Hai cercato:
  • argomento:  diritto e processi  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

XVIII LEG - Schema di D.Lgs.- Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia e delle spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, L. 23 giugno 2017, n. 103

aggiornamento: 29 ottobre 2018

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 settembre 2018

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 2 agosto 2018

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione
Art. 2 - Clausola di invarianza finanziaria
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario e in particolare l’articolo1, comma 91;

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia.


EMANA
il seguente decreto legislativo:


Art. 1
 (Armonizzazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione)

  1. Dopo l’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente: «ART. 168-bis (L) (Decreto di pagamento delle spese di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime). 1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.
  2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 168, comma 3.
  3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170.».


Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

Relazione illustrativa

Il presente decreto legislativo interviene sulla materia delle spese relative alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lett. i-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, con l’obiettivo di ristrutturare e razionalizzare tali spese, in attuazione dell’articolo 1, comma 91, della legge di delega 23 giugno 2017, n.103 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

Ai fini dell’inquadramento della materia oggetto del presente intervento legislativo, va preliminarmente richiamato l’art. 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato dalla stessa legge n.103.
L’art.96 definisce prestazioni obbligatorie per gli operatori telefonici, le “prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie”.

Il comma 88 dell’articolo unico della legge n.103 ha affidato a un decreto interministeriale la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, mediante modifica del comma 2 del citato art.96: «2. Ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma 1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto: a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete; b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie; c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni».

In attuazione dell’art. 96, come riformulato dall’art.1, comma 88, della legge n. 103, lo scorso 28 dicembre è stato adottato il decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la revisione delle voci di listino di cui al d.m. 26 aprile 2001.

Il comma 89 della legge di delega stabilisce: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi: a) individua le tipologie di prestazioni funzionali erogate, tenendo conto altresì: delle prestazioni obbligatorie; dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi telefonici, informatici e telematici; b) determina la tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da conseguire un risparmio della spesa complessiva; c) specifica gli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità».

Infine il comma 91 delega il Governo «ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure di cui al comma 83, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni di cui ai commi 88 e 89 con quelle di cui al citato testo unico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese; b) individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; c) natura esecutiva del provvedimento di liquidazione della spesa; d) modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa».

L’articolo 5, comma 1, lett. i-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce che sono spese ripetibili le spese relative alle prestazioni previste dall’art. 96 del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime.

Va, altresì, rilevato che nel sistema attuale, mentre le prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni vengono liquidate dall’ufficio giudiziario sulla base delle tariffe di cui al decreto, sopra citato, del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la revisione delle voci di listino di cui al d.m. 26 aprile 2001; le prestazioni funzionali all’utilizzo delle predette prestazioni obbligatorie vengono, invece, liquidate sulla base di accordi raggiunti dal singolo ufficio giudiziario con le società fornitrici, con costi non uniformi sul territorio nazionale.

Da ultimo, va segnalato che l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, se, per un verso, contempla espressamente le spese per intercettazioni tra le spese ripetibili (ai sensi del sopra citato art. 5 comma 1 lett. i-bis), per altro verso, non disciplina espressamente la procedura di liquidazione di tali spese, né individua l’autorità giudiziaria competente alla liquidazione, tanto meno indica, infine, i possibili rimedi in caso di decisione sull’an o sul quantum della stessa difforme dalla richiesta.

Ciò posto, lo schema di decreto legislativo interviene a seguito dell’aggiornamento delle prestazioni obbligatorie già previste nel listino di cui al d.m. 26 aprile 2001 e in previsione della imminente tipizzazione e tariffazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, tenendo conto delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative nel settore, in attuazione del citato comma 89 dell’articolo 1 della l. n. 103 del 2017.
In particolare l’articolo 1 contiene le modifiche delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento.

A tal fine è stata prevista l’introduzione, nel testo unico sulle spese di giustizia, dell’articolo 168-bis, che stabilisce che le spese in parola siano liquidate con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

Tale norma consente di superare il vuoto legislativo creatosi a seguito della novella del 2004 che, inserendo, all’articolo 5 comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, la lett. i-bis, ha estrapolato le spese per intercettazioni dal novero delle spese straordinarie di cui all’articolo 70 del medesimo testo unico, facendo così venir meno il richiamo ivi contenuto alle disposizioni in materia di liquidazione della spesa di cui agli artt. 168 e segg.

Si è al fine previsto che le spese in parola siano liquidate con decreto di pagamento del magistrato dell’ufficio del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l’autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione, in ossequio al principio per cui il pagamento deve essere eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l’attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari.
L’intervento normativo consente così di superare le incertezze interpretative in ordine all’individuazione dell’ufficio giudiziario competente alla liquidazione di tali spese nelle ipotesi in cui, per ragioni di competenza territoriale o funzionale, il procedimento migri da un ufficio giudiziario ad un altro.

Inoltre, al fine di superare i dubbi (già affrontati e risolti dalla giurisprudenza di legittimità, in senso conforme al presente tracciato normativo, cfr. Cass, sezione IV, n. 2212, del 1 ottobre 2014, rv. 261765) della generica locuzione “decreto di pagamento del magistrato”, che avrebbe potuto riferirsi anche al giudice per le indagini preliminari che ha autorizzato tali attività di intercettazione, si è ritenuto di precisare che il magistrato che procede vada individuato nel pubblico ministero, trattandosi dell’autorità giudiziaria titolare di ogni iniziativa nella fase delle indagini preliminari e che, peraltro, individua l’impresa fornitrice delle prestazioni funzionali a dette attività.

Quanto al diritto intertemporale delle tariffe applicabili, in coerenza con il sistema delineato dal testo unico delle spese di giustizia e con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, i nuovi parametri per la liquidazione trovano applicazione in relazione alle istanze che intervengono in un momento successivo alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe recate dal decreto interministeriale del 2017 già citato.

Il principio discende da ripetuti arresti giurisprudenziali: «Il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita» (Cass. Civ. Sez. 2, 15/06/2001, n. 8160, Rv. 547523, conforme sul punto a quanto già affermato da Cass. Civ. Sez. 1, 20/12/199,5 n. 13015, Rv. 495158).

All’esaurimento del rapporto e al compiuto espletamento dell’incarico professionale si riferisce più di recente la sentenza Cass., Sez.Un., 25/9/2012, n.17405, Rv. 623533, al fine di stabilire le tariffe applicabili al rapporto professionale.   

I principi giurisprudenziali ivi fissati sembrano applicabili anche al caso in esame, dove si tenga conto della natura unitaria dell’attività conferita dall’autorità giudiziaria. La cessazione dell’incarico e dunque l’esaurimento del rapporto va individuato nel momento dell'inoltro della richiesta di liquidazione, secondo le indicazioni provenienti dalla medesima giurisprudenza formatasi con riguardo alla questione ulteriore relativa all’individuazione del magistrato procedente, competente a disporre la liquidazione (vedi da ultimo Cass. Pen., Sez.5,  19/1/2017, n.6657).  Di conseguenza, con l’entrata in vigore della nuova disciplina si individuerà, ex lege, l’autorità giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liquidazione.

Al contempo l’ultimo comma del novello articolo 168-bis rinvia per l’opposizione al vigente articolo 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alla disciplina dell’opposizione al decreto di pagamento. Al riguardo, si prevede espressamente che il beneficiario può proporre opposizione al decreto di pagamento del pubblico ministero con le medesime modalità e forme dell’opposizione prevista per i decreti di pagamento di cui agli articoli 168 e 169 del testo unico sulle spese di giustizia, fermo restando il rispetto del segreto sugli atti di indagine, che può determinare uno spostamento del dies a quo a decorrere dal quale potrà essere proposta opposizione.

L’articolo 2 si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.

Il testo è stato trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari che hanno espresso parere favorevole senza ulteriori condizioni o osservazioni, anche in relazione ai profili finanziari come da parere non ostativo espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica e dalla Commissione 5a della Camera dei deputati.