XVIII LEG - ddl - Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2019, n.2 - Rinnovo consigli ordini circondariali forensi (DISEGNO DI LEGGE DECADUTO PER MANCATA CONVERSIONE)

aggiornamento: 22 luglio 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 gennaio 2019

Conversione in legge del decreto-legge  11 gennaio 2019, n.2 recante: "Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi"."

 

Relazione illustrativa

 

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2, recante misure urgenti e indifferibili per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Relazione illustrativa

Il presente decreto-legge reca misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 12 luglio 2017, n. 113.

La straordinaria necessità e urgenza del provvedimento è determinata dall'esigenza di prevenire – in sede di rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018 – incertezze applicative derivanti dal contrasto interpretativo reso palese dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, n. 32781/2018, depositata in data 19 dicembre 2018, che ha cassato la sentenza del Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale n. 80/2018 (RG N. 248/17), disattendendone le premesse interpretative in ordine alla portata dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 (Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi), secondo il quale « i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi ».

Secondo la citata sentenza del Consiglio nazionale forense, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, non si dovrebbe tener conto dei mandati espletati prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 2017, n. 113, laddove secondo la menzionata sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite civili, n. 32781/2018, ai fini del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si deve tener conto sia dei mandati iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia di quelli svolti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima e anteriormente alla legge 12 luglio 2017, n. 113.

Con l'intervento normativo urgente qui illustrato si intende confermare, con norma di interpretazione autentica, la posizione ermeneutica assunta dalla Corte di cassazione.

Il decreto è composto di tre articoli.

L'articolo 1, comma 1, contiene la norma di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, e stabilisce che la predetta disposizione sia interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto del cumulo di mandati, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima dell'entrata in vigore della legge, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Si chiarisce in tal modo che, anche in sede di prima applicazione, ai fini del divieto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge n. 113 del 2017, si tiene conto anche dei mandati svolti anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge, inclusi quelli iniziati prima dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247, fermo quanto disposto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113, in ordine, rispettivamente, alla possibilità di ricandidarsi quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e all'irrilevanza dei mandati di durata inferiore ai due anni.

Tale opzione interpretativa è coerente con la norma transitoria di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 113 del 2017, a norma del quale « In sede di prima applicazione, la durata dei consigli dell'ordine, ivi compresi quelli eletti ai sensi dei commi 1 e 2, è stabilita comunque alla scadenza del 31 dicembre 2018, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della presente legge », le quali includono, al comma 3, il divieto di cui si tratta.

L'interpretazione accolta al comma illustrato appare inoltre maggiormente conforme alla ratio della legge n. 113 del 2017, volta a promuovere il pluralismo e il ricambio nella rappresentanza professionale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto dispone la proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, stabilendo che per il rinnovo dei consigli degli ordini circondariali degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si svolge entro il mese di luglio 2019.

Tale previsione è volta a consentire ai consigli uscenti degli ordini circondariali di valutare la possibilità di una rimodulazione dei tempi dei procedimenti elettorali già avviati in relazione alla disposizione interpretativa che si introduce, ciò al fine di prevenire successive, eventuali, contestazioni dell'esito elettorale. Al differimento dei tempi per la convocazione dell'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge n. 247 del 2012 consegue la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 113 del 2017.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, in considerazione dell'estrema urgenza dell'intervento normativo che si illustra, stabilisce l'entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.