Attività giurisdizionale cautelare

aggiornamento: 18 giugno 2009

I procedimenti cautelari sono disciplinati dagli articoli 670 e seguenti del codice di procedura civile.
L’azione cautelare ha una funzione strumentale rispetto all’azione di cognizione e all’azione esecutiva e tende ad ottenere un provvedimento del giudice che anticipi gli effetti della sentenza o vincoli i beni del debitore in pendenza del processo di cognizione, il quale richiede, normalmente, tempi lunghi.

Presupposti

Le condizioni per la concessione di provvedimenti cautelari sono:
• il fumus boni iuris, vale a dire il convincimento del giudice, in base ad un esame sommario, dell’ esistenza del diritto del ricorrente
• il periculum in mora, cioè il rischio che un ritardo nell’azione civile pregiudichi il soddisfacimento del diritto

La parte che, avvalendosi di un avvocato o di un procuratore legale, ha esperito l’azione cautelare in presenza delle necessarie condizioni, dovrà iniziare, entro un termine tassativo, un ordinario processo di cognizione che accerti effettivamente la fondatezza della pretesa dedotta.