XVIII LEG. – ddl - Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione Europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996

aggiornamento: 23 luglio 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 20 marzo 2019

Schema di disegno di legge recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione Europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996”.”


Relazione Illustrativa

Indice


Art. 1- Autorizzazione alla ratifica
Art. 2- Ordine di esecuzione
Art. 3- Disposizioni finanziarie
Art. 4- Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1.  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 15.231 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui al predetto articolo 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazione Illustrativa

Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996.

Gli Stati membri dell'Unione europea, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione, considerano il miglioramento delle procedure di estradizione una questione d'interesse comune che rientra nella cooperazione prevista dal titolo VI del Trattato sull'Unione europea (nella forma vigente alla data della stipulazione della Convenzione) e segnatamente dall'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c).

Lo scopo è quello di migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri per quanto riguarda sia il perseguimento dei reati sia l'esecuzione delle condanne, tenuto conto che è interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, in quanto i loro sistemi di governo sono fondati sui princìpi democratici nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

È stato fatto specifico riferimento all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 10 marzo 1995, con il quale è stata stabilita la convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, e si è tenuto conto dell'interesse di concludere tra gli Stati membri dell'Unione europea una convenzione che integri la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le altre convenzioni vigenti in materia.

È infatti interesse comune degli Stati membri assicurare che le procedure di estradizione funzionino in maniera rapida ed efficace, nella misura in cui gli Stati membri rispettano gli obblighi stabiliti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

A differenza della maggior parte degli accordi conclusi nell'ambito del Consiglio d'Europa, che ammettono l'adesione di Stati esterni al Consiglio stesso, le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea.

Esse riguardano, quindi, realtà nazionali la cui normativa interna, segnatamente per quanto concerne i diritti dell'imputato e del condannato, risulta caratterizzata da un elevato grado di omogeneità.

In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i quali esistono rapporti di cooperazione internazionale.

L'attuazione, per quanto graduale, del cosiddetto «spazio giudiziario europeo» implica una riduzione degli ostacoli solitamente posti all'estradizione dalle inevitabili differenze normative esistenti tra i diversi Paesi.

L'accordo, in sostanza, comporta l'attuazione di quanto previsto, sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen, al quale il nostro Paese ha già da tempo aderito.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano la ratifica e l'esecuzione della Convenzione, l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 4 regola l'entrata in vigore.

L'articolo 1 della Convenzione detta le disposizioni generali e richiama le convenzioni vigenti in materia, di cui si intende completare le disposizioni e facilitare l'applicazione fra gli Stati membri. Il paragrafo 2 specifica che non è pregiudicata l'applicazione delle norme più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri, né delle intese convenute in materia di estradizione sulla base di una legislazione uniforme o di leggi che prevedono reciprocamente l'esecuzione, sul territorio di uno Stato membro, dei mandati di arresto emessi da un altro Stato membro.

L'articolo 2 definisce i fatti che danno luogo all'estradizione e specifica che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente.

L'articolo 3 disciplina l'ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estradizione secondo la legge dello Stato membro richiedente è configurato quale cospirazione o associazione per delinquere e prevede che l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richiesto non prevede che gli stessi fatti costituiscano reato, purché la cospirazione o l'associazione abbiano per fine la commissione di reati specificati dalle lettere a) e b) del paragrafo 1 dello stesso articolo 3.

L'articolo 4 esclude che la domanda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiutata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso da uno stabilimento penitenziario.

L'articolo 5 stabilisce che nessun reato può essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell'applicazione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici. Non sono modificate le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 5 della convenzione europea per la repressione del terrorismo.

L'articolo 6 disciplina l'estradizione in materia di reati fiscali, richiamando, oltre alla stessa Convenzione, anche la convenzione europea di estradizione e il trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, del 27 giugno 1962 (trattato Benelux). È previsto che l'estradizione non possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio.

L'articolo 7 disciplina l'estradizione dei nazionali e stabilisce la validità di cinque anni per le riserve espresse da ciascuno Stato membro ai sensi del paragrafo 2.

L'articolo 8 afferma che per i reati prescritti l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che secondo la legge dello Stato membro richiesto l'azione penale o la pena sono prescritte. È espressamente previsto che lo Stato membro richiesto abbia la facoltà di non applicare tale disposizione quando la domanda di estradizione è basata sui fatti che, secondo la sua legge penale, rientrano nella giurisdizione del medesimo Stato membro.

L'articolo 9 prevede che l'estradizione non è concessa per un reato coperto da amnistia nello Stato membro richiesto, qualora detto Stato sia competente a perseguire il reato in questione secondo la propria legge penale.

L'articolo 10 stabilisce che per fatti commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale o essere giudicata senza che sia necessario raccogliere il consenso dello Stato membro richiesto nei casi stabiliti dalle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 1.

L'articolo 11 stabilisce una presunzione di consenso dello Stato membro richiesto, salva indicazione contraria nel concedere l'estradizione in un caso particolare, fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 10 quando lo Stato membro dichiari, in un caso particolare, che non si deve presumere il suo consenso come dato.

L'articolo 12 dispone che non si applicano alle domande di riestradizione da uno Stato membro verso un altro l'articolo 15 della convenzione europea di estradizione e l'articolo 14, paragrafo 1, del trattato Benelux.

L'articolo 13 stabilisce che ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale o, se il sistema costituzionale lo prevede, autorità centrali incaricate di trasmettere e di ricevere le domande di estradizione e i necessari documenti giustificativi, oltre alla corrispondenza ufficiale riguardante le domande di estradizione. È consentito trasmettere via fax la domanda di estradizione e i documenti di cui al paragrafo 1. È altresì previsto che gli Stati membri si consultino reciprocamente in merito alle disposizioni pratiche di applicazione dell'articolo e che l'autorità centrale dello Stato membro richiedente certifichi nella sua domanda che i documenti trasmessi a sostegno della stessa corrispondono agli originali.

L'articolo 14 tratta delle informazioni complementari di cui all'articolo 13 della convenzione europea di estradizione o all'articolo 12 del trattato Benelux; l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'autenticazione, salve disposizioni contrarie espresse dalla stessa Convenzione, dei documenti, o copie di essi, trasmessi ai fini dell'estradizione.

L'articolo 16 disciplina le ipotesi di transito, ai sensi dell'articolo 21 della convenzione europea di estradizione e dell'articolo 21 del trattato Benelux, attraverso il territorio di uno Stato membro verso un altro Stato membro.

L'articolo 17 stabilisce che la Convenzione non può essere oggetto di alcuna riserva ad eccezione di quelle che essa prevede espressamente.

L'articolo 18 regola l'entrata in vigore richiamando le rispettive norme costituzionali degli Stati membri.

L'articolo 19 dispone che la Convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea e l'articolo 20 individua il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea quale depositario della Convenzione.

L'Allegato alla Convenzione reca la dichiarazione comune relativa al diritto d'asilo; la dichiarazione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia relativa all'articolo 7 della Convenzione; la dichiarazione relativa al concetto di «nazionali»; la dichiarazione della Grecia relativa all'articolo 5 della Convenzione; la dichiarazione del Portogallo riguardo all'estradizione richiesta per un reato cui corrisponde una pena o misura di sicurezza a carattere perpetuo; la dichiarazione del Consiglio relativa al seguito della Convenzione, con la quale il Consiglio afferma che ritiene opportuno procedere, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, a un esame periodico dell'attuazione e del funzionamento della Convenzione, della possibilità di modificare le riserve espresse o di ritirare tali riserve e del funzionamento delle procedure di estradizione in una prospettiva generale.