XVIII LEG- Schema di D.Lgs. - Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103

aggiornamento: 29 ottobre 2018

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 settembre 2018

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018

Schema di decreto legislativo recante “disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103”

 

Relazione illustrativa

 

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Regole e finalità dell’esecuzione

CAPO II - ESECUZIONE ESTERNA E MISURE PENALI DI COMUNITÀ

Art. 2 - Misure penali di comunità
Art. 3 - Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità
Art. 4 - Affidamento in prova al servizio sociale
Art. 5 - Affidamento in prova con detenzione domiciliare
Art. 6 - Detenzione domiciliare
Art. 7 - Semilibertà
Art. 8 - Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità
 

CAPO III - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE

Art. 9 - Esecuzione delle misure penali di comunità e delle misure alternative
Art. 10 - Estensione dell’ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni
Art. 11 - Esecuzione delle pene detentive
Art. 12 - Esecuzione delle misure penali di comunità
Art. 13 - Nuovi titoli di privazione della libertà per fatti commessi da minorenne

CAPO IV - INTERVENTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI PENALI PER MI - NORENNI

Art. 14 - Progetto di intervento educativo
Art. 15 - Assegnazione dei detenuti
Art. 16 - Camere di pernottamento
Art. 17 - Permanenza all’aperto
Art. 18 - Istruzione e formazione professionale all’esterno
Art. 19 - Colloqui e tutela dell’affettività
Art. 20 - Regole di comportamento             
Art. 21 - Custodia attenuata
Art. 22 - Territorialità dell’esecuzione
Art. 23 - Sanzioni disciplinari
Art. 24 - Dimissione
Art. 25 - Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse
Art. 26 - Disposizioni finanziarie
 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, contenente la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, e, in particolare l’articolo 1, commi 82, 83, 85, lettera p);

VISTA la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante “Approvazione del codice di procedura penale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;   

VISTO il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante: “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

SENTITO il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa nella seduta del 1° agosto 2018;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;


EMANA
il seguente decreto legislativo


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Regole e finalità dell’esecuzione)

  1. Nel procedimento per l’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l’applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.272.  
  2. L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato. Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

CAPO II
ESECUZIONE ESTERNA E MISURE PENALI DI COMUNITÀ

Art. 2
(Misure penali di comunità)

  1. Sono misure penali di comunità l’affidamento in prova al servizio sociale, l’affidamento in prova con detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare, la semilibertà, l’affidamento in prova in casi particolari.
  2. Le misure penali di comunità sono disposte quando risultano idonee a favorire l’evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all’esecuzione o commetta altri reati. Tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo.
  3. Fermo quanto previsto all’articolo 1, comma 1, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  4. Il tribunale di sorveglianza decide sulla base dei risultati dell’osservazione e della valutazione della personalità del minorenne, delle condizioni di salute psico-fisica, dell’età e del grado di maturità, del contesto di vita e di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni e dei percorsi formativi in atto.
  5. Nella scelta della misura si tiene conto dell’esigenza di garantire un rapido inserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale.
  6. La durata delle misure penali di comunità è corrispondente alla durata della pena da eseguire.
  7. L’esecuzione delle misure penali di comunità avviene principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio-familiari, salvo motivi contrari e, in ogni caso, purché non vi siano elementi tali da far ritenere collegamenti con la criminalità organizzata.
  8. Con l’applicazione delle misure può essere disposto il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunità possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena.
  9. Ai fini dell’applicazione delle misure penali di comunità, l’osservazione è svolta dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell’istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali.
  10. Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull’idoneità del domicilio indicato per l’esecuzione della misura.
  11. L’ufficio di servizio sociale per i minorenni predispone gli interventi necessari ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l’applicazione di una misura penale di comunità.
  12. Le disposizioni sull’affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla semilibertà di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, nonché sull’affidamento in casi particolari previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applicano, in quanto compatibili, alle corrispondenti misure di comunità di cui al presente decreto.


Art. 3
(Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità)

  1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato.
  2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto.
  3. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunità sono indicate le modalità con le quali il nucleo familiare del minorenne è coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini dell’attuazione del progetto può farsi applicazione dell’articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.


Art. 4
(Affidamento in prova al servizio sociale)

  1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all’ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.
  2. Il programma, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni in ordine:

a)    alle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per l’educazione e l’inclusione sociale;
b)    alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi;
c)    alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività ovvero relazioni personali che possono indurre alla commissione di ulteriori reati.

  1. Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza può disporre prescrizioni riguardanti l’adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l’educazione e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso, quando opportuno, il collocamento in comunità.
  2. L’ordinanza che dispone l’affidamento in prova indica altresì:

a)    il ruolo del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali nell’esecuzione del programma;
b)    le modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale.

  1. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per motivi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.
  2. L’ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra l’affidato e lo assiste nel percorso di reinserimento sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato.


Art. 5
(Affidamento in prova con detenzione domiciliare)

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, il tribunale di sorveglianza può applicare l’affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso l’abitazione dell’affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunità.
  2. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui all’articolo 6.
     

Art. 6
(Detenzione domiciliare)   

  1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1, 47-quater e  47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato può espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità, quando non vi sono le condizioni per l’affidamento in prova al servizio sociale e per l’affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare.
  2. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall’articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall’ufficio di servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si esegue la misura.
  3. Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento di attività esterne, in particolare di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo e all’inclusione sociale.
  4. Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare è fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto che si allontana senza la prescritta autorizzazione è punito ai sensi dell’articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.

Art. 7
(Semilibertà)

  1.  Il condannato può essere ammesso alla semilibertà, e così trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all’inclusione sociale, quando ha espiato almeno un terzo della pena; se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, si tiene conto, altresì, del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
  2. Nel programma di intervento educativo sono indicate le prescrizioni da osservare all’esterno con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonché gli orari di rientro in istituto.
  3. Il soggetto ammesso alla semilibertà è assegnato preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e può essere trasferito in altro istituto che agevoli l’organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne, nonché il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale.
  4. Il condannato che, senza giustificato motivo, non rientra in istituto o rimane assente per un tempo superiore alle dodici ore è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione del quarto comma dello stesso articolo. Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata.


Art. 8
(Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità)

  1. La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. L'adozione della misura penale di comunità può essere disposta su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o del suo difensore; non può essere disposta d'ufficio. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore età, la richiesta è presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'adozione della misura può essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.
  2. Il magistrato di sorveglianza può disporre l’applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunità, con le modalità di cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale.
  3. Le misure penali di comunità sono sostituite o revocate, oltre che nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.
  4. Il magistrato di sorveglianza può disporre in via provvisoria la sospensione della misura. La misura sospesa può essere sostituita con altra. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
  5. In caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione domiciliare o in semilibertà è scomputato dalla pena o misura ancora da espiare. In caso di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale e dell’affidamento in prova con detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso.
     

CAPO III
DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE

Art. 9
(Esecuzione delle misure penali di comunità e delle misure alternative)

  1. All’articolo 24, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole: «le misure alternative» sono sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunità, le altre misure alternative»; le parole «per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, » sono soppresse e dopo le parole «finalità rieducative» sono aggiunte le seguenti: « ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto


Art. 10
(Estensione dell’ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni)

  1. Quando nel corso dell’esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall’articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell’esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravità dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l’estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l’ulteriore corso dell’esecuzione. Si tiene altresì conto delle ragioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
  2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
  3. L’esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne è affidata al personale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.
  4. Quando l’ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non può essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l’ordine per l’ulteriore corso dell’esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i maggiorenni.
  5. Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età, non si fa luogo all’esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni.

Art. 11
(Esecuzione delle pene detentive)

  1. Quando deve essere eseguita nei confronti di persona che non abbia compiuto i venticinque anni di età una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a quattro anni, salvo per l’affidamento in prova in casi particolari quanto previsto dall’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente ne dispone la sospensione salvo il caso in cui il condannato si trovi per il fatto oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo definitivo.
  2. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato, al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha operato nella fase del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilità genitoriale, con l'avviso che nel termine di trenta giorni può essere presentata richiesta, corredata di dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di sorveglianza per l'applicazione di una misura di comunità, mediante deposito presso l'ufficio del pubblico ministero, il quale ne cura l'immediata trasmissione al tribunale di sorveglianza unitamente agli atti.
  3. Il decreto di sospensione contiene altresì l'invito al condannato a prendere contatti con l'ufficio del servizio sociale minorile dell'amministrazione della giustizia.
  4. Se nel termine di cui al comma 2 non sono presentate richieste il pubblico ministero revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione.
  5. Il tribunale di sorveglianza, ricevuta l'istanza di cui al comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni fissa l'udienza a norma dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale e ne fa dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di persone minori degli anni diciotto, al pubblico ministero, al difensore e ai servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia.
  6. Con l'avviso di cui al comma 5 le parti sono altresì invitate a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura. I servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale svolta sul minorenne, nonché il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio all'acquisizione di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale.
     

Art. 12
(Esecuzione delle misure penali di comunità)

  1. L’esecuzione delle misure penali di comunità è affidata al magistrato di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita.
  2. Il magistrato di sorveglianza, se ne ravvisa l’opportunità per elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia all’ufficio di servizio sociale per i minorenni.
  3. Il minorenne sottoposto a misura penale di comunità è affidato all’ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, svolge attività di controllo, assistenza e sostegno per tutta la durata dell’esecuzione.
  4. Per garantire la continuità dell’intervento educativo e l’inserimento sociale, terminata l’esecuzione della misura, i servizi socio-sanitari territoriali prendono in carico il minorenne per la prosecuzione delle attività di assistenza e sostegno anche curando, ove necessario, i contatti con i familiari e con le altre figure di riferimento.
  5. Al compimento del venticinquesimo anno di età, se è in corso l’esecuzione di una misura penale di comunità, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.


Art. 13
(Nuovi titoli di privazione della libertà per fatti commessi da minorenne)

  1. Quando, durante l’esecuzione di una misura penale di comunità, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva per fatti commessi da minorenne, il pubblico ministero sospende l’ordine di esecuzione se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della misura, la dispone con ordinanza. In caso contrario dispone la cessazione dell’esecuzione della misura.
  2. Avverso l’ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.

CAPO IV
INTERVENTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI PENALI PER MINORENNI

Art. 14
(Progetto di intervento educativo)

  1. La permanenza negli istituti penali per minorenni si svolge in conformità a un progetto educativo predisposto entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione. Il progetto, elaborato secondo i principi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva, previo ascolto del condannato, tiene conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Il progetto contiene indicazioni sulle modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere, e sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati.
  2. All’ingresso in istituto, è garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato, utile anche per la predisposizione del progetto educativo e per la prevenzione del rischio di atti di autolesionismo e di suicidio.
  3. Il progetto educativo è illustrato al condannato con linguaggio comprensibile ed è costantemente aggiornato, considerati il grado di adesione alle opportunità offerte, l’evoluzione psico-fisica e il percorso di maturazione e di responsabilizzazione.
  4. Il progetto di intervento educativo assicura la graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi raggiunti nel percorso di recupero.


Art. 15
(Assegnazione dei detenuti)

  1. Nella assegnazione dei detenuti è assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati. Le donne sono ospitate in istituti o sezioni apposite.

Art. 16
(Camere di pernottamento)

  1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone.
  2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Art. 17
(Permanenza all’aperto)

  1.  Ai detenuti è consentito di permanere all’aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi.
  2. La permanenza all’aperto avviene in modo organizzato e con la presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2018.

Art. 18
(Istruzione e formazione professionale all’esterno)

  1. I detenuti sono ammessi a frequentare i corsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale all’esterno dell’istituto, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni, quando si ritiene che la frequenza esterna faciliti il percorso educativo e contribuisca alla valorizzazione delle potenzialità individuali e all’acquisizione di competenze certificate e al recupero sociale.
  2. Si applica la disciplina di cui all’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Art. 19
(Colloqui e tutela dell’affettività)

  1.  Il detenuto ha diritto ad otto colloqui mensili, di cui almeno uno da svolgersi in un giorno festivo o prefestivo, con i congiunti e con le persone con cui sussiste un significativo legame affettivo. Ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti e non superiore a novanta. La durata massima di ciascuna conversazione telefonica mediante dispositivi, anche mobili, in dotazione dell’istituto, è di venti minuti. Salvo che ricorrano specifici motivi, il detenuto può usufruire di un numero di conversazioni telefoniche non inferiore a due e non superiore a tre a settimana. L’autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni telefoniche vengano ascoltate e registrate per mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari sono favoriti colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante supporto psicologico.
  3. Al fine di favorire le relazioni affettive, il detenuto può usufruire ogni mese di quattro visite prolungate della durata non inferiore a quattro ore e non superiore a sei ore, con una o più delle persone di cui al comma 1.
  4. Le visite prolungate si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
  5. Il direttore dell’istituto verifica la sussistenza di eventuali divieti dell’autorità giudiziaria che impediscono i contatti con le persone indicate ai commi precedenti. Verifica altresì la sussistenza del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l’ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali.
  6. Sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.

Art. 20
(Regole di comportamento)

  1. Il regolamento che disciplina la vita nell’istituto è portato a conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio comprensibile.
  2. Ai fini della verifica dell’adesione ai programmi di intervento educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici, è valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento all’interno dell’istituto:

a) osservanza degli orari, cura dell’igiene personale, pulizia e ordine della camera di pernottamento;
b) partecipazione alle attività di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, lavoro, culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel corso dello svolgimento di tali attività è consentita soltanto in casi eccezionali, o per motivi di salute accertati dall’area sanitaria;
c) consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e non all’interno delle camere di pernottamento, salvo specifica indicazione in tal senso da parte dell’area sanitaria;
d) relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto.

Art. 21
(Custodia attenuata)

  1. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all’esterno. L’organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.
     

Art. 22
(Territorialità dell’esecuzione)

  1. Salvo specifici motivi ostativi, anche dovuti a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative.
  2. L’assegnazione a un istituto penale per minorenni è comunicata all’autorità giudiziaria procedente. L’assegnazione a un istituto diverso da quello più vicino al luogo di residenza o di abituale dimora è disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria.
  3. Ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla competente amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo all’autorità giudiziaria.

Art. 23
(Sanzioni disciplinari)

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le seguenti sanzioni:

a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell’istituto;
b) attività dirette a rimediare al danno cagionato;
c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni;
d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.

  1.  Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell’istituto, mentre per le altre è competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell’istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall’impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari addetti al tribunale per i minorenni designato dal presidente, e da un educatore.

Art. 24
(Dimissione)

  1. Nei sei mesi precedenti, l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l’area trattamentale, prepara e cura la dimissione:


a) elaborando, per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunità, programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all’esterno;
b) curando i contatti con i familiari di riferimento e con i servizi socio-sanitari territoriali, ai fini di quanto previsto nell’articolo 12, comma 4;
c) rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di volontariato, per la presa in carico del soggetto;
d) attivando sul territorio le risorse educative, di formazione, di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la comunità di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni o dai servizi socio-sanitari territoriali.

Art. 25
(Relazione al Parlamento sull'utilizzo delle risorse)

  1. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 26
(Disposizioni finanziarie)

  1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 6, valutati in 2.800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché dagli articoli 16 e 17 pari a 180.000 euro per l'anno 2018 e a 80.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 16 e 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni relative in particolare all'intervento educativo ed ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile hanno efficacia nei limiti delle dotazioni organiche del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario determinate con i decreti previsti dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal regolamento 22 giugno 2009, n. 119 e successive modificazioni e non danno origine, neppure indirettamente, all'adeguamento delle medesime alle situazioni di fatto.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Relazione illustrativa

   
Il presente decreto legislativo attua la delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, nella parte relativa all’adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori d’età.

I contenuti normativi dello schema si avvalgono delle proposte elaborate dalle Commissioni ministeriali (costituite con decreto del Ministro della Giustizia in data 19 luglio 2017) coordinate dal prof. Glauco Giostra.

Esso recepisce le disposizioni dell’articolo 1, commi 82, 83 e 85 della legge di delega, con riguardo:
•    alla giurisdizione specializzata affidata al tribunale per i minorenni (comma 85, lettera p), n. 1);
•    alla previsione di disposizioni riguardanti l’organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell’ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona (comma 85, lettera p), n. 2);
•    alla applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto (comma 85, lettera p), n. 3);
•    alla previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne (comma 85, lettera p), n. 4);
•    all’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, di cui agli articoli 47 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (comma 85, lettera p), n. 5);
•    all’eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento  (comma 85, lettera p), n. 6);
•    al rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni (comma 85, lettera p), n. 7);
•    al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell’attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale (comma 85, lettera p), n. 8).    

L’introduzione di una normativa speciale per l’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni, c.d. giovani adulti, si è resa necessaria al fine di adattare la disciplina dell’ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riferimento al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età.
Con il presente intervento si intende, dunque, completare il vigente sistema penitenziario, adeguandolo alle sempre più pressanti necessità dei detenuti minorenni.
I principi di delega enunciati nell’articolo 1, comma 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103, consentono, poi, di dare attuazione agli impegni assunti dall’Italia con la  sottoscrizione e la ratifica di svariate Carte internazionali (le Regole di Pechino, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori), che evidenziano l’esigenza di strutturare una giustizia penale “a misura di minore”. In tale prospettiva si richiede, infatti, che per la fase di esecuzione della pena siano contemplate regole penitenziarie idonee a garantire individualizzazione e flessibilità del trattamento.
In particolare, le Regole europee per i minorenni autori di reato (allegate alla Raccomandazione (2008)11 e adottate dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 2008) impongono agli Stati membri di assicurare che l’applicazione e l’esecuzione di sanzioni e misure penali tengano in prioritaria considerazione il superiore interesse del minorenne, con riguardo all’età, alla salute psichica e mentale, alla maturità e, più in generale, alla situazione personale (punto 5). Stabiliscono altresì che il ricorso alla detenzione, anche provvisoria, sia sempre residuale e della più breve durata possibile (punto 10).
Nella stessa direzione muove la recente Direttiva UE 2016/800 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, che riafferma – agli articoli 11 e 12 - la preferenza da riservarsi alle misure alternative alla detenzione e alle modalità esecutive delle forme di privazione della libertà nel rispetto della particolare vulnerabilità dei minorenni.
Detti principi, del resto, sono già enucleabili dall’articolo 31, comma secondo, della Costituzione, il quale assicura protezione all’infanzia e alla gioventù, e che, dunque, debbono trovare applicazione ancor più incisiva nella fase di esecuzione della pena, a salvaguardia e promozione di una personalità in evoluzione, quale è quella del minore.
L’ordinamento italiano ha adottato, con il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, un modello di processo penale per minorenni teso a recepire i principi costituzionali, attraverso un impianto normativo tipizzato, volto anzitutto al recupero e alla salvaguardia delle istanze educative del giovane indagato-imputato. Le medesime finalità, arricchite di ulteriori contenuti operativi, devono caratterizzare la successiva fase dell’esecuzione della pena.
Al riguardo si osserva come nel passato, anche recente, la Corte costituzionale abbia effettuato un continuo lavoro di adeguamento delle norme dell’ordinamento penitenziario alle più specifiche esigenze educative dei condannati minorenni. Il presente intervento normativo, nel solco delle statuizioni del giudice delle leggi, intende conferire la necessaria autonomia, specificità e coerenza al sistema esecutivo minorile.
Sulla base di tali premesse il legislatore delegante, ispirandosi ai canoni costituzionali, ripetutamente ribaditi dalla stessa Corte costituzionale e dalle Carte internazionali, ha indicato i criteri e principi direttivi di una riforma dell’ordinamento penitenziario che garantisca l’esecuzione della pena “a misura di minorenne”.
Tra le opzioni principali della delega legislativa vi è certamente la preferenza accordata alle misure alternative alla detenzione (articolo 1, comma 85, lettera p), n. 4) e 5) legge n. 103 del 2017) e la previsione di un modello penitenziario che, guardando ai bisogni di ogni singolo condannato, non incentri sul carcere la pretesa punitiva statale. L’idea è, quindi, di individuare un modello esecutivo penale che, pur non rinunciando alla detenzione, vi ricorra solo quando nessun altro tipo di trattamento possa consentire di contemperare le esigenze sanzionatorie e di sicurezza con le istanze pedagogiche di una personalità in evoluzione.
Sulla scorta di tale premessa, si è scelto di denominare “misure penali di comunità” gli istituti che prevedono l’esecuzione della pena extra muraria, a sottolineare l’opzione di sistema e la prospettiva verso cui tendere.
Parlando di misure di comunità, invece di misure alternative, si mira a sottolineare anche un ulteriore aspetto, e cioè il coinvolgimento diretto ed immediato della collettività nel processo di recupero e reinserimento sociale del minorenne.
Detta impostazione risulta perfettamente in linea con la Raccomandazione (2017)3 adottata dal Consiglio d’Europa il 22 marzo 2017, che promuove l’azione degli Stati membri affinché facciano ricorso a sanzioni e misure di comunità come modalità di esecuzione della pena detentiva fuori dagli istituti penitenziari; misure da costruire come restrizioni della libertà personale impositive di condizioni o di obblighi ma che, permettendo a chi vi è sottoposto di restare all’interno della comunità, agevolino un più efficace percorso di recupero e reinserimento sociale.
La legge delega è tesa ad assicurare che l’esercizio della potestà punitiva avvenga senza compromettere, ma anzi agevolando, la positiva evoluzione della personalità del minore: il tribunale per i minorenni svolge le funzioni di sorveglianza affinché si garantisca, anche in fase esecutiva, l’impostazione che caratterizza il processo penale minorile e vengano superati gli automatismi che impediscono l’accesso alle misure alternative alla detenzione, contenuti nella legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio di individualizzazione del trattamento (criterio n. 6).
Unico limite a tale ampliamento delle possibilità di concessione dei benefici previsti dall’ordinamento, è rappresentato dalla necessità di mantenere indenne dalla riforma la disciplina di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975, individuato dalla legge di delega quale criterio generale che deve orientare tutti gli interventi in materia di ordinamento penitenziario, ivi compreso quello minorile (comma 85 dell’articolo 1 della legge n. 103 del 2017).
Al fine di comprendere la natura del richiamo occorre fare riferimento alla disciplina dell’articolo 4-bis ord. pen., cui il citato articolo 41-bis rinvia. Si tratta infatti di determinare a quali condizioni, rispetto a condanne per taluno dei reati ivi contemplati, sia consentito l’accesso ai benefici penitenziari. Per espressa previsione dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, infatti, la norma trova applicazione anche nei confronti dei minori; non anche le ulteriori disposizioni correlate allo status di condannato ex art. 4-bis ord.pen., stabilite in vari luoghi della legge penitenziaria. Sotto questo profilo pertanto lo schema di decreto ribadisce all’articolo 2 che trova applicazione l’articolo 4-bis citato; la disposizione di carattere generale va letta in disposto con le ulteriori previsioni che ampliano i limiti di pena per l’accesso alle misure di comunità. All’atto dell’espressione del parere le Commissioni competenti con apposita osservazione hanno richiesto di valutare l'opportunità di riformulare il comma 3, in modo da renderlo chiaramente compatibile con la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale in ordine al divieto di automatismi e preclusioni per i minori di età. Il senso della norma è che ai fini dell’accesso alle misure alternative per i condannati per taluno dei delitti di cui all’art.4-bis, comma 1 (delitti di mafia, terrorismo, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti) è richiesto un comportamento collaborativo del condannato. La norma ha contenuto ricognitivo, stante l’attuale vigenza del citato articolo 4 del d.l. 152/1991. Al riguardo le ripetute pronunce della Corte Costituzionale muovono dal medesimo assunto. La Corte ha infatti sostenuto: «appare certamente rispondente alla esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa, la scelta del legislatore di privilegiare finalità di prevenzione generale e di sicurezza della collettività, attribuendo determinati vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia. Non si può tuttavia non rilevare come la soluzione adottata, di inibire l'accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati gravi reati, abbia comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena. Ed infatti la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di "tipi di autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita». Tuttavia nel medesimo contesto ha precisato come resta «aperta la possibilità per tutti i detenuti che perseguono un programma di rieducazione di avvalersi di uno degli istituti volti a tale scopo: e ciò esclude che possa ritenersi vanificato, per i condannati di cui è questione, il perseguimento in concreto della finalità rieducativa della pena e perciò che sia violato l'art. 27, terzo comma, Cost.».
La finalità rieducativa assume rilievo sicuramente più pregnante in relazione ai condannati minorenni, e la Corte costituzionale sull’assunto dell’inerzia del legislatore, e di una disciplina differenziata dell’esecuzione penale minorile, protraendo nel tempo l’estensione provvisoria ai condannati minori dell’ordinamento penitenziario generale, sancita dall’art. 79 della legge n. 354 del 1975, ha censurato più volte norme di tale ordinamento, o altre norme, che stabilivano preclusioni rigide ed automatiche alla concessione di misure premiali, o alternative alla detenzione, o di altri benefici, in quanto, applicandosi ai minori, impedivano quelle valutazioni flessibili ed individualizzate sulla idoneità ed opportunità delle misure o dei benefici medesimi, che sono invece necessarie perché l’esecuzione della pena e in genere la disciplina delle restrizioni alla libertà personale siano conformi alle esigenze costituzionali di protezione della personalità del minore. Tali pronunce hanno riguardato una serie di norme di ordinamento penitenziario in cui la qualità di condannato per taluno dei delitti di cui all’art.4-bis importa sbarramenti o automatismi nella fruizione del trattamento penitenziario, senza tuttavia che sia mai stata investita di analoga pronuncia di illegittimità la norma che stabilisce le condizioni di accesso ai benefici. D’altra parte quelle pronunce sono intervenute su disposizioni la cui applicazione ai minorenni è stata ritenuta comunque già dubbia.  Il d.l. n.152/1991 ha infatti introdotto norme preclusive o automatismi collegati a determinate pronunce, ma ne ha escluso contestualmente la applicabilità ai minorenni, facendo eccezione del solo art. 4-bis, comma 1, ord. pen.
Nel presente schema di decreto si ribadisce pertanto che l’accesso alle misure alternative soggiace alle condizioni stabilite dalle controverse disposizioni di cui all’art. 4-bis ord. pen.; si richiede cioè la collaborazione o quantomeno che essa sia oggettivamente impossibile e in questo caso che non sussistano legami con la criminalità organizzata. Tuttavia la mera qualità di condannato per taluno dei reati ivi indicati non è destinata a incidere negativamente sul trattamento penitenziario tutte le volte in cui all’art.4-bis è fatto rinvio da altre disposizioni di ordinamento penitenziario per es. in materia di limiti temporali di accesso ai permessi premio. In questa medesima prospettiva in adesione all’osservazione svolta nei pareri parlamentari si è inciso sul testo dell’art. 7 dello schema di decreto, stabilendo che il minorenne condannato per delitto di cui all’art. 4-bis, una volta che abbia accesso alle misure penali di comunità, sul presupposto cioè della collaborazione, può beneficiare della semilibertà alle medesime condizioni degli altri condannati minorenni, quando cioè abbia scontato almeno un terzo della pena. Tuttavia il magistrato di sorveglianza dovrà tenere conto, altresì, del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
 A questo proposito va ulteriormente esplicitato che lo schema determina in maniera autonoma rispetto alle corrispondenti disposizioni stabilite per gli adulti i limiti di pena per l’accesso alle singole misure.
Tale opzione non va intesa in senso preclusivo proprio perché è l’estensione in sé della disciplina per gli adulti ai minorenni che è stata ripetutamente censurata, in mancanza di disposizioni autonome dettate per i minorenni, calibrate in margini più ampi di quelli attualmente stabiliti dalla legge di ordinamento penitenziario. È la stessa Corte Costituzionale, infatti, ad avere individuato al fine di condurre la normativa a coerenza costituzionale, tra la pluralità di soluzioni affidate al legislatore, quella di porre «limiti diversi da quelli ora previsti, per tutte o solo per talune delle misure alternative», con riguardo ai condannati minorenni (vedi sentenza n.125/1992). Va inoltre aggiunto che la valutazione competerà al magistrato di sorveglianza, tanto più a seguito della pronuncia demolitoria della lettera a) del comma 9 dell’art.656 c.p.p.; vale a dire che per i minorenni non vige la preclusione ivi stabilita che impone l’esecuzione delle pene in caso di condanna per delitti ex art.4-bis ord. pen. In contrario pe i minorenni condannati l’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi andrà sempre sospeso onde consentire le più opportune valutazioni per l’accesso alle misure alternative.
 
Nell’attuazione della delega si è optato per l’introduzione di un nuovo corpo normativo destinato a regolamentare il procedimento per l’esecuzione delle pene e delle misure penali di comunità nei confronti delle persone minorenni e dei c.d. giovani adulti. Per quanto non previsto dalle disposizioni in esso contenute continuano a trovare applicazione quelle del codice di procedura penale, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e del relativo regolamento, nonché l’ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975 e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
Il provvedimento normativo si compone di 26 articoli, suddivisi in quattro capi dedicati rispettivamente alle disposizioni generali (capo I), all’esecuzione esterna e alle misure penali di comunità (capo II), alla disciplina dell’esecuzione (capo III), nonché all’intervento educativo e all’organizzazione degli istituti penali per minorenni (capo IV).

DISPOSIZIONI GENERALI
Il capo I individua i principi generali che governano l’esecuzione penale nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne o da infraventicinquenne.
In tale ottica si inserisce l’articolo 1 dello schema di decreto, che enuncia le regole e le finalità dell’esecuzione penale minorile.
Il comma 1 dell’articolo 1 specifica, anzitutto, che nel procedimento per l’esecuzione delle pene a carico di minorenni si osservano, per quanto non previsto dal presente schema, le disposizioni contenute nel codice di procedura penale, nella legge n. 354 del 1975 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nel D.P.R. n. 448 del 1988 e nelle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272.
Il comma successivo stabilisce che in fase esecutiva devono, per quanto possibile, essere favoriti percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato e che l’esecuzione deve favorire la responsabilizzazione, l’educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l’inclusione sociale e tendere a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche con il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile,  e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.
In tal modo si individuano gli obiettivi a cui l’esecuzione penitenziaria minorile deve tendere e si delineano alcuni degli strumenti per realizzarli, in attuazione dei punti 2 e 7 della lettera q) dell’articolo 1, comma 85, legge n. 103 del 2017. La norma risulta, del resto, in sintonia con il carattere pedagogico che connota l’ordinamento penitenziario minorile, come previsto dai principi costituzionali. Al riguardo si osserva che la Corte costituzionale (sent. n. 168 del 1994) in relazione all’articolo 31, comma secondo, della Costituzione ha affermato che esso impone un “mutamento di segno al principio rieducativo immanente alla pena, attribuendo a quest’ultima, proprio perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca di una propria identità, una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione di un suo inserimento maturo nel consorzio sociale”.

MISURE PENALI DI COMUNITA’
Il capo II è dedicato alle misure penali di comunità, che proprio il presente schema di decreto legislativo introduce nell’ordinamento italiano, quali misure alternative alla detenzione qualificate dall’essere destinate ai condannati minorenni e giovani adulti.
L’articolo 2 individua le seguenti misure di comunità: affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova in casi particolari. Aderendo a condizione posta dalle Commissioni parlamentari ai fini della sua applicazione è fatto rinvio all’articolo 94 del TU n.309/90 che disciplina appunto un particolare caso di affidamento per ragioni terapeutiche di recupero dei tossicodipendenti. Il mancato esercizio della delega in materia di riforma dell’ordinamento penitenziario in punto di misure alternative non consente rinvio a un istituto, quello dell’affidamento terapeutico, che non ha più trovato ingresso nella legge di riferimento.
I presupposti che devono quindi orientare l’autorità giudiziaria nella valutazione sull’applicabilità delle misure penali di comunità, sono rappresentati dalle finalità cui l’esecuzione penale deve tendere nel rispetto degli articoli 31, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, ovvero favorire la positiva evoluzione della personalità del detenuto e un proficuo percorso di recupero, sempre che non sussista il pericolo della commissione di nuovi reati o di sottrazione all’esecuzione.  
La scelta di dare preferenza alle misure penali di comunità risponde alla volontà del legislatore di rinunciare alla punizione intramuraria, ove si valuti che la sottoposizione del giovane ad un programma di intervento educativo, con il sostegno e la supervisione dei servizi sociali, possa proficuamente portare ad una evoluzione della sua personalità e impedire che torni a commettere nuovi reati.
La scelta di sistema operata, cioè di un intervento penale che mette in discussione il tradizionale binomio punizione-carcere, rivela come le funzioni tradizionalmente associate alla pena (prevenzione speciale, prevenzione generale, retribuzione) possano essere assolte anche ricorrendo a strumenti che puntano in via prioritaria non a comprimere la libertà personale, ma soprattutto ad educare e recuperare il minore.
Al fine di realizzare tale preminente finalità, si stabilisce che tutte le misure devono prevedere uno specifico programma di intervento educativo, costruito sulle esigenze del singolo condannato, che miri ad assicurare un rapido e proficuo inserimento sociale, con il minor sacrificio della libertà personale.
L’esecuzione penale di comunità deve rispondere anche al principio di territorialità, per assicurare il mantenimento e il rafforzamento delle positive relazioni socio-familiari in essere, indispensabili per garantire un più facile ritorno del minorenne nel proprio ambiente vitale. Principio che deve trovare un necessario contemperamento in quelle situazioni in cui manchino o non siano educativamente adeguati i riferimenti socio-affettivi del condannato. Si pensi, da un lato, alla situazione dei minori stranieri o di quanti vivono il dramma della marginalità sociale, il cui contesto di vita deve essere costruito ex novo per mancanza di ogni tipo di sostegno sul territorio; o, dall’altro, alla condizione di quei minorenni che provengono da ambienti criminali così strutturati da far ritenere educativamente necessario un loro allontanamento, nella prospettiva di un utile reinserimento sociale. In questi casi, l’esigenza di costruire per il singolo un progetto di intervento personalizzato impone di derogare al principio della territorialità. Sul punto il testo del comma 7 è stato adeguato alla condizione posta da entrambe le Commissioni parlamentari competenti. Non solo: per agevolare il più largo impiego di questi strumenti esecutivi anche nelle situazioni-limite descritte, dove è carente un domicilio idoneo, si prevede la possibilità di applicare la misura con il collocamento dell’interessato in una comunità pubblica o del privato sociale (comma 8).
L’articolo 2, oltre ad enunciare i principi generali in tema di misure di comunità, detta una serie di criteri per orientare l’autorità giudiziaria nelle valutazioni discrezionali che le competono, anche al fine di favorire un’applicazione uniforme della relativa disciplina.
Infine si prevede che nella regolamentazione delle misure penali di comunità trovano applicazione le disposizioni contenute nell’ordinamento penitenziario in tema di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà, nonché sull’affidamento in casi particolari.
L’articolo 3 indica i contenuti che ogni misura penale di comunità deve possedere e prevede, pertanto, le prescrizioni e modalità esecutive delle stesse, stabilendo che, nel disporle, il tribunale di sorveglianza deve contestualmente prescrivere lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato (comma 1), compatibilmente con le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e senza mai compromettere i percorsi educativi in atto (comma 2).
Si tratta, come appare evidente, di previsioni che attribuiscono alle misure di comunità una spiccata valenza pedagogica e, nell’ottica della responsabilizzazione del condannato, implicano un comportamento attivo secondo una logica sanzionatoria diversa da quella tradizionale, connotata dalla passività connessa allo stato di reclusione. La sicurezza sociale, secondo questa diversa impostazione, non si ottiene necessariamente attraverso la contenzione, la neutralizzazione del reo; piuttosto, trattandosi di soggetti in giovane età i cui percorsi evolutivi sono ancora in fase di strutturazione, la sicurezza sociale è perseguita mediante le effettive possibilità di impegno e di recupero che il sistema è disposto a concedere al condannato. Del resto, un sistema penitenziario che privilegia il ricorso alle misure extra moenia necessariamente deve strutturare modelli esecutivi della pena che coinvolgano più da vicino la comunità esterna e i servizi da questa offerti, a supporto del condannato e nell’ottica di una maggiore territorializzazione dell’esecuzione che incentivi un più rapido inserimento sociale.
Infine si prevede la presenza, in tale percorso di recupero, del nucleo familiare del condannato, coinvolto nel progetto di intervento educativo con modalità indicate nel provvedimento applicativo della misura, e si consente all’autorità giudiziaria di adottare i provvedimenti urgenti a protezione del minore di cui all’articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 448 del 1988 (comma 3).
L’articolo 4 è dedicato alla disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale, ritenuta la misura che più di ogni altra è in grado di soddisfare le istanze educative del condannato minorenne e giovane adulto, alla luce anche del criterio di delega di cui al n. 5 della lettera p) dell’articolo 1, comma 85, della legge n. 103 del 2017, atteso il suo prevalente carattere pedagogico e i ridotti contenuti afflittivi. Ai fini dell’accesso alla misura in esame è previsto che la pena detentiva irrogata non sia superiore a quattro anni. Al riguardo si è aderito alle condizioni poste in sede parlamentare. Si tratta di un limite di pena sufficientemente congruo. La necessità di individuare le condizioni per l’accesso alle singole misure di comunità discende dalla legge di delega che al numero 5) della lettera p) discorre di “ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà”. In materia di affidamento in prova l’articolo 47 ord. pen. stabilisce in tre anni il limite di accesso  per gli adulti.
Viene indicata un’ampia gamma di prescrizioni obbligatorie, che permettono di adattare l’intervento agli specifici bisogni dell’affidato, il quale assume una serie di impegni che possono riguardare attività di istruzione, di formazione, di lavoro o comunque utili dal punto di vista educativo e per l’inserimento sociale. Vengono inoltre previsti obblighi attinenti alla dimora, alla libertà di movimento e divieti di frequentare determinati luoghi, nonché prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività non consentite o relazioni personali che potrebbero portare alla commissione di ulteriori reati. Proprio per consentire la più ampia possibilità di calibrare l’intervento sulle personali necessità del minorenne, una volta stabilito l’ambito in cui devono intervenire le prescrizioni del giudice non si è inteso specificarne ulteriormente il contenuto, contrariamente a quanto richiesto con osservazione in sede di parere parlamentare circa “l'opportunità di prevedere ulteriori prescrizioni relative al contenuto del programma di intervento educativo”.  
L’ordinanza che applica la misura deve fissare, in maniera puntuale, le modalità di coinvolgimento di quanti intervengono nell’esecuzione del programma associato all’affidamento in prova, e le modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale, così che il condannato possa determinarsi in merito alle prescrizioni da osservare e dalle quali dipende la prosecuzione, la modifica ed eventualmente la revoca di questo regime esecutivo di favore (comma 4).
Per facilitare il più ampio impiego dell’istituto, il comma 3 consente al tribunale di sorveglianza di disporre anche il collocamento in comunità, quando risulti opportuno, come nei casi in cui il condannato non abbia un domicilio idoneo dove poter svolgere la misura. La disposizione recepisce di fatto le buone prassi che già da tempo sono in uso nei tribunali di sorveglianza minorili, i quali si fanno carico, attraverso l’intervento dei servizi della giustizia minorile, dei bisogni di quei minorenni privi di sostegno economico-finanziario e di validi riferimenti socio-affettivi, altrimenti destinati – solo per questo –  a scontare la pena in carcere.
Un ruolo centrale è assegnato agli uffici di servizio sociale per i minorenni, i quali, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, hanno il compito di prendere in carico l’affidato, predisponendo il progetto di intervento e curandone l’esecuzione. Essi possono anche proporne la modifica al magistrato di sorveglianza, ove non appaia più adeguato a soddisfare le sue esigenze educative o l’affidato non sia in grado di sostenerlo. I servizi affiancano il condannato per tutta la durata della misura e lo aiutano a gestire e superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, ponendosi come punti di riferimento per lo stesso minorenne, per la famiglia e il suo ambiente di vita (commi 5 e 6).
L’articolo 5 disciplina la nuova misura penale di comunità, introdotta dal presente schema di decreto, costituita dall’affidamento in prova con detenzione domiciliare in determinati giorni della settimana presso l’abitazione dell’affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunità.
In ossequio al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 85, lettera p), n. 4, della legge n. 103 del 2017, si propone l’introduzione di una nuova misura penale di comunità che eviti di dover rinunciare all’adozione di una modalità esecutiva particolarmente connotata in chiave educativa in tutte quelle situazioni in cui il pericolo di commissione di nuovi reati non può essere scongiurato ricorrendo alle sole prescrizioni di fare e agli impegni positivi che il minorenne assume con l’affidamento. Il principio di individualizzazione dell’intervento educativo consente di modulare i contenuti del programma cui il condannato è sottoposto anche in termini di obblighi di stare (o divieti di allontanamento) se, associati agli obblighi di fare, permettono di raggiungere gli obiettivi di recupero del giovane.
La misura risulta, dunque, maggiormente afflittiva rispetto all’affidamento in prova di cui all’articolo 4, ma al fine di impedire che l’indeterminatezza delle prescrizioni la rendano più gravosa della detenzione domiciliare, dalla quale mutua struttura e disciplina atteso che per la sua esecuzione si rimanda alle forme previste per la stessa dall’articolo 6 (comma 2), si prevede l’introduzione di limiti di durata: la detenzione domiciliare può riguardare alcuni giorni della settimana. Resta comunque fermo che le condizioni di accesso sono quelle indicate per l’affidamento in prova mentre il rinvio all’esecuzione della detenzione domiciliare è funzionale, oltre che a prevedere in caso di violazione del divieto di allontanarsi dall’abitazione nei giorni stabiliti la ricorrenza del delitto di evasione, anche ai fini dell’eventuale detrazione dei giorni di detenzione patita nel caso di revoca della misura.
L’articolo 6 è dedicato alla detenzione domiciliare che nella versione per i minorenni, riprendendo le forme dall’omologo istituto previsto dall’articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, presenta tuttavia significative differenze nei contenuti, in modo da renderlo più rispondente alle istanze educative di tale particolare categoria di condannati. Per quanto in punto di disciplina delle modalità di accesso il ricordato numero 5) della lettera p) non contempla espressamente la misura in esame è altrettanto vero che la delega discorre in generale di “ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione”, senza che la successiva specificazione “con particolare riferimento ai requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà”, precluda la possibilità di regolamentare anche la misura in esame ampliando a tre anni il limite di pena per i minori. Anche con riguardo a tale limite di pena si è aderito al parere delle Commissioni parlamentari. Restano naturalmente applicabili le forme speciali di detenzione domiciliare contemplate dagli articoli  47-quater e 47-quinquies   ord. pen.
Nella disciplina contemplata dalla legge n. 354 del 1975, la detenzione domiciliare differisce dalla detenzione in carcere soltanto per il luogo dove ne viene data esecuzione e risulta quasi totalmente priva di contenuto trattamentale. Volendo trasporre tale misura in un ordinamento penitenziario speciale per i minorenni, si è reso indispensabile un adeguamento della regolamentazione riservata agli adulti che potenzi gli aspetti del trattamento. In ragione di ciò al comma 2 si prevede l’elaborazione di un programma di intervento educativo da parte dell’ufficio di servizio sociale per i minorenni che salvaguardi e promuova i diritti di cui è titolare il condannato in detenzione domiciliare.
Il successivo comma 3 prevede che le prescrizioni cui deve attenersi il detenuto favoriscano lo svolgimento di attività utili dal punto di vista pedagogico e funzionali al suo inserimento sociale.
Significative le novità anche per quanto riguarda i luoghi di esecuzione: la detenzione domiciliare, più di ogni altra misura, richiede un domicilio idoneo, in modo da non pregiudicare i diritti e le legittime aspettative di quei minorenni privi di risorse e di riferimenti socio-familiari sul territorio, perciò solo quasi sempre destinati ad un’esecuzione intra moenia. Per tale ragione si prevede la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture comunitarie di accoglienza (comma 1).
L’articolo 7 regolamenta la semilibertà, prevedendosi che il condannato trascorra parte del giorno fuori dall’istituto per la partecipazione ad attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all’inserimento sociale.
La disposizione recepisce il criterio di cui all’articolo 1, comma 85, lettera p), n. 5 della legge n. 103 del 2017 che prescrive l’ampliamento dei criteri di accesso alla semilibertà, oltre che all’affidamento in prova al servizio sociale, in tal modo ribadendo la scelta di un modello di esecuzione che ricorre alla detenzione in carcere solo come extrema ratio. La scelta operata è nel senso di prevedere condizioni di accesso maggiormente favorevoli quando si sia cioè espiato un terzo delle pena. In relazione ai condannati per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, si prevede espressamente che, ai fini della concessione della misura, si debba tener conto, altresì, del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua.
La semilibertà, nonostante rappresenti una modalità esecutiva della pena a carattere marcatamente detentivo, e tale resta pure per i minorenni, è anche la misura che più risponde al principio della progressione trattamentale e, perciò, deve connotarsi in termini peculiari quanto ai contenuti. Il progetto di intervento educativo elaborato per il condannato ammesso alla semilibertà deve, pertanto, far leva su quelle prestazioni che comportano un maggiore impegno e coinvolgimento nella prospettiva dell’inserimento sociale (attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro e di pubblica utilità).
Tale spiccata vocazione di recupero assegnata alla semilibertà potrà efficacemente realizzarsi solo consentendo una “gestione flessibile” del minorenne negli istituti e nelle sezioni ad essi riservati. In considerazione di ciò, il comma 3 permette di trasferire in altra struttura il condannato per agevolare l’organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne e il consolidamento delle relazioni socio-familiari.
In adesione al parere espresso l’allontanamento sanzionato in via disciplinare, purché inferiore a dodici ore, può dare luogo alla revoca della misura.
La disciplina relativa all’adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità è contenuta nell’articolo 8, che attribuisce al tribunale di sorveglianza per i minorenni la competenza a decidere (comma1).
La norma mira a razionalizzare e uniformare le procedure comuni a tutte le misure penali di comunità. L’attuale disciplina in materia di misure alternative alla detenzione è contenuta nella legge n. 354 del 1975 e si presenta piuttosto frammentaria, in parte affidata anche al regolamento di esecuzione dell’ordinamento penitenziario di cui al D.P.R. n. 230 del 2000.
L’elemento qualificante dell’intervento, anche dal punto di vista procedurale, è l’eliminazione di ogni automatismo che comporti modifiche nel regime esecutivo della pena sottratte alla valutazione discrezionale dell’organo giurisdizionale, come espressamente richiesto dal legislatore delegante.
Mentre la competenza per l’adozione, la sostituzione e la revoca delle misure penali di comunità resta affidata al tribunale di sorveglianza, l’applicazione in via provvisoria, invece, è demandata al magistrato di sorveglianza, secondo la disciplina dettata dall’articolo 47, comma 4, legge n. 354 del 1975 per l’affidamento in prova al servizio sociale.
Quanto alla concessione, si prevede che il relativo provvedimento possa essere adottato su richiesta dell’interessato, del difensore e dell’esercente la potestà genitoriale se il condannato è minorenne. In tal modo si conferma il ruolo decisivo dell’autorità giudiziaria nella salvaguardia del diritto all’educazione del giovane condannato, specialmente quando risulti privo del supporto, degli strumenti, delle conoscenze necessari per agire autonomamente. La norma è stata riformulata in adesione al parere espresso, dando sostanziale seguito alla condizione posta.
Il comma 3 regolamenta in via generale ed unitaria la materia della sostituzione e della revoca di tutte le misure penali di comunità, le quali sono disposte nei casi espressamente previsti e qualora il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse.
Anche dal punto di vista procedurale l’opzione di fondo esclude ogni automatismo: in caso di revoca il tribunale di sorveglianza può decidere anche per la sostituzione della misura in atto con altra, che appaia maggiormente adeguata a soddisfare le esigenze del caso concreto e a garantire l’attuazione degli obiettivi perseguiti (comma 4).
Il potere di sostituzione e revoca è attribuito in via provvisoria anche al magistrato di sorveglianza, il cui provvedimento mantiene i suoi effetti fino alla decisione definitiva del tribunale, che deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
L’ultimo comma dell’articolo 8 permette di colmare alcune lacune normative della disciplina di cui alla legge n. 354 del 1975, a proposito del computo del periodo trascorso in misura penale di comunità nel momento in cui viene revocata. Il problema sostanzialmente esiste per il solo affidamento in prova al servizio sociale e per l’affidamento in prova con detenzione domiciliare, poiché per la detenzione domiciliare e la semilibertà, trattandosi di misure a carattere detentivo, l’intero periodo deve essere scomputato dalla pena ancora da eseguire. Per le prime, invece, è il tribunale di sorveglianza che dovrà stabilire l’entità della decurtazione sul residuo di pena, considerate le limitazioni imposte con la misura e il comportamento complessivamente tenuto dal condannato.


DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE
Il capo III dello schema di decreto ha ad oggetto la disciplina dell’esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità e delle misure alternative alla detenzione e si apre con l’articolo 9, il quale modifica l’articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minorenni e giovani adulti, inserendo anche le misure penali di comunità tra gli istituti in ordine ai quali trova applicazione la disciplina in esso contenuta, in modo da aggiornare tale norma di carattere generale alle novità introdotte dal presente decreto. Si interviene inoltre per lasciare ferma ogni disposizione che consente l’esecuzione penale nel circuito penitenziario minorile dei giovani adulti, tuttavia, si autorizza l’espulsione dal circuito penitenziario minorile, previo parere del magistrato di sorveglianza competente, di coloro che abbiano recato problemi di sicurezza all’interno degli istituti ovvero rifiutino il trattamento minorile. Allo stato la previsione riguarda solo i soggetti che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età; in contrario si stabilisce che ogni violazione comportamentale grave e che costituisca rifiuto del trattamento minorile, possa dare luogo alla prosecuzione dell’esecuzione in un istituto penitenziario per maggiorenni già al compimento del diciottesimo anno. In questo senso si aderisce alle condizioni poste da entrambe le Commissioni parlamentari competenti che richiede l’introduzione di “disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della sua mancata adesione al programma educativo in atto, la pena debba essere espiata in un istituto penitenziario per adulti” relativamente ai soggetti tra i 18 e i 25 anni di età, senza dunque autonoma previsione con riguardo ai soggetti che non abbiano compiuto ventun anni.
L’articolo 10, rubricato “estensione dell’ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni”, individua l’ambito applicativo della speciale disciplina in materia di esecuzione penale minorile, in particolare nell’ipotesi in cui siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto.
Nell’attuale sistema, infatti, tale situazione non è specificamente disciplinata, e trovano applicazione le regole generali sulla competenza del giudice ai sensi dell’articolo 665, comma 4, del codice di procedura penale, che è individuata in base alla sentenza divenuta irrevocabile per ultima.
Con l’introduzione di una autonoma regolamentazione della esecuzione penale nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti, che prevede norme più favorevoli rispetto a quelle degli adulti, soprattutto in materia di accesso e concessione delle misure penali di comunità, si è reso necessario prevedere criteri oggettivi al fine di individuare la disciplina da applicare nel caso in cui concorra l’esecuzione per fatti commessi da minorenne e fatti commessi da maggiorenne. In assenza di tale specifica previsione si correrebbe il rischio di far dipendere il regime da applicare da fattori puramente casuali, come quello del momento in cui divengono irrevocabili le sentenze.
Si è così optato per una disciplina che, pur lasciando immutata la competenza, non applica le disposizioni speciali in materia di esecuzione nei confronti dei minorenni nel caso in cui lo stesso soggetto commetta un reato da maggiorenne. Scelta che risulta corretta ed equa anche  rispetto a quei condannati che non hanno commesso reati da minorenni. Tale criterio di carattere generale trova, tuttavia, una deroga nel caso in cui durante l’esecuzione per un reato commesso da minore divenga irrevocabile un’altra condanna per un fatto commesso da maggiorenne. In questo caso si è inteso lasciare la possibilità al magistrato di sorveglianza di far proseguire l’esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni. A tal fine l’autorità giudiziaria dovrà tener conto della gravità dei fatti oggetto di cumulo e del percorso educativo in atto e anche delle ragioni di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989.
Come risulta evidente, la norma ha lo scopo ultimo di consentire la prosecuzione dell’esecuzione con modalità tali da evitare che venga compromesso il positivo percorso di reinserimento in atto.
La possibilità di estendere l’ambito applicativo delle modalità esecutive destinate ai minori è, però, preclusa se il condannato si trovi in custodia cautelare per reati commessi da maggiorenne ovvero abbia espiato una pena in un istituto per maggiorenni (comma 5). Identica è infatti la ratio dell’eccezione: impedire che i giovani adulti che hanno già avuto contatto con l’ambiente penitenziario adulto possano rientrare nel circuito penitenziario minorile. In questo senso una volta data attuazione alla delega circa l’estensione tendenziale “dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti” (lettera p) n.3) e stabilite le relative eccezioni, può trovare accoglimento la prima parte della condizione posta da entrambe le Commissioni competenti: “relativamente ai soggetti tra i 18 e i 25 anni di età (c.d. giovani adulti), siano inserite nel provvedimento disposizioni dirette a evitare che i detenuti transitati negli istituti per adulti possano tornare ad espiare la pena in un istituto minorile. Siano, inoltre, introdotte disposizioni dirette a prevedere che, quando le finalità rieducative del giovane adulto che stia espiando la pena all'interno di un istituto minorile non risultino in alcun modo perseguibili a causa della sua mancata adesione al programma educativo in atto, la pena debba essere espiata in un istituto penitenziario per adulti”. In questo senso pertanto si è intervenuti sull’articolo 10. Per ragioni di chiarezza l’eccezione è ora contenuta a chiusura dell’articolo in commento. La sua originaria collocazione al comma 3, cui seguiva al comma 4 la regola generale secondo cui per l’esecuzione ci si avvale dei servizi minorili, avrebbe potuto ingenerare dubbi interpretativi ove riferibile a soggetti, invece, esclusi dal trattamento minorile, anche in ragione dell’espiazione di pena come si è previsto in ragione delle integrazioni richieste in sede di parere.
Sotto l’aspetto procedurale viene richiamata la disciplina, in quanto compatibile, prevista dall’articolo 98 del D.P.R. n. 230 del 2000, che a sua volta richiama l’articolo 51-bis della legge sull’ordinamento penitenziario in materia di sopravvenienza di titoli esecutivi nel corso della misura di affidamento in prova già concessa (comma 2).
Infine si stabilisce che l’esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il fatto da minorenne è affidata al personale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia (comma 3).
L’articolo 11 si occupa dell’esecuzione delle pene detentive per reati commessi da minorenne nei confronti di persona che non ha compiuto venticinque anni.
L’introduzione di questa disposizione ha lo scopo di favorire un più rapido accesso alle misure penali di comunità e mutua il contenuto dell’articolo 656 del codice di procedura penale sull’esecuzione di pene detentive per i condannati per fatti commessi da maggiorenne.
Si prevede, pertanto, che quando deve essere eseguita nei confronti di un infraventicinquenne una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, sia seguita la seguente procedura: il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e contestualmente ne dispone la sospensione, salvo che il condannato si trovi per il fatto oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo definitivo (comma 1); l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato, al difensore e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilità genitoriale, con l’avviso che nel termine di trenta giorni può essere presentata richiesta, corredata di dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di sorveglianza per l’applicazione di una misura di comunità, mediante deposito presso l’ufficio del pubblico ministero (comma 2); se, invece, non sono presentate richieste nel termine il pubblico ministero revoca la sospensione dell’ordine di esecuzione (comma 4); ricevuta l’istanza, il tribunale di sorveglianza entro quarantacinque giorni fissa l’udienza a norma dell’articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale e ne fa dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al pubblico ministero, al difensore e ai servizi sociali minorili dell’amministrazione della giustizia (comma 5), con l’invito a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, memorie e documenti utili per l’applicazione della misura, mentre i servizi sociali minorili dell’amministrazione della giustizia presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale svolta sul minorenne, nonché il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato, salva la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale (comma 6). In conseguenza dell’accoglimento della condizione che ha imposto per l’accesso all’affidamento in prova il limite di pena di quattro anni, in luogo dei sei anni (art.4), la sospensione dell’ordine di esecuzione va determinata nello stesso limite, salvo il caso che vi siano le condizioni per accedere all’affidamento in prova in casi particolari per il quale è stabilito il più ampio limite di sei anni di pena.
Le considerazioni che hanno giudato la redazione dell’articolo in esame possono essere così riassunte.
Nel sistema minorile l’applicazione dell’articolo 111 della Costituzione ha portato all’esclusione di tutti i poteri di ufficio del tribunale per i minorenni, anche in materie estremamente rilevanti quali le procedure di abbandono. L’attuale assetto, frutto di un lungo percorso e di profonde riflessioni, ha segnato il superamento della concezione che attribuiva al tribunale per i minorenni una funzione di carattere  “tutelare”  dei minori, considerati più come soggetti incapaci, da proteggere, che come persone titolari di diritti.
Oggi è il pubblico ministero a rivestire la funzione di promuovere la tutela giurisdizionale dei  diritti dei minorenni e ciò non solo in campo civile, ma anche in quello penale, considerata l’azionabilità di strumenti civilistici di tutela del minorenne indagato/imputato sia parallelamente al procedimento penale che nel processo.
Introdurre la procedibilità d’ufficio in sede di esecuzione segnerebbe certamente un regresso rispetto all’attuale sistema; per questo motivo si è optato per un modello che opera ad istanza dell’interessato.
L’opzione seguita risponde, del resto, anche alla necessità di una responsabilizzazione del condannato il quale, non avendo colto le opportunità della messa alla prova nel corso del procedimento, cioè in sede di udienza preliminare, in primo grado e in appello, ovvero in caso di esito negativo della stessa, una volta raggiunto dall’ordine di esecuzione deve attivarsi per chiedere in prima persona una misura di comunità. Le eventuali situazioni di marginalità sociale o scarse risorse personali o familiari che possono riguardare alcuni minorenni non adeguatamente assistiti, potranno trovare soluzione negli strumenti già presenti nel sistema. Ai minorenni sono infatti garantiti tutori, difesa tecnica, impulso del pubblico ministero minorile e del servizio sociale.
Si osserva, inoltre, che le misure di comunità si configurano come alternative alla detenzione, la quale resta la pena prescelta dal legislatore, inflitta all’esito di un processo: prevedere un obbligo di verificarne sempre l'applicabilità in concreto in fase esecutiva, a prescindere da richieste o istanze da parte del condannato, rischierebbe di vanificare le disposizioni del codice penale, creando un vulnus in un sistema che contraddice se stesso.
D’altra parte, con la procedura d’ufficio connessa alla sospensione dell’ordine di esecuzione per qualsiasi pena e reato, si verrebbe a determinare uno spostamento di competenza nella fase esecutiva della pena, che rimarrebbe solo formalmente in capo al pubblico ministero minorile, ma di fatto di esclusiva competenza del tribunale di sorveglianza.
La procedibilità a istanza consente, poi, di richiedere l’elezione di domicilio, con conseguente velocizzazione delle notifiche dell’udienza e conseguente rispetto del princio della ragionevole durata del processo e della sua esecuzione. Principio tanto più importante nel processo minorile, anche in fase esecutiva, atteso il rischio che il condannato superi di fatto i venticinque anni al momento dell’esecuzione senza poter contare sulle forme previste per i minori e giovani adulti, con grave pregiudizio della finalità educativa della pena.   
Con l’articolo 12 si fissano le regole generali per l’esecuzione delle le misure penali di comunità, ricalcando quanto già previsto dalle norme dell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) e si introducono disposizioni che tengono conto di talune speciali esigenze dei condannati minorenni e giovani adulti durante e al termine dell’esecuzione della pena.
In particolare il comma 4 si preoccupa di disciplinare la fase successiva allo scadere della misura ed il comma 5 quella successiva al compimento del venticinquesimo anno di età.
Più precisamente, il comma 4 si fa carico dell’esigenza di garantire ai condannati che hanno terminato l’esecuzione della misura la prosecuzione di un intervento di sostegno e accompagnamento da parte dei servizi socio-sanitari territoriali, che agevoli un pieno inserimento sociale, mentre il comma 5 stabilisce che al compimento dei venticinque anni, se ancora è in corso l’esecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, possibilmente con le modalità previste dalla legge n. 354 del 1975.  
L’articolo 13, nel chiudere il capo III dedicato all’esecuzione, disciplina i casi in cui, durante l’esecuzione di una misura penale di comunità, sopravvenga un nuovo titolo esecutivo di altra pena detentiva, prevedendosi che il pubblico ministero sospende l’ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della misura, la dispone con ordinanza; in caso contrario, dispone la cessazione dell’esecuzione della stessa. Ai fini della sospensione è previsto che la condanna non sia a pena superiore a sei anni.

INTERVENTO EDUCATIVO E ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI PENALI PER I MINORENNI
Il capo IV contiene la disciplina in tema di intervento educativo e in materia di organizzazione degli istituti penitenziari per minorenni.
Con particolare riferimento al progetto di intervento educativo, espressione preferita a quella più generica utilizzata nell’ordinamento penitenziario che fa riferimento all’attività trattamentale, l’articolo 14 ne indica forme e modalità di predisposizione.
Per i minorenni appare infatti imprescindibile incidere sul percorso evolutivo e sulla formazione della personalità, individuando gli strumenti migliori per garantire un modulo educativo che conduca, con consapevolezza e maturità, verso l’età adulta contenendo al massimo il rischio di una ricaduta nel reato. Viene, pertanto, prevista la necessità di una progressione del programma che consenta, compatibilmente con il livello di adesione, una progressiva uscita dal circuito detentivo e una graduale conquista di spazi controllati di libertà.
L’articolo 15 si occupa della assegnazione dei detenuti negli istituti penitenziari, stabilendo che deve essere assicurata la separazione dei minorenni dai giovani al di sotto dei venticinque anni e degli imputati dai condannati, e che le donne sono ospitate in istituti o sezione apposite. La norma, nel ricalcare canoni già presenti nelle disposizioni dell’ordinamento penitenziario di cui alla legge n. 354 del 1975, risponde alla necessità della separazione dei ristretti in carcere, per sesso e per età: tanto più necessaria atteso che attualmente gli istituti ospitano soggetti fino a venticinque anni di età.
L’articolo 16 tratta più specificamente delle camere di pernottamento, stabilendo che devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei minorenni. Si vuole, cioè, raggiungere l’obiettivo di evitare una totale spersonalizzazione dei luoghi di detenzione. La norma, poi, prevede la necessità di attrezzare le camere di pernottamento per un numero di soggetti non superiore a quattro. Sul punto il testo è stato corretto nel senso indicato dalle Commissioni parlamentari.
L’articolo 17 aumenta a quattro le ore minime giornaliere che i giovani detenuti devono trascorrere all’aperto, salvo che specifiche esigenze motivate di organizzazione non lo impediscano, come richiesto in sede di parere. E’ previsto che tale permanenza avvenga in modo organizzato e in presenza di operatori penitenziari e di volontari, in spazi attrezzati per attività fisica e ricreativa.
L’articolo 18 è dedicato alla istruzione e alla formazione professionale. La disposizione prevede che i detenuti siano ammessi a frequentare corsi finalizzati a tale scopo, anche all’esterno dell’istituto penale, attraverso l’applicazione della disciplina in tema di lavoro all’esterno di cui all’articolo 21 delle norme sull’ordinamento penitenziario.   
All’articolo 19 sono disciplinati i colloqui e le c.d. visite prolungate, prospettando una particolare regolamentazione che tenga conto delle specifiche e variegate esigenze dei condannati minorenni e giovani adulti.
In particolare, si prevede che il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili con congiunti e con coloro con cui sussiste un significativo legame affettivo e che ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti. La norma interviene anche sulle regole che governano i colloqui telefonici, stabilendo che la durata massima della conversazione è di venti minuti e può avvenire anche mediante dispositivi mobili in dotazione dell’istituto.
Sono favoriti i colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante supporto psicologico per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari (comma 2) e, al fine di favorire le relazioni affettive, sono contemplate visite prolungate, della durata non inferiore a quattro ore, con una o più delle persone tra quelle sopra indicate (comma 3), favorite per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio. Sono stati stabiliti i limiti massimi di durata dei colloqui, il numero e la durata delle visite prolungate e dei colloqui telefonici; in funzione preventiva e di sicurezza è stabilito, non diversamente da quanto previsto dal regolamento penitenziario, l’ascolto delle telefonate. Si è inteso così aderire alle condizioni poste, nella parte in cui stabiliscono:   “siano, inoltre, precisate, al medesimo comma, sia la durata massima di ogni colloquio, sia il numero massimo di conversazioni telefoniche cui può settimanalmente avere accesso il condannato. Siano, infine, previsti strumenti diretti a prevenire il rischio di influenze esterne o di contatti del detenuto con ambienti di natura criminale”.
L’articolo 20 detta la disciplina in tema di regole di comportamento all’interno degli istituti penitenziari minorili.
La norma prevede la necessità di un coinvolgimento del detenuto nella vita dell’istituto. Presupposto di tale partecipazione è che ci sia fin dall’ingresso una precisa illustrazione delle regole interne, anche attraverso l’utilizzo di un linguaggio comprensibile (comma1).
A tal fine vengono indicate, ferme restando le condotte integranti infrazioni disciplinari, le regole di comportamento da valutare in relazione all’adesione ai programmi di intervento educativo. La norma tende, così, a favorire la responsabilizzazione del minorenne e a prevenire il rischio di passività durante il periodo di detenzione. L’adesione al progetto educativo che l’istituto propone presuppone non solo l’osservanza dei divieti ma anche la positiva partecipazione, compatibilmente con le caratteristiche personali, alle attività e alla vita in comune. Esso rappresenta, inoltre, un efficace strumento organizzativo, finalizzato a favorire la conoscenza, i bisogni e le eventuali difficoltà relazionali dei detenuti.
Articolo 21
Con la previsione di forme di custodia attenuata si contempla la possibilità di istituire sezioni caratterizzate da maggiori spazi di autonomia e da un tipo di vita comunitario per i detenuti non particolarmente pericolosi o prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all’esterno. È stato eliminato ogni riferimento alla sorveglianza dinamica, altrimenti regolata da circolari della competente amministrazione, secondo le indicazioni provenienti dalle Commissioni parlamentari. Analogamente dal testo è stato espunto l’articolo 22 che escludeva l’applicazione della sorveglianza particolare di cui all’articolo 14-bis della legge n. 354 del 1975 per i detenuti minorenni.
L’articolo 22 sancisce il principio, già presente nell’ordinamento penitenziario, della territorialità dell’esecuzione penale, sempre che non vi ostino motivi collegati esemplificativamente al rischio di contatti con l’ambiente criminale organizzato di provenienza (vedi condizioni n. 11 delle Commissioni di Camera e Senato). Attesa l’importanza del luogo di esecuzione della pena, viene prevista la regola generale della necessità di un provvedimento motivato dell’amministrazione e di un preventivo nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria nel caso di prima assegnazione in luogo diverso da quello più vicino alla residenza o alla abituale dimora, nonché in ipotesi di trasferimento.
Al comma 3 si prevedono i trasferimenti da eseguire con urgenza, che sono disposti dalla competente amministrazione per la giustizia minorile, salva verifica successiva dell’autorità giudiziaria.
L’articolo 23 interviene in materia disciplinare, ridisegnando le sanzioni da comminare ai minori, fermo quanto previsto dall’articolo 77 del D.P.R. n. 230 del 2000. Esse consistono nel rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; in attività dirette a rimediare al danno cagionato; nell’esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; nell’esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.
In particolare, va segnalata la possibilità di applicare, come sanzione, lo svolgimento di attività dirette a rimediare al danno, con l’obiettivo di stimolare forme di riparazione anche in modo specifico del danno causato dalle infrazioni disciplinari. L’intervento sanzionatorio deve essere concepito, infatti, non come esclusivamente punitivo, ma anche come modello educativo in linea con la più generale azione dell’istituto. Anche la sanzione più grave della esclusione delle attività in comune non deve consistere nel totale isolamento e nel divieto di contatti con altri detenuti e deve, per quanto possibile, essere compatibile con il progetto educativo in corso.
Il comma 2 indica il direttore dell’istituto come competente alle sanzioni del rimprovero verbale e scritto ed integra il consiglio di disciplina con una figura esterna al carcere, in sostituzione del medico la cui partecipazione al consiglio di disciplina è esclusa dalla legge di delega, individuata in uno dei giudici onorari in servizio presso il tribunale per i minorenni.
L’articolo 24 regolamenta la fase di dimissione del detenuto minorenne, prevedendo che nei sei mesi precedenti l’ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l’area trattamentale, prepari e curi la dimissione: elaborando, per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunità, programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all’esterno; curando i contatti con i familiari di riferimento e con i servizi socio-sanitari territoriali; rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di volontariato per la presa in carico del soggetto; attivando sul territorio le risorse educative, di formazione, di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di legami familiari sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la comunità di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni o dai servizi socio-sanitari territoriali.
La norma, in linea con l’intero sistema delineato dal presente testo normativo, introduce specifici obblighi di attivazione nel periodo precedente al termine di espiazione, finalizzati ad impedire che dopo la rimessione in libertà il giovane si trovi privo di un adeguato sostegno o di opportunità che potrebbero condurlo alla commissione di nuovi reati. Si tratta di una disposizione collegata all’esigenza pressante di condivisione tra l’azione dei servizi minorili e quella dei servizi socio-sanitari del territorio, al fine di dare continuità all’intervento educativo e di sostegno.
Si è aderito al parere della Commissione V della Camera dei deputati circa la necessità di prevedere che il Ministro della giustizia trasmetta alle Camere, con cadenza annuale, per il triennio 2019-2021, una relazione sullo stato di attuazione del presente decreto legislativo a valere sulle risorse stanziate dal medesimo decreto o comunque disponibili a legislazione vigente, evidenziando eventuali criticità e le iniziative che si intendono conseguentemente realizzare, ivi incluse quelle di carattere finanziario, da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base del monitoraggio delle previsioni di spesa di cui agli articoli 4 e 6 del presente decreto, cui provvede il predetto Ministero ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La norma relativa trova collocazione nel nuovo articolo 25 dello schema di decreto.
L’articolo 26, infine, contempla le opportune disposizioni finanziarie. Al riguardo aderendo al parere citato da ultimo, con la quale è stata apposta specifica condizione, è stato eliminato il comma 2 dell’articolo 26 nella parte in cui prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.