveditorato provvederà alla sospensione delle forniture ed assegnerà un termine non superiore a quindici giorni entro il quale la FORNITRICE dovrà procedere all’esibizione della predetta documentazione e/o a regolarizzare tali adempimenti. Qualora la FORNITRICE non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione, il Provveditorato potrà procedere alla risoluzione del contratto.

La FORNITRICE si impegna a rispettare le norme ed i principi stabiliti dal D.Lgs n. 231/01 e dalle normative anticorruzione, fermo in difetto il diritto alla risoluzione del presente contratto da parte del Provveditorato ai sensi dell'art. 1456 codice civile nonché il risarcimento del danno e qualsivoglia azione a tutela del proprio buon diritto.

Qualora l'esecuzione dei Servizi non implichi alcuna interferenza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 fra i lavoratori delle varie imprese e le Stazioni Appaltanti presenti in cantiere, le clausole di cui al presente contratto e le altre normative di legge poste a tutela dei rischi interferenziali non troveranno applicazione.

Se prescritto dalle normative vigenti in virtù delle caratteristiche dell'affidamento la FORNITRICE si impegna al rispetto degli obblighi imposti dalla Legge 136/2010 e ss. mm. e ii..
 

Art. 5 - Divieto di cessione - La FORNITRICE dovrà eseguire le prestazioni di cui al presente accordo e dichiara e garantisce che il presente contratto, od i crediti da esso rinvenienti, non verrà ceduto a terzi, totalmente o parzialmente.
 

Art. 6 - Risoluzione - Il presente contratto potrà essere risolto per inadempimento attraverso comunicazione scritta raccomandata A/R. Prima di esercitare la facoltà anzidetta, la parte non inadempiente dovrà contestare alla parte inadempiente l'inosservanza del contratto e assegnare alla stessa un termine di almeno 10 giorni per adeguarsi agli obblighi contrattuali. Qualora quest’ultimo non si adegui, la risoluzione potrà esplicare effetto.

Inoltre, il presente contratto potrà venire risolto di diritto, previa semplice comunicazione del Provveditorato da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r.:

  1. in caso di fallimento della FORNITRICE o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale;
  2. a seguito di disposizioni che dovessero essere impartite unilateralmente dal Municipio IV del Comune di Roma;
  3. in caso di violazione da parte della FORNITRICE dei divieti posti dal precedente art. 5;

Nei casi previsti ai sensi del presente articolo, si farà luogo ad esecuzione in danno e saranno pertanto addebitate alla FORNITRICE tutte le maggiori spese ed i maggiori oneri sostenuti dal Provveditorato per l’affidamento a terzi del servizio e la sua ultimazione, nonché ogni ulteriore pregiudizio che il Provveditorato dovesse sopportare come conseguenza, diretta od indiretta, dell’anticipata risoluzione del contratto e della condotta inadempiente della FORNITRICE.
 

Art. 7 - Recesso – Il Provveditorato potrà recedere dal presente contratto in qualsivoglia momento e per qualsivoglia motivo semplicemente comunicando mediante lettera racc. a/r alla FORNITRICE tale volontà con un preavviso di 3(tre) mesi. L’esercizio di tale facoltà è subordinata al riconoscimento in favore della FORNITRICE di un indennizzo a copertura degli investimenti non ammortizzati alla data del recesso che la stessa dovesse aver assunto in esecuzione degli incarichi/ordini di servizio impartiti dal Provveditorato. In caso di recesso alla FORNITRICE verrà in ogni caso corrisposto il compenso previsto in forza degli incarichi/ordini di servizio e condizioni particolari di contratto impartiti dal Provveditorato per le prestazioni rese. Si dà atto che la presente clausola è stata frutto di specifica discussione e trattativa.
 

Art. 8 - Riservatezza - Le Parti dichiarano di applicare nelle rispettive organizzazioni le normative vigenti in materia di protezione di dati personali (normativa comunitaria D.Lgs 196/03 e allegati, provvedimenti dell'Autorità Garante in temi specifici), ivi compresi i profili di sicurezza del trattamento (art.31,34 e 35 del D.Lgs 196/03 e disciplinare tecnico all.B al Codice), fermo restando che la portata applicativa del D.Lgs. 196/03 è limitata in via esclusiva alle persone fisiche ed ai trattamenti di informazioni ad esse riferite (Garante Privacy, provvedimento n. 262/12); le parti dichiarano che:

  1. i dati personali raccolti e comunicati all' altra Parte nell'ambito del presente contratto sono e saranno trattati da ciascuna parte in veste di autonomo Titolare del trattamento stabilito nel territorio italiano, dove sono ubicate le banche dati, al fine di dare esecuzione al contratto in tutte le sue fasi ed attività connesse, oltre che per finalità di tutela anche legale.
    Le Parti si impegnano a trattarli per il tempo strettamente necessario rispetto alle suddette finalità. Le Parti concorderanno le modalità di restituzione o di distruzione delle informazioni che la normativa non consente o impone di conservare oltre la cassazione del rapporto.
  2. Per i trattamenti connessi o derivanti dall'erogazione dei Servizi, la FORNITRICE si impegna sin da ora ad accettare l'eventuale nomina di Responsabile da parte del Committente Titolare del trattamento, osservando le istruzioni che le saranno impartite. Per i predetti trattamenti dovrà comunque essere adottata ogni misura idonea a tutelare la privacy degli interessati, applicabile secondo la normativa per tempo vigente.
  3. Informazioni e documenti afferenti il personale dell'Impresa potranno essere raccolti dal Provveditorato al fine di consentire l'esecuzione del Contratto, l'accesso a locali, siti e strutture, l'erogazione dei Servizi in condizioni di safety e di security, la verifica della regolarità degli adempimenti retributivi e contributivi dell'Impresa nonché della sua idoneità tecnico professionale. In tal caso, la FORNITRICE si impegna ad informare il proprio personale interessato e a raccoglierne il consenso ove necessario anche per i trattamenti successivamente svolti dal Provveditorato, rilasciandone evidenza. Le società a cui saranno comunicati i dati li tratteranno in veste di Titolari del trattamento, nel rispetto delle normative per tempo vigenti e delle finalità della raccolta, adottando ogni misura idonea ad impedirne il trattamento illecito, non consentito o non conforme agli scopi della raccolta.
  4. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate ex art. 13 D.Lgs. 196/03 e di aver predisposto quanto necessario a consentire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 D.Lgs.196/03.

Le parti reciprocamente riconoscono che tutte le informazioni relative al Provveditorato e alla FORNITRICE e/o ai servizi/prodotti delle stesse e/o alla proprietà intellettuale od industriale, comprese, ma non in via esaustiva, le informazioni relative alla tecnologia, ai metodi, ai procedimenti, agli equipaggiamenti, ai know how, ai disegni, alle invenzioni, alle idee, alle scoperte, alle migliorie, ai prodotti, ai servizi, alla situazione finanziaria, ai clienti, alla commercializzazione, ai prezzi, alle offerte, alle strategie operative, alle acquisizioni, ai contratti ed altre informazioni similari sono e saranno di esclusiva proprietà di ciascuna. Le Parti convengono e concordano che tutte le informazioni che non siano di dominio pubblico relative alle PARTI e/o ai servizi/prodotti fornite da ognuna e/o alla proprietà intellettuale od industriale, comprese, ma non in via esaustiva, le informazioni relative alla tecnologia, ai metodi, ai procedimenti, agli equipaggiamenti ai know how, ai disegni alle invenzioni, alle idee, alle scoperte, alle migliorie, ai prodotti, ai servizi, alla situazione finanziaria, ai clienti, alla commercializzazione, ai prezzi, alle offerte, alle strategie operative, alle acquisizioni, ai contratti ed altre informazioni similari dovranno essere ritenute tutte come informazioni riservate. Per tutta la durata del presente contratto e per un periodo successivo di almeno 2 (due) anni, le parti dovranno mantenere riservate e non dovranno svelare, divulgare o comunicare a terzi, né dovranno utilizzare per il proprio interesse o per l'interesse di terzi alcuna delle informazioni riservate così come ogni altra informazione di qualsiasi natura che possa arrecare loro pregiudizio.
 

Art. 9 - Registrazione - Il presente contratto verrà registrato, in caso d'uso, a spese della parte che ne avrà dato causa.
 

Art. 10 - IVA - Le prestazioni e le forniture eseguite in ragione del presente contratto, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, sono soggette alle aliquote IVA secondo le vigenti norme di legge.
 

Art. 11 - Foro competente - Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, fra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, integrazione, rescissione, annullamento, risoluzione, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Le parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente contratto ed ogni sua clausola sono stati oggetto di negoziazione fra di esse


Roma , lì 12 maggio 2020

Il provveditore
Carmelo Cantone

il legale rappresentante della cooperativa
Luciano Pantarotto