XVIII LEG - ddl -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73 - Regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica

aggiornamento: 16 settembre 2018

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 21 giugno 2018

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante: “Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale”

 

Relazione illustrativa

 

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
     

 

 

 

 

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

L'adozione del provvedimento d'urgenza è risultata necessaria e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari. Infatti, prima della data del 30 settembre, individuata all'articolo 1 del decreto, non è oggettivamente possibile individuare un immobile adeguato da adibire a sede del tribunale di Bari e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali.

Si rappresentano di seguito i passaggi salienti dai quali è dato desumere i presupposti che ascrivono la vicenda degli uffici giudiziari di Bari tra i casi straordinari di necessità ed urgenza e costituiscono fondamento per il presente intervento normativo.

In data 18 maggio 2018, la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari ha trasmesso alle competenti articolazioni del Ministero della giustizia stralci di una relazione redatta da un tecnico incaricato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ente proprietario dell'edificio di via Nazariantz n. 1, ove sono allocati gli uffici della procura della Repubblica e del settore penale del tribunale di Bari.

In tale relazione si rilevava un quadro fortemente critico in ordine alle condizioni strutturali degli immobili predetti, mai emerso prima in tale misura e consistenza.

In data 23 maggio 2018, il direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari ha emesso, sulla base del rapporto tecnico richiamato, un provvedimento di sospensione dell'agibilità degli immobili in questione, contestualmente dando avviso dell'avvio dell’iter per la revoca della stessa agibilità.

Al fine di evitare l'interruzione dell'attività giudiziaria, il successivo 25 maggio è stato adottato dal Ministro della giustizia un decreto, con il quale, a norma dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2012, è stato autorizzato, nei limiti di efficacia di cui al medesimo comma, l'utilizzo, a servizio del tribunale, dell'immobile già sede della soppressa sezione distaccata di Modugno per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il tribunale e la procura della Repubblica di Bari.

In data 26 maggio 2018, i capi degli uffici giudiziari che hanno sede in via Nazariantz interessati dalla rilevante criticità rappresentata hanno assunto la decisione di svolgere le udienze penali del tribunale di Bari all'interno di tensostrutture allestite dalla protezione civile regionale.

Al riguardo occorre rilevare che l'utilizzo di tali strutture allestite nelle vicinanze della sede del tribunale ha il solo scopo di permettere la dichiarazione del rinvio delle udienze già fissate, che non potrebbero essere immediatamente trattate nei diversi locali della sezione distaccata di Modugno in mancanza di avvisi regolarmente notificati, non trattandosi del luogo originariamente indicato nella citazione per lo svolgimento dei processi. Né i locali così reperiti nella medesima sede di Modugno sono in sé idonei alla risoluzione del problema rappresentato, in ragione della loro dimensione, sensibilmente minore e tale da consentire conseguentemente lo svolgimento di un numero più ridotto di affari.

Con provvedimento del comune di Bari del 31 maggio 2018 è stata revocata l'agibilità dell'immobile, sito in via Nazariantz n. 1, sede degli uffici del tribunale penale di Bari e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

La predetta ordinanza dirigenziale dell'amministrazione comunale è stata adottata sulla base delle conclusioni contenute in accertamenti peritali eseguiti negli ultimi mesi per conto della proprietà dell'immobile. Risulta che l'elaborato tecnico in parola ribadisca, dunque, l'insussistenza del requisito di idoneità strutturale dell'immobile ai fini e per le funzioni cui è attualmente destinato, con la conseguente constatazione che l'immobile non è in condizioni di sicurezza e che pertanto è venuto meno il requisito per conservarne l'agibilità.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli uffici giudiziari di Bari ha quindi trasmesso ai capi degli uffici giudiziari una relazione nella quale è stata constatata la sopravvenuta impossibilità dell'uso dell'immobile di via Nazariantz senza l'effettuazione dei necessari interventi strutturali da parte della proprietà del medesimo immobile.

La revoca dell'agibilità dell'immobile ha comportato che le udienze relative a tutti i processi penali pendenti presso il tribunale di Bari sono trattate, a fini di mero rinvio, presso strutture temporanee allestite all'aperto, con inevitabili conseguenze sull'ordinato svolgimento delle attività giudiziarie.

Va quindi rilevato che l'indisponibilità di immobili da adibire a sede di tribunale e di procura della Repubblica e l'esigenza imprescindibile di garantire i diritti processuali delle parti, compromessi dall'attuale situazione di assoluta precarietà nello svolgimento delle ordinarie attività processuali, impongono come indifferibile ed urgente la necessità di provvedere alla sospensione dei termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza o fissati per la proposizione di reclami o impugnazioni, nonché dei termini di durata della fase delle indagini preliminari.

La misura straordinaria ed urgente è prevista per un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per l'individuazione e l'effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti.

Per i fini indicati, il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge dispone la sospensione dei suddetti termini fino al 30 settembre 2018.

Il medesimo comma 1 stabilisce altresì la sospensione dei processi penali in qualunque fase e grado, dunque anche in grado di appello dei procedimenti definiti innanzi al giudice di pace in primo grado. Si fa riferimento ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione.

Al comma 2 dell'articolo 1 si prevede che la sospensione dei termini e dei processi non operi per alcuni procedimenti che hanno carattere urgente (convalida dell'arresto e del fermo, giudizio direttissimo, convalida dei sequestri) ovvero a carico di imputati in stato di custodia cautelare.

È fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742: in altre parole, la sospensione opera anche nei procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, a meno che essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione.

All'imputato è parificato l'indagato; da ciò consegue che i termini per le impugnazioni coinvolgenti detenuti non sono sospesi: si fa riferimento, per esempio, al riesame avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale. Al contrario, restano sospesi i termini di impugnazione delle misure cautelari reali.

È inoltre stabilito che la sospensione dei termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non operi per i procedimenti per reati di criminalità organizzata e di terrorismo (analoga disposizione è contenuta nell'articolo 2, secondo comma, della legge n. 742 del 1969). La nozione di criminalità organizzata è naturalmente quella fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità formatasi sulla norma da ultimo citata. Per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, devono, cioè, intendersi «quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex art. 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato» (Cassazione penale, sezioni unite, 28 aprile 2016, n. 26889).

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 159 del codice penale, in quanto si prevede una sospensione del processo disposta per atto avente forza di legge; nel periodo considerato è sospeso, pertanto, il decorso del termine di prescrizione del reato. Infatti, secondo il chiaro tenore letterale del citato articolo 159, «Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione (...) del processo penale è imposta da una particolare disposizione di legge».

D'altra parte, la sospensione dei processi è disposta in forza di un decreto-legge sulla base della straordinarietà dell'evento, di fatto parificato a una calamità, che ha già imposto l'adozione di analoghi provvedimenti. Sussiste, cioè, l'impossibilità oggettiva della celebrazione dei processi penali collegata all'indisponibilità materiale degli stessi luoghi in cui svolgere l'attività giurisdizionale.

Proprio tale impossibilità oggettiva giustifica l'adozione del provvedimento in esame. Dalla sospensione del processo e dunque dalla stasi legislativamente dichiarata delle attività giudiziarie per oggettiva impossibilità discende la conseguente sospensione del decorso dei termini di prescrizione. La ragione della sospensione si individua, infatti, nella forzata inattività cui è costretto l'organo che procede: inattività che elide la portata sintomatica del decorso del tempo in ordine alla carenza di interesse al perseguimento del reato.

Secondo la previsione generale del quinto comma del citato articolo 159, «La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione» e dunque, nel caso in esame, a far data dal 30 settembre 2018, giorno in cui cessa la causa che ha dato luogo alla sospensione.

L'articolo 2 del decreto-legge reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni che, in ragione dell'urgenza, è fissata nel giorno della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

Se segnala che, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, è stata richiesta l'esenzione dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), fondata sulle seguenti motivazioni:

  1. è previsto che il provvedimento urgente in esame abbia una limitatissima durata temporale (sospensione, salve eccezioni, dei procedimenti e dei processi penali sino al 30 settembre 2018): ne deriva che i costi di adeguamento sono di scarsissima entità e comunque destinati a cessare nel tempo. Con la medesima finalità va considerato che la prevista sospensione dei processi penali pendenti e dei termini processuali è destinata a incidere su un numero limitato di procedimenti. In particolare, dai dati desumibili dalla relazione del presidente della corte di appello di Bari per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, i procedimenti penali pendenti a dibattimento presso il tribunale di Bari sono 9.701; i procedimenti penali pendenti innanzi agli uffici del giudice delle indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Bari sono 26.397; i procedimenti pendenti presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari sono 36.652 (compresi i procedimenti iscritti presso il registro degli ignoti);
  2. l'esiguità del numero dei destinatari del provvedimento è indirettamente desumibile dai dati riportati alla lettera a);
  3. quanto alle risorse pubbliche impiegate, il provvedimento prevede che l'amministrazione interessata provveda agli adempimenti conseguenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
  4. il provvedimento non ha alcuna incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.