XVIII LEG - Schema di dpcm - Regolamento concernente riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

aggiornamento: 3 febbraio 2020

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 19 giugno 2019

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante “Regolamento concernente riorganizzazione del ministero della giustizia di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84”.

 

Relazione illustrativa

 

Indice

 

Art. 1 - Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Art. 2 - Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e adeguamento della dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria
Art. 3 - Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 4 - Adeguamento delle competenze delle direzioni generali del  Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Art. 5 - Disposizioni di coordinamento
Art. 6 - Disposizioni transitorie
Art. 7 - Divieto di nuovi o maggiori oneri

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l’articolo 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;  

Visto della legge 6 novembre 2012, n. 190, e, in particolare, l’articolo 1, comma 7;  

Visto della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare,  l’articolo 1, comma 526;   

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e, in particolare, l’articolo 4-bis ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84

Informate le organizzazioni sindacali;

Considerato che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, nonché la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;

Ritenuto che il contenuto delle modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero e ragioni di speditezza e celerità rendono non necessario avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 19 giugno 2019 ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;


ADOTTA
il seguente regolamento:



CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1

(Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza)

 

  1. All’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. L’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 è conferito dal Ministro ad un dirigente generale dell’amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero di cui all’articolo 2, con esclusione di quelli preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture. Per l’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate, dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.».



Art. 2
(Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e adeguamento della dotazione organica complessiva del personale amministrativo dell’amministrazione giudiziaria)

  1. All’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole «Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun Capo del dipartimento»
  2. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come sostituita dalla tabella A) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  3. Le tabelle D) ed F) allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono sostituite dalle tabelle II e III allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante.
  4. All’articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 le parole «direzione regionale 3», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «direzione regionale 2».



Art. 3
(Riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia)

 

  1. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:    

  «a) Direzione generale degli affari interni: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell’ordine giudiziario o da ausiliari dell’autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell’amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.A.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri;   vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell’albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili;
 b) Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l’estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all’estero in materia civile; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’Ufficio di Gabinetto e l’Ufficio legislativo e a supporto dei medesimi; rapporti con l’Unione europea, con l’Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati;».


Art. 4
(Adeguamento delle competenze delle direzioni generali del  Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi)

 

  1. All’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni

a)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  «b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; attività connesse all’onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell’articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all’articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei programmi per l’acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli atti in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresì una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale dell’attività istruttoria svolta dalle direzioni generali interessate all’esecuzione dei contratti; sono comprese le procedure di formazione dei contratti riguardanti l’acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia adottate a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all’articolo 16, comma 2;»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
 «e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l’acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;».
2.    All’articolo 13, comma 1, la lettera f) del dPCM n. 84 del 2015 è sostituita dalla seguente: «f) attività connesse all’onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell’articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 352.».
 


Art. 5
(Disposizioni di coordinamento)

 

  1. Agli articoli 3, commi 2, lettera a), e 3, secondo periodo, 6, comma 2, lettera c), e 7, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, le parole «l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «l’Ufficio di Gabinetto».


Art. 6
(Disposizioni transitorie)

  1. All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell’articolo 3, nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l’attuazione del comma 3-bis dell’articolo 3 del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, aggiunto dall’articolo 1, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni del Ministero interessate. Con le stesse modalità sono adottate misure di coordinamento informativo ed operativo conseguenti alla riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e all’adeguamento delle competenze delle direzioni generali del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.
  3. Le strutture organizzative del Ministero della giustizia interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 
 

Art. 7

(Divieto di nuovi o maggiori oneri)

  1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Relazione illustrativa


Il presente decreto reca modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84.
Il provvedimento segue l’iter di adozione previsto, in deroga alla disciplina generale sui regolamenti di organizzazione, dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che individua procedure semplificate e accelerate per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri.
In particolare la predetta disposizione stabilisce che al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. E’ previsto espressamente che i medesimi decreti siano  soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che sugli stessi il Presidente del Consiglio dei ministri abbia facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
Il presente regolamento, in deroga al procedimento regolato dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere dunque adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all’esito del procedimento semplificato sopra descritto. Tuttavia, anche in relazione al contenuto dell’intervento normativo illustrato, va ricordato che i d.P.C.M. di organizzazione dei Ministeri adottati ai sensi della citata disposizione derogatoria hanno la stessa natura giuridica dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri previsti dall’art. 17, comma 4-bis, l. n. 400/1988, ossia di regolamenti di delegificazione, atteso che la medesima disposizione dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 sopra citata ha inteso solo adottare un procedimento semplificato di adozione del regolamento di organizzazione dei Ministeri, senza toccarne la natura giuridica.
    L’iter del presente provvedimento è dunque contraddistinto dai seguenti passaggi. Lo schema viene sottoposto, in considerazione della sua natura, all’esame delle organizzazioni sindacali di settore. Sono quindi acquisiti i concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze. Si ritiene poi che il carattere minimale degli interventi proposti come modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero del 2015 consentano al Presidente del Consiglio dei Ministri di optare per la facoltà di non richiedere il parere al Consiglio di Stato come consentito dalla norma primaria che regola il procedimento di adozione.

Quanto al contenuto del provvedimento illustrato, che incide sulla normativa vigente mediante lo strumento della novella, va rilevato che l’intero impianto del regolamento del 2015 viene conservato.
Sono introdotte misure di adeguamento del regolamento del 2015 volte, da un lato, a rendere la struttura del Ministero ancor più efficace e dotata di maggiori livelli di specializzazione e competenza, d’altro lato, a risolvere esigenze organizzative emerse a seguito delle modifiche di maggiore impatto dovute alla riforma del 2015 e ad operare adeguamenti della regolamentazione rispetto alle sopravvenute modifiche della normativa primaria.
La prima esigenza è soddisfatta dalle modifiche riguardanti la diversa collocazione dell’ufficio nell’ambito del quale è individuato il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Si dovrebbe consentire una migliore efficacia dell’attività del responsabile anche mediante adeguate misure di raccordo.
Si persegue l’obiettivo di una ulteriore specializzazione delle competenze mediante la complessiva riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, che viene strutturato, conservando il numero delle attuali direzioni generali, realizzando la concentrazione dei compiti in materia di affari internazionali e di cooperazione giudiziaria assegnati ad un’unica direzione generale, anche al fine di meglio coordinare l’attività di tale settore con le competenze degli uffici di diretta collaborazione che si occupano della materia.
Alle esigenze di una migliore gestione organizzativa si dà corso prevedendo la istituzione della figura del Vice Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, quale unico dipartimento che è sprovvisto di tale figura vicaria, nonché procedendo all’adeguamento delle competenze del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in materia di gestione degli uffici giudiziari a seguito delle modifiche normative sopravvenute al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015 ed infine riallineando le competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati con la nuova formulazione dell’articolo 17 del codice dell’amministrazione digitale.
    Ancora ad esigenze di mero coordinamento risponde una misura volta a raccordare il testo del regolamento di organizzazione del Ministero con quello riguardante gli uffici di diretta collaborazione, che segue un identico iter di adozione.

    Il testo si compone di 7 articoli, i primi cinque dei quali incidono su disposizioni del regolamento n. 84 del 2015 modificandolo con la tecnica della novella.
    
All’articolo 1 dello schema, che modifica l’articolo 3 del vigente regolamento, si stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in un dirigente generale dell’amministrazione della giustizia individuato tra i titolari di uno degli uffici dirigenziali generali istituiti presso i Dipartimenti del Ministero, escludendo i direttori preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture.  
    L’attuale collocazione nell’ambito dell’organizzazione del Ministero della figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è presso la Direzione generale della giustizia penale (articolo 4, comma 2, lettera b), del d.P.C.M. n. 84 del 2015). La riorganizzazione del predetto Dipartimento e il venir meno della Direzione generale della giustizia penale dà ragione dello spostamento sul piano organizzativo della posizione del Responsabile. Si consente inoltre all’organo politico, in coerenza con la disposizione primaria richiamata, di potere scegliere il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tra diversi direttori.
Sul punto va ricordato che, seppure l’articolo 41, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 abbia eliminato nell’art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 il requisito della dirigenza di prima fascia, si è ritenuto di seguire la raccomandazione dell’Autorità nazionale anticorruzione che, con riferimento alle amministrazioni di grandi dimensioni, ha ritenuto altamente consigliabile mantenere la nomina del Responsabile in capo a dirigenti di prima fascia o equiparati (cfr. PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, richiamato nel PNA 2018 approvato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018). Nella medesima prospettiva e in considerazione della posizione di autonomia che deve essere assicurata al Responsabile, e del ruolo di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione, si è ritenuto doveroso, attraverso il richiamo all’articolo 2 del regolamento, limitare la facoltà di scelta nell’ambito dei soli uffici centrali di gestione amministrativa ed escludere i dirigenti di prima fascia provenienti da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo in ragione del vincolo fiduciario. Parimenti, per eliminare in radice potenziali situazioni di conflitti di interesse, si è ritenuto di escludere i dirigenti assegnati a uffici che svolgono attività nei settori più esposti al rischio corruttivo, come l’ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio.
Viene specificato che per l’esercizio delle funzioni e per lo svolgimento dei compiti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si avvale del personale assegnato alle articolazioni del Ministero interessate e che risulti dotato di adeguata professionalità nelle materie della corruzione, della trasparenza e dei contratti pubblici.
 
    L’articolo 2 dello schema modifica l’articolo 3, comma 4, del d.P.C.M. n. 84 del 2015 prevedendo la istituzione della figura del vice Capo anche per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
    La scelta operata nel 2015 di privare detto Dipartimento della posizione di vice Capo, quale figura che coadiuva il Capo del Dipartimento nell’esercizio delle sue funzioni e che viene nominato per la durata del suo stesso mandato, appare oggi superata dalla verifica degli effetti della riorganizzazione sulla funzionalità della stessa amministrazione minorile e di comunità.
    Va infatti ricordato che, con la riorganizzazione del 2015, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ha subito una profonda trasformazione rispetto all’originario Dipartimento per la giustizia minorile.
La nuova organizzazione di questa articolazione del Ministero si basa sull’idea portante  di affiancare  i servizi per la giustizia minorile e quelli per l’esecuzione penale esterna per gli adulti, questi ultimi precedentemente in carico al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, offrendo ad essi una comune ed adeguata dimensione organizzativa al fine di coniugare, in una unione feconda, i saperi operativi e professionali dei due sistemi, in molti segmenti affini per matrice culturale e propensione al lavoro sul territorio.
    La struttura operativa centrale è attualmente stata configurata con l’Ufficio del Capo del Dipartimento e due Direzioni generali, come istituite dall’articolo 7 del d.P.C.M. 15 giugno 2015 n. 84, senza che fosse prevista la figura del vice Capo, pur in presenza di un cospicuo ampliamento dell’ambito di competenze sia a livello centrale che territoriale.
L’incremento delle competenze del Dipartimento e la necessità di farvi fronte ha mostrato i limiti della scelta operata nel 2015 di privare il Dipartimento di un vice Capo, figura che risulta oggi indispensabile per garantire, da parte del Capo del Dipartimento, il coordinamento operativo e il raccordo dell’attività di gestione svolta dalle Direzioni generali, unitamente allo svolgimento funzioni di indirizzo e programmazione, connessione con le altre istituzioni del sistema giustizia, raccordo e confronto con gli altri Capi dipartimento, oltre che  presenza nel territorio al fine di promuovere le intese necessarie per rendere pienamente esigibili le politiche del Ministro. A ciò si aggiunga la necessità di tenere rapporti non più limitatamente agli uffici giudiziari minorili, ma anche  ai tribunali ed agli uffici di sorveglianza, oltre che ai tribunali ordinari in materia di messa alla prova per adulti.  
    Per effetto della individuazione di una nuova posizione dirigenziale generale si provvede (comma 2 dell’articolo in esame) alla soppressione di una direzione generale regionale mediante la sostituzione della tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come sostituita dalla tabella A) del d.P.C.M. n. 84 del 2015 (tabella I dello schema illustrato). Le direzioni regionali dell’organizzazione giudiziaria, quali organi di decentramento amministrativo previsti dalla disciplina del decreto legislativo n. 240 del 2006 ad oggi non attuato, sono dunque ridotte da tre a due con relativo accorpamento dei distretti, conservazione delle sedi di Milano e  Napoli e mutamento delle denominazioni in “direzione regionale 1” e “direzione regionale 2”.
Per completezza va aggiunto che il numero complessivo delle Direzioni regionali, quali organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, è desumibile dall’articolo 8 (Organi di decentramento amministrativo) del d.P.C.M. n. 84 del 2015, la quale disposizione individua espressamente dette direzioni reginali in quelle della tabella A) allegata al decreto legislativo 26 luglio 2006, n. 240. La tabella A) richiamata contempla, nel testo vigente, tre Direzioni generali regionali (Direzione regionale 1 - Milano; Direzione regionale 2 - Roma; Direzione regionale 3 – Napoli). La modifica di cui all’articolo 2, comma 2, qui illustrato, prevede che le direzioni siano ridotte a due, come si desume dalla tabella I allegata al medesimo schema: Direzione regionale 1 - Milano; Direzione regionale 2 – Napoli. L’articolo 8 del regolamento, che individua il numero delle Direzioni generali regionali mediante la tabella A) allegata al decreto legislativo 26 luglio 2006, n. 240, per effetto della modifica ridefinisce in numero di due le direzioni in questione. Va da ultimo ulteriormente precisato che la tabella più volte richiamata costituisce il dato normativo unico ed inequivoco da cui si desume il numero complessivo delle Direzioni generali regionali in parola.
    Sono inoltre conseguentemente sostituite (al comma 3) le tabelle D) ed F) allegate al d.P.C.M. n. 84 del 2015 con le tabelle II e III dello schema, relativamente alla necessità di rideterminare la dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria (i dirigenti di 1^ fascia sono ridotti da 16 a 15 e sono rideterminate la dotazione delle qualifiche dirigenziali e del totale complessivo del personale), nonché alla necessità di rimodulare la dotazione organica complessiva del personale amministrativo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nella quale è incrementata di una unità la dotazione dei Dirigenti di 1^ fascia - carriera amministrativa.
    La tabella D), oltre al predetto adeguamento, contiene una riduzione della dotazione organica del personale amministrativo che tiene conto delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, che ha previsto il passaggio alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol delle funzioni riguardanti l’attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari.
Per effetto di tale passaggio di funzioni, il personale a tempo indeterminato in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto che non ha esercitato il diritto di opzione previsto dall’articolo 1, comma 11, dello stesso decreto legislativo è stato inquadrato nel ruolo del personale della Regione, determinando, nell’anno 2018, una corrispondente riduzione dei ruoli dell’amministrazione giudiziaria.
Al riguardo, risultano transitati nei ruoli del personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, 101 unità della terza area, 212 della seconda area e 40 della prima area, per 353 posti complessivi. La tabella D) del regolamento viene conseguentemente adeguata. Il dato complessivo e quello riferito al personale delle singole aree risulta dagli accertamenti effettuati dalla Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi in base allo scrutinio delle singole posizioni concernenti il personale  transitato in attuazione del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16. La predetta Direzione generale, in relazione alle unità di personale transitato, ha adottato i relativi provvedimenti di cessazione.
Il comma 4 dell’articolo in commento adegua il testo del regolamento (all’articolo 16, comma 7) in conseguenza della soppressione della “direzione regionale 3”.

    L’articolo 3 dello schema contiene modifiche all’articolo 4 del vigente regolamento operando una compiuta riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, attualmente organizzato nelle seguenti tre direzioni generali:
- Direzione generale della giustizia civile;
- Direzione generale della giustizia penale;
- Direzione generale degli affari giuridici e legali.
    Ferme le competenze della Direzione generale degli affari giuridici e legali, quelle delle Direzioni generali della giustizia civile e delle giustizia penale vengono rimodulate concentrando i compiti in materia internazionale e di cooperazione giudiziaria, attualmente ripartiti in due centri direttivi, in un unico ufficio dirigenziale generale.
    Dalle attuali direzioni (civile e penale) sono poi sottratte le competenze in tema di affari interni, concentrate in una sola direzione generale.
    Ne deriva pertanto che il Dipartimento per gli affari di giustizia è previsto che sia organizzato nelle seguenti direzioni generali:
-    Direzione generale degli affari interni;
-    Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria;
-    Direzione generale degli affari giuridici e legali.
Le competenze assegnate alla Direzione generale degli affari interni sono le seguenti:  acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell’ordine giudiziario o da ausiliari dell’autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell’amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia S.p.A.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia e patrocinio a spese dello Stato; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell’albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza; tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio; acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali nel settore penale in raccordo con la Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; tenuta del registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie civili.

Alla Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria sono invece assegnate le seguenti competenze: relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’Ufficio legislativo e l’Ufficio di Gabinetto e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; notificazioni e rogatorie civili da e per l’estero; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all’estero in materia civile; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio, negoziazione ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali e conseguente monitoraggio della legislazione penale nazionale con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’Ufficio legislativo e l’Ufficio di Gabinetto e a supporto dei medesimi; rapporti con l’Unione europea, con l’Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati.

La riorganizzazione del Dipartimento per gli affari di giustizia e la concentrazione delle competenze in materia di affari internazionali e di cooperazione giudiziaria risponde ad una logica di razionalizzazione e semplificazione delle articolazioni del Ministero in questo specifico settore e nei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione. Va infatti considerato che, a fronte della creazione di una direzione generale a vocazione esclusivamente internazionale, viene operata una contestuale revisione del regolamento concernente gli uffici di diretta collaborazione, nell’ambito del quale è prevista la soppressione dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale, le cui funzioni di raccordo dell’attività svolta in sede europea e internazionale e di coordinamento con gli uffici e i dipartimenti del Ministero sono trasferite ad uno specifico settore dell’Ufficio di Gabinetto, mentre l’attività di supporto e assistenza per lo svolgimento dell’attività europea e internazionale, cui l’autorità politica partecipi direttamente, è svolta dal Consigliere diplomatico del Ministro. Si evita così la dispersione dei momenti decisionali e di raccordo relativi ad una materia articolata, ma omogenea.

L’articolo 4 dello schema di regolamento illustrato reca un adeguamento delle competenze del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in materia di gestione deli uffici giudiziari, nonché un aggiornamento dei compiti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.
In particolare si provvede (comma 1) a modificare ed integrare le competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie concernenti la gestione degli uffici giudiziari, modificate per effetto di interventi normativi successivi all’adozione del regolamento del 2015. Infatti, l’articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha trasferito, dai Comuni al Ministero della giustizia, gli oneri per le spese obbligatorie relative alla gestione degli uffici giudiziari e, in attuazione di detta disciplina primaria è stato emanato il regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133.
L’articolo 5, comma 1, lettera b), del d.P.C.M. n. 84 del 2015, concernente le competenze della richiamata Direzione generale, sono adeguate alle intervenute novità normative, così come sono correlativamente espunti i riferimenti alle attività di competenza del Ministro in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari; competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
Un analogo adeguamento viene effettuato (al comma 2 dell’articolo illustrato) in relazione alle analoghe competenze delle direzioni regionali in tema di risorse materiali, beni e servizi (viene modificato l’articolo 13, comma 1, lettera f), del regolamento in vigore).
E’ inoltre ridefinita la competenza trasversale della Direzione generale in parola sulle procedure di formazione dei contratti, escludendo, per la loro peculiarità e complessità, i contratti riguardanti l’acquisizione di beni e servizi informatici. Viene specificato che, nell’esercizio della predetta competenza generale trasversale, la Direzione generale si avvale dell’istruttoria compiuta dalle direzioni generali competenti alla esecuzione del contratto.
Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo illustrato sono aggiornate come appresso le competenze della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, anche in relazione alla competenza specifica di formazione dei contratti riguardanti l’acquisizione di beni e servizi informatici.
Alla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati sono assegnate le seguenti competenze: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l’acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server.

L’articolo 5 reca norma di coordinamento imposte dalla contestuale revisione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315. La soppressione, in quella sede, dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale, le cui funzioni è previsto che siano svolte da un settore dell’Ufficio di Gabinetto, impone di adeguare il d.P.C.M. n. 84 del 2015 agli articoli 3, 6 e 7, nei quali si fa menzione del pretto ufficio che si intende sopprimere.

L’articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Si prevede che l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento per gli affari di giustizia come riorganizzato a norma dell’articolo 3, nonché per la definizione dei relativi compiti e per la distribuzione degli stessi tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreto non regolamentare a norma dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle modifiche al regolamento.
Al comma 2 si prevede l’adozione di uno  o più decreti del Ministro della giustizia per l’ individuate di misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le articolazioni del Ministero interessate.
L’entrata in vigore del regolamento determinerà la decadenza degli incarichi dirigenziali di livello generale afferenti alle strutture, di cui vengono modificate le competenze ed attribuzioni.
Al fine di assicurare la continuità amministrativa di seguito alla decadenza degli incarichi dirigenziali di livello generale afferenti alle strutture di cui vengono modificate competenze ed attribuzioni, al comma 3, si inserisce una disposizione, analogamente a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 4, del d.P.C.M. n. 84 del 2015, per la quale le strutture organizzative esistenti interessate dal processo di riorganizzazione e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

L’articolo 7
introduce, ai fini dell’invarianza della spesa, il divieto di nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  
 

Allegato I (articolo 1, comma 1, lettera h)

Allegato II (articolo 2, comma 2)

Allegato III (articolo 2, comma 1)