XVIII LEG – ddl - Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

aggiornamento: 22 luglio 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 28 novembre 2018

Schema di disegno di legge recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"."

 

Relazione illustrativa

 
Indice

Art. 1 - Obbligo di riferire la notizia del reato
Art. 2 - Assunzione di informazioni
Art. 3 - Atti diretti e atti delegati
Art. 4 - Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
Art. 5 - Formazione degli operatori di polizia
Art. 6 - Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena
Art. 7- Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio
Art. 8 - Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie
Art. 9 - Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
Art. 10 - Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
Art. 11 - Modifiche all'articolo 577 del codice penale
Art. 12 - Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 13 - Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale
Art. 14 - Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale
Art. 15 - Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale
Art. 16 - Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale
Art. 17 - Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori
Art. 18 - Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza
Art. 19 - Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato
Art. 20 - Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
Art. 21 - Clausola di invarianza finanziaria

 

Art. 1
(Obbligo di riferire la notizia del reato)

  1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, ».

 

Art. 2
(Assunzione di informazioni)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
    « 1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa ».
     

Art. 3
(Atti diretti e atti delegati)

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
    « 2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612- bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.
    2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell'attività nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 357 ».
     

Art. 4
(Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:
    « Art. 387-bis. – (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)–Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 5
(Formazione degli operatori di polizia)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.


Art. 6
(Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)

  1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
    « Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.


Art. 7
(Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio)

  1. Dopo l'articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:
    « Art. 558-bis. – (Costrizione o induzione al matrimonio) – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
    La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
    La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.
    La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.
    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia ».


Art. 8
(Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie)

  1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    « 1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
    a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
    b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

    2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.


Art. 9
(Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonché al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

  1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le parole: « , contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, » sono sostituite dalle seguenti: « e contro la libertà personale, ».
  2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: « da due a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni »;
    b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
    « La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi »;
    c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato ».
  3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « da sei mesi a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da un anno a sei anni e sei mesi ».
  4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: « del delitto di cui all'articolo 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis ».
  5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: « di cui » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori ».


Art. 10
(Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
    « Art. 612-ter. – (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) –Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
    La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.
    La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
    La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
    Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».


Art. 11
(Modifiche all'articolo 577 del codice penale)

  1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: « o il discendente » sono inserite le seguenti: « anche per effetto di adozione di minorenne » e le parole: « o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente » sono sostituite dalle seguenti: « o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva »;
    b) al secondo comma, dopo le parole: « l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, » sono inserite le seguenti: « la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, » e dopo le parole: « la sorella, » sono inserite le seguenti: « l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, »;
    c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
    « Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste ».

Art. 12
(Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale è inserito il seguente:
    « Art. 583-quinquies. – (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) – Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
    La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno ».
  2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo la parola: « 572, » è inserita la seguente: « 583-quinquies, ».
  3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4 è abrogato.
  4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 583-bis » è inserita la seguente: « , 583-quinquies ».
  5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-quater, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 583-quinquies, »;
    b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: « per i delitti di cui agli articoli » è inserita la seguente: « 583-quinquies, ».


Art. 13
(Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e 609-octies del codice penale)

  1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni ».
  2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma:

    1) all'alinea, le parole: « La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis » sono sostituite dalle seguenti: « La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti »;
    2) il numero 1) è sostituito dal seguente:
    « 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore »;
    3) il numero 5) è sostituito dal seguente:
    « 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto »;

    b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
    « La pena stabilita dall'articolo 609-bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci ».
  3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
    « La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi »;
    b) al terzo comma, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».
  4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: « articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 609-bis e 609-ter »;
    b) al secondo comma, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dodici »;
    c) al quarto comma, il numero 5) è abrogato.
  5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da otto a quattordici anni »;
    b) al terzo comma, le parole: « La pena è aumentata se concorre taluna delle » sono sostituite dalle seguenti: « Si applicano le ».


Art. 14
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del codice di procedura penale)

  1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
    « Art. 64-bis. – (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile) – 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente ».
  2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di procedura penale, le parole: « e alle case rifugio » sono sostituite dalle seguenti: « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato ».
  3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: « anni sedici » sono sostituite dalle seguenti: « anni diciotto ».


Art. 15
(Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « 1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale ».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis ».
  3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: « alla parte offesa » sono inserite le seguenti: « e, ove nominato, al suo difensore ».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale, le parole: « al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » sono sostituite dalle seguenti: « alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    « 1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne dà immediata comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore ».


Art. 16
(Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo la parola: « 612-bis » è inserita la seguente: « , 612-ter ».


Art. 17
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: « nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice »;
    b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    « 1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari »;
    c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori ».


Art. 18
(Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza)

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le parole da: « , riservando un terzo » fino alla fine della lettera sono soppresse.


Art. 19
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato)

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 1, le parole: « la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « la procura della Repubblica presso il tribunale »;
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: « procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « procura della Repubblica presso il tribunale »;
    c) all'articolo 4, le parole: « procura generale della Repubblica presso la corte d'appello » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « procura della Repubblica presso il tribunale »;
    d) all'articolo 7, comma 1, le parole: « delle procure generali presso le corti d'appello » sono sostituite dalle seguenti: « delle procure della Repubblica presso i tribunali ».


Art. 20
(Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti)

  1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: « secondo comma, del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché per il delitto di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale ».


Art. 21
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Relazione illustrativa (riferita al provvedimento approvato al CDM del 28 novembre 2018)

 

Il presente disegno di legge, recante «Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», contiene interventi sul codice di procedura penale accomunati dalla finalità di evitare che eventuali stasi, nell'acquisizione e nell'iscrizione delle notizie di reato o nello svolgimento delle indagini preliminari, possano pregiudicare la tempestività di interventi, cautelari o di prevenzione, a tutela delle vittime dei reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Gli obiettivi sono quello di garantire l'immediata instaurazione e progressione del procedimento penale, al fine di pervenire, ove necessario, nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti di protezione o di divieto di avvicinamento, e quello di impedire che ingiustificabili stasi procedimentali possano porre ulteriormente in pericolo la vita e l'incolumità fisica delle vittime di violenza domestica e di genere.

Al fine di predisporre un'adeguata tutela in favore delle vittime dei suddetti reati e di dare attuazione alla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, già il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, è intervenuto sulle modalità di assunzione di sommarie informazioni o della testimonianza delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità (concetto di cui il legislatore ha fornito la nozione all'articolo 90-quater del codice di procedura penale) nel caso in cui il pubblico ministero ritenga utile o necessaria ai fini dell'indagine l'audizione medesima. Con il presente intervento normativo si intende evitare vuoti di tutela e garantire alla persona offesa dai reati indicati, indipendentemente dalla sussistenza della condizione di cui all'articolo 90-quater del codice di procedura penale, di essere sentita nel più breve tempo con dichiarazioni che rappresenteranno il fulcro centrale del procedimento e un elemento di valutazione imprescindibile per l'autorità giudiziaria chiamata, tra l'altro, ad attivare eventuali strumenti cautelari, ove non ostino primarie esigenze investigative o di tutela della vittima medesima.

Le predette esigenze di completezza della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, dunque, sono alla base degli interventi di modifica alle norme del codice di procedura penale.

In primo luogo si integra l'articolo 347 del codice di procedura penale, vertente sull'obbligo della polizia giudiziaria di riferire al pubblico ministero le notizie di reato acquisite. Con l'articolo 1 del disegno di legge, infatti, l'articolo 347 viene modificato al fine di estendere ai delitti di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza il regime speciale attualmente previsto per i gravi delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale: in tal modo la polizia giudiziaria sarà sempre tenuta a comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato, anche in forma orale.

Con questa norma si esclude ogni discrezionalità nella scelta dello strumento comunicativo della notizia di reato: la polizia giudiziaria, infatti, dovrà attivarsi «immediatamente», senza alcuna possibilità di valutare se ricorrano ragioni di urgenza o no. Imponendo l'immediata comunicazione della notizia di reato, infatti, si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare, e spesso porta, a un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. L'intervento normativo proposto è quindi conforme alle indicazioni della direttiva 2012/29/UE, con l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti «di protezione o di non avvicinamento».

Con l'articolo 2 viene introdotto un nuovo comma nell'articolo 362 del codice di procedura penale. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero dovrà procedere all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima del reato entro il termine di tre giorni dall'iscrizione del procedimento.

Nello spirito delle disposizioni della direttiva più volte citata che, nel prevedere l'audizione della vittima, richiede che essa si svolga «senza ritardo», la norma si propone di garantire il diritto della vittima all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria e di evitare stasi procedimentali che ritarderebbero senza motivo la possibile attivazione di interventi impeditivi della reiterazione della condotta o dell'aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, sempre che non sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini che giustifichino il rinvio dell'assunzione delle informazioni.

Il margine di valutazione delle esigenze investigative appare, poi, necessario anche al fine di tutelare nel modo migliore proprio la persona offesa, attraverso un celere intervento – se del caso di natura cautelare – in ogni ipotesi in cui il pubblico ministero, già sulla base degli atti trasmessi con la comunicazione della notizia di reato, si trovi a disporre di gravi indizi di colpevolezza, oltreché di elementi relativi alla sussistenza di esigenze cautelari.

Il terzo intervento riguarda l'articolo 370 del codice di procedura penale. L'articolo 3 del disegno di legge, infatti, integra tale disposizione imponendo alla polizia giudiziaria di adottare un percorso preferenziale nella trattazione delle indagini delegate dal pubblico ministero che riguardino i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni aggravate commessi in contesti familiari o nell'ambito di relazioni di convivenza.

Da un lato, infatti, la polizia giudiziaria deve compiere senza ritardo gli atti delegati dal pubblico ministero, nel caso in cui si proceda per uno dei reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dall'articolo 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma, del medesimo codice. Con pari tempestività dovranno essere documentati e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria i risultati degli accertamenti compiuti.

Come visto a proposito dell'intervento sull'articolo 347 del codice di procedura penale, anche in questo caso si introduce una presunzione legale di urgenza per le indagini delegate dal pubblico ministero in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

L'articolo 4, concernente la formazione degli operatori di polizia, prescrive che la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di polizia penitenziaria organizzino presso i rispettivi istituti di formazione corsi, con obbligo di frequenza, destinati al personale, individuato dall'amministrazione di appartenenza, il quale eserciti funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 582 (quest'ultimo nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo e secondo comma) del codice penale, nonché al personale impegnato nel trattamento penitenziario delle persone condannate per tali delitti.

La norma persegue l'obiettivo di fornire al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di polizia penitenziaria le cognizioni specialistiche necessarie a trattare, sul piano della prevenzione e del perseguimento dei reati, i casi di violenza domestica e di genere che assumano rilevanza penale ai sensi delle menzionate norme incriminatrici.

È stabilito un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge per l'attivazione dei suddetti corsi.

Allo scopo di assicurare l'omogeneità di tali corsi formativi, è previsto che i contenuti di essi siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
Il rinvio a tale provvedimento è giustificato dalla natura tecnica delle prescrizioni, le quali devono essere definite alla luce delle peculiarità criminologiche delle fattispecie delittuose contemplate dalla norma primaria.

Il complesso degli interventi di modifica sopra illustrati, con riguardo sia al sistema processuale penale che alla formazione del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di polizia penitenziaria, dà piena attuazione a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011), ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, in particolare dagli articoli 15 e 50, riguardanti, rispettivamente, la formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza e la tempestività e adeguatezza della protezione offerta alla vittima, anche con riguardo alle modalità di raccolta delle prove dei reati.