XVIII LEG - DPR - Regolamento recante modifiche al DPR 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’amministrazione penitenziaria

aggiornamento: 21 ottobre 2020

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 settembre 2020

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 21 dicembre 2019

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sulla disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’amministrazione penitenziaria".
 

Indice

Art. 1 - Modifica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314
Art. 2 - Disposizione transitoria
Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 18, comma 6, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, recante regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 2 aprile 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

Emana
il seguente regolamento:


Art. 1
(Modifica dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314)

  1. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, la lettera a) è soppressa;
b) dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis. Per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unità immobiliari che tengono conto della presenza o meno di: ascensore; pertinenze; esposizione all’aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari.”. 


Art. 2
(Disposizione transitoria)

  1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano assegnatari di un alloggio possono continuare ad utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all’articolo 10, comma 13-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto.


Art. 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


 

Relazione illustrativa

 

L’intervento normativo muove dall’esigenza di valorizzare il patrimonio immobiliare nella disponibilità dell’amministrazione penitenziaria, con particolare riferimento a quello delle zone urbane del centro storico dei comuni.
 
In particolare si pone l’esigenza di intervenire sulla determinazione del canone di occupazione degli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314 (Regolamento per la disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di servizio per il personale dell’Amministrazione penitenziaria) con la finalità di assicurare una adeguata utilizzazione del patrimonio immobiliare dell’amministrazione garantendo maggiori introiti derivanti dalla gestione dei medesimi immobili, necessari per far fronte alle gravose spese di amministrazione. 
 
Per le predette finalità, all’articolo 1 del testo, sono apportate modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, stabilendo, mediante l’inserimento di un nuovo comma 13-bis, che, per la determinazione dei canoni degli immobili ubicati nei centri storici di tutti i Comuni si fa riferimento al valore minimo di mercato calcolato sulla base delle ultime rilevazioni semestrali pubblicate dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate e che, con provvedimento del Direttore generale del personale  e delle risorse sono determinati i coefficienti di merito delle predette unità immobiliari che tengono conto della presenza o meno di taluni elementi di valorizzazione del bene (ascensore; pertinenze; esposizione all’aperto; impianto di riscaldamento autonomo o centralizzato; ingresso dalle portinerie degli istituti penitenziari). Viene conseguentemente soppressa la lettera a) del comma 10 che prevede l’applicazione di coefficienti correttivi per le zone urbane del centro storico, i canoni dei cui immobili sono regolati dalla nuova disposizione. 
 
In accoglimento dell’unica osservazione formulata dal Consiglio di Stato, nel parere emesso nell’Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 aprile 2020, è stato espunto l’ultimo periodo del nuovo comma 13-bis, nel quale si è previsto che, a regime, i titolari di una concessione nei centri storici di tutti i comuni hanno, solo alla prima scadenza naturale, diritto di prelazione ai fini della riassegnazione dell’alloggio, salvo accertamento, da parte dell’amministrazione penitenziaria, che ragioni di servizio nel frattempo sopravvenute non comportino, secondo la disciplina del regolamento, il diritto all’assegnazione dell’immobile a titolo gratuito.
 
Il Consiglio di Stato ha sollevato una riserva di legittimità sulla possibilità di prevedere per regolamento un diritto di prelazione, che nell’ordinamento trova la sua fonte solo nella legge o nell'accordo delle parti (come, ad esempio, nel caso di un regolamento condominiale, che ha pur sempre fonte pattizia). Ha inoltre evidenziato che l’anomalia risulta ancora più accentuata in quanto il regolamento in oggetto viene emesso ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. c), della l. n. 400/1988, intervenendo quindi in materie in cui manca la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge.  
 
Nel condividere il rilievo del Consiglio di Stato si è provveduto ad espungere dal testo il richiamato ultimo periodo del nuovo comma 13-bis
 
L’articolo 2 del provvedimento reca una disposizione transitoria volta a disciplinare il regime delle concessioni di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultino assegnatari di un alloggio, per i quali è previsto che possano continuare ad utilizzare il medesimo alloggio con adeguamento del canone alle nuove condizioni economiche di cui all’articolo 10, comma 13-bis, del decreto del regolamento oggetto di modifica.
 
Il secondo periodo dell’articolo 2 in parola, che ha previsto che i soggetti assegnatari di uno degli alloggi regolati dal regolamento alla data di entrata in vigore della novella hanno diritto di prelazione ai fini della riassegnazione dell’alloggio in deroga a quanto previsto dal comma 13-bis dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, solo alla scadenza del rapporto di concessione in corso, è stato parimenti espunto dal testo in accoglimento dell’osservazione sollevata dal Consiglio di Stato per le stesse motivazioni sopra esposte.
 
L’articolo 3 reca clausola di invarianza finanziaria.