XVIII LEG - Schema di dpcm - Regolamento concernente organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell’organismo indipendente di valutazione della performance

aggiornamento: 15 luglio 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 19 giugno 2019

Schema del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento concernente organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché dell’organismo indipendente di valutazione della performance"

 

Relazione illustrativa

 

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto
Art. 2.- Definizioni

CAPO II - UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Art. 3 - Indirizzo politico-amministrativo
Art. 4 -  Uffici di diretta collaborazione
Art. 5 -
Princìpi generali
Art. 6 - Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato
Art. 7 - Gabinetto del Ministro
Art. 8 - Ufficio legislativo
Art. 9 - Ispettorato generale
Art. 10 - Ufficio comunicazione e stampa
Art. 11 - Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico

CAPO III - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 12 - Costituzione, composizione e compiti dell’Oiv
Art. 13 - Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Disposizioni finanziarie

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l’articolo 17;

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e in particolare l’articolo 8;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l’articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

VistiI del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare gli articoli 4, 7, 16, 17, 18 e 19;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l’articolo 14, comma 9;

Visti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e in particolare gli articoli 14 e 14-bis;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e in particolare l’articolo 4-bis;  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, e in particolare l’articolo 6, comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016;

Informate le organizzazioni sindacali;

Considerato che il citato articolo 4-bis del decreto-legge n. 86 del 2018 prevede  procedure semplificate e accelerate per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione, nonché la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo articolo;

Ritenuto che, anche in relazione al contenuto del provvedimento, ragioni di speditezza e celerità rendono non necessario avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2019;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;


ADOTTA
il seguente regolamento:



CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
(Oggetto)

  1. Il presente regolamento ha ad oggetto l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché la costituzione e la composizione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.



Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per “Ministro”, il Ministro della giustizia;
b) per “Ministero”, il Ministero della giustizia;
c) per “Sottosegretari di Stato”, i sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia;
d) per “Oiv”, l’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
e) per “Struttura tecnica”, la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) per “decreto legislativo”, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


CAPO II
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE


Art. 3
(Indirizzo politico-amministrativo)

  1. Il Ministro è l’organo di direzione politica del Ministero ed esercita i compiti e le funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici di diretta collaborazione.
  2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e svolgono le funzioni ed i compiti ad essi delegati. Il Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro presiede il Consiglio di amministrazione di cui all’articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I Sottosegretari di Stato, nello svolgimento delle loro funzioni e compiti, si avvalgono dell’Ufficio di Gabinetto e dell’Ufficio legislativo in relazione alle rispettive competenze.


Art. 4
(Uffici di diretta collaborazione)

  1. Per l’espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

a) Segreteria del Ministro;
b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
c) Gabinetto del Ministro;
d) Ufficio legislativo;
e) Ispettorato generale;
f) Ufficio comunicazione e stampa.


Art. 5
(Princìpi generali)

  1. Gli uffici di cui all’articolo 4 esercitano le funzioni di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all’elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all’analisi dell’impatto normativo, all’analisi costi-benefìci e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
  2. I Capi degli uffici di cui all’articolo 4 sono nominati dal Ministro tra i soggetti indicati nell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo.
  3. I Capi degli uffici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono coadiuvati nell’esercizio delle loro funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due. Nel caso di nomina di due Vice Capi, il Capo dell’ufficio designa il Vice Capo con funzioni vicarie.
  4. I Vice Capi sono nominati dal Ministro, tra i soggetti indicati nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo.
  5. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 1, primo comma, numero 2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311.
  6. L’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto. 



Art. 6
(Segreteria del Ministro e dei Sottosegretari di Stato)

  1. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è diretta dal Capo segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie su suo mandato a compiti specifici.
  2. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto all’espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento dei relativi impegni ed alla predisposizione ed elaborazione degli elementi per i suoi interventi, attraverso il necessario raccordo con l’Ufficio di Gabinetto; cura inoltre l’agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con gli altri soggetti pubblici o privati in ragione del suo incarico istituzionale.
  3. Nell’àmbito della Segreteria, il Segretario particolare cura l’agenda e la corrispondenza del Ministro nonché i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
  4. Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 7
(Gabinetto del Ministro)

  1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, il Ministro si avvale dell’Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del Ministro, delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato generale. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l’Ufficio di Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del Ministero, assicura i rapporti con l’Ufficio legislativo e l’Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività dei dipartimenti del Ministero. L’Ufficio di Gabinetto tiene altresì i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.
  2. L’Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati; c) l’attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse; d) l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.
  3. L’Ufficio di Gabinetto, avvalendosi di specifiche professionalità, cura l’attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l’attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l’Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell’amministrazione.
  4. Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico. Il Consigliere diplomatico, con l’ausilio delle specifiche professionalità  dell’Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, fornisce supporto all’attività europea e internazionale alla quale l’autorità politica partecipi direttamente.
  5. Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell’ambito delle relazioni europee ed internazionali, l’Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell’attività internazionale assicurando il raccordo dell’attività svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero, nonché il coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.


Art. 8
(Ufficio legislativo)

  1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro si avvale dell’Ufficio legislativo. A tal fine, l’Ufficio legislativo provvede, in collaborazione con gli altri uffici e dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni di studio istituite dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei princìpi e criteri di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo, allo studio, esame, promozione ed attuazione dell’attività normativa.
  2. L’Ufficio legislativo attende,  inoltre, all’analisi tecnico-normativa ed all’analisi dell’impatto e della regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle questioni di legittimità costituzionale delle leggi e sulla compatibilità costituzionale delle leggi regionali e, alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull’interpretazione delle leggi; provvede, infine, all’esame dei provvedimenti sottoposti al visto del Guardasigilli.
  3. L’Ufficio legislativo cura il coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell’impatto della regolamentazione a norma dell’articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, coinvolgendo le articolazioni dell’amministrazione interessate.

Art. 9
(Ispettorato generale)
 

  1. L’Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge compiti di controllo nelle materie e secondo le modalità previste dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall’articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195, ed esegue i controlli di cui all’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riferendone l’esito direttamente al Ministro ovvero al Consiglio superiore della magistratura, quando opera su richiesta dello stesso.


Art. 10
(Ufficio comunicazione e stampa)

  1. L’Ufficio comunicazione e stampa svolge i compiti di informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del Ministero le notizie rilevanti apparse sulla stampa quotidiana e periodica oltre che sui notiziari di agenzia, redige la rassegna stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione agli organi di informazione degli atti e delle notizie attinenti l’attività politico-istituzionale del Ministero; realizza le iniziative editoriali del Ministero; promuove iniziative di informazione istituzionale; assicura il supporto tecnico per l’espletamento dell’attività di informazione istituzionale del Ministero diffusa tramite gli uffici relazioni con il pubblico, il sito Internet ed altre strutture dell’amministrazione.



Art. 11
(Personale degli uffici di diretta collaborazione e trattamento economico)

  1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a (Segreteria del Ministro), c (Gabinetto del Ministro), d (Ufficio legislativo), e f (Ufficio  comunicazione e stampa), è stabilito complessivamente in 201 unità, comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi, delle quali 60 attribuite all’Ufficio legislativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato è assegnato ulteriore personale, in misura massima di 8 unità per ciascuna segreteria.
  2. L’Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 9, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, ed in conformità a quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, dispone di un ulteriore contingente di 145 unità.
  3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purché nel limite del cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio dell’invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono altresì essere assegnati collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici e analitici curriculum culturali e professionali, con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero.
  4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa.
  5. Nell’àmbito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, è individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a 40, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e determinato:

    a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell’Ufficio legislativo e per il Capo dell’Ispettorato generale, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
    b) per i Vice Capi degli uffici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice Capo con funzioni vicarie dell’ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), in una voce retributiva d’importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero;
    c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i Capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi dei predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con funzioni vicarie dell’ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
     
  7. Al Capo dell’Ufficio comunicazione e stampa è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
  8. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
  9. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato è stabilito dal Ministro all’atto del conferimento dell’incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell’amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti della Missione 32 – U.d.V. 2.1 “Indirizzo politico amministrativo” C.d.R. “Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro” dello stato di previsione della spesa del Ministero.
  10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un’indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all’incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all’articolo 4. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell’indennità è determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
  11. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, nel limite di un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.


CAPO III
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 12
 (Costituzione, composizione e compiti dell’Oiv)

  1. L’Oiv svolge in piena autonomia le attività di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. L’Oiv è costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  3. La nomina dell’Oiv è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
  4. Ai componenti dell’Oiv è corrisposto un trattamento economico accessorio determinato, con decreto del Ministro in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell’amministrazione e comunque nel limite delle risorse indicate dall’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


Art. 13
 (Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance)

  1. Presso l’Oiv è costituita la Struttura tecnica con funzioni di supporto per lo svolgimento delle sue attività.
  2. Il responsabile della Struttura tecnica è nominato dal Ministro, sentito l’Oiv, tra il personale in servizio presso l’amministrazione in possesso di una specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
  3. Alla Struttura tecnica è assegnato un contingente di personale non superiore a 8 unità, incluso il responsabile. Al personale assegnato alla Struttura tecnica è corrisposto un trattamento economico accessorio, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.


CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto attiene al maggiore onere derivante dall’attribuzione dell’emolumento accessorio previsto, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, in favore dei Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), e del Vice Capo con funzioni vicarie dell’ufficio di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), il rispetto del principio dell’invarianza della spesa resta assicurato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso l’amministrazione giudiziaria, un numero di cinque incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, individuati nell’àmbito della relativa dotazione organica, equivalente sul piano finanziario.


Art. 15
(Abrogazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315.




Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Relazione illustrativa


Il presente decreto illustrato reca la disciplina dell’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, nonché disposizioni sulla istituzione e sulla composizione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance. Il testo sostituisce il vigente decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315 che regola esclusivamente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione.  
Il provvedimento segue l’iter di adozione previsto - in deroga alla disciplina generale sui regolamenti di organizzazione - dall’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che individua procedure semplificate e accelerate per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri.
In particolare la predetta disposizione stabilisce che al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell’organizzazione dei Ministeri, fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. E’ previsto espressamente che i medesimi decreti siano  soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e che sugli stessi il Presidente del Consiglio dei ministri abbia facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
Il presente regolamento, in deroga al procedimento regolato dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può essere dunque adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all’esito del procedimento semplificato sopra descritto.  
    L’iter per l’adozione del provvedimento è dunque contraddistinto dai seguenti passaggi. Lo schema viene sottoposto, in considerazione della sua natura, all’esame delle organizzazioni sindacali di settore. Sono quindi acquisiti i concerti del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze. Si ritiene poi che il carattere minimale degli interventi proposti come modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero del 2015 consentano al Presidente del Consiglio dei Ministri di optare per la facoltà di non richiedere il parere al Consiglio di Stato come consentito dalla norma primaria che regola il procedimento di adozione.

Quanto al contenuto della proposta normativa illustrata, va rilevato che la sostituzione dell’ormai risalente regolamento sulla organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia è dovuta essenzialmente agli adeguamenti che conseguono alla necessità di introdurre la disciplina dell’Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui al comma 9 del medesimo articolo 14 e alla contestuale soppressione dell’Ufficio del Servizio di controllo interno.  
Viene poi perseguita una finalità di razionalizzazione delle competenze Uffici di diretta collaborazione mediante la soppressione dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale, la conseguente valorizzazione delle funzioni del Consigliere diplomatico del Ministro e una diversa allocazione delle funzioni di coordinamento dell’attività internazionale nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto.    
La rimodulazione della diretta collaborazione in materia internazionale si collega strettamente con la riorganizzazione degli Uffici dell’amministrazione attiva ed in particolare del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell’ambito del quale viene operata una concentrazione delle competenze in materia di affari internazionali e di cooperazione giudiziaria che risponde ad una logica di razionalizzazione e semplificazione delle articolazioni del Ministero in questo specifico settore. Quindi, a fronte della creazione di una direzione generale a vocazione esclusivamente internazionale, viene operata una correlata revisione dell’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione che hanno competenze in materia. Come detto è prevista la soppressione dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale, le cui funzioni di raccordo dell’attività svolta in sede europea e internazionale e di coordinamento con gli uffici e i dipartimenti del Ministero sono trasferite ad uno specifico ambito (dotato di specifiche competenze) dell’Ufficio di Gabinetto, mentre l’attività di supporto e assistenza per lo svolgimento dell’attività europea e internazionale, cui l’autorità politica partecipa direttamente, è svolta dal Consigliere diplomatico del Ministro. Si evita così la dispersione dei momenti decisionali e di raccordo relativi ad una materia articolata, ma omogenea.

La riscrittura del regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è l’occasione per un aggiornamento dei richiami normativi contenuti nel d.P.R. n. 315 del 2001.
    
    Il testo del provvedimento, che si compone di 15 articoli, è ripartito nei seguenti quattro capi:
-    CAPO I - DISPOSZIONI GENERALI (artt. 1 e 2)
-    CAPO II UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE (artt. 3-11)
-    CAPO III - ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (artt. 12 e 13)
-    CAPO IV – DISPOSZIONI FINALI (artt. 14 e 15)

La più articolata struttura del testo risponde all’esigenza di introdurre, come corpo a sé stante, le disposizioni che riguardano l’ l’Organismo indipendente di valutazione della performance, cui è destinato uno specifico capo.
Le premesse del provvedimento, rispetto al d.P.R. n. 315/2001, sono aggiornate alla normativa sopravvenuta e integrate con i richiami dalle disposizioni riguardanti la sostituzione dei servizi di controllo interno con l’Organismo indipendente di valutazione della performance.
L’articolo 1 dello schema esplicita il nuovo oggetto del regolamento che non riguarda, come per il d.P.R. n. 315 del 2001,  la sola organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, ma contiene anche disposizioni sulla istituzione e composizione dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.
    L’articolo 2 reca le definizioni che consentono una più agevole lettura del testo, aggiungendo, rispetto al testo del vigente regolamento, la definizione di “Oiv”, quale Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e quella di “Struttura tecnica”, quale struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all’articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.     
    L’articolo 3 dello schema, sull’indirizzo politico-amministrativo del Ministro e sulla funzione dei Sottosegretari di Stato, ripropone il contenuto dell’articolo 2 del d.P.R. n. 315 del 2001 con un aggiornamento del richiamo al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 300 (sostituito con il riferimento alle corrispondenti norme dell’attuale ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Al comma 2, rispetto al vigente testo, viene precisato che nello svolgimento delle loro funzioni delegate dal Ministro i Sottosegretari di Stato si avvalgono sia dell’Ufficio di Gabinetto che dell’Ufficio legislativo, ma ciascuno in relazione alle rispettive competenze. Viene offerta una riscrittura più chiara del medesimo comma.
L’articolo 4 dello schema, che contiene l’elenco degli Uffici di diretta collaborazione, è adeguato al nuovo assetto organizzativo che prevede la necessaria soppressione del Servizio di controllo interno e la voluta soppressione dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale.
 Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia, per effetto della riorganizzazione delineata dal presente provvedimento, sono dunque i seguenti:
a) Segreteria del Ministro;
b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato;
c) Gabinetto del Ministro;
d) Ufficio legislativo;
e) Ispettorato generale;
f) Ufficio comunicazione e stampa.
L’articolo 5, che esplicita i principi generali che regolano gli Uffici di diretta collaborazione, ha un contenuto identico (salvo i richiami interni al testo) all’articolo 4 del d.P.R. n. 315 del 2001, con correzioni esclusivamente di carattere stilistico.
L’articolo 6 ripropone senza alcuna modifica il contenuto dell’articolo 5 del vigente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione. E’ modificata la rubrica dell’articolo nel senso di rendere esplicito che il testo della disposizione si occupa anche della disciplina delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.
L’articolo 7, che reca la disciplina dell’Ufficio del Gabinetto del Ministro, è modificata, rispetto al vigente regolamento, nel senso di prevedere, nell’ambito di uno specifico settore di competenza, l’assorbimento di parte delle funzioni del soppresso Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale. Contestualmente, e secondo la linea di intervento illustrata in tema di attività internazionale, viene collocata nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto la funzione del Consigliere diplomatico del Ministro.
In particolare uno specifico ambito dell’Ufficio di Gabinetto che cura il coordinamento dell’attività internazionale, con la finalità di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nel campo delle relazioni europee ed internazionali, è previsto che svolga, in coordinamento con il Consigliere diplomatico del Ministro, funzioni di raccordo dell’attività svolta in sede europea e internazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, dagli uffici e dai dipartimenti del Ministero e che assicuri il raccordo degli uffici e dei dipartimenti del Ministero, per lo svolgimento da parte degli stessi dell’attività europea e internazionale, con il Ministero degli affari esteri e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea.  
E’ previsto, d’altra parte, che il Consigliere diplomatico fornisca supporto e assistenza all’autorità politica per lo svolgimento dell’attività europea e internazionale alle quali la medesima autorità partecipi direttamente; attività che nell’attuale assetto è di competenza dell’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale di cui si prevede la soppressione. Viene conseguentemente specificato che il Consigliere diplomatico di cui si avvale il Ministro è supportato dalle professionalità dell’Ufficio di Gabinetto, nella cui struttura, nella prospettiva della riforma, sono assorbite le funzioni e le competenze del soppresso Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale.
Attraverso una rimodulazione e specificazione delle competenze già attribuite all’Ufficio di Gabinetto in materia di attività economico-finanziarie, si delinea un’area di specifiche attribuzioni riguardanti la cura dell’attività di coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo e l’attività connessa alla presentazione dei principali documenti di finanza pubblica e della legge di bilancio, nonché la predisposizione, in raccordo con l’Ufficio legislativo, delle relazioni tecniche e delle norme di copertura di provvedimenti normativi di iniziativa dell’amministrazione. Competenze queste già oggi affidate al Gabinetto, che le ha efficacemente destinate ad uno specifico settore che le cura in via esclusiva.
    Restano ferme le competenze di carattere generale attribuite al Gabinetto come Ufficio di diretta collaborazione di cui si avvale il Ministro nell’espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo.
    L’articolo 8 sull’Ufficio legislativo contiene meri adeguamenti normativi ai commi 1 e 2: viene sostituito il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 con l’attuale richiamo al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    Rispetto all’attuale articolo 7 del d.P.R. n. 315 del 2001, è aggiunta una disposizione (comma 3) mediante la quale a norma dell’articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, l’Ufficio legislativo è individuato come ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all’effettuazione dell’analisi di impatto regolamentare e della valutazione dell’impatto della regolamentazione. Per lo svolgimento di tale funzione si prevede espressamente che l’Ufficio possa coinvolgere le articolazioni dell’amministrazione della giustizia interessate all’elaborazione dei contributi per l’effettuazione di AIR e VIR.
    L’articolo 9 ripropone il contenuto dell’articolo 8 del d.P.R. n. 315/2001 sull’Ispettorato generale.
    L’articolo 10 definisce i compiti del ridenominato Ufficio comunicazione e stampa, lasciandone inalterato il contenuto rispetto alla attuale formulazione.
    L’articolo 11 dello schema - concernente il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione ed il relativo trattamento economico - contiene adeguamenti dei richiami normativi e dei richiami interni, con modifiche conseguenti alla soppressione degli uffici come sopra illustrata. Può essere qui precisato, rimettendo il dettaglio alla relazione tecnica, che si provvede alla ridefinizione (da 210 a 201 unità) del contingente complessivo degli uffici di diretta collaborazione. Nell’originaria dotazione era ricompreso il personale del Servizio di controllo  interno, personale poi transitato alla Struttura Oiv. Nella formulazione dello schema di d.P.C.M. è inserita (all’articolo 13, comma 3) lo specifico contingente di personale assegnato alla struttura tecnica (8 unità), che va dunque sottratto al contingente complessivo, unitamente all’unità apicale del soppresso Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale.
    Al comma 4 dell’articolo in esame, nella parte in cui è attualmente previsto che il Ministro può nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario e un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e la devianza, si prevede che quest’ultima figura sia sostituita da un consigliere per le politiche di innovazione amministrativa.
    
    Il Capo III del provvedimento illustrato reca la disciplina, non contenuta nel regolamento vigente, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.
    L’Oiv, così definito all’articolo 2, sostituisce, a norma dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, i servizi di controllo interno per lo svolgimento, in piena autonomia, delle attività elencate al comma 4 del medesimo articolo 14 ora richiamato.
    Il comma 2-bis dello stesso articolo 14, inserito dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, stabilisce che l’Oiv è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti e che il Dipartimento della funzione pubblica stabilisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l’Organismo in forma monocratica.
    Nell’ambito di questa cornice normativa, richiamata nei punti essenziali, sono introdotti, nello schema di provvedimento illustrato, due disposizioni riguardanti l’istituzione dell’Oiv e la disciplina della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (definita Struttura tecnica all’articolo 2).
    In particolare, l’articolo 12 contiene disposizioni su costituzione, composizione e compiti dell’Oiv.
Si prevede, al comma 1, che l'Oiv svolga in piena autonomia le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.  Per l’esercizio delle sue funzioni sono dunque implicitamente richiamate tutte le competenze dell’Oiv previste dalla norma primaria.   
Il comma 2 dell’articolo illustrato richiama le disposizioni degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009 sulla costituzione dell’Oiv da effettuarsi con decreto del Ministro.
Il comma 3 dell’articolo illustrato disciplina la forma e le modalità di nomina dell’Oiv, stabilendo che essa è effettuata, previa procedura selettiva pubblica, con decreto del Ministro tra gli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2009 (Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica).
Il comma 4 dispone che ai componenti dell’Oiv è corrisposto un trattamento economico accessorio che, determinato, con decreto del Ministro in relazione alla complessità della struttura organizzativa dell’amministrazione su cui l’Oiv è destinato ad operare, nel limite delle risorse indicate dall’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale disposizione stabilisce che agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli Oiv si provvede nei limiti delle risorse destinate ai soppressi servizi di controllo interno.
All’articolo 13 è disciplinata la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, che opera presso l’Oiv con funzioni di supporto.
E’ previsto che il responsabile della Struttura tecnica sia nominato dal Ministro, sentito l’Oiv, tra il personale dell’amministrazione che deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
E’ quindi fissato il contingente di personale (non superiore a 8 unità, incluso il responsabile) assegnato alla Struttura tecnica e si prevede che al medesimo personale sia corrisposto un trattamento economico accessorio, determinato con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (vale a dire con decreto Giustizia-MEF), nei limiti di quanto previsto dall’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (nei limiti, cioè, delle risorse già destinate ai soppressi servizi di controllo interno).
Il Capo IV del testo contiene l’articolo 14 sulla disposizione finanziaria di neutralità della spesa e invarianza degli oneri (con la precisazione che, analogamente al vigente regolamento, il maggiore onere derivante dall’attribuzione dell’emolumento accessorio previsto ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di gabinetto, legislativo e ispettorato generale continua ad essere assicurato considerando indisponibili un numero di cinque incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale) e l’articolo 15 sull’abrogazione del d.P.R. 315 del 2001.