XVIII LEG. - Schema di D.Lgs. - Disciplina sanzionatoria misure conformità utilizzatori risultanti protocollo Nagoya relativo all'accesso risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione benefici derivanti dalla loro utilizzazione-Testo e relazione

aggiornamento: 12 novembre 2020

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 6 febbraio 2020

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione.

 

 Relazione illustrativa

indice

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014
Art. 3 - Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
Art. 4 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria
 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l’articolo 33;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione e, in particolare, l’articolo 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2019, n.173, recante la designazione delle autorità nazionali competenti responsabili dell’applicazione del regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 luglio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’università e della ricerca, il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;  


EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Oggetto)

 

  1.  Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya, relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione, di seguito denominato «regolamento».


Art. 2
(Violazioni degli obblighi di dovuta diligenza di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento (UE) n. 511/2014)

  1. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza o trasferisce ad utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 euro a euro 150.000.
  2. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che, in presenza delle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento, non adempie all’obbligo di cessare l’utilizzazione di risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.
  3. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta che, avendo acquisito una risorsa genetica di cui all’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, non adempie all’obbligo di interrompere l’utilizzazione entro i termini previsti alle lettere a) e b) del medesimo articolo 4, paragrafo 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 150.000.
  4. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate, senza adempiere agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti pertinenti per l’accesso e la ripartizione dei benefici secondo quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 50.000.
  5. Ferme le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non riconosciuta, che utilizza risorse genetiche o conoscenze tradizionali ad esse associate senza adempiere agli obblighi di dichiarazione e trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.


Art. 3
(Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

  1. Le attività di vigilanza, di accertamento e irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, sono esercitate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell’università e della ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in qualità di  autorità nazionali competenti per l’attuazione del regolamento, per quanto di rispettiva competenza, anche avvalendosi, ai fini di coordinamento e uniformità applicativa, del tavolo tecnico interministeriale istituito ai sensi dell’articolo 6 del regolamento. Relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), le Regioni svolgono i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni.
  2. Al procedimento di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. Nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all’entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.


Art. 4
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

  1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnati al pertinente capitolo degli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  dello sviluppo economico, dell’università e della ricerca, della salute, e delle politiche agricole, alimentari e forestali, avendo riguardo al Ministero che ha irrogato la sanzione, per il potenziamento delle attività di monitoraggio della conformità degli utilizzatori, nonché dei controlli per la verifica del rispetto da parte degli utilizzatori degli obblighi di cui agli articoli 4 e 7 del regolamento.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.




Relazione illustrativa

 

Con decisione 283/2014/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, l’Unione europea ha ratificato il Protocollo di Nagoya (Protocollo sull’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione) alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla Biodiversità.
Per dare attuazione al Protocollo, il 16 aprile 2014 l’UE ha adottato il regolamento (UE) n. 511/2014 (c.d. regolamento ABS) sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal Protocollo di Nagoya sull’accesso alle risorse genetiche e l’equa e giusta ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione.
Nello specifico, il regolamento dà attuazione al Protocollo di Nagoya nella parte in cui richiede a tutti gli Stati Parte di adottare misure intese a garantire che l’utilizzo delle risorse genetiche sul proprio territorio avvenga in conformità con le disposizioni del Protocollo stesso e, quindi, che vengano utilizzate solo risorse genetiche acquisite nel rispetto della pertinente normativa. Il regolamento disciplina pertanto esclusivamente le misure di conformità per gli utilizzatori sul territorio dell’Unione europea, ma non introduce alcuna regolamentazione per l’accesso, che rientra nella competenza dei singoli Stati membri.
La mancata applicazione del regolamento ABS da parte dell’Italia è oggetto della procedura d’infrazione n. 2017/2172, avviata dalla Commissione europea con lettera di costituzione in mora del 26 gennaio 2018, quindi di parere motivato, adottato con lettera C (2019) 509 del 25 gennaio 2019 e attualmente in fase di ricorso presso la CGUE con causa n. C-227/20, ai sensi dell’art. 258, par. 2, del TFUE.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, infatti, gli Stati membri erano tenuti a dare attuazione all’articolo 6, relativo all’individuazione delle autorità responsabili per l’applicazione del regolamento, nonché all’articolo 11, recante l’obbligo di stabilire le sanzioni da applicare in caso di violazione degli articoli 4 e 7 del regolamento, da comunicare alla Commissione entro l’11 giugno 2015.  
Per quanto attiene all’attuazione dell’articolo 6, con il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019, sono state designate le autorità nazionali competenti per l’applicazione del regolamento, ovvero il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e il Ministero della salute, che si avvalgono di un tavolo tecnico interministeriale con compiti di coordinamento.
Ai fini della definizione del quadro sanzionatorio di cui all’articolo 11, è stato predisposto il presente schema di decreto legislativo, da adottare sulla base della delega di cui all’art. 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.
Dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In particolare, le attività di vigilanza, accertamento e irrogazione delle sanzioni, previste all’articolo 3, comma 1, sono ripartite tra le autorità nazionali responsabili dell’applicazione del regolamento, ciascuna per quanto di propria competenza, e sono svolte nel quadro delle attività già esistenti, senza oneri aggiuntivi. Inoltre, le Regioni svolgono i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), nel quadro delle attività già esistenti e senza oneri aggiuntivi.
Sullo schema di decreto, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2020, ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-Regioni in data 27 luglio 2020, con la raccomandazione di avere riguardo, nella determinazione della sanzione, oltre che ai criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche al vantaggio economico perseguito dal responsabile. Tale proposta integrativa è stata accolta, d’intesa con il Ministero della giustizia, attraverso l’aggiunta del comma 3 all’art. 3.
Successivamente, lo schema di decreto è stato sottoposto al parere delle Commissioni riunite del Senato (2° Commissione Permanente - Giustizia e 9° Commissione Permanente - Agricoltura e produzione agroalimentare) con esito positivo.
Nella formulazione del parere espresso, si è tenuto conto dell’importanza che lo stesso decreto riveste, perseguendo la duplice finalità di archiviare la procedura d’infrazione in atto e nel contempo completare il quadro regolatorio in una materia di fondamentale importanza per la sostenibilità dello sviluppo, la salvaguardia della biodiversità e la tutela dei diritti delle comunità locali che abbiano sviluppato particolari conoscenze tradizionali in merito all’utilizzo delle risorse genetiche.
In particolare, il parere evidenzia che, con l’articolo 2, si introduce un quadro sanzionatorio esaustivo per le diverse ipotesi di violazione degli obblighi e delle condizioni di cui agli articoli 4 e 7 del Regolamento, prevedendo sanzioni pecuniarie adeguate e facendo salvo l’eventuale autonomo rilievo penale delle condotte sanzionate, in linea con la previsione dell’art. 11 del Regolamento circa l’esigenza che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
Sullo schema di decreto hanno inoltre espresso parere favorevole le Commissioni riunite II e XIII della Camera, con l’osservazione di inserire all’art. 3 un comma 3-bis disponendo che, nella determinazione della sanzione, oltre che ai criteri di cui all’art. 11 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, si ha riguardo anche al vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.
Tale osservazione, analoga alla raccomandazione formulata dalla Conferenza Stato-Regioni, è stata accolta, d’intesa con il Ministero della giustizia, attraverso l’aggiunta del comma 3 all’art. 3 del decreto.
Parimenti, la V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera ha valutato favorevolmente lo schema di decreto.  
Infine, sullo schema di decreto ha espresso parere favorevole la XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) della Camera, prendendo atto della finalità perseguita di una positiva risoluzione della procedura d’infrazione 2017/2172, per mancata applicazione del Regolamento (UE) n. 511/2014.

Il decreto si compone di n. 5 articoli, di seguito illustrati.

ARTICOLO 1
L’articolo 1 definisce il campo d’applicazione del decreto legislativo, che consiste nella disciplina sanzionatoria per la violazione degli articoli 4 (“obblighi degli utilizzatori”) e 7 (“monitoraggio della conformità degli utilizzatori”) del regolamento.  

ARTICOLO 2
L’articolo 2 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi di dovuta diligenza previsti dagli articoli 4 e 7 del regolamento, come sotto specificato.
Il comma 1 stabilisce le sanzioni per chi, in assenza di un certificato di conformità riconosciuto a livello internazionale, o di analoga documentazione, utilizza o trasferisce ad utilizzatori successivi risorse genetiche o conoscenze tradizionali associate a tali risorse, ai sensi dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento.  
Il comma 2 stabilisce le sanzioni per chi non adempie all’obbligo di interrompere l’utilizzazione, nel caso in cui le informazioni in suo possesso siano insufficienti o persistano incertezze circa la legalità dell’accesso e dell’utilizzazione, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento
Il comma 3 stabilisce le sanzioni per chi acquisisce una risorsa genetica che è o può essere causa patogena di un’emergenza sanitaria internazionale, senza adempiere all’obbligo di interrompere le attività in seguito al superamento dei termini indicati all’articolo 4, paragrafo 8, del regolamento.
Il comma 4 stabilisce le sanzioni per chi non adempie agli obblighi di conservazione delle informazioni e dei documenti sull’accesso e l’utilizzo delle risorse genetiche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento.
Il comma 5 stabilisce le sanzioni per chi, nella fase dello sviluppo finale di un prodotto realizzato mediante l’utilizzazione di risorse genetiche o di conoscenze tradizionale ad esse associate, non adempie agli obblighi di dichiarazione e trasmissione di documentazione cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

ARTICOLO 3
L’articolo 3, al comma 1, individua le autorità incaricate della vigilanza, dell’accertamento e dell’irrogazione delle sanzioni, che corrispondono alle autorità nazionali competenti responsabili per l’applicazione del regolamento stesso, ovvero il Ministero dell’ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e il Ministero della salute, ciascuna per quanto di propria competenza, che operano anche avvalendosi del tavolo tecnico interministeriale di cui all’art. 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1° aprile 2019. Le Regioni svolgono i compiti di vigilanza, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE).
Il comma 2 fa rinvio alla legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, le cui disposizioni trovano applicazione per quanto compatibili.
Il comma 3, prevede che, nella determinazione delle sanzioni, oltre che ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo all’entità del vantaggio economico perseguito o realizzato dal responsabile.

ARTICOLO 4
L’articolo 4, al comma 1, disciplina l’assegnazione dei proventi delle sanzioni, stabilendo che essi sono versati nell’apposito capitolo del bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli delle autorità nazionali competenti per il potenziamento delle attività di monitoraggio e controllo.
Il comma 2 stabilisce che le relative variazioni di bilancio sono apportate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

ARTICOLO 5
L’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.