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XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103

aggiornamento: 29 ottobre 2018

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 settembre 2018

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 2 agosto 2018

Schema di decreto legislativo recante: “Riforma dell'ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103”



Relazione illustrativa

 

Indice


CAPO I - DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELL’ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO PENITENZIARIO

Articolo 1 - Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria
Articolo 2 - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in tema di assistenza sanitaria 

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Articolo 3 - Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle procedure
Articolo 4 - Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione
Articolo 5 - Modifiche in tema di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà e di sospensione e revoca delle misure alternative
Articolo 6 - Modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie ed espiazione della pena in misura alternativa
Articolo 7 - Ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure alternative
Articolo 8 - Modifiche in tema di comunicazioni e attività di controllo


CAPO III - MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN TEMA DI COMPETENZE DEGLI UFFICI LOCALI DI ESECUZIONE ESTERNA E DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Articolo 9 - Modifiche in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna
Articolo 10 - Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN TEMA DI VITA PENITENZIARIA

Articolo 11 - Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario
Articolo 12 - Disposizioni finanziarie

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, e, in particolare l’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), r), t) e u);

VISTO il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, concernente regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

SENTITO il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 settembre 2018;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

SU PROPOSTA del Ministro della giustizia;
 

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I
DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DELL’ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO PENITENZIARIO


Articolo 1
(Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di assistenza sanitaria)

  1. L’articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente: «ART. 11. Servizio sanitario. – 1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.
    2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.
    3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.
    4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell’imputato in udienza per la contestuale convalida dell’arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.
    5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.
    6. Il detenuto o l’internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale.
    7. All’atto dell’ingresso nell’istituto il detenuto e l’internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o maltrattamenti e, fermo l’obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all’atto della rimessione in libertà. Durante la permanenza nell’istituto, l’assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai princìpi di metodo proattivo, di globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.
    8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L’Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l’effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.
    9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.
    10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.
    11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l’isolamento. Il direttore dell’istituto è immediatamente informato dell’isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.
    12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L’autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell’istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.
    13. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l’anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.
    14. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.»;
  2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, dopo la parola: «efficaci» è inserita la seguente: «, tempestive»;
  3. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, i commi 6 e 7 sono abrogati.

Articolo 2
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in tema di assistenza sanitaria)  

  1. L’articolo 240 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Articolo 3
(Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di semplificazione delle procedure)  

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all’articolo 18-ter, comma 3, le lettere a) e b) sono sostitute dalle seguenti:
    «a) nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza;
    b) nei confronti degli imputati, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del collegio o della corte di assise.»;

    b) all’articolo 30, primo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11.»;
    c) all’articolo 35-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: «e ne fa dare avviso anche all’amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste» sono sostituite dalle seguenti: «e ne fa dare avviso, oltre che al soggetto che ha proposto reclamo, anche all’amministrazione interessata, a cui è comunicato contestualmente il reclamo, e che può comparire con un proprio dipendente ovvero trasmettere osservazioni e richieste»;
    d) all’articolo 69-bis il comma 5 è abrogato.

Articolo 4
(Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione)

  1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 656, al comma 6 il periodo: «Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza.» è sostituito dal seguente: «Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.»;
    b) all’articolo 678:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente previsto, procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell’articolo 666. Quando vi è motivo di dubitare dell’identità fisica di una persona, procedono comunque a norma dell’articolo 667, comma 4.»;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, e il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione, alla valutazione sull’esito dell’affidamento in prova, anche in casi particolari, alla dichiarazione di estinzione del reato conseguente alla liberazione condizionale e al differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal primo comma, numeri 1) e 2), dell’articolo 146 del codice penale, procedono a norma dell’articolo 667, comma 4.»;
    3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:    
    «1-ter. Quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze di cui all’articolo 656, comma 5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e fissa un termine entro il quale questi, con ordinanza adottata senza formalità, può applicare in via provvisoria una delle misure menzionate nell’articolo 656, comma 5. L’ordinanza di applicazione provvisoria della misura è comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali possono proporre opposizione al tribunale di sorveglianza entro il termine di dieci giorni. Il tribunale di sorveglianza, decorso il termine per l’opposizione, conferma senza formalità la decisione del magistrato. Quando non è stata emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, o è stata proposta opposizione, il tribunale di sorveglianza procede a norma del comma 1. Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.»;
    4) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

    «3.1. Quando ne fa richiesta l’interessato l’udienza si svolge in forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 471 e 472.
    3.2. L’avviso di fissazione dell’udienza, notificato all’interessato, contiene, a pena di nullità, l’avvertimento della facoltà di parteciparvi personalmente. Se l’interessato detenuto o internato ne fa richiesta, il giudice dispone la traduzione. Si applicano in ogni caso le forme e le modalità di partecipazione a distanza nei procedimenti in camera di consiglio previste dalla legge. La partecipazione all’udienza avviene a distanza anche quando l’interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo stesso è detenuto o internato in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice. Ove lo ritenga opportuno, il giudice dispone la traduzione dell’interessato.».
     

Articolo 5
(Modifiche in tema di sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà e di sospensione e revoca delle misure alternative) 

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 51-bis il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando, durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell’articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto.»;
    b) l’articolo 51-ter è sostituito dal seguente: «ART. 51-ter. - Sospensione cautelativa delle misure alternative. - 1. Se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione o revoca della misura.
    2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa e ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.».

Articolo 6
(Modifiche in tema di esecuzione delle pene accessorie ed espiazione della pena in misura alternativa)

  1. Dopo l’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: «ART. 51-quater. Disciplina delle pene accessorie in caso di concessione di misure alternative. - 1. In caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, sono eseguite anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura, tenuto conto delle esigenze di reinserimento sociale del condannato, ne disponga la sospensione.
    2. In caso di revoca della misura, ove disposta l’applicazione delle pene accessorie ai sensi del comma 1, l’esecuzione ne viene sospesa, ma il periodo già espiato è computato ai fini della loro durata.».

Articolo 7
 (Ulteriori misure di semplificazione in tema di accesso alle misure alternative)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all’articolo 47, comma 2, dopo le parole: «per almeno un mese in istituto,» sono inserite le seguenti: «se il soggetto è recluso, e mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna, se l’istanza è proposta da soggetto in libertà,»;
    b)    l’articolo 57 è sostituito dal seguente: «ART. 57. Legittimazione alla richiesta di misure. - 1. Le misure alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter, 52, 53 e 54 nonché all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, possono essere richieste dal condannato, dall'internato, dai loro prossimi congiunti, dal difensore, ovvero proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.».

Articolo 8
(Modifiche in tema di comunicazioni e attività di controllo)

  1. All’articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «Alle attività di controllo partecipa, ove richiesta, la polizia penitenziaria, secondo le indicazioni del direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna e previo coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza. Tali attività riguardano esclusivamente l’osservanza delle prescrizioni inerenti alla dimora, alla libertà di locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o persone e di detenere armi.
    Le attività di controllo sono svolte con modalità tali da garantire il rispetto dei diritti dell’interessato e dei suoi familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio possibile al processo di reinserimento sociale e la minore interferenza con lo svolgimento di attività lavorative.».

CAPO III
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO IN TEMA DI COMPETENZE DEGLI UFFICI LOCALI DI ESECUZIONE ESTERNA E DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Articolo 9
(Modifiche in tema di competenze degli uffici locali di esecuzione esterna)

  1. All’articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 2, lettera b), dopo le parole: «indagini socio-familiari» sono inserite le seguenti: «e l’attività di osservazione del comportamento».

Articolo 10
(Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395)

  1. All’articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contribuisce a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti della magistratura di sorveglianza.».

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN TEMA DI VITA PENITENZIARIA

Articolo 11
(Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
    «ART. 1. Trattamento e rieducazione. – 1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
    2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
    3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
    4. Negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
    5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
    6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
    7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al princìpio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.»;

    b) all’articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente:
    «Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno richiesta è garantita, ove possibile, un’alimentazione rispettosa del loro credo religioso.»;
    c) all’articolo 10 il primo comma è sostituito dai seguenti:
    «Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno.
    Per giustificati motivi la permanenza all’aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell’istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza.
    Gli spazi destinati alla permanenza all’aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.»;
    d) all’articolo 13 il primo, secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
    «Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale.
    Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento.
    Nell’ambito dell’osservazione è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione.
    L’osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall’inizio dall’esecuzione.
    Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l’interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.»;
    e) all’articolo 14:

    1) al primo comma è premesso il seguente:
    «I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.»;
    2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    «L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.»;
    3) il quinto comma è sostituito dai seguenti:
    «Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.
    Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
    L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. E’ in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.»;

    f) all’articolo 15 il primo comma è sostituito dal seguente:
     «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia.»;
    g) all’articolo 18:

    1) al primo comma le parole: «nonché con il garante dei diritti dei detenuti,» sono soppresse;
    2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
    «I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall’articolo 104 del codice di procedura penale, sin dall’inizio dell’esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti.»;
    3) al secondo comma, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
    «I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici.»;
    4) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti:
    «Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento.
    L’informazione è garantita per mezzo dell’accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento.»;
    5) l’ultimo comma è sostituito dal seguente:
    «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell’articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto.»;

    h) all’articolo 19:

    1) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
    «Tramite la programmazione di iniziative specifiche, è assicurata parità di accesso delle donne detenute e internate alla formazione culturale e professionale.
    Speciale attenzione è dedicata all’integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l’insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei princìpi costituzionali.»;
    2) il quarto comma è sostituito dai seguenti:
    «Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l’ammissione di detenuti e internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.»;

    i) all’articolo 27, secondo comma, le parole: «e dagli assistenti sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell’istituto ai sensi dell’articolo 80, quarto comma,»;
    l) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:
    «ART. 31. Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati. – 1. Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalità indicate dal regolamento interno dell'istituto.
    2. Negli istituti penitenziari che ospitano sezioni femminili la rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.»;

    m) l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
    «ART. 33. Isolamento. – 1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:
    a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
    b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
    c) per gli indagati e imputati se vi sono ragioni di cautela processuale; il provvedimento dell’autorità giudiziaria competente indica la durata e le ragioni dell’isolamento.
    2. Il regolamento specifica le modalità di esecuzione dell’isolamento.
    3. Durante la sottoposizione all’isolamento non sono ammesse limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione di quelle funzionali alle ragioni che lo hanno determinato.
    4. L’isolamento non preclude l’esercizio del diritto di effettuare colloqui visivi con i soggetti autorizzati.»;

    n) all’articolo 36, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
    «Nell’applicazione della sanzione si tiene conto del programma di trattamento in corso.»;
    o) all’articolo 40 il secondo comma è sostituito dal seguente:  
    «Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall’impiegato più elevato in grado con funzioni di presidente, dall’educatore e da un professionista esperto nominato ai sensi dell’articolo 80.»;
    p) all’articolo 42 il secondo comma è sostituito dai seguenti:
    «Nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia ovvero al loro centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute. L’amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga.
    Sulla richiesta di trasferimento da parte dei detenuti e degli internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di salute o familiari l’amministrazione penitenziaria provvede, con atto motivato, entro sessanta giorni.»;
    q) all’articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente: «I detenuti e gli internati sono dimessi con documenti di identità validi, ove sussistano i presupposti per il rilascio. L’amministrazione penitenziaria a tal fine si avvale della collaborazione degli enti locali.»;
    r) all’articolo 45:

    1)    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aiuti economico-sociali»;
    2)    dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
    «Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del Comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata.»;

    s) all’articolo 80, quarto comma, dopo le parole: «criminologia clinica,» sono inserite le seguenti: «nonché di mediatori culturali e interpreti,».

Articolo 12
(Disposizioni finanziarie)

  1. Per le finalità di cui all’articolo 11, comma 1, lettere c) e s), è autorizzata, rispettivamente, la spesa di 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1.440.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2.490.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1.440.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Dall’attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 11 comma 1, lettere c) e s), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


 

Relazione illustrativa

Il decreto legislativo attua la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, nella parte relativa alle modifiche all’ordinamento penitenziario.

I contenuti normativi del rinnovato schema in esame tengono conto della volontà politica, sopravvenuta alla trasmissione del testo per la seconda lettura alle Camere ai sensi del comma 83 dell’articolo unico della legge n.103/2017, e tradotta in pareri contrari circa l’assetto complessivo della riforma. Ciò ha indotto il Governo a elaborare un nuovo testo del decreto legislativo e a trasmetterlo alle Camere così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega, con conseguente attivazione, per la prima volta, della proroga di sessanta giorni del relativo termine (prevista dal citato comma 83).  Il nuovo testo elaborato, in ragione del tenore delle motivazioni poste a fondamento dei pareri negativi da ultimo resi dalle Camere, è contrassegnato, in particolare, dalla scelta di mancata attuazione della delega nella parte complessivamente volta alla facilitazione dell’accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi (lettere b), c) ed e) del comma 85 dell’articolo citato). Le Camere sono quindi chiamate a pronunciarsi su un testo diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente con conseguente superamento dell’assetto complessivo della riforma reso oggetto dei pareri contrari.
 

ASSISTENZA SANITARIA


L’articolo 1 modifica l’articolo 11 dell’ordinamento penitenziario, che contiene le disposizioni centrali per l’assistenza sanitaria in carcere. La revisione tiene conto dell’esigenza di adeguamento al decreto legislativo n. 230 del 1999 e di risposta alle nuove necessità di tutela della salute, come stabilito dalla lettera l) del citato comma 85 e si afferma in modo chiaro il diritto di detenuti e internati a prestazioni sanitarie tempestive.
Per quanto specificamente attiene alla modifica dell’articolo 11 ord. pen. si stabilisce che il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari uniformandosi al decreto legislativo n. 230 del 1999: si tratta di una previsione che, ribadendo quanto stabilito dal decreto legislativo citato, è bene sia presente anche nella legge di ordinamento penitenziario.

Si precisa, ancora, che spetta al Servizio sanitario l’organizzazione del servizio, come delineato dal d.p.c.m. 1 aprile 2008 e relativo allegato, rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.
Il comma seguente riprende la disciplina del decreto legislativo n. 230 del 1999 sulla carta dei servizi, che deve essere adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario e messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.

Il comma ancora successivo modifica la norma sulle autorizzazioni a cure e accertamenti sanitari che non possono essere garantiti dal Servizio sanitario all’interno degli istituti. Si tratta di un profilo delicato della disciplina, in quanto l’individuazione dell’autorità competente è anche condizione di efficacia dell’intervento sanitario.

Si razionalizza, poi, la complessiva disciplina della competenza per il rilascio delle autorizzazioni in materia di ricoveri in luoghi esterni di cura, la cui attuale regolamentazione, ripartita tra le disposizioni di matrice penitenziaria (l. 26.7.1975, n. 354, e d.p.r. 30.6.2000, n. 230) e quelle del codice di procedura penale (articolo 240 disp. att. c.p.p.), ha originato dubbi interpretativi, non di rado causa di disservizi e ritardi applicativi. Dal punto di vista sistematico, si valorizza il principio per cui la competenza, ai fini dell’intervento nei confronti dei soggetti detenuti, si distribuisce con riferimento alla loro posizione giuridica, con attivazione del giudice procedente nei confronti degli imputati e – una volta concluso il processo – del magistrato di sorveglianza. La riscrittura si ispira al criterio recepito dall’articolo 279 c.p.p. In accoglimento di un’osservazione della Camera dei deputati, si precisa, in riguardo alla già individuata competenza del pubblico ministero per gli imputati tratti in udienza per il giudizio direttissimo, che il riferimento è al giudizio che si instaura con contestuale richiesta di convalida dell’arresto in flagranza, che si connota appunto per l’assenza, nello spazio temporale che va dall’arresto al giudizio, di un giudice.

Nella disposizione successiva si stabilisce che l’autorità giudiziaria competente può disporre, quando non vi sia il pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non siano sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che questo sia ritenuto necessario per la tutela della loro incolumità personale. In accoglimento di una condizione della Commissione giustizia della Camera dei deputati, in prima lettura, si è aggiunto che il piantonamento è funzionale non solo alla tutela dell’incolumità del detenuto, ma anche a quella di terzi, non potendosi escludere che il ricovero extracarcerario possa costituire, in assenza di adeguati presidi, un pericolo per i terzi.

Il comma seguente interviene sulla disciplina sanzionatoria dell’allontanamento ingiustificato dal luogo di cura, con rinvio al delitto di evasione (articolo 385 c.p.): si allarga, in tal modo, il campo di applicazione di questa fattispecie, perché l’articolo 11 prevedeva che sussistesse evasione solo in caso di allontanamento senza giustificato motivo da parte di chi non fosse sottoposto a piantonamento. Poiché la sottrazione al potere coercitivo dello Stato si realizza comunque, si è ritenuto di eliminare l’inciso «non essendo sottoposto a piantonamento».  Naturalmente, si applicherà il secondo comma dell’articolo 385 c.p. qualora la condotta di allontanamento ingiustificato, descritta nella disposizione in commento, sia realizzata usando violenza o minaccia ovvero mediante effrazione.

Si disciplina la prima visita all’atto dell’ingresso in carcere in modo che, fermo l’obbligo di referto all’autorità giudiziaria ai sensi della disciplina vigente, il medico annoti nella cartella clinica del detenuto ogni informazione relativa a segni o indicazioni che facciano apparire che la persona possa aver subìto violenze o maltrattamenti e darne comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. Come rilevato dalla Conferenza Unificata la necessità di documentazione fotografica sarà valutata dal sanitario in relazione agli obblighi che disciplinano le modalità di redazione del referto.

Viene, altresì, riconosciuto il diritto di detenuti ed internati ad avere informazioni complete sul loro stato di salute, non solo all’atto di ingresso in istituto, ma anche durante e al termine del periodo di detenzione. Con riferimento alle prestazioni sanitarie va assicurato, come ad ogni cittadino libero, il rispetto dei princìpi di globalità dell'intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, di integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica. È condiviso sul punto il parere espresso dalla Conferenza Unificata sul contenuto del comma 8 dell’articolo 11 novellato circa la garanzia delle visite quotidiane agli ammalati e al detenuto che ne faccia richiesta; essa va attribuita più correttamente al «medico del servizio sanitario», piuttosto che al «servizio sanitario», inteso come struttura; analogamente, peraltro, a quanto già prevede  il sesto comma del vigente articolo 11 che discorre appunto del «sanitario», il quale deve vistare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta, sulla base di criteri di appropriatezza clinica e dunque secondo le sue proprie valutazioni.

Si sottolinea, altresì, la necessità di garantire la continuità dei trattamenti sanitari in corso all’esterno o all’interno dell’istituto da cui il detenuto è stato trasferito. Al riguardo si persegue lo scopo tendenziale di garantire continuità ai trattamenti sanitari in corso nel caso di trasferimento del detenuto.

Il comma successivo prevede che ai detenuti e agli internati, i quali all’atto di ingresso in carcere abbiano in corso un programma terapeutico di transizione sessuale, debba essere assicurata la possibilità di proseguire tale percorso, anche attraverso il necessario supporto psicologico, in quanto l’interruzione della terapia ormonale avrebbe effetti pregiudizievoli sulla salute della persona.

Si è, invece, previsto che, in caso di sospetto di malattie contagiose, il sanitario adotta tutti gli strumenti di prevenzione utile e che possa disporre l’isolamento, informandone il direttore che ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza. La norma è stata riformulata in aderenza alle indicazione provenienti dalla Conferenza Unificata le cui valutazioni sono state fatte proprie, mediante osservazione, dalle competenti Commissioni parlamentari.
Il trasferimento delle competenze della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale giustifica l’abrogazione del comma che prevede che l’amministrazione penitenziaria possa avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri.

Inoltre, riproducendo il contenuto dell’articolo 17, commi 6 e 7, del regolamento (che sono contestualmente abrogati), si estende l’ambito dei trattamenti sanitari che detenuti e internati possono richiedere a proprie spese: non solo la visita dell’esercente una professione sanitaria di loro fiducia, ma anche trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti. L’autorizzazione è data dal direttore dell’istituto, analogamente a quanto già oggi previsto, salvo che per gli imputati sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, per i quali la competenza è del giudice che procede. Il testo dello schema di decreto è stato modificato in conformità al corretto rilievo della Conferenza unificata circa la necessità del rinvio agli accordi con la competente azienda sanitaria, laddove il detenuto usufruisca, a proprie spese, di trattamenti eseguiti all’interno dell’istituto prestati da un medico di fiducia (articolo 11 comma 12), secondo le indicazioni operative concordate con l’azienda sanitaria.

Si è inoltre precisato che in relazione al controllo sull’idoneità al lavoro restano ferme le competenze discendenti dal decreto legislativo n.81 del 2008 in capo al “medico competente”, secondo quanto stabilito dall’art.6 del decreto 18 novembre 2014, n. 201, “Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.

Si è provveduto al comma 13 dell’articolo 11 a prevedere il diritto di visita del dirigente dell’azienda sanitaria che è riferito alle condizioni sanitarie e igieniche degli istituti e non dei reclusi, informando degli esiti gli organi locali competenti, ivi compresi quelli comunali, ma non anche il garante nazionale. A questi compete infatti autonomamente il diritto di visita nei singoli istituti ai medesimi scopi.

Conseguentemente agli interventi effettuati sull’articolo 11 si è resa necessaria la abrogazione dell’articolo 240 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale realizzata con l’articolo 2 dello schema, in quanto non più attuale.


SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI – LETTERA A) DEL COMMA 85.

L’articolo 3 modifica alcuni articoli dell’ordinamento penitenziario:

  • L’articolo 18-ter, ove l’intervento risponde alla duplice esigenza di coordinamento con l’intervento sull’articolo 11 - in base al principio che la competenza della magistratura di sorveglianza, e dell’autorità penitenziaria delegata, si individua con riferimento ai soggetti condannati a titolo definitivo – e di razionalizzazione di carattere sistematico. Ragioni pratiche e di opportunità inducono a mantenere in capo all’autorità giudiziaria procedente – meglio in grado di ponderare le esigenze preventive del caso concreto – il controllo su ulteriori attività e misure potenzialmente pregiudizievoli per gli esiti processuali (v. infra, in tema, ad esempio, di ricoveri in luoghi esterni di cura, di permessi c.d. “di necessità”, di autorizzazione alla visita di un sanitario di fiducia), fruibili da chi è ristretto in carcere sulla base di un’ordinanza cautelare.
  • L’articolo 30, al fine di coordinare, per quanto concerne gli imputati, le regole di competenza in tema di concessione dei permessi c.d. di necessità alle corrispondenti regole proposte in tema di ricoveri in luoghi esterni di cura.
  • L’unico intervento sull’articolo 35-bis ord. pen. riguarda la partecipazione dell’amministrazione interessata al giudizio.  
  • L’articolo 69-bis, la cui modifica risponde all’esigenza di semplificazione con la formale soppressione del comma 5, disposizione priva di applicazione pratica, che ha consumato la sua utilità nella fase di transizione dalla precedente all’attuale procedura. Infatti, essendo passato ormai molto tempo dalla legge n. 277 del 2002, che ha trasferito la competenza in tema di liberazione anticipata dal tribunale di sorveglianza all’omonimo magistrato monocratico, è ormai radicata – nei soggetti legittimati alla relativa richiesta – la consapevolezza che le istanze di riduzione di pena ex art. 54 ord. pen. devono essere indirizzate al magistrato di sorveglianza, che decide, tra l’altro, in tempi assai più rapidi.


L’articolo 4 contempla le modifiche al codice di procedura penale, e segnatamente agli articoli 656, comma 6 e  678.

Non si è inciso organicamente sull’art.656 c.p.p. dal momento che le modifiche recate dal testo originariamente trasmesso alle Camere, oggetto di specifici rilievi nell’ambito dei pareri parlamentari contrari da ultimo resi sulla precedente versione del testo, presupponevano la complessiva rivisitazione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative e dunque di intervenire sulla norma centrale in materia di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. Rimane ferma la modifica del comma 6 dell’articolo citato che introduce il termine dilatorio di trenta giorni per la decisione sulle istanze, in chiave di adeguamento a quanto stabilito dal legislatore delegante nell’articolo 1, comma 85, lett. d), dove si prescrive che, in sede di attuazione della delega, venga prevista come obbligatoria l’osservazione scientifica della personalità, da condurre nei confronti del condannato non detenuto, e che ne vengano contestualmente fissati i tempi. La modifica va pertanto collegata alla previsione contenuta nell’articolo 7 dello schema di decreto di modifica del comma 2 dell’art.47 ord. pen. che attribuisce all’UEPE l’osservazione quantomeno per un mese dei richiedenti la misura in stato di libertà.
Si interviene più ampiamente, invece, sulle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza in funzione di accelerazione dei procedimenti.
 
Plurime e incisive sono le modifiche apportate all’articolo 678.
In ordine al comma 1, l’aggiunta dell’inciso collocato alla fine del primo periodo mira a fare salve sia le ipotesi in cui il giudice, anziché adottare il procedimento di sorveglianza, si avvalga, per le decisioni in tema di misure alternative, di un rito “semplificato”, sia le non marginali diversità di regolamentazione, sul piano delle garanzie processuali, rispetto a quella stabilita nell’articolo 666 c.p.p. Considerato il rapporto di specialità intercorrente tra gli articoli 678 e 666 c.p.p., tale inciso potrebbe anche essere omesso, ma si ritiene preferibile il suo inserimento ai fini di una maggiore chiarezza.

Si modifica poi il comma 1-bis, in cui – per soddisfare esigenze di economia processuale – a partire dal d.l. 21 dicembre 2013, n. 146, conv. l. 21 febbraio 2014, n. 10 – sono state indicate talune materie rispetto alle quali la procedura da seguire è quella semplificata, risultante dal comma 4 dell’articolo 667 c.p.p. Su questa falsariga si opera un contenuto ampliamento del perimetro applicativo del comma in esame.

A esigenze sistematiche risponde l’inserimento dell’ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza sia chiamato a pronunciarsi sull’esito della liberazione condizionale. Si tratta, infatti, di una fattispecie omogenea a quella – già contemplata nel comma in esame – in cui lo stesso organo collegiale valuta l’esito dell’affidamento in prova al servizio sociale (cfr. articolo 236, comma 1, disp. att. c.p.p.).

In ossequio all’identità di ratio, si è ritenuto, inoltre, di inserire nel medesimo contesto anche l’ipotesi in cui il tribunale di sorveglianza si pronunci sul differimento dell’esecuzione della pena nei casi previsti dal comma 1, numeri 1) e 2), dell’articolo 146 c.p., nei quali il provvedimento è, per così dire, obbligato, qualora sussistano i presupposti normativi della “donna incinta” e della “madre di prole di età inferiore ad un anno”: presupposti verificabili – è il caso di sottolineare – per il semplice tramite della documentazione medica e, rispettivamente, di quella anagrafica.

Si opera, quindi, l’aggiunta di un altro comma, l’1-ter. Si affronta così la questione relativa al ridimensionamento dell’ambito di operatività del procedimento di sorveglianza in materia di concessione di una misura alternativa.
Il comma 85, lett. a), dell’articolo unico della legge di delega sottrae espressamente alla semplificazione il solo procedimento di revoca delle misure alternative, ma la lett. c) dello stesso comma richiede la “revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative prevedendo…che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell’interessato e la pubblicità dell’udienza”.
Se si lascia intatta l’area delle materie rispetto alle quali si procede, in sede di concessione e revoca delle misure alternative, con il procedimento di sorveglianza, i risultati che si ottengono sul versante della semplificazione non sono quantitativamente significativi.

Sulla base di queste premesse si è individuata un’area per la quale la concessione di misure alternative può seguire percorsi semplificati.

Si valorizza la funzione monocratica nell’ambito delle attribuzioni del tribunale di sorveglianza; l’organo monocratico diventa titolare – entro un determinato perimetro applicativo – del potere di concedere in via provvisoria, con ordinanza resa senza formalità, la misura richiesta dall’interessato, ferma restando la competenza “finale” in capo al tribunale. La sfera di operatività del modulo semplificato viene delimitata mediante il riferimento a un tetto di pena (anche residua): non superiore a un anno e sei mesi. I destinatari della disposizione sono i condannati in stato di libertà (articolo 656, comma 5, c.p.p.).

L’iter del procedimento si articola nei seguenti passaggi: il presidente del tribunale di sorveglianza, quando la pena da espiare non è superiore a un anno e sei mesi, cura l’acquisizione dei documenti e delle necessarie informazioni e designa per la decisione un magistrato del tribunale, al quale è consentito, ove ne sussistano i presupposti, concedere in via provvisoria con ordinanza de plano la misura richiesta; in tale evenienza l’ordinanza è comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato e al difensore, i quali sono legittimati a proporre opposizione nel termine di dieci giorni; l’ordinanza resta sospesa durante il termine per proporre opposizione e fino alla decisione definitiva del tribunale; il tribunale, quindi, interviene in seconda battuta per decidere se confermare (senza formalità di procedura) la decisione del magistrato designato, ovvero dare avvio al rito ordinario (articoli 666 e 678 c.p.p.), al cui esito verrà adottato il provvedimento definitivo. Il ricorso al rito “ordinario” (articoli 666 e 678 c.p.p.) s’impone nel caso di opposizione avverso l’ordinanza del magistrato. Il paradigma di riferimento è sempre di natura bifasica, ma con alcune differenze rispetto alla soluzione basata sull’estensione del modulo ex articolo 667, comma 4, c.p.p.: la scansione in fasi avviene sul piano dei rapporti tra organo monocratico e organo collegiale (e non nel contesto unitario del tribunale); in assenza di contraddittorio, può essere adottata solo una decisione favorevole all’interessato (di riflesso, si relativizza l’esigenza di rafforzare le garanzie del primo momento decisorio e svanisce quella di stabilire una causa d’incompatibilità ad hoc).

Si chiarisce che il provvedimento provvisorio può essere soltanto di concessione e che può essere adottato dal componente relatore del collegio del tribunale di sorveglianza. Il tribunale di sorveglianza resta in ogni caso l’organo giudiziario titolare del potere di conoscere delle domande di concessione delle misure alternative, ed in via esclusiva di rigettarle. Per esigenze di accelerazione e semplificazione, si riconosce in capo ad un componente del collegio giudicante il potere di accogliere, con ordinanza provvisoria, la domanda, salva la ratifica del collegio e, in ogni caso, la decisione dello stesso in esito all’opposizione.

Sono poi aggiunti due commi immediatamente dopo il comma 3, per garantire il diritto alla pubblicità dell’udienza e alla presenza dell’interessato. Si assicura, su richiesta dell’interessato, la pubblicità dell’udienza coram partibus, che costituisce il “cuore” del procedimento di sorveglianza, e ciò sulla premessa che la pubblicità costituisce il contenuto di un diritto cui il diretto interessato può, rimanendo inattivo, decidere di rinunciare. Tale lettura è conforme alle sentenze della Corte costituzionale (cfr. sent. cost. n. 135/2014, con riferimento al c.d. processo di sicurezza, e sent. cost. n. 97/2015, relativamente alle materie di competenza del tribunale di sorveglianza) che, sicuramente, hanno ispirato il legislatore delegante, e si concilia con la delicatezza delle questioni che non di rado vengono affrontate nell’ambito della c.d. giurisdizione rieducativa: delicatezza che, non a caso, aveva indotto il legislatore del 1975 a optare per un rito caratterizzato dall’assenza di pubblicità. Il richiamo agli articoli 471 e 472 c.p.p., in quanto compatibili, costituisce una sorta di “valvola di sicurezza”, grazie alla quale, in ben determinate ipotesi, il giudice è legittimato, ai fini di un ordinato svolgimento dell’udienza, a procedere in assenza di pubblicità, nonostante la contraria richiesta dell’interessato.

Nello stesso tempo si è tenuto presente che il legislatore delegante ha guardato con accentuato favore all’utilizzo dei collegamenti audiovisivi, sia intervenendo sugli articoli 146-bis e 45-bis disp. att. c.p.p. (cfr., rispettivamente, commi 77 e 78 dell’articolo 1 l. n. 103 del 2017), sia, con più specifico riferimento al settore dell’esecuzione penitenziaria, prevedendo esplicitamente, nella lett. i) del citato articolo 1, comma 85, il ricorso ai collegamenti audiovisivi anche per «fini processuali».

La principale linea di demarcazione tra presenza “reale” e presenza “virtuale” continua a fare capo alla collocazione dell’interessato in una struttura penitenziaria situata all’interno o, rispettivamente, all’esterno della circoscrizione del giudice procedente. Nel primo caso il soggetto che lo richieda è sentito personalmente, fatte salve le ipotesi previste dall’articolo 45-bis disp. att. c.p.p.

A questo proposito, tuttavia, è parso opportuno disciplinare normativamente un’ipotesi sperimentata nella prassi di taluni uffici giudiziari, dove al titolare del diritto alla presenza “reale” in udienza viene consentito, previa apposita richiesta, di optare per l’audizione a distanza, mediante il collegamento audiovisivo. Modalità, quest’ultima, che costituisce la regola per coloro che sono detenuti o internati in una struttura ubicata al di fuori della circoscrizione del giudice procedente.
Grazie a questa nuova regolamentazione è superata la criticata e criticabile previsione del vigente articolo 666, comma 4, c.p.p., in cui è riconosciuta una sorta di rogatoria “interna” al magistrato di sorveglianza competente ratione loci: un magistrato che, per forza di cose, non può andare al di là di un’audizione dal sapore “burocratico”.

Con l’ultimo periodo si prescrive, per ovvie ragioni – tanto più convincenti, in quanto spesso la magistratura di sorveglianza è chiamata a effettuare valutazioni di carattere personologico –, che, in ogni caso, il giudice, se lo ritiene necessario, può disporre la traduzione innanzi a sé del soggetto al quale si riferisce la res giudicanda.
È appena il caso di osservare che le nuove disposizioni in tema di pubblicità dell’udienza e diritto a prendere parte ad essa non incidono sulle norme che prevedono che l’udienza debba essere tenuta, nel senso che non ne ampliano (e ovviamente, non ne riducono) l’ambito operativo.

L’articolo 5 dello schema di decreto reca in primo luogo modifica all’articolo 51-bis ord. pen. che si discosta dalla vigente formulazione solo per alcuni aggiornamenti del testo. L’ambito di applicazione viene ridefinito facendo riferimento all’esecuzione in corso di una misura alternativa, senza elencare analiticamente tutte le misure previste dalla legge. Analogamente, la valutazione che il pubblico ministero è chiamato a compiere riguarda la persistenza delle condizioni di applicabilità della misura in corso, qualunque essa sia.

Si precisa inoltre come il pubblico ministero competente all’adozione dei provvedimenti e degli adempimenti previsti, sia quello individuato sulla scorta delle regole generali per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 655 del codice di procedura penale.
La modifica dell’ultimo comma intende chiarire come l’esecuzione del provvedimento di cessazione della misura alternativa non più ammissibile ed il conseguente accompagnamento in istituto sono disposti direttamente dal magistrato di sorveglianza, senza che sia necessario un successivo intervento del pubblico ministero. Sul punto, si erano manifestate prassi non uniformi.

Si interviene inoltre sull’art. 51-ter ord. pen., oltre che per alcune modifiche testuali analoghe a quelle introdotte all’articolo precedente (con il riferimento alle misure alternative che sostituisce l’elencazione di tutte le misure previste dalla legge), è modificata la disciplina. Si prevede che il magistrato di sorveglianza possa dare impulso al procedimento destinato a valutare la revoca della misura in atto, senza disporne la sospensione cautelativa.

Si tratta del recepimento di una buona prassi già diffusa in molti uffici. Si è quindi precisato che il magistrato di sorveglianza a cui è riferimento è quello che ha giurisdizione nell’ambito territoriale in cui la misura è in esecuzione.

Ovviamente la regola vale anche per la liberazione condizionale. Nessun significato, infatti, può essere attribuito alla collocazione successiva della relativa normativa, che soltanto per un problema di numerazione non si è potuto inserire laddove sarebbe stato sistematicamente più congruo, cioè dopo l’art. 51 dedicato alla semilibertà.

L’articolo 6 detta disposizioni in punto di pene accessorie e misure alternative alla detenzione mediante introduzione di una regola di principio recata dall’articolo 51-quater ord. pen. in attuazione della lettera u) del comma 85 della legge di delega, funzionale alla rimozione di ostacoli al reinserimento sociale.

Le misure alternative alla detenzione sono caratterizzate da una ratio di forte potenziamento della funzione di risocializzazione alla quale potrebbero essere di ostacolo le pene accessorie con il loro contenuto di incapacitazione più o meno consistente. Ebbene, con riferimento alle misure alternative, mentre la Cassazione in precedenza riteneva che l’esecuzione delle pene accessorie dovesse essere posticipata all’esito dell’espiazione delle misure (Cass. 13499/2011, ced. 249865), di recente – con riferimento all’affidamento in prova – si è orientata diversamente, ritenendo che il tempo trascorso in misura alternativa possa essere computato anche come tempo di esecuzione della pena accessoria, con conseguenze anche sotto il profilo degli effetti estintivi (Cass. 52551/2014, ced. 262196). Nella prassi, spesso avviene che l’organo dell’esecuzione disponga il differimento delle pene accessorie al termine dell’espiazione della misura alternativa, così da rendere più agevole la predisposizione del programma connesso alla misura.

La riforma prevede che, in caso di applicazione di una misura alternativa alla detenzione siano messe in esecuzione anche le pene accessorie, salvo che il giudice che ha concesso la misura disponga la loro sospensione, qualora la stessa sia funzionale a salvaguardare le esigenze di reinserimento sociale del condannato. Pertanto, in caso di sospensione, si determina il differimento della pena al momento in cui sarà cessata l’esecuzione della misura alternativa; in assenza di sospensione, gli effetti delle pene accessorie cominciano subito a prodursi.

Il comma 2 è volto a salvaguardare la disciplina di carattere generale prevista dal codice penale sul rapporto tra pena principale e pene accessorie: prevede che, in caso di revoca della misura, qualora fosse stata disposta l’applicazione delle pene accessorie in costanza di esecuzione della misura alternativa, l’esecuzione sia sospesa e riprenda ad essere eseguita la pena detentiva; in ogni caso, il periodo di esecuzione delle pene accessorie va computato ai fini della loro durata.

L’articolo 7 reca disposizioni che attuano il criterio di delega di cui alla lettera d) del comma 85 dell’articolo 1, in materia di affidamento in prova al servizio sociale e va letto in correlazione alla modifica del comma 6 dell’art.656 c.p.p. In linea con quanto richiesto dal legislatore delegante, si distingue la base conoscitiva - su cui fondare il giudizio prognostico - fra il soggetto detenuto e quello in libertà: in quest’ultimo caso la legge richiede l’espletamento di una osservazione della personalità in ambiente esterno assegnato all’UEPE, capace di integrare gli elementi a disposizione della magistratura di sorveglianza, sinora limitati ai dati giudiziari e all’inchiesta socio-familiare condotta dal servizio sociale. Si vedano anche le modifiche sulle funzioni dell’ufficio di esecuzione penale esterna.

In funzione di semplificazione l’articolo in esame interviene, mediante modifica dell’art.57 ord. pen., sull’avvio della procedura in tutti i casi in cui il detenuto non sia dotato degli strumenti culturali e giuridici per tutelare personalmente i propri interessi (si pensi, ad esempio, ai detenuti stranieri).

Resta impregiudicata la facoltà di iniziativa, quale forma di ricompensa, rimessa al consiglio di disciplina dall’art. 76 comma 2 lett. b) e c) del regolamento di esecuzione. Si tratta tuttavia di ipotesi eccezionale che non attribuisce al medesimo consiglio un generale potere di iniziativa.

L’istanza, come diversamente non potrebbe essere, può essere presentata anche dal difensore del condannato o dell’internato, sebbene fosse già evincibile dal sistema.
L’aggiunta del riferimento ai permessi di cui agli artt. 30 e 30-ter ord. pen., per un verso, pare conseguente alla valorizzazione della proposta del gruppo di osservazione e trattamento, destinata ad esplicarsi fisiologicamente anche nell’ammissione ai permessi premio, per altro verso ha il pregio di velocizzare la concessione di permessi legati ad eventi familiari, la cui notizia spesso proviene dai prossimi congiunti di detenuti ed internati, fino ad oggi però sforniti del potere di iniziativa.

L’articolo 8, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera d) del comma 85, introduce modifiche che investono le modalità di controllo sul rispetto da parte del condannato delle prescrizioni impartite a titolo di misura alternativa. Sebbene la legge disciplini dettagliatamente questa materia con riguardo alla semidetenzione, alla libertà controllata e alla libertà vigilata (art. 65 l. 24 novembre 1981, n. 689 e art. 228 c.p.), il profilo è attualmente trascurato per i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza: la legge si limita a prevederne una comunicazione all’autorità provinciale di pubblica sicurezza (art. 58 ord. pen.) addossando sui servizi sociali i compiti di vigilanza sul rispetto delle loro direttive (art. 96 comma 5 e 118 comma 8 lett. c) reg. penit.).

La proposta mira a regolare più compiutamente questo rilevante aspetto, coinvolgendo la polizia penitenziaria nelle verifiche sull’esecuzione penale esterna e definendo caratteristiche e limiti dei controlli affidati alle forze di polizia.
Si è ritenuto anzitutto di prevedere che la polizia penitenziaria, quando agisce in questo specifico ambito, debba seguire le indicazioni impartite dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che potrà richiedere il suo intervento per conferire maggiore effettività alla vigilanza sul rispetto delle prescrizioni. Al contempo, si è sottolineata l’esigenza di un coordinamento con l’autorità di pubblica sicurezza, che continua ad essere investita dei compiti di controllo sul territorio. Si sono infine aggiunte specificazioni volte a limitare gli accertamenti espletabili dalle diverse forze di polizia.

L’attuazione del criterio direttivo è volta a realizzare congiuntamente diversi obiettivi: superare il disagio degli assistenti sociali nell’espletamento dei compiti di controllo che la legge assegna loro, avvertiti come del tutto estranei alle competenze e alla “vocazione” di queste figure professionali; soddisfare l’insopprimibile esigenza – insita nella natura penale delle misure – di vigilare sul rispetto delle prescrizioni che contengono restrizioni della libertà legate a parametri spazio-temporali e necessitano perciò di qualche verifica per non degradare a precetti astratti; valorizzare il ruolo della polizia penitenziaria arricchendo lo spettro delle sue competenze; alleggerire i compiti della polizia di sicurezza che potrebbe, a fronte di un significativo incremento della concessione di misure alternative, non assicurare controlli effettivi sui condannati in esecuzione penale esterna.

Un più efficace sistema di sorveglianza dovrebbe infatti contribuire, insieme alle altre modifiche proposte in attuazione della legge delega, ad aumentare le possibilità di accesso alle misure alternative, incidendo in particolare sul settore ove le statistiche rivelano una minore percentuale di concessione: quello delle richieste provenienti dalla popolazione detenuta. La magistratura si trova a dover scegliere, per condannati che (per entità della pena o pericolosità sociale) si trovano in carcere, fra lo stato di cattività totale e spazi di libertà talora avvertiti come eccessivi, anche per la consapevolezza di un non sempre efficace sistema di controlli. L’incremento della vigilanza esterna potrebbe rassicurare sull’affidabilità delle misure alternative, a beneficio della progressione nel trattamento e del decremento della popolazione reclusa.  

Occorre tuttavia che questa esigenza, specie quando applicata all’affidamento in prova, sia adeguatamente contemperata con quella di mantenere l’esecuzione penale esterna un esperimento di vita in (relativa) libertà e di non ostacolare, con pratiche stigmatizzanti, un efficace reinserimento sociale del condannato. La proposta si completa pertanto con una precisazione circa le modalità dei controlli, che devono essere caratterizzati dalla dovuta discrezione ed espletarsi in modo da non interferire con le attività risocializzative e in particolare con lo svolgimento del lavoro.

Il coinvolgimento della polizia penitenziaria in tali attività è espressamente contemplata nella legge delega.

Sempre in attuazione della lettera d) del comma 85, l’articolo 9, contiene una nuova formulazione dell’art. 72 ord. pen., che punta a integrare i compiti affidati agli uffici di esecuzione penale esterna aggiungendo un riferimento all’attività di osservazione del comportamento da espletare in libertà in vista dell’applicazione di misure alternative. Il contributo degli uffici dell’esecuzione penale esterna in vista dell’applicazione di misure alternative alla detenzione s’incentra, in virtù del testo vigente dell’art. 72 ord. pen., sull’inchiesta socio-familiare, che soffre il limite di non poter consegnare al giudice osservazioni sul «comportamento serbato» dal richiedente, cardine del giudizio configurato dalla legge per la concessione dei benefici. Si allarga pertanto lo spettro delle valutazioni sulla situazione dell’istante mediante il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare, ricalcata sul modello di quella operante all’interno del carcere e capace di esprimere pareri anche sui dati comportamentali del condannato. Per l’espletamento di questa attività, presso gli uffici dell’esecuzione penale esterna dovranno essere incardinate (o coinvolte mediante idonee forme di collaborazione) figure professionali che affianchino gli assistenti sociali nell’inchiesta da inviare alla magistratura di sorveglianza.

L’articolo 10 reca modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395. L’attuazione della delega è completata da un intervento sull’art. 5 della legge citata (ordinamento del corpo di polizia penitenziaria), che punta ad estendere i compiti della polizia penitenziaria in modo da ricomprendervi anche le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni da parte dei condannati in esecuzione penale esterna.


DISPOSIZIONI IN TEMA DI VITA PENITENZIARIA.

L’articolo 11 ha ad oggetto la modifica di numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario nella prospettiva del rafforzamento dei diritti di detenuti ed internati.

La novella dell’articolo 1 dell’ordinamento penitenziario riporta al centro della definizione normativa di ‘trattamento e rieducazione’ le indicazioni costituzionali sulla legalità e sulla finalizzazione della pena, quali consegnate dal terzo comma dell’articolo 27 della Costituzione. Si è scelto di non esercitare il criterio di delega relativo alla c.d. sorveglianza dinamica.  Si è inserito il richiamo esplicito ai ‘diritti fondamentali’ quale patrimonio inviolabile della persona ristretta. A corollario di questa affermazione è parso, inoltre, opportuno un richiamo esplicito al principio affermato nell’articolo 13, quarto comma, della Costituzione sul divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone ristrette.

Quanto al divieto di discriminazione, la proposta contiene alcune novità: anzitutto, si pone attenzione al rischio rappresentato dal ‘sesso’ quale possibile fattore di discriminazione con riferimento, ad esempio, al trattamento talvolta diseguale riservato alle donne in carcere. Si osserva, in particolare, che la popolazione femminile costituisce una percentuale molto bassa dell’intera popolazione detenuta (al 30 settembre 2017 è poco più del 4%), così che essa tende – per così dire -  a “scomparire” dal punto di vista trattamentale.

Nell’affermare il principio secondo cui il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità senza discriminazioni, l’attuale articolo 1 non cita -tra le cause di discriminazione- il sesso. La spiegazione di questa omissione è stata individuata nella consapevolezza che il trattamento per le detenute donne è diverso da quello riservato agli uomini, ma questo non significa che debba essere diseguale o che possano essere ignorate le specifiche esigenze della popolazione detenuta femminile.

Analogamente si è posta attenzione alla salvaguardia dalle possibili discriminazioni dovute all’‘identità di genere’ per quei soggetti (ad es. le persone transessuali o transgender) che, come si è previsto nell’articolo 14 – anch’esso sul punto novellato -, dovrebbero essere collocati in istituti o sezioni compatibili con il proprio sesso di identificazione e messi nelle condizioni di proseguire la transizione di sesso durante la detenzione, senza interruzioni di cura.

Infine l’inserimento, tra i possibili fattori di discriminazione, anche dell’‘orientamento sessuale’, è volto a prevenire i fenomeni, purtroppo molto frequenti in ambito carcerario, di stigmatizzazione del mero dichiarato orientamento in campo sessuale, che si attua pure inserendo tali soggetti in istituti o sezioni solo in base ad esso, con il connesso rischio di sottrazione al trattamento ordinariamente praticato nei confronti della restante popolazione detenuta.

Infine, richiamando i concetti di ‘responsabilità’, ‘autonomia’, ‘socializzazione’ e ‘integrazione’, si caratterizza il trattamento verso modelli di partecipazione attiva e ‘responsabilizzante’ del detenuto a tutte quelle attività che favoriscono il suo processo di reintegrazione, da un lato, tramite l’abbandono definitivo dei processi di ‘infantilizzazione’ (che purtroppo ancora caratterizzano l’approccio trattamentale in ambito intramurario) e, dall’altro, mediante forme di integrazione tra ristretti (e tra gruppi) e forme di socializzazione (non imposta ma proposta) che possano favorirne il reinserimento.

L’ordine interno e la garanzia dei diritti, per ultimo, rappresentano lo strumento finalizzato e subordinato alla realizzazione di un sistema che garantisca l’accesso dei detenuti e degli internati agli elementi del trattamento, indispensabili per l’accesso ai percorsi riabilitativi.

Le restrizioni dettate da ragioni di ordine non possono dunque determinare una compressione dei diritti superiore a quella strettamente necessaria.

Lo stesso ruolo assegnato alla polizia penitenziaria appare, ancor oggi, prevalentemente connotato da una funzione di mera custodia, immaginando che il modo più idoneo a prevenire fatti e azioni compromettenti la sicurezza consista solo nell'intensificare la sorveglianza negli istituti.

E’, dunque, fondamentale che si realizzi una sorveglianza più efficace, che fondi i suoi presupposti su un sistema che faccia della conoscenza del detenuto il fulcro su cui deve poggiare qualsiasi tipo di intervento trattamentale o securitario adeguato

Si interviene sull’articolo 9 ord. pen., che tratta dell’alimentazione dei detenuti, per estendere i requisiti del vitto, rispetto a quanto attualmente previsto, in modo da soddisfare le esigenze delle diverse ‘culture’ alimentari, nel rispetto del principio di tendenziale conformità della vita penitenziaria a quella esterna. La natura cogente della prescrizione è mitigata dalla possibilità, da parte dell’amministrazione, di garantire un vitto conforme nei limiti delle effettive disponibilità e della concreta reperibilità di generi rispondenti alle varie esigenze della popolazione detenuta.

L’intervento sull’articolo 10 ord. pen., la cui rubrica è dedicata alla permanenza all’aperto, innalza, sulla scorta di quanto già ordinariamente previsto in molti istituti penitenziari italiani, le ore dedicate alle attività all’aperto a un minimo di quattro; tempo ritenuto necessario a compensare i periodi di permanenza in locali chiusi, con possibile riduzione sino a due ore (un’ora nel testo vigente) per giustificati motivi. In contrario, le preoccupazioni manifestate nei pareri parlamentari acquisiti sulla precedente versione del testo circa la materiale impossibilità di garantire in tutti gli istituti una permanenza per quattro ore all’area aperta sono attenuate dalla possibilità attribuita al direttore di una riduzione a condizione che ricorrano motivi “giustificati”, anche sul piano strutturale e organizzativo, e non solo “eccezionali”.

Infine, si trasferisce a livello di normazione primaria la regola stabilita dal comma 4 dell’articolo 16 del regolamento sulla protezione dagli agenti atmosferici, sempre allo scopo di garantire i diritti primari dell’individuo, che non può vedersi costretto a subìre lunghe permanenze in ambiti non adeguatamente protetti contro le sfavorevoli condizioni climatiche (sole, freddo, pioggia, etc.).

La modifica dell’articolo 13 ord. pen., dedicato alla individualizzazione del trattamento, mira a meglio definire gli aspetti del trattamento individualizzato alla stregua del criterio di delega di cui alla lettera r) (dignità e responsabilizzazione) e della lettera f) (giustizia riparativa). In primo luogo, con la modifica del comma primo, si propone di esplicitare il richiamo al principio di responsabilizzazione (espressamente contemplato dalla delega) e del rispetto della dignità e della salute, con l’espressa direttiva di incentivare, ove possibile, le attitudini del soggetto detenuto, idonee a sostenerlo nel processo di reintegrazione sociale.

Il comma secondo è stato oggetto di una revisione volta a togliere ogni riferimento al ‘disadattamento sociale’, stabilendosi che l’osservazione scientifica della personalità è rivolta esclusivamente alla rilevazione delle cause che hanno condotto la persona a commettere il reato, ivi comprese, se esistenti, le ‘carenze psicofisiche’. In tal modo non viene ignorata, secondo un approccio più ‘moderno’, una realtà che presenta molteplici forme criminali (white collars crimes, tossicodipendenti, criminalità politica) e che deve essere valutata al fine di proporre un programma di reinserimento volto al superamento degli eventuali ostacoli che si frappongano al recupero sociale. Alla stregua delle attuali conoscenze criminologiche e scientifiche e della prospettiva per cui il reato non è sempre l’effetto di disadattamento sociale od opera di carenze fisiche o psichiche della persona e il delinquente non è sempre un ‘marginale’ o ‘disadattato’ – secondo il modello penitenziario del 1975 della deprivazione sociale quale principale causa del reato – la modifica riflette l’abbandono di un approccio deterministico che si affida, talvolta, a un’ingenua fiducia nelle capacità della scienza e della criminologia. Si recupera, infine, attraverso la trasposizione nel testo di un nuovo comma  quanto già contenuto nell’articolo 27 del regolamento e cioè il riferimento esplicito alla ‘riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato e per la vittima del reato nonché sulle possibili azioni di riparazione’, con l’aggiunta di un richiamo espresso alla vittima, non esistente nella formulazione dell’articolo 27 del regolamento. Ciò rappresenta il frutto della maturata sensibilità anche in materia di tutela dei diritti delle vittime, di acquisizione dei princìpi della giustizia riparativa e della moderna vittimologia e trova riconoscimento e collocazione a livello di normativa primaria  in attuazione del criterio di delega sub f) limitato all’ambito intramurario (“previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative”).

Si riproduce, poi, il contenuto integrale dei commi secondo e terzo vigenti, con l’aggiunta della previsione di un termine di mesi 6 (non incluso dal testo vigente benché previsto – peraltro esteso a 9 mesi -  nell’articolo 27 del regolamento) per la prima formulazione del programma di trattamento, allo scopo di rendere effettiva e, soprattutto, tempestiva la predetta osservazione.
Infine, si prevede espressamente che la cartella personale del detenuto debba obbligatoriamente seguire lo stesso in tutti i suoi eventuali trasferimenti successivi.

Nel modificare l’articolo 14 ord. pen., relativo all’assegnazione, al raggruppamento e alle categorie dei detenuti e degli internati, si muove dalla considerazione che l’assegnazione in luoghi lontani (quando subìta) è uno dei principali elementi di ostacolo ai contatti con la famiglia e dunque all’esercizio del diritto all’affettività; e che spesso i trasferimenti repentini interrompono percorsi intrapresi e sono anche una delle cause ricorrenti di tentativi di suicidio. La modifica è volta ad affermare il diritto del detenuto ad essere assegnato ad un istituto prossimo alla residenza della famiglia, al fine di assicurare l’effettivo esercizio dell’affettività (criterio n) della delega); ovvero ad un istituto prossimo a quello che per il detenuto rappresenta il principale centro di riferimento (la precedente residenza, il luogo in cui aveva instaurato rapporti amicali o aveva ricevuto assistenza economica o sociale), fatta salva l’esistenza di specifici motivi contrari (che per lo più potranno consistere nel mantenimento o nella ripresa di rapporti con la criminalità comune o organizzata, nella natura del reato commesso ovvero nelle esigenze logistiche degli istituti). L’introduzione di un nuovo comma antecedente al primo comporta l’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 2 (“Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 42”).

L’intervento di novella ha, poi, preso atto che, nell’ambito dell’intera popolazione detenuta, quella femminile costituisce poco più del 4%, ed è ospitata in 5 istituti esclusivamente femminili mentre, per la restante parte, trova collocazione in sezioni di istituti maschili, talora con presenze davvero molto contenute (anche meno di dieci persone). Il dato ha, da un lato, posto in evidenza come ciò rappresenti uno dei fattori che rende più difficile prendere in carico le donne detenute, dall’altro che il modello carcerario è prevalentemente strutturato sulle necessità maschili. A confortare l’assunto sovviene la considerazione che l’ordinamento penitenziario dedica un numero esiguo di previsioni normative alla popolazione femminile.

Di qui prendono avvio le specifiche previsioni rivolte alle detenute, nella prospettiva di assicurare loro una tendenziale parità di trattamento, in ottemperanza al criterio di delega di cui alla lett. t) (“previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute”). In particolare, si colloca lungo tale direttrice l’idea della creazione di sezioni destinate ad ospitare le donne in un numero tale da non compromettere le attività trattamentali. Come si constata sulla base delle recenti statistiche del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, la frammentazione delle presenze femminili sul territorio nazionale comporta che alle donne siano destinate risorse limitate, con conseguente ricaduta sull’offerta di attività trattamentali capaci di concretare il recupero e il reinserimento. Conseguentemente, si è ritenuto di inserire nell’articolo in esame, che si occupa di assegnazione, anche un comma dedicato alle madri detenute che abbiano con sé i figli.

Con apposito comma aggiunto, si mira – in coerenza alla modifica inserita nell’articolo 1 in materia di non discriminazione per identità di genere e orientamento sessuale – a rendere effettive le misure di tutela nei confronti di chi, a causa delle predette condizioni, possa temere di subìre sopraffazioni o aggressioni da parte della restante popolazione detenuta. In tali casi si prevede che l’inserimento in sezioni separate avvenga presso istituti o sezioni adibiti a quelle sole categorie omogenee, opportunamente distribuiti su tutto il territorio nazionale, in modo da evitare una promiscuità all’interno delle c.d. sezioni protette, foriera di nuove possibili discriminazioni (com’è noto oggi gli omosessuali e le persone transessuali sono ospitate insieme ai ‘sex offenders’ anche quando non hanno commesso reati di natura sessuale, agli appartenenti alle forze dell’ordine autori di reato e ai collaboratori di giustizia) ed in modo da garantire, anche per dimensioni, uguali opportunità nel trattamento.

L’inserimento nei predetti raggruppamenti ‘omogenei’ deve, in ogni caso, trovare il consenso dell’interessato, che, in tal modo, può essere chiamato a rinunciare alla maggiore prossimità al luogo dove si concentrano i propri affetti familiari. In caso contrario, il detenuto predetto dovrà essere assegnato alle sezioni comuni ove poter praticare un trattamento non discriminatorio.

Circa gli elementi del trattamento, si prevede, mediante la modifica dell’articolo 15 ord. pen., l’inserimento della formazione - attualmente presente solo nel terzo comma della disposizione, tra le attività che è consentito far svolgere agli imputati su loro richiesta (mero «trattamento penitenziario») - tra gli elementi fondamentali del trattamento «rieducativo» contemplati nel primo comma accanto alla istruzione e al lavoro. Le attività dirette alla formazione professionale dei detenuti rappresentano un elemento trattamentale la cui importanza, ai fini del reinserimento dei detenuti nella società, risulta accresciuta negli ultimi decenni, in ragione della profonda evoluzione del mondo del lavoro.
Il progresso tecnologico, da un lato, e l’aumento dell’occupazione nel settore dei servizi, dall’altro, richiedono ai lavoratori il possesso di competenze sempre più complesse e specialistiche.

Significative sono le modifiche all’articolo 18 ord. pen., in tema di colloqui, corrispondenza e informazione. Con l’introduzione di un nuovo comma si è inteso affermare, a tutela del diritto di difesa, la facoltà del condannato di effettuare colloqui con il proprio difensore senza limiti fin dall’inizio dell’esecuzione della pena o della custodia cautelare, in quest’ultimo caso fatte salve le limitazioni stabilite dall’articolo 104 c.p.p. Per quanto riguarda i condannati, si è inteso esplicitare tale diritto, pur essendo la questione già risolta con la sentenza ‘additiva’ della Corte cost. n. 212 del 9 aprile 1997. Analoga facoltà è concessa in relazione al diritto di conferire con i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati, in vista della complessiva tutela dei diritti primari della persona detenuta che non può subìre alcuna limitazione di natura temporale. Ai detenuti è riconosciuto il diritto di avere corrispondenza con i predetti garanti. Per quel che attiene ai colloqui con i familiari, si ha cura di prevedere che possano svolgersi ove possibile con modalità riservate. Sotto tale profilo, i locali destinati ai colloqui devono essere articolati in modo tale da limitarne il carattere rumoroso e l’eccessiva visibilità fra i diversi gruppi familiari. Pur non venendo meno il controllo a vista del personale addetto, si deve tendere a offrire alle singole famiglie un minimo di riservatezza.

Vengono, poi, favoriti i colloqui con i minori, che potranno essere fatti anche nelle giornate festive, al fine di non ostacolarne i percorsi scolastici, e in locali ed aree, specialmente all’aperto (le cc.dd. ‘aree verdi’) appositamente attrezzati.
 
Sulla premessa che lo stato di detenzione non comporta l’indiscriminata compressione dei diritti e delle libertà della persona e che una corretta ‘informazione’ è presupposto stesso di un’utile ‘istruzione’, si prevede che ogni detenuto abbia diritto di essere correttamente informato, anche usando nuovi strumenti di comunicazione previsti dal regolamento.
È, allora, affermato il diritto di manifestazione del pensiero del detenuto, anche attraverso la stampa, nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge penitenziaria e dal regolamento, alla stregua del principio costituzionale di cui all’articolo 21 Cost. e delle regole penitenziarie europee (par. 29.1)

Si è provveduto, altresì, ad aggiornare, anche nell’ottica della semplificazione (criterio a) della delega) la competenza in ordine ai colloqui telefonici e agli altri tipi di comunicazione degli imputati che, prima della sentenza di primo grado, restano di competenza dell’autorità giudiziaria che procede e, dopo la sentenza di primo grado, vanno attribuiti in tutti i casi (colloqui visivi, telefonici o con altre modalità tecnologiche) al direttore e non più al magistrato di sorveglianza (che oggi è competente per i soli colloqui telefonici degli imputati dopo la sentenza di primo grado), e fatte salve in ogni caso le competenze di cui all’articolo 18-ter ord. pen.

Con la riforma dell’articolo 19 ord. pen., già dedicato ai temi dell’istruzione, formazione e tirocini, si dà attuazione al criterio t) della legge delega, dando particolare attenzione alla formazione culturale e professionale delle donne che, per il loro numero esiguo, risultano spesso penalizzate nell’accesso ai predetti corsi. In attuazione del criterio o) della legge di delega, inoltre, si inserisce una disposizione volta a favorire una maggiore integrazione dei detenuti stranieri, in primo luogo con l’insegnamento della lingua italiana, e poi, superata la carenza linguistica, attraverso la diffusione e la conoscenza della Costituzione. Per quanto riguarda l’istruzione propriamente detta, l’intervento è finalizzato ad aggiungere a quella universitaria l’istruzione e la formazione tecnica superiore, nata con l’articolo 69 della legge n. 144 del 1999 per garantire una preparazione d’alto livello, in grado di rispondere ai fabbisogni professionali provenienti dal territorio, e che si articola nei due canali (D.P.C.M 25 gennaio 2008) dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dei percorsi realizzati all’interno dei nuovi Istituti Tecnici Superiori (ITS). Ai percorsi di istruzione di primo e di secondo livello attivati negli istituti di prevenzione e pena si applica la normativa vigente in materia di organizzazione dei percorsi di istruzione degli adulti (di primo e di secondo livello) da parte dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), attualmente contenuta nel DPR n. 263 del 2012.

Con la sostituzione dell’attuale quarto comma dell’articolo 19 si prevede che possano essere stipulate apposite convenzioni, oltre che con le Università, anche con gli istituti che gestiscono la formazione tecnica superiore. Si vuole promuovere inoltre la partecipazione dei detenuti ai tirocini formativi e di orientamento (cd. stages), disciplinati dalla L. n. 92 del 2012 (cd. Legge Monti-Fornero) che offrono la possibilità di acquisire competenze professionali finalizzate all’inserimento o al reinserimento lavorativo, prevedendo, inoltre, la corresponsione di un’indennità.
Si interviene anche sull’articolo 27 ord. pen., dalla rubrica dedicata alle attività culturali, ricreative e sportive, per valorizzare la figura del mediatore culturale: se ne prevede così l’inserimento tra i componenti della commissione che organizza le attività culturali, ricreative e sportive.

Si interviene sull’articolo 31 ord. pen., dedicato alla costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati, prevedendo che sia inserita anche una rappresentante di genere femminile. Si colma così una evidente lacuna, che si riverbera nella vita detentiva quotidiana, potendo determinare disparità di trattamento e comunque, di fatto, la pretermissione delle esigenze espresse dalle donne. In quest’ottica pare opportuno fare riferimento anche alla rappresentanza di cui agli articoli 9 in tema di controlli sull’alimentazione, 12 in tema di gestione della biblioteca, e 20 in tema di lavoro e 27 in tema di organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive.

Si innova l’articolo 33 dell’ord. pen. in tema di regime di isolamento. In primo luogo, la modifica si propone di adeguare la norma della legge penitenziaria alla nomenclatura processuale (“indagini preliminari” anziché “istruttoria”). Per il resto, data la pesante incidenza sui diritti primari dell’isolamento quale modalità esecutiva della pena detentiva (da tenere distinto, ben s’intende, dall’‘isolamento diurno’, quale sanzione penale tipizzata prevista dall’articolo 72 c.p.), si propongono modifiche corrispondenti all’attuazione del criterio r) della delega (rispetto della dignità). Una prima riguarda il numero 3) del comma 1, relativo all’isolamento giudiziario, per il quale non sono attualmente previsti limiti di durata e che vengono, invece, introdotti per garantire il rispetto dei diritti, anche di difesa, del detenuto imputato o indagato. Il protrarsi dell’isolamento, nel testo normativo attuale, «fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall’autorità giudiziaria» configura la possibilità di violare la libertà di determinarsi dell’imputato nelle proprie dichiarazioni. Si richiede, pertanto, che i tempi e le ragioni siano specificati nel provvedimento dell’autorità giudiziaria procedente.

Nel nuovo comma 2 si opera un richiamo al regolamento (articolo 73) in merito alle modalità di attuazione dell’isolamento e alla particolare attenzione che gli operatori devono riservare ai soggetti sottoposti allo stesso (controlli sanitari e vigilanza continuativa), anche in relazione alle attività di prevenzione dei suicidi in carcere.

Nel rispetto della dignità del soggetto sottoposto a isolamento il nuovo comma terzo richiede che gli siano assicurate le “normali condizioni di vita”, ad eccezione di quelle assolutamente incompatibili con le ragioni (sanitarie, disciplinari o cautelari) che lo hanno determinato. Si deve precisare che, a norma del comma 6 dell’articolo 73 del regolamento, è comunque rimesso all’autorità giudiziaria procedente, nel caso di isolamento giudiziario, il potere-dovere di stabilire le limitazioni indispensabili a garantire lo scopo per il quale l’isolamento è stato disposto.

Il nuovo comma 4 garantisce al detenuto, salve le limitazioni disposte in ordine ai colloqui dall’autorità procedente in caso di isolamento giudiziario ai sensi dell’articolo 18, il diritto di effettuare i colloqui con le persone autorizzate all’ingresso.

Si interviene anche sull’articolo 36 ord. pen., relativo al regime disciplinare, per chiarire che la sanzione disciplinare nella fase esecutiva deve tenere conto del trattamento penitenziario in corso, al fine di non ostacolare il processo di recupero.

Con le modifiche all’articolo 40 ord. pen., circa l’autorità competente a deliberare le sanzioni disciplinari, si dà attuazione alla direttiva della legge di delega di cui all’articolo 1, comma 85, lett. m), ove è prevista la «esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l’istituto penitenziario».
La modifica imposta dalla legge di delega investe i vari settori in cui è chiamato a svolgere le sue funzioni il consiglio di disciplina.
Sembra opportuno che, nell’individuazione del soggetto che prende il posto del sanitario nel consiglio di disciplina, la scelta cada su chi opera all’esterno dell’istituto penitenziario. Muovendo dal bisogno di rafforzare il requisito dell’imparzialità dell’organismo che giudica sulla responsabilità dell’incolpato, si ritiene, anche nella prospettiva di contrastare il più possibile la tendenziale separatezza del carcere dalla società esterna, che la sostituzione possa esser fatta guardando agli esperti del tribunale di sorveglianza, che già hanno sperimentato l’esercizio di delicate funzioni in piena imparzialità.

Nel riformulato secondo comma si è stabilito pertanto che, come terzo componente dell’organismo disciplinare, figuri un esperto componente del tribunale di sorveglianza designato dal presidente.
Infine, in sintonia con le esigenze di trasparenza che hanno ispirato la nuova formulazione del comma secondo, si propone l’inserimento di un successivo comma, ove si prevede che possa assistere alle riunioni del consiglio di disciplina il garante dei diritti dei detenuti, designato dal Comune o dalla Regione. Pur non essendo riconosciuto al garante il diritto di voto, viene espressamente prevista la sua facoltà di accedere in qualunque momento agli atti del procedimento disciplinare.
L’espresso riconoscimento di tale facoltà in questa sede dipende esclusivamente dalla particolare importanza del procedimento disciplinare. Restano fermi gli altri poteri di intervento attribuiti a tale figura in ambito penitenziario.

Un’importante modifica riguarda la disciplina dei trasferimenti, contenuta nell’articolo 42 ord. pen. Si riconosce – in linea con le regole penitenziarie europee (par.17.1) – il diritto del detenuto di essere assegnato a un istituto più vicino possibile alla residenza della sua famiglia o al proprio centro di riferimento sociale, al fine di assicurare l’effettivo esercizio delle relazioni familiari ed affettive (criterio n) della delega), salve le ragioni che ne giustifichino la deroga ad opera di atto motivato dell’amministrazione (ad esempio, relativamente al rischio di contatti con la criminalità, alla natura del reato commesso ovvero per esigenze degli istituti). Attualmente è previsto, invece, un mero favore di destinazione negli istituti prossimi alla famiglia (comma secondo). Il “centro di riferimento sociale” individua per il detenuto il luogo (la precedente residenza, la località in cui aveva instaurato consistenti rapporti amicali, o aveva ricevuto assistenza economica o sociale) in cui egli aveva i principali legami affettivi e/o assistenziali. I trasferimenti in luoghi lontani costituiscono spesso uno dei principali elementi di ostacolo ai contatti con la famiglia e dunque all’esercizio del diritto all’affettività. Spesso i trasferimenti interrompono percorsi intrapresi e sono anche una delle cause ricorrenti dei tentativi di suicidio. La fissazione di un termine entro cui l’amministrazione deve fornire una motivata risposta in caso di istanza di trasferimento per motivi familiari, di formazione, di studio, di lavoro o di salute intende conferire effettività al potere di richiesta del detenuto.

Viene aggiunto un comma all’articolo 43 ord. pen. nell’ottica di favorire il reinserimento dei detenuti e degli internati, che vengono muniti di validi documenti d’identità, al momento della dimissione dall’istituto penitenziario. Si aderisce in tal modo alla proposta del Garante nazionale di attribuire all’amministrazione penitenziaria un ruolo proattivo, in collaborazione con gli enti locali.

Significativi sono, poi, gli interventi sull’articolo 45 ord. pen., la cui rubrica, attualmente dedicata all’assistenza alle famiglie, viene arricchita dall’inciso “e aiuti economico-sociali”.
È aggiunto un comma finale, che non interferisce con le norme sull'assistenza sociale territoriale ai detenuti e alle loro famiglie (cui già si riferisce, in particolare, l'articolo 3 della legge n. 328/2000), ma interviene per assicurare una più sicura attuazione degli adempimenti anagrafici all'interno degli istituti penitenziari, dato che il presupposto necessario di tutte le prestazioni sociali a competenza territoriale e di alcune importanti prestazioni socio-sanitarie erogabili alle persone detenute è costituito dal requisito di residenza dichiarata. Il nuovo comma stabilisce le opportune modalità di adempimento del diritto-dovere di dichiarare la residenza riguardo allo specifico ambiente detentivo, all'interno del quale il direttore si configura come responsabile della convivenza anagrafica a tutti gli effetti di legge.

E, infine, si incide sull’articolo 80 ord. pen., dedicato al personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. L’integrazione al quarto comma tende a rafforzare la presenza in carcere dei mediatori culturali, strumento principale per supplire al deficit di comprensione del sistema giudiziario e all’assenza di legami con il mondo esterno, che sono le cause prime delle difficoltà di integrazione del detenuto straniero. Attualmente, la presenza del mediatore può aversi grazie alla stipulazione di “convenzioni con gli enti locali e con organizzazioni del volontariato” (articolo 35, comma 2, del regolamento) e, dunque, è affidata alla buona volontà delle istituzioni locali. Il nuovo comma inserisce i mediatori tra le figure di cui l’amministrazione si può avvalere in regime libero professionale. Ciò consentirà una maggiore presenza dei mediatori in carcere.

L’articolo 12 contiene le disposizioni di carattere finanziario.

Come sopra rilevato lo schema di decreto è stato valutato dalle competenti Commissioni Parlamentari, che hanno espresso parere favorevole anche in relazione ai profili finanziari. Il testo è stato adeguato in relazione ad alcuni rilievi svolti nel parere della Conferenza Unificata, e se ne è dato sopra conto.