Protocollo d'intesa per la promozione del lavoro intramurario favore dell’istruzione, della formazione e dell’integrazione negli istituti penitenziari sottoscritto tra il Ministero della giustizia e Enel S.p.A. - 18 dicembre 2019

18 dicembre 2019

Emblema del Ministero della giustizia e logo ENEL

 

"MI RISCATTO PER IL FUTURO"

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

Ministero della Giustizia, con sede legale in Roma, via Arenula 70, nella persona del Signor Ministro On.le Alfonso Bonafede;

E

Enel S.p.A., con sede legale in Roma, a viale Regina Margherita 137, nella persona dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Ing. Francesco Starace (in seguito per brevità denominata Enel) e insieme al Ministero della Giustizia denominata anche “Parti”

SOTTOSCRIZIONE D’INTENTI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO INTRAMURARIO

In favore dell’istruzione, della formazione e dell’integrazione negli istituti penitenziari

VISTO

  • Nello spirito dell’art. 27 della Costituzione, il trattamento rieducativo dei soggetti ridotti in vinculis deve tendere “al reinserimento sociale degli stessi”;
  • Ai sensi dell’art. Art. 15 della Legge 354/75 il lavoro all’interno e all’esterno degli istituti penitenziari, anche accompagnato da opportune iniziative di formazione e tutoring, rappresenta strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento sociale dei soggetti detenuti in espiazione di pena definitiva;
  • L’art. 20 della Legge 354/75, come modificato dal D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (“Riforma dell’ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario”), prevede che “negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine possono essere organizzati e gestiti, all’interno e all’esterno dell’istituto, lavorazioni e servizi attraverso l’impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale.
  • Il D.P.R. 230/2000, Regolamento recante norme sull’Ordinamento Penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, prevede:
    • all’art. 1 che “il trattamento rieducativo(..) è diretto a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”;
    • all’art. 27 che la persona giunga ad una “riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa”;
    • all’art. 68 comma 6, che le Direzioni degli Istituti e dei Centri di Servizio Sociale curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa;
  • il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amm.ne Penitenziaria, intende promuovere ogni iniziativa tesa allo sviluppo delle attività lavorative in favore della popolazione detenuta, al fine di ridurre il rischio di recidiva e recuperare alla comunità il reo, individuando, in sinergia con la Magistratura di Sorveglianza e con gli Enti territoriali, percorsi di riabilitazione e reinserimento sociale in favore di soggetti condannati definitivi in espiazione di pena, ponendo attenzione anche alla dimensione della riparazione del danno conseguente alla commissione del reato;
  • La legge 193/2000, cosiddetta Smuraglia, e i successivi decreti attuativi, prevedono che le imprese pubbliche o private e le cooperative che intendono avviare un’attività all’interno di un istituto di pena siano garantite dalla stipula di un’apposita convenzione con l’Amministrazione Penitenziaria, che regola l’utilizzo in comodato gratuito dei locali e delle attrezzature eventualmente già esistenti nell’istituto e stabilisce i diritti e i doveri delle Parti, le modalità di avviamento al lavoro, le norme rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, il trattamento retributivo dei detenuti, la responsabilità civile;

 

  • Lo svolgimento di attività lavorativa all’interno del carcere, oltre a connotarsi come una scelta eticamente e socialmente responsabile da parte dell’impresa, rappresenta anche un vantaggio concreto con indubbi benefici a favore dell’azienda in termini contributivi e di riduzione dei costi;
  • Lo snellimento delle procedure e i meccanismi di agevolazione fiscale e contributivi previsti dalla normativa vigente agevolano l’iniziativa imprenditoriale con innegabili risvolti positivi sul piano sociale, coniugando l’obiettivo del profitto con una scelta aziendale di responsabilità sociale e di solidarietà, nell’ottica della più ampia inclusione dei soggetti ai margini della società;
  • Il tipo di attività e le modalità di svolgimento del lavoro all’interno della cinta muraria degli istituti di pena sono sottoposte a controllo dell’Amministrazione penitenziaria sotto il profilo della sicurezza;
  • Il numero e la qualità dei progetti promossi dagli istituti penitenziari costituiscono titolo di priorità nell’assegnazione agli stessi dei fondi di cui all’art. 2, comma 2, lettera a e d, del Decreto delpresidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n. 102, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle apposite disposizioni di attuazione adottate dalla Cassa delle Ammende;

 

  • Lo sviluppo di occasioni di reinserimento occupazionale rendono la detenzione un’occasione di formazione e recupero, nell’ottica di una diversa connotazione della pena che possa coinvolgere il detenuto in un’esperienza autenticamente produttiva e professionale promossa in collaborazione con le forze economiche produttive;
  • la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
  • la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, ed in particolare il comma 23;
  • il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
  • il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante: “Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”;

PREMESSO CHE

  • Il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (in seguito per brevità “DAP”), organo centrale del Ministero della Giustizia, è deputato alla promozione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi trattamentali attuati nei confronti delle persone in esecuzione penale intra muraria attraverso i Provveditorati Regionali e gli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, in ciò interagendo con gli Enti pubblici e privati, nazionali e locali, per favorire una programmazione comune utile al perseguimento dell’inclusione sociale dei soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale.
  • Enel costituisce una realtà di primaria importanza nel panorama energetico nazionale, operando nella produzione di energia elettrica da fonti tradizionali e rinnovabili, nella distribuzione e nella vendita di energia e nella offerta di soluzioni per l'efficienza energetica e la mobilità elettrica;
  • Enel si è impegnata a contribuire alla realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) definiti dalle Nazioni Unite, facendo in modo che le attività svolte rientrino in un modello di creazione di valore condiviso (CSV – Creating Shared Value);
  • Enel ha aderito e sviluppato programmi di formazione degli studenti come nell’ambito del Progetto Apprendistato “scuola – lavoro”, investendo sul piano formativo, garantendo le conoscenze di base e le competenze richieste dalle imprese oltre che prevedendo l’inserimento aziendale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti adottano il seguente Protocollo per l’istruzione, la formazione e integrazione negli istituti penitenziari, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e di generazione di energia da fonti rinnovabili

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e Finalità

Il Ministero della Giustizia ed Enel, si impegnano ad una proficua collaborazione per favorire la promozione dell’integrazione e delle pari opportunità negli istituti penitenziari attraverso un Programma per l’istruzione e la formazione dei detenuti e a valutare l’eventuale sviluppo di progetti volti a migliorare, sotto il profilo del consumo energetico, le strutture di detenzione presenti sul territorio nazionale.

Nell’ambito della formazione, l’obiettivo dell’Accordo è di attivare la sperimentazione di percorsi, modulari e flessibili in contenuti e durata, finalizzati sia a favorire il recupero e l’acquisizione di abilità e competenze individuali, sia a sviluppare una politica dell’istruzione integrata con la formazione professionale.

Art. 2
Obiettivi specifici del progetto

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un programma formativo qualificante a favore dei detenuti, finalizzato all’acquisizione di competenze utilmente spendibili nel mondo del lavoro, nell’intento di contribuire ad arginare il problema della carenza di inserimenti lavorativi professionalizzanti per soggetti in esecuzione penale.

Inoltre, le Parti potranno individuare specifiche aree di intervento, anche a carattere sperimentale, per il miglioramento e l’efficientamento energetico delle strutture penitenziarie.

Infine, le Parti potranno individuare specifiche aree di intervento orientate al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (cd. SDG – Sustainable Development Goals) ed in linea con la strategia di sostenibilità del Gruppo Enel.

Art. 3
Soggetti ammissibili alle attività formative e ambiti

Le persone detenute nelle strutture gestite dal DAP, che saranno coinvolte, a seguito del presente Protocollo, dai singoli progetti formativi dovranno essere individuate dal DAP e, da quest’ultimo segnalate ad Enel.

I percorsi di istruzione e formazione ai fini di una reintegrazione sociale riguarderanno le persone detenute nel distretto territoriale ove insistono gli istituti penitenziari aderenti al progetto, che il DAP, in accordo con Enel, avrà cura di individuare e selezionare in base ai requisiti previsti dalla vigente normativa.

Il Ministero della Giustizia ed Enel individueranno programmi ed azioni, nei campi di comune interesse, connessi con l’oggetto del presente Protocollo d’intesa.

Art. 4
Impegni comuni

Il Ministero della Giustizia ed Enel, nell’attuazione del presente Protocollo d’intesa, faranno riferimento alle rispettive risorse professionali e strumentali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, e ciascuno sopporterà il proprio costo.

Le Parti metteranno a disposizione il proprio personale, in relazione alle singole iniziative che saranno attivate.

In ogni caso, ognuna delle Parti provvederà, sulla base della legislazione vigente, alla informazione e formazione del personale coinvolto nelle iniziative, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.

Il Ministero della Giustizia ed Enel, si impegnano a garantire la massima diffusione del presente Protocollo d’intesa, dei suoi contenuti e delle iniziative conseguenti, anche affiancando i loro logotipi, fermo restando che ogni contenuto, materiale di diffusione e\o promozione della presente iniziativa dovrà essere stata oggetto di specifico accordo scritto tra le Parti. Il Ministero della Giustizia ed Enel, si rendono disponibili, altresì, a contribuire all’attuazione di progetti similari, nel rispetto degli obiettivi individuati nel presente Protocollo, in collaborazione con soggetti internazionali.

Art. 5
Durata

Il presente Protocollo d’intesa ha la validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, dovrà in ogni caso essere garantito il completamento delle iniziative avviate.

Art. 6
Modalità d’esecuzione

Le modalità esecutive del presente Protocollo saranno definite in successivi specifici accordi che stabiliranno il dettaglio operativo per ciascuna specifica parte.

Roma, 18 dicembre 2019

Ministero della Giustizia
Ministro
Alfonso Bonafede

Enel S.p.A.
Amministratore Delegato e Direttore Generale
Francesco Starace