XVIII LEG - Schema di D.Lgs - codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155

aggiornamento: 31 gennaio 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 gennaio 2019

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 8 novembre 2018

Schema di degreto legislativo recante" Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155."

 

Relazione illustrativa

 Indice


PARTE PRIMA - CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1   -  Ambito di applicazione
Art. 2   -  Definizioni

CAPO II - PRINCIPI GENERALI
SEZIONE I - OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA

Art. 3    -  Doveri del debitore
Art. 4    -   Doveri delle parti
Art. 5    -   Doveri e prerogative delle autorità preposte

SEZIONE II - ECONOMICITA’ DELLE PROCEDURE

Art. 6    -    Prededucibilità dei crediti

SEZIONE III - PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE

Art. 7    -    Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell’insolvenza
Art. 8   -    Durata massima delle misure protettive
Art. 9    -    Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
Art. 10  -    Comunicazioni telematiche

SEZIONE IV - GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE

Art. 11    -    Attribuzione della giurisdizione

TITOLO II - PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
CAPO I - STRUMENTI DI ALLERTA

Art. 12    -    Nozione, effetti e ambito di applicazione
Art. 13   -    Indicatori della crisi
Art. 14    -   Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari
Art. 15   -    Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

CAPO II - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

Art. 16    -    OCRI
Art. 17    -    Nomina e composizione del collegio
Art. 18   -    Audizione del debitore

CAPO III - PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 19   -    Composizione della crisi
Art. 20   -    Misure protettive
Art. 21   -    Conclusione del procedimento
Art. 22    -    Segnalazione al pubblico ministero
Art. 23    -    Liquidazione del compenso

CAPO IV - MISURE PREMIALI

Art. 24    -    Tempestività dell’iniziativa
Art. 25    -    Misure premiali

TITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
CAPO I - GIURISDIZIONE

Art. 26    -    Giurisdizione italiana

CAPO II - COMPETENZA

Art. 27    -    Competenza per materia e per territorio
Art. 28    -    Trasferimento del centro degli interessi principali
Art. 29   -    Incompetenza
Art. 30    -    Conflitto positivo di competenza
Art. 31    -    Salvezza degli effetti
Art. 32    -    Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione

CAPO III - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL DEBITORE

Art. 33   -    Cessazione dell’attività
Art. 34   -    Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
Art. 35    -    Morte del debitore
Art. 36    -    Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

CAPO IV - ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
SEZIONE I - INIZIATIVA PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA

Art. 37  -    Iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza
Art. 38    -    Iniziativa del pubblico ministero
Art. 39   -    Obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza

SEZIONE II
PROCEDIMENTO UNITARIO PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA

Art. 40   -    Domanda di accesso alla procedura
Art. 41   -    Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale
Art. 42   -    Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo
Art. 43   -   Rinuncia alla domanda
Art. 44   -   Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione
Art. 45   -   Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
Art. 46   -    Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione
Art. 47   -   Apertura del concordato preventivo
Art. 48   -   Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 49   -   Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
Art. 50   -   Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
Art. 51   -   Impugnazioni
Art. 52   -   Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi
Art. 53   -   Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

SEZIONE III - MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Art. 54   -   Misure cautelari e protettive
Art. 55   -   Procedimenti

TITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
CAPO I - ACCORDI
SEZIONE I - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

Art. 56   -   Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

SEZIONE II - ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL’IMPRENDITORE

Art. 57    -    Accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 58    -    Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
Art. 59    -    Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
Art. 60    -    Accordi di ristrutturazione agevolati
Art. 61    -    Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
Art. 62    -    Convenzione di moratoria
Art. 63    -    Transazione fiscale e accordi sui crediti contributivi
Art. 64    -    Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

CAPO II - PROCEDRE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 65   -    Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
Art. 66   -    Procedure familiari

SEZIONE II - RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 67   -    Piano di ristrutturazione dei debiti
Art. 68   -    Presentazione della domanda e attività dell’OCC
Art. 69   -    Condizioni soggettive ostative
Art. 70   -   Omologazione del piano
Art. 71   -    Esecuzione del piano
Art. 72   -   Revoca dell’omologazione
Art. 73   -   Conversione in procedura liquidatoria

SEZIONE III - CONCORDATO MINORE

Art. 74    -    Proposta di concordato minore
Art. 75    -    Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
Art. 76    -    Presentazione della domanda e attività dell’OCC
Art. 77    -    Inammissibilità della domanda di concordato minore
Art. 78    -    Procedimento
Art. 79    -    Maggioranza per l’approvazione del concordato minore
Art. 80    -    Omologazione del concordato minore
Art. 81    -    Esecuzione del concordato minore
Art. 82    -    Revoca dell’omologazione
Art. 83    -    Conversione in procedura liquidatoria

CAPO III - CONCORDATO PREVENTIVO
SEZIONE I - PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

Art. 84    -    Finalità del concordato preventivo
Art. 85    -    Presupposti per l’accesso alla procedura
Art. 86    -    Moratoria nel concordato in continuità
Art. 87    -    Piano di concordato
Art. 88    -    Trattamento dei crediti tributari e contributivi
Art. 89    -    Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
Art. 90    -    Proposte concorrenti
Art. 91    -    Offerte concorrenti

SEZIONE II - ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Art. 92    -    Commissario giudiziale
Art. 93   -    Pubblicità del decreto

SEZIONE III - EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 94    -    Effetti della presentazione della domanda di concordato
Art. 95    -    Disposizioni speciali nel concordato in continuità
Art. 96    -    Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
Art. 97    -    Contratti pendenti
Art. 98    -    Prededuzione nel concordato preventivo
Art. 99    -    Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti
Art. 100   -   Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
Art. 101   -   Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
Art. 102   -   Finanziamenti prededucibili dei soci

SEZIONE IV - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 103   -   Scritture contabili
Art. 104   -   Convocazione dei creditori
Art. 105   -   Operazioni e relazione del commissario
Art. 106   -   Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

SEZIONE v  - VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 107   -    Voto dei creditori
Art. 108   -   Ammissione provvisoria dei crediti contestati
Art. 109   -   Maggioranza per l'approvazione del concordato
Art. 110   -   Adesioni alla proposta di concordato
Art. 111   -   Mancata approvazione del concordato

SEZIONE VI - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 112   -    Giudizio di omologazione
Art. 113   -    Chiusura della procedura
Art. 114   -    Cessioni dei beni
Art. 115   -    Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni
Art. 116   -    Trasformazione, fusione o scissione
Art. 117   -    Effetti del concordato per i creditori
Art. 118    -    Esecuzione del concordato
Art. 119    -    Risoluzione del concordato
Art. 120    -    Annullamento del concordato

TITOLO V - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CAPO I - IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA’
SEZIONE I - PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI

Art. 121    -    Presupposti della liquidazione giudiziale
Art. 122   -    Poteri del tribunale concorsuale
Art. 123    -    Poteri del giudice delegato
Art. 124    -    Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
Art. 125    -    Nomina del curatore
Art. 126    -    Accettazione del curatore
Art. 127    -    Qualità di pubblico ufficiale
Art. 128    -    Gestione della procedura
Art. 129    -    Esercizio delle attribuzioni del curatore
Art. 130    -    Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore
Art. 131    -    Deposito delle somme riscosse
Art. 132    -    Integrazione dei poteri del curatore
Art. 133    -    Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore
Art. 134    -    Revoca del curatore
Art. 135    -    Sostituzione del curatore
Art. 136    -    Responsabilità del curatore
Art. 137    -    Compenso del curatore
Art. 138    -    Nomina del comitato dei creditori
Art. 139    -    Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori
Art. 140    -    Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti
Art. 141    -    Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

SEZIONE II - EFFETTI DELL’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE

Art. 142    -    Beni del debitore
Art. 143    -    Rapporti processuali
Art. 144    -    Atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale
Art. 145    -    Formalità eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale
Art. 146    -    Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
Art. 147    -    Alimenti ed abitazione del debitore
Art. 148    -    Corrispondenza diretta al debitore
Art. 149    -    Obblighi del debitore

SEZIONE III - EFFETTI DELL’APERTURA DELLA LIQUIDAZONE GIUDIZALE PER I CREDITORI

Art. 150    -    Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Art. 151    -    Concorso dei creditori
Art. 152    -    Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
Art. 153    -    Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo
Art. 154    -    Crediti pecuniari
Art. 155    -    Compensazione
Art. 156    -    Crediti infruttiferi
Art. 157    -    Obbligazioni ed altri titoli di debito
Art. 158    -    Crediti non pecuniari
Art. 159    -    Rendita perpetua e rendita vitalizia
Art. 160    -    Creditore di più coobbligati solidali
Art. 161    -    Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
Art. 162    -    Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

SEZIONE IV - EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

Art. 163    -    Atti a titolo gratuito
Art. 164    -    Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
Art. 165    -    Azione revocatoria ordinaria
Art. 166    -    Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
Art. 167    -    Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 168    -    Pagamento di cambiale scaduta
Art. 169    -    Atti compiuti tra coniugi, parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto
Art. 170    -    Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia
Art. 171    -    Effetti della revocazione

SEZIONE V - EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

Art. 172   -    Rapporti pendenti
Art. 173    -    Contratti preliminari
Art. 174    -    Contratti relativi a immobili da costruire
Art. 175   -    Contratti di carattere personale
Art. 176    -    Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Art. 177    -    Locazione finanziaria
Art. 178    -    Vendita con riserva di proprietà
Art. 179    -    Contratti ad esecuzione continuata o periodica
Art. 180    -    Restituzione di cose non pagate
Art. 181    -    Contratto di borsa a termine
Art. 182    -    Associazione in partecipazione
Art. 183    -    Conto corrente, mandato, commissione
Art. 184    -    Contratto di affitto di azienda
Art. 185    -    Contratto di locazione di immobili
Art. 186    -    Contratto di appalto
Art. 187    -    Contratto di assicurazione
Art. 188    -    Contratto di edizione
Art. 189    -    Rapporti di lavoro subordinato
Art. 190    -    Trattamento  NASpI
Art. 191    -    Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
Art. 192    -    Clausola arbitrale

CAPO II - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 193   -    Sigilli
Art. 194    -    Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
Art. 195    -    Inventario
Art. 196    -    Inventario di altri beni
Art. 197    -    Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
Art. 198    -    Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
Art. 199    -    Fascicolo della procedura

CAPO III - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 200    -    Avviso ai creditori e agli altri interessati
Art. 201    -    Domanda di ammissione al passivo
Art. 202    -    Effetti della domanda
Art. 203    -    Progetto di stato passivo e udienza di discussione
Art. 204    -    Formazione ed esecutività dello stato passivo
Art. 205    -    Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
Art. 206    -    Impugnazioni
Art. 207    -    Procedimento
Art. 208    -    Domande tardive
Art. 209    -    Previsione di insufficiente realizzo
Art. 210    -    Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

CAPO IV - ESERCIZIO DELL’IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 211    -    Esercizio dell’impresa del debitore
Art. 212    -    Affitto dell’azienda o di suoi rami
Art. 213    -    Programma di liquidazione

SEZIONE II - VENDITA DEI BENI

Art. 214    -    Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
Art. 215   -    Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
Art. 216    -    Modalità della liquidazione
Art. 217    -    Poteri del giudice delegato
Art. 218    -    Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
Art. 219    -    Procedimento di distribuzione della somma ricavata

CAPO V - RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO

Art. 220    -    Procedimento di ripartizione
Art. 221    -    Ordine di distribuzione delle somme
Art. 222    -    Disciplina dei crediti prededucibili
Art. 223   -    Conti speciali
Art. 224    -    Crediti assistiti da prelazione
Art. 225    -    Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
Art. 226    -    Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Art. 227    -    Ripartizioni parziali
Art. 228    -    Scioglimento delle ammissioni con riserva
Art. 229    -    Restituzione di somme riscosse
Art. 230    -    Pagamento ai creditori
Art. 231   -    Rendiconto del curatore
Art. 232    -    Ripartizione finale

CAPO VI - CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 233   -    Casi di chiusura
Art. 234    -    Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
Art. 235    -    Decreto di chiusura
Art. 236    -    Effetti della chiusura
Art. 237    -    Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
Art. 238    -    Concorso dei vecchi e nuovi creditori
Art. 239    -    Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

CAPO VII - CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 240   -    Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 241    -    Esame della proposta e comunicazione ai creditori
Art. 242    -    Concordato nel caso di numerosi creditori
Art. 243    -    Voto nel concordato
Art. 244    -    Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 245    -    Giudizio di omologazione
Art. 246    -    Efficacia del decreto
Art. 247    -    Reclamo
Art. 248    -    Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 249    -    Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 250    -    Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 251    -    Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 252    -    Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
Art. 253    -    Nuova proposta di concordato

CAPO VIII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETA’

Art. 254    -    Doveri degli amministratori e dei liquidatori
Art. 255   -    Azioni di responsabilità
Art. 256    -    Società con soci a responsabilità illimitata
Art. 257    -    Liquidazione giudiziale della società e dei soci
Art. 258    -    Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
Art. 259    -    Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
Art. 260    -    Versamenti dei soci a responsabilità limitata
Art. 261    -    Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
Art. 262    -    Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Art. 263    -    Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
Art. 264    -    Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea
Art. 265    -    Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
Art. 266    -    Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
Art. 267    -    Concordato del socio

CAPO IX - LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 268    -    Liquidazione controllata
Art. 269    -    Domanda del debitore
Art. 270    -    Apertura della liquidazione controllata
Art. 271    -    Concorso di procedure
Art. 272    -    Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
Art. 273    -    Formazione del passivo
Art. 274    -    Azioni del liquidatore
Art. 275    -    Esecuzione del programma di liquidazione
Art. 276    -    Chiusura della procedura
Art. 277    -    Creditori posteriori

CAPO X - ESDEBITAZIONE
SEZIONE I - CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Art. 278   -    Oggetto e ambito di applicazione
Art. 279    -    Condizioni temporali di accesso
Art. 280    -    Condizioni per l’esdebitazione
Art. 281    -    Procedimento

SEZIONE II - ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 282    -    Esdebitazione di diritto
Art. 283    -    Debitore incapiente

TITOLO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE
CAPO I - REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO

Art. 284    -    Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo
Art. 285    -    Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tuteladei creditorie dei soci
Art. 286    -    Procedimento di concordato di gruppo

CAPO II - PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 287    -    Liquidazione giudiziale di gruppo
Art. 288    -    Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

CAPO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA  DI IMPRESE APPARTENENTI AD UN GRUPPO

Art. 289    -    Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 290    -    Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
Art. 291    -    Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo
Art. 292    -    Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

TITOLO VII - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
CAPO I - NATURA E NORME APPLICABILI

Art. 293   -    Disciplina applicabile e presupposti
Art. 294    -    Rinvio alle norme speciali

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 295    -   Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
Art. 296    -   Rapporto tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa
Art. 297    -    Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa
Art. 298    -   Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Art. 299    -    Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza
Art. 300    -   Provvedimento di liquidazione
Art. 301    -    Organi della liquidazione coatta amministrativa
Art. 302    -    Responsabilità del commissario liquidatore
Art. 303    -    Effetti del provvedimento di liquidazione
Art. 304    -    Effetti del provvedimento di liquidazione
Art. 305    -    Commissario liquidatore
Art. 306    -    Relazione del commissario
Art. 307    -    Poteri del commissario
Art. 308    -    Comunicazione ai creditori e ai terzi
Art. 309    -    Domande dei creditori e dei terzi
Art. 310    -    Formazione dello stato passivo
Art. 311    -    Liquidazione dell'attivo
Art. 312    -    Ripartizione dell'attivo
Art. 313    -    Chiusura della liquidazione
Art. 314    -    Concordato della liquidazione
Art. 315    -  Risoluzione e annullamento del concordato

CAPO III - FUNZIONI DELLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA  PER LA CRISI E L’INSOLVENZA

Art. 316   -    Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

TITOLO VIII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

Art. 317    -    Principio di prevalenza delle misure cautelari reali tutela dei terzi
Art. 318    -    Sequestro preventivo
Art. 319    -    Sequestro conservativo
Art. 320    -    Legittimazione del curatore
Art. 321    -    Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

TITOLO IX - DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I - REATI COMMESSI DALL’IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 322    -    Bancarotta fraudolenta
Art. 323    -    Bancarotta semplice
Art. 324    -    Esenzioni dai reati di bancarotta
Art. 325    -    Ricorso abusivo al credito
Art. 326    -    Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
Art. 327    -    Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 328    -    Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

CAPO II - REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL’IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 329    -    Fatti di bancarotta fraudolenta
Art. 330    -    Fatti di bancarotta semplice
Art. 331    -    Ricorso abusivo al credito
Art. 332    -    Denuncia di crediti inesistenti
Art. 333    -    Reati dell’institore
Art. 334    -    Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale
Art. 335    -    Accettazione di retribuzione non dovuta
Art. 336    -    Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale
Art. 337    -    Coadiutori del curatore
Art. 338    -    Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 339    -    Mercato di voto
Art. 340    -    Esercizio abusivo di attività commerciale

CAPO III - DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONI DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 341    -    Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria
Art. 342    -    Falso in attestazioni e relazioni
Art. 343    -    Liquidazione coatta amministrativa

CAPO IV - REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Art. 344   -    Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo di composizione della crisi
Art. 345    -    Falso nelle attestazioni dei component dell’OCRI

CAPO V - DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Art. 346    -    Esercizio dell’azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
Art. 347    -    Costituzione di parte civile

TITOLO X - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 348    -    Adeguamento delle soglie dell’impresa minore
Art. 349    -    Sostituzione dei termini fallimento e fallito
Art. 350    -    Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinari
Art. 351    -    Disposizioni sui compensi dell’OCRI
Art. 352    -    Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI
Art. 353    -    Istituzione di un osservatorio permanente
Art. 354    -    Adeguamento dei parametri
Art. 355    -    Relazione al Parlamento

CAPO II - ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE

Art. 356    -    Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza
Art. 357    -    Funzionamento dell’albo
Art. 358    -    Requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure

CAPO III - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Art. 359    -    Area web riservata
Art. 360    -    Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
Art. 361    -    Norma transitoria su deposito telematico delle notifiche
Art. 362    -    Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione
Art. 363    -    Certificazione dei debiti contributive e per premi assicurativi
Art. 364    -    Certificazione dei debiti tributary
Art. 365    -    Informazioni sui debiti fiscali, contributive e per premi assicurativi
Art. 366    -    Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spesa di giustizia
Art. 367    -    Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Art. 368    -    Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

CAPO V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN TEMA DI LIQIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E IN ALTRE MATERIE

Art. 369    -    Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 370    -    Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
Art. 371    -    Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
Art. 372   -   Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CAPO VI - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE

Art. 373   -    Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale
Art. 374  - Abrogazioni

PARTE SECONDA - MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 375   -    Assetti organizzativi dell’impresa
Art. 376    -    Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro
Art. 377    -    Assetti organizzativi societari
Art. 378    -    Responsabilità degli amministratori
Art. 379    -    Nomina degli organi di controllo
Art. 380    -    Cause di scioglimento delle società di capitali
Art. 381    -    Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
Art. 382    -    Sostituzione dei termini fallito e fallimento
Art. 383   -    Finanziamenti dei soci
Art. 384   -    Abrogazioni di disposizioni del codice civile

PARTE TERZA - GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Art. 385    -    Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122
Art. 386   -    Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122
Art. 387  -    Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122
Art. 388    -    Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 389   -    Entrata in vigore
Art. 390    -    Disciplina transitoria
Art. 391   -    Disposizioni finanziarie e finali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;

Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l’articolo 17, comma 25, lettera a), che richiede il parere del Consiglio di Stato per l’emanazione di testi unici;

VIista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 novembre 2018;

Acquisito  il parere del Consiglio di Stato, reso nell’adunanza del 5 dicembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 2019;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

EMANA
il seguente decreto legislativo
:

PARTE PRIMA
CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL’INSOLVENZA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINZIONI

Art. 1
Ambito di applicazione

1.  Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.
2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:
a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l’insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;
b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293.
3.Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.
4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
 

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) “crisi”: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) “sovraindebitamento”: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start – up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
d) “impresa minore”: l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348;
e) “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
f) “società pubbliche”: le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all’articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) “grandi imprese”: le imprese che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: duecentocinquanta;
h) “gruppo di imprese”: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
i) “gruppi di imprese di rilevante dimensione”: i gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) “parti correlate”: per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;
m) “centro degli interessi principali del debitore” (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
n) “albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese”: l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza previste dal presente codice;
o) “professionista indipendente”: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;
p) “misure protettive”: le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza;
q) “misure cautelari”: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
r) “classe di creditori": insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) “domicilio digitale”: il domicilio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d’impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.
 

CAPO II
PRINCIPI GENERALI

SEZIONE I
OBBLIGHI DEI SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA

Art. 3
Doveri  del debitore

1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
 

 Art. 4
Doveri delle parti

1. Nell’esecuzione degli accordi e nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.
2. In particolare, il debitore ha il dovere di:
a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto;
b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;
c) gestire il patrimonio o l’impresa durante la procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza nell’interesse prioritario dei creditori.
3. I creditori hanno il dovere, in particolare, di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.
 

Art. 5
Doveri e prerogative delle autorità preposte

1. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza vigila sull’osservanza dei suddetti principi e ne assicura l’attuazione mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.
3. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall’autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza sono trattate con priorità. Il capo dell’ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d’appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d’appello ne dà atto nella relazione sull’amministrazione della giustizia.
4. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.
 

SEZIONE II
ECONOMICITA’ DELLE PROCEDURE

Art. 6
Prededucibilità dei crediti

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
 b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;
 c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell’esercizio dell’impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.
2. La prededucibilità permane anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.
3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall’OCRI.
 

SEZIONE III
PRINCIPI DI CARATTERE PROCESSUALE

Art. 7
Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell’insolvenza

1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza sono trattate in via d’urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.
2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all’apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative

Art. 8
Durata massima delle misure protettive

1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.
 

Art. 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1 .La sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2.Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.

Art. 10
Comunicazioni telematiche

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l’obbligo di munirsene.
2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:
a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l’obbligo di munirsene;
b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all’estero;
c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.
3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.
4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.
5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell’articolo 1, comma 1-ter, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Le spese per l’attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa.

SEZIONE IV
GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE

Art. 11
Attribuzione della giurisdizione    

1 Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell’insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.
2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all’articolo 51. E’ sempre ammesso il ricorso per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.
 

TITOLO II
PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

CAPO I
STRUMENTI DI ALLERTA

Art. 12
Nozione, effetti e ambito di applicazione

1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.
2. Il debitore, all’esito dell’allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all’OCRI.
3. L’attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell’istanza di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari.
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Commissione Nazionale per le società e la borsa - CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.
5. Sono altresì escluse dall’applicazione degli strumenti di allerta:
a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385;
c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento;
d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo;
e) i fondi comuni di investimento, le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi; i depositari centrali;
f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326;
h) i fondi pensione;
i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
l) le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all’articolo 2 del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall’articolo 25, se ricorrono le condizioni di tempestività previste dall’articolo 24.
7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma la competenza dell’OCC per la gestione della fase successiva alla segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita della crisi.
8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell’articolo 316, comma 1, lettere a) e b).
9. La pendenza di una delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinate dal presente codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi.
 

Art. 13
Indicatori della crisi

1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24.
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico.
3. L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l’esercizio successivo.        
 

Art. 14
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
2.La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell’articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all’obbligo di segretezza.
3.La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all’OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo.
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
 

Art. 15
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

1. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l’Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.
2. Ai fini del comma 1, l’esposizione debitoria è di importo rilevante:
a) per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro;
b) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;
c) per l’agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
3. L’avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere inviato: a) dall’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall’agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all’OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d’intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all’OCRI.  
5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
6. Le Camere di commercio rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
7. Per l’Agenzia delle entrate, l’obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, relative al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del presente codice.
 

CAPO II
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

Art. 16
OCRI

1. L’OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.
2.Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l’istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all’OCRI costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa.
3.L’organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché tramite l’ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell’articolo 17.
4.Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
5. Le comunicazioni sono effettuate dall’ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.
 

Art. 17
Nomina e composizione del collegio

1. Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l’istanza del debitore di cui all’articolo 19, comma 1, il referente procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione stessa agli organi di controllo della società, se esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell’albo di cui all’articolo 356 dei quali:
a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato;
b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;
c) uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria; l’elenco contiene un congruo numero di esperti.
2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all’organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell’incarico.
3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all’identificazione del debitore, salva l’indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell’impresa, desunte dal numero degli addetti e dall’ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.
4. Il referente cura, anche mediante l’individuazione dell’esperto di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al comma 1, lettera b).
5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all’organismo, a pena di decadenza, l’attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell’esperto.
6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l’istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all’OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell’eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.
 

Art. 18
Audizione del debitore

1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’OCRI convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell’articolo 17 il debitore medesimo nonché, quando si tratta di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per l’audizione in via riservata e confidenziale.
2. Il collegio sceglie tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso o altro componente del collegio. Il relatore ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti.
3. Il collegio, sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta, dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute. Il collegio dispone in ogni caso l’archiviazione quando l’organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesta l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui all’articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c). All’attestazione devono essere allegati i documenti relativi ai crediti. L’attestazione ed i documenti allegati sono è utilizzabili solo nel procedimento dinanzi all’OCRI. Il referente comunica l’archiviazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.
4. Quando il collegio rileva l’esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
5. Se il debitore non assume alcuna iniziativa allo scadere del termine fissato ai sensi del comma 4, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni.
6. Dell’eventuale presentazione dell’istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell’articolo 19, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 14 e 15 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall’obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.
 

CAPO III
PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 19
Composizione della crisi

1. Su istanza del debitore, formulata anche all’esito dell’audizione di cui all’articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.
2.Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.
4. L’accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l’organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L’accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.
 

Art. 20
Misure protettive

1.  Dopo l’audizione di cui all’articolo 18, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, individuata a norma dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
2. Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili. Il tribunale può sentire i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all’articolo 17.
3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all’articolo 19, comma 1, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all’articolo 17.
4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all’articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti  il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.
5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d’ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all’articolo 17 segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi.
 

Art. 21
Conclusione del procedimento

1. Se allo scadere del termine di cui all’articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all’articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall’articolo 37 nel termine di trenta giorni.
2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all’articolo 19, commi 2 e 3.
3.Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l’OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.
4.Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.
 

Art. 22
Segnalazione al pubblico ministero

1. Se il debitore non compare per l’audizione, o dopo l’audizione non deposita l’istanza di cui all’articolo 19, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l’archiviazione di cui all’articolo 18, comma 3, o all’esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nel termine assegnato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l’iniziativa di cui all’articolo 38, comma 1.
 

Art. 23
Liquidazione del compenso

1. Il compenso dell’OCRI, se non concordato con l’imprenditore, è liquidato ai sensi dell’articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e per l’eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
 

CAPO IV
MISURE PREMIALI

Art. 24
Tempestività dell’iniziativa

1. Ai fini dell’applicazione delle misure premiali di cui all’articolo 25, l’iniziativa del debitore volta a prevenire l’aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal presente codice oltre il termine di sei mesi, ovvero l’istanza di cui all’articolo 19 oltre il temine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:
a) l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
b) l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
c) il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell’articolo 13, commi 2 e 3.
2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all’articolo 17 attesta l’esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.
 

Art. 25
Misure premiali

1. All’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22;
e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325,  328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice se, a seguito delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro.  
 

TITOLO III
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

CAPO I
GIURISDIZIONE

Art. 26
Giurisdizione italiana

1. L’imprenditore che ha all’estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, quando ha una dipendenza in Italia.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.
3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea.
4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.
 

CAPO II
COMPETENZA

Art. 27
Competenza per materia e per territorio

1.  Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
2. Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:
a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;
b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.
 

Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l’inizio della  procedura   di composizione assistita della crisi, se anteriore.


Art. 29
Incompetenza

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l’incompetenza. L’ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.
2.Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.
3.Quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.
 

Art. 30
Conflitto positivo di competenza

1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell’insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.
2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.
 

Art. 31
Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all’altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.
 

Art. 32
Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione

1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
2. Nei giudizi che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d’ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
 

CAPO III
CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL DEBITORE

Art. 33
Cessazione dell’attività

1.La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività del debitore, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo.
2.Per gli imprenditori la cessazione dell’attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell’imprenditore mantenere attivo l’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all’INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi  di ristrutturazione dei debiti presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.
 

Art. 34
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

1. L’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all’articolo 33.
2.L’erede può chiedere l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l’eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
3. L’erede che chiede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all’articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.
4.Con l’apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
 

Art. 35
Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l’apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario.
2.Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.
 

Art. 36
Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

1. Nel caso previsto dall’articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell’eredità giacente e nel caso previsto dall’articolo 641 del codice civile nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 dello stesso codice.
 

CAPO IV
ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA

SEZIONE I
INIZIATIVA PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA

Art. 37
Iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza

1.La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza è proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.


Art. 38
Iniziativa del pubblico ministero

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L’autorità giudiziaria che rileva l’insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

Art. 39
Obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza

1. Il debitore che chiede l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
3. Quando la domanda ha ad oggetto l’assegnazione dei termini di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L’ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell’art.44, comma 1, lettera a).


SEZIONE II
PROCEDIMENTO UNITARIO PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA

Art. 40
Domanda di accesso alla procedura

1. Il procedimento per l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.
2.Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura.
3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.
4. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.
5. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell’ufficio, all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
6. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 5 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell’area web riservata ai sensi dell’articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.
7. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
 

Art. 41
Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale

1.Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all’articolo 39.
5. L’intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.
6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.
 

Art. 42
Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

1.  Fermo quanto disposto dall’articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all’articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.
2.Fino al momento in cui l’articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all’acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.


Art. 43
Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all’articolo 40 il procedimento si estingue. E’ fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.
2. Sull’estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l’estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.


Art. 44
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:
a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;
b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l’articolo 49, comma 3, lettera f);
c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a);
e) ordina l’iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.
2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore ed i creditori che hanno proposto ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell’obbligo di cui al comma 1, lettera d).
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell’articolo 265.
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.
 

Art. 45
Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

1.Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l’apertura della liquidazione giudiziale.
2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L’estratto contiene il nome del debitore, il nome dell’eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L’iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
 

Art. 46
Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione

1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all’articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all’articolo 44, comma 1.
2.La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3. Successivamente al decreto di apertura e fino all’omologazione, sull’istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.
4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.
5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori


Art. 47
Apertura del concordato preventivo

1.  A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l’efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l’espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.
2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell’articolo 45.
3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.
4. Il decreto di cui al comma 3 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
5. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.
 

Art. 48
Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti

1.  Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell’udienza.
3.Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l’ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.
5.Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’art. 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
6. La sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale.
 

Art. 49
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale 

1. Il tribunale, definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell’insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell’articolo 121, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all’articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall’articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell’articolo 2215-bis del codice civile, nonché dell’elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell’articolo 39;
d) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell’anagrafe tributaria e dell’archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l’elenco dei clienti e l’elenco dei fornitori di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l’impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l’impresa debitrice.
4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell’articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
5. Non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).
 

Art. 50
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

1.Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.
2.Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.
3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell’articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti della metà. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.
 

Art. 51
Impugnazioni

1.Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell’ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’articolo 52. L’accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all’articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende l’efficacia della sentenza.
15. Salvo quanto previsto dall’articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l’impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l’eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.
 

Art. 52
Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi

1.Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti.
2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.
3. L’istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l’atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.
4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.
 

Art. 53
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell’apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell’articolo 124.
2.Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.
3.Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.
4.Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente per la continuità aziendale.  Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell’articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.
5.In caso di revoca dell’omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d’appello, accertati i presupposti di cui all’articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d’appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.
6.Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

SEZIONE III
MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Art. 54
Misure cautelari e protettive

1. Nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all’articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un’attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all’articolo 61.
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell’articolo 20 dal debitore che ha presentato l’istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall’OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese.
5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l’udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All’esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure.
6. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo.
7. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all’articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta.
 

Art. 55
Procedimento

1. Nei casi previsti dall’articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, cui procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l’audizione delle parti.
2. Il giudice, nei casi di cui all’articolo 54, comma 1, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell’articolo 41, assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All’udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
3. Nel caso previsto all’articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro quindici trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell’articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2.
4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione si applica anche quando il tribunale accerta che l’attività intrapresa dal debitore non è idonea a pervenire alla composizione assistita della crisi o alla regolazione della crisi e dell’insolvenza.
5.I provvedimenti di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall’articolo 50.


TITOLO IV
STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO I
ACCORDI

SEZIONE I
STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

Art. 56
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
d) gli apporti di finanza nuova;
e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.
5. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
6. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.
 

SEZIONE II
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL’IMPRENDITORE

Art. 57
Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore,  in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell’articolo 44.
2. Gli accordi devono contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall’articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.


Art. 58
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

1. Se prima dell’omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l’attestazione di cui all’articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L’attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.
2. Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all’articolo 57, comma 4, il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’articolo 48.
 

Art. 59
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

1.Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.
2. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.
 

Art. 60
Accordi di ristrutturazione agevolati

1.   La percentuale di cui al all’articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:
a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;
b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.


Art. 61
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
e) il debitore abbia notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.
4. In nessun caso, per effetto dell’accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l’accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
5. Quando un’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all’articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Art. 62
Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).
3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.
5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale.
6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.
7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 51.
Art. 63
Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi

1.  Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all’articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell’atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell’articolo 48, comma 5, l’eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.
3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.


Art. 64
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

1. Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

CAPO II
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

1.I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall’OCC. La nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.
4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.


Art. 66
Procedure familiari

1.I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni   della sezione III del presente capo.  
2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Le masse attive e passive rimangono distinte.
4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.
5. La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno.

 

SEZIONE II
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Art. 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda è corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall’OCC.
5. E’ possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.
 

Art. 68
Presentazione della domanda e attività dell’OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Non è necessaria l’assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:
a) l’indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
d) l’indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.
4. L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
 

Art. 69
Condizioni soggettive ostative

1.Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
 

Art. 70
Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell’OCC, a tutti i creditori.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l’integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d’ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l’istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell’articolo 51.
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
10. In caso di diniego dell’omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
11. Nei casi di frode l’istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.
12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 50.
 

Art. 71
Esecuzione del piano

1. L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l’OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell’esecuzione.
2. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3.Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l’omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 72.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.


Art. 72
Revoca dell’omologazione

1. Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2.Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3.L’OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.
4.La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.
5.Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca, con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
6.La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 73
Conversione in procedura liquidatoria

1. In caso di revoca dell’omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2.Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3.In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.

SEZIONE III
CONCORDATO MINORE

Art. 74
Proposta di concordato minore

1. I debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.
2.Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi.
4.Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

Art. 75
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l’attività ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l’indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.
2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.
3. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Art. 76
Presentazione della domanda e attività dell’OCC

1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) l’indicazione presumibile dei costi della procedura;
f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
g) l’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.
4.L’OCC, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Art. 77
Inammissibilità della domanda di concordato minore

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Art. 78
Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all’OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
3. L’OCC cura l’esecuzione del decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Art. 79
Maggioranza per l’approvazione del concordato minore

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell’articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n.76, i parenti e affini del debitore entro il quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda.
3. In mancanza di comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.
4.Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Art. 80
Omologazione del concordato minore

1.Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l’OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
4. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l’istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.
7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell’articolo 50.
 

Art. 81
Esecuzione del concordato minore

1.L’OCC vigila sull’esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
2. Terminata l’esecuzione, l’OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l’esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 82.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell’OCC e, se non approva il rendiconto, può escludere il diritto al compenso.
5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
 

Art. 82
Revoca dell’omologazione

1. Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall’approvazione del rendiconto.
2. L’OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.
3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
4. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 83
Conversione in procedura liquidatoria

1.In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l’istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l’integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell’articolo 270.
 

CAPO III
CONCORDATO PREVENTIVO

SEZIONE I
PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

Art. 84
Finalità del concordato preventivo

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.
2. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l’attività d’impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all’attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario.
 

Art. 85
Presupposti per l’accesso alla procedura

1.  Per proporre il concordato l’imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell’articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. E’ in ogni caso fatto salvo il disposto dell’articolo 296.
2. La proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall’articolo 87.
3. Il piano può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
4.Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate.
5.La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.
6.Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
7.I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.
 

Art. 86
Moratoria nel concordato in continuità

1. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.
 

Art. 87
Piano di concordato

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 39, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare:
a) le cause della crisi;
b) la definizione delle strategie d’intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;
e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;
f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
g) ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, un’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.
2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
3. In caso di concordato in continuità la relazione del professionista indipendente deve attestare che la prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Art. 88
Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.
5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
 

Art. 89
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all’omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile.


Art. 90
Proposte concorrenti

1.Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.
2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.
4. La relazione di cui all’articolo 87, comma 2 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all’articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l’apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell’articolo 24.
6. La proposta può prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione.
7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.
8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.

Art. 91
Offerte concorrenti

1. Quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda.
2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell’apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell’azienda, del ramo d’azienda o di specifici beni aziendali.
3.Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l’apertura della procedura competitiva.
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l’aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell’udienza per l’esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.
5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all’articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.
6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l’aggiudicazione abbia luogo dopo l’omologazione.
8. Con la vendita o con l’aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall’originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell’originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all’esito della gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l’originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all’offerta indicata al comma 1.
11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l’assegnazione del termine previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera a).
 

SEZIONE II
ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Art. 92
Commissario giudiziale

1.Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
 

Art. 93
Pubblicità del decreto

1.  Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

SEZIONE III
EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO


Art. 94
Effetti della presentazione della domanda di concordato

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all’omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell’articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3. L’autorizzazione può essere concessa prima dell’omologazione se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L’alienazione e l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.
6. Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell’atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.

Art. 95
Disposizioni speciali nel concordato in continuità

1.  Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio.
3.Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
4. L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.
 

Art. 96
Applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

1 Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.



Art. 97
Contratti pendenti

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all’istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.
2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall’articolo 47, provvede sull’istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell’indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell’articolo 109.
11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.
12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.
 

Art. 98
Prededuzione nel concordato preventivo

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

Art. 99
Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale sino all’omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all’apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
2. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al comma 1.
3. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l’assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l’attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’attività aziendale.
4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell’istanza di autorizzazione.
5. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:
a) il ricorso o l’attestazione di cui al comma 3 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l’autorizzazione;
b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).
 

Art. 100
Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L’attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione.
2. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell’articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
 

Art. 101
Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.
2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze.


Art. 102
Finanziamenti prededucibili dei soci

1. IIn deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l’emissione di garanzie e controgaranzie, fino all’ottanta per cento del loro ammontare.
2. Il medesimo beneficio opera per l’intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
 

SEZIONE IV
PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Art. 103
Scritture contabili

1.Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.
2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.
 

Art. 104
Convocazione dei creditori

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.
2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.
3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.
4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.
5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.
 

Art. 105
Operazioni e relazione del commissario.

1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l’impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.


Art. 106
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1.Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell’articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
 

SEZIONE V
VOTO NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 107
Voto dei creditori

1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l’ordine e l’orario delle votazioni con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.
8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.
 

Art. 108
Ammissione provvisoria dei crediti contestati

1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.
2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
 

Art. 109
Maggioranza per l'approvazione del concordato

1.Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.
2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.
3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell’unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.
 

Art. 110
Adesioni alla proposta di concordato

1. All’esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all’espressione dei voti.
2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.
3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all’articolo 48, comma 1, per modificare il voto.
 

Art. 111
Mancata approvazione del concordato

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.
 

SEZIONE VI
OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Art. 112
Giudizio di omologazione

1.Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.


Art. 113
Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.

Art. 114
Cessioni dei beni

1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l’articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all’andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.
 

Art. 115
Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

1.Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l’azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l’azione di responsabilità prevista dall’articolo 2394 del codice civile.
 

Art. 116
Trasformazione, fusione o scissione

 

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l’opposizione all’omologazione.
2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell’udienza di cui all’articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.
4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile

.Art. 117
Effetti del concordato per i creditori

1.Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.
2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
 

Art. 118
Esecuzione del concordato

1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.    
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l’organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell’incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell’assemblea dei soci, la convocazione dell’assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l’esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l’emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l’atto di trasferimento.
8. In deroga all’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.
 

Art. 119
Risoluzione del concordato

1.Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l’eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
 

Art. 120
Annullamento del concordato

1.Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.
2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.


TITOLO V
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I
IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOCIETA’

SEZIONE I
PRESUPPOSTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E ORGANI PREPOSTI

Art. 121
Presupposti della liquidazione giudiziale

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

Art. 122
Poteri del tribunale concorsuale

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell’intera procedura e:
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;
b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.
 

Art. 123
Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:
a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;
e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
f) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;
g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;
h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.
i) quando ne ravvisa l’opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 130, prescrivendone le modalità.
2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

Art. 124
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.
2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.
3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;
c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
4. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.
5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l’indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.
10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.
11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l’assunzione al relatore.
12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.
 

Art. 125
Nomina del curatore

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell’articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì' annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità' informatiche ed è accessibile al pubblico.
 

Art. 126
Accettazione del curatore

1.Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.
2.Intervenuta l’accettazione, l’ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l’accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.


Art. 127
Qualità di pubblico ufficiale

1.Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Art. 128
Gestione della procedura

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.
2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3.Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.


Art. 129
Esercizio delle attribuzioni del curatore

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell’ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.
 

Art. 130
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

1.Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un’informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell’insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.
2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all’articolo 49, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 49 e specificamente indicate nell’istanza di autorizzazione.
3.Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell’insorgere della crisi e del manifestarsi dell’insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l’ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
6. Quando non si fa luogo all’accertamento del passivo ai sensi dell’articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del debitore.
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.


Art. 131
Deposito delle somme riscosse

1.Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.
2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell’eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
4.Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.
 

Art. 132
Integrazione dei poteri del curatore

1.Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l’autorizzazione del comitato dei creditori.
2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.
3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.
4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.


Art. 133
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.
3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.
 

Art. 134
Revoca del curatore

1. IIl tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall’articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.



Art. 135
Sostituzione del curatore

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.

Art. 136
Responsabilità del curatore

1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.
2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.
3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.
4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni.
5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.
 

Art. 137
Compenso del curatore

1.Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un’integrazione del compenso per l’attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.
3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell’articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.


Art. 138
Nomina del comitato dei creditori

1.Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l’incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.
5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.
6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.
7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.


Art. 139
Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 138, commi 1 e 2.
2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.
3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.
 

Art. 140
Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

1.Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.    
2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.
5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l’autorizzazione del giudice delegato.
6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all’articolo 139, comma 3.
7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all’immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.
 

Art. 141
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.
2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall’articolo 124.

SEZIONE II
EFFETTI DELL’APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE PER IL DEBITORE

Art. 142
Beni del debitore

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.
3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunziare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.
 

Art. 143
Rapporti processuali

1.  Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.
2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l’intervento è previsto dalla legge.
3. L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice.
 

Art. 144
Atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.


Art. 145
Formalità eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi gli atti, se compiute dopo la data dell’apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 146
Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

 

Art. 147
Alimenti ed abitazione del debitore

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all’abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.


Art. 148
Corrispondenza diretta al debitore

1.  Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.
 

Art. 149
Obblighi del debitore

1.Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell’ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.
 

SEZIONE III
EFFETTI DELL’APERTURA DELLA LIQUIDAZONE GIUDIZALE PER I CREDITORI

Art. 150
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

.Art. 151
Concorso dei creditori

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.
2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.
3.Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.


Art. 152
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.
2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.
3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all’importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l’eccedenza.
4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.


Art. 153
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo

1.  I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo.
2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un’utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l’importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.
3. L’estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all’atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.
4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell’iscrizione e della rinnovazione dell’ipoteca.
5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall’articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.
 

Art. 154
Crediti pecuniari

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all’archiviazione disposta ai sensi dell’articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall’articolo 153, comma 3.
2.I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.
 

Art. 155
Compensazione

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.


Art. 156
Crediti infruttiferi

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l’intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall’articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.


Art. 157
Obbligazioni ed altri titoli di debito

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.


Art. 158
Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.


Art. 159
Rendita perpetua e rendita vitalizia

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell’articolo 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale.
 

Art. 160
Creditore di più coobbligati solidali

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l’intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito.


Art. 161
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

1.  Il creditore che, prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.
2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.
3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.
 

Art. 162
Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

1.Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.
2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.
 

SEZIONE IV
EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZALE SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI

Art. 163
Atti a titolo gratuito

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.

Art. 164
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.
2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l’articolo 2467, secondo comma, codice civile.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.
 

Art. 165
Azione revocatoria ordinaria

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
 

Art. 166
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all’articolo 56 o di cui all’articolo 284 e in esso indicati. L’esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell’atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza previste dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
 

Art. 167
Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
 

Art. 168
Pagamento di cambiale scaduta

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.
 

Art. 169
Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

1. Gli atti previsti dall’articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un’impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d’insolvenza del debitore.
 


Art. 170

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

Art. 171
Effetti della revocazione

1.  La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d’insinuare al passivo un credito d’importo corrispondente a quanto restituito.
 

SEZIONE V
EFFETTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SUI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI

Art. 172
Rapporti pendenti

1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.
2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.
4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.
6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale.
7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.


Art. 173
Contratti preliminari

1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.
2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l’esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.
4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l’immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell’importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
 

Art. 174
Contratti relativi a immobili da costruire

1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.


Art. 175
Contratti di carattere personale

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell’altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.
 

Art. 176
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

1. L’apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.
2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.
3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.
4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.
 

Art. 177
Locazione finanziaria

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell’articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell’articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.
 

Art. 178
Vendita con riserva di proprietà

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.
2. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.
 

Art. 179
Contratti ad esecuzione continuata o periodica

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.
2. Il creditore può chiedere l’ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.
 

Art. 180
Restituzione di cose non pagate

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.
 

Art. 181
Contratto di borsa a termine

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell’apertura della procedura.
2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell’apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.
 

Art. 182
Associazione in partecipazione

1. L’associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.
2.L’associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.
3.L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’articolo 260.
 

Art. 183
Conto corrente, mandato, commissione

1.I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.
2.Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
3.Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l’apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.


Art. 184
Contratto di affitto di aziende

1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.
2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 212, comma 6.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.
 

Art. 185
Contratto di locazione di immobili

1.L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.
2. Qualora, alla data dell’apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall’apertura della procedura, può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall’apertura della procedura.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L’indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.



Art. 186
Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.
2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.
 

Art. 187
Contratto di assicurazione

1.Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l’articolo 172, salvo il diritto di recesso dell’assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.
2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.
 

Art. 188
Contratto di edizione

1. Gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

Art. 189
Rapporti di lavoro subordinato

1. L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l’elenco dei dipendenti dell’impresa in forza al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l’impresa occupa più di cinquanta dipendenti.
3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell’azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l’assetto dell’organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.
4. Il curatore o il direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell’azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l’istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell’istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell’ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell’azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale.
5. Trascorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:
a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;
c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l’esame congiunto può essere convocato anche dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel solo caso in cui l’avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell’attività dell’azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita.
d) l’esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;
e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n.223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;
f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;
g) raggiunto l’accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223.
7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l’indennità di mancato preavviso che, ai fini dell’ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione giudiziale.
9. Durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 6 e 8 del presente articolo.
 

Art. 190
Trattamento  NASpIl

1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.      
 

Art. 191
Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

1. Al trasferimento di azienda nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d’azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l’articolo 11 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.


Art. 192
Clausola arbitrale

1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

CAPO II
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 193
Sigilli

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all’immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.
2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.
4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.
 

Art. 194
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

1.  Devono essere consegnati al curatore:
a) il denaro contante;
b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.
2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.
3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.
 

Art. 195
Inventario

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.
2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
3. Prima di chiudere l’inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell’inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall’articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
4. L’inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.
 

Art. 196
Inventario di altri beni


1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell’inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.
2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.


Art. 197
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

1.Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.
 

Art. 198
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l’elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l’indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell’articolo 39.
 

Art. 199
Fascicolo della procedura

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la secretazione.
3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.
4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.
 

CAPO III
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI
SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 200
Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l’assistenza di un difensore;
b) la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l’avvertimento delle conseguenze di cui all’articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell’onere previsto dall’articolo 201, comma 3, lettera e);
d) il domicilio digitale assegnato alla procedura.
2. Se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.
 

Art. 201
Domanda di ammissione al passivo

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo.
2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1-bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
3. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell’istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall’accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 230, comma 1;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l’ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d’ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.
5. Se è omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3.
6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.
7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.
9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.
10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Art. 202
Effetti della domanda

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.

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Art. 203
Progetto di stato passivo e udienza di discussione

1. Il curatore esamina le domande di cui all’articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l’inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.
4. Il debitore può chiedere di essere sentito.
5. Delle operazioni si redige processo verbale.

Art. 204
Formazione ed esecutività dello stato passivo

1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
 

Art. 205
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
 

Art. 206
Impugnazioni

1.Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.
2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.
3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l’impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all’articolo 207, comma 1.
5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all’istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.
 

Art. 207
Procedimento

1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento di cui all’articolo 206, comma 5.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
6.Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.  
7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L’impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.
8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.
9.L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
10. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 309 del codice di procedura civile. Provvede allo stesso modo anche se non compare il ricorrente costituito. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all’udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.
11. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.
13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.
16. Le impugnazioni di cui all’articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.
 

Art. 208
Domande tardive

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.
2.Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.
3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l’istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l’inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell’articolo 124.
 

Art. 209
Previsione di insufficiente realizzo

1.Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.
3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell’articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
 

Art. 210
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.
3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.


CAPO IV
ESERCIZIO DELL’IMPRESA E LIQUIDAZIONE DELL’ATTIVO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 211
Esercizio dell’impresa del debitore

1. L’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività d’impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall’interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.
3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.
5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.
7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. E’ fatto salvo il disposto dell’articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).
9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.
10. Il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.


Art. 212
Affitto dell’azienda o di suoi rami

1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.
2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.
4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.
5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.
 

Art. 213
Programma di liquidazione.

1.  Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.
2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all’attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell’attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l’aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l’attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.
3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.
4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l’esercizio dell’impresa del debitore e l’affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l’attività di liquidazione dell’attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall’apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.
6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.
7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l’approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.
8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.
 

SEZIONE II
VENDITA DEI BENI

Art. 214
Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

1La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
2.La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall’articolo 2556 del codice civile.
3.Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.
4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
5.La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
6.I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.
7.Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
8.Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.
 

Art. 215
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.
 

Art. 216
Modalità della liquidazione

1.  I beni acquisiti all’attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell’articolo 129, comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall’articolo 173-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. L’inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell’incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell’esperto è liquidato a norma dell’articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all’anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell’ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l’articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.
3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.
5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l’offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.
7. L’offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell’ordinanza di vendita o se l’offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.
9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.
 

Art. 217
Poteri del giudice delegato

1.Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell’ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.
2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.
 

Art. 218
Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

Art. 219
Procedimento di distribuzione della somma ricavata

1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.
2.Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

CAPO V
RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO

 Art. 220
Procedimento di ripartizione

1.Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.
2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.
3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.
4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l’avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.
6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell’obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.
 

Art. 221
Ordine di distribuzione delle somme

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:
a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siamo rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
d) per il pagamento dei crediti postergati.
 

Art. 222
Disciplina dei crediti prededucibili

1.I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell’impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.
2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell’articolo 223. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.
3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.
 

Art. 223
Conti speciali

1.  La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.
2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.
 

Art. 224
Crediti assistiti da prelazione

1.I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.
2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.
 

Art. 225
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.


Art. 226
Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

1. Il creditore ammesso a norma dell’articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l’articolo 208, comma 3.


Art. 227
Ripartizioni parziali

1.Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
a) ai creditori ammessi con riserva;
b) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
c) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;
d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.
2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.
3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.
 

Art. 228
Scioglimento delle ammissioni con riserva

1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
 

Art. 229
Restituzione di somme riscosse

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.
 

Art. 230
Pagamento ai creditori

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.
2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.
 

Art. 231
Rendiconto del curatore

1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell’attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.
 

Art. 232
Ripartizione finale

1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.
2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.
3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.
4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
5.Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.
 

CAPO VI
CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 233
Casi di chiusura

1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:
a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
 b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.
2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.
3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.
 

Art. 234
Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all’articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all’attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all’articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all’esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.
7. Eseguito l’ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Art. 235
Decreto di chiusura

1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45.
2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.
3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.
4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.
5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.
 

Art. 236
Effetti della chiusura

1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.
2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 234.
3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.
4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.
5. Nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell’articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.
 

Art. 237
Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

1.Salvo che sia stata pronunciata l’esdebitazione nei casi preveduti dall’articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.
2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:
a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;
b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.
3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.
4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.
5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.
 

Art. 238
Concorso dei vecchi e nuovi creditori

1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.
2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.
 

Art. 239
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1.In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.
2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.
 

CAPO VII
CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 240
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
2. La proposta inoltre può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.
4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell’albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.
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Art. 241
Esame della proposta e comunicazione ai creditori

1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.
2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4.
3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4 3, dello stesso articolo.
 

Art. 242
Concordato nel caso di numerosi creditori

1.  Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
 

Art. 243
Voto nel concordato

1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell’articolo 204, compresi i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.
2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d’interessi.
6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l’inserimento in apposita classe.
7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.
 

Art. 244
Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.
4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.
 

Art. 245
Giudizio di omologazione

1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.
4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all’articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.

Art. 246
Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.
2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.
 

Art. 247
Reclamo

1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.
4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.
6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.
8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
11. La corte provvede con decreto motivato.
12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.
 

Art. 248
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.


Art. 249
Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.
3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.
4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.


Art. 250
Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.
2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
3. Il procedimento è regolato dall’articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.
6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Art. 251
Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

1.  Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.
3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all’articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.



Art. 252
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.
2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.
4. Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.
 

Art. 253
Nuova proposta di concordato

1Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.
 

CAPO VIII
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETA’


Art. 254
Doveri degli amministratori e dei liquidatori

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
 

Art. 255
Azioni di responsabilità

1.Il curatore, autorizzato ai sensi dell’articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l’azione sociale di responsabilità;
b) l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 e dall’articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l’azione prevista dall’articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
d) l’azione prevista dall’articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
 

Art. 256
Società con soci a responsabilità illimitata

1. La sentenza che dichiara l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.
4. Se dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L’istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l’imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.
 

Art. 257
Liquidazione giudiziale della società e dei soci

1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.
2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l’azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
 

Art. 258
Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

Art. 259
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell’ente.
 

Art. 260
Versamenti dei soci a responsabilità limitata

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.
 

Art. 261
Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.
 

Art. 262
Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell’articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell’attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell’articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.
 

Art. 263
Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza

1. Se a seguito dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.
2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall’articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.
3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l’azione sociale di responsabilità e l’azione dei creditori sociali prevista dall’articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.


Art. 264
Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell’articolo 133.
2. Il programma di liquidazione può prevedere l’attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell’assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell’articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379-ter e l’articolo 2479-ter del codice civile.
 

Art. 265
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.
3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.
 

Art. 266
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.
2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.
 

Art. 267
Concordato del socio

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.
 

CAPO IX
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO


Art. 268
Liquidazione controllata

1.Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell’articolo 27, comma 2, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l’insolvenza riguardi l’imprenditore, dal pubblico ministero.
3. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.
 

Art. 269
Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l’assistenza dell’OCC.
2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.



Art. 270
Apertura della liquidazione controllata

1.Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina il liquidatore, confermando l’OCC di cui all’articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l’eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell’articolo 201; si applica l’articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone l’inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
5. Si applicano l’articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.
6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
 

Art. 271
Concorso di procedure

1.Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l’accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l’integrazione della domanda.
2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.
  

Art. 272
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

1.Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l’elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell’articolo 270, comma 4. Il termine di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.
2. Entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l’inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l’articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.
3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.
 

Art. 273
Formazione del passivo

1.  Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all’indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all’articolo 270, comma 2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l’inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.


Art. 274
Azioni del liquidatore

1.Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore, sempre con l’autorizzazione del giudice delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.
 

Art. 275
Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell’incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.
2. Il liquidatore ha l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.
3. Terminata l’esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.
4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.
5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l’esecuzione.
6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell’articolo 124.
 

Art. 276
Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell’articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.


Art. 277
Creditori posteriori

1.I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della pubblicità di cui all’articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.
2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.
 

CAPO X
ESDEBITAZIONE

SEZIONE I
CONDIZIONI E PROCEDIMENTO DELLA ESDEBITAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Art. 278
Oggetto e ambito di applicazione

1.L’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
3. Possono accedere all’esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i debitori di cui all’articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell’articolo 280 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura di una procedura liquidatoria.
5. L’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
 

Art. 279
Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell’articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a due anni quando il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi.
 

Art. 280
Condizioni per l’esdebitazione

1.
1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:
a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v’è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
b) non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione;
e) non abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte.


Art. 281
Procedimento

1.Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.
4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.
 

SEZIONE II
ESDEBITAZIONE DEL SOVRAINDEBITATO

Art. 282
Esdebitazione di diritto

1 Per le procedure di liquidazione controllata, l’esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
2. Restano ferme le preclusioni di cui all’articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all’articolo 69, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell’articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
 

Art. 283
Debitore incapiente

1. l debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l’OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:
a) l’elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
b) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
d) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l’indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
b) l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.
5. L’OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento, concede con decreto l’esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell’articolo 50.
9. L’OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l’esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l’esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.   
 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

CAPO I
REGOLAZIONE DELLA CRISI O INSOLVENZA DEL GRUPPO

Art. 284
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

1Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all’articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.
2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
3. Resta ferma l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l’accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l’articolo 289.
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell’articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o i piani. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l’articolo 289.
 

Art. 285
Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azionia tutela dei creditori e dei soci

1. Il piano concordatario o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.
2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo.
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al comma 1 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l’opposizione all’omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all’omologazione degli accordi di ristrutturazione.
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al comma 1 esclusivamente attraverso l’opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo.
 

Art. 286
Procedimento di concordato di gruppo

1.Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l’autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione Nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall’articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell’impresa ammessa alla procedura.
7. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l’annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l’attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.
 

CAPO II
PROCEDURA UNITARIA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 287
Liquidazione giudiziale di gruppo

1..Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell’obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.
2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.
3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell’articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall’articolo 2497-bis del codice civile, esercita l’attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell’impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.
5. Quando ravvisa l’insolvenza di un’impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l’accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.
 

Art. 288
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

1. .Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.
 

CAPO III
PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA DI IMPRESE
APPARTENENTI AD UN GRUPPO

Art. 289
Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza presentata da un’impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile. L’impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
 

CAPO IV
NORME COMUNI

Art. 290
Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo

1.Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell’articolo 2497, primo comma, del codice civile.
2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto o del contratto.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all’articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell’anno anteriore, nei casi di cui all’articolo 166, comma 1, lettere c) e d).

 

Art. 291
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall’articolo 2497 del codice civile.
2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all’articolo 2409 del codice civile.

Art. 292
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

1. I crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, si applica l’articolo 164.
2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall’articolo 102.
 

TITOLO VII
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

CAPO I
NATURA E NORME APPLICABILI


Art. 293
Disciplina applicabile e presupposti

1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla.
 

Art. 294
Rinvio alle norme speciali

1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.
2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell’insolvenza e secondo le norme di coordinamento.
3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.
  

CAPO II
PROCEDIMENTO
I

Art. 295
 Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.  
2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale.
 

Art. 296
Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l’articolo 297, comma 8.
 

Art. 297
Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell’autorità che ha la vigilanza sull’impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.
2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.
3.Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell’interesse dei creditori fino all’inizio della procedura di liquidazione.
4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all’articolo 40 e l’autorità che ha la vigilanza sull’impresa.
5.La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell’articolo 136 del codice di procedura civile, all’autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l’avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell’articolo 45.
6.Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell’articolo 51.
7.Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d’insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell’articolo 50.
8.Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d’insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

Art. 298
Accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

1. Se l’impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d’insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell’articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.
2. Si applicano le norme dell’articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.
3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dello stato di insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa.
 

Art. 299
Effetti  dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

1.  Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza.
2.L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all’articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.
3.Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall’articolo 130.
 

CAPO III
LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE


Art. 300
Provvedimento di liquidazione

1.  Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell’autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
 

Art. 301
Organi della liquidazione coatta amministrativa

1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. E’ altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.
2. Qualora l’importanza dell’impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.
 

 Art. 302
Responsabilità del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
 

.Art. 303
Effetti del provvedimento di liquidazione

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l’impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall’articolo 314.
2.Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
 

Art. 304
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.
2.Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.
 

Art. 305
Commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.
2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell’ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.
3.Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.
 

Art. 306
Relazione del commissario

1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.
2.Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.
 

Art. 307
Poteri del commissario

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell’ente in liquidazione, a norma degli artt. 2393, 2394, 2476, settimo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.
2.Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
 

Art. 308
Comunicazione ai creditori e ai terzi

1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
2.Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.
3.Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.
4.Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.
 

Art. 309
Domande dei creditori e dei terzi

1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l’articolo 308, comma 4.


Art. 310
Formazione dello stato passivo

1. SSalvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
2.Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore.
3.Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.
 

Art. 311
Liquidazione dell'attivo

1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
2.In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.
3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.
 

Art. 312
Ripartizione dell'attivo

1.Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.
2.Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.
3.Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.
4.Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.
 

Art. 313
Chiusura della liquidazione

1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 e liquida il compenso al commissario.
2.Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall’autorità che vigila sulla liquidazione.
3.Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124.
4.Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.



Art. 314
Concordato della liquidazione

1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di società.
2.La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 308 309, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
3.I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.
4.Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.
5.Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.
6.Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.
 

Art. 315
Risoluzione e annullamento del concordato

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall’articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2.Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell’articolo 251.
3.Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.
 

CAPO III
FUNZIONI DELLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L’INSOLVENZA

Art. 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1.Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione e dai creditori qualificati di cui all’articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;
b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all’articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell’articolo 16. Per l’impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all’albo speciale di cui all’articolo 356. L’apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.


TITOLO VIII
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

Art. 317
Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

1.Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.
2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
 

Art. 318
Sequestro preventivo

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione e l’alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell’articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice, a richiesta del curatore, revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all’autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l’elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a sequestro preventivo le cose indicate all’articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.



Art. 319
Sequestro conservativ
o

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all’articolo 142.
     2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l’apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l’articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.
 

Art. 320
Legittimazione del curatore

1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.

Art. 321
Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I
REATI COMMESSI DALL’IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 322
Bancarotta fraudolenta

1. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:
a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dalla lettera a) del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
3.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
4.Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.
 

Art. 323
Bancarotta semplice

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:
a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;
b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale;
d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;
e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.
2.La stessa pena si applica all’imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.
3.Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.


Art. 324
Esenzioni dai reati di bancarotta

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni computi in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell’articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.
 

Art. 325
Ricorso abusivo al credito

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.


Art. 326
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

1.Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
2.Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3.Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
 

Art. 327
Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell’imprenditore in liquidazione giudiziale

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l’imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.
2.Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 328
Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

1.Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.


CAPO II
REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL’IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 329
Fatti di bancarotta fraudolenta

1.i applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.
2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:
a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.
b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.
3.Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.
 

Art. 330
Fatti di bancarotta semplice

1.Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:
a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;
b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.


Art. 331
Ricorso abusivo al credito

1.Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
 

Art. 332
Denuncia di crediti inesistenti

1.Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
 

Art. 333
Reati dell'institore

1.All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.


Art. 334
Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale.

1.alvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.
2.La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici

Art. 335
Accettazione di retribuzione non dovuta

1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.


AArt. 336
Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

1.Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.
2.Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.


Art. 337
Coadiutori del curatore

1. .Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.
 

Art. 338
Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l’imprenditore in liquidazione giudizial

1.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.
2.Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.
3.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
a) dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore dichiarato insolvente;
b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.
4.La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

Art. 339
Mercato di voto

1.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.
2.Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.
3.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
a) dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.
4.La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.
 

Art. 340
Esercizio abusivo di attività commerciale
.

1.Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

CAPO III
DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA


Art. 341
Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

1.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l’apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.
2.Nel caso di concordato preventivo si applicano:
a)    le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;
b)    la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;
c)    le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;
d)    le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.
3.Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art.48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).



Art. 342
Falso in attestazioni e relazioni

1.Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, commi 2 e 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2.Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
3.Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
 

Art. 343
Liquidazione coatta amministrativa

1.L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 296 e 297 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2.Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.


CAPO IV
 REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Art. 344
Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;
d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.
2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all’articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
 

Art. 345
Falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI

1. Il componente dell'organismo di composizione della crisi di impresa che nell’attestazione di cui all’articolo 19, comma 3, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
2.Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.
3.Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.
 

CAPO V    
DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Art. 346
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.
2.E' iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
 

Art. 347
Costituzione di parte civile

1. l curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l’imprenditore in liquidazione giudiziale.
2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.
 

TITOLO X
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Art. 348
Adeguamento delle soglie dell’impresa minore

1.  Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
 

Art. 349
Sostituzione dei termini fallimento e fallito

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini “fallimento”, “procedura fallimentare”, “fallito” nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale” e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.



Art. 350
Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria

1.All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole “del luogo in cui essa ha la sede principale” sono sostituite dalle seguenti: “competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza”;
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39, le parole “del luogo in cui ha la sede principale” sono sostituite dalle seguenti: “competente ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza”.   
 

Art. 351
Disposizioni sui compensi dell’OCRI

1. Gli importi spettanti all’OCRI per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio sono concordati con il debitore o, in difetto, liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), o da un suo delegato, tenuto conto dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento, sulla base dei seguenti parametri: a) in caso di mancata comparizione del debitore, il compenso minimo del curatore ridotto al cinquanta per cento, di cui la metà all’ufficio del referente e la restante metà suddivisa tra i componenti del collegio; b) per la sola audizione del debitore, il compenso minimo del curatore, di cui un terzo all’ufficio del referente e due terzi da suddividere tra i componenti del collegio; c) per il procedimento di composizione assistita della crisi, i compensi e i rimborsi delle spese previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, articoli 14, 15 e 16, in quanto compatibili, avuto riguardo all’attivo e al passivo del debitore risultanti dai dati acquisiti dall’organismo.
2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.
 

Art. 352
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell’albo di cui all’articolo 356, i componenti del collegio di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
 

Art. 353
Istituzione di un osservatorio permanente

1.Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all’articolo 355, un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.
2. Ai componenti dell’osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.
 

Art. 354
Adeguamento dei parametri

1.Al fine di migliorare la tempestività e l’efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l’emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353, con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all’eventuale revisione delle disposizioni contenute nell’articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all’entità degli stessi, nonché dei presupposti della tempestività dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all’articolo 25.
 

Art. 355
Relazione al Parlamento

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353.
 

CAPO II
ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE

Art. 356
Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza

1. E’ istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza. E’ assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo.
2. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.
3. Costituisce requisito per l’iscrizione all’albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
 

Art. 357
Funzionamento dell’albo

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:
a) le modalità di iscrizione all’albo di cui all’articolo 356;
b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto è stabilito l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
 

Art. 358
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all’articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione.
 

CAPO III
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Art. 359
Area web riservata

1. L’area web riservata di cui all’articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all’articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
2.Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:
a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell’area web riservata;
c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
d) le modalità di comunicazione al titolare dell’area web riservata del link per accedere agevolmente all’atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell’inserimento di cui alla lettera seguente;
e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell’attestazione dell’avvenuto inserimento dell’atto da notificare nell’area web riservata;
f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell’area web riservata e le modalità di firma elettronica;
g)il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell’atto notificato nell’area web riservata.
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.
 

Art. 360
Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza

1.Dopo l’articolo 16-bis, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma:

“4-bis. Nei procedimenti giudiziali diretti all’apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, adottato in attuazione dell’articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.”.
 

Art. 361
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1.Quando la notificazione telematica di cui all’articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 7.

Art. 362

Art. 362
Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell’urgenza della definizione.
2. L’assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.


Art. 363
Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

1. L’Istituto nazionale per la Previdenza sociale e l’Istituto Nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
2. L’INPS e l’INAIL, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 364
Certificazione dei debiti tributari

1. Gli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull’esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.
2. L’Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio.
 

Art. 365
Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

1.  A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

Art. 366
Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

11.L’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
“Art. 147 (L)
Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.”.
2. Le disposizioni dell’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
 

Art. 367
Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

1. Nei procedimenti di cui all’articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell’Anagrafe tributaria e dell’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
3. L’Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l’elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il direttore generale dell’Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.
4. l’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d’intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.
5. Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell’amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.
7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.
 

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Art. 368
Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

1. All’articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole “comma 12” sono aggiunte le seguenti: “nonché di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza”.
2. All’articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, dopo le parole “comma 12” sono aggiunte le seguenti: “nonché di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza”.
3. All’articolo 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:
a)    al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza.”;
b)    al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all’articolo all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza.”;
c)    al comma 1-quinquies, dopo le parole: “procedure richiamate dall’articolo 4, comma 12,” sono aggiunte le seguenti: “nonché di violazione delle procedure di cui all’articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell’insolvenza.”.
4. All’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell’ambito di procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al presente codice, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell’azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell’imprenditore; in tale ipotesi l’efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell’azienda ai terzi offerenti o proponenti.”
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
 “4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell’articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all’apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività”;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
 “5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all’articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma del codice civile.”;
d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
 “5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo.
 5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.”;
e)  al comma 6 dopo le parole “i lavoratori che” è aggiunta la seguente : “comunque”;
f) all’articolo 11, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole “dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22”.
 

CAPO V
DISPOSIZIONE DI COORDINAMENTO IN TEMA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E IN ALTRE MATERIE

Art. 369
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    all’articolo 39, comma 4, le parole “a revocatoria fallimentare” sono sostituite dalle seguenti “alla revocatoria di cui all’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza” e le parole “L’art. 67 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “L’articolo166 del codice della crisi dell’insolvenza”;
b)  all’articolo 69-septiesdecies, le parole “agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 163, 164, 165, 166, 338, comma 1, lettera a) e comma 3, e 339 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
    c) all’articolo 70, comma 7, le parole “il titolo IV della legge fallimentare e” sono soppresse;
         d) all’articolo 80, comma 6, le parole “della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “del codice della crisi e dell’insolvenza”;
         e) all’articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)    al comma 1, le parole “in cui essa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “dove essa ha il centro degli interessi principali”, le parole “dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 296 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
2)    al comma 2, le parole “del luogo in cui la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”, le parole “dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
3)    al comma 3, le parole “nell'art. 203 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 298 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
          f)  all’articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)    al comma 2, le parole: “dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza”;
2)    al comma 3, le parole “del luogo dove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”;
3)    al comma 3-bis, le parole “all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell’insolvenza”;
          g)  all’articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)    al comma 3, le parole “del luogo ove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”  e le parole “Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore” sono sostituite dalle seguenti: “In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti”;
2)    al comma 7, le parole “del luogo ove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”;
h)  all’articolo 87, al comma 2, le parole “del luogo ove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali” e le parole “l’articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell’insolvenza”;
i) all’articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)    al primo periodo del primo comma, le parole “dall’articolo 111 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza” e, al secondo periodo, le parole “nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza”;
2)    al comma 1-bis, le parole “dall’articolo 111 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
3)    al comma 3, le parole “dell’articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell’insolvenza”;
l)    all’articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)    al comma 1, le parole “del luogo dove l’impresa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali” e le parole “dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza”;
2)    al comma 3, ultimo periodo, le parole “dall’articolo 135 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
3)    al comma 6, le parole “l’articolo 131 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: ”l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
m) all’articolo 94, comma 3, le parole “l’articolo 215 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
n) all’articolo 99, comma 5, le parole “67 della legge fallimentare”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “166 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
o) all’articolo 104, comma 1, le parole “ha sede legale la capogruppo” sono sostituite dalle seguenti: “la capogruppo ha il centro degli interessi principali”.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 370
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    all’articolo 238, le parole “non si applica il titolo III della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell’insolvenza”;
b)    all’articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole “della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “del codice della crisi e dell’insolvenza”;
c)     all’articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)    al comma 1, le parole “dove l'impresa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “dove l’impresa ha il centro degli interessi principali”, le parole “dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
2)    al comma 2, le parole “in cui l'impresa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “dove l’impresa ha il centro degli interessi principali”, le parole “dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 297 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
3)    al comma 3, le parole “nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell’insolvenza”;
4)    al comma 4, le parole “nell'art. 203 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 299 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
d)    all’articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)    al comma 1, le parole “del luogo dove l'impresa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “dove l’impresa ha il centro degli interessi principali”
2)    al comma 2, le parole “titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell’insolvenza e dall’articolo 165 del medesimo codice”;
e)    all’articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:
1)    al comma 2, le parole “del luogo dove ha sede legale l'impresa” sono sostituite dalle seguenti: “dove l’impresa ha il centro degli interessi principali”;
2)    al comma 8, le parole “del luogo ove l'impresa ha sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “dove l’impresa ha il centro degli interessi principali”;
f)    all’articolo 254, comma 2, le parole “dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
g)     all’articolo 255, le parole “dalla legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dal codice della crisi e dell’insolvenza”;
h)    all’articolo 256, le parole “dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell’insolvenza”
i)    all’articolo 257, comma 1, le parole “dall’articolo 35 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 132 del codice della crisi e dell’insolvenza” e le parole “a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima” sono sostituite dalle seguenti: “a quanto disposto dall’articolo 307, comma 2, del medesimo codice”;
l) all’articolo 258, comma 6, le parole “all’articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza”;
m) all’articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole “dall’articolo 111 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza” e, al comma 1, secondo periodo, le parole “nell’articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell’articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell’insolvenza”;
n) all’articolo 262, comma 1, le parole “dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza” e le parole “del luogo dove l'impresa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “dove l’impresa ha il centro degli interessi principali”;
 o) all’articolo 263, comma 3, le parole “Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
p) all’articolo 265, comma 3, le parole “all’articolo 213, secondo e terzo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 313  del codice della crisi e dell’insolvenza”;
 q) all’articolo 270, comma 1, le parole “dall’articolo 56 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 155 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
r) all’articolo 276, comma 5, prima parte, le parole “67 della legge fallimentare”, sono sostituite dalle seguenti: “166 del codice della crisi e dell’insolvenza” e le parole “per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori” sono sostituite dalle seguenti : “per gli atti indicati all’articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell’insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all’articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori”;
s) all’articolo 281, comma 1, le parole “tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante” sono sostituite dalle seguenti: “tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 371
Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

1.  All’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole “201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d.16 marzo 1942, n. 267” sono sostituite dalle seguenti: “304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell’insolvenza”.
2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
 

Art. 372
Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 48, al comma 17, le parole “articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale” e, al comma 18, le parole “articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale”;
b) all’articolo 80, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) l’operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall’articolo  110;”;
c) l’articolo 110 è sostituito dal seguente:
“Art. 110
Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155, si applica l’art.95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.  
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.”;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l’avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

 

CAPO VI
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE
 
Art. 373
Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale

1.   All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;
b)    il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».
 

CAPO VII
ABROGAZIONI

Art. 374
Abrogazioni

1. Il comma 43 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 è abrogato.
 

PARTE SECONDA
MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 375
Assetti organizzativi dell’impresa

1.La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Gestione dell’impresa”.
2. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
 

Art. 376
Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro

1. All’articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.”.

Art. 377
Assetti organizzativi societari

1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”.
2. All’articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”
3. All’articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”.
4. All’articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.”.
5. All’articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.”.
 

Art. 378
Responsabilità degli amministratori

1.All’articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”
2. All’articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:  “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume  pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”.


Art. 379
Nomina degli organi di controllo

1.All’articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
 “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
 L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”
 2. All’articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” sono aggiunte le seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”.
 3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
4. All’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole “capi V e VI” sono sostituite dalle seguenti : “capi V, VI e VII”.
 

Art. 380
Cause di scioglimento delle società di capitali

1.All’articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “7-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.”


Art. 381
Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

1.    All’articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale”.
2.    All’articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Fuori dai casi di cui all’articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l’autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.”.
 

Art. 382
Sostituzione dei termini fallito e fallimento

1.All’articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “E’ escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell’insolvenza”.
2. All’articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall’articolo 2272, per provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale”.
3. All’articolo 2497 del codice civile, l’ultimo comma è sostituito dal seguente: “Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.”.
 

Art. 383
Finanziamenti dei soci

1. All’articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole “e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.”.
 

Art. 384
Abrogazioni di disposizioni del codice civile

1. Dalla data dell’entrata in vigore del presente codice, l’articolo 2221 del codice civile è abrogato.  
 

PARTE TERZA
GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Art. 385
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122

1.  All’articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un’impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all’obbligo assicurativo di cui all’articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.”;
b)    il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La fideiussione può essere escussa:
a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l’ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l’acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare;
b) a decorrere dalla data dell’attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all’articolo 4, quando l’acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all’articolo 6.
c)    il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. L’efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell’atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’immobile o dell’atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all’articolo 4, comma 1-quater.”;
d)    dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione.”.
 

Art. 386
Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1.   ll’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    al comma 1, dopo le parole “all’atto del trasferimento della proprietà” sono inserite le seguenti: “a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall’acquirente,”
b)    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  “1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.
1-ter.  In caso di inadempimento all’obbligo previsto dal comma 1, l’acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all’articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b).
1-quater. L’atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis.”.
 

Art. 387
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1.    All’articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell’art.12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.”

Art. 388
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005

1.   ll’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)    all’alinea, dopo le parole “immobile oggetto del presente decreto”, sono aggiunte le seguenti: “devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”;
b)    la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) gli estremi della fideiussione di cui all’articolo 2 e l’attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7-bis;”.
 

PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 389
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.  
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.
 

Art. 390
Disciplina transitoria

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del concordato preventivo, per l’accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.
 

Art. 391
Disposizioni finanziarie e finali

1.Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a

 

Relazione illustrativa


Il decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, è espressione dell’esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali.
Il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine per l’esercizio della delega, previsto dall’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge di delegazione, ha natura meramente ordinatoria e non perentoria, come si evince univocamente dal terzo periodo del medesimo comma, che prevede espressamente la proroga di diritto di sessanta giorni del termine per l’esercizio della delega qualora il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari (pari a giorni trenta) scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di scadenza della delega ovvero successivamente (a seguito, evidentemente, dell’inoltro dello schema di decreto alle Camere intervenuto oltre il sessantesimo giorno).  
Le modifiche normative che si sono succedute negli ultimi tempi e soprattutto quella attuata con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 hanno ampiamente modificato la normativa di base costituita dal regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, ma nel contempo hanno accentuato il divario tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentono ancora di un’impostazione nata in un contesto temporale e politico ben lontano dall’attuale.
Inoltre, la frequenza degli interventi normativi, di natura episodica ed emergenziale, intervenendo su disposizioni della legge fallimentare modificate da poco, ha generato rilevanti difficoltà applicative e la formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati, con un incremento delle controversie pendenti e il rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure concorsuali.
Di qui l’esigenza, largamente avvertita da tutti gli studiosi e dagli operatori del settore, di una riforma organica della materia che riconduca a linearità l’intero sistema normativo.
L’oggetto della delega ha riguardato la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.
L’evidenziata esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale è oggi resa ancor più impellente dalle sollecitazioni provenienti dall’Unione europea.
Vengono in rilievo il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 che tratta dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno  in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere; la  raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014, che ha posto il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono; il regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d’investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico.
In tale ambito rileva anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti che prosegue sulla strada dell’intervento anticipato prima che l’impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili, ma anche della liquidazione dell’attivo se l’impresa non può essere salvata in altro modo.
Vanno richiamati anche i principi della Model law, elaborati in tema d’insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), cui hanno aderito molti paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati uniti d’America), il cui recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi paesi con evidente vantaggio anche per gli imprenditori italiani operanti all’estero.
La legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, ha come scopo di dare risposta alle sollecitazioni indicate.
Il decreto legislativo che ne costituisce attuazione rappresenta un quadro normativo unitario, che detta, innanzitutto, principi giuridici comuni al fenomeno dell’insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l’insolvenza può manifestarsi.
In quest’ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «crisi» (che non equivale all’insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza» (ribadendo in realtà la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale).
Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l’aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.
E’ vero, infatti, che anche un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell’insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un’impresa da prevenire ed eventualmente regolare al meglio.
La riconduzione della disciplina dell’insolvenza ad un quadro sistematico, le cui linee generali risultino bene individuabili, ha come corollario un’opera di semplificazione delle regole processuali di volta in volta applicabili, con conseguente riduzione delle incertezze interpretative ed applicative e maggiore uniformità agli orientamenti giurisprudenziali.
L’obiettivo principale è soddisfare imprescindibili esigenze di certezza del diritto, che postulano un sufficiente grado di prevedibilità della decisione del giudice, e il miglioramento dell’efficienza del sistema economico in modo tale da renderlo più competitivo anche nel confronto internazionale.
Il punto di partenza è quello di farsi carico anche delle disfunzioni e dei disvalori delle procedure concorsuali, quali essi sono e vengono percepiti all’esterno e questo per evitare che ci si trovi a dover constatare, a consuntivo, che una procedura è servita soltanto ad assorbire le residue risorse disponibili dell’impresa.
E’ stata perseguita un’opera di armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori, che ha avuto specifico riguardo alla normativa europea e in particolare alla Carta sociale europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, che si occupa dell’attuazione dei diritti e delle libertà oggetto della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; alla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro e alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
E’ stato, altresì, curato il coordinamento con le disposizioni vigenti e sono state adottate le opportune disposizioni transitorie.

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2018, il successivo 14 novembre è stato trasmesso alle Camere per l’acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.
La II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole, formulando tre condizioni –prevedere la difesa tecnica nel concordato minore, mantenere la disciplina vigente della liquidazione coatta amministrativa, pur con gli opportuni coordinamenti e ferma restando la disposizione di cui all’articolo 316, comma 1, e sostituire, all’articolo 324, comma 1, le parole: «dell’articolo 100 e dell’articolo 101» con le seguenti: «degli articoli 99, 100 e 101» -  e diverse osservazioni.
Le condizioni sono state tutte accolte, come illustrato in prosieguo nel commento agli articoli 76 e 324 ed al titolo VII del libro primo.
Quanto alle osservazioni, le stesse sono di seguito riprodotte testualmente, ciascuna corredata da sintetico commento:
a)    valuti il Governo l’opportunità di mantenere ferma la scelta di mancato esercizio della delega in riferimento all'articolo 13, comma 2, della legge n.155 del 2017 al fine di evitare gravi difetti di coordinamento del sistema: l’osservazione, che corrisponde ad altra, di opposto tenore, contenuta nel parere del Consiglio di Stato, è perfettamente in linea con le valutazioni sottese alla decisione di non esercitare la delega su questo punto. Lo schema di decreto reca disposizioni sui rapporti tra procedimenti penali e procedure concorsuali, sotto il profilo dell’incidenza dei sequestri penali al fine di confisca su beni, in ipotesi destinati a soddisfare gli interessi creditori nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale. L’effetto delle norme in esame è quello dell’applicazione del principio di prevalenza del sequestro sulla procedura concorsuale, alle “condizioni” e con i “criteri” già disciplinati per i sequestri nel processo di prevenzione, secondo il principio direttivo di cui al comma 1 dell’art.13 della legge n.155 del 2017. Con riguardo alle misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il comma 2 dell’art. 13 della medesima legge di delega fissa quale principio direttivo quello del “rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale”, come tale opposto e antitetico rispetto a quello dettato per le misure cautelari reali legate alla responsabilità penale delle persone fisiche. La ragione per la quale si è ritenuto di non esercitare la delega legislativa sul punto è quella dunque di non creare uno statuto del sequestro penale nelle sue interferenze con le procedure concorsuali differenziata secondo che si proceda nei confronti di persone fisiche o giuridiche, identiche essendo le esigenze di repressione penale sottese al sequestro. Del resto, anche il Consiglio di Stato nel parere espresso giudica poco perspicue le ragioni di una differenziazione del regime giuridico paventando, tuttavia, il rischio di una violazione della delega:  «aver fatto coincidere le “ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale”, id est i motivi della deroga al principio base, con quelle che presiedono all’applicazione dell’opposto principio in materia di sequestri legati alla responsabilità delle persone fisiche, è operazione che rischia di confondere i piani e dare consistenza ai già profilati dubbi di costituzionalità». L’esercizio della delega nel senso richiesto esporrebbe tuttavia il sistema a rischio di distonie a parità di condizioni legittimanti il sequestro. Se è vero infatti che il sequestro contro gli enti è volto ad assicurare la sanzione finale della confisca, analoga funzione sanzionatoria riveste la confisca per equivalente nei confronti delle persone fisiche. Né nel caso è invocabile l’art.27 del d.lgs. n.231 del 2001, in tema di responsabilità patrimoniale dell'ente, che si limita a stabilire che: «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune» e in punto di riparto che «i crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato», mediante rinvio alle norme dettate dal codice di procedura penale in tema di sequestro conservativo e pignoramento (art.320, comma 2, c.p.p.). Nello stesso testo normativo la sanzione pecuniaria in oggetto compare accanto alla confisca quale una delle sanzioni amministrative cui l’ente può essere condannato in relazione all’illecito amministrativo dell'ente conseguente al reato. Non sembra, dunque, che la norma di delega possa leggersi nel senso che la prevalenza della procedura concorsuale sia stata dettata al fine di superare il regime di privilegio della sanzione pecuniaria e per estensione della confisca. In contrario la norma di riferimento relativamente alla confisca resta l’art.53 del medesimo d.lgs. n.231 del 2001. In altri termini, se si conviene che il comma 2 dell’art.13 detta una norma del tutto opposta a quella normalmente valevole in materia di sequestro penale, l’opzione di non intervenire si spiega agevolmente, una volta assunto che la pretesa prevalenza della procedura concorsuale in caso di sequestro contro enti non trova fondamento nella citata disposizione di cui all’art.27 del d.lgs. n.231 del 2001. Si tratta in contrario di un principio di delega lesivo del sistema ed è autonomamente stabilito tanto da far ritenere legittima la mancata attuazione della delega sul punto. Né va enfatizzato il rischio di incostituzionalità, ove si consideri che l’attuazione solo parziale o la mancata attuazione della delega possono determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento ma non integrano una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile (Corte cost., sent. n. 304/2011, n. 218/1987, n. 8/1977 e n. 41/1975), salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione (sent. n. 149/2005; ord. n. 283/2013 e n.257/2005);
b)    all’articolo 13, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il secondo periodo con il seguente: «A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento all’art.13;
c)    valuti il Governo l’opportunità di estendere ai componenti dell’OCRI le medesime prerogative che il codice di procedura penale attribuisce ai difensori e che il decreto legislativo. n. 28 del 2010 attribuisce ai mediatori, al fine di favorire un rapporto debitore ed organismo, indispensabile per il buon funzionamento del sistema dell’allerta: l’osservazione è stata accolta, attraverso l’aggiunta del comma 4 all’art.5, come illustrato nel commento alla norma;
d)    si valuti l’opportunità, all’articolo 16, comma 3, di aggiungere dopo le parole «l’ufficio del referente» le seguenti: « che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio,» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
e)    si valuti l’opportunità, all’articolo 17, comma 5, di aggiungere dopo le parole: «comma 1, lettera o)» le seguenti: «, numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
f)    all’articolo 25, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il comma 2 con il seguente: « Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323, 325,  328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b), limitatamente alle condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura, il danno cagionato è di speciale tenuità, non è punibile chi ha tempestivamente presentato l’istanza all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa ovvero la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di cui al presente codice, se a seguito delle stesse viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, per chi ha presentato l’istanza o la domanda la pena è ridotta fino alla metà quando, alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori assicura il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il danno complessivo cagionato non supera l’importo di 2.000.000 euro.»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
g)    si valuti l’opportunità, all’articolo 26, di prevedere che l’imprenditore deve avere all’estero non la sede principale, ma il centro degli interessi principali ai fini dell’assoggettamento ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all’estero, a condizione che abbia una dipendenza in Italia: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
h)    al medesimo articolo 26, valuti il Governo l’opportunità di prevedere, ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, l’inefficacia del trasferimento della sede dell’impresa all’estero se intervenuta nell’anno antecedente alla domanda di accesso alla procedura: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
i)    si valuti l’opportunità, all’articolo 27, di chiarire che il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali è competente sia per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza diversi da quelli relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, sia per le controversie che ne derivano: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
j)    valuti il Governo, all’articolo 42, l’opportunità di prevedere che la cancelleria dia tempestiva comunicazione al debitore dell’acquisizione della documentazione di cui al primo comma: si è ritenuto di non accogliere la proposta. L’art. 42 prevede che a seguito del deposito di domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo la cancelleria del tribunale competente acquisisca dall’agenzia delle Entrate, dall’INPS e dal registro delle imprese documentazione inerente la situazione del debitore, come già attualmente avviene di prassi in forza di provvedimenti di volta in volta adottati dal tribunale o dal giudice relatore nel corso del procedimento. La norma, dunque, si limita a rendere più veloce l’acquisizione di tali documenti. La modifica proposta non sarebbe di alcuna concreta utilità, ma aggraverebbe inutilmente l’attività delle cancellerie. Infatti, il debitore è parte del procedimento e dunque, accedendo al fascicolo, può senza difficoltà esaminare quanto vi è contenuto; sotto il profilo del diritto di difesa, i documenti in questione concernono la sua situazione patrimoniale ed economica e dunque gli sono noti;   
k)    si valuti l’opportunità, all’articolo 44, comma 4, di sostituire le parole «può essere disposta solo in presenza» con le seguenti: «deve essere disposta in presenza»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
l)    all’articolo 45, valuti il Governo l’opportunità di modificare la rubrica facendo riferimento alla “comunicazione” e non alla “notificazione”, come peraltro previsto dalla stessa disposizione introdotta: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
m)    si valuti l’opportunità, all’articolo 46, alla rubrica, di espungere il riferimento al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione, non disciplinati dalla disposizione, e di specificare che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l’autorizzazione: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
n)    all’articolo 52, valuti il Governo l’opportunità di sostituire il concetto di garanzia con quello di tutela: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
o)    si valuti l’opportunità, all’articolo 54, di chiarire, al comma 3, che le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore anche prima del deposito della domanda di omologazione e, al comma 5, che le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice, deposita domanda di apertura di concordato preventivo : l’osservazione è stata accolta, anche attraverso l’inserimento di un apposito comma, come illustrato nel commento alla norma;
p)     si valuti l’opportunità, all’articolo 55, comma 3, di specificare che, se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto, cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma dell’articolo 54, comma 2 : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma. Sul punto, si osserva che il Consiglio di Stato nel proprio parere ha invece invitato il Governo a rivedere tale soluzione, al fine di evitare che il ritardo del giudice nell’emissione del decreto di conferma o revoca degli effetti protettivi prodottisi in conseguenza della domanda del debitore e della sua pubblicazione nel registro delle imprese possa pregiudicare il predetto debitore. La disposizione, tuttavia, anticipa la soluzione accolta dall’art. 6 della proposta di direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE che subordina la produzione degli effetti protettivi ad una valutazione, caso per caso, dell’autorità giudiziaria, sicché, non essendo possibile prescindere da una tale valutazione, si è ritenuto, per tener conto della comprensibile preoccupazione del Consiglio di Stato, di portare a trenta giorni il termine -di originari quindici- entro il quale il decreto deve essere depositato;
q)    all’articolo 63, valuti il Governo l’opportunità di prevedere un termine per l’adesione alla proposta di transazione fiscale, al fine di un coordinamento con quanto previsto all’articolo 48, comma 5: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
r)    all’articolo 66, valuti il Governo l’opportunità di precisare i rapporti tra le diverse procedure che possono applicarsi alle fattispecie di cui al medesimo articolo e tra i diversi procedimenti che dalle stesse possano originarsi: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
s)    si valuti l’opportunità, all’articolo 67, di inserire un comma dal seguente tenore: «E’ possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.» :  l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
t)    si valuti l’opportunità, all’articolo 68, di prevedere che, qualora nel circondario del tribunale competente non vi sia un organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), i compiti e le funzioni attribuiti ad esso possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
u)    agli articoli 68, comma 3, e 78, comma 3, valuti il Governo l’opportunità di eliminare le parole da: «A tal fine » fino alla fine del comma : analoga osservazione è stata svolta dalla Commissione Giustizia del Senato. Entrambe denunciano l’inadeguatezza del rinvio all’indice ISEE come parametro per valutare quanto occorre al debitore per mantenere un dignitoso tenore di vita. Secondo la Camera si potrebbe rimettere tale valutazione al discrezionale apprezzamento del tribunale; secondo il Senato, come meglio si dirà in prosieguo, occorrerebbe sostituire il riferimento al doppio dell’indice ISEE di cui all’art.283, con il doppio dell’assegno sociale. Si è ritenuto di accogliere i rilievi (in realtà riferiti agli articoli 68 e 76), eliminando il rinvio all’art. 283 ed introducendo, per il solo piano del consumatore, un riferimento all’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, in modo da tener conto dell’incidenza del carico familiare. Quanto al concordato minore, rispetto al quale è parso incongruo il riferimento tanto all’assegno sociale che all’indice ISEE, si è ritenuto di rimettere la valutazione al giudice;
v)    si valuti l’opportunità, all’articolo 71, di precisare che il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso “tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore” e che può escludere il diritto al compenso solo se non approva il rendiconto: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
w)    si valuti l’opportunità, all’articolo 75, di inserire un ulteriore comma dal seguente tenore: « Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta,  delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
x)    si valuti l’opportunità, all’articolo 80, di prevedere che il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all’articolo 79, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della specifica relazione sul punto dell’OCC, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, e che solo il  creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore  : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
y)    si valuti l’opportunità, all’articolo 81, di chiarire che il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso “tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore” e che può escludere il diritto al compenso solo se non approva il rendiconto: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
z)    si valuti l’opportunità, all’articolo 84: al comma 2, di sostituire le parole: «alla presentazione del ricorso » con le seguenti: «e purché in funzione della presentazione del ricorso» e le parole: «i successivi due anni» con le seguenti: «un anno dall’omologazione»;  al comma 3, di sostituire le parole: «la metà dei lavoratori in forza» con le seguenti: «la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti»; al comma 4, di aggiungere dopo le parole: « il dieci per cento» le seguenti: «, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale,»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
aa)    si valuti l’opportunità, all’articolo 90, comma 1, di inserire dopo la parola: «data» la seguente: «iniziale»  : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma. Sono state di conseguenza apportate modifiche di mero coordinamento lessicale anche agli artt. 104, 105 e 107;  
bb)    si valuti l’opportunità, all’articolo 99, comma 1, di inserire dopo le parole: «la continuazione dell’attività aziendale» le seguenti: «anche in funzione della liquidazione» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma.
cc)    si valuti l’opportunità, all’articolo 100, comma 2, primo periodo, di aggiungere dopo le parole: «al rimborso,» le seguenti: «alla scadenza convenuta,» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
dd)    all’articolo 107, valuti il Governo l’opportunità di non sottoporre alla sospensione feriale anche i termini previsti dal comma 4 : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma, emendata anche dell’erroneo richiamo del comma 2;
ee)    all’articolo 107, si valuti inoltre l’opportunità – ai fini del coordinamento con quanto previsto all’articolo 47, comma 1, lettera c)  -  di precisare che la data prevista ai commi 3 e 4 è la data iniziale stabilita per il voto; si valuti quindi l’opportunità di prevedere la medesima modifica anche agli articoli 104, commi 2 e 5, e 105, comma 1 : l’osservazione è stata accolta;
ff)    si valuti l’opportunità, all’articolo 116, di prevedere che le eventuali operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice devono essere illustrate nel piano e non nella proposta e che il tribunale, nel provvedimento di fissazione d’udienza di cui all’articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione; andrebbe altresì previsto che  tra la data della pubblicazione e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
gg)    si valuti l’opportunità, all’articolo 177: al comma 1, di aggiungere dopo le parole: «valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale» le seguenti: «determinato ai sensi dell’articolo 97, comma 13, primo periodo» ; al comma 2, di sostituire le parole: «in sede di verifica del passivo e salvo conguaglio in sede di riparto sulla base del ricavato effettivo»  con le seguenti: «dal giudice delegato» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
hh)    si valuti l’opportunità, all’articolo 211: al comma 2, di inserire dopo le parole: «può derivare un grave danno, purché» le seguenti: «la prosecuzione»;  di inserire un ultimo comma dal seguente tenore: «Il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
ii)    all’articolo 216, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che il giudice possa non disporre la vendita telematica quando essa possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori ovvero per il sollecito svolgimento della procedura: l’osservazione, che peraltro è in sintonia con quanto suggerito anche dal Consiglio di Stato nel proprio parere, è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
jj)    si valuti l’opportunità, all’articolo 222, al comma 2, di fare salvo il disposto dell’articolo 223 : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
kk)    si valuti l’opportunità, all’articolo 269, comma 3, di sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sette», al fine di coordinare la disposizione con quanto previsto agli articoli 68 e 76 : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
ll)    all’articolo 270, valuti il Governo l’opportunità di integrare la disciplina della liquidazione controllata con riferimento agli effetti dell’apertura sui rapporti giuridici pendenti, richiamando la disposizione generale contenuta nell’articolo 172 con le opportune modifiche che tengano conto dell’inesistenza del comitato dei creditori e della maggiore semplicità del procedimento : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
mm)    si valuti l’opportunità, all’articolo 272, comma 2, di sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Si applica l’articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
nn)    all’articolo 275, valuti il Governo l’opportunità di prevedere espressamente che il programma di liquidazione sia approvato dal giudice delegato : l’osservazione è stata accolta, mediante modifica dell’art. 272, comma 2;
oo)    si valuti l’opportunità, all’articolo 275, al comma 2, di inserire i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
pp)    si valuti l’opportunità, all’articolo 276, comma 2, di sopprimere le seguenti parole: «e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
qq)    si valuti l’opportunità, all’articolo 283, di specificare che il debitore è persona fisica : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
rr)    si valuti l’opportunità, all’articolo 285, comma 1, di aggiungere il seguente periodo: «Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;  
ss)    si valuti l’opportunità, all’articolo 287, comma 2, di chiarire che il tribunale nomina «salvo che sussistano specifiche ragioni» un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
tt)    si valuti l’opportunità, all’articolo 341, di sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art.48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d)» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
uu)    si valuti l’opportunità, all’articolo 351, di aggiungere infine il seguente comma: «2. Ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provvede mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
vv)    si valuti l’opportunità, all’articolo 356,  di sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma;
ww)    all’articolo 368, comma 4, lettera c), valuti il Governo l’opportunità di eliminare al comma 5 dell’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come ivi sostituito,  le parole: «o sottoposizione all’amministrazione straordinaria», al fine di evitare la ripetizione nella medesima disposizione della fattispecie in cui l'amministrazione straordinaria preveda la cessazione dell'attività : l’osservazione è stata accolta. L'art. 47 L. 428/1990, nelle modifiche apportate con l'art. 368, contiene infatti nel testo originario due volte la regolazione del caso in cui l'amministrazione straordinaria preveda la cessazione dell'attività, che si ritrova sia al nuovo comma 5, sia al nuovo comma 5-ter. Per evitare l'inconveniente si è dunque ritenuto opportuno eliminare la dizione "o sottoposizione all’amministrazione straordinaria" dal comma 5 e lasciare intatto il 5 ter che è uguale, quanto all'amministrazione straordinaria, alla formulazione previgente;
xx)    si valuti l’opportunità, all’articolo 370, di introdurre le eventuali modifiche di coordinamento formale, in conseguenza della modifica della numerazione degli articoli del provvedimento: l’osservazione è stata accolta;
yy)    si valuti l’opportunità, all’articolo 371, di sostituire le parole «305, 309, 310, 311, 312, 313,  e 314 del codice della crisi e dell’insolvenza» con le seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell’insolvenza»: l’osservazione è stata accolta;
zz)    all’articolo 377, valuti il Governo l’opportunità di modificare il comma 2 nei seguenti termini: «All’articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:  “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume  pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura”»: l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento all’articolo 378 (già 377);  
aaa)    all’articolo 378, comma 3, valuti il Governo l’opportunità di sostituire le parole «centoottanta giorni» con le parole «dodici mesi» : l’osservazione (da intendersi riferita al nuovo art. 379) può essere accolta, estendendo il termine da 6 a 9 mesi per consentire la compiuta costituzione degli organi di controllo e il loro pieno funzionamento alla data di entrata in vigore del codice e, soprattutto, dei sistemi di allerta, ciò che non sarebbe garantito da un termine più ampio;
bbb)    si valuti l’opportunità, all’articolo 378, comma 1, di prevedere che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, e non due esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”; si valuti altresì di prevedere un ulteriore comma dal seguente tenore: «All’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole “capi V e VI” sono sostituite dalle seguenti : “capi V, VI e VII”» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (e dunque al nuovo art. 379);   
ccc)    all’articolo 379, valuti il Governo l’opportunità di aggiungere all’articolo 2484, primo comma, del codice civile, al numero 7-bis), ivi introdotto, anche il riferimento alla liquidazione controllata, considerato che anche tale procedura ha natura liquidatoria e determina la dissoluzione dell’impresa: l’osservazione è stata accolta (si rinvia, sul punto, al nuovo art. 380);
ddd)    si valuti l’opportunità, all’articolo 380, di sostituire  il comma 1 con il seguente: “ All’articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale»” : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (ora, art. 381);
eee)    si valuti l’opportunità, all’articolo 384, comma 1: alla lettera b), di chiarire che la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data dell’attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; alla lettera c), di prevedere che il fideiussore possa ricevere anche dai contraenti la copia dell’atto di trasferimento : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (ora art. 385);
fff)    si valuti l’opportunità, all’articolo 385, di sostituire il comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,  come ivi inserito, con il seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e  il relativo modello standard» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (ora, art. 386);  
ggg)    si valuti l’opportunità, all’articolo 388, di prevedere anche l’articolo 376 tra le disposizioni che entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto e di prevedere che «Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 384 e 385 del presente codice, si applicano anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni» : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma (ora, art. 389).

La 2^ Commissione permanente del Senato ha a propria volta espresso parere favorevole, subordinato all’accoglimento di nove condizioni, di seguito testualmente riportate e commentate:
A.    è necessario confermare la vigente normativa in materia di liquidazione coatta amministrativa per le cooperative: la condizione è stata accolta. I principi di delega contenuti all’art. 15, comma 1, lettera a) che prevedono l’applicazione della disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in crisi o insolventi soggette attualmente a liquidazione coatta amministrativa non sono stati attuati. Sono state di conseguenza reintrodotte le previsioni già contenute agli articoli 2, 3 e da 194 a 215 della legge fallimentare, con mere modificazioni letterali e di coordinamento con le nuove disposizioni del codice della crisi e dell’insolvenza;
B.    deve essere evitato che l'avvio delle procedure prefallimentari pregiudichi la possibilità per l'Autorità di vigilanza di applicare la sanzione dello scioglimento coatto ed avviare la liquidazione coatta amministrativa: la condizione è stata accolta, come già detto sub A) e come sarà ulteriormente illustrato nel prosieguo della relazione;
C.    all'articolo 4, si devono ampliare gli obblighi dei creditori previsti dal comma 3, prevedendo che essi siano tenuti anche a collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale: la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma;
D.    è necessario modificare gli indicatori significativi della crisi di cui all'articolo 13 dello schema, sostituendo il rapporto "flusso di cassa/attivo" con quello "flussi di cassa/indebitamento finanziario netto", il rapporto "patrimonio netto/passivo" con quello "patrimonio netto/indebitamento finanziario netto" e infine il rapporto "oneri finanziari/ricavi" con quello "oneri finanziari/margine operativo lordo". Peraltro sarebbe opportuno sostituire la parola "indicatori" con "indici": la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma, sostituendo l’espressione indicatori con “indici” ed utilizzando criteri equivalenti a quelli suggeriti dalla Commissione;
E.    all'articolo 26, che delinea l'ambito della giurisdizione italiana con riguardo alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sarebbe opportuno prevedere la sussistenza della giurisdizione italiana anche nel caso in cui il trasferimento della sede dell’impresa all’estero si avvenuto nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura: la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma;
F.    con riguardo agli articoli 68 e 76 si deve fare riferimento al dignitoso tenore di vita che non può essere inferiore "all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà" : la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alle norme. Si rinvia a quanto esposto sub u) nell’illustrazione delle osservazioni svolte dall’omologa Commissione della Camera;
G.    al citato articolo 76, in materia di presentazione della domanda e attività dell'organismo di composizione della crisi, inoltre, devono essere soppresse le seguenti parole: "Non è necessaria l'assistenza di un difensore" : la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma;
H.    all'articolo 384, comma 1, lettera b), capoverso comma 3, lettera b), dopo le parole "la data dell'atto" deve essere inserita la seguente "di trasferimento della proprietà": la condizione è stata accolta, come spiegato nel commento alla norma.

Quanto alle osservazioni, di seguito le stesse così come formulate e la nota di commento:
-    Occorre riformulare l'articolo 3, in materia di obblighi del debitore, come segue: "1. L'imprenditore individuale deve vigilare sul andamento dell’attività d’impresa e sulla regolare tenuta delle scritture contabili, e deve adottare ogni misura idonea alla gestione dello stato di crisi. 2. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato alla dimensione aziendale, ai sensi dell’articolo 2086, al fine di assicurare una corretta attività di vigilanza e di gestione dello stato di crisi.”: appare preferibile l’attuale formulazione del comma 1 dell’art. 3 che, in continuità con i principi di delega (si veda l’art. 14, comma 1, lettera b), impone all’imprenditore individuale di adottare le misure più opportuna per rilevare tempestivamente la situazione di crisi e di assumere, altrettanto tempestivamente, le iniziative necessarie per la sua gestione.
-    In relazione ai criteri ai quali devono essere improntate le nomine dei professionisti da pare delle autorità preposte alle procedure concorsuali si segnala l'opportunità della seguente riformulazione del secondo comma dell'articolo 5: “2. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, parità di trattamento, rotazione, efficienza; Le procedure verranno distinte in 7 fasce di valore, tenuto conto delle passività riscontrate in sede prefallimentare; la rotazione dovrà tenere conto degli incarichi annui conferiti ovvero della fascia di valore assegnata alla procedura. Le fasce dipendenti dallo stato passivo accertato si articolano in gradi: I) fino a €. 100.000,00; II) da €. 100.000,01 fino ad €. 250.000,00; III) da €. 250.000,01 fino ad €. 500.000,00; IV) da €. 500.000,01 fino ad €. 1.000.000,00; V) da €. 1.000.000,01 fino ad €. 5.000.000,00; VI) da €. 5.000.000,01 fino ad €. 10.000.000,00; VII) oltre €. 10.000,000,01; Il presidente del Tribunale o, nei Tribunali suddivisi in Sezioni, il Presidente della Sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure concorsuali vigilia sull’osservanza dei suddetti criteri e ne assicura l’attuazione mediante l’adozione di protocolli condivisi con i giudici della Sezione : la preoccupazione di assicurare la rotazione e la trasparenza degli incarichi è condivisibile e, infatti, se ne è tenuto conto prevedendo: 1) l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, di un apposito albo (artt. 356 e 357) dai quali l’autorità deve attingere per la nomina dei professionisti; 2) stabilendo rigorosi requisiti per l’iscrizione all’albo, che tengono conto anche delle situazioni di conflitto di interessi, delle risultanze dei rapporti riepilogativi previsti dall’art. 16-bis del decreto-legge n.179/2012, degli incarichi in corso, dell’esigenza di rotazione e turnazione, dell’esperienza pregressa del professionista in relazione alla natura ed all’oggetto dell’incarico (art. 358);  3) prevedendo, all’art. 5, che tutte le nomine debbano essere effettuate sulla base di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, sotto la vigilanza del presidente del tribunale e mediante l’adozione di appositi protocolli da parte delle sezioni cui è affidata la trattazione della materia concorsuale. La modifica suggerita avrebbe dunque come effetto solo quello, per un verso, di irrigidire una valutazione che il tribunale è già obbligato fare all’atto della nomina, per altro verso creerebbe non pochi problemi di ordine applicativo, giacché, al momento della nomina del professionista non sempre (quasi mai nella liquidazione giudiziale, cui si riferisce la dizione “passivo accertato”) è possibile conoscere o anche solo stimare l’entità del passivo.
-    Relativamente all'articolo 12, comma 5, nella parte in cui prevede che gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese agricole e alle imprese minori "compatibilmente con la loro struttura organizzativa" valuti il Governo l'opportunità di chiarire siffatta espressione: la disposizione fa riferimento alla possibilità che tali imprese non abbiano organi di controllo interno e non siano soggette a revisione. Per le imprese minori soggette a lca la disposizione va letta in rapporto all’art. 316, comma 1, lettera b). Non pare che la norma ponga particolari problemi interpretativi.
-    nell’articolo 14 sarebbe opportuno prevedere l’obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari in quanto non vi è alcuna indicazione dei criteri per individuare lo stato di crisi, cosa che invece indica l’articolo 4 lettera c) della legge delega. Infatti nella legge delega si indica che si deve far riferimento ai parametri di cui alla lettera h) relativo alle misure premiali. Senza tali esplicitazioni si ritiene che l’organo abbia troppa discrezionalità : la disposizione va letta in rapporto all’art. 2 che, al comma 1, lettera a), definisce lo stato di crisi ed all’art. 13 che attribuisce rilievo ai flussi che l’impresa è in grado di generare –e dunque agli indici di rotazione dei crediti, del magazzino e di liquidità- ed al rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi. La previsione secondo la quale spetta al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con l’approvazione del MISE, elaborare gli indici rilevanti ai fini della segnalazione, appare sufficiente ad orientare gli organi di controllo, costituiti da professionisti qualificati, nella loro attività. Peraltro, il comma 3 dell’art. 13 consente all’impresa di indicare propri indici, ritenuti più idonei in rapporto alla sua attività, a fungere da indicatori della crisi, così ulteriormente orientando la vigilanza degli organi di controllo. Non si condivide, pertanto, la segnalata opportunità di un ulteriore intervento sulla norma.
-    Valuti il Governo l’opportunità di prevedere, all’articolo 15, comma 5, come idonea a sterilizzare l’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati anche la certificazione rilasciata da altre piattaforme istituite a livello regionale, oltre a quella istituita presso il MEF oltre ad elevare le soglie per le segnalazioni esterne : non è precisato a quali specifiche piattaforme si faccia riferimento. In questi termini, la proposta introdurrebbe elementi di eccessiva incertezza e disomogeneità.
-    In relazione all'articolo 18, sarebbe opportuna una riformulazione del comma 2, volta ad attribuire al collegio la nomina del presidente e, a maggioranza, del relatore : la nomina del relatore costituisce, anche nel processo civile e penale, una prerogativa del presidente del collegio. Peraltro, poiché la nomina del presidente è effettuata a maggioranza da parte dei componenti del collegio, è da tale maggioranza che indirettamente promana anche la scelta del relatore. Non si ritiene, dunque, di accogliere l’osservazione, che introdurrebbe solo un elemento di complicazione nel funzionamento dell’organo.
-    All' articolo 19 comma 3 valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole “attestare la veridicità dei dati aziendali” con le seguenti “esaminare il contenuto delle scritture contabili”: l’osservazione non può essere accolta. L’attestazione dell’OCRI è volta a sostituire quella del professionista indipendente nell’ambito del procedimento per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo. Dunque, il contenuto dell’attestazione deve essere necessariamente lo stesso.
-    All’articolo 22, in tema di segnalazione al PM, dopo la parola “referente” sarebbe opportuno inserire le seguenti “offrendo tutti gli elementi utili per la prosecuzione dell’attività di impresa in caso di apertura della liquidazione giudiziale”: non si condivide la proposta. Obbligare l’OCRI a tale valutazione comporterebbe inevitabilmente un ritardo nella segnalazione; inoltre, il tempo che inevitabilmente intercorre tra la segnalazione al p.m. –che  non è a sua volta obbligato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, ma deve verificare in autonomia che ne ricorrano le condizioni- e l’eventuale apertura della liquidazione, renderebbe vana l’attività svolta dall’OCRI, giacché è evidente che i presupposti per la prosecuzione dell’attività imprenditoriale devono sussistere al momento dell’apertura della procedura. In ogni caso, ai sensi dell’art. 211, l’apertura della procedura non determina di per sé la cessazione dell’attività d’impresa.
-    All’articolo 42 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l’istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo debba essere resa immediatamente disponibile al professionista : la documentazione acquisita ai sensi dell’art. 42 confluisce nel fascicolo d’ufficio, liberamente consultabile dalle parti e dai professionisti che le assistono. Non è dunque necessaria l’integrazione proposta.
-    All’articolo 44 comma 1, lettera a), sarebbe opportuno sostituire le parole “da trenta a sessanta” con le seguenti “da sessanta a novanta giorni”: non si condivide la proposta. Il termine per la predisposizione del piano e della proposta o degli accordi di ristrutturazione, per effetto dell’eventuale proroga, può essere pari a complessivi 120 giorni. Si tratta di termine che, anche in considerazione delle esigenze di celerità che connotano sempre la gestione della crisi dell’impresa, appare di per sé congruo, tanto più che il ricorso può essere depositato all’esito della procedura di allerta, nel cui ambito il debitore che abbia formulato istanza di composizione assistita della crisi può fruire a questo fine di un termine di complessivi sei mesi.   
-    All’articolo 47, in materia di apertura del concordato preventivo, valuti il Governo la possibilità di prevedere che l’imprenditore possa altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione : si tratta di una precisazione superflua. L’articolo 46 prevede che debbano essere autorizzati gli atti di straordinaria amministrazione. A contrario, si deduce che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere posti in essere senza necessità di autorizzazione, atteso che neppure l’apertura del procedimento di concordato preventivo determina spossessamento.
-    All’articolo 49, relativo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,  valuti il Governo l'opportunità di aggiungere alla fine del primo comma le parole “tenuto conto dei dati e documenti acquisiti dalla cancelleria” e alla fine del secondo comma le seguenti parole “non si apre la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 30 mila euro”  : la prima precisazione appare superflua, giacché la sentenza è dichiarata “accertati i presupposti dell’art. 121”; la seconda si condivide ed è stata accolta.
-    All’articolo 54, in tema di misure cautelari e protettive, sarebbe opportuno sopprimere al comma 5 le parole “Se l'udienza e il deposito del decreto non intervengono nei termini prescritti cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma del comma 2.”  e -Senza tale soppressione si reputa che il creditore rimanga senza protezione e il magistrato non può essere passibile di alcuna procedura di responsabilità per non aver fissato nei termini l’udienza: le due osservazioni sono state accolte.  Si veda quanto esposto in relazione alle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera, alla lettera p).
-    Con riguardo all'articolo 63 si segnala l’opportunità di introdurre un termine certo per addivenire all'assenso ovvero al diniego della proposta di transazione fiscale e/o previdenziale, precisando che, decorso il termine accordato, in mancanza di risposta da parte dell'Ufficio medesimo e dell'Agente della riscossione, la stessa si intende approvata; nonché l’opportunità di precisare che la proposta presentata dal debitore ha l'effetto di sospendere sino all'adesione dell'Ufficio ogni attività di riscossione e ogni atto conseguente  : la prima osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento alla norma. Non si condivide la seconda, giacché il debitore può chiedere l’adozione di misure protettive ai sensi dell’art. 54, comma 3. Non sembra ragionevole introdurre una disciplina differenziata in rapporto alla tipologia del debito, peraltro ripristinando una forma di automatic stay non compatibile con la proposta di direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE.
-    All’articolo 65, che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, si rileva l'opportunità di sopprimere le parole “la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa”: non si condivide la proposta. Fermo restando che il debitore il quale voglia conferire maggiore solidità e credibilità alla sua proposta può ovviamente avvalersi di un attestatore, non sembra opportuno per situazioni di crisi o insolvenza tendenzialmente “minori” (l’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dall’impresa agricola), imporre il ricorso ad un professionista attestatore che si andrebbe ad aggiungere, con evidente aggravio dei costi di accesso alla procedura, al costo dell’OCC. Si rammenta che la legge delega, all’articolo 2, comma 1, lettera l), impone di ridurre i costi delle procedure concorsuali. In mancanza di previsione ad hoc, il rinvio, contenuto nel medesimo art. 74, al capo III del titolo IV, potrebbe far sorgere il dubbio sull’obbligatorietà della nomina dell’attestatore.  
-    All’articolo 68 valuti il governo l'opportunità di prevedere un OCC in ogni circondario e di attribuire agli OCC la possibilità di verificare tutti i dati relativi al debitore: la preoccupazione espressa nella prima parte dell’osservazione è condivisibile. E’ stato in conseguenza previsto al comma 1 dell’art. 68 che, laddove non sia stato costituito un OCC, provveda alla nomina di un professionista che ne svolge i compiti il presidente del tribunale. Non sembra necessario specificare che l’OCC, al fine di adempiere ai propri compiti, debba esaminare la situazione del debitore. A questi fini è previsto che, in aggiunta alla documentazione fornitagli da debitore, debba acquisire anche i dati relativi ai debiti fiscali ed ai debiti affidati all’agente della riscossione.
-    All’articolo 84 comma 1 sarebbe opportuno dopo le parole “il debitore realizza il” inserire la seguente “miglior”: non si condivide la proposta. Il “miglior” soddisfacimento –rispetto, inevitabilmente, all’esito possibile della liquidazione giudiziale- diverrebbe così un presupposto di ammissibilità del concordato, sottraendo la valutazione sulla sua convenienza ai creditori ed attribuendola al tribunale.
-    Valuti, inoltre il Governo, l'opportunità di rivedere il vincolo di mantenimento dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, di cui all’articolo 84, comma 2, prevedendone l’operatività, non già per tutti i contratti d’affitto conclusi in data anteriore al deposito del ricorso, ma soltanto per quelli stipulati in un arco temporale di riferimento congruo, non superiore comunque a 6 mesi; richiedendone l’applicazione non ad almeno la metà dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti, ma al 30% degli stessi; riducendone la durata a un anno successivo al deposito del ricorso in luogo dei due previsti dallo Schema :  l’osservazione è stata parzialmente accolta. In luogo di un requisito di ordine temporale, che potrebbe prestarsi ad abusi, si è chiarito che il contratto di affitto deve essere stato stipulato in funzione della presentazione del ricorso e si è limitato l’obbligo di mantenimento in forza dei lavoratori ad un anno, precisando, per evitare dubbi interpretativi, che tale termine decorre dal momento dell’omologazione. Per evitare condotte opportunistiche, si è previsto che il requisito della metà dei lavoratori vada riferito alla media di quelli in forza nei due anni antecedenti il deposito del ricorso. Una riduzione maggiore depotenzierebbe eccessivamente la previsione che mira a bilanciare i vantaggi concessi al debitore con l’interesse collettivo alla prosecuzione dell’attività d’impresa ed al mantenimento dei livelli occupazionali.
-    All'articolo 84, comma 3, con riguardo al concordato in continuità, occorre riformulare la disposizione nella parte in cui, richiedendo che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale e precisando che la "prevalenza" sia sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni derivino dall'attività di almeno metà dei lavoratori addetti al momento del deposito del ricorso, riduce di fatto la gamma di operazioni che potrebbero essere attuate per realizzare efficaci operazioni di turnaround e impedendo così il risanamento di imprese altrimenti recuperabili: non si condivide l’osservazione. La presunzione stabilita dal comma 3 dell’art. 84 amplia l’ambito di operatività del concordato in continuità. Interpretando letteralmente il principio di delega dovrebbe attribuirsi rilevanza esclusivamente al raffronto aritmetico tra flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività e flussi derivanti dalla liquidazione dei beni, con il risultato, nel caso in cui alla continuazione dell’impresa si affianchi la liquidazione di beni non strumentali, di escludere dall’accesso al concordato gli imprenditori che, per mero caso, dispongano di beni di valore particolarmente ingente, dalla cui cessione derivi liquidità in misura superiore a quella generata dalla prosecuzione dell’attività e che non dispongano di risorse esterne, come richiesto dal comma 4 per il concordato liquidatorio.
-    All'articolo 84, comma 4, in materia di concordato preventivo liquidatorio è opportuno sopprimere la condizione che impone per l'accesso alla procedura che vi sia un apporto di risorse esterne tale da incrementare di almeno il 10 per cento il soddisfacimento della categoria dei creditori chirografari: non si condivide l’osservazione. L’art. 6, comma 1, lettera a) prevede che l’ammissibilità delle proposte liquidatorie solo quando sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La quantificazione operata dalla norma è diretta a prevedere un criterio certo, a garanzia del debitore e dei creditori. L’alternativa sarebbe quella di rimettere al tribunale la valutazione di ciò che è o meno “apprezzabile”.
-    All’articolo 97 valuti il Governo l'opportunità di inserire la disciplina degli effetti dei contratti pendenti in relazione agli esiti possibili della procedura così come richiesto dalla legge delega alla lettera h) dell’art. 6: non si condivide la proposta, considerata l’intrinseca temporaneità della sospensione e che, una volta che il contratto sia sciolto, quale che sia l’esito della procedura, l’esigenza di garantire la certezza del diritto e la stabilità dei diritti quesiti precludono la reviviscenza dei contratti.
-    All’articolo 98 sarebbe opportuno aggiungere in fine le seguenti parole “salvi i diritti dei creditori ipotecari, pignoratizi o con privilegio speciale”: la doverosità del rispetto delle cause di prelazione e delle disposizioni sulla graduazione dei crediti deriva da regole generali (art. 2741 c.c.), sicché la precisazione sembra superflua.
-    All’articolo 109 al comma 1, dopo il primo periodo inserire le seguenti parole “In mancanza di comunicazione giudiziale nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”: la modifica prospettata avrebbe quale effetto quello di reintrodurre il voto per silenzio-assenso, che non ha dato buona prova di sé, deresponsabilizzando i creditori rispetto alla valutazione di convenienza del concordato e consentendo la formazione di maggioranze solo apparenti.
-    All'articolo 101, comma 1, il quale disciplina i finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, è opportuno prevedere che l'istituto della prededucibilità possa trovare applicazione non solo nelle ipotesi di ristrutturazione, ma anche nell'ambito di processi di liquidazione: l’osservazione non può essere accolta. L’articolo 101 disciplina i finanziamenti erogati in fase esecutiva del concordato o degli accordi di ristrutturazione, dunque dopo l’omologazione. In una procedura liquidatoria nessuna utilità può derivare alla massa dei creditori concorsuali dall’erogazione all’imprenditore di nuovi finanziamenti, che andrebbero solo a generare nuove passività, assistite da prededuzione, nel caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale.
-    All’articolo 116, al primo comma, si intravede un eccesso di delega nella parte che prevede “Se la proposta prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. Infatti le parole “oppure dopo la sua omologazione” eccedono la delega che all’art. 6 comma 2, la lettera c) prevede solo le operazioni in caso di operazioni poste in essere nel corso della procedura e non successivamente: Non si condivide la proposta. Un’interpretazione fondata unicamente sul dato letterale del principio di delega condurrebbe ad una sostanziale disapplicazione del medesimo principio, dal momento che le operazioni societarie in parole sono fisiologicamente poste in essere dopo l’omologazione. L’esercizio dei poteri di opposizione in fase di omologazione è possibile anche se l’operazione non è ancora perfezionata, in quanto la stessa è descritta compiutamente nel piano, sicché il diritto di difesa è adeguatamente garantito.
-    All’articolo 129 valuti il Governo la possibilità di prevedere che al curatore gli competa anche la fase di riparto di cui all’articolo 230 in conformità peraltro con quanto richiesto dalla legge delega all’art. 7 comma 10, lettera a) : l’art. 129 disciplina la possibilità per il curatore di delegare ad altri specifiche operazioni ed individua quelle che, invece, non sono delegabili, in sostanziale continuità con l’art. 32 legge fallimentare. Si tratta dell’attività di accertamento del passivo e della redazione del programma di liquidazione. L’art. 230 disciplina soltanto l’attività di pagamento ai creditori o ad eventuali cessionari del credito. Non sembra che si tratti di attività paragonabili alle altre individuate dal primo comma dell’art. 230, né consta che, in passato, l’art. 32 della legge fallimentare abbia generato problemi interpretativi o applicativi. Peraltro, il richiamato principio di delega concerne l’intero procedimento di riparto, mentre l’art. 230 disciplina i pagamenti in esecuzione del riparto.   
-    All'articolo 140, che disciplina le funzioni e le responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti, si rileva l'opportunità di sostituire il comma 6 con il seguente: "I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso stabilito dal Giudice Delegato su istanza del Curatore o dei componenti del Comitato, nella misura non superiore al 20% dell’onorario riconosciuto al Curatore"  : la modifica, che porterebbe ad aumentare l’ammontare del compenso spettante al comitato dei creditori, non pare in linea con l’art. 2, comma 1, lettera l) della legge delega, che impone di ridurre i costi della procedura a vantaggio delle prospettive di soddisfacimento per i creditori concorrenti.
-    All’articolo 270 relativo all’apertura della liquidazione controllata valuti il Governo l'inserimento del principio per il quale la sentenza di liquidazione controllata delle start up innovative non possa essere revocata per la sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli art. 25 dl 179/2012 convertito in l. 221/2012. La legge delega all’art 9 comma 1, lettera m) chiede di attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento. Ma le start up non sono assoggettabili a fallimento: la sentenza è pronunciata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente in quel momento. L’irrilevanza di modifiche successive della situazione fattuale o giuridica consegue ai principi generali, che non consentono la “revoca” per fatti sopravvenuti delle sentenze passate in giudicato. La precisazione richiesta pare conseguentemente superflua.
-    All’articolo 275, recante “Esecuzione del programma di liquidazione”, sarebbe opportuno sostituire il comma 1 con il seguente “Il programma di liquidazione è approvato dal giudice delegato ed è eseguito dal liquidatore. Ogni sei mesi il liquidatore riferisce al giudice delegato per iscritto sullo stato dell’esecuzione” e, al comma 5, sopprimere le parole “senza indugio”: l’osservazione è stata accolta con riferimento all’approvazione del giudice delegato, mediante modifica dell’art. 272. La previsione secondo la quale il giudice delegato autorizza senza indugio i pagamenti è coerente con l’esigenza di contenere la durata della procedura e consente, non essendovi una predeterminazione del termine, di bilanciare tale esigenza di celerità con le peculiarità del caso concreto.
-    All'articolo 295, comma 1, lett. e) è necessario chiarire in che termini l'istituto della liquidazione coatta amministrativa si concili con la speciale forma di liquidazione dei fondi comuni di investimento, contemplata dal comma 6-bis dell'articolo 57 del t.u.f. richiamato espressamente dall'articolo 295: in accoglimento delle condizioni poste la delega in materia di lca (art. 15, comma 1, lettera a) non viene esercitata, sicché anche l’art. 295 nella versione originaria è stato eliminato.
-    Sempre con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, all'articolo 295, comma 1, lett. e) è opportuno inserire nell'elencazione anche le controparti centrali, in quanto tali soggetti - analogamente ai depositari centrali già inclusi nell'articolo - sono sottoponibili alla liquidazione coatta amministrativa bancaria alla luce del rimando all' articolo 79-bis decies del TUF da parte dell’articolo 79-sexies, comma 1, t.u.f. : in accoglimento delle condizioni poste la delega in materia di lca (art. 15, comma 1, lettera a) non viene esercitata, sicché anche l’art. 295 nella versione originaria è stato eliminato.
-    All'articolo 295, comma 2, nella parte in cui prevede l’applicazione degli articoli 82-95 t.u.b. in quanto compatibili, sarebbe opportuna una riformulazione volta a chiarire la sottoponibilità delle società fiduciarie iscritte nell'albo ex articolo 106 t.u.b. esclusivamente all’articolo 113-ter t.u.b. : in accoglimento delle condizioni poste, la delega in materia di lca (art. 15, comma 1, lettera a) non viene esercitata, sicché anche l’art. 295 nella versione originaria è stato eliminato.
-    All'articolo 295, comma 2, andrebbe poi chiarita la portata del rinvio agli articoli 82-95 t.u.b. per le società fiduciarie diverse da quelle ricadenti nell’ambito di applicazione dell’articolo 199 t.u.f. che sono sottoposte alla vigilanza di autorità diverse dalla Banca d’Italia: in accoglimento delle condizioni poste la delega in materia di lca (art. 15, comma 1, lettera a) non viene esercitata, sicché anche l’art. 295 nella versione originaria è stato eliminato.
-    All'articolo 298, in materia di effetti dell’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza, il quale sancisce espressamente l’applicazione delle disposizioni in materia di revocatoria fallimentare, con effetto dalla data del provvedimento di accertamento dell’insolvenza (e non dal provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. come previsto dalla vigente formulazione dell’articolo 203 l.f.), è necessario chiarire la portata applicativa dell’innovazione rispetto alla decorrenza del dies a quo del periodo sospetto (se dalla data del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa ovvero dalla data della dichiarazione giudiziale di insolvenza), tenuto conto che l’articolo 82 t.u.b. rinvia a tale previsione  : l’osservazione è stata accolta. Si rinvia al commento sull’articolo 299.
-    All'articolo 358, comma 1, lettera a), è opportuno prevedere che possano essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, anche i consulenti del lavoro: la scelta politica del Governo è stata quella di recepire l’osservazione.   
-    All'articolo 384, comma 1, lettera c), dopo le parole "dal costruttore" sarebbe opportuno inserire le seguenti "o dall'assicurato" : l’osservazione è stata accolta, come illustrato nel commento all’articolo (divenuto) 385.
-    All’articolo 389, comma 2, dopo le parole “procedure di cui al comma 1,” occorre aggiungere le seguenti “compresi i procedimenti di liquidazione coatta amministrativa,”: la modifica proposta appare superflua, in presenza del rinvio alle procedure di cui al comma  1 tra le quali vi è la lca.
-    All’articolo 13, dopo il comma 2, è opportuno precisare che: “2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 300, comma 1, gli indici di cui al comma 1 sono elaborati dall’Autorità di vigilanza ed approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico”: la modifica è superflua poiché è già prevista l’approvazione del MISE. Quanto alle specificità delle imprese soggette a lca, l’art. 13 prevede che si debba tener conto delle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività svolta.
-    Sarebbe opportuno più in generale dare attuazione alla legge delega nella parte in cui richiede l'adozione di norme in tema di specializzazione dei giudici addetti alla materia fallimentare: la scelta politica è di non esercitare la delega.  
-    Valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema recependo, nel quadro della più ampia revisione delle regole di diritto internazionale privato in materia fallimentare, i principi della Legge Modello sull'insolvenza transfrontaliera adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale nel 1997 la quale detta regole di soft law per consentire il coordinamento transfrontaliero tra procedure aperte nei confronti di debitori insediati in più giurisdizioni : la legge delega impone di tener conto dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza. Tuttavia, la genericità dell’espressione, considerato anche che la model law elaborata dall’Uncitral non prevede solo principi in materia di giurisdizione e rapporti tra procedure, ma anche, ad esempio, di accesso alle procedure, si ritiene che la delega non autorizzi a modificare le norme della legge n.218 del 1995, ma imponga soltanto, al legislatore delegato, di scegliere, tra più soluzioni possibili nell’attuazione di specifici principi di delega, quella maggiormente conforme alla model law.  
-    Con riguardo alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi valuti il Governo di rivedere il "sistema delle soglie" di allarme il quale può comportare il rischio di incorrere in numerosi falsi positivi e/o negativi travolgendo imprese sane ma con difficoltà transitorie ovvero imprese le cui difficoltà, pur essendo reali, non emergono dai dati di bilancio: non si reputa di poter accogliere l’osservazione. Le soglie sono state individuate all’esito di articolate interlocuzioni con i creditori qualificati ed utilizzando gli esiti di una ricerca svolta da CERVED su richiesta del Ministero della Giustizia. Si rinvia al commento all’art. 15 e all’AIR da cui emerge come il rischio di c.d. falsi positivi dovrebbe essere molto contenuto.
-    Sempre in relazione alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi è opportuno prevede un termine più congruo nel caso in cui la soluzione conciliativa interessi imprese multi affidate: il termine, non superiore a sei mesi, è imposto dall’art. 4, comma 1, lettera b) della legge delega; l’osservazione dunque non può essere accolta.
-    In relazione al potenziamento delle regole di governance, è opportuna una riformulazione dell'articolo 378, nella parte in cui, nel modificare l'articolo 2477 c.c. prevede fra i requisiti che determinano l'obbligo di nominare l'organo di controllo, anche il superamento per due esercizi consecutivi del limite di 10 dipendenti occupati in media durante l'esercizio, in quanto tale previsione potrebbe costituire un freno per la crescita dimensionale delle società interessate: la modifica richiesta contrasta con l’art. 14, comma 1, lettera g) della legge delega.
-    Infine tenuto conto della gravità delle sanzioni penali previste per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi, di cui agli articoli 344 e 345, sarebbe opportuno prevedere che nell'ambito della procedura di composizione della crisi sia data adeguata notizia delle possibili responsabilità anche penali, conseguenti alla violazione delle disposizioni che regolamentano tale procedura: i destinatari della sanzione sono professionisti qualificati, iscritti in un albo. L’iscrizione presuppone anche che essi abbiano assolto specifici obblighi di formazione. Sembra dunque superflua una disposizione ad hoc, priva di contenuto precettivo e diretta solo a richiamare la loro attenzione sui doveri inerenti all’incarico. Non si reputa, dunque, di accogliere l’osservazione.

Quanto alle Commissioni Bilancio, la V Commissione della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole, mentre l’omologa Commissione del Senato non ha espresso il proprio parere nel termine di legge.

E’ pervenuto, infine, il parere del Consiglio di Stato, reso ai sensi dell’art. 17, comma 25, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n.127.
Al di là dei suggerimenti di drafting, che sono stati recepiti, è utile dar conto degli ulteriori, principali, rilievi svolti, che vengono di seguito sinteticamente riportati, accompagnati da un breve commento.
1.All’art. 1, comma 3, l’inciso “in quanto compatibili con quanto disposto dal presente codice” è stato eliminato ed è stato così accolto il suggerimento del Consiglio di Stato.
2.Con riferimento all’art. 10, si legge nel parere che «il secondo comma stabilisce che “Gli organi di cui al comma 1 (organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice) assegnano un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura ...”. Al riguardo, si suggerisce di chiarire cosa si intende con il termine ‘assegnano’, e precisare le modalità e le garanzie con le quali tali organi provvedono al riguardo, creando, assegnando e comunicano ai soggetti interessati i domicili digitali, oltre a chiarire a carico di chi rimangano le eventuali spese per la gestione del domicilio stesso». Si è provveduto a modificare l’art. 10, sostituendo il verbo “assegnare” con il verbo “attivare” e chiarendo che le spese relative sono a carico della massa.
3. Con riferimento all’art. 13, comma 3, si legge che «considerata la delicatezza e le ricadute di tale procedura (ai fini della presunzione della sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa), la quale, in sostanza, consente all’impresa di evitare l’applicazione degli indici elaborati in via generale (dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili) e di configurare indici ‘personalizzati’ in rapporto alla propria specificità, si richiama l’attenzione sull’esigenza prevedere che tale previsione sia in linea con gli indici di natura finanziaria di cui all’art. 4, co. 1, lett. h), della legge n. 155/2017, da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità». Si evidenzia che l’utilità della disposizione consiste proprio nel consentire ad imprese che ritengano, motivatamente, che gli indici elaborati per la generalità delle imprese non consentano di cogliere le loro specificità, di proporne altri, ritagliati sulla loro struttura e sulla natura ed oggetto della loro attività, sicché ove anche detti indici venissero ricondotti ai medesimi criteri sarebbe la stessa ratio della previsione a risultare vanificata. Peraltro, si osserva che la disposizione consente di adottare indici diversi da quelli elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, ma ferma la loro idoneità a far ragionevolmente presumere l’esistenza di uno stato di crisi, come definito dall’art. 2, comma 1, lettera a) e che come evidenzia anche il Consiglio di Stato, la legge prevede che gli indici di natura finanziaria debbano essere individuati considerando “in particolare” e non “esclusivamente” determinati indicatori.
4. Con riferimento all’art. 18, comma 3, che impone all’OCRI di tener conto, nelle procedure di allerta, dei crediti vantati dall’imprenditore nei confronti della P.A., se attestati da un professionista indipendente, il Consiglio di Stato suggerisce «di prevedere che, in casi del genere, almeno quando l’attestazione provenga dal professionista indipendente, i crediti in questione debbano essere, in qualche modo, documentati, oltre che ‘attestati’». Il suggerimento è stato recepito, come illustrato nel commento alla norma.
5. Con riferimento all’art. 20, comma 2, che stabilisce che il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili il Consiglio di Stato invita il Governo, «al fine di evitare dubbi e problemi applicativi, valuti il legislatore delegato se eliminare tale inciso (“in quanto compatibili”) o stabilire quali regole si debbano seguire in caso di ‘incompatibilità’, dettando la disciplina alternativa, applicabile nei casi in cui non sia possibile rispettare quanto stabilito dagli articoli 54 e 55». Si reputa inopportuno intervenire sulla disposizione. Il rinvio agli articoli 54 e 55 riguarda esclusivamente le norme procedurali, sicché, sul punto, la disposizione pare sufficientemente chiara. La precisazione secondo la quale detto rinvio opera nei limiti della compatibilità si rende necessaria in quanto i due articoli regolano sia le misure cautelari che quelle protettive e si applicano anche al procedimento di apertura del concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione. Le due disposizioni, tuttavia, contengono previsioni applicabili a tutti i procedimenti, altre espressamente applicabili solo ad alcuni, sicché, nel complesso, non pare possano sorgere dubbi interpretativi.
6. Con riferimento all’ultimo comma dell’articolo 27 che stabilisce che “l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura”, il Consiglio di Stato invita il legislatore delegato «ad eliminare tale disposizione per evitare di far sorgere il dubbio che l’applicazione pratica della normativa in esame, e quindi l’attuazione della legge, dipenda della dotazione organica degli uffici giudiziari interessati». La disposizione è stata più opportunamente inserita, come comma 2, nell’art. 391.
7. Con riferimento all’art. 48, comma 5, che prevede che “Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57, comma 1, e 60 comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”, il Consiglio di Stato richiama l’attenzione « sul rispetto del principio di uguaglianza, posto che si prevede di riservare ad uno dei creditori (l’amministrazione finanziaria) un trattamento diverso da quello previsto per gli altri creditori, in relazione all'adesione prevista ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 57, comma 1 (accordi di ristrutturazione dei debiti) e dell’art. 60 comma 1 (accordi di ristrutturazione agevolati)». Si tratta di previsione volta a superare ingiustificati resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi; la diversità di trattamento rispetto agli altri crediti si giustifica in quanto si tratta di crediti della collettività ed in quanto la disposizione, subordinando l’omologazione ad una valutazione di convenienza, non arreca a detti crediti nessuna lesione. Semmai essa è volta ad attuare il principio di buona amministrazione, concorrendo all’efficienza dell’attività di riscossione.
8. Con riferimento alle osservazioni inerenti agli artt. 54 e 55, si rinvia al punto p) delle osservazioni svolte dalla Commissione Giustizia della Camera.  
9. Con riferimento agli articoli 56 e 57, i suggerimenti contenuti nel parere sono stati sostanzialmente accolti e di ciò si dà atto nel commento sui singoli articoli. Con riferimento, invece all’art. 58, comma 2, il Consiglio di Stato ha osservato potrebbe essere opportuno «circoscrivere la portata dell’art. 58, comma 2, che consente di apportare modifiche sostanziali al piano anche successive all’omologazione, con ciò eliminando il vaglio giudiziale sulle stesse, fermo restando quello del professionista indipendente, onde evitare abusi nel ricorso alle stesse». Non si condivide tale conclusione, considerato che i creditori possono proporre opposizione al tribunale ai sensi dell’art. 48 una volta che abbiano avuto notizia delle modifiche apportate al piano concordatario dopo l’omologazione.
10. Con riferimento all’art. 61, riguardante gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e, in particolare al comma 5, che disciplina gli accordi a efficacia estesa verso creditori finanziari, che rappresentino almeno la metà dell’indebitamento complessivo dell’imprenditore, si legge nel parere che « in tale ipotesi, che in relazione illustrativa viene esplicitata come aver “ribadito” la persistenza dell’istituto, non risulta tuttavia chiaro se valga comunque la percentuale del 75 % di cui ai commi precedenti, ovvero se si tratti di una scelta interamente derogatoria. Eccezionalmente, peraltro, in tale ipotesi viene ammessa l’applicabilità anche in caso di concordato liquidatorio. Valuti il Governo se ciò possa considerarsi compatibile con le indicazioni della delega di “estendere” il regime di efficacia imposta preesistente, laddove si è inteso in realtà mantenerne uno comunque diversificato anche nei presupposti, senza che ne vengano neppure esplicitate le ragioni in relazione illustrativa». Sul punto, si rinvia a quanto ulteriormente precisato in questa relazione, nel commento alla norma.
11. Con riferimento all’art. 84, si è accolto l’invito a rendere le previsioni contenute nel comma 3 omogenee rispetto a quelle contenute nel comma 2. Nel parere si legge, tuttavia, che si è «inteso limitare l’ammissibilità del concordato in continuità ai soli casi in cui i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale, diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. Valuti il Governo l’opportunità di riprodurre testualmente l’indicazione della delega, che facendo riferimento alla sola ipotesi, disciplinata dal legislatore delegante, di concordato misto con continuità aziendale e nel contempo la liquidazione dei beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, parrebbe escludere l’esistenza di spazi di operatività di ulteriori entrate diverse dai cespiti conseguenti a vendita di beni, ancorché reimmessi, in base al piano e proposta di concordato, nel ciclo produttivo, andando così a supportare la continuità aziendale». L’osservazione non può essere condivisa. Il “magazzino” è costituito proprio dai beni prodotti dall’impresa in attività, sicché correttamente il ricavato della cessione di tali beni va ascritto ai flussi derivanti dalla continuità. Quanto alla presunzione di prevalenza introdotta al comma 3, si rinvia a quanto esposto in relazione all’analoga osservazione svolta dalla Commissione Giustizia del Senato in riferimento a tale previsione. Si è invece provveduto alla riformulazione del comma 4, sì da renderlo di più agevole lettura, specificando che l’apporto di risorse esterne deve incrementare il soddisfacimento dei creditori chirografari del 10% di quanto essi potrebbero conseguire in caso di apertura della liquidazione giudiziale.
12. Con riferimento all’art. 87, il Consiglio di Stato rileva che la norma prevede che «il piano indichi “le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili”. Non figura più il riferimento alle azioni revocatorie, espressamente contemplate nell’art. 172 della L.F., ancorché limitatamente a quelle esperibili nei confronti dei terzi. Ove ciò non risponda ad una precisa scelta del legislatore, della quale non si è rinvenuta traccia nelle relazioni a corredo del provvedimento, si suggerisce di reinserire la relativa previsione». Si osserva che l’art. 172 della legge fallimentare disciplina la relazione del commissario giudiziale. La previsione corrispondente è l’art. 105, comma 2, che continua a prevedere che, in questa sede, il commissario debba riferire sulle azioni revocatorie esercitabili.
13. Quanto all’articolo 95, sono stati accolti pressoché tutti i suggerimenti, come illustrato nel commento alla norma. Si è tuttavia preferito mantenere il limite attualmente previsto dall’art. 95, comma 5, secondo cui l’impresa in concordato può partecipare alle procedure di affidamento anche se facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria, considerato che si tratta pur sempre di un’impresa soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale e del tribunale e che necessita di autorizzazione per il compimento di una serie di atti. Inoltre, si è accolto il suggerimento di modificare, coordinandolo alla disciplina dell’art. 95, l’art. 110 del codice dei contratti pubblici e, di conseguenza, per ragioni di indispensabile coordinamento, l’art. 80 del medesimo codice. I contenuti dell’intervento, che ha comportato l’introduzione del nuovo art. 372 e portato il numero complessivo degli articoli di cui si compone il codice a 391, sono illustrati nel commento alla norma.   
14. Con riferimento all’art. 109, il Consiglio di Stato osserva che potrebbe essere opportuno «indicare la sorte, ai fini del computo del quorum, della posizione dei creditori non votanti. In relazione all’ammissibilità al voto del creditore proponente o della società da lui controllata, controllante o sottoposta a comune controllo, nell’ipotesi di avvenuto inserimento in apposita classe (comma 6), si suggerisce di chiarire meglio in Relazione illustrativa le ragioni della ritenuta compatibilità con l’obbligo di escludere dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interesse, cui fa generico riferimento l’ultima frase del comma 5 (cfr. sul punto Cass., SS.UU.,27 luglio 2018, n. 17816). Quanto detto anche allo scopo di fornire una lettura armonica di un sistema nel quale la situazione di conflitto viene risolta talora con l’esclusione dal voto, talaltra con la suddivisione in classi». Quanto al primo rilievo, il meccanismo di voto pare essere adeguatamente disciplinato, giacché la proposta è approvata se votano a favore della stessa i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, essendo dunque irrilevante, ai fini del quorum, la partecipazione o meno alle operazioni di voto. L’apparente distonia tra il comma 5 ed il comma 6 si spiega perché nell’ipotesi disciplinata dal comma 6 la situazione di conflitto di interessi non è originaria ed inerente ai rapporti tra debitore e creditore, ma deriva dall’aver formulato una proposta concorrente. Si è dunque inteso non penalizzare il creditore proponente, bilanciando tale facoltà con la previsione dell’obbligatoria formazione di una classe.
15. Con riferimento alla liquidazione giudiziale, sono stati accolte le proposte del Consiglio di Stato in relazione agli articoli 121, 124, 125, 130, 139 e 145, come illustrato nel commento alle singole norme. Nel parere si legge, con riferimento all’art. 131, che sarebbe preferibile scindere il comma 3 «in due distinte disposizioni, separate dal punto od eventualmente con comma aggiunto, in modo che risultino i seguenti periodi: “Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.”;“Per le somme non ritirate, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente il prelievo delle somme è eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181”. Siffatta distinzione evidenzierebbe il diverso regime tra il periodo di vigenza del conto corrente intestato alla procedura di liquidazione ed il periodo successivo alla chiusura della procedura ed al versamento sul “Fondo unico giustizia”». Tuttavia, si osserva che la disposizione riproduce il disposto dell’art. 34, terzo comma, della legge fallimentare, come modificato dall'art. 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con effetto dal 1° gennaio 2018 e non ha creato dubbi di carattere interpretativo.
Secondo il Consiglio di Stato, sarebbe inoltre opportuno «collocare l’ultimo inciso del comma 4 (“La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione”) in apposita disposizione inserita nel Titolo X (“Disposizioni per l’attuazione del codice della crisi e dell’insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria”), apparendo preferibile la collocazione in unico titolo di tutte le norme regolanti l’entrata in vigore e la decorrenza dell’efficacia delle singole norme». Anche in questo caso, si ritiene di non accogliere la proposta, apparendo l’attuale collocazione della disposizione concorrere ad una maggiore chiarezza del testo.  
16. Con riferimento all’art. 211, che disciplina l’esercizio dell’impresa assoggettata a liquidazione giudiziale da parte del curatore, osserva il Consiglio di Stato che «la norma mantiene il silenzio dell’art. 104 sul noto problema della possibilità per l’impresa in esercizio provvisorio di concludere ex novo ovvero di proseguire contratti pubblici, disciplinati dal codice dei contratti di cui al vigente d. lgs. 18 aprile 2016 n.50, né la legge delega contiene alcuna disposizione in proposito. Come già osservato, in materia dispone attualmente l’art. 110 comma 3 del d. lgs. 50/2016, nel testo che, per comodità, si riporta nuovamente: “Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale”.
In proposito, la dottrina ha ritenuto non praticabile che il curatore autorizzato all’esercizio provvisorio possa essere ulteriormente autorizzato a partecipare ad una procedura ad evidenza pubblica, per il carattere sostanzialmente conservativo e liquidatorio dell’esercizio provvisorio stesso, volto a conservare il valore aziendale in vista della liquidazione e non ad assumere nuovi rischi, nonché per la precarietà dello stesso, che può cessare in ogni momento. Più praticabile invece è stata considerata la prosecuzione di contratti già in corso, considerato da un lato che si tratta di svolgere una più semplice valutazione di convenienza economica, e dall’altro lato che un’interruzione potrebbe arrecare un danno.
Identiche considerazioni si possono svolgere in termini di principio per l’esercizio dell’impresa in liquidazione, anche se per esso è scomparsa la qualifica di “provvisorio”; si segnala peraltro che la problematica, con riguardo limitato al concordato in continuità, è affrontata dall’art. 95 della bozza, e pertanto si rimanda alle osservazioni relative. Ci si limita in questa sede a suggerire l’aggiunta all’articolo in esame di un comma 9, per cui esso “non si applica ai contratti disciplinati dal codice dei contratti pubblici”, rinviando quindi alla disciplina speciale per essi stabilita». Il suggerimento, peraltro conforme ad una delle osservazioni espresse dalla Camera, è stato in sostanza accolto, attraverso l’aggiunta all’art. 211 del comma 9, che espressamente esclude che il curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa possa partecipare a nuove procedure di affidamento.
17. Con riferimento all’art. 213, si legge che «la norma innova rispetto all’art. 104 ter anche nella parte in cui, nel quadro di un rafforzamento dei poteri dell’organo, prevede che il Giudice delegato autorizzi non più genericamente “gli atti conformi” al programma, ma “i singoli atti liquidatori” sempre in quanto ad esso conformi. Per mantenere la possibilità di uno svolgimento più celere e snello di procedure di modesta complessità, che nella pratica sono notoriamente la maggioranza, si suggerisce tuttavia di consentire espressamente al Giudice delegato di autorizzare gli atti “anche per categorie o tipologie”». La disposizione assicura un più penetrante controllo da parte del giudice delegato ed elimina i dubbi interpretativi ai quali aveva dato origine l’espressione “atti conformi”, sicché si ritiene di non dover accogliere il suggerimento.
18. Il parere del Consiglio di Stato contiene anche numerosi suggerimenti concernenti la disciplina del concordato nella liquidazione giudiziale, che rappresenta l’istituto corrispondente all’attuale concordato fallimentare, tesi, in prevalenza, ad uniformarne la disciplina a quella del concordato preventivo. In effetti, l’articolato, anche in considerazione dei limiti posti dalla legge delega, che, all’art. 7, comma 10, lettera d), prevede unicamente che debbano essere incentivate le proposte da parte di creditori e di terzi e del debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l’attivo, costituisce, in sostanza, la mera riscrittura delle norme che disciplinano il concordato fallimentare nel r.d. n.267 del 1942. L’assimilazione prospettata tuttavia è in parte impossibile – si osserva, a titolo d’esempio, che nel concordato liquidatorio giudiziale non esiste il commissario giudiziale- e comunque non opportuna, date le profonde diversità che sussistono tra i due istituti, giacché l’uno –il concordato preventivo-  è diretto a gestire in modo tempestivo e “negoziale” una situazione di crisi o insolvenza; l’altro costituisce una modalità di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale.  
19. Con riferimento agli articoli 278 e 279, il parere «rimette al Ministero la valutazione circa l’opportunità di una maggior coordinamento tra l’applicazione dell’esdebitazione all’esito della procedura liquidatoria agli enti collettivi assoggettati ad una procedura di liquidazione giudiziale con le disposizioni che prevedono la cancellazione della società (cui segue l’estinzione) a seguito del decreto di chiusura della procedura». Tuttavia, gli articoli 279 e 280 consentono l’esdebitazione o nel corso della liquidazione giudiziale o contestualmente alla chiusura, sicché deve escludersi che il rapporto tra la disciplina dell’esdebitazione e l’art. 233 possa dare origine a problemi di carattere applicativo.
19. Con riferimento alle disposizioni del titolo VI, concernenti i gruppi di imprese, il Consiglio di Stato ha suggerito, con riferimento all’articolo 284, comma 3, «di aggiungere, dopo la parola “passive”, la virgola al posto del punto e di seguito la seguente espressione: “salvo quanto previsto dal successivo art. 285, comma 1”. La ratio dell’inciso è quella di richiamare l’attenzione dei creditori in ordine all’eventualità che i piani di gruppo possano prevedere operazioni contrattuali e organizzative, ivi inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, necessarie per la continuità aziendale di talune soltanto delle imprese», proposta che non può essere accolta, giacché potrebbe apparire una deroga alla regola posta dall’art. 3, comma 1, lettera d) della legge delega che prevede, senza eccezioni, che le masse attive e passive debbano rimanere distinte. Scrive, inoltre, il Consiglio di Stato, che, all’art. 285, dopo il comma 4, si dovrebbe «creare un comma 5 per inserirvi l’ultimo capoverso del comma 4: “Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza di un pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo”. In questo modo si avrebbe simmetria espositiva rispetto ai precedenti commi 2 e 3, dove le contestazioni e l’omologazione sono disciplinate in modo separato per i creditori, quindi sembrerebbe opportuno che così fosse anche per i soci». Così facendo, però, verrebbe meno, quale termine di paragone, il riferimento a ciò che il singolo creditore potrebbe conseguire dalla liquidazione giudiziale della società sua debitrice, il che non pare coerente con la regola richiamata, che impone di mantenere fermo il principio dell’autonomia delle masse. Si ritiene, dunque, di non accogliere la proposta. Le modifiche proposte relativamente agli articoli 287 e 289 non sono di carattere meramente lessicale e, ove accolte, potrebbero determinare problemi di coordinamento con la disciplina complessiva del titolo VI.
20. Con riferimento alla disciplina penale, il Consiglio di Stato, si occupa anche della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Premette che il comma 2 dell’art. 13 della legge delega «fissa quale principio direttivo quella del “rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale”, ictu oculi antitetico rispetto a quello dettato per le misure cautelari reali legate alla responsabilità penale delle persone fisiche, come visto basato sulla prevalenza del sequestro sulla procedura concorsuale» e segnala come problematica la scelta di non esercitare la delega sul punto.
«In quest’ultima infatti si fa un netto e inequivoco riferimento al principio di prevalenza della procedura concorsuale, che dovrebbe tradursi in una regola simile quella dettata dagli artt. 318 e 319 per i sequestri cautelari e conservativi, secondo la quale, in sintesi, in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non dovrebbe potersi disporre sequestro. L’aver affermato o perpetuato, nella specie, un principio opposto potrebbe rischiare di essere considerato come una violazione delle legge delega più che una mancata attuazione. E’ pur vero che la ratio che presiede al diverso tenore del comma 2 dell’art. 13 della legge delega, rispetto a quanto previsto nel comma 1 non è del tutto perspicua. Essa potrebbe a ben vedere risiedere nel fatto che la confisca prevista dall’art. 19 del d.lgs. n.231 del 2001 (cui il sequestro previsto dall’art. 53 cit. è strumentale) sia una vera e propria sanzione principale, obbligatoria ed autonoma (sul punto si veda SSUU 11170/2015) frutto della specialità di un sistema punitivo che supera il principio societas deliquere et puniri non potest, per la quale rileva, giusto quanto affermato dalle SSUU cit., l’art.27 del d.lgs 231/2001. Ai sensi di tale ultima disposizione “I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria”. Dunque “privilegio” e non prevalenza con stralcio dalla massa attiva come invece previsto per la confisca di cui all’art.321 comma 2 c.p.p..
Ad ogni modo, la legge delega fa espresso riferimento alla “prevalenza della procedura concorsuale”, e in funzione derogatoria rispetto al principio di prevalenza della procedura concorsuale, alle “ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale”. E’ quindi opportuno che su queste specifiche ragioni e sull’oggetto e funzione della confisca nei confronti degli enti, sia approfondita la riflessione per non indurre perplessità circa il rispetto della legge delega. Aver fatto coincidere le “ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale”, id est i motivi della deroga al principio base, con quelle che presiedono all’applicazione dell’opposto principio in materia di sequestri legati alla responsabilità delle persone fisiche, è operazione che rischia di confondere i piani e dare consistenza ai già profilati dubbi di costituzionalità». Le considerazioni esposte in relazione alle osservazioni, di segno opposto, espresse dalla Commissione Giustizia della Camera, riportate sotto la lettera a), inducono a confermare la scelta già attuata e dunque a non dare seguito alla sollecitazione del Consiglio di Stato.
20. Con riferimento all’art. 351, il Consiglio di Stato espone che la norma «individua i parametri per la fissazione degli importi spettanti all’OCRI e la suddivisione di essi tra ufficio del referente e componenti del collegio degli esperti, distinguendo in relazione al grado di avanzamento raggiunto della procedura (mancata comparizione del debitore; sola audizione del debitore; svolgimento della composizione assistita). Per la terza ipotesi vengono richiamati i compensi ed i rimborsi previsti dagli artt. 14, 15 e 16 del d.m. 202/2014 (in tema di organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, attuativo dell’art. 15 della legge 3/2012) “in quanto compatibili”. Appare opportuno, stante il carattere di principio della disposizione, analogicamente valido anche per l’OCRI, che venga richiamato anche l’art. 17, comma 1, del suddetto d.m., che dispone l’unicità del compenso in caso di successione nell’incarico di più organismi». Non si condivide l’osservazione. Mentre in uno stesso circondario possono essere costituiti più OCC ed è il debitore a scegliere di quale organismo avvalersi, sicché è possibile la successione di più organismi nell’esecuzione del mandato, non è così per l’OCRI che è costituito per legge presso ciascuna camera di commercio ed è competente inderogabilmente per le procedure di allerta che riguardano debitori aventi sede legale nell’ambito territoriale delle camere di commercio.
21. Con riferimento all’art. 353, che prevede l’istituzione di un osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta delle procedure di composizione assistita della crisi d’impresa, il Consiglio di Stato ha suggerito di evitare la formulazione ottativa (“può istituire”), giacché «non pare che, nel caso, la soluzione da adottare sia quella della facoltatività della istituzione, anche in considerazione dell’importanza che l’organo assume nel codice, visto che gli artt. 354 e 355 danno per scontato che l’osservatorio esista e fornisca le indicazioni all’adeguamento dei parametri di cui all’art. 15, ed all’elaborazione della relazione al Parlamento), e che non vi sono previsioni per reperire altrimenti tutti i dati necessari». L’osservazione è stata condivisa e recepita.
22. Con riferimento all’art. 354, l’osservazione è condivisa ed è stata accolta.
23. Con riferimento all’art. 357, il Consiglio di Stato osserva che la norma demanda ad un regolamento ministeriale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 400/1988, la disciplina del funzionamento dell’albo di cui all’art. 356. Si legge nel parere che «la elencazione dei contenuti del regolamento organizzativo, limitata alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dall’albo e di esercizio del potere ministeriale di vigilanza, non contempla le (altre) modalità organizzative che possono presumersi necessarie per l’attivazione ed il funzionamento di uno strumento nuovo (dotazione di personale, sede e incardinamento nella struttura burocratica, imputazione organica del potere di vigilanza, etc.). La formulazione dovrebbe quindi essere opportunamente integrata in tal senso, o quanto meno resa non tassativa (“sono stabilite, in particolare: ...”). Tenuto conto della clausola di invarianza finanziaria di cui all’art. 390, fermo restando che è prevista la corresponsione di un contributo, occorre precisare chi e come farà fronte, in prima applicazione, ai relativi costi. Per le stesse ragioni, sembra altresì opportuno che al comma 2 venga introdotta la precisazione che la determinazione, tenuto conto delle spese necessarie per il funzionamento dell’albo, dell’importo del contributo di iscrizione realizzi l’equilibrio finanziario della gestione dell’albo stesso». L’osservazione viene accolta nella misura in cui consente una possibile, ulteriore declinazione del contenuto del regolamento attuativo. Quanto alle spese sostenute in una prima fase dall’amministrazione, è espressamente previsto che l’ammontare del contributo a carico degli iscritti tenga conto delle spese già sostenute per la realizzazione dell’albo.
24. Infine, con riguardo alla successione di discipline, il Consiglio di Stato suggerisce l’abrogazione sic et simpliciter della legge fallimentare e di quella sul c.d. sovraindebitamento, salva la disciplina transitoria, osservando in proposito: «riguardo alla giustificazione della limitata previsione abrogativa, esposta nella relazione illustrativa, va infatti precisato che l’effetto abrogativo – per il quale, salvo diversa previsione, una norma non è più applicabile ai comportamenti e agli atti successivi, restando applicabile a quelli adottati in precedenza – non è assorbito o surrogato dall’esistenza di una disciplina transitoria, nel caso dettata dall’art. 389, secondo la quale alle procedure pendenti o che conseguiranno ad atti di iniziativa antecedenti all’entrata in vigore del codice continua ad applicarsi la disciplina previgente (seppur abrogata)». Con specifico riguardo agli effetti dell’abrogazione in materia penale, il medesimo consesso ha osservato: «Qualunque dubbio o incertezza derivante, poi, dalla abrogazione così determinata anche delle norme penali contenute nelle leggi abrogate, è fugata dal principio di continuità nelle fattispecie criminose esplicitamente, e correttamente, richiamato nella relazione illustrativa e di cui è puntuale declinazione il comma 3 dell’art. 389, classica ipotesi di abrogatio sine abolitio (si vedano, su questioni analoghe, le sentenze delle SSUU n. 19601/2008 e 25887/2003). A tutto concedere, al fine di sgombrare il campo da ogni residuo dubbio in materia penale, potrebbe farsi espresso riferimento, nella disposizione abrogatrice delle due leggi, alla “salvezza degli effetti di cui al comma 3 dell’art. 389”».
Come spiegato sopra, in ragione della mancanza di ogni delega per la riforma dei reati fallimentari, e sull’assunto che debba restare “ferma la continuità delle fattispecie criminose” (art.2 legge n.155 del 2017) - nonostante la nominale sostituzione dei termini fallimento e fallito con liquidazione giudiziale e imprenditore in liquidazione giudiziale - il decreto è volto a stabilire che al momento dell’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, per i fatti di bancarotta commessi antecedentemente e tutte le volte che vengano in essere condotte collegate alle procedure concorsuali per le quali è stabilita la perdurante applicazione della disciplina del r.d. n. 267 del 1942, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 390 (già 389), commi 1 e 2, si dovrà far riferimento agli illeciti penali contenuti nella legge fallimentare (art.216 e ss. l.f.).
I commi 1 e 2 dell’art. 390 realizzano, in questa prospettiva, quel principio della ultrattività «di cui il legislatore delegato ha fatto, in questo caso, buono e opportuno uso» come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato.
In relazione, tuttavia, alla materia penale va garantita anche con riguardo alle procedure concorsuali da definirsi secondo la legge fallimentare (ad esempio, procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo) adeguata tutela, cosicché le disposizioni penali della legge fallimentare rimangono applicabili e non sono pertanto espressamente abrogate nei limiti di quanto disposto dalla disciplina transitoria.
Si è cioè inteso perseguire, come già osservato in dottrina, la coesistenza di una «duplice normativa penale nel settore della crisi d’impresa e dell’insolvenza (nuovo codice della crisi/legge fallimentare); “doppio binario” che opererà fino al momento in cui troverà applicazione la disciplina penalistica della legge fallimentare in relazione a dichiarazioni di fallimento anteriori all’entrata in vigore del nuovo codice o le cui procedure siano pendenti alla medesima data. Le disposizioni penali della legge fallimentare del ’42 sono destinate così ad esaurire la loro efficacia nel tempo, quando saranno chiuse in via definitiva le relative procedure secondo la previgente normativa».
Non si intende tacere il dato che il legislatore non possa imporre esiti intertemporali mediante la formula secondo cui resta ferma “la continuità delle fattispecie criminose”, a fronte dell’avvenuta riformulazione delle fattispecie, che in campo penale non si risolve mai in un’operazione neutra; si vuole, tuttavia, minimizzare ogni rischio interpretativo circa un intento di abolizione, derivante dall’attività di riscrittura imposta dal citato art.2 della legge di delega.
In particolare si tratta di guidare l’interprete nel senso che le norme incriminatrici della legge fallimentare continuano ad applicarsi anche dopo l’entrata in vigore del codice e che esse trovano i loro presupposti civilistici nel complesso normativo recato dal regio decreto del 1942, applicabile ratione temporis alle procedure anteriori o pendenti all’atto dell’entrata in vigore del nuovo codice.
25. Sempre con riferimento all’art. 390 (già 389), nella parte in cui collega l’applicabilità della nuova disciplina all’esistenza, alla data di entrata in vigore, del deposito dell’atto di iniziativa destinato a sfociare nelle procedure di allerta e composizione della crisi o nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, il Consiglio di Stato osserva che la «formulazione della disposizione non è lineare, in quanto il comma 2 non aggiunge altro a quello che già discende dal comma 1 (se vi è stato deposito della domanda, la procedura è pendente, e le procedure che seguono ai ricorsi consistono appunto nella definizione dei ricorsi stessi, già considerata dal comma 1)». In realtà, non si tratta di esito scontato, giacché la procedura concorsuale si apre con la pronuncia della relativa sentenza. Potrebbe dunque sorgere il dubbio che, ove la sentenza sia stata pronunciata dopo l’entrata in vigore del codice, la relativa procedura sia comunque soggetta alla nuova disciplina (sul punto, si veda Cass. n. 5294/2009). Non si è ritenuto, dunque, di accogliere il suggerimento.
26. Con riferimento all’art. 374 (già 373), la norma è stata riformulata, al fine di evitare incertezze interpretative.


Principi generali contenuti nella legge delega (art. 2 legge 19 ottobre 2017, n. 155)
La riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali si è attenuta ai seguenti principi generali, imposti dalla legge delega:
sostituire il termine «fallimento» con l’espressione «liquidazione giudiziale»;
introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza;
adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore e con caratteristiche di particolare celerità;
assoggettare ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione definita dall’ordinamento dell’Unione europea di «centro degli interessi principale del debitore»;
dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore;
uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;
prevedere che la notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure concorsuali e dell’atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all’indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;
ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali;
riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi;
istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione;
armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza dl datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi
Parte prima. Titolo II. Capi I, II, III e IV.
Tra i principali obiettivi della raccomandazione n. 2014/135/UE vi è quello di “consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività”.
La necessità dell'ingresso anticipato in procedura dell'imprenditore in crisi è principio riconosciuto da tutti gli ordinamenti e fa parte dei principi elaborati dall'UNCITRAL e dalla Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi d'impresa.
L’importanza di questo obiettivo è molto evidente poiché le possibilità di salvaguardare i valori di un’impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell’intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile.
Recenti studi hanno evidenziato l’incapacità delle imprese italiane, per lo più medie o piccole imprese, di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce, per una serie di fattori che ne riducono la competitività (sottodimensionamento, capitalismo familiare, personalismo autoreferenziale dell’imprenditore, debolezza degli assetti di corporate governance, carenze nei sistemi operativi, assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine).
Allo scopo di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e per giungere a «massimizzarne il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale», come prevede l’obiettivo principale posto nella raccomandazione 2014/135/UE, (1° considerando) è stata introdotta una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l’emersione della crisi intesa come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell’impresa, e destinato a risolversi all’occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell’accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici).
Con le misure di allerta si mira a creare un luogo d’incontro tra le contrapposte, ma non necessariamente divergenti, esigenze, del debitore e dei suoi creditori, secondo una logica di mediazione e composizione, non improvvisata e solitaria, bensì assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale.
E’ stata prevista già dalla legge delega l’istituzione, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi e la nomina di un collegio di tre esperti.
La prospettiva di successo di una tale procedura dipende in gran parte dalla propensione degli imprenditori ad avvalersene tempestivamente. Perciò è stato configurato un sistema di incentivi (sia di natura patrimoniale, incidenti sulla composizione del debito, sia di responsabilità personale), per chi vi ricorra, e di disincentivi per chi invece non vi ricorra pur quando ne sussistano le condizioni, fermo l’obbligo di segnalare i più significativi indizi di difficoltà finanziaria ad opera dei principali creditori istituzionali (l’Agenzia delle entrate, l’INPS e gli agenti della riscossione delle imposte) o ad opera degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di impresa gestita in forma societaria.
Anche le caratteristiche salienti delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi sono state concepite in modo da incoraggiare l’imprenditore ad avvalersene.
Si è, quindi, previsto che siano contrassegnate da confidenzialità e si è preferito collocarle al di fuori del tribunale, per evitare il rischio che l’intervento del giudice possa essere percepito dal medesimo imprenditore o dai terzi quasi come l’anticamera di una successiva procedura concorsuale d’insolvenza.
Le procedure in esame non si applicano alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea, coerentemente con la previsione contenuta nell’art. 4, comma 1, lettera a) della legge delega
E’ prevista la possibilità per l’imprenditore di ottenere, in questa fase e rivolgendosi al tribunale, misure protettive, volte ad impedire o paralizzare eventuali aggressioni del patrimonio del debitore (o comunque dei beni facenti parte dell’impresa) da parte dei creditori nel periodo di tempo occorrente all’espletamento della procedura ed all’eventuale raggiungimento di accordi negoziali con i creditori medesimi.

Procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza
In difetto di soluzioni stragiudiziali, o perché non attivate o perché non concluse positivamente, la crisi o l’insolvenza sono destinate necessariamente a trovare sbocco in ambito giudiziario.
E’ stato previsto un procedimento «unitario» di accertamento giudiziale della crisi e dell’insolvenza, che costituisce, in via generale, una sorta di contenitore processuale uniforme delle iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell’insolvenza, fatte salve le disposizioni speciali riguardanti l’una o l’altra di tali situazioni.
Una volta individuata un’unica sede procedimentale, globalmente destinata all’esame delle situazioni di crisi o insolvenza, attraverso strumenti di regolazione conservativa o liquidatoria, è stato disposto che in essa confluiscano tutte le domande ed istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista dell’adozione o dell’omologazione, da parte dell’organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o insolvenza accertate, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate.
Siffatta impostazione agevola la risoluzione dei problemi di coordinamento tra le molteplici procedure concorsuali attualmente in essere (fase prefallimentare, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, dichiarazione di insolvenza degli imprenditori commerciali soggetti alla liquidazione coatta amministrativa, accordi e liquidazioni dell’imprenditore non assoggettabile a fallimento nonché del debitore civile, accordi, piani e liquidazione del consumatore), con particolare riferimento alla frequente sovrapposizione che si verifica, nel sistema vigente, tra procedura di concordato preventivo e procedimento per la dichiarazione di fallimento.
La linea seguita dal legislatore, in coerenza con i principi affermati nella raccomandazione 2014/135/UE e nel regolamento delegato UE 2016/451, è segnata dalla prevalenza degli strumenti negoziali di risoluzione della crisi d'impresa e di ristrutturazione rispetto a quelli meramente disgregatori.
L’unicità della procedura si accompagna all’esigenza che le diverse forme di soluzione negoziale della crisi offrano analoghe opportunità al debitore di evitare aggressioni del proprio patrimonio (o comunque dei beni facenti parte dell’impresa) che rischino di vanificare ogni possibilità di superamento della crisi nel tempo occorrente per mettere a punto la soluzione più adatta.
Il percorso protettivo delineato è sostanzialmente identico per i diversi istituti, operante su richiesta al giudice e con identiche soluzioni quanto all’ambito oggettivo del divieto, alle conseguenze della violazione ed alla durata della protezione.

Piani attestati di risanamento ed accordi di ristrutturazione
Parte prima. Titolo IV. Capo I. Sezione I e sezione II.
Nella fase stragiudiziale si collocano gli istituti dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, già presenti nella normativa vigente, che la riforma va a modificare ed integrare. Si tratta di istituti recenti, ma già ormai ben radicati nel panorama del diritto della crisi d’impresa, che necessitano sicuramente di una rivitalizzazione, perché se ne possa apprezzare in maniera più evidente il proficuo utilizzo nella prassi.
Ciò dicasi, in particolare, per gli accordi di ristrutturazione, il ricorso ai quali è divenuto più frequente solo negli ultimi anni e che comunque si è voluto ulteriormente incentivare. Allo scopo di renderli più duttili e meglio fruibili sono state previste agevolazioni al momento dell’accesso sia attraverso la previsione dei c.d. accordi agevolati, sia attraverso la previsione della possibilità di estenderne l’efficacia anche a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee (anche diverse da quella dei creditori finanziari) – fermo ovviamente il loro diritto di opporsi all’omologazione– se l’accordo medesimo venga raggiunto con creditori che rappresentano una rilevante percentuale (il 75%) del totale dei crediti appartenenti alla medesima categoria e se l’accordo preveda (e dunque consenta) la prosecuzione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
In coerenza con quanto accade per il concordato preventivo, si è previsto che, in caso di società con soci illimitatamente responsabili, gli effetti degli accordi si estendano anche a detti soci.

La procedura di sovraindebitamento
La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.
Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s’intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell’insolvenza e della crisi di impresa, nell’ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell’insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e dell’insolvenza, richiede anche qui un’inevitabile opera di coordinamento.
In secondo luogo, la necessità d’intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell’istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l’esdebitazione, alla ripresa dell’economia.
Data per presupposta l’esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell’insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l’attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.
Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.
In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega,  si è deciso di non esigere per l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell’eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall’altro dell’oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all’estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell’istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.
In tale ottica, si è quindi optato per l’inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all’ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l’ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di due tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l’effetto esdebitatorio non è più conseguibile).
Tenendo conto dell’importanza che tuttora riveste l’istituto della famiglia e del fatto che le presone si indebitano spesso per sostenere l’attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.
Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è previsto di responsabilizzare una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).
Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l’impianto vigente, l’imprenditore agricolo.

Il concordato preventivo
Parte prima. Titolo IV. Capo III.
E’ ormai opinione condivisa, tra gli studiosi e gli operatori del settore, quella che ravvisa in meccanismi di tipo negoziale – primo tra tutti il concordato preventivo – gli strumenti più efficaci, se correttamente adoperati, per risolvere positivamente le crisi d’impresa o per recuperare le potenzialità aziendali tuttora presenti in situazioni di insolvenza non del tutto irreversibile.  Nell’ultimo decennio il legislatore si è perciò indirizzato a favorire, nei limiti del possibile, il ricorso all’istituto concordatario, e nulla induce ora a sovvertire tale linea di condotta, pur con i contemperamenti che l’esperienza ha già mostrato essere necessari per evitare possibili abusi in danno dei creditori.
La maggiore flessibilità che le riforme dell’ultimo decennio hanno assicurato all’istituto del concordato preventivo è certamente alla base del notevole incremento fatto registrare nel numero delle domande di ammissione a tale procedura. In molti casi, tuttavia, le proposte concordatarie hanno continuato ad assumere il tradizionale contenuto della cessione dei beni, che raramente rappresenta per i creditori una soluzione davvero più vantaggiosa rispetto alla liquidazione fallimentare, e che neppure, ovviamente, salvaguarda in modo più efficace l’eventuale valore residuo dell’impresa. Il favore per l’istituto concordatario si giustifica, invece, principalmente quando esso valga a garantire la continuità aziendale e, per suo tramite, ricorrendone i presupposti, riesca altresì ad assicurare nel tempo una migliore soddisfazione dei creditori.
Muovendo da tale empirica constatazione, si è ritenuto di incentivare il ricorso al concordato in continuità: quando cioè, vertendo l’impresa in situazione di crisi o anche di insolvenza, la proposta preveda il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell’attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che consenta, al tempo stesso, di salvaguardare il valore dell’impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, con il soddisfacimento dei creditori. La proposta liquidatoria è ammessa solo se essa si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza) che aumentino in modo significativo le prospettive di soddisfacimento per i creditori. Solo a questa condizione, infatti, il concordato, che rappresenta indubbiamente un vantaggio per l’imprenditore –il quale mantiene l’amministrazione dei propri beni ed è esposto a rischi più limitati sotto il profilo della responsabilità penale-  diviene conveniente anche per i creditori, i quali otterrebbero altrimenti dal concordato addirittura meno di quanto potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale, attesi i maggiori costi che la procedura di concordato comporta. Quanto allo svolgimento della procedura, senza stravolgere in modo superiore al necessario l’attuale disciplina, sono state introdotte alcune misure di semplificazione, dirette a rendere il procedimento più snello e più celere. Ad esempio, è stata eliminata l’adunanza dei creditori e si è previsto che, nel caso in cui la proposta di concordato preveda la necessità di porre in essere operazioni societarie, quali sono le fusioni, le scissioni, le trasformazioni, l’eventuale opposizione a tali atti sia proposta dai creditori nell’ambito del giudizio di omologazione.  
La possibilità che l’accesso alla procedura concordataria sia preceduto dallo svolgimento di una procedura non giudiziale di allerta e composizione assistita della crisi potrebbe in molti casi far venire meno le condizioni che oggi giustificano la proposizione di domande di concordato con riserva di successiva presentazione della proposta e del piano. Non si è però reputato di dover espungere tale possibilità dal sistema, anche tenuto conto che non v’è una necessaria propedeuticità della procedura di allerta e composizione assistita della crisi rispetto a quella concordataria e parrebbe eccessivo precludere i benefici dalla proposizione della domanda di concordato con riserva a chi, per le più svariate ragioni, non abbia potuto avvalersi dell’anzidetta procedura stragiudiziale.
Viene prevista, in alcuni casi, l’obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, tenuto conto che il sistema maggioritario strutturato sui crediti e non bilanciato da criteri di tipo capitario, presuppone l’omogeneità delle posizioni dei votanti, garantita dalla ripartizione dei creditori in gruppi omogenei. Il raggruppamento, infatti, dei creditori portatori di interessi diversi in un’unica collettività è contrario al principio maggioritario che rinviene la propria legittimazione in una premessa di fondo: la comunanza di interessi tra i componenti di un gruppo. Diversamente, la vincolatività della decisione della maggioranza nei confronti della minoranza non rinviene un’adeguata giustificazione: si pensi al caso, assai frequente nella pratica, in cui l’esposizione debitoria dell’imprenditore sia in prevalenza nei confronti di istituti di credito garantiti da capienti fideiussioni personali dei soci o di altre società del medesimo gruppo, come tali incuranti della percentuale di soddisfazione loro garantita dalla proposta concordataria. Non meno importante è, però, che venga fissata la misura massima entro cui è consentito riconoscere il carattere prededucibile del diritto al compenso per i professionisti designati dal debitore, al fine di limitare i costi della procedura e salvaguardare, nell’interesse dei creditori, la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, ai sensi dell’articolo 2740 c.c.
Lo schema di decreto legislativo inoltre semplifica i principali passaggi della procedura e si propone, in diversi punti, di favorire la risoluzione dei nodi interpretativi ed applicativi posti più frequentemente in luce dall’esperienza pregressa. A questo scopo sono state introdotte previsioni concernenti il voto dei creditori, i rapporti pendenti, i finanziamenti interinali, l’affitto e la vendita dell’azienda del debitore e le relative condizioni, la fase esecutiva del concordato.
Qualche osservazione in più s’impone per l’ipotesi in cui il debitore in concordato abbia veste societaria. Situazione, questa, alla quale la legge fallimentare del 1942 dedica scarsa attenzione e che, invece, è quella più ricorrente nella pratica, onde appare opportuno che il legislatore se ne faccia espressamente carico.
Ciò dicasi non solo con riguardo alla disciplina dell’esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti di organi della società, ma anche e soprattutto con riferimento al funzionamento degli organi sociali nel corso della procedura concordataria ed al regime, in tale fase, delle eventuali operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasformazione della società, nonché aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci). Situazioni, queste ultime, per le quali l’applicazione dell’ordinaria disciplina del codice civile non sempre risulta coerente con le esigenze di una società in concordato, che quelle medesime operazioni debba inserire in un piano da proporre all’approvazione dei creditori, né con le regole da cui è retta la medesima procedura concordataria.

La liquidazione giudiziale
Parte prima. Titolo V. Capo I.
Con riguardo alla procedura di liquidazione giudiziale i molteplici principi di delega sono accomunati dallo scopo di rendere la procedura più rapida e snella, pur senza stravolgerne gli attuali caratteri fondamentali.
A tali principi si è data attuazione innanzitutto assicurando, tramite la previsione di un albo, una più elevata professionalità dei curatori e snellendo le modalità di apprensione dell’attivo.
Non sono state previste modifiche di rilevante portata per quanto riguarda la disciplina delle azioni revocatorie e la disciplina dei rapporti pendenti, rimanendo invariata l’idea per cui la funzione liquidatoria della procedura deve realizzarsi non soltanto attraverso la conversione in denaro dei diritti e dei beni (materiali o immateriali) del debitore, ma anche mediante la definizione dei rapporti giuridici patrimoniali derivanti da contratti da lui stipulati e tuttora pendenti quando la procedura prende avvio.
Il sistema di accertamento del passivo è stato improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, con la previsione della presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale e la fissazione di limiti più stringenti alla presentazione delle domande tardive.
Inoltre, è stata integrata la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l’esercizio dei dritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l’attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.

Il concordato nella liquidazione giudiziale
Parte prima. Titolo V. Capo VII.
L’istituto prende il posto del “vecchio” concordato fallimentare e consente che la procedura di liquidazione giudiziale possa concludersi anche con un concordato, se la proposta sia supportata da ulteriori risorse tali da rendere tale evenienza più vantaggiosa per i creditori rispetto all’ordinaria liquidazione.
Legittimati alla presentazione di una siffatta proposta, come già oggi per il concordato fallimentare, sono sia i creditori, che i terzi interessati e lo stesso debitore.

L’esdebitazione
Parte prima. Titolo V. Capo X. Sezioni I, II.
L’istituto dell’esdebitazione è andato assumendo, negli ultimi anni, un’importanza crescente. Ciò è riscontrato dal confronto internazionale e dalla particolare attenzione che vi dedica la già più volte citata raccomandazione 2014/135/UE, in cui si afferma come sia dimostrato che “gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta” e se ne deduce l’opportunità di “adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dei debiti dopo un lasso di tempo massimo” (20° Considerando).
Muovendo da tali presupposti è stata prevista per le insolvenze di minore portata la possibilità di un’esdebitazione di diritto contestuale alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, che non richiede la formulazione di un’apposita istanza, salva la possibilità di eventuale opposizione da parte dei creditori i quali contestino la sussistenza delle prescritte condizioni, che il giudice sarà chiamato in tal caso a verificare.
Per le insolvenze maggiori, invece, l’esdebitazione presupporrà che l’interessato presenti una domanda e che il giudice provveda positivamente su di essa.
In considerazione del fatto che tali procedure maggiori potrebbero non avere durata breve, è stato previsto che la domanda possa essere avanzata non solo dopo la chiusura della procedura medesima, ma anche dopo il decorso di un triennio dalla sua apertura.
In coerenza con la richiamata raccomandazione, nel punto in cui precisa che l’ammissione al beneficio della liberazione dai debiti non è opportuna sempre e comunque, dovendosi evitare che ne risultino avvantaggiati gli imprenditori disonesti o che comunque se ne possa abusare, sono stati introdotti puntuali requisiti di meritevolezza.

La crisi e l’insolvenza dei gruppi d’imprese
Titolo VI. Capi I, II, III, IV.
Un capitolo di notevole importanza nella prospettata riforma è certamente quello che riguarda i gruppi d’impresa.
Il legislatore ha voluto colmare una lacuna del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che dedica poca attenzione all’insolvenza delle imprese costituite in forma societaria e le peculiarità dell’insolvenza riguardante i gruppi di imprese.
Lo scenario europeo, ed in particolare il recentissimo regolamento delegato UE 2016/451 ed il regolamento UE 2015/848, ulteriormente sollecitano il legislatore nazionale, che dell’insolvenza dei gruppi d’impresa si è occupato finora solo dettando alcune incomplete disposizioni in tema di amministrazione straordinaria, a colmare al più presto tale lacuna.
Lacuna che, del resto, è da tempo acutamente avvertita nella pratica: soprattutto per quel che riguarda le procedure di concordato preventivo, nelle quali si sono spesso contrapposte l’esigenza di considerare unitariamente la realtà imprenditoriale del gruppo d’imprese soggette a procedura concorsuale ed il vigente impianto normativo che impone, per converso, di considerare separatamente ogni procedura riguardante ciascuna singola impresa.
A questo scopo la riforma prevede una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e ss. e 2545-septies c.c., corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
Sono stati, poi, previsti specifici obblighi dichiarativi oltre che il deposito del bilancio consolidato di gruppo e il potere all’organo di gestione di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l’esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate.
Quanto, poi, alla disciplina della crisi e dell’insolvenza, il connotato tendenzialmente unitario del fenomeno di gruppo ha assunto una valenza maggiore nelle procedure concordatarie tese a garantire il più possibile la continuità aziendale, rispetto alle procedure meramente liquidatorie, in cui è naturalmente destinata a prevalere la visione statica dei diversi patrimoni sui quali i creditori di ciascun soggetto societario hanno rispettivamente titolo per soddisfarsi.
Ciò posto, è stato previsto lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell’insolvenza delle plurime imprese del gruppo, individuando criteri di competenza territoriale idonei allo scopo, precisando che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi di tali procedure.
E’ stata disciplinata la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell’intero gruppo, sia per l’ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione, anche con presentazione di un piano concordatario unico o di piani tra loro collegati.
Ciò non comporta il venir meno dell’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa costituita in forma di società dotata di propria personalità giuridica (né esclude la necessità di votazioni separate da parte dei creditori di ciascuna società), ma consente di tenere pienamente conto dei riflessi reciproci delle singole operazioni contemplate dal piano e delle eventuali operazioni organizzative infragruppo.
Nell’ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo sono previsti un unico giudice delegato e un unico curatore ma distinti comitati dei creditori per ciascuna imprese del gruppo, oltre un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo.

La liquidazione coatta amministrativa
Titolo VII. Capo I, II, III, IV.
Le Commissioni parlamentari competenti hanno subordinato il loro parere favorevole al mantenimento, per quanto concerne la liquidazione coatta amministrativa, del sistema vigente e dunque al mancato esercizio dei principi di delega espressi dall’art. 15, comma 1, lettera a), che prevedono, fatta eccezione per talune categorie di imprese –ora individuate dall’art. 12-, l’applicazione della disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in crisi o insolventi soggette attualmente a liquidazione coatta amministrativa. Le condizioni sono state accolte e conseguentemente è stata confermata la vigente normativa in materia di liquidazione coatta amministrativa per le cooperative.  In particolare, sono state reintrodotte le previsioni già contenute agli articoli 2, 3 e da 194 a 215 della legge fallimentare, con mere modificazioni letterali e di coordinamento con le nuove disposizioni del codice della crisi e dell’insolvenza.
 
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali
Titolo VIII.
Gli articoli 317 e seguenti recano disposizioni in tema di rapporti tra procedimenti penali e procedure concorsuali, sotto il profilo dell’incidenza di misure cautelari reali e dunque dei sequestri penali su beni in ipotesi destinati a soddisfare gli interessi creditori nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale.
Il concorso di vincoli di natura diversa sui medesimi beni è ammissibile, sul piano astratto, e pacificamente ammesso in giurisprudenza; in concreto, tuttavia, ha dato luogo a esiti pratici non soddisfacenti, tanto da richiedere un intervento normativo volto a determinare condizioni e criteri di prevalenza delle misure adottate in sede penale.
Viene qui in essere il criterio di delega recato dal comma 1 dell’articolo 13 della legge n.155/2017: «Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza».
Il tenore letterale della disposizione avrebbe consentito due possibili soluzioni: 1) il mero coordinamento fra normativa in tema di misure di prevenzione e liquidazione giudiziale, imponendo la prevalenza delle misure adottate nel procedimento di prevenzione rispetto alla normale attività di liquidazione giudiziale, in tal caso intendendo il riferimento alle “misure cautelari adottate in sede penale” in senso atecnico, atteso che i sequestri di prevenzione non sono annoverabili tra le misure cautelari adottate in sede penale; 2) la disciplina del rapporto fra misure cautelari penali in senso proprio, sequestri preventivi e conservativi, e procedure concorsuali secondo il sistema delineato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Così inteso, il coordinamento consiste nello stabilire condizioni e criteri di prevalenza non dissimili da quelle dettate dal citato decreto legislativo, sul presupposto che i sequestri penali e di prevenzione abbiano una funzione comune, quella di assicurare nell’ambito dei procedimenti in cui si inseriscono l’ablazione finale del bene e dunque la sua confisca.
Le modifiche recate al decreto legislativo n.159 del 2011 dalla legge n.161 del 2017 successivamente all’entrata in vigore della legge delega muovono in questa direzione. L'art. 31, comma 1, lett. e), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha sostituito il comma 4-bis dell’articolo 12-sexies del decreto legge n.306 del 1992, stabilendo che «le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale». Vale a dire che, con intervento normativo immediatamente successivo alla delega in esame, si è stabilito che ai sequestri penali funzionali alla confisca per sproporzione o allargata (art.12-sexies citato), così come ai sequestri a scopo di confisca assunti nell’ambito di procedimenti penali per delitti gravi (quelli menzionati dall’art.51 comma 3-bis c.p.p.) si applicano le disposizioni del decreto legislativo n.159/2011, non solo relativamente alla amministrazione e gestione dei beni, ma anche con riguardo alla loro destinazione finale e soprattutto, per quanto qui interessa, alla tutela dei terzi.
Inoltre, con il decreto legislativo n.21 del 2018 il complesso di disposizioni sopra ricordato ha trovato collocazione nelle norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale e segnatamente nell’articolo 104-bis cui sono stati aggiunti i commi 1-ter e 1-quater, contestualmente all’introduzione dell’articolo 240-bis del codice penale e all’abrogazione dell’art.12-sexies citato.
Sicché, se residua un ambito ulteriore di coordinamento esso è riferibile ai sequestri diversi da quelli emessi nell’ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati dall’art.51 comma 3-bis c.p.p. o funzionali alla confisca di sproporzione (già art.12-sexies oggi 240-bis c.p.).
Il decreto legislativo 159 del 2011 contiene le uniche norme in materia di rapporti tra procedura concorsuale e sequestro, prevedendo la tendenziale prevalenza del sequestro (vedi articoli 63 e 64) e accordando tuttavia tutela per i diritti di credito dei terzi alle condizioni stabilite dall’art.52 del medesimo decreto legislativo, tutela sin qui negata per via giurisprudenziale, quando invece si tratti di sequestri penali che non rientrano nell’orbita del decreto in esame.
A fronte dell’esistenza quindi di un doppio statuto di tutela nella ricorrenza di ipotesi di concorso sui medesimi beni di procedimenti penali e procedure concorsuali si è privilegiata, dunque, la seconda soluzione e si è inteso il coordinamento nel senso di disciplinare in maniera uniforme ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confisca, e ciò mediante rinvio al titolo IV del più volte citato decreto legislativo n.159/2001 contenuto nell’art.104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale per tutto ciò che attiene alla tutela dei terzi e dei rapporti del sequestro con la procedura di liquidazione giudiziaria.
Ed è in questa prospettiva che si spiega il contenuto ricognitivo dell’articolo 317 del presente schema di decreto legislativo: «1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319, 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». E invero l’estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n.159/2011 è contenuta nell’art.104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall’art.391 dello schema di decreto.
In funzione di coordinamento residua invece la possibilità di intervenire su quei sequestri, c.d. impeditivi, che hanno funzione primaria di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assolvere quindi pura funzione cautelare e per i quali, quando non siano funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite, non emergono specifiche ragioni per ritenere la prevalenza del procedimento penale. Una volta interrotto ogni rapporto con l’utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell’intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono infatti evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori.
Non si è inteso dare attuazione alla norma di delega di cui al comma 2 dell’art.13 della legge n.155/2017: «Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale».
Il d.lgs. n.231 del 2001 all’art.53 contiene disposizioni in materia di sequestro ai fini della confisca che rinviano alle norme del codice di procedura penale “in quanto compatibili”. Il richiamo contenuto nell’art.317 dello schema di decreto proprio alle medesime norme (segnatamente all’art.321 c.p.p.) già oggetto di rinvio ad opera del d.lgs. n.231/2001, induce a non creare uno statuto del sequestro alternativo, ulteriore e diverso, se esso riguardi persone giuridiche. La norma assolve al compito di assicurare “le ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale”, secondo un equo contemperamento di interessi, valevole anche quando si agisca nei confronti dell’ente.
Va inoltre rilevato, alla luce della giurisprudenza più recente che ritiene ammissibile nei confronti dell’ente anche il sequestro c.d. “impeditivo” di cui all’art. 321, comma 1, c.p.p., come le norme introdotte dal presente schema di decreto legislativo siano in grado di adempiere, nei limiti spiegati, il criterio di prevalenza del regime concorsuale, stabilendo che il sequestro impeditivo non può essere disposto in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale e che esso va revocato se la dichiarazione di liquidazione giudiziale sopraggiunge (art.318), e ciò quando anche il sequestro impeditivo sia disposto su beni dell’ente. Nella medesima prospettiva la legittimazione del curatore ad impugnare i provvedimenti funzionali all’ablazione si deve ritenere operante anche nel caso di sequestro nei confronti dell’ente. Si ricorda infatti che tale legittimazione è stata sin qui negata dalla giurisprudenza di legittimità. Il favore per la procedura concorsuale trova applicazione cioè alle stesse condizioni e con le medesime modalità stabilite nel caso di procedimento instaurato nei confronti della persona fisica.
L’opzione contraria avrebbe infatti dato luogo a un’irragionevole diversità di disciplina a fronte di esigenze di prevenzione e repressive identiche, imponendo peraltro la necessità di ritagliare un ambito “di preminente tutela di interessi di carattere penale” diverso da quello già regolato.   

Modifiche al codice civile
Parte seconda.
Per la definizione della disciplina di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla riforma organica della crisi e dell’insolvenza è stato necessario, così come previsto dall’art. 14 della legge delega, procedere alle modifiche di alcune disposizioni del codice civile, del libro V, titoli II e V, oltre che all’abrogazione di alcune norme.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI


Articolo 1
Ambito di applicazione
L’art. 1 è espressione dell’esigenza di attuare, sulla base del principio affermato dall’art. 1, comma 1, della legge delega n. 155/2017, una riforma organica delle procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore -ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli- operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici così qualificati dalla legge (art. 2, comma 1, lett. e), legge-delega n. 155/2017).
Sono fatte salve, in modo espresso, le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche. La previsione si ricollega a quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In questo senso, peraltro, è la pacifica giurisprudenza di legittimità, che ha in più occasioni chiarito che tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, «restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c. in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016» (cfr. Cass. n. 17279/2018; Cass. n.3196/2017).
 Pur essendo rimaste estranee a quest’opera di riforma sistematica le discipline speciali di regolazione del fenomeno dell’insolvenza e quelle previste per il caso di gravi irregolarità di gestione, si è inteso ricondurre il sistema ad unità prevedendo l’applicabilità dei principi generali del codice, se compatibili con dette discipline speciali.

Articolo 2
Definizioni
L’articolo 2, con finalità meramente esplicative o di sintesi, reca le principali definizioni richiamate nel codice.
In particolare:
-    in esecuzione del principio di delega di cui all’art. 2, comma 1, n. 1), legge delega n. 155/2017, è stata mantenuta ferma la vigente nozione di insolvenza, intesa come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori;
-    in base al medesimo principio è stata introdotta la definizione di crisi, definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
-    si è mantenuta alla lettera c) la nozione di sovraindebitamento, ormai invalsa nell’uso comune (anche a livello di diritto eurounitario), sia perché essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza, sia per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione dell’imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale (già fallimento), e quindi alle fattispecie delittuose di bancarotta, da quella dell’imprenditore sovraindebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, il quale invece non risponde di quei reati, in quanto titolare di un’impresa agricola o di un’impresa minore;
-    la nuova definizione di “impresa minore” contenuta nella lettera d) è stata elaborata mantenendo ferme le soglie previste dall’art. 1 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per la non assoggettabilità a fallimento (art. 2, comma 1, lett. e), legge delega n. 155/1017), e corrisponde sostanzialmente alla figura dell’imprenditore «sotto soglia» previsto dalla legge vigente. L’unica reale modifica consiste nell’eliminazione dell’espressione “ricavi lordi”, che, per la sua ambiguità, aveva suscitato qualche dubbio interpretativo. La nuova disposizione parla semplicemente di ricavi, sicché è chiaro il rinvio alla disciplina civilistica e, in particolare, agli articoli 2425 e 2525 bis del codice civile, che disciplinano le modalità di iscrizione di tale voce nel bilancio delle società di capitali;
-    la definizione di consumatore di cui alla lettera e), ripresa dal codice del consumo, è stata estesa anche alla persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali;
-    in esecuzione del principio di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), legge delega n. 155/2017, è stata recepita alla lettera m) la nozione, di matrice eurounitaria, del centro degli interessi principali del debitore (noto come COMI, centre of main interests), che ai fini della competenza territoriale valorizza il criterio dell’apparenza e della riconoscibilità dai terzi;
-    l’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese viene definito alla lettera n) come l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti che svolgono su incarico del giudice, anche in forma associata o societaria, le funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nell’ambito delle procedure concorsuali previste dal presente codice;
-    nelle lettere t) ed u) sono contenute le definizioni, rispettivamente, degli esistenti organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), già destinati a svolgere compiti di assistenza dei soggetti sovraindebitati, ora anche nella fase successiva alla ricezione della segnalazione di allerta per gli imprenditori agricoli e per le imprese minori, e dei neo-istituiti organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), chiamati a ricevere le segnalazioni di allerta per tutte le imprese, nonché a gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori e dalle imprese agricole, la fase della composizione assistita della crisi.

CAPO II - PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza

Articolo 3
Doveri del debitore
L’articolo 4 mira a responsabilizzare esplicitamente il debitore, prescrivendo, per l’imprenditore individuale, l’adozione di ogni misura diretta alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, per porvi tempestivamente rimedio; per l’imprenditore collettivo, l’adozione, ai medesimi fini, di specifici assetti organizzativi adeguati ai sensi dell’articolo 2086 c.c., anch’esso riformato.
Articolo 4
Doveri delle parti
Sono resi espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di regolazione della crisi, quali sono i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione, quanto alle procedure concorsuali, oltre che nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell’obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell’insolvenza. Con specifico riferimento all’obbligo di collaborazione esistente in capo al creditore, il comma 3 precisa, così come espressamente richiesto dalla Commissione Giustizia del Senato (condizione C: all'articolo 4, si devono ampliare gli obblighi dei creditori previsti dal comma 3, prevedendo che essi siano tenuti anche a collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede giudiziale e stragiudiziale), che tale dovere sussiste sia nei confronti del debitore che dei soggetti preposti alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, oltre che nei confronti degli organi nominati dall’autorità giudiziaria nell’ambiti delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Articolo 5
Doveri e prerogative delle autorità preposte
L’articolo 5 pone l’obbligo di trattare con sollecitudine le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza a carico sia delle autorità giudiziarie, prevedendo anche un meccanismo di trattazione prioritaria rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, che delle autorità amministrative, tenute anche al rispetto dell’obbligo di riservatezza (art. 2, comma 1, lett. g), legge delega n. 155/2017).
Tali misure si giustificano per la rilevanza degli interessi coinvolti, ivi compresi l’interesse al buon funzionamento del mercato e i diritti dei lavoratori, cui la normativa eurounitaria presta specifica attenzione, da ultimo anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prosegue sulla strada dell’intervento anticipato prima che l’impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili.
Viene, altresì, rimarcato che tutte le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria o amministrativa, così come quelle effettuate dagli organi da esse nominati, devono essere improntate a criteri di trasparenza e di rotazione ed efficienza, ponendosi a carico del presidente della sezione in materia concorsuale l’obbligo di vigilare sull’osservanza del suddetto obbligo e di assicurarne il rispetto in sede giudiziale.
L’ultimo comma, allo scopo di rafforzare il carattere di riservatezza che deve connotare il rapporto tra l’imprenditore/debitore ed i soggetti preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi e di incentivare l’accesso a tali strumenti, prevede che tali soggetti non possano essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dinanzi a loro e delle informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni e che ad essi si applichino le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili. In questo modo, la norma estende ai componenti dell’OCRI le medesime prerogative che il c.p.p. attribuisce ai difensori e che il d.lgs. n. 28 del 2010 attribuisce ai mediatori e favorisce il rapporto confidenziale tra il debitore ed organismo, indispensabile per il buon funzionamento del sistema dell’allerta.

Sezione II
Economicità delle procedure
Articolo 6
Prededucibilità dei crediti
L’articolo 6 è diretto all’attuazione del principio contenuto nell’art. 2, comma 1, lett. l), legge delega n. 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure, compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori.
Di conseguenza alle lettere c) e d) del comma 1 si prevede che, fermo restando l’elevato grado di privilegio che assiste i crediti professionali sorti in funzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la prededuzione spetta solo nei limiti del 75% dell’ammontare del credito, sempre a condizione, rispettivamente, che l’accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta. E’ infatti unicamente a questa condizione che l’opera del professionista –il cui credito è comunque assistito da un privilegio di grado elevato (art. 2751 bis, n. 2, c.c.)- può ritenersi aver apportato un reale beneficio alla massa dei creditori e che quindi si giustifica un sacrificio delle aspettative di soddisfacimento dei creditori stessi.
Al fine di incentivare e valorizzare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi (vera chiave di volta dell’intera riforma) la lettera a) del comma 1 esenta dalla suddetta limitazione i crediti per spese e compensi degli OCC e degli OCRI, mentre il comma 3 esclude radicalmente la prededucibilità dei crediti per prestazioni «parallele» rese da professionisti incaricati del debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Si vuole così rinforzare il ruolo degli organismi di composizione della crisi, visti come soggetti qualificati di ausilio e supporto nei confronti dell’imprenditore che voglia regolare precocemente la crisi della propria impresa.
Restano ferme le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità dei crediti sorti durante le procedure concorsuali e la sua persistenza nelle procedure successivamente aperte.

Sezione III
Principi di carattere processuale
Articolo 7
Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell’insolvenza
In attuazione del principio di unitarietà della procedura diretta all’accertamento dello stato di crisi o insolvenza ed alla sollecita individuazione della sua migliore regolazione concorsuale (art. 2, comma 1, lettere e) ed l), della legge n. 155/2017), il comma 1 dell’articolo 7 stabilisce che tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell’insolvenza debbono essere trattate con urgenza e riunite nell’ambito di un unico procedimento.
Il comma 2 prevede che nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratti in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l’insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.
Il comma 3 sancisce che il tribunale, nell’ipotesi in cui eventuali domande alternative di regolazione della crisi non siano accolte, può disporre l’apertura della liquidazione giudiziale se sia stato accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice per il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione e nei casi previsti di arresto precoce della procedura di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Articolo 8
Durata massima delle misure protettive
L’articolo 8, in linea con il richiamo alla normativa dell’Unione europea contenuto nell’art. 1, comma 2, legge delega, n. 155/2017, anticipa la regola dettata dall’art. 6, comma 7, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prevede che la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi rinnovi o proroghe.

Articolo 9
Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
In attuazione dei principi di riduzione della durata e dei costi, nonché di semplificazione delle procedure concorsuali, di cui rispettivamente alle lettere l) e h) dell’art. 2, comma 1, legge delega, n. 155/2017, l’articolo 9 pone al comma 1 la regola della trattazione delle procedure concorsuali anche nel periodo di sospensione feriale dei termini di cui alla legge n.742 del 1969, salvo che non sia diversamente disposto.
Il comma 2 prevede l’obbligatorietà del patrocinio del difensore, anche in questo caso con possibilità di deroga, così chiarendo precedenti dubbi interpretativi, sorti soprattutto con riferimento alla presentazione dell’istanza di fallimento in proprio, della domanda di concordato preventivo e di accesso alle procedure di sovraindebitamento.    
Articolo 10
Comunicazioni telematiche
L’articolo 10 richiama, in linea con l’art. 2, comma 1, lett. i), legge delega n. 155/2017, alcune delle regole poste dal codice dell’amministrazione digitale riguardo alle modalità di formazione e comunicazione dei documenti informatici, così come il «domicilio digitale» individuato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, ferme restando le ulteriori previsioni di cui al Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure d’insolvenza.
Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure sono effettuate, allo scopo di semplificarle e velocizzarle, con modalità telematiche al domicilio digitale attivato dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non hanno l’obbligo di munirsene; ai soggetti che hanno sede o che risiedono all’estero; al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal codice dell’insolvenza. Dell’attivazione l’organo preposto alla procedura deve dare tempestiva comunicazione all’interessato.
Il comma 3 responsabilizza i destinatari delle comunicazioni e prevede che, nell’ipotesi di mancata istituzione o comunicazione del domicilio digitale, le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un domicilio digitale e quelle effettuate ai soggetti cui sia stato comunque assegnato un domicilio digitale, nonché nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
L’ultimo comma, recependo una sollecitazione del Consiglio di Stato di cui si è già dato conto, stabilisce che le spese di attivazione dei domicili digitali di cui al comma 2 siano a carico della massa.

Sezione IV
Giurisdizione internazionale
Articolo 11
Attribuzione della giurisdizione
In coerenza con la disciplina dettata dal r.d. n.267 del 1942, l’articolo 11 prevede, al comma 1, che la giurisdizione italiana in materia di crisi di impresa sussiste quando in Italia è situato il centro degli interessi principali del debitore o una sua dipendenza, secondo quanto previsto nel Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e fatte salve le disposizioni di settore dell’Unione Europea (quali, ad esempio, quelle relative alle procedure concorsuali di enti creditizi e imprese di assicurazione) e le disposizioni contenute in convenzioni internazionali. Il comma 2 prevede che chiunque vi abbia interesse possa proporre impugnazione per difetto di giurisdizione avverso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale e che è sempre ammesso il ricorso per cassazione, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U.  ord. n. 20144/2011).
Il comma 3 prevede che siano soggette alla giurisdizione italiana tutte le controversie che derivino dall’apertura di una procedura concorsuale.

TITOLO II - PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI
CAPO I - STRUMENTI DI ALLERTA

Articolo 12
Nozione, effetti e ambito di applicazione
L’articolo 12 specifica che rientrano nella categoria degli strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati, che, unitamente agli sia gli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell’imprenditore, in quanto entrambi concorrono al perseguimento dell’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell’impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.
E’ affermata la natura discrezionale, riservata e confidenziale del procedimento di composizione assistita della crisi, cui il debitore può accedere anche prima dell’attivazione della fase dell’allerta.
Il comma 3, al fine di agevolare il ricorso alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, dispone che la loro attivazione non costituisca causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi e che sono nulli i patti contrari.
In attuazione del principio di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017, i commi successivi tracciano il perimetro di applicazione degli strumenti di allerta, destinati ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, con esclusione delle grandi imprese, di gruppi di imprese di rilevante dimensione e società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, delle imprese che leggi speciali assoggettano in via esclusiva alla liquidazione coatta amministrativa, quali le banche, le imprese che esercitano attività di intermediazione finanziaria e le imprese assicuratrici, già soggette a specifici regimi di vigilanza. Si tratta di imprese comunque ammesse a godere delle misure premiali previste dall’art. 25, quando esse abbiano assunto tempestivamente iniziative idonee ad evitare l’aggravarsi della situazione di crisi.
In particolare, il comma 8 prevede un procedimento di allerta e composizione assistita della crisi integrato ai sensi dell’articolo 316, comma 1, lettere a) e b) per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria.
La scelta di applicare gli strumenti di allerta anche alle imprese agricole ed alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, si pone in linea con l’articolo 3, paragrafo 3, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e comunque non incide sulla persistente competenza dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) con riguardo alla successiva (ed eventuale) fase di composizione assistita della crisi.
Le situazioni in cui è obbligatoria la presenza del collegio sindacale e l’ammontare dell’esposizione debitoria in presenza della quale sorge l’obbligo di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici qualificati sono tali, di per sé, da escludere, seppure in via indiretta ed in concreto, l’operatività delle misure d’allerta per le imprese di dimensioni particolarmente modeste, la cui crisi o insolvenza non è tale da ledere interessi di rilevanza pubblicistica.
L’ultimo comma evidenzia che gli obblighi di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati cessano in pendenza di una procedura concorsuale, la cui apertura determina altresì la chiusura del procedimento di allerta e composizione assistita della crisi.

Articolo 13
Indicatori della crisi
In attuazione dei principi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c) e h), della legge delega n. 155/2017, l’articolo 13 individua i c.d. indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l’esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto anche della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti.
Il comma 2 attribuisce ad un organo pubblico tecnicamente qualificato, quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il compito di elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., appositi indici economici, che dovranno essere sottoposti all’approvazione del MISE, che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. La norma precisa che sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Sono state così accolte la condizione posta dalla Commissione Giustizia del Senato e l’osservazione svolta dalla corrispondente Commissione della Camera. In particolare, è stata esattamente recepita la formulazione proposta dalla Camera, che, rispetto a quella suggerita dal Senato («  È necessario modificare gli indicatori significativi della crisi di cui all'articolo 13 dello schema, sostituendo il rapporto "flusso di cassa/attivo" con quello "flussi di cassa/indebitamento finanziario netto", il rapporto "patrimonio netto/passivo" con quello "patrimonio netto/indebitamento finanziario netto" e infine il rapporto "oneri finanziari/ricavi" con quello "oneri finanziari/margine operativo lordo. Peraltro sarebbe opportuno sostituire la parola "indicatori" con "indici”»), presenta il pregio di sostituire il riferimento esplicito ad indicatori specifici con l’indicazione delle aree di verifica più rilevanti, alle quali possono ascriversi i rapporti indicati.
E’ anche previsto che il Consiglio nazionale dei commercialisti elabori specifici indici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alle microimprese e piccole e medie imprese di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società di liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni, allo scopo di individuare criteri di rilevazione il più possibile parametrati alle specifiche caratteristiche dell’impresa. Si tratta di elenco non tassativo, considerato che il comma menziona espressamente gli “indici di cui al comma 1”, che, come si è detto, devono essere elaborati tenuto conto delle “specifiche caratteristiche dell’impresa”.
Inoltre, proprio allo scopo di tener conto delle specificità delle singole organizzazioni imprenditoriali, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, la disposizione prevede che l’impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente attesterà l’adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa e, a partire dall’esercizio successivo, l’impresa sarà “valutata” sulla base di questi diversi indici.

Articolo 14
Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari
L’articolo 14 pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, il duplice obbligo di verificare che l’organo amministrativo monitori costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.
Il comma 2 disciplina in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra i due organi diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente intraprese, in difetto delle quali gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di composizione della crisi d’impresa, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in deroga all’obbligo di segretezza prescritto dall’articolo 2407, comma 1, c.c.
In attuazione dei principi di cui all’articolo 4, comma 1, lett. f), legge delega n. 155/2017, il comma 3 individua nella tempestiva segnalazione all’organismo di composizione della crisi una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, a meno che esse siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione medesima; il tutto, ferma restando la prosecuzione dell’esercizio delle funzioni proprie degli organi di controllo, in modo da consentire loro di adempiere in assoluta autonomia alle proprie funzioni.
Per superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari, e comunque per stimolare la massima tempestività nell’attivazione del meccanismo bifasico di allerta (prima) interna e (poi) esterna, il comma 4 impone agli istituti di credito ed gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico bancario di dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

Articolo 15
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati
L’articolo 15 attua il principio contenuto nell’articolo 4, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017, individuando nell’Agenzia delle entrate, nell’Istituto nazionale della previdenza sociale e nell’agente della riscossione delle imposte i creditori pubblici qualificati tenuti alla segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante.
Per ciascuna categoria di creditori, nel comma 2, è stato determinato, anche all’esito delle audizioni degli interessati, quando l’esposizione debitoria deve considerarsi di importo rilevante ai fini dell’allerta.
Con riguardo all’Agenzia delle entrate (art. 15, comma 2, lett. a), si è ritenuto opportuno limitare il monitoraggio alla sola IVA, in quanto calcolata sulla base delle dichiarazioni periodiche redatte dagli stessi contribuenti, calibrando la soglia di rilevanza in relazione alle dimensioni dell’impresa, quali si evincono dal suo volume d’affari, e fissando comunque una soglia minima sufficientemente elevata onde evitare che l’estensione troppo ampia dell’obbligo di effettuare la segnalazione generi un effetto contrario rispetto a quello auspicato, paralizzando l’attività degli organismi cui compete gestire tali segnalazioni. Si è perciò deciso di fare riferimento ai debiti IVA scaduti e non versati, se complessivamente pari ad almeno il 30 per cento dei volume d’affari del periodo di riferimento e purché comunque l’ammontare del debito scaduto non sia inferiore: a 25.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 2.000.000 di euro; a 50.000 euro per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente fino a 10.000.000 di euro; a 100.000 euro, per volume d’affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all’anno precedente oltre 10.000.000 di euro
Rispetto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 15, comma 2, lett. b) si è fatto invece riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente, di ammontare in ogni caso superiore ad euro cinquantamila, importo ritenuto congruo dagli stessi esponenti dell’istituto consultati nel corso delle audizioni, i quali hanno evidenziato come una soglia più bassa porterebbe il numero dei soggetti da sottoporre alle procedure d’allerta a quasi 200.000 all’anno (contro i 12.000 circa potenzialmente interessati adottando la soglia dei 50.000 euro), numero difficilmente gestibile, soprattutto in fase di prima applicazione della norma.
Con riguardo all’agente della riscossione (art. 15, comma 2, lett. c), tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, l’inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati (come espressamente previsto dalla legge delega) e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. Importi meno elevati, come dimostrato dalle elaborazioni effettuate da Agenzia delle entrate –Riscossione con riferimento a quanti, che, alla fine del 2017, presentavano –rispetto al 2016- un’esposizione debitoria superiore porterebbe la platea dei possibili soggetti interessati alla segnalazione ad un numero superiore ai ventimila, contro un totale di circa 2.000 stimabili sulla base delle soglie recepite dalla norma.
Va rimarcato che, proprio in ragione della assoluta novità dell’istituto dell’allerta ed al fine di monitorarne l’efficacia fin dalle sue prime applicazioni, è previsto un meccanismo di adeguamento delle disposizioni contenute nell’articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti monitorati, sia alla loro entità, dapprima entro due anni dalla entrata in vigore del codice, e successivamente ogni tre anni. Detto adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati da un Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l’altro, di monitorare con cadenza annuale l’andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l’efficienza.
Completa il quadro di monitoraggio della riforma la previsione secondo la quale, entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni, il Ministro della Giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla applicazione del codice, tenuto conto dei dati elaborati dall’Osservatorio.
Sotto il profilo operativo, la norma prevede che, quando l’esposizione debitoria superi l’importo rilevante come sopra individuato, i creditori pubblici hanno l’obbligo di inviare un avviso al debitore, con le seguenti modalità:
l’Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; l’Istituto nazionale della previdenza sociale entro sessanta giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre sei mesi di cui sopra; l’Agente della riscossione entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie.
Quanto al contenuto dell’avviso, i creditori pubblici qualificati devono avvertire il debitore che, se entro i successivi novanta giorni egli non avrà provveduto, alternativamente, ad estinguere il proprio debito, a regolarizzarlo nelle diverse modalità consentite dalla legge (ad esempio, per quanto concerne l’agente della riscossione, sono ipotizzabili la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73, l’adesione alla definizione agevolata, la compensazione ex art. 28-quater DPR 602/73), a presentare istanza di composizione assistita della crisi ovvero a proporre domanda di accesso ad una procedura concorsuale, essi lo segnaleranno all’organismo di composizione assistita della crisi di impresa, anche affinché tale ente, che, essendo istituito presso le Camere di commercio, ha maggiore facilità nell’acquisizione dei dati a tal fine necessari, provveda alla segnalazione agli organi societari di controllo.
Una volta decorso il termine assegnato, ove il debitore non abbia fornito alcuna risposta, i creditori pubblici qualificati procederanno senza indugio alle prescritte segnalazioni.
I creditori pubblici qualificati sono esonerati dall’obbligo di segnalazione se il debitore fornisca prova documentale di crediti di imposta o altri crediti vantati verso pubbliche amministrazioni di ammontare pari ad almeno la metà della soglia di rilevanza stabilita dal comma 2. Si vuole così tener conto della situazione patrimoniale complessiva dell‘imprenditore ed evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo nel pagamento da parte della stessa amministrazione.
La sanzione per la mancata ottemperanza all’obbligo di segnalazione consiste, per l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nell’inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti dei quali essi sono titolari, e per l’agente della riscossione delle imposte, nell’inopponibilità alla massa del credito per spese ed oneri di riscossione. La differenziazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che è parso iniquo penalizzare l’ente impositore, degradando il credito al rango chirografario, per omissioni imputabili all’agente incaricato della riscossione. Si è dunque ritenuto di tradurre il principio di delega, che prevedeva genericamente la perdita del privilegio, in termini tali da garantire il perseguimento dell’obiettivo indicato dal legislatore delegante e cioè il rafforzamento dell’obbligo di segnalazione attraverso la previsione di una sanzione tale da responsabilizzare i destinatari della regola di condotta. In questa prospettiva non avrebbe senso ipotizzare, a carico dell’agente della riscossione, la sanzione della perdita del privilegio per spese ed oneri di riscossione, considerato che è assai dubbio che il relativo credito abbia carattere privilegiato, vista la costante giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente affermato la natura chirografaria del credito per aggi (in questo senso, si vedano Cass. n. 25932/2015; Cass. n. 7868/2014; Cass. n. 11230/2013 e Cass. n. 28502/2015 per il carattere chirografario del credito per spese di insinuazione). E’ dunque evidente che sanzionare l’inerzia dell’agente con la perdita del privilegio equivarrebbe a non prevedere una sanzione.    

CAPO II - ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA

Articolo 16
(OCRI)
L’articolo prevede la costituzione dell’organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire la fase dell’allerta per tutte le imprese e l’eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia»).
La competenza territoriale dell’OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla sede legale dell’impresa, senza che rilevi l’eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore (COMI), volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività dell’intervento, ogni dilazione dovuta all’eventuale incertezza sulla competenza.
La scelta della competenza territoriale «diffusa» mira a mantenere la maggiore «prossimità» dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell’impresa, rendendo così più agevole per l’imprenditore l’accesso a questa fase.
Il comma 3 precisa che l’organismo di composizione della crisi d’impresa opera attraverso vari soggetti che lo compongono, in particolare: il referente, che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato; l’ufficio del referente, ossia l’apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell’organismo dalla camera di commercio; il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare. L’ufficio del referente, allo scopo di consentire una maggiore flessibilità organizzativa, può essere costituito, come proposto dalla Commissione Giustizia della Camera, anche in forma associata da più camere di commercio.
Al referente è attribuito il compito di assicurare la tempestività del procedimento, sia curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza indugio, sia vigilando affinché tutti i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati.
Nell’ottica della certezza, sicurezza e tempestività delle comunicazioni, l’ultimo comma impone all’ufficio del referente l’uso della posta elettronica certificata.

Articolo 17
Nomina e composizione del collegio
L’articolo 17 attua il dettagliato disposto dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge delega n. 155/2017, prevedendo innanzitutto che il referente, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero l’istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, deve procedere immediatamente alla segnalazione agli organi di controllo societari ed alla nomina del collegio, raccogliendo innanzitutto le designazioni dei relativi componenti provenienti dai soggetti legittimati, da scegliersi però (solo) tra gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi e dell’insolvenza, assicurando trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi.
Al fine di garantire la riservatezza della procedura, la richiesta non deve contenere elementi idonei ad identificare l’impresa, ma unicamente l’indicazione del settore in cui la stessa opera e le sue dimensioni, deducibili dal numero degli addetti e dall’ammontare annuo dei ricavi quale risulta dal registro delle imprese.
Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione diretta: uno da parte dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o da un suo delegato, soluzione imposta dall’art. 4, comma 1, lett. b) della legge delega, proprio a sottolineare che l’istituto è diretto ad agevolare l’imprenditore e non è un’anticipazione dell’apertura di una procedura concorsuale ; un altro da parte del presidente della camera di commercio presso cui opera l’OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo stesso referente, il cui intervento nella scelta dei componenti è limitato ai casi previsti dalla legge; il terzo individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni imprenditoriali ed appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore. La previsione secondo la quale deve essere sentito anche il debitore mira a consentire, da un lato, di meglio tener conto delle specificità dell’impresa; dall’altro, è diretta a fare in modo che l’organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente “amico”, il cui compito è quello di assisterlo e agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi.
Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i componenti designati debbono rendere la dichiarazione di loro indipendenza. La disposizione è stata modificata in conformità ad un’osservazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera, al fine di chiarire il contenuto di tale dichiarazione e che il rinvio all’art.2, comma 1, lettera o), riguarda soltanto i requisiti di indipendenza richiesti ai componenti del collegio e non anche l’iscrizione all’albo dei revisori.
Poiché la competenza a gestire la composizione assistita della crisi da parte dell’OCRI è limitata agli imprenditori non minori, nel caso in cui la segnalazione riguardi un’impresa minore o un’impresa agricola, il referente procede alla convocazione del debitore avanti all’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per territorio, individuandolo in base alle preferenze del debitore e, in difetto, scegliendolo in base ad un criterio di rotazione, per la prosecuzione del procedimento.
L’articolo 352 prevede che, fino alla istituzione dell’Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, il presidente della sezione specializzata, il presidente della camera di commercio e le associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali (e per esse il referente, secondo il meccanismo già descritto) designino i componenti del collegio tra quelli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché all’albo degli avvocati che siano in possesso di una specifica esperienza in materia di crisi di impresa, per avere svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o professionista presentatore della proposta in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Articolo 18
Audizione del debitore
L’articolo 18 impone alla procedura di allerta una tempistica veloce che inizia con l’audizione del debitore e degli organi di controllo societari, se esistenti. La norma dispone che si proceda alla loro convocazione ed audizione in via riservata e confidenziale. Le modalità di gestione di questa fase devono essere dunque tali da garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura, allo scopo di evitare il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l’immagine commerciale dell’impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito.
Conclusa l’audizione, il collegio deve valutare, sulla base dei dati raccolti, se siano emersi o meno fondati indizi di crisi, anche alla luce delle informazioni fornite circa le iniziative messe in atto in esito alle segnalazioni. Se ritiene che non sussista una situazione di crisi, il collegio dispone l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, dandone comunicazione per il tramite del referente ai soggetti che avevano effettuato la segnalazione. Il collegio dispone in ogni caso l’archiviazione quando l’organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesti l’esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione. Con tale previsione si è voluto evitare che imprese in (apparente) difficoltà a causa del mancato pagamento da parte di debitori pubblici debbano subire conseguenze pregiudizievoli ulteriori a causa dei tempi delle procedure di liquidazione e di pagamento. I sindaci o l’attestatore, assumendosene la responsabilità, potranno così attestare l’esistenza anche di crediti non definitivamente accertati, quando ad esempio gli ostacoli all’accertamento ed al pagamento siano di ordine meramente formale o derivino da contestazioni pretestuose o limitate solo ad una parte dell’importo che l’imprenditore assume essergli dovuto. E’ previsto, tuttavia, che l’attestazione sia utilizzabile solo nel procedimento dinanzi all’OCRI e quindi, ad esempio, non possa essere un titolo per ottenere un’ingiunzione di pagamento.
In accoglimento di un suggerimento del Consiglio di Stato, si è precisato che all’attestazione devono essere uniti i documenti inerenti ai crediti esaminati dall’organo di controllo o dal professionista ai fini dell’attestazione e che per essi valgono gli stessi limiti di utilizzabilità.
Il comma 4 prevede che se, invece, la valutazione dei dati acquisiti conferma l’esistenza di fondati indizi di crisi, il collegio individua con il debitore le misure che appaiono idonee al suo superamento, fissando un termine entro il quale l’imprenditore deve riferire in merito alla relativa attuazione.
Alla scadenza del termine, se il debitore non ha ottemperato e, quindi, non ha assunto le iniziative necessarie, il collegio redige una breve relazione e la trasmette al referente, che ne dà notizia a coloro che hanno effettuato la segnalazione.
I soggetti pubblici qualificati sono esonerati dall’obbligo di segnalazione nel caso in cui il debitore abbia presentato l’istanza di composizione assistita della crisi, fino a quando il procedimento resta aperto.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Articolo 19
Composizione della crisi
Mentre la procedura di allerta è finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, ricercando, con l’ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i creditori, una soluzione alla crisi principalmente mediante l’adozione di misure riorganizzative dell’attività imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell’istituto della composizione assistita della crisi, al cui interno, nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito, la soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall’intervento dell’OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti.
L’articolo 19 prevede che l’iniziativa per l’attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi appartenga solo al debitore, il quale può rivolgere all’OCRI l’istanza di intervento all’esito dell’audizione, ma anche prima e a prescindere dalla stessa.
Ricevuta l’istanza, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori e incarica il relatore di seguire le trattative, anche facendosi parte attiva, se ciò sia utile per favorire l’accordo con l’autorevolezza che gli deriva dal ruolo. Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di tre mesi solo se risulta che le trattative segnano un progresso verso la soluzione concordata.
Nel più breve tempo possibile il collegio deve acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l’indicazione dell’ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione; in alternativa, su istanza del debitore che non sia in condizioni di produrre la suddetta documentazione, il collegio può provvedere esso stesso a redigerla, suddividendo, se del caso, i compiti tra i suoi componenti conformemente alle diverse professionalità. La ragione dell’acquisizione di tale documentazione si spiega con l’opportunità di disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la situazione dell’impresa e ad individuare il possibile oggetto delle trattative, ma anche al fine di precostituire la documentazione necessaria per l’accesso ad una procedura concorsuale, così realizzandosi evidenti economie di tempi e costi procedurali in linea con il principio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), legge delega n. 155/2017.
Con le stesse finalità, il comma 3 consente al collegio, su richiesta del debitore, di attestare la veridicità dei dati aziendali. Il falso nell’attestazione è sanzionato penalmente dall’art. 345.
Dispone l’ultimo comma che se, all’esito delle trattative, il debitore raggiunge un accordo con i creditori, detto accordo debba essere formalizzato per iscritto e depositato presso l’OCRI, che può consentirne la visione e l’estrazione di copie solo a coloro che l’hanno sottoscritto. Ove le descritte formalità vengano osservate, l’accordo ha la stessa efficacia degli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, con i conseguenti corollari in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Presupposto evidente di tale beneficio è che l’accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l’approvazione del collegio, il quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l’accordo. E’ rimessa al debitore, con il consenso dei creditori interessati, la decisione di iscrivere o meno l’accordo nel registro delle imprese, rendendolo così conoscibile ai terzi.

Articolo 20
Misure protettive
Mentre è possibile pretendere che la procedura di allerta si svolga in via riservata e confidenziale, essendo in essa coinvolti tendenzialmente solo il debitore, gli organi societari, i professionisti, gli uffici pubblici e l’OCRI, tale riservatezza non può essere del tutto mantenuta nel procedimento di composizione assistita della crisi, nella quale vengono necessariamente coinvolti, almeno in parte, i creditori.
E’ quindi inevitabile che la notizia della crisi possa diffondersi e conseguentemente è necessario consentire al debitore di tutelare l’impresa da iniziative dei creditori che potrebbero vanificare le trattative.
Provvede in proposito l’articolo 20, disponendo che il debitore, che richiede l’assistenza dell’OCRI per le trattative con i creditori, possa presentare apposita istanza al tribunale, individuato in conformità alla delega, nella sezione specializzata in materia di crisi di impresa competente per territorio in ragione della sede dell’impresa, che provvede dopo aver eventualmente sentito a chiarimenti i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e il presidente del collegio avanti al quale pende la procedura di composizione assistita.
Il comma 3 fissa la durata delle misure protettive in tre mesi, prorogabili più volte entro il termine massimo di nove mesi, coincidente con il termine massimo di durata delle trattative, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo.
Oltre alle misure protettive, nel corso delle trattative e fino alla conclusione del procedimento di composizione assistita, il debitore può chiedere al giudice competente sulle misure predette i provvedimenti volti ad impedire o differire gli obblighi previsti dal codice civile in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o per riduzione al di sotto del limite legale. E’ rimessa al debitore la scelta di richiedere la pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese, in tal caso rinunciando al carattere di riservatezza del procedimento, ma ottenendo l’effetto di prevenire iniziative di creditori o soci di minoranza dirette a contestare l’inosservanza (apparente) degli obblighi predetti.  
Allo scopo di evitare l’ingiustificato protrarsi delle misure descritte e il conseguente impedimento all’esercizio dei diritti dei creditori, l’ultimo comma prevede che esse possano essere revocate in qualunque momento, anche d’ufficio, se risultano atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio della composizione assistita segnala che non vi è possibilità di soluzione concordata della crisi ovvero, nel caso in cui siano state individuate misure idonee a superarla, che non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

Articolo 21
Conclusione del procedimento
L’art. 21 dispone in ordine ai possibili esiti del procedimento di composizione assistita della crisi.
In particolare, se l’accordo con i creditori non è stato raggiunto nel termine assegnato o prorogato e permane una situazione di crisi, il collegio deve invitare il debitore a presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine di trenta giorni.
Al fine di non vanificare l’attività già compiuta dal collegio, il debitore, se aderisce all’invito, può utilizzare a corredo della domanda la documentazione predisposta nell’ambito del procedimento (relazione sulla situazione economica e finanziaria dell’impresa, elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, attestazione del collego sulla veridicità dei dati aziendali).
In tutti i casi in cui il procedimento di composizione assistita ha esito negativo e dunque anche nel caso in cui l’imprenditore non provveda a depositare la domanda di accesso ad una procedura concorsuale, l’OCRI ne dà notizia ai soggetti obbligati alla segnalazione che non vi abbiano partecipato, al fine di metterli a conoscenza dell’insussistenza di ostacoli alla segnalazione, quando dovuta o di consentire loro di attivarsi in modo tempestivo per chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale.
In ossequio al principio della riservatezza e confidenzialità e al fine di evitare ostacoli in capo al debitore nell’illustrare al collegio la reale situazione dell’impresa, la documentazione acquisita o prodotta nel procedimento e gli atti dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell’ambito della liquidazione giudiziale o in un eventuale procedimento penale, naturalmente nel rispetto delle norme che disciplinano l’acquisizione e l’utilizzabilità dei documenti in tale ambito.

Articolo 22
Segnalazione al pubblico ministero
L’articolo 22 individua i casi nei quali, in conseguenza di una condotta tenuta dal debitore nell’ambito di una procedura di allerta o di composizione assistita della crisi che non possa qualificarsi come connotata dalla buona fede, deve essere effettuata una segnalazione al pubblico ministero. La norma attua una precisa indicazione della legge delega, contenuta all’art. 4, comma 1, lettera b).
In queste ipotesi il collegio, se ritiene che gli elementi raccolti rendano evidente la sussistenza non solo di uno stato di crisi, ma di uno stato di conclamata insolvenza, lo segnala con una relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente a norma dell’art. 27; questi, ove ritenga fondata la notizia, entro sessanta giorni dalla ricezione della notizia presenta ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 23
Liquidazione del compenso
L’art. 23 disciplina il diritto al compenso dell’OCRI prevedendo, in difetto di accordo con il debitore, la sua liquidazione ad opera del presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede legale dell’impresa interessata, dovendo questi tenere conto separatamente, come specifica la norma, dell’attività svolta per l’audizione del debitore e di quella eventualmente svolta nella procedura di composizione assistita della crisi, valutando specificamente l’impegno in concreto richiesto e gli esiti del procedimento.

CAPO IV - MISURE PREMIALI

Articolo 24
Tempestività dell’iniziativa
Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d’impresa il legislatore ha previsto l’integrazione del sistema delle misure d’allerta, incentrate sulle segnalazioni degli organi di controllo interno e dei creditori pubblici qualificati, con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’organismo di cui all’articolo 19, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
L’articolo 24 definisce il presupposto della tempestività dell’iniziativa individuando a contrario i casi in cui l’iniziativa deve ritenersi tardiva.
In questa prospettiva sono stati selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori nonché il superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ai sensi dell’articolo 13, comma 2.
Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale l’iniziativa dell’imprenditore non è più tempestiva ai fini dell’accesso alle misure premiali:
per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell’inadempimento per sessanta giorni;
per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell’inadempimento per centoventi giorni.
Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine dei sei mesi decorre dall’ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi.
Per agevolare l’accertamento della sussistenza del presupposto della tempestività e consentire al debitore di avvalersene nell’ambito di eventuali procedimenti penali, è previsto che la tempestività possa essere certificata dal presidente del collegio di cui all’articolo 17.
Va richiamata l’importante disposizione contenuta nell’art. 354 che prevede un meccanismo di revisione dei presupposti della tempestività dell’iniziativa ai fini delle misure premiali di natura fiscale, dapprima entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni. Tale adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati dall’Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l’altro, di monitorare l’andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l’efficienza.

Articolo 25
Misure premiali
L’articolo 25 individua le misure premiali alle quali ha diritto l’imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.
Le prime tre misure riguardano gli interessi e le sanzioni fiscali, essendo previste:
-la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;
-la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza all’organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa;
-la riduzione della metà, nell’ambito dell’eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi.
Ulteriore misura premiale è rappresentata dalla possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l’organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.
E’ inoltre prevista l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti casi in cui risulta attestato che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
Le altre misure premiali riguardano la responsabilità penale per fatti antecedenti l’assunzione tempestiva dell’iniziativa.
La legge delega n. 155/2017 all’art. 4 lett. h) così dispone: «prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto l’istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla l. fall., quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all’articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un’attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell’impresa, fino alla conclusione della medesima procedura […]».
Alla luce del tenore letterale della delega in riferimento agli “altri reati” previsti dalla legge fallimentare e diversi dalla bancarotta semplice, si è prescelta l’opzione di includere anche la bancarotta fraudolenta e gli ulteriori reati menzionati dall’articolo 25 in commento nell’ambito della causa di non punibilità di nuova introduzione.
In senso contrario, valorizzando cioè il solo riferimento alla bancarotta semplice, si dovrebbe ritenere che il legislatore delegante abbia escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per le ipotesi di bancarotta fraudolenta. Se così fosse, tuttavia, non residuerebbe ambito innovativo della norma delegante: la bancarotta semplice consente già l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di condotte non abituali.
Si è ritenuto pertanto di operare nel senso più ampio prevedendo norme premiali con riguardo alle condotte anche più gravi tutte le volte che l’imprenditore abbia azionato quei meccanismi di allerta di nuova introduzione volti proprio a controllare e mitigare il fenomeno dell’insolvenza.
L’articolo 25, pertanto, individua le misure premiali alle quali ha diritto  chi abbia presentato tempestiva istanza all’organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile. La riformulazione della norma, che tiene conto delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera, mira a chiarire che è ammesso godere delle misure premiali penali solo la persona che si è in concreto attivata per la tempestiva gestione della situazione di crisi. Il generico riferimento all’imprenditore avrebbe infatti potuto far sorgere l’equivoco dell’estensione di tali misure a tutti i componenti dell’organo amministrativo e finanche a quelli già cessati, anche nell’ipotesi in cui essi non abbiano condiviso la scelta di attivare una procedura di allerta o di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Per tutti i reati di bancarotta è prevista dunque, quando sussistono le condizioni di tempestività dell’istanza e se risulta che il danno è di speciale tenuità, una causa di non punibilità.
In questo modo viene significativamente ridotta l’area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dell’impresa, ma con effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, poste in essere anche in epoca assai risalente, assumano a seguito dell’apertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta.
Per il caso in cui il danno non sia di speciale tenuità, ma comunque di ammontare non superiore a due milioni di euro e risulti all’atto dell’apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che consenta il soddisfacimento di almeno un quinto dell’ammontare dei crediti chirografari, è invece introdotta una circostanza attenuante ad effetto speciale con riduzione della pena fino alla metà.
L’individuazione di un criterio quantitativo –è infatti necessario che sia assicurato un soddisfacimento “minimo” dei creditori chirografari e che il danno arrecato ai creditori non superi una soglia “massima”-  nei termini indicati dalla Commissione Giustizia della Camera  consente di restituire significato alla norma di delega una volta stabilito che la causa di non punibilità per tenuità del danno è riferibile al delitto di bancarotta semplice e agli altri reati e mira ad evitare che sia premiata la pianificazione di condotte distrattive o dissipative di rilevante entità esclusivamente grazie al successivo –e programmato- accesso ad una procedura di composizione della crisi o di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’attenuante spetta, di conseguenza, solo nei casi in cui alla tempestività dell’iniziativa si accompagni un soddisfacimento non irrisorio dei creditori ed un danno non esorbitante, giacché solo in questi casi può ritenersi che la tempestività dell’iniziativa abbia prodotto effetti positivi in termini di conservazione del patrimonio.
 
TITOLO III - PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
CAPO I - GIURISDIZIONE

Articolo 26
Giurisdizione italiana
Il comma 1 sancisce che l’imprenditore che ha all’estero il centro principale degli interessi e che abbia una dipendenza in Italia può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza in Italia anche se è stata aperta analoga procedura all’estero.
La previsione, coerente con un’osservazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera, dà attuazione alla legge delega, all’articolo 2, comma 1, lettera f), che impone di recepire, ai fini della competenza territoriale, la nozione di centro degli interessi principali del debitore come definita dall’ordinamento dell’Unione europea. Deve infatti ritenersi  che tale disposizione si riferisca anche alla giurisdizione, considerato che l’attuale art. 9 l.fall., nonostante la rubrica reciti solo “Competenza”, disciplina entrambe. La precisazione secondo la quale la giurisdizione sussiste in presenza di una dipendenza in Italia, mira a risolvere un contrasto interpretativo tra quanti in dottrina e giurisprudenza, ritengono che per radicare la giurisdizione sia sufficiente l’esistenza di beni in Italia e quanti ritengono che l’imprenditore debba avere in Italia una sede secondaria o una dipendenza, come previsto dal regolamento n.848/2015, applicabile esclusivamente agli Stati membri dell’Unione europea.
Rispetto alla disciplina vigente, inoltre, il comma 2 prevede, come espressamente richiesto dalla Commissione Giustizia del Senato e come suggerito, nelle osservazioni, anche dall’omologa Commissione della Camera dei deputati, l’irrilevanza, anche ai fini della giurisdizione, del trasferimento del centro principale degli interessi all’estero nell’anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura o l’inizio della procedura di composizione della crisi, se anteriore; è stata inoltre eliminata la disposizione secondo la quale il trasferimento della sede dell’impresa all’estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura, in quanto meramente ripetitiva della regola generale stabilita dall’art. 5 del codice di procedura civile ed assorbita dall’espressa previsione dell’irrilevanza del trasferimento antecedente.     
Il comma 3 fa salve le convenzioni internazionali e la normativa dell’Unione europea, che, in particolare, quanto al trasferimento della sede, sancisce, all’art. 3 del Regolamento n.848/2015, l’irrilevanza degli spostamenti avvenuti entro il periodo di tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza.
Infine, è previsto che il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, debba dichiarare se la procedura è principale, secondaria o territoriale. Si tratta di disposizione meramente confermativa di un obbligo che già deriva dal Regolamento.

CAPO II - COMPETENZA

Articolo 27
Competenza per materia e per territorio
La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell’insolvenza è sempre attribuita al tribunale, che è dunque competente per materia rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria. Allo stesso tribunale è attribuita la cognizione delle azioni che derivano dalla procedura, come attualmente prevede l’art. 24 della legge fallimentare.
Inoltre, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera n), è previsto che per i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione sia competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168; per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Si stabilisce, inoltre, come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della legge delega, che la competenza spetta al tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute.

Articolo 28
Trasferimento del centro degli interessi principali
L’articolo 28, in continuità con l’art. 9 della l. fall., prevede che il trasferimento del centro degli interessi principali del debitore, intervenuto nell’anno antecedente alla presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o successivamente all’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore, sia irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio.

Articolo 29
Incompetenza
L’art. 29 prevede che il provvedimento con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza sia reso con ordinanza che indica anche il giudice competente; questi, trattandosi di competenza inderogabile, può sollevare, d’ufficio, regolamento di competenza nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 c.p.c..

Articolo 30
Conflitto positivo di competenza
L’articolo 30 si occupa dei conflitti positivi di competenza risolti a favore del tribunale che si è pronunciato per primo.
Il giudice che si è successivamente pronunciato e che intenda contestare la competenza del primo, deve sollevare il regolamento di competenza. Altrimenti, in una linea di continuità con il r.d. n. 267 del 1942, egli trasmetterà gli atti al primo giudice.

Articolo 31
Salvezza degli effetti
L’articolo 31, in continuità con l’art. 9-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si occupa di regolare gli effetti degli atti compiuti nel procedimento di regolazione della crisi aperto davanti al tribunale poi rivelatosi incompetente. La soluzione adottata, anche per garantire e tutelare l’affidamento dei terzi, è quella di assicurare che gli effetti degli atti compiuti si conservino anche davanti al giudice competente.

Articolo 32
Competenza sulle azioni che derivano dall’apertura delle procedure di liquidazione
L’articolo 32 sancisce che il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per tutte le liti che ne derivano, secondo la formulazione corrispondente a quella contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, interpretata da tempo in modo univoco. La tecnica enunciativa al «plurale» contenuta nella disposizione vuole precisare che identica regola già vigente per il fallimento debba applicarsi anche alla procedura liquidatoria del debitore sovraindebitato. Il radicamento della competenza per le cause dipendenti davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione impone che, in caso di successiva dichiarazione di incompetenza di un tribunale davanti al quale siano state erroneamente avviate liti dipendenti, queste debbano essere riassunte nel termine di non oltre trenta giorni davanti al giudice competente quale giudice speciale del concorso, ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile.

CAPO III - CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL DEBITORE

Articolo 33
Cessazione dell’attività
L’articolo 33 sostituisce l’art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Rispetto al sistema vigente è stata prevista una regola unica per l’imprenditore collettivo e per quello individuale, che è quella di consentire l’apertura della procedura di liquidazione del debitore che abbia cessato l’attività di impresa da non oltre un anno. Allo scopo di colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi, si stabilisce che, per il debitore non iscritto, la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile. Per agevolare il processo di notificazione di eventuali iniziative adottate da terzi, si fa obbligo all’imprenditore di mantenere operativo l’indirizzo di posta elettronica certificata per un anno, che decorre dalla cancellazione, come previsto dalla legge delega.
Per risolvere una questione che si era posta nel regime attuale, si specifica, poi, che l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all’accordo di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità della domanda presentata.

Articolo 34
Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto
L’articolo 34 sostituisce l’articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sovrapponendosi quasi interamente ad esso, salva la precisazione contenuta nel comma 3, dove si prevede, nel chiaro intento di accrescere il bagaglio informativo del tribunale, che l’erede che chiede l’apertura della liquidazione giudiziale, pur non essendo soggetto agli obblighi di deposito della documentazione, è comunque tenuto a presentare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale.

Articolo 35
Morte del debitore
L’articolo 35 non si discosta dalla disciplina già dettata dal r.d. n.267/1942 e prevede che, nell’ipotesi di morte del debitore dopo l’apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario. Nel caso di più eredi, la procedura prosegue nei confronti del rappresentante, che può essere designato, in assenza di accordo, dal giudice delegato.

Articolo 36
Eredità giacente ed istituzione di erede sotto condizione sospensiva
Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso di beni ereditari, la procedura procede nei confronti del curatore dell’eredità giacente, come già prevede l’art. 12 l.fall.; mentre, nel caso in cui l’erede sia istituito sotto condizione sospensiva o l’erede o il legatario non adempie l’obbligo di prestare la garanzia, la procedura procede nei confronti dell’amministratore nominato a norma dell’articolo 642 del codice civile.

CAPO IV - ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA
Tra i principi contenuti nella legge delega vi è (art. 2, comma 1, lett. d), legge n.155/2017) l’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, ispirato all’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, caratterizzato da particolare celerità anche in fase di reclamo, dall’introduzione della legittimazione ad agire anche dei soggetti con funzioni di controllo sull’impresa e del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza. La legge delega impone, inoltre, di specificare la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte d’appello e di armonizzare il regime delle impugnazioni; ancora, prevede (art. 2, comma 1, lettera e), legge n.155/2017)  l’assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all’apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed oggettive; di uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.
In questa prospettiva, il codice ha adottato un modello processuale uniforme per l’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, che si declina diversamente, in relazione alle diverse procedure, in rapporto non tanto o non soltanto ai loro presupposti, ma anche in relazione ai soggetti legittimati ed al loro esito.
E’ evidente, infatti, limitandosi ai tratti distintivi più marcati, che il procedimento di liquidazione giudiziale pone esigenze di difesa del debitore più pregnanti, poiché l’iniziativa può essere assunta dai creditori, dagli organi di controllo, dal p.m., sicché, in questi casi, è sempre necessaria la fissazione di un’udienza ed è opportuno disciplinare in modo dettagliato i diversi termini processuali, sì da garantire il diritto di difesa e bilanciarne l’esercizio con l’indispensabile celerità del procedimento.
Per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione e per l’accesso al concordato preventivo, invece, l’iniziativa spetta al debitore e i suoi creditori, sebbene interessati alla proposta, non sono qualificabili come parti del rapporto processuale o comunque come vere e proprie controparti. Ne deriva che, per tali procedure, l’udienza è solo eventuale, costituendo non già il luogo in cui il debitore può difendersi dall’iniziativa dei suoi creditori, ma un momento in cui può fornire al tribunale chiarimenti sulla domanda proposta.  

SEZIONE I
INIZIATIVA PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA

Articolo 37
Iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza
Il debitore è sempre legittimato a proporre domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
La domanda di apertura della liquidazione giudiziale, invece, può essere presentata da una pluralità di soggetti, nel rispetto del principio della più ampia legittimazione ad agire di cui all’articolo 2, primo comma, lettera d), legge delega n. 155/2017, compresi, in modo innovativo, anche i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa, declinati come organi (dunque interni alla organizzazione del debitore) e le autorità amministrative di controllo e vigilanza.

Articolo 38
Iniziativa del pubblico ministero
E’ previsto, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera d), che il pubblico ministero presenti il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza e che qualsiasi autorità giudiziaria che rilevi l’insolvenza nel corso di un procedimento lo debba segnalare al pubblico ministero.
La disposizione restituisce centralità al ruolo del p.m., coerentemente con il ruolo attribuito a tale organo nelle procedure di allerta.

Articolo 39
Obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza
L’articolo 39 elenca la documentazione che il debitore deve depositare, qualunque sia la procedura alla quale chiede di accedere.
La norma non distingue espressamente tra tipologie di imprenditori e in funzione dei differenti obblighi di tenuta delle scritture contabili cui essi sono sottoposti, giacché si propone di operare da riferimento generale ogni qual volta il debitore proponga una domanda di accesso alla soluzione concorsuale e giudiziale della crisi o dell’insolvenza. Ciò al fine di porre il tribunale nella condizione di disporre subito di tutti gli elementi conoscitivi necessari per gestire la situazione di crisi.
Una documentazione essenziale è costituita dalla certificazione sulla situazione debitoria attinente a particolari debiti, come quelli tributari e attinenti ai contributi, oltre che ai premi assicurativi. Per essi gli articoli 363 e 364 disciplinano un’apposita procedura volta ad assicurare l’effettività della messa a disposizione di tale certificazione. Fino a quando tale procedura non sarà pienamente operativa, sarà la cancelleria ad acquisire gli stessi dati, così da irrobustire a beneficio delle parti il corredo informativo del processo e assicurarne la massima attendibilità.
Concreta traduzione del dovere di lealtà attiva enunciato all’articolo 4 è la previsione che il debitore debba dare conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti, termine corrispondente a quello di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, così da consentire l’acquisizione di ogni elemento idoneo a permettere le valutazioni di convenienza sulle sue proposte.

SEZIONE II
PROCEDIMENTO UNITARIO PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL’INSOLVENZA

Articolo 40
Domanda di accesso alla procedura
L’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, prevista come principio generale dall’articolo 2, primo comma, lett. d) della legge  delega n. 155/2017, non implica la rinuncia al principio della domanda, tant’è vero che il modello processuale è unitario, ma l’esito è condizionato dal petitum oggetto della domanda dei soggetti legittimati ad agire, anche quali interventori, né comporta l’introduzione di un sistema propriamente bifasico, in cui si abbia un previo accertamento giudiziale dello stato di crisi e di insolvenza e solo dopo l’avvio della procedura vera e propria.
Il procedimento è unico e l’ingresso nella concorsualità è tendenzialmente anticipato, a tutela crescente e a protezione progressiva della proposta procedura.
Gli elementi caratterizzanti il ricorso (denominazione unica assunta dall’atto introduttivo, da chiunque provenga) riflettono i tratti connotativi della domanda di accesso alla procedura concorsuale.
Nel procedimento di liquidazione giudiziale, il debitore può stare in giudizio personalmente. Questo per non imporre, da un lato, ad un imprenditore già impossibilitato ad adempiere alle proprie obbligazioni, di doversi necessariamente munire di un difensore per adempiere ad un vero e proprio obbligo giuridico, qual è quello di non aggravare la situazione di insolvenza e, dall’altro, in considerazione della necessaria speditezza del procedimento che ha ad oggetto l’accertamento dello stato di insolvenza. Anche la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di difesa del debitore va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale e che a tal fine è sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia davanti al giudice relatore all'uopo nominato, per contestare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l’apertura della procedura concorsuale.
La disposizione disciplina le modalità della notificazione del ricorso. Si tratta di notificazione telematica, che dovrebbe essere la regola generale per instaurare il contraddittorio in base alla legge delega n. 155/2017 (articolo 2, primo comma, lettera i), essendo stato riprodotto, per la prima parte, l’art. 15, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con un’importante variante garantistica, per l’ipotesi di notificazione non possibile o negativa non per causa riferibile al destinatario.
Se per ogni soggetto essa si perfeziona, come nel regime vigente, dopo una ricerca infruttuosa della persona, dunque con il deposito dell’atto presso la casa comunale, per i debitori non obbligati a munirsi di PEC scatta un ulteriore adempimento, con intento rafforzativo della notifica avvenuta, comunque non incidente sul momento del perfezionamento, e cioè la notizia del deposito con affissione dell’avviso presso l’abitazione o l’ufficio e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata notifica telematica per causa imputabile, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera i), legge delega n. 155/2017, ha imposto una semplificazione degli oneri, con l’inserimento dell’atto non notificato secondo la modalità telematica principale in apposita area web riservata presso il tribunale e con diritto di prelievo in qualsiasi momento, mentre la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento.

Articolo 41
Procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale
Il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, su ricorso di uno o più creditori, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell’impresa, del pubblico ministero nei casi in cui questi abbia legittimazione, o dello stesso debitore è un procedimento semplificato, ma regolato dalla legge nei suoi momenti principali.
Sono predeterminati dalla legge forme e termini tanto della fase introduttiva, quanto delle fasi istruttoria e di trattazione e, infine, della fase decisoria: i termini sono brevi, in ossequio alle esigenze di celerità che caratterizzano la materia, ma rispettosi delle garanzie processuali; le uniche formalità che possono essere soppresse sono quelle non essenziali al contraddittorio.
Per garantire quanto più possibile la trattazione unitaria di più domande proposte nei confronti dello stesso debitore, è previsto come possibile – ed è l’unico aspetto di reale novità rispetto alla disciplina del r.d. n.267/1942- l’intervento nel medesimo procedimento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero, con la precisazione che detto intervento può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.
La scansione organizzativa del procedimento è improntata a particolare celerità.
Solo la domanda proposta dal debitore è soggetta a pubblicità, al fine di evitare che iniziative destinate a rivelarsi infondate vengano divulgate, causando danni anche irreversibili alla reputazione dell’impresa.

Articolo 42
Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo
La norma disciplina l’istruttoria officiosa, in funzione di allestire un corredo documentale con il minimo onere per le parti, debitori o istanti, nel presupposto che, a regime, un collegamento telematico diretto con la cancelleria del tribunale permetterà di acquisire nel procedimento i dati salienti dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi e più in generale i dati anche di bilancio, secondo il catalogo e le modalità di cui all’articolo 367.

Articolo 43
Rinuncia alla domanda
La disciplina prevede che in caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue e il tribunale provvede con decreto, con il quale può condannare la parte che ha dato causa al procedimento alla rifusione delle spese. Allo scopo di evitare un uso strumentale del potere di rinunciare alla domanda, è previsto che permanga comunque, in capo al p.m. che abbia partecipato al procedimento, il potere di chiedere la liquidazione giudiziale, senza necessità di proporre un nuovo ed autonomo ricorso. Al p.m., in ogni caso, deve essere data comunicazione del decreto che dichiara l’estinzione, al fine di consentirgli l’esercizio del suo potere di iniziativa.  

Articolo 44
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione
La disposizione trova applicazione tanto nei casi in cui l’iniziativa sia stata assunta dal debitore, quanto in quelli in cui il debitore, destinatario di una domanda di liquidazione giudiziale, si sia voluto difendere non limitandosi a chiedere di respingere tale richiesta bensì instando per regolare da sé, con il concordato preventivo ovvero l’accordo di ristrutturazione, la propria crisi o insolvenza.
La norma disciplina tanto l’ipotesi in cui il debitore depositi, unitamente al ricorso, la proposta di concordato, il piano e la relazione attestatrice o gli accordi di ristrutturazione di cui chiede l’omologazione, tanto l‘ipotesi in cui il ricorso sia diretto ad ottenere unicamente l’assegnazione dei termini per il deposito di tali atti e dei documenti elencati dall’art. 39. In questo senso va letta la precisazione contenuta al comma 1, lettera a), secondo la quale il tribunale assegna “se richiesto” il termine per il deposito della proposta e del piano o degli accordi di ristrutturazione e in questo senso va letto quanto previsto dall’art. 47, comma 1, lett.b), ai sensi del quale il tribunale, con il decreto di apertura, “nomina ovvero conferma il commissario giudiziale”: la conferma, infatti, presuppone che il tribunale abbia nominato il commissario giudiziale a fronte di una domanda c.d. “in bianco” o “con riserva”, provvedendo alla sua conferma all’atto dell’emissione del decreto di apertura.  
In entrambi i casi, a garanzia della celerità della procedura e per consentire al debitore di fruire senza indugio degli effetti protettivi della domanda, il decreto concessivo dei termini può sempre essere emesso senza previa fissazione di un’udienza.
Nel dettaglio, la norma prevede, in caso di domanda c.d. “in bianco” o “con riserva”, terminologia coniata dagli operatori con riferimento all’istituto disciplinato dall’art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, la fissazione di un termine minimo (trenta giorni) e massimo (sessanta), con possibilità di proroga (di non oltre sessanta giorni) esclusivamente in mancanza di domande di liquidazione giudiziale, nell’evidente intento di scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale.
Con la concessione del termine viene nominato, a fini di vigilanza, un commissario giudiziale; la nomina del commissario è prevista, in conformità ad un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, anche negli accordi di ristrutturazione ma solo se quando vi siano richieste di apertura della liquidazione giudiziale. In questo caso, il ricorso agli accordi di ristrutturazione potrebbe essere se non abusivo o strumentale, comunque intempestivo rispetto alla situazione di crisi dell’impresa, rendendo dunque opportuno, nell’interesse dei creditori, che l’imprenditore sia immediatamente sottoposto alla vigilanza di terzo.
Ulteriore statuizione concerne la fissazione degli obblighi informativi e di una somma per le spese della procedura.
La norma, al fine di porre termine al dibattito giurisprudenziale sul regime dei termini concessi ai sensi dell’art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, espressamente dispone che i termini assegnati dal tribunale per il completamento della domanda, per assolvere agli obblighi informativi e per i versamento del fondo spese non siano soggetti a sospensione durante il periodo feriale, coerentemente con le esigenze di speditezza del procedimento e della natura non esclusivamente processuale di tali termini.
La disciplina della revoca del provvedimento di concessione del termine è mutuata dagli articoli 161, 162 e 173 l. fall.: la revoca è disposta in caso di  scoperta di atti di frode, quando la condotta del debitore è manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi, si verifichino circostanze tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi o in caso grave inadempimento degli obblighi informativi o di mancato versamento del fondo spese. Il decreto è emesso previa instaurazione del contraddittorio, non è autonomamente reclamabile (in quanto di per sé determina solo l’arresto della procedura) e può essere emesso, con analogo effetto, ogni qual volta sia negata la stessa concessione del termine (ad esempio per mancato deposito dei documenti o assenza dei requisiti soggettivi di accesso).
L’ultimo comma prevede, in continuità con l’art. 182-bis del r.d. n.267/1942, che gli accordi di ristrutturazione siano pubblicati nel registro delle imprese ed acquistino efficacia da tale momento. Al fine di risolvere un dubbio interpretativo che ha generato qualche difficoltà operativa, è stabilito espressamente che la pubblicazione debba avvenire contestualmente al deposito del ricorso. Dalla pubblicazione, come chiarito dall’art. 48, decorre il termine per l’opposizione da parte dei creditori.

Articolo 45
Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini
La formulazione originaria della rubrica (in cui si parlava di notificazione, invece che di comunicazione) è stata modificata in accoglimento di una osservazione della competente Commissione della Camera (all’articolo 45, valuti il Governo l’opportunità di modificare la rubrica facendo riferimento alla “comunicazione” e non alla “notificazione”, come peraltro previsto dalla stessa disposizione introdotta).  
Il provvedimento di assegnazione dei termini, al pari della domanda di accesso del debitore, va reso noto ai terzi che vedono le loro prerogative limitate nell’arco temporale che va dal deposito della domanda alla decisione del tribunale sulla domanda del debitore e per questo deve essere iscritto al registro delle imprese.

Articolo 46
Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo
La disposizione disciplina gli effetti della presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e si pone in una linea di continuità rispetto alla disciplina previgente. La richiesta di autorizzazione riguarda gli atti di straordinaria amministrazione che il debitore intenda compiere «dopo il deposito della domanda di accesso». In assenza dell’autorizzazione del tribunale o del giudice delegato gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca dei termini concessi. Non si è ritenuto di formulare analoga disposizione –presente invece nella legge fallimentare- anche con riferimento alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, in quanto essa non comporta alcun limite o vincolo ai poteri gestori del debitore/ricorrente.
I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili e le ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori.
Si è anche precisato, su proposta della Commissione Giustizia della Camera e per una maggiore chiarezza del testo, che i creditori non possono acquisire diritti di prelazione opponibili alla massa in difetto di autorizzazione; si tratta di previsione, già presente nell’art. 168 leg.fall., secondo la quale, poiché la concessione di ipoteca è atto di straordinaria amministrazione, la stessa deve essere autorizzata.

Articolo 47
Apertura del concordato preventivo
L’apertura è disposta con decreto che può essere emesso o a seguito del deposito di una domanda già completa di tutti i suoi elementi ed accompagnata dalla necessaria documentazione, nel qual caso il tribunale, dichiarando aperta la procedura, provvederà anche alla nomina del commissario giudiziale, oppure verificato l’avvenuto completamento del corredo documentale necessario per un’ulteriore avanzamento della soluzione della crisi o insolvenza regolata su iniziativa del debitore. In tal caso, si procederà alla conferma del commissario giudiziale nominato.
Con il decreto di apertura si avvia una fase organizzativa che porrà in rapporto diretto creditori e debitore sulle proposte di quest’ultimo.
Per questo con il decreto si fa luogo, tra l’altro, alla nomina del giudice delegato ed alla fissazione della data iniziale e finale del voto e del termine per le comunicazioni ai creditori. La previsione di un termine iniziale si spiega per la necessità di garantire che le dichiarazioni di voto non siano espresse prima che il commissario giudiziale abbia depositato la propria relazione, fornendo ai ceditori tutto gli elementi utili per valutare la convenienza della proposta di concordato.
All’emissione di questo provvedimento si ricollega la prededucibilità, nei limiti del 75%, dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato, mentre per i crediti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione è richiesto che essi siano omologati.
Se invece mancano le condizioni richieste per l’apertura, tra le quali, recependo una precisa indicazione della legge delega, vi è la verifica della fattibilità anche economica del piano, il tribunale dichiara, previa instaurazione del contraddittorio con il debitore, il pubblico ministero e i creditori che avessero depositato ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (procedimenti che saranno già stati riuniti alla domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione),  sempre con decreto, l’inammissibilità della domanda; la pronuncia è reclamabile avanti alla corte d’appello con le regole dei procedimenti in camera di consiglio, senza pregiudizio per la sua riproponibilità, mutate le circostanze ed esaurito il termine del reclamo.

Articolo 48
Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti
L’omologazione del concordato e dell’accordo di ristrutturazione è diversamente strutturata a seconda che vi siano o meno opposizioni.
Nel concordato, il contraddittorio tra le parti è organizzato in modo più efficiente rispetto al passato, con la previsione di termini sfalsati per le opposizioni, da proporsi con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni pima dell’udienza, visto che il procedimento si è già incardinato con il deposito del ricorso e le opposizioni sono, a ben vedere, eccezioni sollevate dai creditori e da qualunque interessato alla omologazione.
Il debitore, potrà replicare ai motivi di opposizione con memoria da depositare fino a due giorni prima dell’udienza; tale termine consente di tener conto anche del parere del commissario giudiziale da depositarsi almeno cinque giorni prima dell’udienza.
E’ prevista, solo per la proposizione di eventuali opposizioni all’omologazione degli accordi di ristrutturazione, la sospensione nel periodo feriale del termine per il deposito delle opposizioni. Infatti, mentre le opposizioni all’omologazione del concordato preventivo sono proposte nell’ambito di una procedura già incardinata e della quale i creditori sono già a conoscenza, il termine per proporre opposizione all’omologazione degli accordi decorre dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ciò che potrebbe avvenire anche nel periodo della sospensione feriale dei termini, durante il quale, notoriamente, imprese e professionisti riducono o sospendono le loro attività. La sospensione del termine è stata dunque prevista al fine di garantire effettività al diritto di difesa dei creditori.
Al fine di superare ingiustificati resistenze alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi, è previsto che il tribunale possa omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di legge sempre che, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il tribunale, dopo avere deciso le opposizioni in camera di consiglio, provvede con sentenza all’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
 Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 49
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
Il tribunale provvede con sentenza all’apertura della liquidazione giudiziale. Alla stessa pronuncia si perviene in tutti i casi di interruzione del procedimento di concordato o di omologazione dell’accordo di ristrutturazione e sempre che vi sia una richiesta.
La norma riflette l’attuale articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, individuando le disposizioni organizzative necessarie per consentire agli organi della procedura concorsuale di operare, fissando altresì la data dell’esame dello stato passivo, i termini per le insinuazioni, l’esplicita autorizzazione al curatore alle ricerche dei dati sulle banche pubbliche per ricostruire l’attivo e il passivo e senza costi di accesso per il curatore in ragione della data, della qualifica e delle funzioni pubblicistiche svolte.
Un aspetto di indubbia novità è rappresentato dalla possibilità di nominare, insieme al curatore, se il tribunale lo ritenga utile, uno o più esperti per l’esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore. Si tratta di un accorgimento che dovrebbe garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura, ad esempio consentendo di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell’esercizio provvisorio dell’impresa, consentendo al curatore di concentrarsi sull’attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo, ove particolarmente complesso.
La medesima norma fissa i meccanismi di comunicazione e notifica, oltre che di pubblicazione, ai fini della produzione di effetti verso i terzi e della decorrenza dei termini per le impugnazioni.
Come già previsto dall’attuale articolo 15 della legge fallimentare, non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a trentamila euro.

Articolo 50
Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale
Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è respinta, il relativo decreto motivato è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, è iscritto nel registro delle imprese. Il decreto del tribunale è, a sua volta, impugnabile con reclamo avanti alla corte d’appello. La corte d’appello si pronuncia in camera di consiglio, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale se il reclamo è accolto e rimettendo gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti. Si tratta di un aspetto di assoluta novità, giacché nel regime previgente, la corte di appello rimetteva le parti dinanzi al tribunale anche per la dichiarazione di fallimento. La sentenza è ricorribile per cassazione.
Il decreto di rigetto del reclamo invece non è impugnabile, perché la domanda può sempre essere riproposta, ciò in conformità ad un indirizzo oramai consolidato della Corte di cassazione.

Articolo 51
Impugnazioni
L’articolo 51 disciplina le impugnazioni: il reclamo dinanzi alla corte d’appello e il ricorso per cassazione. La legittimazione è riservata alle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata, nel caso dell’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo, ed aperta a qualunque interessato, nel caso della liquidazione giudiziale. Il termine per l’impugnazione è sempre di trenta giorni.
Il reclamo e il ricorso per cassazione non sospendono l’efficacia della sentenza, ma per il reclamo sono fatte salve le previsioni dell’articolo 52 in tema di sospensione della liquidazione, del piano o dell’accordo.
Un aspetto di assoluta novità è rappresentato dalla previsione secondo la quale con la sentenza che decide l’impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l’eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato; inoltre, in caso di società o enti, dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. Si tratta di una previsione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose ed a responsabilizzare gli organi di gestione di società di capitali insolventi. Non è infrequente, infatti, che sia le procedure che i creditori, coinvolti in impugnazioni pretestuose, si scontrino poi con l’impossibilità di ottenere il ristoro delle spese processuali dalla controparte: questa infatti è insolvente e l’amministratore, che ha conferito la procura, non è parte processuale, sicché, secondo le regole ordinarie, non risponde dei debiti dell’ente che rappresenta.

Articolo 52
Sospensione della liquidazione, dell’esecuzione del piano o degli accordi
L’art. 52 si pone in una linea di continuità rispetto alla disciplina previgente e prevede che la sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale sia immediatamente efficace, sia in primo grado che in esito al giudizio di reclamo. In entrambi i casi la sentenza produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, codice procedura civile, mentre gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dall’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
La corte di appello, investita del gravame, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ordinando l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti.
La corte di appello, in un’ottica di bilanciamento delle opposte esigenze, può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale, sì che la sospensione della liquidazione o dell’esecuzione del piano concordatario o degli accordi di ristrutturazione non pregiudichi né le aspettative dei creditori, né la funzionalità dell’impresa.
L’istanza di sospensione può essere proposta solo con l’atto di reclamo e la decisione della corte, in ossequio a consolidato indirizzo interpretativo in materia cautelare, non è ulteriormente impugnabile essendo espressamente escluso il ricorso per cassazione.

Articolo 53
Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell’omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione
In ossequio a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017, si è reso necessario regolare gli effetti dell’accoglimento del reclamo, disciplinando quello che accade quando, omologato il concordato o l’accordo di ristrutturazione in primo grado, venga dichiarata in secondo grado l’apertura della liquidazione giudiziale, o viceversa. Si è cercato così di superare le difformità interpretative e di risolvere i dubbi che si erano creati con riferimento all’ipotesi, su cui ancora non era maturato un orientamento uniforme, in cui il decreto (secondo la forma attuale) di omologa del concordato o dell’accordo di ristrutturazione fosse stato revocato dalla corte d’appello (diversamente dal caso in cui la dichiarazione di fallimento fosse stata riformata in secondo grado, nella quale eventualità gli effetti della sentenza dichiarativa dell’insolvenza si conservavano pacificamente fino al passaggio in giudicato della pronuncia).
A questo scopo è stata dettata la disciplina riguardante la revoca della liquidazione giudiziale ad opera della corte d’appello e la revoca dell’omologazione del concordato o dell’accordo.
Per bilanciare i contrapposti interessi ed evitare i pregiudizi che potrebbero discendere da doversi possibili effetti in caso di riforma del provvedimento di primo grado poi seguita dalla cassazione della pronuncia, si è introdotta, nel primo caso, la immediata restituzione dell’amministrazione dei beni e dell’esercizio dell’impresa al debitore, sia pure sotto la vigilanza del curatore (che rimane in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca). Si è, inoltre, previsto che il debitore assolva ad obblighi informativi periodici disposti dalla corte d’appello. In caso di violazione di tali obblighi il tribunale priva il debitore del potere di compiere gli atti di amministrazione, anche ordinari.
Nel secondo caso, invece, si è previsto che, una volta aperta la liquidazione giudiziale ad opera della corte d’appello, sia pure con i provvedimenti organizzatori conseguenti demandati al tribunale, il debitore possa chiedere a quest’ultimo di sospendere sia i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo (per evitare la complicazione originata dal procedere fino al ricorso per cassazione di giudizi condizionati dall’esito dell’impugnazione proposta nei confronti della sentenza della corte d’appello, e destinati ad essere superati dall’eventuale accoglimento di quest’ultima), sia di sospendere la liquidazione dell’attivo (per evitare il formarsi di situazioni incompatibili con l’accoglimento dell’impugnazione).

SEZIONE III - MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Articolo 54
Misure cautelari e protettive
La domanda per l’apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione può essere accompagnata dalla richiesta di misure protettive o cautelari.
Gli effetti protettivi, diversamente da quanto avviene per le misure cautelari, si producono, sempre che il debitore ne abbia fatto richiesta, dalla data della pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Tuttavia, è escluso ogni automatismo prolungato, giacché, come previsto dall’art. 55, le misure protettive dovranno essere espressamente confermate dal tribunale con proprio decreto, nel termine di trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.
Le misure cautelari sono analoghe a quelle già previste dall’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La formulazione della norma, nel connotare il provvedimento del requisito dell’atipicità, pur senza ovviamente escludere il ricorso a misure conservative del patrimonio, richiama il disposto dell’articolo 700 codice procedura civile, ma utilizza, in luogo dell’espressione «assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione», quella, diversa, di «assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza» che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti, ad indicare l’esigenza che il contenuto della misura richiesta non sia modellato interamente sul contenuto di quelle pronunce: non si avrà perciò, esemplificando, una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo. Potranno essere dunque richieste misure “tipiche”, come il sequestro conservativo o la sospensione delle procedure esecutive e cautelari, ma anche misure atipiche, in particolare di carattere inibitorio, come la giurisprudenza formatasi sulla previgente normativa fallimentare aveva consentito. Tra le misure possibili si annovera anche quella di nomina di un custode dell’azienda o del patrimonio del debitore, sulla falsariga del sequestro giudiziario di cui all’articolo 670 codice procedura civile.
Il comma 5 disciplina il procedimento e prevede che il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza fissi con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni –che possono divenire quarantacinque in casi particolari-  dal deposito della domanda. All’esito dell'udienza, il tribunale provvede con decreto motivato, fissando la durata delle misure.
Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo. Si tratta di previsione inserita recependo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, coerente con la possibilità, prevista dal comma 3, di ottenere misure protettive anche a seguito della presentazione di un ricorso “in bianco” (si valuti l’opportunità, all’articolo 54, di chiarire, al comma 3, che le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore anche prima del deposito della domanda di omologazione e, al comma 5, che le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice, deposita domanda di apertura di concordato preventivo).
Con una previsione significativa dell’esigenza di raccordare la disciplina interna con quella dell’Unione Europea, evidenziata dall’articolo 1, comma 2, della legge delega n. 155/2017, il comma 7 dell’articolo 54 riconosce la legittimazione ad agire anche all’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di accesso e o anche nel caso in cui essa manchi, e dunque non venga aperta alcuna procedura concorsuale. Per questa seconda eventualità l’amministratore richiedente dovrà indicare nella richiesta le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti creditori secondo la procedura concorsuale aperta presso lo Stato.

Articolo 55
Procedimento
Il procedimento per la concessione delle misure (e specificamente dall’articolo 669-sexies codice procedura civile), con la possibilità di adozione anche prima dell’udienza di comparizione delle parti e dunque con la conferma, modifica o revoca mediante ordinanza di quanto statuito con decreto.
Quanto alle misure protettive, il protrarsi dei loro effetti è condizionato alla loro conferma entro trenta giorni di tempo dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è reso senza necessaria previa audizione del debitore o di eventuali altri controinteressati, ma assunte, ove necessario, sommarie informazioni ed è reclamabile dinanzi al collegio. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell’articolo 54, comma 2, per effetto dell’istanza formulata dal debitore e dell’iscrizione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Si tratta di disposizione adottata in conformità ad un’osservazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera (si valuti l’opportunità, all’articolo 55, comma 3, di specificare che, se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto, cessano gli effetti protettivi prodottisi a norma dell’articolo 54, comma 2). Essa anticipa la soluzione accolta dall’art. 6 della proposta di direttiva riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE che subordina la produzione degli effetti protettivi ad una valutazione, caso per caso, dell’autorità giudiziaria. A fronte tuttavia delle comprensibili preoccupazioni del Consiglio di Stato e della Commissione Giustizia del Senato, che il ritardo nel provvedere da parte dell’autorità giudiziaria comprometta le esigenze di protezione del patrimonio del debitore, si è ritenuto di portare a trenta giorni il termine -di originari quindici- entro il quale il decreto deve essere depositato.
Il comma 4 prevede la revoca o la modifica delle misure protettive, su istanza di parte, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, in caso di atti di frode o, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 155/2017, quando l’attività intrapresa dal debitore è manifestamente inidonea a pervenire al risultato sperato. In questo caso, non si giustifica, infatti, il sacrificio imposto ai creditori.

TITOLO IV - STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI
CAPO I - ACCORDI

SEZIONE I - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

Art. 56
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento
La disposizione contiene una compiuta disciplina dei piani attestati di risanamento, sino ad oggi regolamentati esclusivamente negli effetti, nell’ambito delle esenzioni all’azione revocatoria fallimentare.
La legittimazione è attribuita all’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza.
E’ di tutta evidenza che, poiché il beneficio arrecato dal piano è l’esenzione dall’azione revocatoria disciplinata dalla sezione IV del capo I del titolo V, si tratta di istituto riservato ai soli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
Il piano è rivolto ai creditori.
Il piano mira al risanamento dell’esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria ed è riservato quindi alle ipotesi di continuità aziendale.
In linea con quanto previsto nell’art. 5 comma 1, lett. e), legge delega n. 155/2017, si precisa che il piano deve avere data certa, anche al fine dell’esenzione da revocatoria, in caso di successiva liquidazione giudiziale.
Si definisce il contenuto minimo obbligatorio del piano, anche con riferimento alla tempistica delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
Sempre nell’ambito di una più compiuta regolamentazione dell’istituto, si specifica che la documentazione da allegare al piano è quella prescritta per il debitore che chiede l’accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza.
Viene infine ribadito che il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e che su richiesta del debitore può essere pubblicato nel registro delle imprese.
Al fine di scongiurare condotte opportunistiche o collusive, è previsto che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

SEZIONE II - STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE

Articolo 57
Accordi di ristrutturazione dei debiti
La legittimazione alla stipulazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti soggetti ad omologazione è riservata all’imprenditore, anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore che si trovi in stato di crisi o insolvenza.
Gli accordi sono omologabili a condizione che siano stipulati con creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti.
Essi devono essere accompagnati da un piano economico-finanziario che ne consente l’esecuzione, il cui contenuto è conforme a quello dei piani attestati di risanamento.
Nulla è innovato, rispetto all’art. 182-bis della legge fallimentare, quanto al pagamento, necessariamente integrale, dei creditori estranei ed al contenuto dell’attestazione.

Articolo 58
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano
La norma disciplina l’ipotesi in cui si verifichino, dopo il deposito della domanda e prima dell’omologazione o in fase esecutiva, circostanze che impongano di modificare in modo sostanziale il contenuto degli accordi o del piano.  
Qualora, infatti, il debitore apporti modifiche del piano prima dell’omologazione, devono essere rinnovati l’attestazione del professionista indipendente e le manifestazioni di consenso da parte dei creditori pregiudicati. L’attestazione è necessaria anche in caso di modificazioni sostanziali degli accordi.
Se si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano dopo l’omologazione, l’imprenditore può apportare le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo il rinnovo dell’attestazione. In tal caso, il piano modificato e l’attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese ed il debitore deve provvedere ad avvisare i creditori dell’avvenuta pubblicazione. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso i creditori possono proporre opposizione nelle forme dell’opposizione all’omologazione degli accordi.

Articolo 59
Coobbligati e soci illimitatamente responsabili
La disposizione disciplina gli effetti dell’accordo sui coobbligati ed i soci illimitatamente responsabili.
I creditori aderenti sono assoggettati alla disciplina dettata dall’art. 1239 codice civile; disciplina che non si applica, in forza del comma 2, ai creditori non aderenti cui siano estesi gli effetti dell’accordo, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati.
Il terzo comma, in linea con quanto previsto nell’art. 5 comma 1, lett. d) legge delega n. 155/2017, estende, salvo patto contrario, l’efficacia dell’accordo della società ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

Articolo 60
Accordi di ristrutturazione agevolati
L’articolo, in attuazione dell’art. 5 comma 1, lett. b) legge delega n. 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda e rinunci a chiedere misure protettive temporanee.

Articolo 61
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa
L’articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha introdotto una nuova tipologia di accordi con la finalità di sottrarre a creditori finanziari che vantano un credito di piccola entità la possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, decretando in tale modo l'insuccesso complessivo dell'operazione.
Al fine di incentivare l’utilizzo dell’istituto l’art. 5 comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017 ha previsto che l’applicazione dell’istituto debba essere estesa a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito e non soltanto all’ipotesi in cui l’ammontare dei debiti sia rappresentato, per almeno la metà, da debiti verso banche e intermediari finanziari.
L’estensione può riguardare solo creditori appartenenti alla medesima classe che abbiano, quindi, posizione giuridica ed interessi economici omogenei e comporta una espressa deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile.
Il comma 2 individua i requisiti necessari per l’estensione: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe; la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; l’obbligo del debitore di notificare l’accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo, i quali, ai sensi del richiamo contenuto nel successivo quarto comma, potranno altresì opporsi all’omologa dell’accordo ai sensi dell’art. 48, comma 4, del presente Codice.
La principale novità è nel contenuto del piano e dell’accordo che deve prevedere la prosecuzione dell’attività d’impresa, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti dell’accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.
Rimane ferma la tutela dei diritti dei creditori non appartenenti alla classe individuata nell’accordo.
Il comma 3 prevede una tutela rafforzata per i creditori non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell’accordo, creditori ai quali deve essere notificata la domanda di omologazione e che potranno proporre opposizione ai sensi dell’art. 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione.  
Infine, viene ribadita la persistenza dell’istituto degli accordi ad efficacia estesa nei confronti di banche e intermediari finanziari, a condizioni sostanzialmente identiche, anche con riferimento alla percentuale degli aderenti all’interno della categoria, a quanto già previsto dall’art. 186-septies del r.d. n.267/1942.   
Infatti, l’art. 5, comma 1, lettera f) della legge delega impone di estendere la procedura prevista per i creditori finanziari anche fuori da tale ambito, seppur limitatamente agli accordi non liquidatori ed alla convenzione di moratoria; non impone, invece, di unificare le due procedure, né di eliminare l’istituto attualmente disciplinato dall’art. 182-septies, che trova applicazione anche al di fuori delle ipotesi di continuità aziendale.    

Articolo 62
Convenzione di moratoria
Le finalità che hanno condotto all’introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa erano alla base anche del secondo strumento giuridico introdotto all’art. 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: la convenzione di moratoria temporanea dei crediti.
Anche in questo caso, come prescritto nell’art. 5 comma 1, lett. a) della legge delega n. 155/2017, è stato esteso l’ambito di applicazione dell’istituto, non più limitato alle convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari.
La disposizione regola ora tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori.
Nel comma 1 è stato meglio precisato l’oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito.
Il comma 2 individua i requisiti necessari per l’estensione degli effetti della moratoria: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe, la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanvo ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale
E’ sempre prescritto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore: è stato ampliato l’oggetto dell’attestazione che riguarda ora anche la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della convenzione.
Nel comma 3 vengono ribaditi i limiti dell’estensione degli effetti della convenzione ai creditori della medesima classe non aderenti.
I commi 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano il procedimento: il debitore ha l’obbligo di comunicare la convenzione e la relazione del professionista ai creditori non aderenti i quali possono opporsi entro trenta giorni. Non è stata ripetuta la previsione, contenuta nell’art. 48, della sottoposizione del termine per l’opposizione alla sospensione nel periodo feriale, considerato che, in questo caso, il termine decorre da una comunicazione del debitore e non dall’iscrizione nel registro delle imprese e che i creditori non aderenti a cui si vuole estendere la convenzione di moratoria devono essere obbligatoriamente informati delle trattative, sicché, diversamente da quanto può accadere per i creditori estranei agli accordi di ristrutturazione, essi sono già necessariamente a conoscenza dell’iniziativa dell’imprenditore.
Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza nei cui confronti è ammesso reclamo ai sensi dell’art.51.

Articolo 63
Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi
L’articolo 63 disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e costituisce la riproposizione dei commi 5 e 6 del vecchio art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disposizione che conteneva la disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, disciplina che ora è divisa in due articoli. Le uniche novità sono rappresentate dalla valutazione di convenienza oggetto dell’attestazione e del giudizio del tribunale che non è più riferita genericamente alle alternative concretamente praticabili ma specificamente alla liquidazione giudiziale, nonché dalla previsione, in accoglimento delle osservazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, di un termine di sessanta giorni entro il quale le amministrazioni devono esprimere la propria adesione, allo scopo di agevolare l’applicazione dell’art. 48, comma 5.

Articolo 64
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria
L’articolo riproduce, con riguardo alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la disposizione attualmente contenuta nell’art. 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’unica novità è costituita dal riferimento alla «richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell’articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione» ed ha, evidentemente, l’obiettivo di favorire, mediante la sterilizzazione degli effetti dello scioglimento della società, il ricorso a tali misure.

CAPO II - PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
SEZIONE I - Disposizioni di carattere generale

Articolo 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
La disposizione definisce l’ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento -il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata- riservate a tutti i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). Si tratta dei consumatori e di tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa né al concordato preventivo ai sensi dell’art. 85, comma 1 del codice.
Più esattamente, la definizione di sovraindebitamento si ricava dall’art. 2, che definisce tale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start – up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Per le procedure di sovraindebitamento è stata delineata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, al quale la disposizione in esame rinvia nei soli limiti di compatibilità. Tale disposizione è integrata, con riferimento alla procedura di concordato minore, anche dal rinvio al capo III del titolo IV contenuto nell’art. 74 ed è in questa prospettiva che si chiarisce che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.
La norma precisa anche che i compiti propri del commissario e del liquidatore sono sempre svolti dall’OCC, l’organismo di composizione della crisi.
Il comma 4 prevede, in via generale, che gli effetti delle procedure si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone.

Articolo 66
Procedure familiari
In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall’art. 9, comma 1, lettera a), della legge delega, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originate dalla legge n.3 del 2012, la disposizione introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull’intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. In tali casi, in cui è auspicabile –se non necessaria- una gestione ed una soluzione unitaria del problema- è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.
E’ stata anche recepita la sollecitazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera (all’articolo 66, valuti il Governo l’opportunità di precisare i rapporti tra le diverse procedure che possono applicarsi alle fattispecie di cui al medesimo articolo e tra i diversi procedimenti che dalle stesse possano originarsi), prevedendo che, nel caso in cui uno dei debitori sia un consumatore ed un altro sia un imprenditore o un professionista, in presenza di un ricorso e di un progetto unitario di risoluzione della crisi, debba prevalere la disciplina del concordato minore, di maggior tutela per i creditori, in quanto sottoposta alla loro approvazione.
Infine, non è stato scalfito il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano.

Sezione II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Articolo 67
Procedura di ristrutturazione dei debiti
Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.
E’ una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all’approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.
Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata.
Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l’indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale).
La domanda deve contenere, oltre al piano, l’elenco dei dati sulla consistenza del patrimonio, l’indicazione degli atti di straordinaria amministrazione, e quindi sostanzialmente di disposizione del patrimonio, compiuti negli ultimi cinque anni, coerentemente con il termine di prescrizione stabilito dal codice civile per la revocatoria ordinaria, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché, al fine di valutare la disponibilità economica effettivamente utilizzabile per il pagamento dei debiti, l’indicazione delle entrate del debitore da attività lavorativa o da altra fonte, con la precisazione di quanto occorre per il mantenimento della famiglia.
Di particolare rilievo è la disposizione, attuativa di uno specifico principio di delega, che consente di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell’ambito della complessiva sistemazione dei debiti.
Il comma 4 contiene una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell’alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall’OCC.
Il comma 5, introdotto in accoglimento di un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, consente il rimborso, alle date pattuite, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se, alla data del deposito della domanda, questi ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito scaduto. La modifica è volta a favorire l’accesso del consumatore alle procedure di sovraindebitamento e chiarisce, considerata l’esistenza, in materia, di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, come il debito per il rimborso del mutuo ipotecario contratto per l’acquisto della casa destinata a costituire la sua abitazione principale sia sottratto alle regole del concorso.
L’ultimo comma precisa che il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica, diversamente da quanto previsto per le altre procedure di regolazione della crisi dall’art. 40, comma 1.

Articolo 68
Presentazione della domanda e attività dell’OCC
L’avvio del procedimento necessita dell’intervento dell’organismo di composizione della crisi costituito presso il tribunale competente e quindi quello nel cui circondario ha la residenza il debitore.
Si è previsto, recependo le osservazioni espresse sul punto dalle competenti Commissioni parlamentari, che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC, i compiti e le funzioni attribuiti all’OCC possano essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato. Questo allo scopo di consentire la piena funzionalità dell’istituto anche nei casi in cui nel circondario del tribunale competente non si stato costituito un OCC.
Spetta infatti all’organismo la presentazione della domanda in esito all’incarico ricevuto dal debitore e all’individuazione concordata della scelta maggiormente opportuna.
La presentazione della domanda comporta una valutazione della condotta del debitore e del presumibile sviluppo della procedura; a tal fine, l’OCC deve indicare gli elementi utili a valutare la meritevolezza (indicazione delle cause dell’indebitamento e l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte), l’affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato (attendibilità della documentazione), i tempi e i costi della procedura.
Ai fini della valutazione del piano da parte del giudice, sotto il profilo del trattamento di determinati creditori, è anche previsto, in conformità con la legge delega, che l’OCC debba indicare se il finanziatore abbia valutato, nell’accordare il finanziamento, il merito creditizio del finanziato, tenuto conto del suo reddito e dell’incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo, preso atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, in misura pari all’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, in modo da tener conto dell’incidenza del carico familiare.
L’OCC, entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di comunicare la situazione debitoria all’OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione e nella predisposizione della proposta.
Come avviene in analoghe procedure, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 69
Condizioni soggettive ostative
Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest’ultima deve connotarsi per l’assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare.
Ne consegue che non solo sono ostative all’accesso alla procedura l’avere già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l’avere determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all’adempimento degli obblighi assunti.
A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede.
Tali condotte, come previsto dall’art. 282, impediscono l’esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata.
Innovativa è la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; tale creditore, infatti, non può proporre opposizione in sede di omologazione né reclamo avverso l’omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Articolo 70
Omologazione del piano
L’omologazione del piano non necessita della preventiva approvazione da parte dei creditori, così come già avviene anche in altre procedure (ad esempio, nel concordato dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999) con finalità ulteriori rispetto alla sola tutela dei creditori, che in questo caso consistono nella volontà di fronteggiare un rilevante problema sociale, acuito dalla crisi economica successiva al 2008 che ha reso evidente l’urgenza di istituire strumenti diretti a consentire la liberazione dai debiti civili.
La disposizione prescrive che, superato il vaglio dell’ammissibilità, il piano e la proposta siano pubblicati per decreto del giudice, comunicato ai creditori, i quali potranno presentare osservazioni.
Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, il giudice può accordare le misure protettive dirette a porre il patrimonio del debitore al riparo dalle iniziative individuali dei creditori, tali da pregiudicare l’attuazione piano.
In caso di atti di frode, tali misure possono essere revocate, anche d’ufficio, previa instaurazione del contraddittorio.
L’OCC può proporre modifiche al piano, alla luce delle osservazioni ricevute dai creditori, riferendone al giudice.
Il giudice, se ritiene ammissibile e fattibile il piano, lo omologa con sentenza.
Se un creditore o un qualunque interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice procede all’omologazione se comunque ritiene che la proposta consenta un soddisfacimento per il creditore in misura non inferiore a quello che questi potrebbe conseguire con la liquidazione controllata.
Se invece l’omologazione è negata, il giudice pronuncia decreto di rigetto –impugnabile- e revoca le misure protettive concesse.
Se vi è istanza del debitore o, in casi di inadempimento o frode, di un creditore o del pubblico ministero, il tribunale provvede con sentenza all’apertura della liquidazione controllata.

Articolo 71
Esecuzione del piano
Poiché l’omologazione non comporta lo spossessamento del debitore né la perdita della capacità d’agire, la norma prevede che questi provveda all’esecuzione del piano sotto il controllo dell’organismo.
Spetta all’organismo anche la risoluzione di eventuali difficoltà insorte nella fase attuativa, eventualmente ricorrendo al giudice laddove ciò sia necessario.
La vigilanza del giudice sulla procedura è assicurata attraverso le relazioni che l’OCC deve semestralmente depositare.
Una volta terminata l’esecuzione del piano, l’OCC presenta al giudice il rendiconto; se il rendiconto è approvato, il giudice liquida il compenso, tenuto conto di quanto pattuito tra debitore e OCC e ne autorizza il pagamento. La disposizione si allinea, come proposto dalla Commissione Giustizia della Camera, al regolamento adottato con  D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l’esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine l’omologazione è revocata.
La norma precisa che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, fino ad escludere il diritto al compenso se non approva il rendiconto. Vengono così chiariti i presupposti in presenza dei quali è consentito al giudice negare il compenso all’OCC.

Articolo 72
Revoca dell’omologazione
L’art. 72 disciplina i casi - ulteriori rispetto a quella di revoca conseguente alla mancata approvazione del rendiconto - di revoca della sentenza di omologazione.
Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d’ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità, nonché in tutti i casi in cui il piano divenga inattuabile e non sia possibile modificarlo in modo da consentirne l’attuazione.
L’OCC è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell’omologazione.
L’istanza o l’iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall’approvazione del rendiconto.
Il giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.
L’ultimo comma precisa che la revoca dell’omologazione non pregiudichi i diritti acquistati da terzi di buona fede.

Articolo 73
Conversione in procedura liquidatoria
L’art. 73 dispone che nei casi di revoca dell’omologazione il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.
Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.
 
Sezione III - Concordato minore

Articolo 74
Proposta di concordato minore
Tutti i debitori rientranti nella definizione di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), con esclusione del consumatore -per il quale è previsto in via esclusiva l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti come alternativa alla liquidazione controllata- possono avere accesso ad una procedura di composizione concordata della crisi o dell’insolvenza denominata concordato minore, che si pone in linea di sostanziale continuità con l’accordo disciplinato dagli artt. 10 e seg. della legge n.3 del 2012, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.
Non diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in ossequio a quanto disposto dall’art. 9, comma 1, lettera b) della legge n. 155 del 2017, la norma privilegia le proposte di concordato che poggino sulla prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sicché costituisce requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l’apporto di apprezzabili risorse esterne, che consentano un grado di soddisfacimento dei creditori maggiore di quello assicurato dall’impiego del patrimonio esistente. Diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in considerazione della maggiore semplicità della procedura e della tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, non si è ritenuto, in questo caso, di quantificare l’incidenza dell’apporto esterno sulla misura del soddisfacimento dei creditori, lasciando tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice.   
La proposta può prevedere il soddisfacimento dei debiti, anche parziale, in qualsiasi forma, e quindi non necessariamente in denaro, seppure con modalità che consentano di rispettare l’ordine delle cause di prelazione, e la suddivisione dei creditori in classi, con i dovuti adattamenti resi necessari dalla maggiore semplicità e snellezza del procedimento, che non conosce l’istituto delle proposte concorrenti.
In generale, le affinità tra concordato minore e concordato preventivo giustificano il rinvio alle disposizioni che disciplinano tale secondo istituto, in quanto compatibili.

Articolo 75
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati
Alla domanda deve essere allegata la documentazione, diversa in rapporto alla qualifica del debitore (imprenditore, professionista o altro), necessaria per ricostruirne la situazione economica e finanziaria, che, in ogni caso, deve indicare l’entità e la qualità dei debiti e l’identità dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione e comunque di disposizione del patrimonio posti in essere negli ultimi cinque anni, le entrate del debitore e della famiglia e la somma occorrente al mantenimento della stessa.
Come in altre tipologie di concordato, la proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio come attestato dall’organismo di composizione della crisi.
L’ultimo comma prevede che quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta,  delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. In tal caso, l’OCC attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. La disposizione, introdotta a seguito di osservazione della Commissione Giustizia della Camera, è volta ad allineare la disciplina del concordato minore alla disciplina dettata dall’art. 100 per il concordato preventivo, trattandosi in entrambi i casi di procedure concorsuali.

Articolo 76
Presentazione della domanda e attività dell’OCC
Anche nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale l’organismo di composizione della crisi, al quale compete la formulazione della domanda, del piano e della proposta nella stessa contenuti. La maggiore complessità del procedimento, rispetto a quello di omologazione del piano del consumatore e le maggiori dimensioni delle situazioni di crisi o insolvenza che costituiscono il presupposto del concordato minore impongono, in questo caso, che all’assistenza prestata dall’OCC si aggiunga quella del difensore. Diversamente da quanto previsto per il piano di ristrutturazione dei debiti e per la liquidazione controllata, nella procedura di concordato minore, come richiesto dalle competenti commissioni parlamentari, vi è dunque l’obbligo della difesa tecnica. L’organismo svolge invece le funzioni che, nel concordato preventivo, spetterebbero al professionista che assiste l’imprenditore nella redazione del piano ed al professionista indipendente incaricato dell’attestazione.
Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata redatta dall’OCC, che deve indicare innanzitutto le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, nonché le ragioni dell’incapacità di adempiere; la relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi. L’organismo viene così ad assumere un duplice ruolo, che è quello di consulente del debitore e, al tempo stesso, di garante, nei confronti del tribunale e dei creditori, della serietà ed attendibilità della proposta.  
Di particolare rilievo, in vista della valutazione della proposta di falcidia o dilazione del credito di eventuali finanziatori, è la parte di relazione che deve chiarire se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, nell’erogare il finanziamento, della capacità del debitore di adempiere.
Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore finalizzato al deposito del ricorso, l’organismo deve darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti, ma soprattutto a comunicare la situazione debitoria all’OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione.
Come avviene per il concordato preventivo, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.
L’ultimo comma precisa che il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica, diversamente da quanto previsto per le altre procedure di regolazione della crisi dall’art. 40, comma 1.

Articolo 77
Inammissibilità della domanda di concordato minore
L’art. 77 prevede alcune particolari cause di inammissibilità della domanda, che solo in parte coincidono con quelle impediscono al consumatore di ottenere l’omologazione del paino di ristrutturazione dei debiti. Si tratta dell’incompletezza della documentazione di cui ai due precedenti articoli, della mancanza dei requisiti dimensionali dell’imprenditore, dell’avere il debitore già beneficiato dell’esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti o, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché nei casi di frode accertata.

Articolo 78
Procedimento
La norma tratta del procedimento in esito al deposito della domanda di concordato, prevedendo innanzitutto il vaglio di ammissibilità da parte del giudice che, se ritiene la proposta ammissibile, dichiara aperta la procedura e ne dispone la comunicazione, insieme al decreto di apertura, ai creditori.
Con il decreto, il giudice:
- dispone in ordine alle modalità di comunicazione del decreto stesso;
- dispone la pubblicazione nel registro delle imprese, se il debitore è un imprenditore.
-dispone la trascrizione del decreto in presenza di beni immobili o mobili registrati di cui sia prevista la cessione o l’affidamento a terzi;
-assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all’OCC a mezzo PEC le dichiarazioni favorevoli o contrarie alla proposta e le eventuali contestazioni;
-concede, su istanza del debitore, le opportune misure protettive del patrimonio. In particolare, sul modello della disciplina dettata dal r.d. n.267 del 1942 per il concordato preventivo, il tribunale dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne’ disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. L’unica eccezione è prevista nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
A curare l’esecuzione del decreto provvede l’OCC, che viene così ad assolvere ad una terza funzione, rispetto a quelle che si evincono dalla disciplina del procedimento, che è quella di ausiliare del tribunale nella gestione del procedimento.
Con il comma 4 si impone al creditore di indicare un indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni, pena la comunicazione mediante deposito in cancelleria.
Infine, il comma 5 chiarisce che l’apertura della procedura comporta lo spossessamento attenuato del debitore, disponendo che gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, se compiuti senza autorizzazione del giudice, siano inefficaci nei confronti dei creditori anteriori all’effettuazione della pubblicità del decreto di apertura.

Articolo 79
Maggioranza per l’approvazione del concordato minore
L’art. 79 detta la disciplina relativa al voto sulla proposta ed ai suoi effetti.
L’approvazione del concordato minore richiede la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell’elenco dei creditori e dei relativi crediti e non più il raggiungimento del 60%, come era invece previsto dall’art. 11 della legge n. 3 del 2012. Si tratta di disposizione che equipara il quorum necessario all’approvazione del concordato minore al quorum previsto per l’approvazione della proposta di concordato preventivo. E’ apparso infatti irragionevole richiedere una maggioranza più elevata proprio in una procedura che di regola è destinata alla risoluzione di crisi di minori dimensioni.  
Vale il meccanismo del silenzio assenso, sicché oltre ai voti favorevoli espressi sono considerati tali anche quelli non espressi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l’integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.
Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità con il debitore, nonché i cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda e ciò allo scopo evidente di garantire la trasparenza del processo formativo della volontà dei creditori.
Il concordato minore produce i propri effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, che quindi restano obbligati nei limiti della proposta, mentre l’obbligazione rimane immutata per i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo che la proposta non preveda diversamente.

Articolo 80
Omologazione del concordato minore
L’art. 80 disciplina la fase dell’omologazione, disponendo che il tribunale, verificate l’ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano ed il raggiungimento della maggioranza, se non vi sono contestazioni omologhi il concordato con sentenza, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Con la stessa sentenza dichiara anche chiusa la procedura.
Se, invece, vi sono contestazioni circa la convenienza della proposta, il tribunale, sentiti il debitore e l‘OCC, omologa il concordato quando ritiene che il credito dell’opponente possa ricevere in esito all’esecuzione del piano un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata.
Il giudice omologa il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, sebbene decisiva ai fini del raggiungimento della maggioranza, quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC, la proposta formulata è per l’amministrazione finanziaria conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. La disciplina del concordato minore è stata così allineata, a seguito di osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera, a quanto già stabilito dall’art. 48, comma 5, per il concordato preventivo.
Egualmente innovativa è la previsione del comma 4, che inibisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento (ad esempio: concedendo credito con modalità incongrue rispetto al merito creditizio del debitore) di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Si tratta di previsione analoga a quella dettata dall’art. 69, comma 2, per il piano del consumatore, con l’unica vera differenza rappresentata dal mancato richiamo all’art. 124-bis del d.lgs. n.385 del 1993 che, come fatto rilevare dalla Commissione Giustizia della Camera, è incongruo ove riferito ai professionisti ed agli imprenditori.
Se il giudice tribunale rigetta la domanda di omologazione, dichiara l’inefficacia delle misure protettive accordate e, se vi è istanza del debitore o, in caso di frode, del pubblico ministero o di un creditore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con decreto reclamabile ai sensi dell’art.50, dinanzi alla corte di appello.

Articolo 81
Esecuzione del concordato minore
L’art. 81 disciplina l’esecuzione del concordato che, non diversamente da quanto previsto per il piano del consumatore, avviene ad opera del debitore, sotto il controllo dell’OCC. Anche in questo caso, spetta all’OCC sottoporre al giudice, per un suo intervento, le difficoltà insorte durante l’esecuzione.
Una volta eseguito il concordato, l’OCC presenta il rendiconto al giudice che, se lo approva, liquida il compenso, tenuto conto di quanto pattuito tra il debitore e l’OCC, e autorizza il pagamento.
Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l’esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine, il tribunale pronuncia la risoluzione del concordato omologato.
Costituiscono cause di risoluzione anche la mancata integrale esecuzione del piano ed il sopravvenire di circostanze che rendano il piano inattuabile, senza che sia più possibile modificarlo in modo da far comunque conseguire ai creditori quanto a loro è stato promesso.
La norma, allineata a quanto previsto dall’art. 71 per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, precisa anche, al fine di responsabilizzare l’OCC in ordine al corretto esercizio dei suoi compiti di collaborazione e vigilanza, che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, potendo addirittura giungere ad escludere il diritto al compenso nel caso in cui il rendiconto non sia approvato.

Articolo 82
Revoca dell’omologazione
La norma è sovrapponibile all’art. 73 e disciplina i casi di revoca dell’omologazione a seguito della scoperta di atti fraudolenti commessi dal debitore.
Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d’ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità.
L’OCC, al fine di consentire al giudice di esercitare tale suo potere, è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell’omologazione. E’ evidente che tale obbligo di segnalazione dovrà essere esercitato in modo tempestivo, considerato che la norma prevede che l’istanza o l’iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall’approvazione del rendiconto.
Il giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.
L’ultimo comma prevede che la revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati da terzi di buona fede.

Articolo 83
Conversione in procedura liquidatoria
L’art. 83 dispone che nei casi di revoca dell’omologazione o di risoluzione del concordato minore il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.
Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.

CAPO III - CONCORDATO PREVENTIVO
SEZIONE I - PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

Articolo 84
Finalità del concordato preventivo
La disposizione definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato.
Il principale criterio distintivo è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori: è concordato in continuità aziendale -che è l’opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente in quanto finalizzata al recupero della capacità dell’impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato- il concordato che trae i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, mentre è concordato liquidatorio quello che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio.
Il comma 2 disciplina il contenuto del piano che supporta la domanda di concordato con continuità aziendale e le diverse forme in cui questa può declinarsi, precisando che l’attività deve essere funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa in modo da assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, la stessa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato.
Viene chiarito, al fine di dirimere i dubbi sorti con l’attuale disciplina ed in attuazione di uno specifico principio di delega posto dall’art. 6, comma 1, lettera i), che la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo e quindi che ciò che rileva per la qualificazione del concordato e l’individuazione della disciplina ad esso applicabile è che l’attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall’identità dell’imprenditore. Viene perciò fatta rientrare nel concetto di continuità non solo la gestione diretta da parte dell’imprenditore debitore, ma anche i casi in cui la gestione sia operata da un soggetto diverso in conseguenza, a titolo esemplificativo, della cessione al medesimo dell’azienda -ancora in esercizio o di cui sia prevista la riattivazione tempestiva – o della sua concessione in usufrutto oppure in esito alla stipulazione di contratto di affitto, anche se anteriore alla presentazione del ricorso, se ad esso funzionale –condizione necessaria al fine di non incoraggiare condotte opportunistiche- o mediante conferimento dell’azienda in una o più società anche di nuova costituzione. In questi casi, tuttavia, è necessario che l’affittuario, il cessionario e comunque il soggetto, diverso dal debitore, destinato a proseguire l’attività imprenditoriale assuma un preciso impegno in tal senso, garantendo, per almeno un anno dall’omologazione, di mantenere in forza quantomeno la metà della media dei lavoratori impiegati dal debitore nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso nell’azienda o nel ramo d’azienda di cui è prevista la continuazione. In tal modo, si è voluto assicurare l’effettività della dimensione oggettiva della continuità, che costituisce il valore aggiunto in ragione del quale il concordato in continuità è privilegiato rispetto alle proposte meramente liquidatorie.
Aderendo ad una delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera, si è inoltre ritenuto di precisare la durata dell’obbligo di mantenimento della forza lavoro, da un lato limitandola ad un anno, per evitare che la disposizione finisca per avere un effetto disincentivante e, dall’altro, precisando che l’obbligo in capo all’affittuario deve protrarsi anche dopo l’omologazione, sì da prevenire, ancora una volta, condotte opportunistiche.
La disposizione richiede che, sia nel caso di continuità diretta che di continuità indiretta, ma, in questo caso, nei limiti della compatibilità, il piano dia conto della funzionalità della prosecuzione dell’attività ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa. E’ evidente infatti che, in caso di continuità indiretta, tale verifica sarà necessaria, ad esempio, in presenza di affitto di azienda, di costituzione di una nuova società controllata dal debitore, in caso di cessione dell’azienda con pagamento rateale del prezzo; se ne potrà invece prescindere quando la cessione preveda il pagamento contestuale alla stipulazione, giacché, in questo caso, l’interesse dei creditori è salvaguardato, di per sé, dall’incasso immediato del corrispettivo.   
Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui il piano preveda, oltre che alla continuazione dell’azienda o di suoi rami, la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività. Si tratta di dismissione che non incide sulla natura del concordato proprio in quanto i beni oggetto di cessione sono quelli non necessari alla continuazione dell’attività ed in quanto i creditori vengono comunque soddisfatti in misura prevalente con il ricavato della prosecuzione dell’attività di impresa. L’intento perseguito dal legislatore delegato è infatti quello di incentivare la conservazione del valore dell’azienda, favorendo la prosecuzione dell’attività d’impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si è cercato tuttavia di evitare che una prosecuzione solo apparente dell’attività imprenditoriale, ad esempio limitata ad un ramo insignificante dell’azienda, consenta l’aggiramento della previsione secondo la quale il concordato liquidatorio è ammissibile solo ove si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi che accrescano sensibilmente le prospettive di realizzo per i creditori e si è voluto, in tale prospettiva, assicurare che i benefici della continuità spettino soltanto se essa sia reale e consenta un significativo incremento delle risorse destinate ai creditori. Per tale motivo, la disposizione pone una presunzione di prevalenza, che, tanto nell’ipotesi di continuità diretta che in caso di continuità indiretta, si considererà sussistente quando, secondo le previsioni del piano, i flussi di cassa attesi dalla continuità per almeno due anni siano generati da un’attività imprenditoriale alla quale siano addetti almeno la metà della media dei lavoratori impiegati dal debitore nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. Si tratta, in sostanza, di una regola di giudizio: in presenza della previsione descritta, il tribunale dovrà ritenere soddisfatto il requisito della prevalenza senza necessità di procedere al confronto tra flussi derivanti dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale e flussi generati dalla liquidazione di beni.
La norma, infine, al fine di dirimere dubbi interpretativi sorti in relazione al r.d. n.267 del 1942, precisa che tra i proventi della continuità sono ricompresi anche il ricavato della cessione del magazzino e quindi di quanto prodotto dall’impresa, prescindendo dal momento, anteriore o posteriore all’inizio della procedura, in cui tale produzione è stata effettuata.
Lo stesso comma dà una risposta ai contrasti interpretativi sorti in relazione alla disposizione introdotta dall’art. 4 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, a mente del quale “in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”; l’obbligo viene confermato, con la precisazione che l’utilità può essere anche rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa, con ciò consentendosi di soddisfare i creditori non con denaro od altri beni ma con vantaggi certi ed economicamente valutabili.
Con il comma 4, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera a) della legge delega, si precisano le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio, la cui sopravvivenza nel sistema -a fronte dell’alternativa, in genere meno costosa, costituita dalla liquidazione giudiziale- risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori, rispetto a quanto essi potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore, di almeno il dieci per cento. In continuità con la disciplina previgente, nel concordato liquidatorio il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del debito chirografario.

Articolo 85
Presupposti per l’accesso alla procedura
La norma chiarisce al comma 1 che l’accesso al concordato è consentito all’imprenditore sia che sussista lo stato di crisi che quello di insolvenza, precisazione, quest’ultima, che appare ora necessaria, rispetto alla disciplina previgente, in quanto la crisi, alla luce della distinzione operata con l’art. 2, ha acquisito una propria dimensione autonoma e non può più considerarsi comprensiva dell’insolvenza.
Può chiedere di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo l’imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale, ai sensi dell’art. 121. La disposizione tuttavia fa salvo quanto previsto dall’art. 296, che consente l’accesso al concordato preventivo anche alle imprese assoggettabili esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa.
La proposta deve essere accompagnata da un piano delle attività finalizzate all’attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e dunque che sia fattibile sia in termini giuridici che economici. La legge delega ha previsto infatti che debbano essere attribuiti al tribunale poteri di verifica in ordine alla fattibilità del piano sotto entrambi i profili, dovendosi perciò ritenere definitivamente superato l’orientamento giurisprudenziale che, vigente il r.d. n.267 del 1942, aveva circoscritto il sindacato del tribunale ai soli profili di fattibilità giuridica.
E’ confermata l’attuale libertà di contenuto quanto alle modalità di soddisfacimento dei creditori: cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
Viene confermata, inoltre, la possibilità di attribuire ad un soggetto che si accolla il debito da concordato le attività dell’impresa interessata dalla proposta nonché la possibilità che si costituiscano assuntore anche i creditori o società da questi partecipate.
La suddivisione dei creditori in classi è prevista in generale come facoltativa ma l’articolo in esame ne prevede l’obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori che appare opportuno tenere distinte ai fini del voto per il peculiare interesse che gli appartenenti alle stesse hanno all’esito del concordato: creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento; creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; creditori titolari di garanzie prestate da terzi; creditori proponenti il concordato e parti ad essi correlate.
Viene infine confermata la possibilità del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il ribadito divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
La disposizione ribadisce la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, attestato da professionista. Viene precisato, al fine di dirimere un dubbio posto nel vigore dell’attuale disciplina, che tale valore deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali e che la quota residua del debito, degradata per effetto dell’incapienza del bene oggetto della garanzia o del privilegio, è trattata come credito chirografario.

Articolo 86
Moratoria nel concordato in continuità
Al fine di consentire al debitore di non impegnare immediatamente, come dovrebbe in mancanza della presente disposizione, le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento -integrale o per la parte coperta dal valore del bene su cui grava la garanzia (si tratta, ovviamente, dei beni dei quali non è prevista la liquidazione)- dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito da pegno o ipoteca, ma di utilizzarle per la gestione dell’impresa, è previsto che il debitore possa usufruire di una moratoria della durata massima di due anni, anziché di un anno, come già disposto dall’art. 186-bis, secondo comma, r.d. n.267 del 1942, dalla data dell’omologazione. L’estensione del termine costituisce attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera i), n. 1) della legge n.155 del 2017, avendo il legislatore preso atto dell’esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell’art. 186-bis della l. fall., introdotto dal d.l.22 giugno 2015, n. 83, che ha evidenziato come eccessivamente penalizzante per il proponente il termine di un anno.
A fronte del pregiudizio subito, i creditori privilegiati sono ammessi al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo. Attualizzando i pagamenti, rispetto alla cronologia prevista dal piano, si riesce infatti a quantificare ciò che il creditore privilegiato perde in termini di chance di investimento. Il diritto di voto verrà quindi ad essere esercitato in misura corrispondente alla perdita. In altre parole, il creditore privilegiato vota per la parte del credito che, a causa della dilazione di pagamento, subisce in concreto una perdita. Sebbene infatti al creditore privilegiato sia garantito l’adeguamento del potere di acquisto monetario per effetto dell’attribuzione degli interessi al tasso legale, la dilazione causa comunque una perdita, rappresentata dal tasso con cui il creditore remunera gli investimenti e la liquidità di cui dispone. Non essendo possibile prevedere un tasso diverso per ciascuna tipologia di creditore, è stato utilizzato un sistema forfettario, che risponde dunque ad un’esigenza di uniformità e semplificazione, individuando detto tasso nel 50% del tasso di interesse applicato al ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali stabilito dal d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Detto tasso è determinato applicando una maggiorazione di otto punti al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea sulle sue più recenti operazioni di rifinanziamento ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Di conseguenza, la fonte del tasso è di facile individuazione; la sua quantificazione in ragione del 50% ha lo scopo di ponderare mediamente il ROI (return on investment) medio dell’industria italiana che fluttua, alla data di redazione della presente relazione, fra il 7 e l’8% annuo.
Per ciò che concerne il concreto meccanismo di calcolo sarà sufficiente effettuare questi passaggi:
1. acquisire il piano dei pagamenti previsti dal piano concordatario al lordo degli interessi legali riconosciuti;
2. operare l’attualizzazione dei flussi su base annuale o mensile in dipendenza del grado di analiticità del piano stesso;
3. determinare l’importo attualizzato e calcolare la differenza fra l’importo sub 1 e quello sub 3.
La differenza così determinata rappresenta la perdita virtuale che il creditore privilegiato subisce a causa della dilazione del pagamento e dunque costituirà l’ammontare del credito per il quale il creditore eserciterà il suo diritto di voto.
Tale soluzione è parsa preferibile rispetto alla possibilità di attribuire il diritto di voto per l’intero ammontare del credito, che attribuirebbe un peso eccessivo e quindi creerebbe un rischio eccessivo di inquinamento delle maggioranze, a creditori comunque destinati ad essere soddisfatti per intero, oltre che coerente con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto determinante ai fini del computo del voto la perdita economica conseguente al ritardo nel conseguimento della disponibilità delle somme spettanti ai creditori (così Cass. n. 10112/2014).
La moratoria non può essere invocata e di conseguenza il diritto di voto non spetta se è prevista la liquidazione dei beni sui quali viene esercitato il privilegio in quanto, in tal caso, il pagamento deve conseguire immediatamente alla disponibilità da parte del debitore della somma ricavata dalla liquidazione.

Articolo 87
Piano di concordato
La disposizione disciplina il contenuto necessario del piano che, unitamente alla proposta rivolta ai creditori ed alla documentazione elencata nell’art. 39, deve essere depositato dal debitore proponente il concordato.
Il piano, per essere ammissibile, deve obbligatoriamente indicare:
1) le cause della crisi;
2) l’illustrazione delle strategie di intervento, al fine di consentire un’informata valutazione delle possibilità di riuscita del piano, nonché, in caso di continuità diretta, la specificazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
3) l’indicazione degli eventuali apporti di nuova finanza;
4) l’indicazione delle azioni recuperatorie e risarcitorie esercitabili, segnalando, tra queste, quelle proponibili solo dal curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale ed evidenziando quali siano le effettive prospettive di recupero. E’ evidente, infatti, che i creditori, per esprimersi sulla convenienza della proposta, debbano essere informati non solo dell’esistenza di azioni in astratto esercitabili, ma anche della situazione patrimoniale dei potenziali convenuti, in vista della fruttuosità di eventuali azioni esecutive e dell’incidenza sulla misura e dei tempi ragionevolmente necessari per conseguire un risultato utile;
5) con una disposizione che si propone da un lato di superare le attuali incertezze relative alla gestione nella fase esecutiva del concordato allorquando si verificano situazioni che impongono uno scostamento rispetto alle previsioni di piano e dall’altro di consentire un controllo sul rispetto dell’attuazione dello stesso si richiede l’indicazione dei tempi delle attività da porre in essere per l’esecuzione del piano, nonché degli strumenti da adottare per assicurare l’adempimento della proposta nel caso in cui le previsioni su cui il piano è fondato non si realizzino o comunque si verifichino nuove circostanze che mettano a rischio il raggiungimento degli obbiettivi prefissati;
6) si conferma che la prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori è la condizione che giustifica il rischio che gli stessi corrono quando è prevista la continuità aziendale, sicché si impone al proponente di esplicitare le ragioni per cui la continuazione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale dovrebbe consentire risultati migliori, per i creditori, rispetto alla prospettiva liquidatoria;
7) ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Si tratta infatti di analisi necessaria solo nei casi in cui la prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte del debitore rende i creditori partecipi del rischio d’impresa.  Se la continuità è indiretta (ad esempio: affitto dell’azienda) ciò che rileva, invece, è la capacità del soggetto terzo che gestisce l’azienda di onorare le obbligazioni assunte.  
La norma, ponendosi in linea di continuità con la disciplina previgente, attribuisce ad un professionista indipendente il compito di redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell’attestatore uno strumento d’ausilio importante per il tribunale che, in una procedura doverosamente connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un’analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica ed ora anche economica, prodromica all’apertura del concordato. In questa prospettiva, nell’esercitare la delega, si è scelto di mantenere l’obbligatorietà dell’attestazione e di prevedere che essa debba essere aggiornata nell’ipotesi di modifiche sostanziali della proposta o del piano.
In caso di continuità, il professionista indipendente dovrà attestare anche la funzionalità della prosecuzione dell’attività imprenditoriale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Articolo 88
Trattamento dei crediti tributari e contributivi
L’art. 88 non si discosta dalla formulazione dell’art. 182-ter l. fall. introdotta con l’art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016 n. 232.  

Articolo 89
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi
La disposizione riproduce, per il solo concordato preventivo, le regole già contenute nell’art. 182-sexies del r.d. n.267 del 1942.

Articolo 90
Proposte concorrenti
La norma, in una linea di continuità rispetto alle modifiche alla l. fall. introdotte con il decreto-legge n.83 del 2015, conferma la possibilità di presentazione di proposte alternative a quella presentata dal debitore, così consentendo da un lato la contendibilità dell’impresa e quindi stimolando la concorrenza nell’interesse del ceto creditorio e dall’altro lo sviluppo di un mercato dei crediti concorsuali tra coloro che intendono liquidare immediatamente la posizione creditoria e i soggetti interessati a valutare le opportunità offerte dalla possibilità di acquisizione dell’impresa.
Sono legittimati alla presentazione della proposta concorrente e del relativo piano, almeno trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione, coloro che, anche se per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale.
Al fine di assicurare concorrenza e trasparenza della procedura, non possono essere considerati nel computo della percentuale del dieci per cento i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
Per le stesse finalità, è esclusa la legittimazione alla presentazione di proposta concorrente dello stesso debitore o di soggetti ad esso collegati per rapporti familiari o in quanto parti correlate, con la precisazione che si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.
Pe evitare inutili costi al proponente concorrente la relazione sulla fattibilità del piano sottostante la sua proposta può essere limitata ad aspetti che non siano già stati oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale nell’ambito della sua relazione.
Il debitore può evitare il rischio della presentazione di proposte concorrenti e dunque il rischio di vedere la propria impresa acquisita, per questa via, da terzi, se il professionista indipendente, nella sua attestazione, certifica che la proposta formulata dal debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell’ammontare dei crediti chirografari. La disposizione si raccorda agli articoli 24 e 25 del codice, disponendo, quale misura premiale per il debitore che abbia tempestivamente intrapreso una procedura di allerta o utilmente avviato quella di composizione assistita della crisi, che la percentuale è ridotta al venti per cento.
Il comma 6 conferma la libertà di contenuto della proposta concorrente che può anche prevedere l’intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d’opzione al fine di consentire anche l’apporto di nuova finanza.
Gli ultimi due commi sono disposizioni di carattere procedurale. In particolare, si prevede che la proposta concorrente, prima di essere sottoposta ai creditori, debba essere sottoposta all’esame del tribunale, al fine di consentire il vaglio sui criteri adottati in tema di formazione delle classi e che tutte le proposte presentate possano essere modificate fino a venti giorni prima della votazione, sì da favorire interventi migliorativi, anche da parte del debitore.

Articolo 91
Offerte concorrenti
La disciplina delle offerte concorrenti è finalizzata a contemperare la libertà del debitore di formulare il piano di concordato con l’interesse dei creditori alla più proficua liquidazione e gestione del patrimonio contrastando i cosiddetti concordati chiusi o preconfezionati; l’obiettivo viene perseguito stimolando l’interesse dei terzi a mettersi in competizione con gli offerenti individuati dal debitore.
Con i commi 1 e 2 si delinea l’ambito di applicazione della disciplina e la prima fase del procedimento, volta ad accertare l’eventuale interesse di terzi. In particolare, si prevede che quando il piano si avvale di un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato dal debitore avente ad oggetto l’affitto dell’azienda o il trasferimento a titolo oneroso, di beni aziendali, dell’azienda stessa o di suoi rami anche prima dell’omologazione il tribunale o il giudice dallo stesso delegato dispone che dell’offerta sia data idonea pubblicità.
Poiché spesso l’offerta di acquisto di beni, dell’azienda o di suoi rami è contenuta in un contratto preliminare, la disciplina è stata estesa, in modo innovativo rispetto al regime previgente, anche ai contratti che comportino il trasferimento non immediato dell’azienda, di suoi rami o di specifici beni. In tal caso, però, i beni sono solo quelli facenti parte del perimetro aziendale, essendosi voluto evitare il rischio che debbano essere rimessi in discussione anche contratti preliminari aventi ad oggetto i beni prodotti dall’impresa che il debitore potrebbe aver stipulato anche molto tempo prima del manifestarsi della situazione di crisi; si pensi, in particolare, a contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili costruiti da società operanti nel settore immobiliare.
La norma disciplina poi gli adempimenti prodromici alla gara e le sue modalità di svolgimento.
In particolare, si dispone che, al fine di valutare l’opportunità di procedere alla gara, il commissario giudiziale deve pubblicizzare l’offerta, con modalità indicate con decreto dal tribunale o dal giudice da esso delegato, invitando i potenziali interessati a manifestare l’interesse alla partecipazione.
Se nel termine assegnato dal tribunale pervengono manifestazioni di interesse è disposta l’apertura del procedimento competitivo, secondo principi e con modalità modellate sull’art.163-bis del r.d. n.267 del 1942. La nuova disposizione, tuttavia, opportunamente chiarisce, rispetto al passato, che la vendita può, ma non deve obbligatoriamente avvenire dinanzi al giudice delegato, che, verosimilmente, valuterà discrezionalmente di intervenire solo quando la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente elevato o quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto.  
La procedura deve chiudersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori anche se la vendita o l’aggiudicazione debbano aver luogo dopo l’omologazione, affinché i creditori possano tenerne conto nell’effettuare le loro valutazioni di convenienza.
In seguito alla vendita o all’aggiudicazione a soggetti diversi dall’originario offerente, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte; il commissario giudiziale dispone il rimborso in favore dell’originario offerente delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell’offerta nei limiti del tre per cento del prezzo nella stessa indicato.
Il debitore, sulla base dell’esito della gara, procede ad aggiornare la proposta ed il piano.
Invece, in mancanza di presentazione di offerte dopo l’indizione della gara, l’offerente originario rimane vincolato alla sua offerta.
La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche, nei limiti di compatibilità, alla fase intercorrente tra la presentazione della domanda di accesso e quella del deposito della proposta e del piano nel termine assegnato ai sensi dell’art. 44. Dunque, anche in presenza di istanze per l’autorizzazione di atti urgenti di straordinaria amministrazione quando questi consistano in uno degli atti individuati dai commi 1 e 2 della norma e vi sia una controparte del debitore già univocamente individuata.

Sezione II - ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 92
Commissario giudiziale
La norma non presenta significativi profili di novità rispetto alla disciplina previgente.
Il commissario giudiziale è dunque pubblico ufficiale e gli si applicano le disposizioni dettate in materia di reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore, di revoca del curatore e responsabilità del curatore, nonché le disposizioni sul compenso del curatore, in quanto compatibili.
La disposizione disciplina i doveri informativi del commissario giudiziale nei confronti dei creditori o di terzi nella prospettiva della presentazione di proposte concorrenti o di offerte concorrenti sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché di ogni altra informazione rilevante in suo possesso. L’attività informativa del commissario giudiziale deve essere volta a favorire la competizione ma nello stesso tempo a consentire l’accesso ai soli richiedenti di riscontrata serietà e affidabilità anche con riferimento agli obblighi di riservatezza.
La norma, infine, ribadisce l’obbligo del commissario di comunicare al pubblico ministero fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari conosciuti nell’ambito delle sue funzioni.
Si specifica che vale, per il commissario giudiziale, il regime di incompatibilità introdotto dal decreto legislativo n.54 del 2018.

Articolo 93
Pubblicità del decreto.
La disposizione pone a carico del commissario giudiziale di provvedere alla trascrizione del decreto di apertura quando il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione.

Sezione III - EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 94
Effetti della presentazione della domanda di concordato
La disposizione conferma la precedente impostazione secondo la quale con il concordato si verifica lo spossessamento attenuato del debitore, il quale conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
In una linea di continuità con la disciplina previgente, la disposizione prevede che il compimento degli atti di straordinaria amministrazione debba essere autorizzato dal giudice delegato, pena l’inopponibilità ai creditori concorsuali.
Sono invece innovative la previsione secondo la quale l’autorizzazione può essere concessa anche prima dell’omologazione se l’atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e l’affermazione della regola secondo la quale l’alienazione e l’affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni (sempre che, ovviamente, non debba essere adottata la disciplina prevista per le offerte concorrenti) devono essere in ogni caso effettuati tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità, a garanzia della trasparenza della procedura ed allo scopo di assicurare il miglior risultato possibile per i creditori. Poiché l’interesse dei creditori è l’obiettivo primario che la procedura deve realizzare, è comunque previsto che, in caso di urgenza il tribunale possa autorizzare l’alienazione o l’affitto di azienda, di suoi rami o di specifici beni senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive, se il tempo a ciò necessario potrebbe compromettere il realizzo del miglior soddisfacimento dei creditori. In tal caso, tuttavia, occorre dare ampia pubblicità al provvedimento di autorizzazione ed all’atto, in modo da consentire agli interessati di contestare la decisione del tribunale.

rticolo 95
Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni
L’articolo si pone in una linea di continuità con quanto già inserito nella disciplina del concordato preventivo con l’art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con l’integrazione apportata dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, al fine di favorire la continuità aziendale anche per le imprese che operano nel campo degli appalti pubblici.
Sono state apportate, recependo alcuni suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato, alcune modifiche di ordine lessicale.
Si è tuttavia preferito mantenere, come nella vigente legge fallimentare, il limite attualmente previsto dal comma 5, secondo cui l’impresa in concordato può partecipare alle procedure di affidamento anche se facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria, considerato che si tratta pur sempre di un’impresa soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale e del tribunale e che necessita di autorizzazione per il compimento di una serie di atti.
Come si dirà oltre, si è anche accolto il suggerimento di modificare, al fine di coordinarlo alla disciplina dell’art. 95, l’art. 110 del codice dei contratti pubblici e, di conseguenza, per ragioni di indispensabile coordinamento, l’art. 80 del medesimo codice.
In sintesi, con la disposizione in esame si prevede che, salva in ogni caso la facoltà per il debitore di sciogliersi dal contratto, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda e che sono inefficaci eventuali patti contrari.
Se si tratta di contratti con le pubbliche amministrazioni pubblici, la continuazione anche dopo la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo è subordinata alla presentazione dell’attestazione di un professionista circa la conformità al piano e alla ragionevole capacità di adempimento da parte dell’impresa in concordato; in presenza dell’attestazione e dei requisiti di legge beneficia della continuazione anche la società cessionaria o conferitaria dell’azienda o del ramo di azienda e, all’atto della cessione o del conferimento, le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli vengono cancellate su disposizione del giudice delegato.
Al fine di favorire la cessione dell’azienda o di suoi rami detta disciplina si applica anche in caso di concordato liquidatorio, come del resto consente espressamente anche l’art. 110 del d.lgs. n.50 del 2016, se un professionista indipendente attesta che detta continuazione è funzionale a preservare il valore dell’azienda e quindi a consentire di trarre un maggior ricavato dalla liquidazione.
La norma, coerentemente con la disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, prevede anche che l’impresa, dopo la presentazione della domanda di accesso e dunque anche prima del deposito della proposta e del piano, possa partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, previa autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, acquisito in entrambi i casi il parere del commissario, quando già nominato.
L’autorizzazione alla partecipazione è comunque subordinata alla presenza di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
E’ infine previsto che, ferme le condizioni di cui sopra, l'impresa in concordato possa concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che sia l’unica impresa aderente al raggruppamento ad essere assoggettata ad una procedura concorsuale.

Articolo 96
Norme applicabili dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo
La norma, in continuità con l’art. 169 del r.d. n. 267 del 1942, estende al concordato preventivo alcune disposizioni dettate dalla disciplina della liquidazione giudiziale. S tratta dell’art. 145, che prevede l’inopponibilità ai creditori della formalità eseguite dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura e degli articoli da 153 a 162 che disciplinano gli effetti per i creditori dell’apertura della procedura concorsuale.

rticolo 97
Contratti pendenti
La norma contiene la definizione e la disciplina dei contratti pendenti e cioè dei contratti ancora non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti. Opportunamente, la disposizione attribuisce rilievo solo alla mancata, compiuta, esecuzione delle prestazioni principali, sancendo l’irrilevanza dell’eventuale adempimento integrale delle prestazioni accessorie, tema sul quale si sono registrati contrasti di giurisprudenza.
La regola generale è che i contratti in corso alla data di deposito della domanda di accesso proseguono anche durante il concordato; il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospenderne l'esecuzione o allo scioglimento.
Al fine di tutelare l’interesse della parte in bonis l’istanza può essere proposta quando la prosecuzione del contratto non è in linea con le previsioni del piano o comunque non è funzionale alla sua esecuzione, solo in tal caso giustificandosi il sacrificio imposto alla controparte.
Per la stessa ragione, mentre l’istanza di sospensione, dagli effetti più limitati, può essere presentata in ogni fase della procedura, l'istanza di scioglimento presuppone che siano già stati depositati anche il piano e la proposta, volendosi così garantire che il più grave sacrificio imposto alla parte in bonis trovi la sua giustificazione nello stato di maggiore avanzamento della procedura.
Non è possibile decidere sull'istanza senza che la stessa sia stata notificata alla controparte e che questa sia stata posta in condizione di interloquire, depositando in cancelleria la propria opposizione.
L'istanza, anche se contestuale alla domanda d'accesso al concordato, deve essere presentata con atto autonomo rispetto al ricorso al fine di favorirne una trattazione celere e deve contenere una proposta di quantificazione dell’indennizzo spettante alla controparte, di cui deve essere data anche evidenza nel piano.
Sull’istanza di sospensione presentata prima del deposito del piano e della proposta decide con decreto reclamabile il tribunale; sull’istanza di sospensione e su quella di scioglimento proposte dopo il deposito del piano e della proposta decide, sempre con decreto reclamabile, il giudice delegato. Sempre ai fini della tutela della parte contrattuale in bonis l’autorizzazione ha effetto dalla data in cui viene alla stessa notificata a cura del debitore.
La sospensione non può avere una durata eccedente il termine accordato per il deposito del piano e della proposta; se è autorizzata dopo detto deposito, non può essere concessa per più di trenta giorni, non prorogabili. E' evidente, infatti, che, depositati la proposta ed il piano, tanto il debitore che il tribunale saranno in condizione di apprezzare in via definitiva l'utilità o meno della prosecuzione del contratto.
Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
Infine, la norma disciplina l’indennizzo cui ha diritto il contraente in caso di sospensione o scioglimento del contratto, che deve essere liquidato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice ordinariamente competente in misura equivalente al danno per l’anticipato recesso da liquidarsi e che è trattato come credito chirografario anteriore al concordato.
Sono invece prededucibili i crediti per le prestazioni legalmente e regolarmente eseguite dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato.
La norma, in una linea di continuità con l'art. 169-bis del r.d. n.267/1942, si preoccupa anche di disciplinare lo scioglimento della locazione finanziaria dettando una specifica disciplina. E' previsto che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene, ma sia tenuto a versare al debitore l’eventuale differenza tra la maggior somma eventualmente ricavata dalla vendita del bene od altra collocazione dello stesso avvenuta a prezzo di mercato rispetto al solo credito residuo in linea capitale. Rispetto alla formulazione previgente, si precisa che il credito del concedente è pari, a tal fine, all'ammontare dai canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha comunque diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene che è soddisfatto come credito anteriore al concordato.
Viene precisato che la vendita o la collocazione devono conformarsi ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124 per cui il concedente deve procedere in base ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, quando ciò non è possibile, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto con le modalità di cui alla citata legge.
La disciplina non si applica ad alcune tipologie contrattuali, già previste dalla normativa previgente. Si tratta dei rapporti di lavoro subordinato e dei contratti disciplinati (nella liquidazione giudiziale) dagli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

Articolo 98
Prededuzione nel concordato preventivo
La disposizione pone una regola generale, prevedendo che i crediti prededucibili sono destinati, in quanto tali, ad essere soddisfatti in corso di procedura, alla loro naturale scadenza.

Articolo 99
Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
La disposizione disciplina i finanziamenti che il debitore può richiedere di contrarre nella fase intercorrente tra la domanda di accesso alla procedura di concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l’omologazione. Si deve trattare di finanziamenti funzionali, come attestato da un professionista indipendente, all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologazione o all’apertura e allo svolgimento delle citate procedure o comunque all’interesse alla miglior soddisfacimento dei creditori; il finanziamento, che gode della prededuzione, può essere erogato in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.
Considerata l'ovvia esigenza di bilanciare l'esigenza di agevolare l'imprenditore nell'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con la protezione degli interessi del ceto creditorio, l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione deve dare conto dell’impossibilità per il debitore di reperire altrimenti il finanziamento (ad esempio, per insufficiente capacità economica di eventuali soci), della sua destinazione, delle ragioni per cui la sua mancanza determinerebbe un grave pregiudizio per la continuità aziendale, il prosieguo della procedura o le ragioni dei creditori.
Nel solo caso in cui il tribunale ravvisi l’urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all’impresa –requisiti dai quali si ricava che il relativo deve essere esercitato con estrema cautela, per i possibili effetti pregiudizievoli della massa- l’autorizzazione, come già prevede l’art.182-quinquies della l. fall., può essere concessa anche in mancanza della relazione, redatta da un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
A tutela degli altri creditori, è previsto che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, la prededuzione non spetti nel caso in cui emerga il carattere fraudolento del ricorso o dell’attestazione, sempre che il curatore dimostri che il finanziatore ne aveva conoscenza.
La precisazione contenuta nel primo comma, introdotta in accoglimento di un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, secondo la quale il debitore può essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili anche quando la prosecuzione dell’attività d’impresa sia funzionale alla liquidazione dell’azienda e dunque anche in caso di concordato liquidatorio, si pone in continuità con quanto previsto dall’attuale disciplina della legge fallimentare.

Articolo 100
Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi
L’art. 100 consente eccezionalmente, come già l'art. 182-quinquies del r.d. n.267/1942, il pagamento di crediti per prestazioni di beni o servizi maturati prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale se la richiesta è accompagnata dalla relazione di un professionista che attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. La disposizione ovviamente autorizza un vulnus al principio della par condicio creditorum giustificato dalla opportunità di consentire al debitore di indurre i fornitori strategici di beni o servizi indispensabili per la gestione dell’impresa, che potrebbero legittimamente rifiutarsi, ad aderire alla richiesta di ulteriori forniture, con la prospettiva di ottenere anche l’immediato e integrale pagamento di quelle pregresse.
La norma innovativamente prevede, al fine di ovviare ad una lacuna molto contestata, che il tribunale possa autorizzare, alle medesime condizioni, anche il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione. E' parso infatti irragionevole imporre ai lavoratori un sacrificio maggiore di quello chiesto ai fornitori di beni e servizi, tanto più che, essendo essi titolari di crediti assistiti da privilegio di rango elevato, il pagamento rappresenta semplicemente un'anticipazione di quanto sarebbe in ogni caso (o con elevato grado di probabilità) loro corrisposto. La differenza tra il trattamento previsto per i fornitori, nei cui confronti potrebbe essere in tesi autorizzato il pagamento dell’intero credito anteriore e i lavoratori, per i quali è previsto, in questa fase, un limite di ordine quantitativo, si spiega proprio in ragione dell’elevato grado di privilegio spettante ai crediti retributivi, destinati comunque ad essere soddisfatti.
L’attestazione non è necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori, giacché in tal caso il pagamento non intacca il patrimonio del debitore.
Altra disposizione innovativa ed eccezionale, poiché deroga alla regola della cristallizzazione del patrimonio, è quella che consente al debitore, quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, il pagamento alle scadenze convenute delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che, alla data della presentazione della domanda di concordato, egli abbia adempiuto le proprie obbligazioni o che il tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Tutto ciò a condizione che un professionista indipendente attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.
Si è inteso in questo modo evitare che il debitore, al fine di soddisfare un debito per la restituzione di un prestito, sia costretto a contrarre un nuovo debito, anche a condizioni deteriori (stante il peggioramento del merito creditizio), con danno per i creditori.

Articolo 101
Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti
Alla disciplina dei finanziamenti effettuati in funzione dell’accesso o nel corso di una procedura di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti fa seguito quella dei finanziamenti effettuati in qualsiasi forma in esecuzione della proposta di concordato omologata o degli accordi di ristrutturazione conformemente alle previsioni del piano, di cui si conferma la prededucibilità.
Anche in questo caso, la prededuzione è esclusa, in caso di successiva ammissione del debitore alla liquidazione giudiziale, quando il piano di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione ex ante, basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze.

Articolo 102
Finanziamenti prededucibili dei soci
In parziale deroga al disposto dell’art. 2467 del codice civile che impone la restituzione del rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, l’art. 102, in continuità con la previsione contenuta nell'art. 182-quater, r.d. n.267/1942, al fine di favorire l’apporto di nuova finanza finalizzato alla ristrutturazione, riconosce il diritto al rimborso nella misura dell’ottanta per cento con il beneficio della prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma nel rispetto delle condizioni previste negli artt. 99 e 101. E' evidente che il residuo 20% sarà invece soggetto alla disciplina ordinaria e quindi postergato al soddisfacimento degli altri creditori.
Il beneficio opera per l’intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, allo scopo di incentivare l'ingresso nella compagine sociale di investitori interessati a sostenere il processo di risanamento.

Sezione IV - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Articolo 103
Scritture contabili
L’art. 103 disciplina le formalità da compiersi da parte del commissario giudiziale subito dopo la nomina e consistenti nella annotazione da parte del medesimo commissario dell’evento dopo l’ultima scrittura dei libri contabili.
Eseguita la formalità i libri devono essere restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale per l’esercizio del loro potere di controllo.

Articolo 104
Convocazione dei creditori
Il commissario giudiziale, subito dopo la nomina, verifica l’elenco dei creditori e dei debitori utilizzando le scritture contabili ed apportando alle stesse le rettifiche che si rendono necessarie in base alle informazioni comunque acquisite.
La norma disciplina tempi e modalità di comunicazione ai creditori della data del voto, unitamente alla proposta del debitore, al decreto di apertura, all’indirizzo di posta elettronica certificata del commissario medesimo, all'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ed a comunicarne le eventuali, successive, variazioni.
Le comunicazioni, altrimenti, saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Questo primo avviso è comunicato ai creditori a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
Quando la comunicazione dell’avviso è sommamente difficile a causa del numero rilevante di creditori o della difficoltà di identificarli tutti il tribunale può autorizzare la notifica mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Se tra i creditori vi sono degli obbligazionisti, l’ultimo comma della disposizione in esame prevede che il termine per la votazione debba essere raddoppiato e che la data stabilita per il voto sulla proposta di concordato debba essere in ogni caso comunicata al loro rappresentante comune nelle forme ordinarie.

Articolo 105
Operazioni e relazione del commissario.
L’art. 105 detta la disciplina dell’ulteriore attività del commissario giudiziale prodromica all’espressione del voto e all’omologazione.
Innanzitutto, il commissario giudiziale redige l’inventario del patrimonio del debitore, strumentale a consentire una verifica sulla veridicità dei dati esposti nel piano, e la relazione particolareggiata, da depositarsi in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data del voto, sulle cause del dissesto, sulla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte.
La relazione si deve obbligatoriamente soffermare sull’illustrazione delle utilità che potrebbero derivare dall’esercizio nei confronti di terzi di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie in caso di liquidazione giudiziale, al fine di consentire ai creditori una valutazione consapevole e informata della convenienza del concordato.
I commi 3 e 4 dispongono che in caso di proposte concorrenti il commissario giudiziale riferisce sulle stesse con relazione integrativa contenente anche la comparazione tra tutte le proposte.
La relazione deve essere depositata e comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto e quindi deve tener conto delle modifiche che tutti i proponenti, compreso il debitore, possono apportare fino a venti giorni prima del voto
Negli stessi termini una relazione integrativa deve essere sempre redatta qualora solo dopo l’apertura il commissario acquisisca informazioni che possono incidere sulla valutazione di convenienza e dunque sulle determinazioni dei creditori.

Articolo 106
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura
L’art. 106 disciplina le conseguenze della scoperta, da parte del commissario giudiziale, di atti di frode o del compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. La norma riprende, l’impostazione dell’art. 173 l. fall.. L’unica modifica significativa è prevista dall’ultimo comma che prevede, invece che la revoca del concordato preventivo, che il tribunale proceda all’accertamento delle condizioni per l’apertura della liquidazione giudiziale informando il pubblico ministero e, in via telematica, i creditori.
La disposizione, quanto all’individuazione dei suoi presupposti di applicazione, va letta in rapporto all’art. 44, che prevede l’obbligo, in capo al commissario, di segnalare tempestivamente ogni atto di frode del debitore non dichiarato nella domanda, così esplicitamente aderendo alla nozione di atto di frode inteso come condotta volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, con valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicarne il consenso informato, che si è andata negli anni delineando in giurisprudenza.
Le stesse disposizioni si applicano se, in qualunque momento, si accerti che mancavano le condizioni per l'apertura del concordato.

Sezione V - Voto nel concordato preventivo

Articolo 107
Voto dei creditori
Del tutto innovativa è la disciplina sullo svolgimento delle operazioni di voto.
La legge delega ha imposto di sopprimere l’adunanza dei creditori che è stata sostituita dall’espressione del voto per via telematica.
Devono essere sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Spetta al giudice delegato regolare l’ordine e l’orario delle votazioni.
Poiché è possibile modificare le proposte di concordato fino a venti giorni prima del termine stabilito per il voto, la norma prevede che almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustri ai creditori la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle concorrenti eventualmente presentate dai creditori.
Alla relazione deve essere allegato, ai soli fini della votazione e dunque senza effetto ai fini del definitivo accertamento dei crediti, l’elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell’ammontare del credito.
Venuta meno l’adunanza come luogo deputato a discutere della proposta di concordato ed a consentire ai creditori di chiedere chiarimenti e svolgere le loro osservazioni, la norma disciplina le modalità attraverso le quali si instaura il contraddittorio tra il commissario, il debitore, quanti abbiano eventualmente presentato proposte concorrenti ed i creditori.
Esaurita tale fase, il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva che tiene conto di tutte le osservazioni svolte e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.
La norma ribadisce, con riferimento a tali termini, la regola generale secondo la quale, al fine di garantire il celere svolgimento della procedura, non opera, rispetto al sub-procedimento diretto all’acquisizione delle manifestazioni di voto, la sospensione feriale dei termini.
I provvedimenti assunti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.
Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale.
E’ stato dunque confermato che il voto favorevole deve essere manifestato in modo espresso, non potendo il proponente avvantaggiarsi dell’inerzia dei creditori.

Articolo 108
Ammissione provvisoria dei crediti contestati
La norma ribadisce e precisa la regola, già espressa dall’art. 176 del r.d. n.267/1942, secondo la quale i provvedimenti assunti dal giudice delegato in ordine alla sussistenza, ammontare e rango dei crediti eventualmente contestati, hanno efficacia solo ai fini dell’ammissione al voto, essendo per contro rimesso al giudice ordinario statuire sul diritto al riparto.
Ne consegue che le opposizioni ai provvedimenti del giudice delegato di esclusione dal voto, incidendo solo sull’approvazione della proposta, debbono essere decise in sede di omologazione e unicamente nel caso in cui l’ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza.
Si applica la medesima disciplina in caso di rinuncia al privilegio da parte di un creditore.

Articolo 109
Maggioranza per l'approvazione del concordato
Viene confermato il principio secondo il quale per l’approvazione del concordato è sufficiente che si esprimano a favore della proposta creditori titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto.
La regola della maggioranza semplice patisce alcune eccezioni.
Innanzitutto, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: in tale ipotesi è necessario che venga raggiunta anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto.
L’altro caso si verifica se sono previste diverse classi di creditori: in tale ipotesi, il concordato è approvato se la maggioranza è raggiunta anche nel maggior numero di classi.
Una procedura particolare viene dettata nel caso in cui siano ammesse al voto più proposte concorrenti: in tale ipotesi, si considera approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale la proposta del debitore o, in caso di parità tra le proposte dei creditori, quella presentata per prima. Se nessuna delle proposte ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli ammessi al voto e delle classi, il giudice delegato rimette al voto la proposta che ha ricevuto più consensi e fissa il termine entro il quale i creditori possono far pervenire le manifestazioni di voto a mezzo di posta elettronica certificata; la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se previste, delle classi.
I commi 3 e 4 disciplinano il voto dei creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio, confermando la regola secondo la quali questi non votano se ne è previsto l’integrale pagamento a meno che, ai soli fini del concordato, non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Se la rinuncia interviene, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari.
Identica equiparazione per la parte residua del credito è prevista per i creditori privilegiati dei quali la proposta non prevede l’integrale pagamento.
Sono esclusi dal voto, come già avveniva vigente la l. fall., anche i creditori che si trovano in un particolare rapporto con il proponente: il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado, la società controllante della società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato.
Di particolare rilievo è la previsione secondo la quale sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi, il cui accertamento è rimesso al giudice delegato prima ed al tribunale in sede di omologazione.
Non è escluso dal voto, ma può votare solo se inserito in un’autonoma classe anche il creditore che ha proposto il concordato; la stessa regola è dettata per le società dallo stesso controllate, che ne sono controllanti o che sono sottoposte a comune controllo.

Articolo 110
Adesioni alla proposta di concordato
All’esito della votazione il commissario redige una relazione nella quale indica i voti favorevoli e quelli contrari, i nominativi dei votanti e l’ammontare dei loro crediti.
Nella relazione, il commissario giudiziale dà conto del nominativo dei creditori che non hanno esercitato il diritto di voto e l’ammontare dei loro crediti.
La relazione, con la documentazione relativa all’espressione del voto, deve essere depositata in cancelleria il giorno dopo la votazione.
In continuità con la previsione contenuta nell’art. 179, secondo comma, r.d. n.267/1942, la norma prevede che quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all’art. 48, comma 1, per modificare il voto.

Articolo 111
Mancato approvazione del concordato
L’art. 111 disciplina gli adempimenti in esito all’accertamento della mancata approvazione del concordato. Il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 2) : dunque, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, apre con sentenza la liquidazione giudiziale.

Sezione VI - OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 112
Giudizio di omologazione.
L’articolo 112 disciplina solo alcuni aspetti particolari del giudizio di omologazione, dovendosi, per il resto, fare riferimento alle norme sul procedimento unitario.
In particolare, la norma attribuisce al tribunale, come già avveniva nella disciplina previgente, il potere di omologare il concordato nonostante il dissenso di una parte dei creditori se essi possono ottenere dall’esecuzione del concordato un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero se si accedesse all’alternativa procedura di liquidazione giudiziale (c.d. cram down).
Il tribunale procede alla comparazione se vi è contestazione in ordine alla convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure se la contestazione proviene da creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dell’ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto.

Articolo 113
Chiusura della procedura
La procedura di concordato preventivo si chiude con la pronuncia della sentenza di omologazione.

Articolo 114
Cessioni dei beni
L’art. 114 detta la disciplina per la liquidazione dei beni prevista nel piano di concordato, quando il concordato consiste nella cessione dei beni e dunque quando è ascrivibile al genus del concordato liquidatorio.
Dunque, la norma chiarisce definitivamente che, nel concordato in continuità aziendale che preveda la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività, la liquidazione avviene a cura del debitore, il cui unico obbligo è quello di assicurare ai creditori le utilità promesse e sulle quali essi hanno espresso la loro adesione.
Il tribunale, allorché omologa il concordato liquidatorio, nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori, provvedendo a determinare le altre modalità della liquidazione.
I liquidatori debbono essere scelti tra gli iscritti all’albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e agli stessi si applicano alcune norme dettate per il curatore (accettazione della nomina; revoca; responsabilità; compenso; obbligo di rendiconto) in quanto compatibili. Ai membri del comitato dei creditori, sempre in quanto compatibile, si applica la disciplina dell’omologo organo della liquidazione giudiziale (modalità della nomina, funzioni e responsabilità).
Alla liquidazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina della liquidazione giudiziale, compresa la previsione che attribuisce al giudice di disporre la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti da compiersi successivamente.
Il liquidatore ha l’onere di riferire al commissario giudiziale sull’andamento della liquidazione con cadenza semestrale. Il commissario giudiziale provvede ad informare i creditori e il pubblico ministero e deposita in cancelleria la relazione del liquidatore, corredata dalle sue osservazioni.

Articolo 115
Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni
L’art. 115 risolve esplicitamente la questione dibattuta circa la legittimazione all’esperimento, successivamente all’omologazione, delle azioni restitutorie, recuperatorie e dell’azione sociale di responsabilità attribuendole al liquidatore, sia che queste debbano essere iniziate in corso di procedura sia che siano già pendenti.
La disposizione è coerente con l’art. 2740 c.c. e dunque con la regola della garanzia patrimoniale generica: spetta al liquidatore realizzare, nell’interesse dei creditori, tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore.
Con particolare riferimento all’azione di responsabilità, viene sterilizzata, nei confronti della massa dei creditori e del liquidatore, l’eventuale esclusione di tale azione, da parte della società proponente (e cioè, per lo più, dei suoi amministratori, che potrebbero anche essere i potenziali responsabili dei danni arrecati al patrimonio sociale), dai beni offerti in cessione, escludendo, a fortiori, al fine della proposizione di tale azione, la necessità di una delibera assembleare o di una decisione del collegio sindacale.
Resta tuttavia ferma la legittimazione dei singoli creditori sociali ad esercitare o proseguire l’azione prevista dall’art. 2394 c.c. (e, nelle società a responsabilità limitata, dall’art. 2476, comma 5-bis, c.c.), che è di loro esclusiva pertinenza, per far valere l’inosservanza, da parte degli organi di gestione, degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Il danno risarcibile da parte degli amministratori e degli organi di controllo sarà ordinariamente rappresentato, in questo caso, dalla differenza tra quanto ricevuto in sede concordataria e l’originaria prestazione dovuta e non ricevuta.

Articolo 116
Trasformazione, fusione o scissione
Con l’art. 116, in attuazione dell’art. 6, comma 2, lettera c), nn. 1) e 2), si risolve altra vexata quaestio circa i rimedi concessi ai creditori avverso operazioni di trasformazione, fusione o scissione da effettuarsi in corso di procedura o dopo l’omologazione. La norma dispone che, se il piano di concordato preventivo prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, l’opposizione all’omologazione è l’unica forma di opposizione consentita ai creditori. Tali operazioni sono, per il resto, assoggettate alle norme del codice civile che, in generale, le disciplinano. I loro effetti, però, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma primo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.
Per garantire l’effettività del diritto di proporre opposizione, il comma 2, riformulato sulla base delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera, dispone che al piano concordatario sia garantita adeguata pubblicità. Infatti, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell’udienza di omologazione, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione e che tra la data della pubblicazione e l’udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.
La scelta di concentrare nel giudizio di omologazione e nelle eventuali opposizioni ivi convergenti anche gli strumenti di tutela dei creditori si spiega in ragione dell’obiettivo di dare nei tempi più brevi possibili stabilità al concordato approvato dalle prescritte maggioranze, evitando che un concordato ormai omologato ed in fase di esecuzione resti in situazione di precaria certezza per effetto di impugnazioni o opposizioni successivamente proposte a norma del codice civile.
Non deve stupire la previsione secondo la quale anche le operazioni destinate ad essere realizzate dopo l’omologazione del concordato debbano essere contestate attraverso l’opposizione all’omologazione, considerato che anche l’opposizione prevista dall’art. 2503 c.c. è diretta ad impedire il perfezionamento dell’iter avviato con la deliberazione di fusione.
Vero è che la legge delega fa generico riferimento alle operazioni da compiersi durante la procedura. Tuttavia, considerato che, nella maggior parte dei casi, le operazioni di fusione o scissione sono attuate nella fase esecutiva del concordato e che l’altro principio espresso in materia dalla legge delega mira ad assicurare la stabilità degli effetti delle operazioni previste dal piano, sicché una lettura restrittiva della delega non consentirebbe di realizzare tale scopo, pare più ragionevole ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento alla “procedura” intesa in senso ampio, comprensiva anche della fase successiva alla pronuncia della sentenza di omologazione.

Articolo 117
Effetti del concordato per i creditori
L’art. 117 è l’esatta riproduzione dell’art. 184 r.d. n.267/1942 e ribadisce che tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione domanda sono vincolati al concordato, che essi conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che il concordato di società con soci illimitatamente responsabili ha efficacia anche nei confronti di questi ultimi, con la precisazione che -salvo patto contrario- se i soci hanno prestato autonoma garanzia continuano a rispondere integralmente per tale diverso titolo.

Articolo 118
Esecuzione del concordato
L’art. 118 risolve i dubbi che si sono manifestati con l’attuale disciplina circa gli strumenti di controllo e di intervento del tribunale nella fase esecutiva del concordato mutuandoli dall’intervento operato con l’art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 relativamente all’esecuzione delle proposte concorrenti.
La disposizione, dopo aver confermato che il debitore è obbligato a dare esecuzione alla proposta omologata, anche se formulata da uno dei creditori e che è compito del commissario giudiziale sorvegliare l’adempimento del concordato e riferire al giudice per ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori e, in particolare, dell’inerzia o del ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta, prevede che il tribunale possa attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in atto gli adempimenti omessi dal debitore, in violazione dell’obbligo che su di lui incombe di compiere tutto ciò che è necessario per dare esecuzione alla proposta, sia stata questa da lui presentata o sia stata omologata quella presentata da un creditore.
Nel caso in cui la proposta omologata sia quella presentata da uno o più creditori l’iniziativa della denuncia dei ritardi o delle omissioni del debitore può essere assunta anche dagli stessi con ricorso da notificarsi al debitore e al commissario giudiziale che può contenere anche la richiesta al tribunale di attribuzione a quest’ultimo dei poteri necessari a darvi corretta esecuzione oppure di revoca dell’organo amministrativo, se si tratta di società, e di nomina di un amministrazione giudiziario, fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il debitore e il commissario giudiziale, e, nel caso nomini un amministratore giudiziario, determina la durata dell’incarico e i poteri che possono essere particolarmente ampi, comprendendo, se il piano prevede un aumento del capitale sociale o altra deliberazione di competenza dell’assemblea, quello di convocare l’assemblea e l’esercizio nella stessa del diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza.
Come già prevedeva l’art. 185 r.d. n.267/1942, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 2) del decreto-legge  27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, alle cancellazioni delle formalità iscritte sui beni trasferiti provvede, su richiesta del commissario giudiziale, il tribunale, eventualmente delegando il notaio rogante, con l’innovativa precisazione secondo cui il tribunale opera in composizione monocratica.
La norma, infine, conferma il principio, già presente nell’attuale disciplina, secondo cui in deroga all’articolo 2560 del codice civile, l’acquirente o cessionario dell’azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Articolo 119
Risoluzione del concordato
L’art. 119 sulla risoluzione del concordato contiene una rilevante novità rispetto all’attuale disciplina in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta. L’attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall’andamento della procedura e preoccupati dei costi per l’avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l’onere di chiederne giudizialmente la risoluzione.
Quanto all’ulteriore contenuto, la norma non si discosta dall’attuale assetto per cui si conferma che il concordato non può essere risolto se l’inadempimento o il ritardo hanno scarsa importanza, che al procedimento è chiamato a partecipare anche l’eventuale garante, che il termine per la proposizione dell’azione è di un anno dall’ultimo adempimento previsto, che la risoluzione non può essere pronunciata quando gli obblighi da concordato sono stati assunti  da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si precisa che anche per la risoluzione si procede secondo il rito uniforme.

Articolo 120
Annullamento del concordato
Per l’annullamento del concordato viene confermata l’attuale disciplina che prevede la legittimazione del commissario giudiziale e di qualunque creditore allorquando emerga l’esistenza di atti in frode ai creditori (dolosa esagerazione del passivo ovvero sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo) con esclusione di qualunque altra azione di nullità.
Il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato.

TITOLO V - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CAPO I - Imprenditori individuali e società

SEZIONE I - Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Articolo 121
Presupposti della liquidazione giudiziale
La prima norma del Titolo V ha per oggetto la “liquidazione giudiziale”, e cioè la procedura che sostituisce il fallimento e finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La definizione della procedura muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l’imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari. La mancata riuscita dell’attività imprenditoriale non è dunque valutata quale esclusiva conseguenza di colpevole inettitudine o di attività fraudolente, ma quale possibile evento che può interessare un’attività intrinsecamente connotata dal rischio economico. Coerentemente con tale impostazione,  non solo è stata confermata l’esclusione di qualsiasi sanzione automaticamente conseguente alla decozione, ma è stato anche modificato il titolo della  procedura, in considerazione del risalente stigma legato alla qualifica di fallito.
L’art. 121 delimita l’ambito di applicabilità soggettivo ed oggettivo della liquidazione giudiziale individuandoli, quanto al primo, nell’imprenditore commerciale, e quindi, come di desume dall’art. 1, in chi esercita, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.
Sono escluse dalla liquidazione giudiziale, in quanto assoggettate ad una specifica procedura semplificata denominata liquidazione controllata del sovraindebitato (capo IX del titolo V), l’impresa minore come definita nell’art. 2 comma 1, lett. d), caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali quanto all’attivo patrimoniale, ai ricavi e all’indebitamento e l’impresa agricola, per la specificità dell’attività che ne costituisce oggetto e per la necessità di tener conto del duplice rischio al quale essa è soggetta: quello che deriva dalle incertezze dell’ambiente naturale che si aggiunge a quello (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all’andamento del mercato.
Requisito oggettivo per l’apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza quale definito, in continuità con l’attuale disciplina, nell’art. 2, comma 1 lett. b).

Articolo 122
Poteri del tribunale concorsuale
Il tribunale concorsuale è l’organo apicale della procedura ed opera in composizione collegiale.
Ha competenza diffusa su tutta la procedura in quanto:
- provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, salvo che non sia prevista specificatamente la competenza del giudice delegato;
- ha il compito di vigilanza sulla procedura, che si estrinseca anche nella facoltà di sentire in qualunque momento in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti;
- decide sulle controversie relative alla procedura laddove non sia prevista la competenza del giudice delegato.
L’ultimo comma contiene una disposizione relativa alla forma che debbono assumere i provvedimenti del tribunale, che dispone con decreti motivati laddove non sia prevista una forma diversa.

Articolo 123
Poteri del giudice delegato
Al giudice delegato sono attribuite, in continuità con l’attuale impostazione, non più funzioni di direzione della procedura, ma di vigilanza e di controllo sulla regolarità della stessa, essendo l’amministrazione dei beni del debitore rimessa al curatore.
I suoi compiti sono in parte connessi al suo ruolo di vigilanza e controllo, in parte volti ad assicurare funzionalità alla procedura e in parte di natura giurisdizionale:
- riferisce al tribunale, integrando il collegio quale relatore, sugli affari in cui è richiesto un provvedimento del medesimo;
- emette i provvedimenti urgenti a tutela della conservazione del patrimonio (i c.d. decreti di acquisizione), senza limitazioni se la pretesa ha per destinatario l’imprenditore o terzi che con i beni hanno un rapporto di mero fatto, mentre è escluso che il potere sia esercitabile se destinato ad incidere su diritti soggettivi di terzi che rivendicano un diritto incompatibile con l’acquisizione, dovendosi in tale caso agire con gli ordinari strumenti di tutela;
- può convocare gli organi non giudiziari (curatore e comitato dei creditori) anche quando lo ravvisi solo opportuno sia per ottenere informazioni e chiarimenti sia per eventualmente sollecitarli al corretto adempimento delle loro funzioni.
- su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone la revoca dall’incarico delle persone la cui nomina è stata richiesta dal curatore;
- è competente a decidere sui ricorsi proposti avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto. Tale autorizzazione presuppone un controllo sull’opportunità dell’iniziativa sia sotto il profilo della fondatezza della pretesa sia sotto quello della presumibile utilità e ciò al fine di evitare che iniziative, pur fondate sotto il profilo giuridico, non apportino reale beneficio ai creditori. Esemplificando, il giudice dovrà negare l’autorizzazione quando la situazione patrimoniale del convenuto è tale da rendere verosimilmente infruttuosa la futura esecuzione della sentenza o quando il beneficio economico conseguente all’esperimento, pur vittorioso, dell’azione, appaia insignificante in rapporto all’entità del passivo, sì da non giustificare l’attesa della sentenza ed i costi della difesa tecnica.  
 L’autorizzazione è necessaria per ogni grado di giudizio, non è per contro necessaria nei casi in cui il curatore esprime una volontà del tutto autonoma e non soggetta al controllo del giudice delegato: accertamento del passivo, reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo;
- su proposta del curatore, designa gli arbitri che spetta al medesimo curatore nominare;
- procede all’accertamento del passivo e dei diritti dei terzi compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui al capo III;
 - esercita il potere di vigilanza e controllo anche richiedendo al curatore relazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell’art. 130.
Nel secondo comma viene confermata l’incompatibilità del giudice delegato a trattare i giudizi per i quali ha autorizzato il curatore ad agire come attore o convenuto nonché quella a far parte del collegio che deve pronunciarsi sul reclamo proposto contro suoi atti.
Il terzo comma definisce la forma che debbono avere i provvedimenti del giudice delegato individuandola nel decreto motivato.

Articolo 124
Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale
La norma contiene la disciplina del reclamo avverso i decreti del tribunale concorsuale e del giudice delegato, attribuendo la legittimazione attiva al curatore, al comitato dei creditori, al debitore e a qualunque interessato.
Contro i decreti del giudice delegato il reclamo va proposto al tribunale, mentre contro i decreti emessi dal tribunale per le materie allo stesso attribuite in primo grado il reclamo deve essere indirizzato alla corte d’appello.
La forma del reclamo è il ricorso; viene previsto espressamente che la proposizione del reclamo non è causa di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
Il procedimento di reclamo è connotato dalla brevità in quanto, designato il relatore, l’udienza di comparizione deve essere fissata entro quaranta giorni dal deposito del ricorso il quale, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato dal reclamante al curatore, mediante trasmissione al suo domicilio digitale, e ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
A tutela del diritto di difesa tra la data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione e quella dell’udienza non deve intercorrere un termine minore di quindici giorni.
La costituzione del resistente deve avvenire almeno cinque giorni prima dell’udienza con memoria contenente le indicazioni atte ad identificarlo, unitamente a quelle relative all’eventuale difensore e al loro domicilio digitale, nonché l’esposizione delle difese in fatto e diritto e l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
Entro lo stesso termine e con le stesse modalità può essere proposto intervento nel giudizio.
E’ comunque prevista la possibilità di abbreviazione dei termini quando ricorrono particolari ragioni di urgenza.
L’udienza si svolge avanti al collegio il quale, sentite le parti, ammette anche d’ufficio e assume i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l’assunzione al relatore.
L’ultimo comma dispone che il reclamo venga deciso entro trenta giorni dall’udienza di comparizione.

Articolo 125
Nomina del curatore
La norma dispone che alla nomina del curatore provveda il tribunale concorsuale nella sentenza che apre la liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358 e quindi, fino alla piena operatività dell’albo previsto dall’art. 356, scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o tra gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura), oppure tra coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il comma 2 dell’art. 358 disciplina  le cause di incompatibilità e il conflitto di interessi con la procedura, quali cause impeditive della nomina. Il comma 3 dell’art. 358 indica i criteri di valutazione ai fini della nomina,  che deve tener conto:
- delle risultanze dei rapporti riepilogativi e finali di procedure concluse che il curatore deve redigere e quindi della diligenza dimostrata nella gestione della procedura quale dovrebbe emergere dalle citate relazioni.
- di quanto emerge dalla gestione degli incarichi in corso in relazione alla necessità di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata l’esperienza richiesta dalla natura e dall’ oggetto dell’incarico.
Lo scopo è, da un lato, di autorizzare l’effettuazione di turnazioni nell’ambito più circoscritto di professionisti idonei per particolare esperienza e diligenza in relazione alla complessità della specifica procedura e, dall’altro, non potendosi escludere l’inserimento di professionisti al primo incarico, di assegnare a questi procedure di minore complessità.
Il comma 3 della disposizione, come già l’art. 28 del r.d. n.267/1942, richiama poi le disposizioni del codice delle leggi antimafia: l’ art. 35.1 sulla dichiarazione di incompatibilità, l’art. 35.2. sulla vigilanza del Presidente della Corte d’Appello (articoli inseriti dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018), l’art. 35 co. 4 bis sulle incompatibilità.  
L‘ultimo comma prevede che i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, nel quale sono annotati anche i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.
La disposizione è stata introdotta, recependo una sollecitazione espressa dal Consiglio di Stato nel proprio parere, per soddisfare un’esigenza pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in ragione della quale detto registro, previsto dall’ultimo comma  dell’art. 28 del r.d. n. 267 del 1942 (aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. b) d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132), è stato istituito.
 
Articolo 126
Accettazione del curatore
L’art. 126, come già l’art. 29 della l. fall., prevede l’obbligo per il curatore di comunicare tempestivamente l’accettazione della nomina, sanzionandone l’inottemperanza con la sua sostituzione con altro curatore con provvedimento d’urgenza del tribunale.
Una volta intervenuta l’accettazione, al curatore vengono comunicate dall’ufficio le credenziali di accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero.

Articolo 127
Qualità di pubblico ufficiale
La norma conferma la qualifica di pubblico ufficiale del curatore per quanto attiene all’esercizio delle funzioni.

Articolo 128
Gestione della procedura
La disposizione ribadisce la netta distinzione di ruolo tra i vari organi della procedura già prevista dall’attuale disciplina, assegnando al solo curatore l’amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione e prevedendo, per contro, che tutte le attività compiute dal medesimo nell’ambito delle sue funzioni siano soggette alla vigilanza del curatore e del comitato dei creditori.
Il secondo comma conferma quanto già previsto dall’art. 123 circa la necessità dell’autorizzazione del giudice delegato affinché il curatore possa agire o resistere in giudizio, salvo che nei procedimenti in cui lo stesso può assumere una posizione di potenziale conflitto con gli organi giurisdizionali e quindi nei procedimenti di accertamento del passivo, di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, di reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, nei procedimenti di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo.
Il terzo comma, per ragioni di opportunità in quanto si tratta di giudizi che possono coinvolgere la responsabilità del curatore, dispone che questi non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.
Fa eccezione a tale divieto, l’assunzione della veste di difensore nei giudizi tributari in cui è parte il debitore sempre che il curatore abbia la qualifica previste per il patrocinio avanti tale giurisdizione.  Si è inteso in questo caso tener conto del fatto che si tratta di giudizi per i quali è importante una compiuta conoscenza della situazione contabile e delle vicende economiche dell’impresa. La scelta di non avvalersi di un difensore terzo ha comunque come presupposto che essa contribuisca a ridurre i costi della procedura e cioè che essa sia funzionale ad un risparmio per la massa.
 
Articolo 129
Esercizio delle attribuzioni del curatore
La norma conferma il principio dell’obbligo del curatore di esercitare personalmente le funzioni ma anche la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni e di farsi coadiuvare da tecnici nella sua attività.
Le due figure cui può ricorrere il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori sono il delegato e il coadiutore.
Il delegato svolge funzioni proprie del curatore in luogo del medesimo (ad esempio: operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani). Alcune operazioni non possono essere delegate in quanto di particolare rilievo: formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari e redazione del bilancio (art. 198); comunicazione dell’avviso ai creditori e agli altri interessati delle notizie relative alla formazione dello stato passivo (art. 200); formazione del progetto di stato passivo (art. 203); comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 209); redazione del programma di liquidazione (art. 213). Il compenso del delegato è liquidato dal giudice delegato e viene detratto da quello del curatore.
Il coadiutore è invece un soggetto che affianca il curatore nell’esercizio delle sue funzioni quando è richiesto l’apporto di conoscenze che il curatore non è tenuto ad avere (ad esempio: assistenza in operazioni di inventario concernenti cose la cui utilità in vista delle liquidazione è apprezzabile solo da tecnici). Possono essere nominati coadiutori non solo tecnici ma anche altre persone tra cui il debitore e gli amministratori dell’impresa in liquidazione giudiziale (ad esempio: dipendenti per la ricostruzione di contabilità complessa e non aggiornata; il debitore o gli amministratori per la valutazione dell’utilità di contratti in corso). Anche il compenso del coadiutore viene liquidato dal giudice, al cui prudente apprezzamento è rimessa l’eventuale incidenza del relativo onere sulla determinazione del compenso del curatore.

Articolo 130
Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore
L’esigenza di consentire un costante esercizio della vigilanza e del controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori, e ragioni di trasparenza e informazione dei creditori e di qualunque interessato, costituiscono la ratio della disciplina dell’art. 130 che, in una linea di sostanziale continuità con l’art. 33 della l. fall., detta gli obblighi informativi del curatore, sia quelli da adempiersi in determinate fasi della procedura che quelli periodici.
La prima relazione deve essere presentata al giudice delegato entro trenta giorni dalla data di apertura della procedura e deve contenere l’informazione circa gli accertamenti compiuti, e quanto è stato accertato sulle cause dell’insolvenza nonché sull’eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo.
In previsione della redazione della relazione, la disposizione richiede un approfondimento particolare, oltre alla segnalazione della circostanza al pubblico ministero, se il debitore non ha depositato, come invece prescrive l’art. 49, comma 3, lett. c), copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell’elenco dei creditori oppure se le scritture contabili sono incomplete o inattendibili. In presenza di tali carenze, il curatore, oltre ad accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, deve reperire la documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e finanziaria dell’impresa acquisendo, con l’autorizzazione del giudice, tutti i dati, le informazioni e la documentazione indicati dalla norma.
Un’ulteriore informativa, oltre a quella necessariamente parziale di cui sopra, deve essere trasmessa dal curatore entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e quindi in esito alla formazione di un quadro sufficientemente esaustivo dell’indebitamento complessivo e delle cause dello stesso.
In particolare, il curatore deve riferire in modo particolareggiato in ordine alla sussistenza della responsabilità del debitore o di terzi, evidenziando tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale con riferimento ai reati di cui al Titolo IX.
Se si tratta di società, la relazione deve esprimersi sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonché dei soci e di terzi e, nel caso in cui la società o l’ente faccia parte di un gruppo, è previsto che il curatore relazioni anche sulla natura dei rapporti con le altre società o enti, allegando le informazioni raccolte sulle responsabilità di questi ultimi, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
Nei casi in cui, in conseguenza della previsione di insufficienza realizzo, non si fa luogo all’accertamento del passivo, la relazione integrativa deve essere depositata entro centottanta giorni dalla apertura delle procedura di liquidazione giudiziale.
Copia delle relazioni sono trasmesse al pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito.
A tutela della segretezza delle indagini penali, con provvedimento del giudice delegato, sono segretate le parti della relazione che contengono informazioni riguardanti la responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo o di terzi. A tutela della riservatezza del debitore sono altresì secretate le circostanze irrilevanti ai fini della procedura o che attengono alla sua sfera personale.
Per finalità di trasparenza del suo operato e per informazione dei creditori, oltre alle relazioni collegate a specifici momenti procedurali, il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato relazioni periodiche, la prima entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e le altre ogni sei mesi, riferendo in ordine all’attività compiuta e su eventuali ulteriori informazioni raccolte dopo il deposito delle prime due relazioni particolari.
Alle relazioni devono essere allegati il conto della gestione e gli estratti del conto della procedura relativi ai diversi periodi.
La relazione e la documentazione sono trasmessi in copia al comitato dei creditori che nei quindici giorni successivi può formulare osservazioni; nello stesso termine analoga facoltà hanno i singoli componenti.
Entri i quindici giorni successivi, copia della relazione e i suoi allegati, unitamente alle eventuali osservazioni sono trasmessi tramite PEC al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Articolo 131
Deposito delle somme riscosse
L’art. 131 disciplina la conservazione e l’utilizzazione del denaro da parte del curatore, prevedendo innanzitutto l’obbligo di immediato deposito di quanto riscosso a qualunque titolo nel conto aperto presso un ufficio postale o una banca a sua scelta, sanzionando con l’eventuale revoca l’inadempimento.
Il prelievo di somme può essere eseguito solo su mandato di pagamento del giudice delegato e, per le somme non ritirate una volta decorsi i cinque anni dalla chiusura della procedura e versate sul Fondo unico Giustizia s.p.a, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.
La trasmissione del mandato, sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale, al soggetto che gestisce il deposito è effettuata telematicamente secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro della Giustizia.
E’ rimessa al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia l’adozione, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto in oggetto, del provvedimento attestante la piena funzionalità dei sistemi di redazione e trasmissione telematica, alla cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è subordinata l’efficacia della disposizione.  

Articolo 132
Integrazione dei poteri del curatore
Il principio generale affermato dalla disposizione è quello secondo cui gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal curatore solo in esito ad autorizzazione del comitato dei creditori, in ossequio all’impostazione della disciplina della liquidazione giudiziale, secondo la quale l’amministrazione del patrimonio è affidata al curatore fallimentare con la necessaria interlocuzione, in taluni casi, dell’organo rappresentativo dei creditori.
Non viene data una definizione di straordinaria amministrazione, peraltro dalla prevalente opinione identificata con gli atti che producono o possono produrre una diminuzione della consistenza e qualità del patrimonio o un rischio di diminuzione, ma ne viene fornita un’esemplificazione: le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni.
Nella richiesta di autorizzazione il curatore espone al comitato dei creditori anche le sue considerazioni sulla convenienza della proposta.
Per consentire al giudice delegato l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, per le richieste che concernono atti di maggior valore o comunque che implicano valutazioni anche giuridiche il curatore deve avvisare preventivamente il giudice delegato se il valore degli atti da autorizzare da parte del comitato eccede gli € 50.000 (limite adeguabile con decreto del Ministro della Giustizia) o se si tratti di transazioni, qualunque ne sia il valore. La comunicazione non è richiesta se il giudice ha già autorizzato detti atti in quanto proposti in esecuzione del programma di liquidazione.

Articolo 133
Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore
Per ragioni di omogeneità con la materia relativa al curatore trattata negli articoli precedenti e in quelli seguenti, la disciplina del reclamo avverso gli atti e le omissioni di tale organo della procedura viene inserita in una norma autonoma rispetto a quella che tratta analogo argomento con riferimento agli atti del comitato dei creditori.
Legittimati attivamente sono il comitato dei creditori, il debitore ed ogni altro interessato.
Il reclamo deve essere presentato con ricorso al giudice delegato entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell’atto. Se oggetto del reclamo è una condotta omissiva, deve essere inviata al curatore una diffida ad adempiere contenente l’indicazione di un termine entro il quale provvedere e il reclamo deve essere presentato entro otto giorni dalla scadenza di detto termine.
Il reclamo può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito.
Il procedimento è deformalizzato, salvo il rispetto del contraddittorio, e la decisione del giudice delegato deve intervenire entro quindici giorni dal deposito del ricorso.
L’accoglimento del reclamo obbliga il curatore ad uniformarsi al decisum.
Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo al tribunale concorsuale con il procedimento di cui all’art. 124.

Articolo 134
Revoca del curatore
Fatti salvi i casi in cui la revoca è prevista espressamente per specifiche inadempienze (si veda, ad es., l’art. 131), l’art. 134 prevede in generale tale sanzione, applicabile quindi a casi di scarsa diligenza e solerzia oppure per reiterate violazioni ad obblighi che, singolarmente considerate, non giustificherebbero un drastico provvedimento.
Legittimati all’iniziativa sono il giudice delegato ed il comitato dei creditori; il tribunale, come già nella legislazione vigente, può procedere anche d’ufficio.
Il procedimento è conforme a quello disciplinato dall’art. 37 della l. fall..
Contro il provvedimento nel merito di revoca o di rigetto della relativa istanza è ammesso reclamo alla corte d’appello con il procedimento di cui all’art. 124 ma l’impugnazione non sospende l’efficacia del decreto.

Articolo 135
Sostituzione del curatore
L’art. 135 disciplina, come già il primo comma dell’art. 37-bis della l. fall., una particolare ipotesi di sostituzione del curatore conseguente alla motivata richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (sola maggioranza per somme).
Dal computo della maggioranza sono esclusi i creditori che si trovano in conflitto di interessi, come, a titolo esemplificativo, il titolare di un’impresa concorrente con quella in liquidazione giudiziale e quindi contrario al progetto di esercizio dell’impresa da parte del curatore.
Se la motivazione è fondata su elementi oggettivi che indicano come inopportuna la presenza del professionista nominato, il tribunale accoglie la richiesta e procede alla nomina del nuovo curatore.
Non viene più previsto che siano i creditori ad indicare il nominativo del nuovo curatore, trattandosi di nomina che presuppone un giudizio di idoneità che non può essere sottratto al giudice.

Articolo 136
Responsabilità del curatore
La diligenza che può pretendersi dal curatore, che deve adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la “diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”, è la stessa che il codice civile richiede agli amministratori di s.p.a. per i quali l’art. 2392 codice civile prevede che “devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”.
Si tratta di una diligenza particolare, in quanto non generica ma qualificata dall’alto grado di professionalità necessario per svolgere le funzioni di curatore, tenuto conto della complessità del ruolo e delle competenze tecniche richieste.
La disposizione prevede alcuni specifici obblighi e cioè la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui il curatore deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, apponendo la firma digitale e la marca temporale, nonché la tenuta della contabilità dell’impesa conformemente alle regole del codice civile e ai principi contabili della specifica attività;
Il comma 3 prevede che l’azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato o sostituito possa essere proposta solo dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, con una limitazione alla legittimazione attiva volta ad evitare eventuali azioni di mera ritorsione.
Il comma 4 disciplina i casi in cui sussiste l’obbligo di presentazione del rendiconto a norma dell’art. 231 e ciò quello in cui il curatore cessa dall’ufficio, anche se ciò avviene nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, e quello in cui vi è una permanenza nell’incarico anche dopo la chiusura della procedura per la pendenza di giudizi o di altre operazioni e l’incarico cessa con il termine degli stessi.
Il rendiconto deve essere comunicato dal curatore cessato anche al curatore eventualmente nominato in sua vece il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

Articolo 137
Compenso del curatore
L’art. 137 afferma il principio del diritto del curatore al compenso per la sua attività, anche quando la liquidazione si chiude con il concordato.
Alla liquidazione provvede il tribunale su relazione del giudice delegato applicando i parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia, tenendo conto dei risultati ottenuti con l’esercizio dell’impresa e quindi dei benefici economici ricevuti dai creditori e degli effetti conservativi dell’azienda.
Alla liquidazione si procede dopo l’approvazione del rendiconto e quindi in esito all’accertamento della mancanza di criticità nell’operato del curatore e, in caso di concordato, dopo la sua esecuzione.
Se, dopo la chiusura della procedura, vi è stata prosecuzione nell’incarico finalizzata a portare a termine giudizi pendenti o altre operazioni, spetta al curatore un’integrazione del compenso per l’ulteriore attività svolta.
Prima della liquidazione finale, è possibile liquidare al curatore acconti sul compenso ma, salvo giustificati motivi (esempio: impegnativa gestione del patrimonio e di giudizi in corso che impediscono la prosecuzione della liquidazione), si conferma che detti acconti possono essere accordati solo in esito a ripartizioni parziali e quindi contestualmente al pagamento anche dei creditori.
Per l’ipotesi di successione di più curatori nell’incarico viene liquidato un compenso complessivo al termine della procedura, al fine di evitare liquidazioni parziali eccessive rispetto al risultato finale, e questo viene ripartito proporzionalmente all’attività compiuta dagli interessati. E’ prevista la possibilità di riconoscere acconti ai curatori cessati.
Il comma 4 inibisce ogni pretesa ulteriore del curatore rispetto al compenso liquidato, nemmeno a titolo di spese.
Viene comminata la nullità per i pagamenti effettuati in violazione del divieto e ammessa la ripetizione di quanto indebitamente percepito, salva l’azione penale.
Il comma 5 dispone sulla liquidazione del compenso agli esperti nominati ai sensi dell’articolo 49 comma 3, lett. b), stabilendo che il compenso complessivamente liquidato debba essere ripartito tra il curatore e gli esperti di cui si è avvalso, in proporzione all’attività svolta da ognuno.   

Articolo 138
Nomina del comitato dei creditori
La disciplina dell’organo rappresentativo del ceto creditorio è stata definita nella linea di tendenza sviluppata dalla stagione delle riforme iniziata nei primi anni duemila, che ne ha modificato e valorizzato il ruolo, da organo deputato a rilasciare pareri obbligatori ma quasi mai vincolanti, ad organo titolare di poteri sempre più ampi (pareri vincolanti, autorizzazioni), che si pone come necessario interlocutore del curatore nella gestione del patrimonio oggetto della liquidazione.
L’impostazione viene confermata dalla riforma.
La nomina del comitato compete al giudice delegato che vi deve provvedere entro trenta giorni dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale tenendo presenti le indicazioni sui possibili componenti desumibili dalla documentazione già acquisita (e quindi anche di quella presentata nell’ambito del procedimento unitario), dalle informazioni che può fornire il curatore, dalle manifestazioni di diponibilità eventualmente espresse dai creditori nelle domande di ammissione al passivo o precedentemente.
La norma indica i criteri da seguire affinché l’organo, la cui composizione può essere di tre o cinque membri, sia rappresentativo delle varie tipologie di creditori, dovendo il giudice delegato curare che nel comitato siano rappresentati i portatori di crediti di diversa entità e qualifica (e quindi privilegiati e chirografi), avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi e quindi escludendo dalla nomina sia i creditori di cui appare certo il soddisfacimento sia quelli a elevato rischio di insoddisfazione in quanto meno interessati alla gestione.
Considerate le variazioni dello stato passivo che possono intervenire o altri giustificati motivi (es: modifica delle aspettative di soddisfacimento) il giudice delegato può variare la composizione del comitato, sempre tenendo presenti i criteri di cui sopra.
Il comitato si considera costituito con l’accettazione della nomina e deve essere convocato entro dieci giorni dalla stessa affinché individui, a maggioranza, il presidente.
Il sesto e il settimo comma attengono alle modalità di funzionamento del comitato prevedendo, rispettivamente, l’obbligo di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi e la possibilità che un componente possa delegare, a sue spese e previa comunicazione al giudice delegato, a un avvocato o un dottore commercialista l’espletamento delle sue funzioni anche solo in parte e quindi, ad esempio, quando gli atti da autorizzare o i pareri da fornire comportino complesse valutazioni tecniche.

Articolo 139
Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori
La disposizione regola la sostituzione dei componenti del comitato ad iniziativa dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti già ammessi allo stato passivo (maggioranza per somme).
La richiesta di sostituzione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi componenti e il giudice delegato può accoglierla se sono rispettati i criteri di composizione di cui all’art. 138.
Al fine del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto dei creditori che si trovano in conflitto di interessi.
Attiene invece ad un diverso profilo il dettato dell’ultimo comma, che legittima la maggioranza dei creditori di cui al primo comma a deliberare che ai componenti del comitato, oltre al rimborso delle spese comunque spettante, venga riconosciuto un compenso per la loro attività in una misura che, complessivamente, non può eccedere il dieci per cento del compenso liquidato al curatore.

Articolo 140
Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti
La norma disciplina le funzioni del comitato dei creditori, le modalità con cui si esprime, i criteri della loro responsabilità e l’azione volta ad accertarla.
Il ruolo fondamentale del comitato dei creditori è quello di vigilare sull’operato del curatore e di autorizzarne gli atti laddove previsto. Il comitato esprime altresì pareri quando la legge lo prevede ma anche ogni volta che ne facciano richiesta il giudice delegato e il curatore.
Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che è richiesta una sua deliberazione e comunque quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato, che debbono essere concisamente motivate, sono prese a maggioranza nel termine massimo di quindici giorni da quando la richiesta è pervenuta al presidente e al voto si può pervenire sia in riunioni collegiali che attraverso consultazioni telematiche a condizione che sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto (ad esempio: verbalizzazione o fonoregistrazione della videoconferenza).
Come disposizione di chiusura, è previsto che se il comitato non può essere costituito per insufficienza del numero o indisponibilità dei creditori, se quello costituito è inerte o per qualsiasi ragione non funziona oppure se c’è urgenza di deliberare provvede il giudice delegato.
Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza si prevede che il comitato, ma anche ciascuno dei suoi componenti, possa ispezionare le scritture contabili e di documenti della procedura nonché chiedere notizie e chiarimenti al curatore.
In caso di mancata costituzione o di mancato funzionamento del comitato, gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato.
Il comma 7 regola la responsabilità dei componenti il comitato dei creditori, e la conforma, come già l’art. 41 del r.d. n.267 del 1942, a quella prevista per i sindaci dall’art. 2407 commi 1 e 3  del codice civile, a mente del quale sussiste l’obbligo di adempiere ai doveri propri della funzione con la diligenza del mandatario (e quindi la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l’eventuale colpa deve essere valutata con minor rigore se l’incarico è gratuito), e di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui si ha conoscenza per ragione dell’ufficio. Non viene invece richiamato anche il comma 2 e quindi non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza che, nella fattispecie, comporterebbe l’obbligo di attivarsi per verificare l’assenza di condotte dannose da parte del curatore.
L’azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato può essere proposta dal curatore nel corso della procedura, e il giudice delegato, allorquando concede l’autorizzazione ad agire, provvede alla sostituzione dei componenti nei cui confronti è rivolta l’azione.

Articolo 141
Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori
L’articolo disciplina il reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi di autorizzazione del comitato dei creditori, e prevede un’ampia legittimazione attiva riconoscendola al curatore, ai creditori e a qualunque interessato.
Non è previsto il reclamo avverso le omissioni del comitato, alla cui inerzia si può dunque ovviare con il ricorso al giudice delegato che provvede in via sostitutiva.
Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell’atto e può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito, così come previsto in relazione al reclamo avverso atti del curatore.
Sul reclamo decide il giudice delegato senza formalità che non siano essenziali per il rispetto del contraddittorio.
Il provvedimento del giudice delegato è reclamabile avanti al tribunale concorsuale con il rito previsto per i reclami avverso i decreti degli organi giurisdizionali.

SEZIONE II Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Articolo 142
Beni del debitore
L’art. 142 conferma una delle norme cardine della procedura di liquidazione giudiziale e cioè quella che sancisce, quale effetto della sentenza di apertura della procedura, il pieno spossessamento del debitore nei cui confronti la sentenza viene pronunciata. Si tratta di una disposizione che non presenta contenuti di novità rispetto all’art. 42 della l. fall. vigente.
Lo spossessamento riguarda sia l’amministrazione dei beni, la cui gestione viene affidata al curatore, sia la disponibilità dei medesimi e quindi la legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione anch’essa affidata al curatore.
Poiché il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i beni presenti e futuri (art. 2704 del codice civile) del patrimonio liquidabile entrano a far parte anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura ma se per l’acquisizione è necessario sostenere degli oneri questi debbono essere soddisfatti integralmente in quanto sorti dopo l’apertura della liquidazione e quindi non soggetti a falcidia.
Al fine di evitare che le acquisizioni al patrimonio da liquidarsi non vadano a vantaggio dei creditori comportando oneri di acquisizione o gestione superiori al valore del bene è previsto che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, se già costituito, o, in mancanza, del giudice delegato, possa rinunciare sia ad acquisire beni che pervengono dopo l’apertura ma anche a recuperare beni che già si trovavano nel patrimonio se il presumibile valore di realizzo sia inferiore agli oneri di acquisizione o di conservazione.

Articolo 143
Rapporti processuali
Poiché il passaggio della gestione e della disponibilità del patrimonio non sarebbe completo se permanesse in capo al debitore la legittimazione a gestire il contenzioso riguardante rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, la norma sancisce, come già l’art. 43 della l. fall. vigente, l’esclusiva legittimazione processuale del curatore sostitutiva di quella del debitore, il quale può intervenire in giudizio solo allorquando la definizione delle questioni oggetto dello stesso può influire sull’esito di un’imputazione di carattere penale a suo carico o quando l’intervento è previsto dalla legge.
Al fine di consentire al curatore di costituirsi nei giudizi che hanno ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l’apertura della stessa comporta di diritto l’interruzione automatica del processo, ma, per assicurare il diritto di difesa delle parti, il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l’avvenuta interruzione.

Articolo 144
Atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della liquidazione giudiziale
Conseguenza della perdita dell’amministrazione e della disponibilità del patrimonio da parte del debitore è l’insensibilità del patrimonio stesso ad ogni azione del suo titolare il quale dunque non ne può disporre con atti aventi efficacia nei confronti dei creditori nemmeno effettuando pagamenti, che possono quindi essere ripetuti, o incassando crediti dei quali il curatore può comunque richiedere nuovamente il pagamento.

Articolo 145
Formalità eseguite dopo l’apertura della liquidazione giudiziale
In base al principio della cristallizzazione dei rapporti patrimoniali del debitore e quindi dell’insensibilità del suo patrimonio ad aggressioni successive viene confermata l’inefficacia rispetti ai creditori delle formalità necessarie a rendere opponibili ai terzi gli atti e le domande giudiziali se compiute dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 146
Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
La disposizione mira ad escludere dallo spossessamento non solo i beni e i diritti di contenuto non patrimoniale ma anche quelli a contenuto patrimoniale ma strettamente personali, oppure la cui esclusione dalla liquidazione trova giustificazione nella loro destinazione al soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali il ricavato dalla attività lavorativa del debitore o ciò che riceve a titolo di assegno alimentare. Quanto al ricavato dell’attività lavorativa, il diritto all’esclusione dall’apprensione al patrimonio liquidabile e quindi il mantenimento della disponibilità in capo al debitore, è condizionato dal provvedimento del giudice delegato, che deve fissare il limite quantitativo necessario al mantenimento del medesimo e della sua famiglia.
Per analoghe ragioni sono esclusi dalla liquidazione i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo 170 del codice civile.
Sono infine escluse le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c.).

Articolo 147
Alimenti ed abitazione del debitore
L’art. 147 prevede, come l’art. 47 della l. fall., i casi in cui una parte del patrimonio può essere attribuita al debitore definitivamente o temporaneamente.
La prima ipotesi è quella della mancanza in capo al debitore dei mezzi di sussistenza per lui e la famiglia; in tal caso il giudice, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti a carico del patrimonio oggetto della liquidazione, presumibilmente quando questo sia di consistenza tale da far prevedere un soddisfacimento non irrisorio dei creditori.
Il secondo comma opportunamente garantisce che la casa di abitazione, di cui il debitore sia proprietario o di cui abbia il godimento in quanto titolare di un diritto reale limitato sulla stessa, non possa essere distratta da tale uso, nei limiti in cui è necessaria per lui e la sua famiglia, fino a quando l’immobile non è stato liquidato.

Articolo 148
Corrispondenza diretta al debitore
La disposizione è volta a contemperare il diritto alla riservatezza del debitore con le esigenze del curatore di avere contezza di tutto ciò che attiene all’attività economica dallo stesso svolta.
E’ quindi previsto che la corrispondenza indirizzata al debitore persona fisica gli venga direttamente recapitata con l’obbligo del medesimo di consegnare al curatore tutto ciò che concerne i rapporti compresi nella liquidazione e quindi tutta la corrispondenza commerciale.
Se il debitore non è una persona fisica e quindi non può essere destinatario di corrispondenza di natura personale tutto deve essere direttamente recapitato al curatore o comunque a lui consegnato.

Articolo 149
Obblighi del debitore
Al fine di consentire agli organi della procedura di ottenere i necessari chiarimenti e comunque le informazioni utili alla gestione del patrimonio oggetto della liquidazione, la disposizione in esame prevede l’obbligo per il debitore persona fisica e per gli amministratori e i liquidatori della società o ente debitore di comunicare la loro reperibilità ed eventuali cambiamenti della stessa.
Per le stesse finalità è altresì previsto l’obbligo di comparizione avanti agli organi della procedura. I soggetti tenuti a comparire debbono presentarsi personalmente ma possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire a mezzo di procuratore in caso di legittimo impedimento.
Non è prevista la possibilità di accompagnamento coattivo, ma la violazione dell’obbligo di comparizione trova la sua sanzione nella valutazione di tale condotta ai fini dell’esdebitazione.

SEZIONE III - Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Articolo 150
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
La disposizione, che costituisce la mera riproposizione, con i necessari adattamenti lessicali, dell’art. 51 della l. fall., fissa il fondamentale principio dell’intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta.
L’impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari è assoluta e, salvo sia diversamente disposto dalla legge, riguarda anche i crediti sorti in corso di procedura, dovendo la liquidazione svolgersi in modo ordinato ad opera del solo curatore e dovendo il suo ricavato essere distribuito in ossequio alla regola della par condicio creditorum.

Articolo 151
Concorso dei creditori
La disposizione conferma un altro dei principi cardine della liquidazione giudiziale, sancito nella legislazione vigente dall’art. 52 della l. fall., e cioè il principio secondo il quale tutte le pretese a contenuto patrimoniale, compresi i crediti prededucibili, da far valere sul ricavato della liquidazione debbono essere accertate secondo il rito della verifica del passivo.
La regola si applica anche ai creditori esonerati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, i quali, dunque, al fine di poter trattenere quanto ricavato debbono essere ammessi al passivo.

Articolo 152
Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili
La disposizione pone un’eccezione al divieto di agire singolarmente sui beni del debitore per i crediti assistiti da pegno o da privilegio speciale ai sensi degli articoli 2756 del codice civile (crediti per spese di conservazione e miglioramento di beni mobili con privilegio sugli stessi purché si trovino presso chi ha fatto la prestazione o la spesa) e 2761 del codice civile (crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario con privilegio rispettivamente sulle cose trasportate e ancora detenute per le spese di imposta anticipate, per le spese di esecuzione del mandato sulle cose del mandante detenute per l’esecuzione, per i crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale con privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito o del sequestro).
Il creditore ammesso al passivo può infatti essere autorizzato dal giudice delegato a procedere egli stesso alla vendita dei beni su cui insiste il privilegio, se la liquidazione a cura del creditore appare più vantaggiosa; in alternativa, il giudice delegato, in conformità al disposto dell’art. 53 della l. fall., può autorizzare il curatore a riprendere il bene, pagando il creditore o a procedere lui stesso alla vendita.
 
Articolo 153
Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo
La disposizione, in continuità con l’art. 54 della l. fall., disciplina le modalità con le quali i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio fanno valere i loro diritti sul ricavato della liquidazione prevedendo che gli stessi devono essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni vincolati per capitale, interessi e spese e che, se non sono in tal modo soddisfatti integralmente, concorrono per quanto ancora dovuto nelle ripartizioni dell’attivo con i creditori chirografari e sono agli stessi parificati.
Al fine di evitare che i creditori privilegiati possano essere pregiudicati dalla tardiva liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio nel caso in cui il ricavato della liquidazione degli stessi non sia sufficiente al pagamento del loro credito, è previsto il loro diritto a partecipare quali chirografari anche alle ripartizioni del prezzo ricavato dalla liquidazione di altri beni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia. Se al momento della ripartizione del prezzo dei beni vincolati il loro credito, computati in primo luogo gli interessi, trova integrale capienza, dalla somma loro assegnata deve essere detratto per la distribuzione agli altri creditori quanto ottenuto dalle ripartizioni anteriori. Se invece l’importo ricavato dalla liquidazione dei beni vincolati alla garanzia copre solo una parte del credito, i creditori privilegiati possono trattenere su quanto ottenuto dalle ripartizioni precedenti solo la percentuale che è stata definitivamente attribuita ai creditori chirografari, essendo a questi equiparati per la quota di credito che non ha trovato capienza.
Il terzo comma rende applicabile anche alla ripartizione nella liquidazione giudiziale le regole del codice civile circa l’estensione del privilegio anche agli interessi dettate dagli articoli 2749 (per i crediti assistiti da privilegio), 2788 (per i crediti assistiti da pegno) e 2855 (per i crediti assistiti da ipoteca) equiparando alla data del pignoramento quella di apertura della liquidazione giudiziale, ferma la previsione, per i crediti assistiti da privilegio generale, della cessazione del decorso degli interessi alla data di deposito del progetto di riparto in cui viene prevista la soddisfazione anche parziale del credito.
I commi successivi disciplinano l’estensione del privilegio che spetta al credito anche alle spese necessarie per la sua gestione nell’ambito della procedura e a quelle necessarie per la costituzione e manutenzione del privilegio. E quindi: per i crediti garantiti da ipoteca l’estensione della garanzia si estende anche alle spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell’ipoteca; per i crediti garantiti da pegno oppure dal privilegio spettante per le spese di conservazione e miglioramento (art. 2756 c.c.) o da quello che afferisce ai crediti del vettore, del mandatario, del depositario o del sequestratario (art. 2761 c.c.) la prelazione che assiste il credito si estende anche alle spese della costituzione, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio, nonché alle spese dell’individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

Articolo 154
Crediti pecuniari
La disposizione apporta modifiche solo lessicali alla regola posta dall’art. 53 del r.d. n.267 del 1942 della sospensione degli interessi sui crediti chirografari. La sospensione interviene con la dichiarazione di apertura della procedura e cessa con la chiusura della stessa, o eventualmente della fase di prosecuzione dei giudizi in corso. Poiché il corso degli interessi è solo sospeso, gli interessi maturati in corso di procedura potranno essere richiesti al debitore tornato in bonis.
Il secondo comma riafferma il principio della scadenza di tutti i crediti pecuniari alla data di apertura della procedura.
Il terzo comma disciplina la partecipazione al concorso dei crediti condizionali.

Articolo 155
Compensazione
La disposizione riafferma, per evidenti esigenza di equità, la possibilità di opporre in compensazione a un debito nei confronti del soggetto sopposto a liquidazione giudiziale un controcredito anche non scaduto prima dell’apertura.
La disposizione del comma 2, dettata dalla necessità di evitare operazioni in danno della massa consistenti nell’acquistare a prezzo vile di crediti verso il debitore assoggettato alla liquidazione privi di apprezzabili probabilità di soddisfacimento e quindi opporli in compensazione per l’intero valore nominale a debiti dell’acquirente nei confronti dello stesso soggetto, ha carattere parzialmente innovativo. Prevede infatti che la compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, prescindendo dalla circostanza, cui invece attribuisce rilevanza la norma vigente, che il credito sia o no scaduto prima dell’apertura. La ratio dell’originaria disposizione, che è quella di evitare condotte abusive e opportunistiche a danno della massa, ricorre infatti nella stessa misura sia in caso di acquisto di crediti non scaduti che nell’ipotesi di cessioni successive all’apertura della liquidazione di crediti scaduti.

Articolo 156
Crediti infruttiferi
L’articolo ribadisce la regola stabilita dall’art. 57 della l. fall. per i crediti infruttiferi con scadenza successiva alla data di apertura della liquidazione ed è volto ad evitare un’ingiustificata locupletazione del creditore nel caso in cui il suo credito venga soddisfatto in tutto o in parte prima della scadenza dell’obbligazione.
Si prevede infatti che il credito venga ammesso al passivo per l’intero, ma che ad ogni singola ripartizione l’importo spettante venga diminuito degli interessi composti calcolati in ragione del saggio di cui all’art. 1284 del codice civile per il tempo corrispondente all’anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del credito.

Articolo 157
Obbligazioni ed altri titoli di debito
La disposizione disciplina un’altra particolare categoria di crediti (le obbligazioni ed altri titoli di debito) che sono ammessi al passivo per il valore nominale, detratti eventuali rimborsi ottenuti prima dell’apertura della procedura. Nel caso in cui sia prevista l’attribuzione di un premio da estrarre a sorte, l’estrazione non ha luogo ma il premio viene attribuito pro quota a tutti gli aventi diritto. Si tratta di un mero adeguamento lessicale dell’art. 58 della l. fall..

Articolo 158
Crediti non pecuniari
I crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione in denaro da determinarsi in base a determinati parametri e quelli aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro sono ammessi al passivo sulla base dei parametri di riferimento valorizzati alla data di apertura della liquidazione giudiziale, secondo quanto già previsto dall’art. 59 della l. fall..

Articolo 159
Rendita perpetua e rendita vitalizia
L’attuazione del principio in base al quale tutti i crediti si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale impone una disciplina specifica anche per la rendita.
In continuità con l’art. 60 r.d. n.267 del 1942, se si tratta di rendita perpetua l’ammissione viene effettuata al valore di riscatto come calcolato in base all’art. 1866 del codice civile.
Per la rendita vitalizia l’ammissione viene effettuata per una somma equivalente al valore capitale al momento dell’apertura della procedura.

Articolo 160
Creditore di più coobbligati solidali
Gli artt. 160, 161 e 162 attengono alla disciplina dell’ammissione e del soddisfacimento del credito nei confronti di più coobbligati in solido in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più di questi. Non vi è alcuna sostanziale novità rispetto agli articoli 61, 62 e 63 della vigente l. fall., come già interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
La prima disposizione prevede il diritto del creditore di più coobbligati in solido di essere ammessi al passivo per l’intero valore del credito (capitale e accessori) nella liquidazione giudiziale di ciascuno dei debitori fino all’integrale soddisfacimento, essendo ciascuno di questi debitore per l’intero.
Al fine di evitare che il regresso esercitato da un condebitore nei confronti di un altro comporti, oltre alla duplicazione della pretesa, una diminuzione delle possibilità di soddisfacimento del creditore, la relativa domanda può essere proposta solo dopo l’integrale soddisfacimento di quest’ultimo.

Articolo 161
Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto
La seconda disposizione disciplina il diritto di insinuazione al passivo del creditore nella procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio di un debitore nel caso in cui prima dell’apertura della stessa sia intervenuto un pagamento parziale da parte di altro condebitore o del fideiussore: in tal caso, egli si insinuerà solo per la parte di credito non riscossa.
E’ previso altresì che il coobbligato che ha conseguentemente diritto di regresso verso il debitore sottoposto a liquidazione possa esercitarlo per la somma pagata, ma il comune creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante a colui che ha esercitato il regresso fino alla concorrenza di quanto dovutogli.
Se il comune creditore non risulta integralmente soddisfatto, resta impregiudicato il suo diritto nei confronti del coobbligato.

Articolo 162
Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia
La terza norma disciplina il rapporto tra il diritto del coobbligato e del fideiussore di debitore nei cui confronti è stata aperta la liquidazione e che sia titolare di diritto di ipoteca o di pegno sui beni del medesimo a garanzia del diritto di regresso e quello del comune creditore.
In tale ipotesi si prevede che il coobbligato o il fideiussore escussi possano concorrere nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale hanno la garanzia, ma che il ricavato della vendita dei beni ipotecati o dati in pegno spettino al comune creditore in deduzione della somma eventualmente ancora dovuta.

SEZIONE IV - Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Articolo 163
Atti a titolo gratuito
Le disposizioni della sezione IV danno attuazione al principio della par condicio creditorum.
E’ in ossequio a tale principio che il patrimonio del debitore deve essere ricostruito qual era nell’imminenza dell’apertura della procedura, in modo da evitare che qualche creditore si avvantaggi in danno degli altri evitando di subire una falcidia del proprio credito diversa da quella subita da altri creditori nella stessa posizione giuridica.
Lo strumento giuridico per addivenire alla ricostituzione del patrimonio da liquidare si conferma essere quello dell’inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti che ne hanno modificato in peius la consistenza o la qualità rendendo disponibili alla liquidazione le utilità fuoruscite dal patrimonio stesso.
In questo ambito, una rilevante novità è data dall’individuazione della data da cui calcolare a ritroso il cosiddetto periodo sospetto che viene stabilita, come previsto dall’art.7, comma 4, lettera b) della legge delega, in quella in cui è stata presentata la domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale, e ciò al fine di evitare che il tempo decorrente tra il deposito e l’apertura non vada in danno dei creditori rendendo irrevocabili gli atti maggiormente risalenti.
Si pone invece in una linea di continuità con l’art. 64 della l. fall. l’art. 163 che sancisce l’inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Non è previsto il presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario dell’atto dal momento che non si ritiene necessario tutelare la buona fede in una situazione in cui il danno per il soggetto che subisce la perdita è pari al beneficio che ha gratuitamente ottenuto.
Al fine di accelerare la procedura e di contenerne i costi, è previsto che l’inefficacia si verifichi di diritto con la trascrizione della sentenza che apre la liquidazione, con la possibilità per chiunque vi abbia interesse di opporsi mediante reclamo avanti al giudice delegato.

Articolo 164
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati
La disposizione prevede l’inefficacia di pagamenti effettuati anticipatamente rispetto alla scadenza, se questa cade nel giorno dell’apertura della liquidazione o posteriormente e quindi in una data che, se rispettata, avrebbe comunque reso inefficace il pagamento.
L’inefficacia colpisce i pagamenti effettuati dopo il deposito della domanda in esito alla quale è stata aperta la liquidazione o nei due anni anteriori.
Sono altresì inefficaci i pagamenti i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore, nelle condizioni previste dall’articolo 2467, secondo comma, codice civile.

Articolo 165
Azione revocatoria ordinaria
Con la disposizione in esame si conferma la legittimazione del curatore ad esercitare anche l’azione di revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile.
E’ prevista la competenza esclusiva del tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale sia che l’azione sia diretta nei confronti del contraente immediato sia, se proponibile, che si rivolta nei confronti degli aventi causa del medesimo.

Articolo 166
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
La disposizione si sostituisce all’art. 67 della vigente l. fall..
Al primo comma sono indicati gli atti revocabili senza che il curatore debba provare la conoscenza in capo alla controparte dello stato di insolvenza in cui versava il debitore; la presunzione (iuris tantum) di conoscenza è giustificata dalla circostanza, comune a tali atti, di essere normalmente estranei, in quanto dannosi, alla condotta dell’imprenditore in grado di gestire l’impresa senza condizionamenti derivanti dalla sua situazione economico finanziaria.
Si tratta:
-degli atti in cui vi è una rilevante sproporzione (oltre un quarto), in danno del debitore, tra prestazione e controprestazione, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore;
-degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti e esigibili effettuati con mezzi anomali e cioè non con denaro o altri mezzi abitualmente utilizzati nelle transazioni commerciali, compiuti nello stesso lasso di tempo;
-dei pegni, delle anticresi, delle ipoteche volontarie costituiti nello stesso periodo a garanzia di debiti preesistenti non scaduti e quindi evidentemente in esito a sopravvenuta valutazione negativa sulla solvibilità;
-dei pegni, delle anticresi, e delle ipoteche volontarie e giudiziali costituite dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti, ove la minore estensione del periodo rilevante si giustifica con la considerazione che l’atto di acquisizione della garanzia trova la sua giustificazione nello specifico inadempimento.
Nel secondo comma sono elencati gli atti conformi alla normale prassi commerciale e quindi di per sé non indicativi di approfittamento della minorata forza contrattuale del debitore, che sono revocabili solo se compiuti nella consapevolezza (da dimostrarsi da parte del curatore) dello stato di insolvenza in cui si trovava il debitore: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.
Il terzo comma conferma la previsione di cause di esenzione dalla revocabilità di atti che diversamente rientrerebbero nelle fattispecie sopra elencate.
La norma ripropone le cause di esenzione già previste dall’art. 67 della l. fall.
Con riferimento agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di piani attestati di risanamento, poiché il beneficio si giustifica solo in presenza di una seria iniziativa l’esenzione è previsto che esso non si applichi in presenza di atti che evidenziano dolo o colpa grave o di situazione che renda improbabile la riuscita del piano. Per tali atti, come per quelli compiuti in esecuzione del concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione omologati, è stato previsto espressamente che l’esenzione opera anche con riferimento alla revocatoria ordinaria, così risolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Si tratta di disposizioni dirette ad incentivare il ricorso a tali strumenti di regolazione della crisi, garantendo stabilità agli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza in caso di non impossibile esito negativo della procedura.
L’ultimo comma ribadisce l’inapplicabilità della disciplina della revocatoria contenuta nell’articolo in esame all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario e la salvezza delle disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 167
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La disposizione corrisponde all’attuale 67-bis della l. fall. e prevede la revocabilità di atti che non incidono direttamente sul patrimonio della società assoggettata alla liquidazione giudiziale, ma su quello, separato, destinato ad uno specifico affare, allorquando il loro compimento sia comunque pregiudizievole per la società.

Articolo 168
Pagamento di cambiale scaduta
La disposizione corrisponde all’attuale art. 68 l. fall. e pone un’eccezione alla regola della revocabilità del pagamento ottenuto dal creditore nel caso in cui quest’ultimo abbia dovuto accettarlo pena la perdita dell’azione cambiaria di regresso (art. 80 legge cambiaria). In tale caso la revocatoria per la somma riscossa può essere indirizzata verso l’ultimo obbligato in via di regresso per il quale il curatore è in grado di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell’obbligato principale quando ha tratto o girato la cambiale.

Articolo 169
Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto
In considerazione del particolare rapporto di familiarità che lega i coniugi, ovvero le parti di un’unione civile tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto, e quindi della presumibile approfondita conoscenza che gli stessi hanno degli affari del debitore, la consapevolezza dello stato di insolvenza viene presunta, salvo la prova contraria, per tutti gli atti previsti dall’art. 166, compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava un’impresa e per quelli a titolo gratuito compiuti anche oltre due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita la liquidazione ma nel tempo di esercizio dell’impresa.

Articolo 170
Limiti temporali delle azioni revocatorie e d’inefficacia
Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell’atto per l’esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore.

Articolo 171
Effetti della revocazione
La disposizione disciplina al primo comma la legittimazione passiva all’azione revocatoria nell’ipotesi in cui il pagamento al debitore venga effettuato tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 ( si tratta delle società fiduciarie e di revisione e cioè “quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”), prevedendo che questa spetti a colui che è il destinatario della prestazione e che nei suoi confronti si verifichino anche gli effetti sostanziali.
Il secondo comma disciplina il diritto spettante a chi, per effetto della revoca, ha dovuto restituire quanto ricevuto dal debitore prevedendo che venga ammesso al passivo per l’eventuale credito originario.
Il terzo comma conferma la disciplina già introdotta al fine di evitare che atti estintivi derivanti da posizioni passive di conto corrente bancario o comunque da rapporti continuativi o reiterati poi seguiti da nuovi incrementi del debito comportino la revoca di somme nel complesso non corrispondenti all’effettiva diminuzione del debito al momento dell’apertura della procedura disponendo che l’ammontare che il terzo deve restituire per effetto della revoca sia pari alla differenza tra l’ammontare massimo del suo credito nel periodo in cui ha avuto conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo dello stesso all’epoca di apertura del concorso.
Gli effetti sono prodotti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui il quale restituisce quanto ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione.

SEZIONE V - Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Articolo 172
Rapporti pendenti
La disposizione si pone in una linea di continuità con l’art. 72 del r.d. n.267 del 1942 e disciplina i contratti che alla data di apertura della liquidazione giudiziale risultino ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, prevedendo come regola generale, e quindi salvo che sia diversamente disposto in questa stessa sezione, che essi restino sospesi. Tale effetto permane fino a quando il curatore, eventualmente messo in mora dall’altro contraente che può fargli assegnare dal giudice un termine non superiore a sessanta giorni per decidere, dichiari di sciogliersi dal contratto (effetto che comunque si verifica se il curatore non si pronuncia nel termine assegnato) oppure, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, di subentrare; in caso di subentro il curatore assume dalla data della dichiarazione tutti gli obblighi contrattuali; lo scioglimento non è ammesso nei contratti ad effetti reali se è già avvenuto il trasferimento del diritto.
La prosecuzione nel contratto comporta la prededucibilità dei soli crediti maturati in corso di procedura, e ciò in ossequio alla prescrizione del legislatore delegante di limitare le ipotesi di prededuzione, al fine di salvaguardare il più possibile le aspettative di soddisfacimento dei creditori.
Trattandosi di esercizio da parte del curatore di una facoltà riconosciuta dalla legge, se il contratto viene sciolto, l’altro contraente non ha alcun diritto al risarcimento del danno, ma può insinuarsi per il solo credito conseguente al mancato adempimento.
Le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più dei contraenti sono inefficaci.
Come già previsto dalle norme vigenti, se prima dell’apertura della liquidazione è già stata promossa l’azione di risoluzione, e nei casi previsti è stata debitamente trascritta, essa spiega i suoi effetti anche nei confronti del curatore. Tuttavia se il contraente intende ottenere non solo la pronuncia di risoluzione per inadempimento ma anche la restituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimento del danno la domanda deve essere proposta secondo le disposizioni sull’accertamento del passivo. Poiché il giudice delegato, nel corso dell’accertamento del passivo deve poter conoscere con pienezza dei suoi poteri della domanda di ammissione, verificandone la fondatezza sia in rapporto al petitum che alla causa petendi, ne consegue che la controparte in bonis avrà interesse a coltivare l’azione di risoluzione introdotta prima dell’apertura della liquidazione giudiziale solo in presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto, diverso da quello all’accoglimento della domanda restitutoria o di ammissione al passivo del credito.  
L’ultimo comma fa salve le disposizioni speciali in materia di contratti pubblici. Si tratta di precisazione necessaria, in presenza della speciale disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici in materia di prosecuzione dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, a fronte di molteplici e multiformi rapporti negoziali (non sussumibili unicamente nel modello dell’appalto, disciplinato dall’art. 186) che possono vedere l’aggiudicatario privato sottoposto ad una procedura concorsuale.

Articolo 173
Contratti preliminari
Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche se il promissario acquirente abbia proposto prima dell’apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica (art. 2932 codice civile), ma se la domanda è stata trascritta e viene successivamente accolta lo scioglimento, per effetto della retrodatazione degli effetti della sentenza alla data di proposizione della domanda, non è opponibile al promissario acquirente. La disposizione interviene così a portare chiarezza su una questione largamente dibattuta in giurisprudenza, anche successivamente alla pronuncia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.18131/2015. La soluzione adottata coniuga il rispetto dei principi in materia di trascrizione delle domande giudiziali e del relativo effetto prenotativo, con la salvaguardia delle ragioni della massa, nel caso in cui la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non sia accolta.  
Nel caso in cui il contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile, sia oggetto di scioglimento il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito al passivo, escluso il risarcimento del danno, con il privilegio di cui all’art. 2775-bis del codice civile che grava sull’immobile oggetto del contratto, se gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi, nei termini previsti, di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis.
Al fine di tutelare il contraente che persegue il soddisfacimento del primario bisogno abitativo o l’esercizio di attività produttiva, ritenuta di prevalente interesse, è previsto che non possa essere sciolto il contratto preliminare di vendita regolarmente trascritto se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre a condizione che gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi nei termini previsti di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis.
Condizione ulteriore perché lo scioglimento non possa verificarsi è, diversamente da quanto previsto dalla l. fall., che il promissario acquirente chieda l’esecuzione del preliminare con le forme e nei termini previsti per l’accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.
Al fine di non gravare la massa di oneri derivanti dalla non coincidenza dello stato dell’immobile rispetto a quanto contrattualmente previsto il bene è trasferito nello stato in cui si trova.
La norma, inoltre, in attuazione della delega (art. 7, comma 2, lettera d), allo scopo di tutelare l’interesse del promissario acquirente ad acquistare un bene libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e di dirimere i contrasti giurisprudenziali in ordine alla natura –coattiva o meno- della vendita effettuata dal curatore in adempimento del contratto preliminare- prevede che il giudice delegato, venduto l’immobile e riscosso interamente il prezzo, ordini con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Tuttavia, allo scopo di bilanciare l’esigenza di tutela del promissario acquirente con la salvaguardia dell’interesse dei creditori che, secondo l’orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3310/2017), potrebbero perdere le garanzie del credito, senza ottenere l’adempimento (così nel caso, non infrequente, in cui il promissario acquirente abbia pagato la maggior parte del prezzo prima dell’apertura della procedura e ciò malgrado il curatore non abbia rinvenuto, nel patrimonio del debitore, risorse sufficienti al pagamento del creditore ipotecario), è previsto che gli acconti che il promissario acquirente dimostri di aver pagato prima dell’apertura della liquidazione giudiziale siano opponibili alla massa in misura pari alla metà dell’importo, sì da garantire comunque, ai creditori, l’acquisizione alla massa di almeno la residua metà del prezzo.

Articolo 174
Contratti relativi a immobili da costruire
La norma corrisponde all’attuale art. 72-bis LF e disciplina i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 122/2005, per il caso in cui l’acquirente abbia escusso la fideiussione al cui rilascio è obbligato il costruttore a garanzia dell’eventuale obbligo di restituzione di importi corrisposti dal medesimo, prevedendo che detti contratti si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al curatore, e che in ogni caso la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Articolo 175
Contratti di carattere personale
Per i contratti di carattere personale, e quindi quelli nei quali la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata un motivo determinante, è logico ritenere che non possano sic et simpliciter proseguire se alla persona sottoposta alla liquidazione si sostituisce il curatore:  si prevede dunque lo scioglimento automatico per effetto della apertura della liquidazione giudiziale  a meno che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell’altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

Articolo 176
Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La norma corrisponde all’art. 76 ter l. fall. e disciplina gli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale della società che ha istituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare sul contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione delle finalità dell’affare stesso (art. 2447 bis co. 1 c.c.), prevedendo che detta apertura di per sé non costituisce causa di scioglimento del contratto ma solo se lo stato di liquidazione giudiziale in cui si trova la società è ostativo alla continuazione o realizzazione dell’operazione.
Se l’impedimento non sussiste il curatore, sentito il comitato dei creditori, può decidere di subentrare alla società assumendo gli obblighi relativi.
In caso di mancato subentro, la norma tutela le aspettative del finanziatore, il quale può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori (che esprime ancora un parere obbligatorio ma non vincolante),  a realizzare o continuare l’operazione in proprio o con affidamento a terzi, con facoltà di trattenere i proventi dell’affare in pagamento del proprio credito, anche nel caso, quindi, che non ne fosse ab origine prevista contrattualmente tale destinazione, e di insinuarsi al passivo in via chirografaria per l’eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, e cioè quando il curatore subentra nel contratto di finanziamento o quando il finanziatore ottiene di realizzare o continuare l’operazione, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile e quindi il principio della separatezza dei proventi dell’affare e della loro destinazione al pagamento del finanziatore con esclusione dell’ammissibilità di azioni da parte dei creditori sociali.
Se non si verifica alcuna delle ipotesi sopra descritte cessano le limitazioni alle azioni esecutive sui beni strumentali alla realizzazione dell’affare.

Articolo 177
Locazione finanziaria
La norma disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria, confermando il diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene con obbligo di versamento alla curatela della differenza tra la somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene a valori di mercato (se maggiore) e il credito residuo calcolando, in quest’ultimo, la sola parte afferente al capitale, con le modalità indicate per il concordato preventivo, per evidenti ragioni di uniformità della disciplina; le somme già riscosse prima dell’apertura della liquidazione sono revocabili se non sussiste la causa di esenzione prevista per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo se il credito (comprensivo di interessi) vantato alla data di apertura della procedura è maggiore di quanto ricavabile dalla nuova allocazione, secondo la stima che verrà disposta dal giudice delegato in vista dell’accertamento del passivo, con un effetto di semplificazione del meccanismo di accertamento del passivo per i crediti del concedente nel caso non vi sia subentro nel contratto, come prospettato in una delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera.
Al fine di non pregiudicare l’attività dell’utilizzatore, se soggetta alla liquidazione giudiziale è la società autorizzata alla concessione di finanziamenti in forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue e l’utilizzatore conserva diritti e obblighi contrattuali.

Articolo 178
Vendita con riserva di proprietà
La disciplina della vendita con riserva di proprietà ricalca quella attuale e prevede che, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore della liquidazione giudiziale del compratore, può subentrare nel contratto, con l’autorizzazione del comitato dei creditori; a tutela del venditore, in caso di sua istanza il curatore deve prestare cauzione ma può pagare anche immediatamente il prezzo con lo sconto dell’interesse legale.
Se il curatore si scioglie dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito di restituzione delle rate pagate.
Nessuna influenza sul contratto ha invece l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore.

Articolo 179
Contratti ad esecuzione continuata o periodica
La disciplina relativa al subentro da parte del curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, è innovativa poiché prevede, al fine di limitare le ipotesi di prededuzione, che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente solo le consegne avvenute e i servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, mentre per le consegne avvenute e i servizi erogati in precedenza, l’altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura in base alla disciplina dei crediti concorsuali.

Articolo 180
Restituzione di cose non pagate
La norma disciplina in modo conforme a quanto previsto dall’art. 75 della l. fall. l’ipotesi in cui la cosa mobile non ancora pagata dalla parte nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sia stata alla stessa già spedita prima dell’apertura ma non sia ancora giunta al luogo di destinazione né altri abbia acquistato sulla stessa diritti, prevedendo che il venditore possa riprenderne il possesso assumendosi le spese e restituendo gli acconti ricevuti al fine di evitare che la fase esecutiva del contratto si perfezioni in corso di procedura ma il venditore riceva il pagamento solo in moneta concorsuale; è tuttavia facoltà del venditore optare per dar corso ugualmente al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, così come è facoltà del curatore pretendere la consegna della cosa pagandone integralmente il prezzo.

Articolo 181
Contratto di borsa a termine
La norma corrisponde all’art. 181 l. fall., prevedendo che il contratto di borsa a termine si scioglie dalla data dell’apertura della procedura di liquidazione giudiziale se scade dopo l’apertura di questa, e regolando le conseguenze dello scioglimento.

Articolo 182
Associazione in partecipazione
La norma corrisponde all’art. 182 della l. fall. e prevede che il contratto di associazione in partecipazione si scioglie ex lege per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell’associante; l’associato può far valere nel passivo il credito per la restituzione del valore di quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalla perdite a suo carico, mentre è tenuto a versare la differenza tra il valore delle perdite e quello dei conferimenti al curatore che può anche chiedere al giudice l’emissione del decreto come previsto per i versamenti ancora dovuti dei soci a responsabilità limitata.

Articolo 183
Conto corrente, mandato, commissione
Conforme all’attuale disciplina è quella prevista per contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione che si sciolgono di diritto per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, nonché del contratto di mandato che si scioglie per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.
Conforme è anche l’attribuzione della prededuzione al credito del mandatario per l’attività svolta dopo l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandante se il curatore subentra nel contratto.

Articolo 184
Contratto di affitto di azienda
La nuova disciplina del contratto di affitto di azienda in caso di apertura della liquidazione giudiziale è parzialmente diversa da quella vigente, in quanto diversifica le conseguenze a seconda che alla procedura sia sottoposto il locatore o il conduttore concedente o l’affittuario.
Nel primo caso è previsto che il rapporto prosegua, ma il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato e può essere insinuato al passivo come credito concorsuale e quindi non in prededuzione.
Anche nel secondo caso il rapporto prosegue, ma il curatore può recedere, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, senza limiti di tempo, corrispondendo al concedente un equo indennizzo, da liquidarsi dal giudice delegato in caso di mancato accordo, e da insinuarsi al passivo come credito concorsuale.
In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applica la disciplina prevista in relazione alla cessazione dell’esercizio provvisorio, che prevede che la retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile e che ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di questa sezione.

Articolo 185
Contratto di locazione di immobili
Anche per il contratto di locazione di immobili, come però già prevedeva l’art. 80 della l. fall., la disciplina è diversificata al fine di tutelare l’interesse del conduttore all’utilizzo del bene, che può essere destinato ad abitazione ma anche all’esercizio dell’impresa.
Nell’ipotesi di liquidazione aperta nei confronti del locatore, il contratto non si scioglie e il curatore subentra nel medesimo. Tuttavia, al fine di non impedire una proficua liquidazione, se la durata residua del contratto è superiore a quattro anni il curatore, entro un anno dall’apertura della procedura può, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto con effetto una volta decorsi quattro anni dall’apertura della liquidazione giudiziale; compete all’altro contraente un indennizzo che, in caso di mancato accordo, è liquidato dal giudice delegato e insinuato al passivo quale credito concorsuale e quindi, anche in questo caso, con esclusione della prededuzione.
Se invece la liquidazione giudiziale è aperta nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa l’autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto; il diritto all’indennizzo e il suo regime concorsuale è disciplinato come sopra.

Articolo 186
Contratto di appalto
La disposizione corrisponde all’art. 81 LF, prevedendo, come conseguenza automatica dell’apertura della liquidazione giudiziale a carico di un contraente, lo scioglimento del contratto, stante il rischio concreto di inadempimento, in relazione all’esecuzione dell’opera o del servizio oppure al pagamento del corrispettivo, che grava sulla parte in bonis.
E’ tuttavia possibile che il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall’apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie
Tuttavia, se la liquidazione giudiziale viene aperta nei confronti dell’appaltatore e la qualità soggettiva del medesimo è stata un motivo determinante del contratto il curatore può subentrare nel contratto solo se l’altra parte lo consente.

Articolo 187
Contratto di assicurazione
La norma conferma l’applicabilità al contratto di assicurazione della disciplina generale sui rapporti giuridici pendenti, ma fa salvo il diritto di recesso dell’assicuratore nel caso in cui la prosecuzione del contratto comporti un aggravamento del rischio (art. 1898 codice civile).
In ossequio al principio di limitazione delle ipotesi di prededuzione, solo i crediti per premi maturati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale godono di tale qualifica.

Articolo 188
Contratto di edizione
La norma corrisponde all’art. 83 della vigente l. fall., escludendo dal regime ordinario sui rapporti giuridici pendenti dei contratti di edizione, nell’ipotesi in cui alla liquidazione giudiziale sia assoggettato l’editore, rinviando alla legislazione speciale.

Articolo 189
Rapporti di lavoro subordinato
La disposizione attua l’articolo 7, comma 7, della legge delega ed è volta ad assicurare l’applicazione, in occasione delle decisioni del curatore al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale, dei principi di fondo dell’ordinamento lavoristico. La legge delega richiede infatti che la normativa, in ambito di liquidazione giudiziale, sia “coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento” (art. 7, comma 7).
I principi indicati sono anche espressi dall’art. 24 della Carta Sociale Europea (richiamato anche dall’art. 2, lett. p, della legge delega) oltre che dall’art. 30 della c.d. Carta di Nizza.
Muovendo dall’ormai condiviso principio secondo cui la liquidazione giudiziale, nei casi diversi dall’esercizio dell’impresa da parte del curatore, comporta la sospensione dei rapporti di lavoro in attesa delle decisioni del curatore, le regole generali di recesso sono state mantenute con una semplificazione per la procedura di licenziamento collettivo, tenuto conto che in molti casi la necessità di dismettere il personale dovrebbe essere pressoché scontata per il venire meno dell’azienda.
Al recesso da parte del curatore, che deve essere comunicato per iscritto, consegue, come negli altri casi di scioglimento del rapporto, il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ammessa al passivo come credito anteriore all’apertura della liquidazione.
La disciplina si applica anche a rapporti diversi da quello a tempo indeterminato.
Per rendere la procedura celere e a definizione certa si è anche previsto che, se entro quattro mesi il curatore non abbia comunicato il subentro nei rapporti di lavoro, essi si intendono risolti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Al tempo stesso, per incentivare la salvaguardia dei livelli occupazionali, è previsto che, nei casi in cui sia ipotizzabile la ripresa dell’attività o il trasferimento a terzi dell’azienda, il giudice delegato, anche su istanza di singoli lavoratori, può accordare una proroga del medesimo termine. Se l’istanza proviene dai singoli lavoratori la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non proceda al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga e che, per tutto il periodo, è rimasto a disposizione del curatore (nella prospettiva di una possibile ripresa dell’attività), è riconosciuta un’indennità che è ammessa al passivo come credito prededucibile.
Nulla si è precisato rispetto ai recessi successivi al subentro del curatore nei contratti di lavoro, essendo evidente in tal caso la necessità di applicare il regime ordinario dei licenziamenti. Analogamente non si sono regolate le conseguenze di tali recessi che risultassero illegittimi, rimesse alla disciplina ordinaria.
Il comma 5 disciplina le eventuali dimissioni del lavoratore trascorsi quattro mesi dall’apertura della liquidazione giudiziale, al recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Il comma 6 richiama le prescrizioni dell’art. 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, indicando talune deroghe all’art. 4 commi da 2 a 8, di natura non sostanziale, rese necessarie per adeguare le disposizioni alla peculiare fattispecie di licenziamento conseguente ad una liquidazione giudiziale dell’impresa.
Ulteriori disposizioni disciplinano l’indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto e il c.d. contributo Naspi, che, ai fini dell’ammissione al passivo, sono considerati come crediti anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale.
Naturalmente, durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente.

Articolo 190
Trattamento NASpI
La disposizione chiarisce che la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189 costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano tutti i requisiti ai quali il decreto legislativo n. 22 del 2015 subordina detto trattamento. Si è inteso, in questo modo, tener conto del suggerimento dell’11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, di confermare che il d. lgs. n.22/2015 si applica nella sua interezza, anche per ciò che concerne i requisiti generali per l’accesso alle prestazioni.
 
Articolo 191
Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro
Al trasferimento di azienda nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d’azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l’articolo 11 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia. Con l’espresso rinvio alla disciplina lavoristica si è inteso dare attuazione al principio enunciato dalla legge delega, che impone di “armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento ...... nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea”.

Articolo 192
Clausola arbitrale
E’ riprodotta senza variazioni la disposizione contenuta nell’art. 83-bis della vigente l. fall..  

CAPO II - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 193
Sigilli
L’articolo in esame disciplina l’apposizione dei sigilli prevedendo che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede alla ricognizione sommaria dei beni, nonché all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile. La disposizione precisa che a tale incombente il curatore procede solo “se necessario” ed in quanto non sia possibile procedere direttamente alla redazione dell’inventario.
Nel resto, la disposizione ricalca il testo introdotto con la riforma del 2006, salva la precisazione che se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.
Si è dunque sostituito il potere di autorizzazione del giudice delegato all’originario potere di designazione dei delegati o coadiutori.

Articolo 194
Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione
La disposizione in esame disciplina la consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione, la loro conservazione e la facoltà per ogni interessato, se autorizzato dal curatore e a sue spese, di esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, anche se custoditi nella cancelleria del tribunale o altrove, ed estrarne copia.

 Articolo 195
Inventario
L’articolo in esame corrisponde all’art. 87 della l. fall. e disciplina la redazione dell’inventario, la nomina dello stimatore e le dichiarazioni che il debitore o i rappresentanti della società debitrice debbono rendere in ordine alle altre attività da comprendere nell’inventario: rispetto alla disciplina previgente, è stata eliminata la necessità di assistenza del cancelliere, allo scopo di rendere le operazioni più snelle, valorizzando la qualità di pubblico ufficiale del curatore.

Articolo 196
Inventario di altri beni
L’articolo in esame, al primo comma, riproduce il testo del previgente art. 87-bis l. fall., sostituito al consenso del curatore e del comitato dei creditori il parere espresso da tali organi, in quanto il giudice delegato, nel disporre la restituzione dei beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili, esercita – come nel richiamato art. 210 di cui si esplicita la deroga – un potere giurisdizionale che non può essere subordinato all’approvazione da parte di altri organi.
E’ stato invece eliminato l’originario secondo comma perché superfluo (i beni restituiti non vanno inventariati e di essi resta traccia nel provvedimento del giudice delegato).
Infine, la disposizione ribadisce che sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore; è stata eliminata la previsione che tali beni non sono presi in consegna dal curatore e che, invece, è stata riprodotta nell’articolo 200.

Articolo 197
Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore
L’articolo in esame disciplina la presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore in modo sostanzialmente analogo all’articolo 88 l. fall. vigente.

Articolo 198
Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio
L’articolo in esame disciplina la formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e la redazione del bilancio dell’ultimo esercizio senza sostanziali modifiche rispetto all’art. 89 l.f..

Articolo 199
Fascicolo della procedura
L’articolo disciplina la formazione del fascicolo della procedura, prevedendo che con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.
Il secondo comma disciplina la facoltà per i componenti del comitato dei creditori e il debitore di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretazione, mentre il terzo comma prevede che il giudice delegato, sentito il curatore, può autorizzare ogni altro interessato a prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, di specifici atti o provvedimenti.
L’ultimo comma prevede che i creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Capo III - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 200
Avviso ai creditori e agli altri interessati
L’articolo 200 disciplina, analogamente a quanto attualmente previsto dall’art. 92 l.fall., il contenuto dell’avviso ai creditori e agli altri interessati, prevedendo che il  curatore comunichi senza indugio a coloro che risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, ovvero, in caso di impossibilità, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario.
L’individuazione dei creditori e degli altri interessati è effettuata dal creditore sulla base della documentazione in suo possesso e sulla scorta delle informazioni da lui acquisite.
E’ riproposta la disposizione dell’art. 92, secondo comma, l.fall. per cui, se il creditore ha sede o risiede all’estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Articolo 201
Domanda di ammissione al passivo
La disposizione illustrata disciplina tempi e modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo riproponendo sostanzialmente il contenuto dell’articolo 93 della vigente l. fall..
Nella formulazione del comma 1 viene aggiunta una previsione con la quale è data attuazione allo specifico criterio di delega concernente il sistema dell’accertamento del passivo per cui devono essere chiarite le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore d’ipoteca (articolo 7, comma 8, lettera a), della legge di delega n. 155 del 2017). A tal fine è previsto l’obbligo (da parte del creditore di soggetto diverso da quello nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale) della presentazione della domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura e ipotecati a garanzia di debiti altrui. E’ conseguentemente integrato il contenuto del ricorso (comma 3, lettera b) nella parte in cui si impone al soggetto che propone la domanda di partecipazione al riparto di determinare l’ammontare del credito per cui intende partecipare.  
E’ dunque stabilito, circa le modalità di presentazione della domanda di ammissione, che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma dell’articolo, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 205, insieme ai documenti. Si ribadisce, come nell’attuale legge fallimentare, che l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.
E’ previsto che il ricorso debba contenere, oltre all'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore (come attualmente previsto), anche il numero di codice fiscale e le coordinate bancarie dell’istante (ovvero, in mancanza, la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall’accredito in conto corrente bancario stabilita dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 230, comma 1), nonché (in linea con l’attuale legge fallimentare) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; la concisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.
L’aggiunta, nel contenuto del ricorso, dell’indicazione del codice fiscale delle coordinate bancarie dell’istante è prevista in attuazione dei criteri di maggiore rapidità snellezza e concentrazione dell’accertamento del passivo espressi dall’articolo 7, comma 8, della legge di delegazione.  
E’ disciplinata, come attualmente nella legge fallimentare, la conseguenza dell’omissione o incertezza dei requisiti del ricorso ovvero dell’indicazione del domicilio digitale.
La disposizione illustrata prevede, come già attualmente, la possibilità che, con la domanda di restituzione o rivendica il terzo possa chiedere la sospensione della liquidazione di quanto reclamato.
In attuazione del principio generale di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017 (superamento dei contrasti interpretativi) è stabilito che il procedimento introdotto con la domanda di ammissione al passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge n. 742 del 1969.

Articolo 202
Effetti della domanda
L’articolo illustrato disciplina gli effetti della domanda di ammissione al passivo, equiparandoli, come nell’attuale regime, agli effetti della domanda giudiziale, e prevedendone la persistenza fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell'articolo 234, proseguono dopo il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale.

Articolo 203
Progetto di stato passivo e udienza di discussione
L’articolo 203 reca, come l’attuale articolo 95 l.fall., la disciplina riguardante il progetto di stato passivo redatto dal curatore e l’udienza di discussione.
Nella disposizione illustrata la disciplina dell'accertamento del passivo conserva la prima fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore, il quale, previo esame delle domande di ammissione, predispone un completo progetto di stato passivo, con elenchi separati dei creditori e dei titolari di altri diritti immobiliari e mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni.
In tale fase, è previsto, come nell’attuale disciplina, che il curatore può eccepire direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato, nonché l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione.
La norma prevede, analogamente alla disciplina vigente, che il progetto sia depositato in cancelleria almeno quindici giorni prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo e comunicato ai creditori e ai titolari di diritti sui beni del debitore, i quali possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.
La disposizione illustrata prosegue ricalcando le regole attualmente in vigore con gli adattamenti necessitati dalle modifiche del testo.
Quindi, all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. Il debitore può chiedere di essere sentito.
E’ previsto che delle operazioni si redige processo verbale.

Articolo 204
Formazione ed esecutività dello stato passivo
La disposizione illustrata prevede, in modo del tutto analogo all’attuale articolo 96 l.fall., la disciplina della formazione ed esecutività dello stato passivo stabilendo che il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta.
E’ confermata la regola per cui la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
La disposizione disciplina i casi di ammissione con riserva limitandoli - oltre che nei casi espressamente stabiliti dalla legge – alle ipotesi di crediti condizionati e di quelli indicati all’articolo 154, comma 3 (i crediti che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale); di crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; di crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con salvezza della facoltà per il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
Esaurite le operazioni – anche in successive udienze – e terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
In attuazione della delega (art. 7, comma 8, lettera d), della legge n. 155 del 2017), l’ultimo comma della disposizione illustrata prevede che l’efficacia meramente endoconcorsuale del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni sia limitata all’accertamento dei crediti mentre hanno efficacia di giudicato le decisioni sulle domande di rivendica o restituzione, disciplinate più avanti.

Articolo 205
Comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo
L’articolo in esame, con formulazione sovrapponibile al vigente articolo 97 l.fall., disciplina la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo ai ricorrenti ai fini della proposizione di eventuali impugnazioni.

Articolo 206
Impugnazioni
L’articolo in esame disciplina le impugnazioni dello stato passivo distinguendo le opposizioni, le impugnazioni dei crediti ammessi e le revocazioni alla stessa stregua dell’attuale articolo 98 l.fall..
In ossequio al criterio di concentrazione contenuto nella delega e sopra richiamato, è innovativamente previsto, al comma 4 della disposizione illustrata,  che, nei casi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l’impugnazione è proposta può avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento e ciò anche se è decorso il termine fissato dall’articolo 207 per la proposizione dell’impugnazione in via principale.  
E’ ribadita la possibilità di procedere alla correzione degli errori materiali su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sulla quale provvede il giudice delegato sentito il curatore o la parte interessata.

Articolo 207
Procedimento
L’articolo in esame disciplina il procedimento da seguire per impugnazioni previste dall’articolo precedente in modo analogo alla vigente previsione dell’articolo 99 l.fall..
E’ dunque previsto che le impugnazioni si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso dell’istanza di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell’errore o del documento.  
E’ disciplinato il contenuto del ricorso e quello della memoria di costituzione del resistente.
E’ conservata la possibilità di intervento di qualunque interessato non oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.
In attuazione del criterio di delega diretto all’accelerazione del procedimento, l’articolo in esame prevede che, se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo e provvede allo stesso modo anche se non compare il solo ricorrente costituito.
E’ previsto che il curatore, anche quando decide di non costituirsi in giudizio, ad esempio perché la procedura è priva di attivo e quindi è, in qualche misura, disinteressata all’esito dell’opposizione o in quanto la controversia verte unicamente su questioni di diritto, sicché può essere utile non affrontare i costi della difesa tecnica e rimettersi alla decisione del tribunale, debba comunque partecipare personalmente all’udienza per essere interrogato liberamente e fornire così al tribunale ed alla controparte informazioni sullo stato e sulle prospettive della procedura. La disposizione risponde a finalità deflattive, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che l’attivo della procedura non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare oltre l’impugnazione o che, in ogni caso, il contatto tra le parti agevoli l’individuazione del reale thema decidendum.   
Resta, come già previsto dall’art. 99 l. fall., l’incompatibilità del giudice delegato alla liquidazione giudiziale, il quale non può far parte del collegio.
La fase decisoria e la previsione della possibilità di ricorrere in cassazione contro il decreto del tribunale sono disciplinate come per il passato.
 Infine, è innovativamente disciplinata la correzione di errori materiali, anche senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione.
In attuazione del principio generale di delega di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017 (superamento dei contrasti interpretativi) è stabilito che i procedimenti di impugnazione sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all’articolo 1 della legge n. 742 del 1969.

Articolo 208
Domande tardive
L’articolo illustrato disciplina le domande tardive di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili confermando lo schema introdotto con le riforme alla legge fallimentare del 2006/2007 e, dunque, assimilando il procedimento a quello di accertamento tempestivo del passivo.
Peraltro, in applicazione del criterio di delega prevedente la riduzione della possibilità di insinuarsi tardivamente (art. 7, comma 8, lettera a), della legge n. 155 del 2017) il termine oltre il quale la domanda è considerata “ultra-tardiva” e la cui ammissibilità è subordinata alla prova della non imputabilità del ritardo, è stato ridotto da dodici mesi a sei mesi. E’ conseguentemente rimodulato (da diciotto mesi a dodici mesi) il termine in caso di particolare complessità della procedura.
Viene ribadita la previsione per cui il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme della formazione dello stato passivo ed è espressamente previsto che il giudice delegato fissa apposita udienza per l’esame delle domande presentate entro i successivi quattro mesi. Per il curatore è stabilito l’obbligo di comunicazione della fissazione dell’udienza a tutti i creditori già ammessi al passivo.
Il comma 3 della disposizione illustrata reca la disciplina delle c.d. domande supertadive e in particolare l’ipotesi in cui la domanda risulti manifestamente inammissibile, così dirimendo una serie di dubbi interpretativi, inerenti i limiti di tempo entro i quali è possibile la proposizione di domande tardive e la possibilità di dichiarare l’inammissibilità manifesta della domanda senza previa instaurazione del contraddittorio, che hanno originato contrasti giurisprudenziali.

Articolo 209
Previsione di insufficiente realizzo
Con l’articolo in esame è stata riprodotta la disciplina dell’omissione dell’accertamento del passivo per la previsione di insufficiente realizzo attualmente disciplinata dall’articolo 102 l.fall..

Articolo 210
Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione
L’articolo in esame disciplina in modo sostanzialmente analogo al testo previgente i procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. Si ribadisce l’applicabilità del regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile e la previsione che, se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile (sulla rivendica del mandante per gli acquisti fatti per suo conto dal mandatario).
E’ stato aggiunto, rispetto alla formulazione del vigente articolo 103 l.fall., un ulteriore comma (comma 3), che stabilisce la pubblicità legale del decreto che accoglie la domanda di rivendica nelle stesse forme cui il trasferimento è soggetto.   

CAPO IV - Esercizio provvisorio e liquidazione dell’attivo
SEZIONE I - Disposizioni generali

Articolo 211
Esercizio dell’impresa del debitore
Un’esigenza immanente alla maggior parte delle disposizioni della legge delega, sia laddove essa prevede le misure d’allerta come strumento per favorire l’emersione tempestiva della crisi e per evitare che essa degeneri  in  insolvenza, sia laddove impone di privilegiare le proposte di concordato in continuità aziendale, sia ove richiede di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza con la tutela dell’occupazione, ha indotto ad apportare alcune modifiche all'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa, allo scopo di incentivare –sempre che ciò sia possibile senza arrecare pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori- la prosecuzione dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale.
E’ stata così enunciata la regola generale secondo la quale l’apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell’attività di impresa, fermo restando, al fine di tutelare i creditori, che la prosecuzione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale da parte del curatore deve essere autorizzata espressamente: dal tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, quando dall’interruzione può derivare un danno grave o, successivamente, dal giudice delegato, con il parere favorevole del comitato dei creditori, cui è attribuito un ruolo decisivo, essendo tale organo chiamato, con cadenza trimestrale, a pronunciarsi sull’opportunità della prosecuzione.
Per il resto, la norma conferma le disposizioni dell’art. 104 della l.fall. con riferimento alle sorti dei contratti pendenti ed alla natura prededucibile dei crediti sorti nell’esercizio dell’impresa.
Il comma 7, tuttavia, fa salve le disposizioni contenute nell’art. 110 del Codice dei contratti pubblici, che subordina la prosecuzione di tale tipologia di contratti all’autorizzazione espressa del giudice delegato e il comma 9, aggiunto a seguito di un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera e di una sollecitazione del Consiglio di Stato, preclude al curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa la partecipazione a procedure di affidamento, coerentemente con le finalità liquidatorie della procedura e con i vincoli cui soggiace il curatore autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa.

Articolo 212
Affitto dell’azienda o di suoi rami
La disposizione illustrata riproduce sostanzialmente l’articolo 104-bis l.fall. dettando la disciplina dell’affitto di azienda e dei suoi rami che può essere autorizzato dal giudice delegato anche prima della presentazione del programma di liquidazione su proposta del curatore e previo parare favorevole del comitato dei creditori.

Articolo 213
Programma di liquidazione
Rispetto alla corrispondente disposizione dell’articolo 104-ter l.fall., la disciplina del programma di liquidazione è stata oggetto di razionalizzazione e di alcuni mutamenti in linea con i principi e criteri di delega.  
Sono rimasti invariati i termini per la redazione del programma di liquidazione da parte del curatore (art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132), che non può più affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell’attivo
Per ragioni di razionalizzazione, è stata spostata dall’ottavo comma al comma 2 la disciplina della cd. derelictio dei beni di proprietà del debitore per i quali l’attività di liquidazione non è conveniente, precisandosi che, con riferimento a tali beni, i creditori possono chiedere al curatore di procedere alla liquidazione a loro spese ovvero l’assegnazione. Si è previsto, in particolare, che quando vi siano stati sei esperimenti di vendita infruttuosi il curatore debba rinunciare alla liquidazione, salvo che il giudice delegato, per giustificati motivi, autorizzi altri tentativi di vendita. E’ infatti evidente che, nella generalità dei casi, il prolungato disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché la prosecuzione dell’attività liquidatoria aggrava inutilmente il passivo ed incide negativamente sulla durata della procedura.
Non è indicato più un contenuto dettagliato e omnicomprensivo del programma di liquidazione, come nell’articolo 104-ter l.fall.; la norma si limita a precisare che il programma è diviso in sezioni avuto riguardo:
ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili;
ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni;
ai criteri e alle modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;
alla indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura;
alla indicazione del subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.
Inoltre il programma deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l’esercizio dell’impresa da parte del curatore e l’affitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell’azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Il programma deve, altresì, indicare il termine di presumibile completamento della liquidazione dell’attivo, che non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, salvi casi di eccezionale complessità in cui il termine può essere prolungato fino a sette anni con provvedimento del giudice delegato. Tale disciplina semplifica e rende più realistica quella già introdotta dal citato art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015.
Allo scopo di accelerare lo svolgimento della procedura è stato tuttavia fissato un termine entro il quale l’attività liquidatoria deve avere inizio.
È stata conservata la possibilità per il curatore di redigere un supplemento del programma di liquidazione per sopravvenute esigenze, mentre viene eliminata la possibilità per il comitato dei creditori di proporre al curatore modifiche al programma, possibilità che complica la programmazione della liquidazione, restando d’altra parte fermo il potere del comitato di approvare il programma stesso.  
Rimane, infine, invariata, rispetto alla disciplina vigente, la disposizione che prevede la possibile revoca del curatore in caso di mancato ingiustificato rispetto dei termini previsti dalla disposizione.
Il programma di liquidazione è sempre approvato dal comitato dei creditori che, peraltro, come detto perde il potere di proporre modifiche.  
Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione è poi previsto che i singoli atti debbano essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di conformità con il programma. Viene dunque eliminata la possibilità di un’autorizzazione generalizzata al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione.

SEZIONE II - Vendita dei beni

Articolo 214
Vendita dell’azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco
La disposizione è sostanzialmente analoga all’art. 105 l.fall.. Due le novità che rispondono alle esigenze di razionalizzazione imposte dalla delega.
Viene soppresso ogni riferimento ai rapporti di lavoro nella disciplina dei trasferimenti aziendali, poiché la riforma introduce una specifica disposizione a riguardo.
Come nella disciplina della legge fallimentare è previsto che la liquidazione dei singoli beni venga disposta (solo) quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell’azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del codice civile.
La vendita è comunque effettuata con le modalità di cui all'articolo 216 (modalità della liquidazione) e in conformità a quanto disposto dall’art.  2556 c.c. sulle forme del trasferimento.

Articolo 215
Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti
La disposizione corrisponde all’art. 106 l.fall., che regola la cessione dei crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, dei diritti e delle azioni e che consente al curatore, in alternativa alla cessione, di stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Articolo 216
Modalità della liquidazione
La disposizione, omologa all’art. l.fall., ha subito un radicale intervento di rimodulazione fin dalla rubrica (si parla ora di modalità di liquidazione e non più di modalità delle vendite), anche in ragione dell’introduzione del portale dei servizi di vendita telematica forniti dal Ministero della giustizia.
Il comma 1 prevede che tutti i beni acquisiti alla procedura, fatta eccezione per quelli di modesto valore, vengano sottoposti a stima da esperti nominati dal curatore. La relazione va redatta, pena la revoca dell’incarico, secondo il modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche e, quando riguarda gli immobili, deve contenere le indicazioni di cui all’art. 173-bis disp. att. cod. proc. civ. Detta relazione è previsto che sia depositata con modalità telematiche e i relativi dati vengano pubblicati sul portale delle vendite.
Il comma 2 stabilisce, come il vecchio art. 107 l.fall., che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il ricorso a soggetti specializzati. Alle vendite procede il curatore o un soggetto da lui delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (il quale può disporre anche in conformità del codice di procedura civile: cfr. comma 3).
Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore.
Allo stesso è dato, altresì, il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Il comma 4 prevede che tutte le vendite avvengano con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il Ministero della giustizia purché tali modalità non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Si tratta di eccezione introdotta a seguito di un’osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera (“valuti il Governo l’opportunità di prevedere che il giudice possa non disporre la vendita telematica quando essa possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori ovvero per il sollecito svolgimento della procedura”) e di una sollecitazione del Consiglio di Stato, sul modello della disciplina dettata per l’esecuzione individuale dall’art. 569 c.p.c. (“La Commissione osserva però che il testo proposto non contiene una norma analoga a quella dell’art. 569 comma 4 del codice di procedura civile, che consente di non disporre la vendita con modalità telematiche nel caso in cui essa “sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura”. Si tratta di scelta che si ritiene inopportuna, sia per ragioni pratiche di duttilità della procedura, sia per ragioni di principio, già evidenziate in dottrina. Infatti la disciplina della vendita telematica di cui al codice di procedura civile è contenuta anzitutto in una fonte subprimaria, il regolamento D.M. Giustizia 26 febbraio 2015 n.32, e non tiene conto delle peculiarità della vendita fallimentare, alla quale potrebbe risultare in pratica non applicabile…”).
I commi 5, 6 e 7 dettano, quindi, la disciplina specifica delle modalità di vendita che avviene con l’utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato.
A tutte le vendite, ivi comprese quelle che avvengono con procedure competitive, si applicano gli artt. 585 (Versamento del prezzo) e 590-bis (Assegnazione a favore di un terzo) cod. proc. civ., in quanto compatibili (comma 10).
Il comma 8, nell’affermare che le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. ribadisce quanto già previsto dall’art. 107, primo comma, secondo periodo, l.fall. a seguito delle modifiche di cui all’art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, cit..
Il comma 9 stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico, così sostituendosi in senso evolutivo la vecchia disposizione dell’art. 107, quinto comma, l.fall..
Il comma 10 ricalca sostanzialmente l’analoga previsione dell’art. 107, sesto comma, l.fall. in materia di subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti, con la opportuna previsione della salvezza degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
La disposizione illustrata si chiude con una norma che prevede, a fini statistici e per una verifica di trasparenza del sistema, la classificazione ed elaborazione dei dati delle relazioni di stima a cura del Ministero della giustizia.

Articolo 217
Poteri del giudice delegato
La disposizione contiene una trascrizione dell’art. 108 l.fall. che è rimasta sostanzialmente inalterata, salva le necessità di adattamento alla nuova disciplina con la sostituzione del termine fallito con debitore e la correzione dei richiami normativi.  

Articolo 218
Vendita dei diritti sulle opere dell’ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi
La disposizione è meramente ripetitiva dell’art. 108-ter l.fall. e ribadisce che la vendita dei diritti su beni immateriali, il trasferimento di marchi e  la cessione di banche-dati è effettuata a norma delle disposizioni contenute nelle rispettive leggi speciali.

Articolo 219
Procedimento di distribuzione della somma ricavata
La disposizione è meramente ripetitiva dell’art. 109 l.fall., salva la necessità di adattamenti lessicali alla nuova disciplina. Essa contiene il richiamo alle disposizioni del capo seguente che reca la disciplina sulla ripartizione dell’attivo e prevede la possibilità che il tribunale stabilisca, con prelievo sulla somma ricavata dalla vendita, l’acconto da attribuire al curatore in conto del compenso finale.

CAPO V - Ripartizione dell’attivo

Articolo 220
Procedimento di ripartizione
Il comma 1 costituisce sostanzialmente una riscrittura dell’originario dell’art. 110, primo comma, l.fall. (nella versione vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), con la opportuna precisazione (derivante dalla prassi) che il riparto delle somme disponibili vi sarà unicamente allorquando l’entità del passivo accertato consenta una ripartizione in maniera apprezzabile (altrimenti il rischio è che il riparto dia luogo solamente ad una procedura superflua, foriera di spese ed inutili incombenti). Il deposito del prospetto e del progetto di ripartizione sono stati poi sostituiti, in considerazione delle nuove modalità telematiche con cui si svolge la procedura fallimentare, con la trasmissione degli stessi ai creditori; il che ha consentito la soppressione del secondo comma dell’art. 110 l.fall.
Il comma 2 contiene, invece, l’integrazione all’originario primo comma dell’art. 110 l.fall. introdotta dal d.l. n. 59 del 2016, cit., con l’indicazione delle modalità di ripartizione dell’attivo in caso di pendenza di impugnazioni allo stato passivo.
Il comma 3 prevede il reclamo al giudice delegato avverso il progetto di ripartizione ed è sostanzialmente ripetitivo dell’art. 110, terzo comma, l.fall..
I commi 4 e 5 ripropongono la disciplina dell’attuale art. 110, quarto comma, l.fall. sulla dichiarazione di esecutività del progetto di ripartizione e sull’accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione in caso di reclamo contro il progetto.
Il comma 4 prevede infatti che, decorso il termine per proporre reclamo, il giudice delegato, su istanza del curatore alla quale devono essere allegati il progetto di riparto e la documentazione della sua trasmissione ai creditori, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.
In caso di reclamo (comma 5), come accennato, è previsto che il progetto di ripartizione è dichiarato ugualmente esecutivo, provvedendosi peraltro ai necessari accantonamenti, salva la presentazione di idonea fideiussione. Il provvedimento che decide il reclamo decide anche sugli accantonamenti.

Articolo 221
Ordine di distribuzione delle somme
La disposizione ripropone l’attuale art. 111 l.fall. per quanto riguarda il primo comma, laddove viene stabilito l’ordine di erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo, con la previsione delle tre tipologie di crediti già contenuti nella disciplina vigente (quelli prededucibili, quelli prelatizi e quelli chirografari) e l’aggiunta dei crediti postergati.
La disposizione dell’articolo 221 non contiene una qualificazione dei crediti prededucibili (come al secondo comma dell’art. 111, l.fall.), rimessa in via generale all’art. 6 del testo.

Articolo 222
Disciplina dei crediti prededucibili
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 111-bis l.fall., sull’accertamento dei crediti prededucibili e sul loro concreto soddisfacimento. Recependo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera si è soltanto provveduto a rendere esplicito il collegamento con l’art. 223 per quanto attiene all’incidenza dei debiti prededucibili sulle singole masse.

Articolo 223
Conti speciali
La disposizione è ripetitiva dell’art. 111-ter l.fall. sulla formazione della massa liquida immobiliare e mobiliare e sulla formazione, da parte del curatore, dei relativi conti autonomi.

Articolo 224
Crediti assistiti da prelazione
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 111-quater l.fall., sull’esercizio del diritto di prelazione per i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili e per i crediti garantiti da ipoteca e pegno o assistiti da privilegio speciale.

Articolo 225
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 112 l.fall. sul concorso alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione dei crediti ammessi tardivamente.

Articolo 226
Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva
Si prevede che il creditore tardivo ha diritto di partecipare al concorso con riferimento alle somme già distribuite nei limiti delle quote che sarebbero a lui spettate nelle precedenti ripartizioni se assistito da cause di prelazione o se il ritardo sia dipeso da cause a lui non imputabili.
Si prevede, altresì, che il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Articolo 227
Ripartizioni parziali
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 113 l.fall. sui limiti delle ripartizioni parziali (80% delle somme da ripartire, percentuale  eventualmente ridotta in presenza di somme ritenute necessarie per spese future) e sulle categorie dei crediti rispetto ai quali devono essere trattenute e depositate somme in caso di ripartizioni parziali.

Articolo 228
Scioglimento delle ammissioni con riserva
La disposizione è ripetitiva dell’art. 113-bis l.fall. sulle modifiche allo stato passivo conseguenti allo scioglimento delle ammissioni al passivo con riserva.

Articolo 229
Restituzione di somme riscosse
La disposizione è ripetitiva dell’art. 114 l.fall. sulla irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto e sulla restituzione di somme riscosse dai creditori e non dovute.

Articolo 230
Pagamento ai creditori
La disposizione è ripetitiva dell’art. 115 l.fall. sulle modalità di pagamento delle somme assegnate ai creditori da parte del curatore e sul pagamento ai creditori cessionari dei crediti ammessi.

Articolo 231
Rendiconto del curatore
La disposizione ricalca la previsione vigente dell’art. 116 l.fall. con due elementi di diversità.
Al comma 1 si prevede che il curatore debba presentare al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell’attività di gestione della procedura, indicando in particolare sia le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione, sia l’esito dell’attività di liquidazione.
Al comma 3 si prevede che la comunicazione del deposito e della fissazione dell’udienza fissata per il rendiconto avvenga con modalità analoghe per tutti i soggetti della procedura e, dunque, anche per il debitore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 sulle comunicazioni telematiche.

Articolo 232
Ripartizione finale
La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell’art. 117 l.fall. sulla disciplina della ripartizione finale dell’attivo liquidato secondo le disposizioni precedenti.   

Capo VI - CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 233
Casi di chiusura
L’articolo in esame disciplina i casi di chiusura della procedura, confermate nelle seguenti ipotesi attualmente previste dall’art. 118 l.fall.: a) mancanza di insinuazioni al passivo; b) pagamento dei crediti e delle spese, anche prima del riparto finale; c) ripartizione finale; d) accertamento della inutilità della prosecuzione della procedura per insufficienza di attivo.
E’ previsto, analogamente all’attuale disciplina, che, nell’ipotesi di chiusura di cui ai numeri c) e d) del comma 1 dell’articolo in esame, ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatta salva l’ipotesi di chiusura di cui all’articolo 234, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.
In attuazione di specifico principio di delega (art. 7, comma 10, lettera c), della legge n. 155 del 2017)  si è disposto invece che, in caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l’assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell’attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.
Si ribadisce, poi, che la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.  

Articolo 234
Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura
L’articolo in esame disciplina la prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura c.d. anticipata.
La disposizione contiene la gran parte delle norme introdotte con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83,  le quali avevano implementato in modo rilevante il contenuto dell’art. 118 l.fall., mentre ragioni di chiarezza e sistematiche hanno indotto a disciplinare con autonomo articolo l’ipotesi della c.d. chiusura anticipata, la quale si ha, nel caso di chiusura della procedura previsto dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 233 (ripartizione finale dell’attivo), quando pendono giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore ha l’esclusiva legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.
In attuazione della delega (art. 7, comma 10, lettera b), della legge n. 155 del 2017) si è chiarito che per tali giudizi si intendono, in particolare, quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli, anche di natura cautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.
Nell’ipotesi di chiusura “anticipata”, in deroga all'articolo 132, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.E’ stabilito che, dopo la chiusura della procedura ai sensi della disposizione in esame, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235. In ogni caso, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.
Con il decreto di chiusura, pronunciato ai sensi della disposizione illustrata, il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo previsto dall’articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale.
La chiusura c.d. “anticipata” della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all’esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.
La disciplina è completata dalla previsione per la quale, eseguito l’ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti tutti i giudizi o procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare con decreto la procedura di liquidazione giudiziale e, entro dieci giorni dal decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Articolo 235
Decreto di chiusura
L’articolo in esame disciplina le forme della chiusura della procedura, la quale è disposta con decreto reclamabile alla Corte di appello, che decide con provvedimento ricorribile per cassazione. La norma riproduce il testo dell’art. 119 l. fall. con le dovute modifiche lessicali.

Articolo 236
Effetti della chiusura
L’articolo in esame disciplina gli effetti della chiusura riproducendo – con i necessari adattamenti lessicali – il contenuto dell’art. 120 l. fall., come modificato dalle riforme del 2006/2007 e dall’intervento del d.l. 27 giugno 2015, n. 83.
Sono dunque riaffermati: la cessazione degli effetti della procedura di liquidazione sul patrimonio del debitore; la cessazione delle incapacità personali dello stesso debitore; la decadenza degli organi preposti alla procedura; l’improseguibilità delle azioni esperite dal curatore, salvo quanto previsto dall’articolo 234; il riacquisto, da parte dei creditori, del libero esercizio delle azioni verso il debitore, salvi gli effetti dell’esdebitazione.
Infine, si ribadisce che nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell’articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

Articolo 237
Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale
La disposizione in commento disciplina i casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale e i provvedimenti pronunciati dal tribunale con la sentenza che riapre la liquidazione, sostanzialmente riproducendo l’art. 121 l. fall., salvo che per il richiamo all’esdebitazione (che non consente la riapertura della procedura), la quale ovviamente impedisce la riapertura della liquidazione.

Articolo 238
Concorso dei vecchi e nuovi creditori
L’articolo in commento disciplina il concorso dei vecchi e nuovi creditori nell’ipotesi di riapertura della procedura di liquidazione, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l’art. 122 l. fall.

Articolo 239
Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Anche l’articolo in commento disciplina gli effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l’art. 123 l. fall..

CAPO VII - Concordato nella liquidazione giudiziale

Articolo 240
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale
Si conferma che uno dei modi di chiusura della procedura liquidatoria è il concordato la cui disciplina non muta rispetto a quella attuale quanto alla legittimazione.
Possono dunque proporre il concordato un creditore o un terzo e, al fine di accelerare i tempi di chiusura, la proposta può esser formulata anche prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, a condizione che sia stata tenuta dal debitore una contabilità che, unitamente alle informazioni che può assumere, consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio di creditori dotato di un grado di affidabilità idoneo a farlo approvare dal giudice delegato.
Viene ribadito, rispetto alla disciplina vigente, che può proporre il concordato anche il debitore, o una società alla quale egli partecipi o da società sottoposta a comune controllo, ma non prima che sia trascorso un anno dall’apertura della procedura di liquidazione al fine di indurlo a ricercare, avendone la possibilità, soluzioni concordate anticipando quella della liquidazione giudiziale la cui pendenza può indurre i creditori ad accettare proposte deteriori; la proposta del debitore non può neppure essere presentata una volta che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo e questo al fine di non consentirgli di posticipare la soluzione proponendo soluzioni deteriori approfittando dell’aspirazione dei creditori alla sollecita chiusura della procedura.
Un elemento di novità è costituito dalla condizione, imposta al solo debitore, della necessità che, come nel concordato preventivo liquidatorio, vengano apportate risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
Non vi sono invece novità, rispetto al vigente art. 124 l.fall., quanto al contenuto della proposta che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi (con obbligatorietà della formazione di una classe se vi sono portatori di obbligazioni o strumenti finanziari), il trattamento differenziato tra le classi, un contenuto libero quanto alle modalità satisfattive, il soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché non inferiore al valore di mercato, in caso di liquidazione giudiziale, dei beni o diritti sui quali grava la prelazione quale attestato da un professionista indipendente iscritto all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure regolate dal codice dell’insolvenza e nominato dal tribunale; si conferma che il trattamento delle varie classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
Si conferma, infine, la possibilità che la proposta possa prevedere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa purché già autorizzate dal giudice delegato e che il proponente può limitare il suo impegno ai si soli crediti ammessi al passivo anche provvisoriamente e a quelli che hanno proposto opposizione al passivo o presentato domanda tardiva al tempo della proposta.
In presenza di tale limitazione di responsabilità, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvi gli effetti dell’esdebitazione.

Articolo 241
Esame della proposta e comunicazione ai creditori
La norma disciplina - analogamente al vigente art. 125 l.fall. - l’iter della proposta prevedendo che la stessa, una volta acquisito il parere del curatore, che deve indicare anche quale sia il presumibile esito alternativo della liquidazione e esprimere una valutazione sulle garanzie prestate, sia sottoposta anche al parere del comitato dei creditori; solo se questo è favorevole la proposta prosegue il suo iter e il giudice delegato, se la ritiene rituale, ne ordina la comunicazione, unitamente ai pareri acquisiti, ai creditori a mezzo PEC specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta verrà considerata come voto favorevole.
Nel provvedimento è anche indicato il termine entro il quale debbono pervenire eventuali voti non favorevoli.
La norma prende in considerazione anche il caso in cui siano presentate più proposte prima dell’iter descritto o comunque prima della comunicazione dell’unica proposta prevedendo che il comitato dei creditori scelga quella da presentare per l’approvazione ma che anche altre proposte possano essere sottoposte ai creditori per il voto se lo chiede il curatore e il giudice delegato le ritiene parimenti convenienti.
Si conferma la diposizione di carattere generale secondo la quale, in caso di mancanza o inerzia del comitato, provvede il giudice delegato.
E’ necessario anche l’esame da parte del tribunale circa la correttezza dei criteri utilizzati per la loro formazione se una delle proposte prevede la presenza di classi e condizioni differenziate tra le stesse.

Articolo 242
Concordato nel caso di numerosi creditori
La disposizione disciplina l’ipotesi, prevista dall’art. 126 l.fall, in cui vi sia un numero rilevante di creditori da coinvolgere nella procedura di concordato, indicando la possibilità che la notizia della proposta sia data esclusivamente mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Articolo 243
Voto nel concordato
L’articolo dispone, analogamente a quanto previsto dall’art. 127 l.fall., sui criteri di ammissione al voto sia nel caso in cui la proposta sia stata presentata prima della definizione dello stato passivo, prevedendo che in tal caso possano votare i creditori inseriti nell’elenco formato dal curatore e autorizzato dal giudice delegato, sia in quello in cui la proposta sia presentata dopo l’intervenuta esecutività dello stato passivo, prevedendo allora che votino i creditori ammessi, anche se provvisoriamente o con riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se contestati, per i quali è previsto l’integrale pagamento non hanno diritto al voto a meno che non rinuncino in tutto o in parte (con effetto solo ai fini del concordato) alla prelazione; se vi è rinuncia, per la parte non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari.
Sono considerati altresì creditori chirografari per la parte residua del credito anche i creditori privilegiati per i quali è previsto il soddisfacimento solo parziale.
I commi da 5 a 7 prevedono una disciplina particolare ai fini del voto per alcune categorie di creditori: sono esclusi i creditori che hanno particolari rapporti di vicinanza con il debitore per rapporti familiari o di affinità oppure per rapporti societari di controllo, e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato; sono altresì esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi e cioè i portatori di un interesse che non sia quello derivante dalle cause legittime di prelazione, in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori; può votare solo se inserito in una classe il creditore che propone il concordato e la stessa condizione vale per le società collegate a detto creditore, in quanto dallo stesso controllate o controllanti o sottoposte a comune controllo.
Infine, per evitare manovre sulle maggioranze, è prevista l’esclusione dal voto dei titolari di crediti trasferiti dopo la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, salvo che il trasferimento non sia avvenuto a favore di banche o altri intermediari finanziari, non ritenendosi, in tal caso, sospetto il trasferimento.

Articolo 244
Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale
Quanto alla maggioranza occorrente per l’approvazione si conferma la regola, contenuta nell’art. 128 l.fall., del necessario raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi per l’approvazione è necessario che la maggioranza sia raggiunta anche nel maggior numero di classi, ferma restando la regola per cui sono ritenuti consenzienti i creditori che non esprimono il loro dissenso.  
Il comma 3 conferma l’irrilevanza, ai fini del calcolo delle maggioranze, della variazioni del numero dei creditori o dell’ammontare dei singoli crediti intervenuti per effetto di provvedimento emessi successivamente alla scadenza del termine per la votazione.
L’ultimo comma dell’articolo in esame ripropone la disciplina della votazione nel caso in cui siano più le proposte ammesse al voto, prevedendo che risulti approvata quella che ha raggiunto il maggior numero di consensi e, in caso di parità, quella presentata per prima.

Articolo 245
Giudizio di omologazione
Salvo rilevare che, se la proposta non viene approvata è plausibile che il tribunale, ricevuta dal curatore, tramite il giudice delegato, la relazione sull’esito negativo comunque provveda a certificare l’improcedibilità del ricorso del proponente, l’articolo illustrato, in modo analogo all’art. 129 l.fall, detta la disciplina per il caso in cui sia invece intervenuta l’approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori.
Senza innovare sull’attuale regime, si prevede che, di seguito alla relazione del curatore sull’esito della votazione, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia notizia al proponente affinché richieda l’omologazione e ai creditori dissenzienti. Quindi, con decreto da pubblicarsi a norma dell’art. 45, detta i termini per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualunque interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata con il parere definitivo, onere che compete invece in via surrogatoria al curatore se il comitato non provvede tempestivamente.
Se non vengono proposte opposizioni il tribunale procede all’omologazione previo controllo della regolarità della procedura.
Se invece sono proposte opposizioni il tribunale procede all’istruttoria, eventualmente delegando un suo componente.
In caso di approvazione in un concordato con classi da parte della maggioranza delle stesse, se un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta il tribunale sottopone la stessa alla prova di convenienza.
Sul ricorso per omologazione il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.

Articolo 246
Efficacia del decreto
L’art. 246 prevede, con formulazione sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 130 l.fall., quale sia il momento in cui il concordato diviene efficace e quindi diviene obbligatorio per tutti i creditori e può essere eseguito individuandolo nel momento in cui scadono i termini per l’opposizione all’omologazione o si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 206 e quindi quelle contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Si conferma quindi l’efficacia anticipata rispetto alla definitività dell’omologazione in difetto di opposizioni.
Una volta divenuto definitivo il decreto di omologazione, è previsto, come nella disciplina attuale, che il curatore deve presentare il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 247
Reclamo
L’art. 247 disciplina, con formulazione sovrapponibile al vigente art. 131 l.fall., l’impugnazione del decreto di omologazione affidandola al reclamo dinanzi alla corte d’appello da discutersi in camera di consiglio in un’udienza da fissarsi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
La norma individua i termini per il reclamo e i requisiti dello stesso nonché i termini intermedi per la designazione del relatore, per la notifica del decreto di fissazione dell’udienza nonché quelli che debbono intercorrere tra detta notifica e l’udienza e, infine, quelli per la costituzione delle parti resistenti.
All’udienza la corte assume in mezzi di prova, eventualmente mediante delega al relatore, e quindi provvede sul reclamo con decreto motivato, da notificarsi alle parti e pubblicarsi a norma dell’articolo 45, ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione

Articolo 248
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale
L’art. 248 disciplina, in conformità al vigente art. 135 l.fall., gli effetti del concordato prevedendone l’obbligatorietà per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, prescindendo dall’aver presentato domanda di ammissione allo stato passivo; per coloro che non hanno presentato la domanda, tuttavia, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.
Resta fermo il principio della permanenza in favore dei creditori dell’azione per l’intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Articolo 249
Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale
L’art. 249 ripropone l’attuale formulazione del corrispondente art. 136 l.fall. prevedendo la sorveglianza da parte del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori sull’esecuzione del concordato omologato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, irreperibili o condizionati secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, lo svincolo, ad opera del medesimo giudice, delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia nonché l’adozione di ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato da adottarsi con provvedimento pubblicato e affisso ai sensi dell’articolo 45 a spese del debitore.

Articolo 250
Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale
Anche la disposizione sulla risoluzione del concordato ricalca l’attuale disciplina (art. 137 l.fall.), prevedendo che possa essere richiesta da ciascun creditore se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato.
Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato e al procedimento, che è regolato dall’articolo 41 sull’apertura della liquidazione giudiziale, è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale, è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell’articolo 51.
Gli ultimi due commi ripropongono i limiti alla proponibilità della risoluzione escludendola quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore e negando la legittimazione dei creditori verso cui il terzo.

Articolo 251
Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale
Anche per l’annullamento del concordato viene riproposta l’attuale disciplina che lo prevede, su istanza del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.
Il termine per la proposizione del ricorso per annullamento è di sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque di due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto nel concordato. Si conferma che quella di annullamento è l’unica azione di nullità possibile.
Il procedimento è lo stesso di quello per la risoluzione del concordato.
La sentenza che annulla il concordato e riapre la liquidazione giudiziale è provvisoriamente esecutiva ed è reclamabile.

Articolo 252
Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale
L’art. 252 contiene la disciplina degli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale richiamando quelli previsti dagli artt. 238 e 239 per l’analoga situazione processuale che si verifica quando, dopo la chiusura della liquidazione, risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura della stessa.
Viene precisato che possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.
Viene infine previsto che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e che concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato che resta comunque definitivamente acquisita.
Anche la disposizione ora illustrata ripropone sostanzialmente l’attuale art. 140 l.fall. sugli effetti della riapertura del fallimento.

Articolo 253
Nuova proposta di concordato
L’ultima disposizione in tema di concordato nella liquidazione giudiziale prende in considerazione l’ipotesi, contemplata dal vigente art. 141 l.fall., che il proponente, dopo la riapertura della liquidazione, depositi una nuova domanda di concordato e, nel prevederne l’ammissibilità, dispone che l’omologa del concordato sia possibile solo a condizione che prima dell’udienza siano depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o prestate garanzie equivalenti.

CAPO VIII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ

Articolo 254
Doveri degli amministratori e dei liquidatori
La norma riproduce il testo del primo comma dell’art. 146 l.fall. nella parte in cui sono previsti, a carico degli amministratori e dei liquidatori delle società in liquidazione giudiziale, gli obblighi di fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori. Gli stessi soggetti rappresentanti dell’ente in liquidazione sono sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore.

Articolo 255
Azioni di responsabilità
La disposizione prevede l’attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore: ferma restando, naturalmente, l’esclusione, se si tratta del medesimo pregiudizio, di plurimi risarcimenti - le azioni risarcitorie previste in favore della società (come nei casi previsti dagli artt. 2392, 2393, 2476, 2485 e 2486 c.c.) e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 5-bis, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi (che, a differenza della normativa anteriore, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva), vale a dire: gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.), i liquidatori (art. 2489 c.c.), i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.), i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010) ed i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale, nonché i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto di mala gestio degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, settimo comma, c.c.) ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409-decies e art. 2409-undecies c.c.) ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409-noviesdecies, primo comma, c.c.).
La disposizione in esame, inoltre, attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad esercitare l’azione attribuita ai relativi creditori dall’art. 2497, quarto comma, c.c..
La disposizione, poi, con una norma di chiusura a carattere generale, ha stabilito che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che (nel rispetto della riserva prevista dall’art. 81 c.p.c.) gli sono attribuite da singole di disposizioni di legge, in tal modo superando l’incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare “le azioni di responsabilità” senza altra precisazione.
La norma, infine, non ha riprodotto la previsione per cui le azioni di responsabilità in esame devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l’esercizio, che rimane, così, assoggettato alle medesime disposizioni che regolano ogni altro tipo di iniziativa giudiziaria del curatore.

Articolo 256
Società con soci a responsabilità illimitata
La norma riproduce, nella sostanza, l’art. 147 l.fall., con l’introduzione di alcune significative novità.
La prima è l’espressa previsione che, se dopo l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, la domanda di estensione della procedura di liquidazione a questi ultimi può essere proposta, oltre che dal curatore, da un creditore della società ovvero di un socio nei confronti del quale la procedura sia già stata aperta, come finora è accaduto, anche dal pubblico ministero, nonché dagli stessi soci nei cui confronti la procedura dev’essere estesa nonché dai loro creditori personali.
La seconda trova il suo fondamento nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. n. 1095 del 2016) e della Corte costituzionale (C. Cost. n. 255 del 2017) e consiste nella espressa previsione che, in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società, ove si accerti che l’impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto, di cui la società in liquidazione è socio illimitatamente responsabile, il tribunale dispone l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto così accertata e degli altri soci illimitatamente responsabili della stessa.
La terza novità consiste nella espressa previsione che al giudizio di reclamo sono parti necessarie il curatore, il creditore, il socio ovvero il pubblico ministero che hanno proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così superando le difformi interpretazioni che, al riguardo, sono state fornite dalla giurisprudenza.

Articolo 257
Liquidazione giudiziale della società e dei soci
La disposizione di cui all’articolo illustrato riproduce il testo dell’art. 148 l.fall., con tre importanti novità.
In primo luogo, la norma dispone che il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende ammesso (e non più semplicemente “dichiarato”), per l’intero e con il medesimo privilegio generale, anche nella liquidazione giudiziale aperta o estesa nei confronti dei singoli soci, e sempre che questi ultimi rispondano delle relative obbligazioni, con la conseguente necessità, in difetto (come, ad es., nel caso della liquidazione giudiziale del socio receduto o escluso), dell’esplicita esclusione di tale effetto estensivo dallo stato passivo della procedura.
In secondo luogo, si prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società e dei soci, il curatore ha diritto ad un solo compenso.
Infine, in attuazione di uno specifico criterio direttivo della legge delega (art. 7, comma 5, lettera c), della legge n. 155 del 2017), l’ultimo comma prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili, il curatore può promuovere l’azione sociale di responsabilità nei confronti di quelli che hanno amministrato la società ma che, per la cessazione della responsabilità illimitata da oltre un anno o per qualsiasi altro motivo, non siano stati personalmente assoggettati alla procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 258
Effetti sulla società dell’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci
L’articolo riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 149 l.fall., per il quale il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabile non produce il fallimento della società.

Articolo 259
Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari
La norma estende, sia pur nei limiti della possibile compatibilità tra le discipline, le norme dettate per la liquidazione giudiziale delle società agli enti collettivi non societari, sempre che, secondo le regole generali, abbiano i requisiti oggettivi per essere assoggettati a siffatta procedura, ed ai relativi componenti, ove rispondano personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell’ente in base alle norme che li disciplinano, come, ad esempio, nel caso di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta a norma dell’art. 38 c.c..
Con l’introduzione della norma ora illustrata si dà attuazione al principio di delega contenuto nell’articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 155 del 2017.

Articolo 260
Versamenti dei soci a responsabilità limitata
La norma ripropone, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 150 l.fall. per la parte in cui viene disciplinata la possibilità che il giudice delegato, su proposta del curatore, possa ingiungere ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti.

Articolo 261
Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria
 La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 151 l.fall. sulla escussione da parte del curatore della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata dal socio di s.r.l. in sostituzione degli obblighi di conferimento conseguenti alla sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Articolo 262
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 155 l.fall. sulla attribuzione al curatore dell’amministrazione del patrimonio destinato previsto dall’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), c.c., sulla sua cessione e sull’acquisizione all’attivo della procedura del residuo attivo della liquidazione.

Articolo 263
Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza
 La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 156 l.fall. sulla liquidazione del patrimonio destinato incapiente secondo le regole della liquidazione della società e sull’azione di responsabilità proposta dal curatore in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati  costituiti dalla società ed il patrimonio della società medesima.

Articolo 264
Attribuzione al curatore dei poteri dell’assemblea
La norma attribuisce al curatore il potere di compiere atti ed operazioni riguardanti l’organizzazione e la struttura finanziaria della società e, più in generale, il potere di esercitare, per determinati atti od operazioni, le prerogative dell’assemblea dei soci, a condizione che lo preveda il programma di liquidazione.
E’ previsto che gli atti compiuti dal curatore nell’esercizio di tali poteri sono impugnabili con reclamo al tribunale e trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, le norme che, in generale, disciplinano la validità delle delibere dell’assemblea dei soci e delle decisioni dei soci, stabilite dagli articoli da 2377 a 2378-ter e dall’art. 2479-ter  c.c.

Articolo 265
Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 152 l.fall. sulle modalità di proposta del concordato liquidatorio giudiziale nelle società di persone e nelle società per azioni.

Articolo 266
Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società
 La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 153 l.fall., che stabilisce che il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata  ha efficacia anche per i soci e fa cessare gli effetti della procedura anche nei loro confronti.

Articolo 267
Concordato del socio
La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 154 l.fall. sulla legittimazione del socio a responsabilità illimitata di proporre un concordato ai creditori sociali e  particolari.

CAPO IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato

Articolo 268
Liquidazione controllata
La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.
La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.
Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da ridotta complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale.
La legittimazione a richiedere l’apertura della liquidazione controllata appartiene al debitore. La legittimazione spetta inoltre ai creditori, anche se a carico del debitore pendono procedure esecutive individuali. E’ prevista infine la legittimazione del pubblico ministero, ma l’interesse pubblico che la giustifica si ritiene sussistere solo se il debitore è un imprenditore.
L’estensione della legittimazione appena richiamata a creditori e pubblico ministero costituisce attuazione dello specifico criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 1, lettera h), della legge n. 155 del 2017.
Alcuni componenti del patrimonio sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall’art. 14-ter, comma 6, della l. 27 gennaio 2012, n. 3:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall’articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
Come previsto anche per la liquidazione giudiziale, dalla data di deposito della domanda, ai soli fini del concorso, e fino alla chiusura della liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 269
Domanda del debitore
Al fine di contenere i costi della procedura, è previsto che la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione sia effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale, in quanto l’assistenza è assicurata dall’intervento obbligatorio dell’organismo di composizione della crisi disciplinato dal D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (OCC), che, in persona del gestore della crisi, deve redigere una relazione, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza) ed esprime una valutazione sull’attendibilità della documentazione fornita dal debitore.  
E’ compito esclusivo dell’OCC, entro sette (termine così allineato a quanto previsto per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e per il concordato minore) giorni dal conferimento dell’incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, compresi quelli degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e a far conoscere la situazione debitoria all’OCC, in modo che l’organismo ne possa tener conto nella redazione della relazione.

Articolo 270
Apertura della liquidazione controllata
A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla l. n. 3 del 2012, che prevede un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello fallimentare, l’articolo illustrato innesta anche la liquidazione controllata del sovraindebitato nel procedimento unitario regolato dagli art. 44 e seguenti, in quanto applicabili, e disciplina la procedura di liquidazione controllata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche dei soggetti sovraindebitati.
La norma, dando per presupposto lo svolgimento della precedente fase in esito al deposito della domanda di un soggetto legittimato, prevede che il tribunale, valutata l’assenza di domande alternative di composizione concordata e la sussistenza del presupposto della crisi o dell’insolvenza, dichiari l’apertura della liquidazione giudiziale e detti i provvedimenti per l’ulteriore corso.
Con lo stesso provvedimento il tribunale nomina il giudice delegato ed il liquidatore, confermando normalmente il gestore della crisi che già assiste il debitore. Il tribunale può, tuttavia, nominare liquidatore anche un diverso gestore della crisi, scegliendolo, di regola, nell’elenco di cui al DM Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, tra i residenti nel circondario del tribunale competente. E’ possibile derogare a tale indicazione, ma la diversa scelta deve essere espressamente motivata e se ne deve dare notizia al presidente del tribunale. Se la domanda è stata presentata da un creditore o dal pubblico ministero, la scelta del liquidatore non è condizionata dalla presenza dell’OCC incaricato dell’assistenza dal debitore, tranne il caso in cui l’incarico sia stato conferito nella fase precedente alla decisione del tribunale e l’OCC vi abbia partecipato.
E’ previsto che il tribunale, con la sentenza con cui dichiara l’apertura della liquidazione controllata, adotti ulteriori provvedimenti che consistono:
- nell’ordine al debitore, che non vi abbia provveduto nella precedente fase, di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori;
- nell’assegnare ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni, per far pervenire al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo;
- nell’ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salva la possibilità, in presenza di gravi e specifiche ragioni (ad esempio, necessità abitative), di autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzarne alcuni; l’ordine è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione dal liquidatore;
- nel disporre la pubblicità della sentenza nel sito web del tribunale o altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia e, se il debitore è un imprenditore, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
- nell’ordine di trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o mobili registrati.
E’ inserito il richiamo della disciplina sulla incompatibilità degli amministratori giudiziari, da applicarsi al liquidatore nominato nella procedura in esame, come introdotta nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Al comma 4 si dispone che gli adempimenti pubblicitari vengano curati dal liquidatore e che la sentenza debba essere notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione mediante strumenti telematici, posto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l’apertura della liquidazione.
Si precisa, infine, che si applicano l’articolo 143 in quanto compatibile, con conseguente interruzione del processo per effetto dell’apertura della liquidazione controllata, oltre che gli articoli 150 e 151 e, sempre nei limiti della compatibilità, le disposizioni sul procedimento unitario.
L’ultimo comma, introdotto a seguito di un’osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera prevede che se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimanga sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, non decida di subentrare nel contratto in luogo del debitore; diversamente, il liquidatore potrà  decidere di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente, non diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale, può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. La norma precisa inoltre che in caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura e che in caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno. Con tale previsione si è dunque inteso integrare la disciplina della liquidazione controllata, rispetto a quanto originariamente previsto dalla legge n.3 del 2012 con riferimento agli effetti dell’apertura sui rapporti giuridici pendenti, replicando la disposizione generale contenuta nell’art. 172, con gli opportuni aggiustamenti che tengono conto dell’inesistenza del comitato dei creditori e della maggiore semplicità del procedimento.
 
Articolo 271
Concorso di procedure
L’art. 271 introduce una variante semplificatoria alla disciplina del processo unitario per il caso di concorso di procedure prevedendo che il tribunale, in presenza di domanda di liquidazione proposta dai creditori o dal pubblico ministero, se il debitore chiede l’accesso ad una procedura alternativa di regolazione della crisi a lui riservata, conceda un termine per integrare la domanda.
E’ altresì previsto, in ossequio al principio secondo il quale la liquidazione può essere disposta solo quando non sono proposte o non sono percorribili soluzioni concorsuali alternative, che durante il termine concesso non possa essere aperta la liquidazione controllata e che, nel caso in cui venga aperta una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di liquidazione debba essere dichiarata improcedibile.
Se, tuttavia, alla scadenza del termine concesso il debitore non integra la domanda o la procedura non viene aperta o viene dichiarata cessata, il tribunale dispone l’apertura della liquidazione controllata con sentenza reclamabile innanzi alla Corte di appello.

Articolo 272
Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione
La disposizione, nell’imporre al liquidatore di aggiornare l’elenco dei creditori, dispone che lo stesso provveda a notificare la sentenza di apertura della liquidazione ai nuovi soggetti inseriti nell’elenco, così come avvenuto in precedenza per quelli già noti al momento dell’apertura della procedura; la formalità deve essere adempiuta entro trenta giorni dalla sentenza, in modo da consentire la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo; in ogni caso, è previsto che il tribunale possa prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande.
Il comma 2 della disposizione illustrata fissa i termini (90 giorni dall’apertura della liquidazione) assegnati al liquidatore per completare l’inventario dei beni del debitore e per redigere un programma di liquidazione, contenente l’indicazione dei tempi (in modo da assicurare una ragionevole durata) e delle modalità della liquidazione. La disposizione, con riferimento al contenuto del programma di liquidazione, rinvia alla liquidazione giudiziale, nei limiti della compatibilità. Prevede inoltre, come proposto dalla Commissione Giustizia della Camera, che il programma sia depositato in cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

Articolo 273
Formazione del passivo
Anche la formazione dello stato passivo è improntata alla semplificazione del rito rispetto a quello della liquidazione giudiziale e l’elemento di maggior rilievo, peraltro già presente nella l. n. 3 del 2012 (art. 14-octies), è dato dalla previsione dell’intervento del giudice solo in caso di contestazione non superabile nella predisposizione dello stato passivo operata dal liquidatore.
Si prevede, in particolare, che, scaduto il termine, eventualmente prorogato, fissato dal tribunale per la presentazione delle domande, il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo comprendente, oltre, come è logico, l’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e della eventuali cause di prelazione, anche l’elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili in possesso o di proprietà del debitore e comunicarlo all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito in cancelleria.
Eventuali osservazioni possono essere proposte entro quindi giorni. In mancanza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.
Se, invece, vengono proposte osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro i quindi giorni successivi predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica con le stesse modalità di comunicazione del progetto.
Nel caso in cui il liquidatore non ritenga fondate le osservazioni rimette gli atti al giudice delegato, il quale procede alla formazione dello stato passivo definitivo con decreto motivato, che deve essere depositato in cancelleria e inserito sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia.
Il decreto di formazione dello stato passivo definitivo è reclamabile avanti al tribunale e del collegio non può far parte il giudice delegato.
Il procedimento è deformalizzato, salvo quanto è necessario per assicurare il rispetto del contraddittorio.

Articolo 274
Azioni del liquidatore
Il liquidatore esercita, con l’autorizzazione del giudice delegato, ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni e il recupero dei crediti del debitore. Si tratta di disposizione analoga a quella dell’art. 14-decises della l. n. 3 del 2012.
Il comma 2 della disposizione illustrata attribuisce espressamente al liquidatore la legittimazione ad esercitare, con l’autorizzazione del giudice delegato, le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, così colmando una lacuna evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alla disciplina dettata dalla l. n.3 del 2012.
Nell’autorizzare l’esercizio delle azioni, il giudice delegato dovrà tener conto non solo della loro verosimile fondatezza, ma anche dell’utilità concreta che l’esercizio vittorioso di tali azioni potrebbe arrecare ai creditori, sia in termini quantitativi che temporali.

Articolo 275
Esecuzione del programma di liquidazione
L’articolo 275 in esame disciplina l’ulteriore corso della procedura, confermando innanzitutto lo spossessamento del debitore come effetto dell’apertura della liquidazione controllata e dell’attribuzione al liquidatore, e quindi eventualmente all’OCC incaricato dal debitore, dell’amministrazione dei beni. Il liquidatore ha il compito di provvedere alla liquidazione e deve riferire al giudice sul suo andamento ogni sei mesi, pena la revoca dell’incarico, con perdita o riduzione del compenso.
Si è chiarito, recependo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera che nell’attività di liquidazione si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, in modo da assicurare il rispetto, anche in questa procedura, del principio della necessaria competitività delle vendite, funzionale al miglior esito della liquidazione.
Inoltre, si è previsto che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice debba ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.
Esaurita la liquidazione, è previsto che il liquidatore presenti il conto della gestione al giudice delegato, che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso.
Diversamente, il giudice prescrive al liquidatore gli adempimenti che ritiene necessari e il termine, prorogabile, per adempiere. Se le prescrizioni non sono tempestivamente adempiute, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e il compenso, tenuto conto della diligenza prestata, può essere ridotto o anche escluso.
Il liquidatore provvede quindi alla distribuzione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato. Prima di procedere, deve predisporre un progetto di riparto da comunicare ai creditori affinché possano, nel termine indicato, non superiore a quindici giorni, fare osservazioni. Se non vi sono contestazioni, il liquidatore comunica il progetto al giudice delegato e dopo sette giorni (decorso un lasso temporale tale da consentire al giudice di formulare eventuali rilievi e di chiedere al liquidatore di apportare modifiche) ne cura l’esecuzione.
Se vi sono contestazioni che il liquidatore non ritiene di poter comporre apportando le opportune modifiche, gli atti sono rimessi al giudice delegato, che provvede con decreto motivato, reclamabile avanti al tribunale.

Articolo 276
Chiusura della procedura
Anche la chiusura della procedura ricalca quella della liquidazione giudiziale in quanto si prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, il giudice dichiari chiusa la liquidazione controllata.
E’ altresì previsto che il giudice, con il medesimo decreto e su istanza del liquidatore autorizzi il pagamento del compenso liquidato al professionista a norma dell’articolo 275, comma 3.

Articolo 277
Creditori posteriori
La disciplina della liquidazione controllata si chiude con la disciplina dei crediti sorti in corso di procedura (con disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 14-duodecies della l. n. 3 del 2012).
In particolare, al comma 1, si prevede l’improcedibilità di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione da parte dei creditori per titolo o causa posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito web del Ministero e, se si tratta di imprenditore, presso il registro delle imprese.
Al comma 2, si attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti.

CAPO X - ESDEBITAZIONE
Sezione I - Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Articolo 278
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 278 stabilisce i tratti fondamentali dell’istituto dell’esdebitazione, disponendo:
- che esso è accessibile a tutti i debitori – con efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili, ove si tratti di società ¬– ma solo nell’ambito delle procedure concorsuali liquidatorie;
- che se il debitore è una società o altro ente, le condizioni personali vengono riferite alle persone dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, avuto riguardo ai tre anni precedenti la domanda cui sia seguita l’apertura della procedura di liquidazione;
- che per “liberazione dai debiti” non si intende l’estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo;
- che l’esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, ma per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali aventi la stessa posizione giuridica.
L’ultimo comma precisa che restano comunque esclusi dall'esdebitazione i debiti derivanti: - dagli obblighi di mantenimento e alimentari; - dall’obbligo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale; - dall’applicazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Articolo 279
Condizioni temporali di accesso
L’articolo 279 stabilisce, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della l. n. 155 del 2017, che il beneficio della esdebitazione può essere conseguito al momento della chiusura della procedura di liquidazione, e comunque decorsi almeno tre anni dalla sua apertura.
Il secondo comma fissa invece il termine più breve di soli due anni a favore dell’imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura di composizione assistita della crisi; si tratta di un assegnare un incentivo indiretto alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa.

Articolo 280
Condizioni per l’esdebitazione
Il riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione è previsto che sia subordinato all’insussistenza di condizioni ostative, individuate nell’articolo 280 illustrato, che sono ritenute dal legislatore indicative della non meritevolezza del debitore.
La prima condizione è costituita dall’assenza di condanne definitive per reati commessi in connessione con l’attività di impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei rapporti economici (tra i quali, specificatamente, la bancarotta fraudolenta e i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), salvo l’intervenuta riabilitazione.
Essendo richiesto, per l’esclusione del beneficio, che la condanna sia passata in giudicato, si prevede che, nel caso in cui il procedimento penale per uno di tali reati sia ancora pendente o nel caso in cui vi sia stata applicazione di una misura di prevenzione in relazione agli stessi, il beneficio può essere concesso, sussistendone le condizioni, solo all’esito conclusivo del procedimento penale.
Ulteriore condizione ostativa è determinata dall’aver tenuto il debitore una condotta dannosa per i creditori attraverso la distrazione dell’attivo o l’esposizione di passività inesistenti – e quindi falsando le loro valutazioni – oppure aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, o, ancora, facendo ricorso abusivo al credito.
Impedisce il riconoscimento del beneficio anche una condotta che risulti di ostacolo al corretto e tempestivo svolgimento della procedura, anche consistente nell’aver omesso di fornire le informazioni utili e i documenti necessari.
Vi sono infine due ulteriori condizioni ostative derivanti dall’aver già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o comunque di averne già beneficiato per due volte, posto che il verificarsi dell’ulteriore situazione di crisi denota una colpevole incapacità di gestione della propria sfera economica.

Articolo 281
Procedimento
L’articolo 281 disciplina il procedimento per la pronuncia dell’esdebitazione e chiarisce in relazione a quali crediti la stessa opera.
Quanto al procedimento, la pronuncia può intervenire o contestualmente al decreto di chiusura della procedura – se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e le operazioni come previsto dall’articolo 289 – oppure, se tale lasso temporale è già trascorso e la procedura è ancora pendente, quando il debitore ne fa istanza.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire gli organi della procedura; ai fini del giudizio da esprimere, si pone a carico del curatore l’obbligo di indicare nei rapporti riepilogativi semestrali, anche in negativo, la sussistenza delle condotte e dei fatti rilevanti per l’esdebitazione.
Il terzo comma dispone che il decreto con il quale il tribunale pronuncia sull’esdebitazione sia comunicato agli organi della procedura, al debitore, al pubblico ministero e (solo) ai creditori non integralmente soddisfatti (quelli integralmente soddisfatti essendo privi di interesse), i quali possono proporre reclamo. Il termine per il reclamo è di trenta giorni, come previsto anche per l’esdebitazione di diritto e come suggerito dal Consiglio di Stato nel proprio parere.
Gli ultimi due commi disciplinano il rapporto tra esdebitazione e diritti dei creditori in relazione alle utilità che pervengono dopo la chiusura della procedura, in esito ai giudizi o alle operazioni che proseguono anche dopo la chiusura stessa.
In applicazione del principio secondo il quale i creditori partecipano al riparto di quanto ricavato dalla liquidazione di beni – e quindi anche dei diritti compresi nel patrimonio del debitore al momento dell’apertura della liquidazione, o pervenuti nel corso della stessa – le utilità materialmente acquisite dopo la chiusura, ma in forza di diritti preesistenti nel patrimonio del debitore, devono essere oggetto di riparto, incidendo l’esdebitazione unicamente sulla quota di credito eventualmente residuata al riparto integrativo.

Sezione II - Esdebitazione del sovraindebitato

Articolo 282
Esdebitazione di diritto
In relazione all’obbiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico, è previsto che l’esdebitazione consegua di diritto alla chiusura della liquidazione controllata, o comunque decorsi tra anni dalla sua apertura, pur essendo necessario un provvedimento dichiarativo del tribunale, che, se concerne un imprenditore, va iscritto al registro delle imprese a fini di pubblicità.
Il provvedimento può essere reclamato dal pubblico ministero e dai creditori.
Osta al beneficio la commissione di fatti costituenti reato come individuati nell’articolo 280, comma 1, lettera a), nonché la sussistenza della condizione di cui all’articolo 69, comma 1, se si tratta di consumatore.

Articolo 283
Debitore incapiente
Una rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori -persone fisiche- meritevoli di ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia.
La ratio della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell’offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.
Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta; esso è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall’esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità – diverse dai finanziamenti ricevuti – tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.
Ai fini della valutazione di rilevanza delle sopravvenienze, da calcolarsi su base annua, vanno detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonché quelle necessarie al decoroso mantenimento del debitore e della sua famiglia, che ex lege vengono calcolate in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al DPCM del 5 dicembre 2013, n. 159, in modo da tener conto dell’incidenza del carico familiare.
La domanda di esdebitazione è presentata al giudice tramite l’OCC (i cui compensi sono tuttavia ridotti della metà) insieme alla documentazione necessaria ad individuare i creditori e l’ammontare dei crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare; l’OCC espone inoltre gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell’indebitamento, della diligenza impiegata nell’assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l’incapacità ad adempierle.
Viene altresì richiesta una specifica indicazione da parte dell’OCC sulla corretta valutazione del merito creditizio del debitore da parte dell’eventuale finanziatore – considerato anche il carico di spese per il mantenimento della famiglia, sempre calcolato su base ISEE – trattandosi di elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento.
Per ottenere l’esdebitazione è necessario un decreto del giudice, il quale valuta la sussistenza della meritevolezza e l’insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell’indebitamento.
Nel provvedimento il giudice deve indicare con quali modalità e in quale termine il debitore deve presentare, a pena di perdita del beneficio concesso, la dichiarazione annuale nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti nel senso già indicato. Per agevolare il controllo, è previsto che l’OCC vigili sul tempestivo deposito della dichiarazione annuale da parte del debitore e svolga, nell’arco dei quattro anni successivi al decreto, le indagini che il giudice ritenga utili al fine di verificare il persistere delle condizioni per usufruire del beneficio.  
Il decreto è comunicato ai creditori che possono proporre opposizioni entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in esito alle quali il giudice convoca gli opponenti e il debitore oppure provoca tra gli stessi un contraddittorio scritto e quindi conferma o revoca il provvedimento sull’esdebitazione con decreto motivato soggetto a reclamo.
Naturalmente, in caso di reiezione della domanda il provvedimento deve essere comunicato anche al debitore il quale può proporre reclamo.
 
TITOLO VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese
CAPO I - Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo


  Art. 284
Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo
Nella legislazione vigente gli istituti di risoluzione della crisi d’impresa – concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – sono concepiti avendo riguardo ad imprese singole, individuali o gestite in forma societaria, con poca o nessuna attenzione al fenomeno dei gruppi d’imprese. Quando si è in presenza di un gruppo d’imprese, tuttavia, è frequente che la crisi investa tutte o molte delle imprese facenti parte del gruppo ed è indispensabile affrontarla in un’ottica unitaria laddove la frammentazione delle relative procedure si rivela disfunzionale.
A questo fine sono preordinati i criteri di delega contenuti nell’articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 155 del 2017:
d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;
e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero.
In attuazione del criterio di cui alla citata lettera d), si è perciò previsto che sia consentita la presentazione di un’unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti quando la crisi o l’insolvenza abbiano investito imprese appartenenti al medesimo gruppo (per la cui definizione si rinvia all’articolo 2, lettera h). Resta aperta, in presenza di una domanda unitaria, la scelta tra la predisposizione di un unico piano di concordato pure unitario o di piani diversi, ma pur sempre reciprocamente collegati, ferma la necessità di esplicitare le ragioni di tale scelta in funzione del miglior soddisfacimento del creditori.
Poiché la presentazione della domanda riguardante le diverse imprese del gruppo non comporta in alcun modo la confusione delle rispettive masse attive e passive, anche il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori deve essere verificato avendo riguardo ai creditori di ciascuna singola impresa.
E’ previsto, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della l. n. 155 del 2017, che la domanda deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese del gruppo e che ad essa deve essere allegato il bilancio consolidato al fine di fornire elementi di conoscenza sulla complessiva situazione patrimoniale ed economica del medesimo gruppo.  

Articolo 285
Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci
E’ stabilito dalla disposizione illustrata che il piano o i piani di concordato di gruppo possono prevedere, contemporaneamente, la continuità di alcune delle imprese facenti parte del gruppo e la liquidazione di altre.
Come proposto dalla Commissione Giustizia della Camera, si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando le risorse destinate ai creditori provengano in misura prevalente dalla prosecuzione dell’attività d’impresa e perciò quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.
Sempre nella logica volta a privilegiare – come voluto dalla delega – il carattere unitario del gruppo, dal punto di vista imprenditoriale, è consentito contemplare nel piano di concordato operazioni infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società all’altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa; è stabilito che se ne dia espressamente atto nel piano ed un professionista indipendente che ne attesti l’importanza determinante ai fini della continuità aziendale, ferma restando la facoltà per i soci delle società interessate di tutelare i propri diritti mediante opposizione all’omologazione.
L’omologazione, tanto del concordato quanto dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, presuppone una valutazione complessiva della situazione del gruppo, ma richiede comunque che i creditori di ciascuna impresa siano soddisfatti in misura non inferiore a quella che potrebbe risultare all’esito della liquidazione della singola impresa debitrice.
Al fine di assicurare la stabilità del concordato, una volta che esso sia stato omologato, è previsto di concentrare nel giudizio di omologazione anche la tutela dei soci eventualmente dissenzienti rispetto ad operazioni societarie straordinarie previste nel piano di concordato (ciò che costituisce specifica attuazione del criterio di delega contenuto nell’articolo. 3, comma 2, lettera f), della l. n. 155 del 2017).

Articolo 286
Procedimento di concordato di gruppo
Evidenti esigenze di semplificazione e di concentrazione delle procedure riguardanti imprese facenti parte di un medesimo gruppo implicano la gestione delle stesse dinanzi ad un unico tribunale, individuato in base a criteri che sono apparsi di più immediata ed univoca individuazione per eliminare ogni possibile incertezza al riguardo.
La procedura è disegnata in conformità ai dettami della legge delega, discostandosi il meno possibile dal modello generale enunciato nel Titolo III del Codice: nomina di un unico giudice delegato, di un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e deposito di un unico fondo per le spese di giustizia; contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa.
Nel dare attuazione all’ulteriore criterio enunciato dall’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge delega, tenuto conto della logica unitaria che ispira il concordato di gruppo, è previsto che, dopo l’intervenuta omologazione, esso possa esser annullato o risolto solo per ragioni riferibili alla totalità delle imprese facenti parte del gruppo, a meno che i motivi di annullamento o di risoluzione riferibili solo ad una o ad alcune di dette imprese non siano tali da compromettere in modo significativo l’attuazione del concordato anche per le altre.

CAPO II - Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Articolo 287
Liquidazione giudiziale di gruppo
Quando l’insolvenza colpisce più imprese facenti parte del medesimo gruppo l’esigenza di unificare i relativi procedimenti liquidatori è meno evidente di quanto non lo sia in caso di procedure volte al risanamento delle imprese. Nondimeno l’unificazione delle procedure può risultare opportuna, anche per ragioni di economicità delle procedure medesime e per meglio assicurare l’uniformità del trattamento dei creditori.
E’ dunque previsto, in questa logica: la possibilità di presentazione di un unico ricorso dinanzi ad un unico tribunale; l’apertura di una procedura di liquidazione unitaria; quindi la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, salvo che non sussistano ragioni specifiche che lo sconsiglino, come, ad esempio, quando siano prevedibili situazioni di conflitto di interesse che darebbero luogo alla necessità reiterata di nominare curatori speciali per singoli atti; l’individuazione di un programma unitario di liquidazione coordinata delle singole masse.
In ogni caso, è ribadita l’autonomia delle masse attive e passive riferibili a ciascuno dei soggetti giuridici posti in liquidazione.
Come per le procedure di cui al Capo I, sono previsti criteri di individuazione del giudice competente di facile ed univoca determinazione.
Per agevolare l’eventuale riconduzione ad unità di procedure afferenti ad imprese del medesimo gruppo, è altresì previsto che, quando solo una di tali imprese sia assoggettata a liquidazione giudiziale, il curatore si dia carico di segnalarlo agli organi ai amministrazione e controllo delle altre imprese, implicitamente sollecitandoli a verificare l’eventuale stato d’insolvenza anche si queste ultime, e, se del caso, promuova egli stesso il relativo accertamento.

Articolo 288
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo
Il regolamento europeo sull’insolvenza transfrontaliera, di recente rinnovato (Reg. 2015/848) offre il modello al quale si uniforma anche la normativa nazionale in ordine agli obblighi di collaborazione ed informazione reciproca tra gli organi di procedure riguardanti imprese di un medesimo gruppo trattate separatamente dallo stesso tribunale o pendenti dinanzi a tribunali diversi.   

CAPO III - Procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo

Articolo 289
Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione
Anche in presenza di procedure concorsuali autonome riguardanti imprese che facciano parte di un medesimo gruppo, la disposizione illustrata ribadisce gli obblighi informativi gravanti su chi propone una domanda di accesso alla procedura concorsuale, volti a fare chiarezza sulla composizione e sulla struttura del gruppo, nonché sulle sue condizioni economico-patrimoniali; e ribadisce altresì il potere del curatore di richiedere alle pubbliche autorità, compresa la CONSOB, le opportune informazioni.

CAPO IV -  Norme comuni

 Articolo 290
 Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo
Le operazioni infragruppo destinate a modificare la condizione patrimoniale di alcune delle imprese del gruppo a vantaggio di altre si risolvono in possibili atti pregiudizievoli per i creditori. Ciò spiega, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera c), n.1, della l. n.155/2017, la necessità di un regime di maggior rigore in tema di azioni aventi ad oggetto siffatte operazioni, in analogia a quanto già previsto dal legislatore nella disciplina dell’amministrazione straordinaria, con l’opportuna precisazione che nel valutare la dannosità di un’operazione occorre tener conto anche degli eventuali vantaggi compensativi, nella medesima logica cui è ispirata la disposizione dell’art. 2497, primo comma, del codice civile.
La presunzione relativa di conoscenza del pregiudizio da parte della società beneficiaria appare pienamente giustificata dalla stessa esistenza del rapporto di gruppo.

Articolo 291
Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo
L’attribuzione al curatore della legittimazione all’esercizio di tutte le azioni di responsabilità contemplate dall’art. 2497 c.c., sia nel caso di apertura di una procedura unitaria che nel caso di apertura di una pluralità di procedure, e l’attribuzione del potere di denuncia di cui all’art. 2409 del medesimo codice (nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale) costituiscono attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), n. 2) e 3), della legge n. 155 del 2017.

Articolo 292
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo
Anche la disposizione di questo articolo ha un suo preciso referente nella legge delega (articolo 3, comma 1, lettera f)).
E’ quindi prevista la postergazione dei crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione o coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore.  
Nel caso in cui i crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, è prevista espressamente l’applicazione del rimedio dell’inefficacia dei crediti postergati.
E’ fatta salva, al comma 2 dell’articolo in esame, l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 102 sui finanziamenti prededucibili dei soci.  

TITOLO VII - Liquidazione coatta amministrativa

La legge delega, con l’art. 15, comma 1, prevedeva una profonda rivisitazione dell’istituto della liquidazione coatta amministrativa, ed il mantenimento della configurazione prevista dalla disciplina previgente solo per alcune categorie di imprese: le banche, delle società di intermediazione finanziaria, delle imprese di assicurazioni e, in generale, le imprese indicate all’art. 12.
Le competenti Commissioni parlamentari hanno condizionato il loro parere favorevole al mantenimento della disciplina vigente della liquidazione coatta amministrativa, fatta eccezione per i necessari interventi di coordinamento con la riforma complessiva delle procedure concorsuali e per l’estensione anche a parte delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa delle procedure di allerta.
Accolte tali condizioni, le norme contenute nel Titolo VII rappresentano, in sostanza, la mera riformulazione delle previsioni contenute nel r.d. n.267 del 1942, alle quali sono state apportate correzioni lessicali e modifiche dettate dalla necessità di coordinamento con la disciplina della liquidazione giudiziale.

CAPO I - Natura e norme applicabili

Articolo 293
Disciplina applicabile e presupposti
La disposizione definisce la liquidazione coatta amministrativa come il procedimento concorsuale amministrativo che si applica esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge, che determina anche i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l’autorità competente a disporla, riprendendo il disposto dell’art. 2 l.fall..
Conseguentemente nulla è mutato quanto alla platea degli enti sottoposti alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

 Articolo 294
Rinvio alle norme speciali
La disposizione riprende il disposto dell’art. 194 della legge fallimentare e ribadisce che le previsioni del Titolo VII non trovano applicazione per gli enti pubblici, secondo l’esplicita esenzione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), legge delega n. 155/2017.

CAPO II - LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI

Articolo 295
Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale
La disposizione costituisce la mera riscrittura dell’art. 2 l.fall., secondo e terzo comma e dell’art. 196 della medesima legge, e disciplina i rapporti tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale nei casi in cui la legge consente che l’imprenditore sia assoggettato ad entrambe le procedure.

Articolo 296
Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa
La disposizione costituisce la mera riscrittura dell’art. 3 l.fall. e chiarisce che tutte le imprese per le quali la legge prevede la soggezione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, anche quando non siano assoggettabili alla liquidazione giudiziale, sono anche ammesse a formulare proposte di concordato preventivo.

Articolo 297
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa
La disposizione rappresenta la mera riscrittura dell’art. 195 l.fall.

Articolo 298
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa
La disposizione si pone in una linea di continuità rispetto all’art. 202 del r.d. n. 267 del 1942 e regola l’accertamento giudiziario dello stato d’insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa.
L’accertamento può essere richiesto dal commissario liquidatore o dal pubblico ministero.
Per il resto, il procedimento è regolato mediante rinvio all’art.297.
La norma fa salve in modo espresso le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dello stato di insolvenza successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 299
Effetti dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
La disposizione disciplina il regime degli effetti dell’accertamento dello stato di insolvenza, estendendo all’impresa insolvente assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, in conformità alle previsioni dell’art. 203 l.fall., il regime della inefficacia e delle azioni revocatorie di atti pregiudizievoli posti in essere dal soggetto debitore, come già disponeva il r.d. n.267 del 1942.
Conformemente all’elaborazione giurisprudenziale oramai consolidata, la disposizione attribuisce rilievo alla data del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza e non già di quella del provvedimento che apre la liquidazione coatta amministrativa.
Per la determinazione del periodo sospetto, accogliendo la sollecitazione espressa sul punto dalla 2^ Commissione permanente del Senato, rileva, coerentemente con il nuovo regime delle azioni revocatorie, alle quali la norma in esame rinvia, il deposito della domanda per l’accertamento dello stato di insolvenza invece che il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Quanto al termine di decadenza, questo decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo all’accertamento dello stato di insolvenza, perché è solo da questo momento che l’azione revocatoria può essere esercitata (anche in questo caso in recepimento dell’orientamento unanime della Corte di cassazione).

Articolo 300
Provvedimento di liquidazione
L’art. 300 mutua la disciplina della pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa a cura dell’autorità che lo ha emanato dall’art. 197 del r.d. n.267 del 1942.

Articolo 301
Organi della liquidazione coatta amministrativa
La norma disciplina, in linea di continuità con l’art. 198 della l. fall., gli organi della liquidazione, che sono il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza.
La nomina di tre commissari resta eccezionale ed è prevista qualora l’importanza dell’impresa o dell’ente lo consigli, per il numero dei dipendenti, l’attività svolta, l’entità del passivo o la composizione dell’attivo.
Il comitato di sorveglianza riflette una composizione di tre o cinque componenti, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori.

Articolo 302
Responsabilità del commissario liquidatore
Il commissario liquidatore, come già prevedeva l’art. 199 del r.d. n.267 del 1942, è pubblico ufficiale e ha i doveri di informazione e rendicontazione periodica propri del curatore fallimentare.

Articolo 303
Effetti del provvedimento di liquidazione
La norma riprende le previsioni dell’art. 200 della l. fall. e disciplina gli effetti del provvedimento di liquidazione sul patrimonio dell’impresa o dell’ente e di opponibilità degli atti ai creditori.
Le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo delle società, persone giuridiche cessano, salvo il caso di proposizione di concordato della liquidazione.
La norma attribuisce al commissario la rappresentanza, anche processuale, dell’ente assoggettato alla liquidazione e gli assegna il compito di procedere all’accertamento del passivo.

Articolo 304
Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti
La norma regola, in modo conforme a quanto già previsto dall’art. 201 della l. fall., gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Articolo 305
Commissario liquidatore
L’art. 306 riprende la disciplina dell’art. 204 del r.d. n. 267 del 1942, stabilendo i compiti del commissario liquidatore nell’attività di liquidazione, la sua soggezione ai poteri di indirizzo dell’autorità di vigilanza, l’obbligo di presa in consegna dei beni.

Articolo 306
Relazione del commissario
La norma, come già l’art. 205 della l. fall., prevede l’obbligo in capo all’imprenditore individuale o agli amministratori delle imprese esercitate in forma societaria o di enti di rendere il conto al commissario liquidatore relativo al tempo posteriore dell’ultimo bilancio e regolamenta gli obblighi di organizzazione contabile e amministrativa cui è tenuto il commissario liquidatore, ivi comprese le relazioni periodiche che vanno trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata.
Il comma 2 stabilisce innovativamente che, nella relazione il commissario deve dare conto della sussistenza di eventuali indicatori della crisi, quali definiti dall’art. 13. Ciò al fine di renderne tempestivamente edotta l’autorità di vigilanza e di consentire ad essa l’esercizio dei poteri e dei compiti di cui all’art. 316.

Articolo 307
Poteri del commissario
Il commissario liquidatore, come già previsto dall’art. 206 della l. fall., di cui la presente disposizione rappresenta la riscrittura, può esercitare l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.
Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione di valore indeterminato o superiore a euro 1.032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza.

Articolo 308
Comunicazioni ai creditori e ai terzi
L’art. 309 disciplina le comunicazioni ai creditori e le attività preparatorie per la formazione dello stato passivo, privilegiando l’uso della posta elettronica certificata, come già l’art. 207 della l. fall..

Articolo 309
Domande dei creditori e dei terzi
La norma disciplina l’ipotesi in cui i creditori e i terzi non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dall’art. 308, confermando quanto disposto dall’art. 208 l.fall..

Articolo 310
Formazione dello stato passivo
L’art. 311 detta le regole sulla formazione dello stato passivo e conferma quanto già previsto dall’art. 209 l.fall.. La principale differenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, alla quale per il resto si rinvia, è rappresentata dal ruolo del commissario liquidatore, il quale forma l’elenco dei crediti ammessi o respinti, che diviene esecutivo con il deposito nella cancelleria del tribunale nel cui circondario l’impresa o l’ente ha il proprio centro degli interessi principali. L’autorità giudiziaria interviene nel procedimento solo nella fase dell’impugnazione, disciplinata mediante rinvio alle norme corrispondenti dettate per la liquidazione giudiziale.
Con riferimento alla liquidazione delle imprese che esercitano il credito restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all’accertamento dei crediti chirografari.

Articolo 311
Liquidazione dell’attivo
L’art. 312 riproduce il testo dell’art. 210 della l. fall., attribuendo al commissario liquidatore il compito di procedere alla liquidazione dell’attivo. La norma prevede che la vendita degli immobili o di beni mobili in blocco debba essere autorizzata dall’autorità che vigila sulla liquidazione, con il parere del comitato di sorveglianza.

Articolo 312
Ripartizione dell’attivo
La norma regola la ripartizione dell’attivo, prevedendo anche, come già l’art. 212 della l. fall., la possibilità di distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione.

Articolo 313
Chiusura della liquidazione
La norma riproduce l’art. 213 della l. fall. e disciplina gli obblighi del commissario liquidatore di rendere il conto della gestione e predisporre il riparto finale ai creditori, cui possono seguire l’esercizio dei poteri di impugnazione e i giudizi sulle relative contestazioni.
 Il richiamo alle disposizioni civilistiche conferma la successiva cancellazione della società e il deposito dei libri sociali.

Articolo 314
Concordato della liquidazione
La disposizione è meramente riproduttiva dell’art. 214 l.fall..
Per la proposizione del concordato diretto al soddisfacimento dei creditori è necessario che la presentazione della proposta sia autorizzata dall’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza.
Viene mantenuta la forma semplificata del procedimento, che non prevede la sottoposizione al voto da parte dei creditori, bensì che i creditori e ogni altro interessato possano opporsi e che il tribunale tenga conto di tali opposizioni nel decidere sulla proposta.

Articolo 315
Risoluzione e annullamento del concordato
L’art. 315 disciplina le conseguenze del concordato non eseguito, prevedendone, come già l’art. 215 l. fall., la risoluzione o l’annullamento. In caso di risoluzione o annullamento del concordato si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari. La disposizione postula l’esistenza di norme speciali che disciplinano il concordato nella liquidazione coatta amministrativa (qual è, ad esempio, l’art. 93 del d.lgs. n.385 del 1993).

CAPO III - FUNZIONI DELLE AUTORITA’ AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L’INSOLVENZA

Articolo 316
Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
La norma attua l’art. 15, comma 1, lett. b), della legge n.155/2017 e definisce le specifiche competenze spettanti alle autorità amministrative di vigilanza in relazione ai nuovi istituti preposti ad agevolare l’emersione anticipata della crisi, finalità cui partecipano tutti i comparti in cui è organizzato il mondo imprenditoriale, inclusi i soggetti vigilati e con eccezione solo di quelli sottoposti a regime speciale.
Le autorità amministrative di vigilanza –ovviamente si tratta delle autorità che vigilano sulle imprese soggette alle procedure di allerta- sono dunque competenti a ricevere dagli organi interni di controllo, nonché da quelli esterni incaricati della revisione e dell’ispezione e dai creditori qualificati, le segnalazioni sulla crisi proprie del sistema di allerta.
La composizione assistita della crisi coinvolge inoltre direttamente l’autorità di vigilanza cui è affidata la nomina di due dei componenti del collegio di cui all’articolo 17, riflettendo in tal modo la peculiarità dei soggetti vigilati.
Rientra tra le funzioni delle autorità amministrative di vigilanza anche la presentazione della domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

TITOLO VIII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

Articolo 317
Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi
La norma ha un contenuto essenzialmente ricognitivo, in quanto l’estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n.159/2011 è contenuta nell’art.104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall’art.391 dello schema di decreto. Per le ragioni che sorreggono tale scelta, si rinvia a quanto diffusamente illustrato nella parte introduttiva della presente relazione.

Articolo 318
Sequestro preventivo
 In funzione di coordinamento, in attuazione dei principi di delega, si è ritenuto di intervenire su quei sequestri, c.d. impeditivi, che hanno funzione primaria di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assolvere quindi pura funzione cautelare. Sempre che tali sequestri non siano funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite, non emergono specifiche ragioni per ritenere la prevalenza del procedimento penale. Una volta interrotto ogni rapporto con l’utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell’intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori.
All’articolo 318 si dispone pertanto che sui beni acquisiti alla procedura non può essere disposto sequestro, a meno che non si tratti di cose in sé illecite, salva l’ipotesi che tali cose illecite possano circolare a seguito di regolarizzazione ammnistrativa (si pensi, per esempio, a beni usurpativi di marchi o agli immobili abusivi).
Analogamente, ove sui beni in sequestro sopraggiunga la dichiarazione di liquidazione, successivamente all’adozione del provvedimento penale, il curatore può chiederne la revoca   e quindi la restituzione.
Nel caso di revoca o chiusura della procedura il curatore ha l’onere di informare il pubblico ministero presso il giudice competente, astenendosi per il termine di novanta giorni dall’operare le cancellazioni di iscrizioni e trascrizioni sui beni residui, che potrebbero rilevarsi pregiudizievoli, al fine di consentire eventuali ulteriori iniziative di natura penale sui medesimi beni.
Al comma 4 dell’articolo 318 si chiarisce che le limitazioni all’iniziativa penale non riguardano i beni esclusi ex lege dalla procedura o comunque non sottoponibili a liquidazione.
Articolo 319
Sequestro conservativo

L’articolo 319 disciplina il sequestro conservativo nel senso di ribadire che trattandosi di sequestro funzionale a un’esecuzione individuale è destinata ad arrestarsi ove intervenga la procedura concorsuale, coerentemente con quanto previsto dall’art.150.   
     
Articolo 320
Legittimazione del curatore
All’articolo 320 si riconosce la legittimazione del curatore ad impugnare l’eventuale decreto di sequestro disposto in difetto delle condizioni di cui al comma 1 ovvero ad appellare il diniego della revoca con le modalità e nei termini stabiliti dall’articolo 322 e ss. del c.p.p.

Articolo 321
Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione
Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso di liquidazione coatta amministrativa.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI PENALI
CAPO I, CAPO II e CAPO III - REATI COMMESSI DALL’IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL’IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il titolo IX è dedicato alle disposizioni penali ed è distinto in cinque capi.
L’art. 2 della legge di delega in relazione alle disposizioni penali si limita a prevedere di: «a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l’espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose».
La legge di delega esclude, quindi, la bancarotta dal campo di intervento del decreto attuativo; per quanto si sia in presenza di una rivisitazione generale della materia cui è sotteso un diverso modo di porsi del legislatore di fronte al fenomeno dell’insolvenza, manca ogni indicazione volta alla riformulazione delle disposizioni incriminatrici della legge fallimentare
Gli articoli che compongono i capi in cui è suddiviso il titolo in esame contengono, pertanto, le norme penali incriminatrici in materia di: reati commessi dall’imprenditore in liquidazione giudiziale (capo I); da persone diverse dall’imprenditore in liquidazione giudiziale (capo II); le disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (capo III); reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi (capo IV); le disposizioni di procedura (capo V).
Salvo quanto si precisa con riguardo alle condotte descritte al capo IV (articoli 344 e 345), si tratta di norme che riproducono sul piano delle condotte incriminate le corrispondenti previsioni della legge fallimentare. Le norme in esame sono riscritte, quindi, sostituendo al termine “fallimento” quello di “liquidazione giudiziale” e al termine “fallito” quello di “imprenditore in liquidazione giudiziale”; al contempo si è proceduto a innovare i rinvii ai singoli articoli che regolano i corrispondenti istituti della legge fallimentare.
Le norme penali in parola troveranno applicazione, dunque, nei riguardi dell’imprenditore “se è dichiarato in liquidazione giudiziale”, esclusivamente con riguardo alle condotte realizzate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Non si è inteso operare, come si è ampiamente illustrato, l’abrogazione delle corrispondenti norme penali dettate nella legge fallimentare, stante la persistente applicazione alle procedure in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo di quel complesso normativo (art.390 dello schema di decreto).
Pertanto ai fatti commessi dall’imprenditore dichiarato fallito anteriormente all’entrata in vigore della riforma si applicheranno le disposizioni vigenti recate dagli articoli 216 e seguenti della legge fallimentare. Tali disposizioni sono naturalmente destinate ad esaurire la loro efficacia nel tempo, quando saranno definite le relative procedure secondo la previgente normativa, producendosi per questa via la loro abrogazione implicita.
In questa prospettiva è garantita di fatto continuità normativa, non contenendo la delega disposizioni che autorizzassero modifiche di natura sostanziale al trattamento penale riservato alle condotte di bancarotta e alle altre condotte contemplate oggi dal titolo sesto della legge fallimentare. Né la mera sostituzione terminologica cui fa riferimento l’articolo 2 della legge di delega avrebbe potuto investire le norme del regio decreto del 1942, una volta che si è giustificata l’opzione di adottare ex novo il codice dell’insolvenza.
Le norme penali recate dai due corpi normativi sono destinate quindi a coesistere fintanto che troverà applicazione la disciplina previgente in relazione a dichiarazioni di fallimento anteriori all’entrata in vigore delle nuove norme del codice o le cui procedure siano pendenti alla medesima data.    

Gli articoli da 322 a 328 di cui al capo III corrispondono pertanto, nel senso sopra precisato, agli articoli da 216 a 222 del r.d. 16 marzo 1942, n.267 e puniscono allo stesso modo le condotte del fallito e dell’imprenditore in liquidazione giudiziale. Tra le esenzioni dai reati di bancarotta, recependo una delle condizioni poste dalla Commissione Giustizia della Camera, vi è anche l’ipotesi in cui un pagamento o un’operazione di finanziamento sia stata autorizzata, ai sensi dell’art. 99, prima dell’omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione. Analogamente gli articoli 329-340 riproducono gli articoli 223-234 della legge fallimentare. Rispetto all’attuale art. 236-bis è stata meglio precisata la condotta incriminata, specificando il contenuto delle informazioni rilevanti la cui omissione costituisce reato.
L’art. 341 corrisponde all’art. 236 della legge fallimentare. Accogliendo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, la disposizione prevede che, oltre che nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d) si applichino anche nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art.48, comma 5. E’ evidente, infatti, che l’ipotesi di un accordo omologato in assenza della necessaria maggioranza (e dunque imposto ad un creditore non aderente) costituisce ipotesi sovrapponibile all’ipotesi degli accordi ad efficacia estesa.
Non trovano ingresso nel nuovo codice le disposizioni dell’art. 235 della legge fallimentare in materia di omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari, il cui presupposto (l’obbligo di trasmissione dei protesti levati) è abrogato da tempo.  

CAPO IV - REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Articolo 344
Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi
Il capo IV è intitolato ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi.
In particolare l’articolo 344 dello schema di decreto è volto a punire le condotte di falso commesse al fine di ottenere l’accesso alle relative procedure, ivi compreso il c.d. concordato minore, e a quelle di liquidazione controllata del sovraindebitato.
La previsione di disposizioni penali discende dall’opzione di regolare in maniera unitaria all’interno del codice della crisi istituti già presenti nel sistema e regolati dalla legge 27 gennaio 2012, n.3, che già stabiliva identiche sanzioni all’articolo 16.
L’articolo 344 in commento riproduce pertanto, attraverso il rinvio ai corrispondenti istituti del codice, le disposizioni vigenti.
Il comma 2 ha invece contenuto di novità e prevede le medesime pene quando sia prodotta documentazione falsa o contraffatta al fine di ottenere l’accesso alla procedura di esdebitazione, come regolata dall’art.283 del codice o nell’ipotesi in cui il debitore incapiente, ammesso ad usufruire del beneficio dell’esdebitazione, non adempia agli obblighi informativi a suo carico. L’esdebitazione del debitore incapiente è infatti istituto nuovo e sarebbe irragionevole immaginare che il debitore, ammesso a godere del beneficio dell’esdebitazione senza nulla corrispondere ai propri creditori, vada esente da pena quando abbia attestato il falso per poter accedere al beneficio.
Il comma 3, come già l’art. 16 della legge n.3 del 2012, prevede sanzioni penali per il componente dell’organismo di composizione che attesti il falso con riguardo alla consistenza del patrimonio del debitore. In questo ambito, l’unico elemento di novità è rappresentato dall’estensione delle medesime sanzioni al componente dell’OCC che attesti il falso nella procedura disciplinata dall’art. 283.
Articolo 345
Falso nelle attestazioni dei componenti dell’OCRI

L’articolo 345 punisce il componente dell’organismo di composizione della crisi che renda dichiarazioni false sui dati aziendali del debitore che intenda presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo.
Tale falsità si inserisce in una procedura prodromica a quella concorsuale e la norma, pertanto, risulta modellata su quanto già previsto dall’articolo 342 in tema di falso in attestazioni e relazioni in tema di accesso al concordato preventivo. L’articolo 342 riproduce sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art.236-bis della l. fall., meglio descrivendo, però, la condotta incriminata e, a tal fine, precisando il contenuto delle informazioni rilevanti la cui omissione costituisce reato. La circostanza che, nella prospettiva di riforma recata dal codice, al concordato preventivo si possa addivenire anche all’esito del procedimento di composizione assistita della crisi, nell’ambito della quale fanno capo ai componenti dell’organismo obblighi di verità nell’esposizione della situazione patrimoniale del richiedente, ha indotto a sanzionare l’esposizione di dati falsi, non diversamente dall’ipotesi in cui analoghi obblighi sono imposti al professionista indipendente nell’ambito della procedura concorsuale.
Le norme in esame non hanno quindi contenuto di novità in relazione alle condotte punite, proprio perché derivano da disposizioni analoghe già vigenti, e individuano n i soggetti responsabili in conformità alle nuove competenze delineate dal codice.  

CAPO V - DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Articolo 346
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale
L’articolo 346 riproduce il contenuto dell’articolo 238 della legge fallimentare.  
Articolo 347
Costituzione di parte civile
L’articolo 347 riproduce il contenuto dell’articolo 240 della legge fallimentare, sostituendo al commissario giudiziale, organo che ha funzioni di vigilanza sulla procedura, con il liquidatore giudiziale, che invece è un mandatario dei creditori concorsuali ed esercita tutte le azioni strumentali alla liquidazione del patrimonio, comprese le azioni risarcitorie.

TITOLO X - DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Articolo 348
Adeguamento delle soglie dell’impresa minore
L’articolo in commento prevede che i limiti dimensionali propri dell’impresa minore e delle grandi imprese possano essere rivisti nel corso del tempo. A tal fine, il Ministro della giustizia, ogni tre anni, può procedere all’aggiornamento dei valori, tenuto conto anche della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Articolo 349
Sostituzione dei termini fallimento e fallito
La norma prevede la sostituzione delle parole «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» contenute in qualsivoglia disposizione normativa vigente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale», precisando che la disposizione non opera con riferimento alle fattispecie venute in essere prima dell’entrata in vigore del codice.

Articolo 350
Modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria
La disposizione, coerentemente con le modifiche in tema di competenza introdotte in attuazione della legge delega, apporta le necessarie variazioni lessicali alla disciplina dell’amministrazione straordinaria, tanto all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, tanto all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 351
Disposizioni sui compensi dell’OCRI
La norma in esame prevede che i compensi spettanti all’organismo di composizione della crisi di impresa per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio siano determinati di comune accordo con il debitore.
Se manca l’accordo i compensi sono liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di imprese o da un suo delegato tenuto conto dell’impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. L’attribuzione del compito di provvedere alla liquidazione del compenso spettante all’OCRI al presidente della sezione specializzata in materia di imprese è conseguenza dell’attribuzione a tale organo del potere di nomina di uno dei componenti del collegio investito del procedimento. Tale attribuzione è espressamente prevista dalla legge delega.
La norma stabilisce anche i parametri di riferimento che sono rapportati al compenso dovuto al curatore nella liquidazione giudiziale e variano in relazione alle specifiche attività svolte nelle diverse fasi del procedimento.
L’ultimo comma, introdotto a seguito di un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, dispone che ai costi fissi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento degli OCRI si provveda mediante il versamento di diritti di segreteria determinati ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. Si è inteso così assicurare le risorse necessarie per rendere possibile il funzionamento degli OCRI, distinguendo in modo chiaro i costi amministrativi (variabili) da quelli fissi (di segreteria) necessari per garantire una copertura minima del servizio sul territorio.

Articolo 352
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI
L’articolo in esame stabilisce che, nel tempo necessario all’istituzione, ad opera del Ministro della giustizia, di un albo nazionale dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, i componenti del collegio degli esperti siano individuati tra i soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all’albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale o di  attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell’apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Articolo 353
Istituzione di un osservatorio permanente
L’articolo in commento introduce l’osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa.

Articolo 354
Revisione dei parametri
La previsione riguarda la revisione dei parametri previsti dall’articolo 15 del codice in presenza dei quali i creditori pubblici qualificati devono segnalare le situazioni di crisi dell’impresa. L’adeguamento riguarda sia la tipologia dei debiti, sia l’entità degli stessi, sia i parametri di tempestività dell’iniziativa ed è previsto che avvenga, ove necessario, con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 2, della l. n. 400 del 1988.

Articolo 355
Relazione al Parlamento
La norma prevede che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del codice entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall’osservatorio permanente sull’efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa.

CAPO II - ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE

 Articolo 356
Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza
La norma disciplina l’istituzione dell’albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell’insolvenza e prevede i requisiti di onorabilità che gli stessi debbono possedere, oltre che un obbligo di aggiornamento biennale. Si vuole così garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà.
L’albo è istituito presso il Ministero della giustizia, che esercita anche la vigilanza sull’attività degli iscritti.
Recependo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, sono individuati i requisiti per l’iscrizione all’albo di quanti abbiano già svolto le funzioni di curatore alla data di entrata in vigore della riforma e per garantire uniformità nella formazione, si è rimessa alla Scuola della Magistratura, l’elaborazione delle linee guida cui devono attenersi i corsi di formazione.

Articolo 357
Funzionamento dell’albo
L’articolo in esame prevede che con decreto del Ministro della giustizia siano individuate le modalità di iscrizione all’albo, le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. Tali contenuti sono quelli minimi del decreto. L’elencazione, dunque, non ha carattere tassativo.   

Articolo 358
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
La norma disciplina in positivo e in negativo i requisiti per la nomina agli incarichi di gestione e di controllo nelle procedure, estendendo la possibilità di essere nominati curatori, commissari o liquidatori giudiziali anche ai consulenti del lavoro.
La nomina è fatta dall’autorità giudiziaria tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico. Le nomine devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi, esigenza che l’esistenza di un albo nazionale renderà più facile assicurare, pur dovendo essere bilanciata con l’esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all’oggetto dell’incarico.

CAPO III - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Articolo 359
Area web riservata
La norma disciplina l’istituzione dell’area web riservata a cura del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale. Si tratta dell’area destinata ad ospitare gli atti che non sia possibile notificare a mezzo di posta elettronica certificata causa imputabile al destinatario, come previsto dall’art. 40, comma 6.
Un decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministro della pubblica amministrazione, definirà le modalità tecniche e i contenuti dell’area web riservata.

Articolo 360
Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza
La norma in esame dispone l’obbligo del deposito con modalità telematiche degli atti di parte e degli atti degli ausiliari del giudice nel procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, in tutti i gradi di giudizio.

Articolo 361
Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche
La disciplina transitoria prevede che, fino alla realizzazione dell’area web riservata prevista dall’art. 378, nelle ipotesi in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegua esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell’avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 362
Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione
L’articolo in oggetto mira ad assicurare la celerità nella definizione delle controversie “concorsuali” e perciò prevede la destinazione alla sezione cui è assegnata presso la Corte di cassazione la trattazione della materia di magistrati in numero congruo rispetto ai procedimenti pendenti e pervenuti e dell’urgenza della definizione.

Articolo 363
Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
La norma, per rendere più agevole l’istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, prevede le modalità di rilascio, da stabilirsi con provvedimento degli enti certificatori, su richiesta del debitore o del tribunale, della certificazione dei debiti contributivi e dei debiti per premi assicurativi da parte dell’INPS e dell’INAIL.

Articolo 364
Certificazione dei debiti tributari
Analogamente a quanto previsto per i debiti nei confronti di INPS e INAIL, prevede l’obbligo di rilascio della certificazione dei debiti tributari in capo agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza, rimettendo ad Agenzia delle entrate l’elaborazione della modulistica necessaria.

Articolo 365
Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi
Fino a quando non saranno regolamentate le modalità di rilascio della certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dei debiti tributari, la norma dispone che la cancelleria acquisisca direttamente le certificazioni dagli uffici competenti.

Articolo 366
Modifica all’articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia
La norma prevede che in caso di revoca della liquidazione giudiziale le spese della procedura, compreso il compenso del curatore, siano poste a carico del creditore istante, anche se non condannato ai danni, se con il suo comportamento ha dato causa all’apertura della procedura. La disposizione mira dunque a stabilire un criterio chiaro di individuazione del soggetto tenuto a farsi carico di tali spese e ad agevolare il curatore, il quale non ha titolo per partecipare personalmente al giudizio di reclamo, nel recupero del compenso liquidatogli dal tribunale.
E’ dettata una disposizione transitoria diretta a stabilire l’immediata applicazione della disposizione di cui al presente articolo alle revoche delle dichiarazioni di fallimento.

Articolo 367
Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche
In un’ottica di anticipata emersione della crisi e di efficiente gestione dell’insolvenza, la norma prevede una serie di oneri di collaborazione a carico delle pubbliche amministrazioni nella trasmissione di dati sui debiti risultanti dalle banche dati in loro possesso. In particolare, disciplina, nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale e di concordato preventivo, le modalità con cui le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell’Anagrafe tributaria e dell’Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, i dati e i documenti che devono essere acquisiti nel corso dei procedimenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Articolo 368
Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro
La disposizione, in attuazione dei principi della legge di delegazione sul coordinamento con la disciplina dei rapporti di lavoro pendenti, adegua (commi 1-3) al nuovo testo, sul piano formale e dei richiami interni, la normativa in materia di licenziamenti collettivi, ed introduce modifiche, sul piano sostanziale, all’art. 47 L. 428/1990 (“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990)”, che disciplina la procedura applicabile ad un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. in cui siano complessivamente occupati più di quindici lavoratori.
La norma è volta ad un equo contemperamento delle esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori e di salvaguardia dei livelli occupazionali, anche alla luce del diritto e giurisprudenza europee, e le esigenze tecnico-produttive  ed occupazionali dell’impresa subentrante, nelle vicende circolatorie delle imprese in crisi.
La modifica è volta anche al superamento delle problematiche interpretative cui l’art. 47 cit. ha dato luogo nell’applicazione giurisprudenziale, al fine di uniformarla al diritto europeo.
La Corte di Giustizia della Comunità europea aveva infatti rilevato che l'art. 47 cit., disciplinando le possibili deroghe all’art. 2112 c.c., non era conforme al diritto comunitario (Direttiva CEE 2001/23 artt. 3 e 4) in particolar modo nella parte in cui (comma 5) sospendeva le garanzie dell'art. 2112 c.c., non solo nei casi ammessi dalla direttiva europea (procedure fallimentari o procedure di insolvenza analoghe aperte in vista della liquidazione dei beni del cedente, e dunque senza prosecuzione dell’attività di impresa), ma anche nei casi di crisi aziendali senza finalità liquidatorie.
Al fine di adeguare la normativa al dettato comunitario, con l’art. 19-quater del d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche in L. 20 novembre 2009 n. 166, era stato inserito nella norma il comma 4-bis, per effetto del quale la deroga all’art. 2112 c.c., in caso di procedure con finalità non liquidatorie, era subordinata al caso in cui fosse stato raggiunto un accordo circa “il mantenimento anche parziale dell’occupazione”.
Tuttavia anche tale modifica ha sollevato dubbi sulla conformità al diritto europeo, che impone il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, per cui la giurisprudenza ha proceduto ad un’interpretazione comunitariamente orientata della disposizione, ritenendo che la deroga all’art. 2112 c.c. fosse lecita solo prevedendo modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, senza poter prevedere limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro all’impresa cessionaria.
Nell’ottica di un superamento di tali criticità applicative della citata disciplina, l’art. 385 sostituisce i commi 4-bis e 5 dell’art. 47 cit., prevedendo espressamente, conformemente alle direttive europee, il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro sia in caso di procedure non liquidatorie (art. 4-bis) che liquidatorie (co. 5), e consentendo la possibilità di deroghe all’art. 2112 c.c., per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste da accordi sindacali, che sono fatti salvi per lo scopo precipuo di salvaguardia dell’occupazione, e che in entrambi i casi presuppongono che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo, conformemente all’art. 5 n. 3 della Direttiva 2001/23 e alla sentenza della Corte di Giustizia dell’11 giugno 2009.   

CAPO V - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO IN TEMA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E IN ALTRE MATERIE

Articolo 369
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
L’articolo in commento modifica alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono interessate all’intervento anche le disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, giacché il criterio determinante diviene per tutte le procedure concorsuali quello del centro principale degli interessi, e tutte le disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942.

Articolo 370
Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
L’articolo in oggetto disciplina le modificazioni apportate al Codice delle assicurazioni private. Sono interessate all’intervento le disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, giacché il criterio determinante diviene per tutte le procedure concorsuali quello del centro principale degli interessi, e tutte le disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942.

Articolo 371
Norme di coordinamento con l’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile
La norma dispone la sostituzione degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamati dall’articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile -che disciplina la liquidazione di associazioni e fondazioni- con gli articoli 305, 309, 310, 311, 312, 313 e 314 del codice.

Articolo 372
Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
La norma in esame è stata introdotta recependo un giusto suggerimento del Consiglio di Stato, che ha evidenziato come, avendo il legislatore richiesto al Governo di operare il coordinamento con le disposizioni vigenti <<anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie>>, sia necessaria una riformulazione dell’art. 110 del vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) per renderlo coerente con la nuova disciplina dei contratti pendenti con le pubbliche amministrazioni.
Tale modifica impone di intervenire, come ulteriormente segnalato dal Consiglio di Stato, anche sull’art. 80 del medesimo codice dei contratti pubblici, al fine di chiarire l’esatta accezione dell’espressione utilizzata al comma 5, lett. b), laddove si fa riferimento ai casi in cui nei riguardi di un operatore economico <<sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni>>.
Ragioni di coordinamento con le modifiche apportate agli articoli 80 e 110 impongono, infine, anche la riformulazione dei commi 17 e 18 dell’art. 48.
La disposizione in esame, anche in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente al riguardo, modifica dunque l’art. 80, chiarendo, attraverso il rinvio all’art. 95 del codice della crisi e dell’insolvenza ed all’art. 110 del codice dei contratti pubblici, che il deposito di una domanda di accesso al concordato preventivo, seppure “con riserva” di deposito della proposta concordataria e del piano, non osta alla partecipazione a procedure di affidamento. Lo scopo è quello di evitare che paradossalmente, tale domanda, da strumento di tutela per l’imprenditore, divenga un ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
Quanto alle modifiche apportate all’art.110 del d.lgs. n.50/2006, si ribadisce che il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato, con esclusione, invece, della possibilità di partecipare a nuove procedure di gara, coerentemente con quanto stabilito all’art.211.
Per le imprese che hanno depositato la domanda di accesso al concordato preventivo la disposizione rinvia invece all’art.95, che reca “disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni” e, poiché sono ben chiare le esigenze di evitare ritardi ed incertezze legati ai dubbi su come evolverà la domanda “con riserva”,  prevede che per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto di apertura sia sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.  
La riformulazione del comma 6, laddove prevede che l’ANAC può subordinare ad avvalimento la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti solo quando l'impresa in concordato non è in possesso dei requisiti aggiuntivi individuati con apposite linee guida, tiene conto del fatto che è normale che un’impresa in crisi o insolvente abbia debiti erariali e contributivi e del fatto che, con il deposito della domanda di concordato non le è comunque più consentito il pagamento dei debiti anteriori che, peraltro, potrebbero essere soddisfatti, in corso di procedura, anche in modo non integrale. I requisiti di regolarità contributiva devono essere perciò riferiti solo ai debiti sorti in costanza di procedura; sotto tale profilo, tuttavia, l’impresa ammessa al concordato preventivo non è diversa da una qualsiasi altra impresa in bonis.
Il comma 2 dell’art. 372, al fine di prevenire incertezze interpretative ed applicative, precisa che le nuove disposizioni si applicano unicamente alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, non è ancora stato pubblicato il bando di gara o non sono stati ancora trasmessi gli inviti a presentare le offerte.

CAPO VI - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE

Articolo 373
Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale
Con l’articolo 373 si interviene sull’articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Va richiamato quanto valutato a illustrazione degli articoli 317 e seguenti con riguardo all’estensione della disciplina del titolo IV del d.lgs. 159/2011 ai sequestri funzionali alla confisca, onde assicurare la tendenziale prevalenza del sequestro penale in attuazione della delega di cui all’articolo 13 della legge n.155/2017.
Come sopra rilevato, l’articolo 104-bis ha esteso le norme in materia di amministrazione dettate prima dalla legge 575/1965 poi dal decreto legislativo n.159 del 2011 ai sequestri penali che avessero ad oggetto aziende, società e beni comunque bisognosi di gestione (vedi comma 1).  Con la legge n.161 del 2017 si è estesa l’intera disciplina dell’amministrazione (titolo III del d.lgs. n.159/2011) a questa categoria di sequestri, sebbene il richiamo integrale sia incongruo, nella misura in cui il titolo III regola anche le attribuzioni dell’Agenzia dei beni confiscati, estranee a tali sequestri. Da qui la necessità di integrare la norma facendo espresso riferimento alla disciplina in materia di nomina e revoca dell’amministratore, di compiti dello stesso e di poteri di gestione.
Il comma 1-quater (già inserito dalla legge n. 161del 2017 nel d.l. n. 306/1992 che regolava la confisca per sproporzione, art.12 sexies e poi trasposto nel corpo delle norme di attuazione del codice di procedura penale senza modifiche, sulla base della delega in materia di riserva di codice) ha espressamente stabilito che ai sequestri e alle confische per sproporzione e ai sequestri penali per i delitti di mafia, terrorismo ecc. (elenco di reati di cui all’art.51 comma 3 bis c.p.p.) si applicassero le norme del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione, destinazione dei beni e di tutela dei terzi. Sulla tutela dei terzi è stato di fatto normato un principio giurisprudenziale. La dizione “tutela dei terzi” potrebbe dare luogo a qualche dubbio, dacché il titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 - tutela dei terzi e rapporti con le procure concorsuali - è suddiviso in più capi: I disposizioni generali, II accertamento dei diritti dei terzi, III rapporti con le procedure concorsuali. Il rinvio testuale è volto a fugare ogni dubbio.

CAPO VII - ABROGAZIONI

Articolo 374
Abrogazioni
Le disposizioni del r.d. n.267 del 1942 e della legge n.3 del 2012, come spiegato nel commento all’art. 389, sono destinate a trovare applicazione anche successivamente all’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, sia pure esclusivamente per i procedimenti e per le procedure pendenti a quella data, oltre che per le procedure aperte a seguito della definizione di domande depositate prima dell’entrata in vigore della riforma.
E’ parso invece necessario provvedere all’abrogazione espressa del comma 43 dell’art. 23 del d.l. n.98/2011, ai sensi del quale gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto norma assorbita negli articoli 57 e 63.

PARTE SECONDA - MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Articolo 375
Assetti organizzativi dell’impresa
L’articolo in oggetto riformula il titolo della rubrica dell’articolo 2086 del codice civile e, in attuazione di uno specifico principio di delega, vi  inserisce il comma 2, per favorire l’emersione tempestiva della crisi, obbliga l’imprenditore diverso dall’imprenditore individuale, ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Articolo 376
Crisi dell’impresa e rapporti di lavoro
La norma prevede la sostituzione del comma 2 dell’articolo 2119 del codice civile: l’elemento di novità è rappresentato dal rinvio al codice della crisi e dell’insolvenza per la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro.

Articolo 377
Assetti organizzativi societari
L’articolo in commento estende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall’articolo 2086, secondo comma del codice civile. A tal fine, vengono modificati l’articolo 2257 del codice civile, l’articolo 2380-bis del codice civile, l’articolo 2409-novies del codice civile, l’articolo 2475 del codice civile e l’articolo 2475 del codice civile, con l’inserimento del sesto comma.

Art. 378
Responsabilità degli amministratori
La norma dispone l’inserimento del comma 6 nell’articolo 2476 del codice civile e del comma 3 nell’articolo 2486 del codice civile.
Con la prima disposizione, si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto si prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La seconda, come richiesto dalla legge delega, introduce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all’inosservanza dell’obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio. La norma si fa carico di risolvere, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l’obiettiva difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare.  
La norma riguarda tutte le azioni di responsabilità, anche quando siano state promosse senza che si sia aperta una procedura concorsuale; per le stesse ragioni il criterio di liquidazione del danno deve trovare applicazione in caso di apertura di qualsiasi procedura regolata dal codice della crisi e dell’insolvenza. La legge n.155/2017 sul punto (art. 14, comma 1, lettera e), non limita l’operatività della delega alle sole procedure concorsuali, ma impone semplicemente di disciplinare i criteri di quantificazione del danno risarcibile nei casi disciplinati dall’art. 2486 c.c..
 
Articolo 379
Nomina degli organi di controllo
La norma, sempre al fine di favorire l’emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico e dettagliato principio di delega, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.
Il comma 3, sulla base di un’osservazione della II Commissione (Giustizia) della Camera, fissa in nove mesi il termine entro il quale le società interessate all’intervento dovranno provvedere alla compiuta costituzione degli organi di controllo. Un termine più ampio non garantirebbe il pieno funzionamento degli organi alla data di entrata in vigore della riforma e, soprattutto, dei sistemi di allerta.
L’ultimo comma allinea l’art. 92 delle disposizioni di attuazione del codice civile alla modifica concernente l’ambito applicativo dell’art. 2409 c.c. prevista dal comma 2.

Articolo 380
Cause di scioglimento delle società di capitali
La norma prevede l’inserimento del numero «7-bis» nell’articolo 2484, comma 1, del codice civile e perciò che l’apertura sia della liquidazione giudiziale che della liquidazione controllata siano causa di scioglimento della società.

Articolo 381
Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
L’articolo in esame dispone la sostituzione dell’articolo 2545-terdecies, primo comma, secondo periodo, confermando l’assoggettabilità anche alla procedura di liquidazione giudiziale delle società cooperative che svolgono attività commerciale, oltre che dell’articolo 2545-sexiesdecies, comma 1, primo periodo. In particolare, viene così attribuito al commissario nominato nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa la legittimazione, nel caso di crisi o insolvenza, a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.

Articolo 382
Sostituzione dei termini fallito e fallimento
Le modificazioni disposte dalla norma servono ad adeguare, da un punto di vista lessicale, le disposizioni del codice civile al nuovo diritto della crisi di impresa, sostituendo le parole fallito e fallimento con liquidazione giudiziale.

Articolo 383
Finanziamenti dei soci
L’articolo in esame modifica l’articolo 2467, comma 1, del codice civile, eliminando le parole «e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»; la medesima previsione è stata inserita, per ragioni di coerenza sistematica, nel codice della crisi e dell’insolvenza, all’articolo 164.

Articolo 384
Abrogazioni di disposizioni del codice civile
La norma prevede l’abrogazione, a far tempo dalla entrata in vigore del presente codice, dell’art. 2221 del codice civile, che conteneva l’indicazione degli imprenditori fallibili.

PARTE TERZA - GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

La parte terza del codice reca disposizioni che danno attuazione ai principi di delega contenuti nell’art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n.155 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
La delega è attuata anche tenuto conto che la predetta disposizione richiama le modalità e termini di esercizio della delega di cui all’art.1 (per il quale il Governo “cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, adottando le opportune disposizioni transitorie”).  
In attuazione della delega sono previste agli articoli da 385 a 388:
Modifiche dell’art. 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
•    viene eliminato il riferimento all’art.107 del TUB (ormai superato);
•    al fine di apprestare tutela sostanziale all’acquirente per il caso di inadempimento del costruttore all’obbligo legale di rilascio della polizza assicurativa indennitaria decennale, si prevede che la fideiussione garantisca la restituzione delle somme versate (comma 3, lettera b) anche in caso di recesso dal contratto preliminare dell’acquirente che abbia ottenuto da parte del notaio l’attestazione di non aver ricevuto per la data dell’atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa; poiché la legge delega prevede che la mancanza di assicurazione determini nullità del contratto, qualora il mancato rilascio della polizza sia accertato dal notaio deve essere consentito all’acquirente di recedere dal contratto ricevendo tutela delle proprie ragioni restitutorie relative ai corrispettivi versati; conseguentemente, il comma 7 prevede che la fideiussione perda efficacia solo nel momento in cui il fideiussore riceva dal costruttore o comunque da uno dei contraenti copia dell’atto di trasferimento che contenga menzione degli estremi della polizza decennale e della sua conformità ;
•    infine, si affida ad un decreto ministeriale la determinazione del modello standard della fideiussione.
Modifiche dell’art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
•    viene previsto che all’inadempimento dell’obbligo assicurativo consegua la nullità (relativa) del contratto, che può essere fatta valere solo dall’acquirente;
•    si demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza decennale, nonché del relativo  modello standard;
•    si collega al recesso dell’acquirente in caso di mancato rilascio della polizza assicurativa il diritto di escutere la fideiussione;
•    si prevede l’obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento gli estremi della polizza decennale conforme al decreto ministeriale.
Modifiche dell’art. 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
•    si ricollega l’applicazione della normativa modificata alla presentazione del titolo abilitativo o alla sua richiesta successivamente all’entrata in vigore delle modifiche.
Modifiche dell’art. 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005:
•    si prevede che i contratti preliminari e quelli comunque diretti al trasferimento non immediato di un immobile da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dalla delega;
•    si prevede che il contratto contenga l’attestazione di conformità della fideiussione al modello ministeriale.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 389
Entrata in vigore
La norma distingue, ai fini dell’entrata in vigore del decreto legislativo, tra le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo ed alcune disposizioni destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure –così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (e perciò gli articoli 27, comma 1 e 350)- o che possono immediatamente agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali (tali gli articoli 363 e 364), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d’allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.
La norma, accogliendo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera, prevede anche che le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nella loro nuova formulazione, si applichino anche nelle more dell’adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis e che il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa debba essere determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Articolo 390
Disciplina transitoria
La regola generale adottata, per evidenti ragioni di semplificazione, è quella secondo la quale restano disciplinati dal r.d. n. 267 del 1942, nonché dalla legge n. 3 del 2012, sia i procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore del codice, sia le procedure pendenti alla medesima data. Anche le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo, per le medesime esigenze di semplificazione e per evitare difficoltà operative nel passaggio da una sentenza o un decreto pronunciati ai sensi del r.d. n.267 del 1942 o della legge n.3 del 2012 a procedure definite diversamente anche solo sotto il profilo lessicale.  
In materia penale, al fine di garantire la continuità delle fattispecie criminose, si prevede che quando, in relazione alle procedure che continuano ad essere regolate dal predetto r.d. n. 267, nonché dalla legge n. 3 del 2012, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto dello stesso regio decreto n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge n. 3 del 2012, si applicano ai medesimi fatti le predette disposizioni.

Articolo 391
Disposizioni finanziarie
La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 16 della legge delega.